Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 30805/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il reato estinto per intervenuta prescrizione. udit4y-if-d-ifensare [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Milano, giudicando in sede di rinvio a seguito di pronuncia della Corte di Cassazione che aveva annullato la sentenza della Corte di Appello di Milano limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto ascritto a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che, originariamente contestato quale ipotesi di omessa bonifica ai sensi dell'art.452 terdecies cod.pen. era stato sussunto dai giudici di merito quale ipotesi di inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione di rifiuti, emessa ai sensi dell'art.192 commi 1 e 3 del D.Lgs. 152/2006, escludeva che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] potesse essere ricondotta ad un deposito incontrollato o all'abbandono di rifiuti (si trattava di una copertura di fabbricato in eternit in stato di ammaloramento) e riqualificava il fatto quale ipotesi di omesso assolvimento di un provvedimento amministrativo legalmente dato dall'autorità amministrativa (art.650 cod.pen.)

2. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni articolando due motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione alla disciplina della prescrizione assumendo che, una volta operata la riqualificazione giuridica del fatto reato nella fattispecie di cui all'art.650 cod.pen., la Corte di Appello avrebbe dovuto applicare la prescrizione del reato in quanto la fattispecie di cui all'art.650 cod.pen., a differenza delle fattispecie in origine contestate e ritenute, integrava un reato istantaneo o comunque che si consumava entro il termine fissato per l'adempimento e che comunque il capo di imputazione indicava la consumazione del reato alla data del 29 Maggio 2015.

Con una seconda articolazione deduce violazione dell'art.597 cod.pen. laddove, a fronte di riforma della sentenza in termini favorevoli alle prospettazioni del ricorrente risultava revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena»l che costituiva violazione del divieto di reformatio in pejus. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è fondato.

Nei reati omissivi che consistono nell'inottemperanza ad un ordine legalmente dato dall'Autorità, occorre distinguere le ipotesi in cui la stessa autorità abbia fissato un termine perentorio all'adempimento dell'ordine, da quelle in cui non ne ha fissato né direttamente né indirettamente alcuno, ovvero il termine, quantunque fissato, non è perentorio.

Nel primo caso l'agente deve ottemperare all'ordine entro il termine perentorio, scaduto il quale la situazione antigiuridica prevista dalla norma incriminatrice si è irrimediabilmente verificata, sicchè l'eventuale adempimento successivo non ha alcuna rilevanza al fine di escludere la sussistenza del reato, che ha natura istantanea e la cui prescrizione comincia a decorrere 4t,I termine fissato per l'adempimento.

In tutti gli altri casi in cui l'agente sia nelle condizioni di potere adempiere facendo cessare la situazione antigiuridica anche dopo la scadenza del termine, qualora fissato, dando esecuzione con un comportamento attivo, all'ordine ricevuto, il reato ha natura permanente che cessa allorchè, appunto l'agente dà esecuzione all'ordine (sez.1, n.8607 del 11 Luglio 1997, PG in proc.Grillo, Rv.208582 (conformi successive n.31580 del 13 Luglio 2009, Cassino, Rv.244305; 49646 del 1 Ottobre 2014, Barbatano, Rv.261263).

2. Orbene nella specie l'ordinanza sindacale del comune di Milano notificata al [OSCURATO:PERSONA] in data 7 Luglio 2014, è intervenuta allorquando il [OSCURATO:PERSONA] risultava già diffidato alla rimozione della copertura entro la fine dell'anno 2013, e quindi entro un termine perentorio e, a seguito della emissione della suddetta ordinanza sindacale, interveniva un nuovo sopralluogo da parte dell'autorità amministrativa in data 13.11.2014 ed una nuova diffida alla rimozione della copertura in data 20 Marzo 2015, dal cui inadempimento derivava un procedimento penale ai sensi dell'art.650 cod.pen. che culminava con l'emissione del decreto penale di condanna n.4566/15 non opposto ed esecutivo in data 15 Aprile 2016, con il quale l'imputato veniva condannato al pagamento di euro 50 di ammenda.

