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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 14943/2026

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o;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Abruzzon. 201/2024 depositata il 25/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La CGT di 2° grado dell’Abruzzo accoglieva l’appello del contribuenteche aveva impugnato in primo grado l’avviso di iscrizione ipotecaria che gliera stato notificato, valorizzando un’eccezione proposta per la prima voltain appello relativa alla non espropriabilità della prima casa ex art.76comma 1 DPR 602/73 come modificato dal DL 69/2013 conv. in legge98/2013.2.

L’ADE ricorre in cassazione avverso la decisione di secondo grado,affidandosi a due motivi.Numero registro generale 22742/2024Numero sezionale 3297/2026Numero di raccolta generale 14943/2026Data pubblicazione 19/05/20263.

Il contribuente ha depositato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, la ricorrente prospetta la violazione degli artt.32, 24, 57 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 345 c.p.c., in relazioneall’art. 360, n. 3, c.p.c., assumendo l’erroneità dell’impugnata sentenzanella parte in cui ha ritenuto ammissibile il motivo di ricorso attinente allaasserita violazione dell’art. 76 del D.P.R. n. 602/1973, nonostante esso, intesi della ricorrente, fosse stato proposto dal contribuente per la primavolta in appello.2.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 76 del D.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza di secondo grado nellaparte con la quale il secondo Giudice ha ritenuto, erroneamente,applicabile l’art. 76 del D.P.R. n. 602/1973, all’iscrizione ipotecaria.2.1.

Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento delsecondo.2.2.

Secondo i generali principi ribaditi da questa Corte, il distinguo traeccezioni in senso stretto, sottoposti a limiti preclusivi ed al divieto deinova in appello, e mere difese sempre coltivabili in ogni stato e grado digiudizio, consiste nel fatto che l'eccezione integra la deduzione di un fattoimpeditivo, modificativo o estintivo del diritto vantato dalla controparte, silega all'esercizio di un diritto potestativo della parte, laddove la meradifesa si attesta sulla contestazione del diritto vantato dalla controparte,sulla negazione del fatto costitutivo della domanda (cfr. tra le tante, Cass.n. 8313/2018; Cass. n. 14515/2019; Cass. 17707/2024; Cass.23471/2024; Cass. 24375/2024).2.3.

Si ripetono principi affermati da questa Corte (Cass. n.25629/2022), ribadendo che, nel processo tributario, l'osservanza deldivieto di cui all'art. 57 D.Lgs. n. 546/1992 da parte dell'amministrazionefinanziaria si risolve nella preclusione a mutare i termini dellaNumero registro generale 22742/2024Numero sezionale 3297/2026Numero di raccolta generale 14943/2026Data pubblicazione 19/05/2026contestazione, deducendo motivi e circostanze diverse da quelli contenutinell'atto di accertamento o, comunque, avanzando pretese differenti, sottoil profilo del fondamento giustificativo e, dunque, sul piano della causapetendi, da quelle contenute nell'atto impositivo (Cass. n. 25909/2008;Cass. n. 12467/2019; Cass., n. 5160/2020; Cass. n. 17233/2021; Cass.n. 17189/2022), altrimenti ledendosi la concreta possibilità per ilcontribuente di esercitare il diritto di difesa attraverso l'esternazione deimotivi di ricorso, i quali, necessariamente, vanno rapportati a ciò chenell'atto stesso risulta esposto (cfr. Cass. n. 22553/2012; Cass., n.9810/25014; Cass. n. 17231/2019; Cass. n. 5160/2020).2.4.

Nello stesso senso, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello,posto sempre dall'art. 57 menzionato, riguarda le eccezioni in sensotecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualitàdi convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico aventeefficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale.2.5.

In altri termini, il divieto in questione concerne tutte le eccezioni insenso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fattimodificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non siestende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, allacontestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure delcontribuente, che restano sempre deducibili (tra le tante: Cass. n.25629/2022 cit., che richiama Cass. n. 14486/2013; Cass. n.22105/2017; Cass. n. 31224/2017; Cass. n. 12651/2018; Cass. n.33115/2019; Cass. n. 5502/2020; Cass. n. 22004/2020; Cass. n.2072/2021; Cass. n. 7434/2021).2.6.

Orbene, nel caso di specie, la CGT, pur ritenendo che la violazionedell’art.76 del d.P.R. 602/1973 -che pone limitazioni all’azione esecutivadell’agente della riscossione sull’unica abitazione del contribuente ovequesti risieda anagraficamente- fosse stata dedotta per la prima volta inappello, ha considerato l’eccezione ammissibile nonostante si tratti diNumero registro generale 22742/2024Numero sezionale 3297/2026Numero di raccolta generale 14943/2026Data pubblicazione 19/05/2026eccezione in senso stretto, che si fonda su fatti costitutivi diversi da quelliche costituiscono la causa petendi del presente giudizio concernentel’impugnazione di iscrizione ipotecaria (quest’ultima prevista dall’art.77 deld.P.R. 603/1973 ha finalità di garanzia e di cautela, proprie e autonome,disgiunte da quelle dell’espropriazione, vedi Cass.7338/2024), che ilcontribuente, pur essendone onerato non ha dedotto con il ricorsointroduttivo nè con i motivi aggiunti di cui all’art.24 del d.lgs.546/1992,con conseguente divieto di proposizione in appello ex art.345 c.p.c. perquanto appena esposto in diritto, che depone per la sua evidenteinammissibilità.2.7.

