Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 6/2026
ECLI:EU:T:2026:301
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025TJ0579_INF
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 29 aprile 2026 –
[OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (Porte)
(causa T‑579/25)
«Disegno o modello dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello dell’Unione europea registrato raffigurante porte – Divulgazione del disegno o modello anteriore – Prova della divulgazione – Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002»
1.
Disegni e modelli dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Riesame dei fatti alla luce di prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso – Esclusione
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 188; regolamento del Consiglio n.
o
6/2002, art. 61)
(v. punto 14)
2.
Disegni e modelli dell’Unione europea – Rinuncia e nullità – Domanda di dichiarazione di nullità fondata sull’esistenza di un disegno o modello anteriore – Onere della prova
[Regolamento del Consiglio n.
o
6/2002, artt. 4‑9 e 25, § 1, b)]
(v. punto 20)
3.
Disegni e modelli dell’Unione europea – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Divulgazione al pubblico – Prova della divulgazione
[Regolamento del Consiglio n.
o
6/2002, artt. 6, § 1, e 7, § 1; regolamento della Commissione n.
o
2245/2002, art. 28, § 1, b), v)]
(v. punti 23‑28, 35, 36)
4.
Disegni e modelli dell’Unione europea – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Divulgazione anteriore del disegno o modello identico – Raffigurazione delle porte
(Regolamento del Consiglio n.
o
6/2002, art. 7, § 1)
(v. punti 30‑32, 34, 40)
5.
Disegni e modelli dell’Unione europea – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Divulgazione al pubblico – Eccezione – Fatti che non possono ragionevolmente essere conosciuti negli ambienti specializzati del settore interessato
(Regolamento del Consiglio n.
o
6/2002, art. 7, § 1)
(v. punto 41)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] EOOD si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] EOOD.
3)
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.