3. Delineati in tale modo i termini fattuali e giuridici della vicenda appare evidente che la diversa qualificazione giuridica del fatto contestato offerta dal giudice del rinvio a seguito di annullamento del giudice di legittimità avrebbe imposto la verifica del compimento del termine di prescrizione del reato di cui all'art.650 cod.pen., laddove il destinatario dell'ordine, era stato diffidato a dare esecuzione allo smaltimento della copertura in amianto entro il termine prefissato (31 Dicembre 2013), mentre l'ordinanza contingibile (emessa ai sensi dell'art.50 comma 5 D.Lgs. 267/2000) prevedeva l'immediata bonifica della costruzione e, inoltre, il protrarsi dell'inadempimento aveva determinato il sorgere di un diverso procedimento per il reato di cui all'art.650 cod.pen., culminato in decreto di condanna divenuto esecutivo, a seguito di ulteriore diffida notificata in data 22 Maggio 2015 nelle mani dell'imputato, come si legge a pag.3 della sentenza di primo grado, secondo una scansione che aveva pertanto isolato temporalmente le condotte omissive del [OSCURATO:PERSONA] fino all'emissione dell'ordinanza contingibile disattesa (Luglio 2014). 3.1 Va inoltre considerato che la stessa data indicata in imputazione quale epoca di consumazione del reato originariamente contestato (art.453 terdecies cod.pen. tuttora permanente) risulta pienamente compatibile con una pronuncia sulla prescrizione del reato diversamente qualificato (art.650 cod.pen. in relazione peraltro a mancata esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa risalente agli anni 2013 e 2014), laddove la pronuncia del giudice del rinvio è intervenuta a distanza di oltre cinque anni (30 Giugno 2020) dalla data indicata in contestazione. 3.1.1 Sul punto va invero precisato che quando nel capo di imputazione contenuto nel decreto di rinvio a giudizio relativo a reato permanente si contesti il fatto come commesso ad una data precisamente individuata nel tempo (nel nostro caso 29 Maggio 2015) o si determini il momento finale della consumazione, il giudice può tenere conto dell'eventuale successivo protrarsi della condotta illecita soltanto qualora esso sia stato oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del pubblico ministero ex art.516 c.p.p. in quanto la posticipazione della data finale della permanenza incide sulla individuazione del fatto come inizialmente contestato, comportandone una diversità, sotto il profilo temporale, che influisce sulla gravità del reato e sulla misura della pena e può condizionare l'operatività di eventuali cause estintive (sez.1, n.41101 del 23 Settembre 2004 [OSCURATO:PERSONA]; Cass.

S.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA], PG in proc.Polizzi), soprattutto allorquando, come nella specie, le successive ulteriori contestazioni abbiano determinato l'instaurarsi di un separato procedimento per i medesimi fatti e la pronuncia di un diverso titolo di condanna.