In definitiva, il primo motivo va accolto, con conseguenteassorbimento del secondo -che presuppone l’ammissibilità della relativaeccezione in appello- e, pertanto, la sentenza va cassata in relazione almotivo accolto e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di 2°grado dell’Abruzzo che, in diversa composizione, provvederà anche sullespese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo che, in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 17/4/2026.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Abruzzon. 201/2024 depositata il 25/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La CGT di 2° grado dell’Abruzzo accoglieva l’appello del contribuenteche aveva impugnato in primo grado l’avviso di iscrizione ipotecaria che gliera stato notificato, valorizzando un’eccezione proposta per la prima voltain appello relativa alla non espropriabilità della prima casa ex art.76comma 1 DPR 602/73 come modificato dal DL 69/2013 conv. in legge98/2013.2. L’ADE ricorre in cassazione avverso la decisione di secondo grado,affidandosi a due motivi.Numero registro generale 22742/2024Numero sezionale 3297/2026Numero di raccolta generale 14943/2026Data pubblicazione 19/05/20263. Il contribuente ha depositato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente prospetta la violazione degli artt.32, 24, 57 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 345 c.p.c., in relazioneall’art. 360, n. 3, c.p.c., assumendo l’erroneità dell’impugnata sentenzanella parte in cui ha ritenuto ammissibile il motivo di ricorso attinente allaasserita violazione dell’art. 76 del D.P.R. n. 602/1973, nonostante esso, intesi della ricorrente, fosse stato proposto dal contribuente per la primavolta in appello.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 76 del D.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza di secondo grado nellaparte con la quale il secondo Giudice ha ritenuto, erroneamente,applicabile l’art. 76 del D.P.R. n. 602/1973, all’iscrizione ipotecaria.2.1. Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento delsecondo.2.2. Secondo i generali principi ribaditi da questa Corte, il distinguo traeccezioni in senso stretto, sottoposti a limiti preclusivi ed al divieto deinova in appello, e mere difese sempre coltivabili in ogni stato e grado digiudizio, consiste nel fatto che l'eccezione integra la deduzione di un fattoimpeditivo, modificativo o estintivo del diritto vantato dalla controparte, silega all'esercizio di un diritto potestativo della parte, laddove la meradifesa si attesta sulla contestazione del diritto vantato dalla controparte,sulla negazione del fatto costitutivo della domanda (cfr. tra le tante, Cass.n. 8313/2018; Cass. n. 14515/2019; Cass. 17707/2024; Cass.23471/2024; Cass. 24375/2024).2.3. Si ripetono principi affermati da questa Corte (Cass. n.25629/2022), ribadendo che, nel processo tributario, l'osservanza deldivieto di cui all'art. 57 D.Lgs. n. 546/1992 da parte dell'amministrazionefinanziaria si risolve nella preclusione a mutare i termini dellaNumero registro generale 22742/2024Numero sezionale 3297/2026Numero di raccolta generale 14943/2026Data pubblicazione 19/05/2026contestazione, deducendo motivi e circostanze diverse da quelli contenutinell'atto di accertamento o, comunque, avanzando pretese differenti, sottoil profilo del fondamento giustificativo e, dunque, sul piano della causapetendi, da quelle contenute nell'atto impositivo (Cass. n. 25909/2008;Cass. n. 12467/2019; Cass., n. 5160/2020; Cass. n. 17233/2021; Cass.n. 17189/2022), altrimenti ledendosi la concreta possibilità per ilcontribuente di esercitare il diritto di difesa attraverso l'esternazione deimotivi di ricorso, i quali, necessariamente, vanno rapportati a ciò chenell'atto stesso risulta esposto (cfr. Cass. n. 22553/2012; Cass., n.9810/25014; Cass. n. 17231/2019; Cass. n. 5160/2020).2.4. Nello stesso senso, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello,posto sempre dall'art. 57 menzionato, riguarda le eccezioni in sensotecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualitàdi convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico aventeefficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale.2.5. In altri termini, il divieto in questione concerne tutte le eccezioni insenso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fattimodificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non siestende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, allacontestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure delcontribuente, che restano sempre deducibili (tra le tante: Cass. n.25629/2022 cit., che richiama Cass. n. 14486/2013; Cass. n.22105/2017; Cass. n. 31224/2017; Cass. n. 12651/2018; Cass. n.33115/2019; Cass. n. 5502/2020; Cass. n. 22004/2020; Cass. n.2072/2021; Cass. n. 7434/2021).2.6. Orbene, nel caso di specie, la CGT, pur ritenendo che la violazionedell’art.76 del d.P.R. 602/1973 -che pone limitazioni all’azione esecutivadell’agente della riscossione sull’unica abitazione del contribuente ovequesti risieda anagraficamente- fosse stata dedotta per la prima volta inappello, ha considerato l’eccezione ammissibile nonostante si tratti diNumero registro generale 22742/2024Numero sezionale 3297/2026Numero di raccolta generale 14943/2026Data pubblicazione 19/05/2026eccezione in senso stretto, che si fonda su fatti costitutivi diversi da quelliche costituiscono la causa petendi del presente giudizio concernentel’impugnazione di iscrizione ipotecaria (quest’ultima prevista dall’art.77 deld.P.R. 603/1973 ha finalità di garanzia e di cautela, proprie e autonome,disgiunte da quelle dell’espropriazione, vedi Cass.7338/2024), che ilcontribuente, pur essendone onerato non ha dedotto con il ricorsointroduttivo nè con i motivi aggiunti di cui all’art.24 del d.lgs.546/1992,con conseguente divieto di proposizione in appello ex art.345 c.p.c. perquanto appena esposto in diritto, che depone per la sua evidenteinammissibilità.2.7. In definitiva, il primo motivo va accolto, con conseguenteassorbimento del secondo -che presuppone l’ammissibilità della relativaeccezione in appello- e, pertanto, la sentenza va cassata in relazione almotivo accolto e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di 2°grado dell’Abruzzo che, in diversa composizione, provvederà anche sullespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo che, in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 17/4/2026.[OSCURATO:PERSONA]