4. Tenuto pertanto conto del tempo necessario a prescrivere i reati contravvenzionali (anni quattro) e i termini massimi di interruzione (un anno), ritenuto che il reato come diversamente qualificato dal giudice del rinvio si è consumato in epoca anteriore a quella indicata in imputazione e comunque, anche in relazione alla suddetta data ed esclusa la permanenza, il reato diversamente qualificato in art.650 cod.pen., si sarebbe prescritto prima della pronuncia del giudice del rinvio (20 Giugno 2020), deve essere annullata la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il reato estinto per intervenuta prescrizione. udit4y-if-d-ifensare [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Milano, giudicando in sede di rinvio a seguito di pronuncia della Corte di Cassazione che aveva annullato la sentenza della Corte di Appello di Milano limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto ascritto a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che, originariamente contestato quale ipotesi di omessa bonifica ai sensi dell'art.452 terdecies cod.pen. era stato sussunto dai giudici di merito quale ipotesi di inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione di rifiuti, emessa ai sensi dell'art.192 commi 1 e 3 del D.Lgs. 152/2006, escludeva che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] potesse essere ricondotta ad un deposito incontrollato o all'abbandono di rifiuti (si trattava di una copertura di fabbricato in eternit in stato di ammaloramento) e riqualificava il fatto quale ipotesi di omesso assolvimento di un provvedimento amministrativo legalmente dato dall'autorità amministrativa (art.650 cod.pen.) 2. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni articolando due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione alla disciplina della prescrizione assumendo che, una volta operata la riqualificazione giuridica del fatto reato nella fattispecie di cui all'art.650 cod.pen., la Corte di Appello avrebbe dovuto applicare la prescrizione del reato in quanto la fattispecie di cui all'art.650 cod.pen., a differenza delle fattispecie in origine contestate e ritenute, integrava un reato istantaneo o comunque che si consumava entro il termine fissato per l'adempimento e che comunque il capo di imputazione indicava la consumazione del reato alla data del 29 Maggio 2015. Con una seconda articolazione deduce violazione dell'art.597 cod.pen. laddove, a fronte di riforma della sentenza in termini favorevoli alle prospettazioni del ricorrente risultava revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena»l che costituiva violazione del divieto di reformatio in pejus. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è fondato. Nei reati omissivi che consistono nell'inottemperanza ad un ordine legalmente dato dall'Autorità, occorre distinguere le ipotesi in cui la stessa autorità abbia fissato un termine perentorio all'adempimento dell'ordine, da quelle in cui non ne ha fissato né direttamente né indirettamente alcuno, ovvero il termine, quantunque fissato, non è perentorio. Nel primo caso l'agente deve ottemperare all'ordine entro il termine perentorio, scaduto il quale la situazione antigiuridica prevista dalla norma incriminatrice si è irrimediabilmente verificata, sicchè l'eventuale adempimento successivo non ha alcuna rilevanza al fine di escludere la sussistenza del reato, che ha natura istantanea e la cui prescrizione comincia a decorrere 4t,I termine fissato per l'adempimento. In tutti gli altri casi in cui l'agente sia nelle condizioni di potere adempiere facendo cessare la situazione antigiuridica anche dopo la scadenza del termine, qualora fissato, dando esecuzione con un comportamento attivo, all'ordine ricevuto, il reato ha natura permanente che cessa allorchè, appunto l'agente dà esecuzione all'ordine (sez.1, n.8607 del 11 Luglio 1997, PG in proc.Grillo, Rv.208582 (conformi successive n.31580 del 13 Luglio 2009, Cassino, Rv.244305; 49646 del 1 Ottobre 2014, Barbatano, Rv.261263). 2. Orbene nella specie l'ordinanza sindacale del comune di Milano notificata al [OSCURATO:PERSONA] in data 7 Luglio 2014, è intervenuta allorquando il [OSCURATO:PERSONA] risultava già diffidato alla rimozione della copertura entro la fine dell'anno 2013, e quindi entro un termine perentorio e, a seguito della emissione della suddetta ordinanza sindacale, interveniva un nuovo sopralluogo da parte dell'autorità amministrativa in data 13.11.2014 ed una nuova diffida alla rimozione della copertura in data 20 Marzo 2015, dal cui inadempimento derivava un procedimento penale ai sensi dell'art.650 cod.pen. che culminava con l'emissione del decreto penale di condanna n.4566/15 non opposto ed esecutivo in data 15 Aprile 2016, con il quale l'imputato veniva condannato al pagamento di euro 50 di ammenda. 3. Delineati in tale modo i termini fattuali e giuridici della vicenda appare evidente che la diversa qualificazione giuridica del fatto contestato offerta dal giudice del rinvio a seguito di annullamento del giudice di legittimità avrebbe imposto la verifica del compimento del termine di prescrizione del reato di cui all'art.650 cod.pen., laddove il destinatario dell'ordine, era stato diffidato a dare esecuzione allo smaltimento della copertura in amianto entro il termine prefissato (31 Dicembre 2013), mentre l'ordinanza contingibile (emessa ai sensi dell'art.50 comma 5 D.Lgs. 267/2000) prevedeva l'immediata bonifica della costruzione e, inoltre, il protrarsi dell'inadempimento aveva determinato il sorgere di un diverso procedimento per il reato di cui all'art.650 cod.pen., culminato in decreto di condanna divenuto esecutivo, a seguito di ulteriore diffida notificata in data 22 Maggio 2015 nelle mani dell'imputato, come si legge a pag.3 della sentenza di primo grado, secondo una scansione che aveva pertanto isolato temporalmente le condotte omissive del [OSCURATO:PERSONA] fino all'emissione dell'ordinanza contingibile disattesa (Luglio 2014). 3.1 Va inoltre considerato che la stessa data indicata in imputazione quale epoca di consumazione del reato originariamente contestato (art.453 terdecies cod.pen. tuttora permanente) risulta pienamente compatibile con una pronuncia sulla prescrizione del reato diversamente qualificato (art.650 cod.pen. in relazione peraltro a mancata esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa risalente agli anni 2013 e 2014), laddove la pronuncia del giudice del rinvio è intervenuta a distanza di oltre cinque anni (30 Giugno 2020) dalla data indicata in contestazione. 3.1.1 Sul punto va invero precisato che quando nel capo di imputazione contenuto nel decreto di rinvio a giudizio relativo a reato permanente si contesti il fatto come commesso ad una data precisamente individuata nel tempo (nel nostro caso 29 Maggio 2015) o si determini il momento finale della consumazione, il giudice può tenere conto dell'eventuale successivo protrarsi della condotta illecita soltanto qualora esso sia stato oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del pubblico ministero ex art.516 c.p.p. in quanto la posticipazione della data finale della permanenza incide sulla individuazione del fatto come inizialmente contestato, comportandone una diversità, sotto il profilo temporale, che influisce sulla gravità del reato e sulla misura della pena e può condizionare l'operatività di eventuali cause estintive (sez.1, n.41101 del 23 Settembre 2004 [OSCURATO:PERSONA]; Cass. S.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA], PG in proc.Polizzi), soprattutto allorquando, come nella specie, le successive ulteriori contestazioni abbiano determinato l'instaurarsi di un separato procedimento per i medesimi fatti e la pronuncia di un diverso titolo di condanna. 4. Tenuto pertanto conto del tempo necessario a prescrivere i reati contravvenzionali (anni quattro) e i termini massimi di interruzione (un anno), ritenuto che il reato come diversamente qualificato dal giudice del rinvio si è consumato in epoca anteriore a quella indicata in imputazione e comunque, anche in relazione alla suddetta data ed esclusa la permanenza, il reato diversamente qualificato in art.650 cod.pen., si sarebbe prescritto prima della pronuncia del giudice del rinvio (20 Giugno 2020), deve essere annullata la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così decis
Sentenza Cassazione n. 30805/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris