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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 novembre 2020

Cassazione n. 24375/2024

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ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 31719-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.S., rappresentatoe difeso da gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avversoil [OSCURATO:PERSONA] V ERONA N. 7272 / 20 2 0 , depositatoil 13/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23 /1/202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il Tribunale di Verona, con decreto del 13/11/2020, ha respinto l’ opposizione proposta dallo [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l’ammissione allostato passivo della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in amministrazione straordinaria del credito maturato da l Ric. 2020n. 31719 - Sez. 1 - CC del 23 gennaio 20 2 4 titolare, rag.[OSCURATO:PERSONA], a titolo di compenso per l ’ attività svolta quale componente del collegio sindacale della società tra il 2010 e il 2013.

1.2. Il tribunale ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione dello Studio (rectius: di difetto diprova della sua titolarità del credito in contestazione) sollevata per la prima volta, matempestivamente, dal commissario straordinario con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione : premesso di non poter tener conto della documentazione(fra cui l’atto costitutivo) prodotta dallo [OSCURATO:PERSONA] ben oltre il termine del 15/6/2018 assegnatogli dal giudice relatore per poter replicare alle nuove difese e eccezioni s volte dalla procedura, ha osservato che il credito, nascente da un in carico di natura personale, era pacificamente sorto in capo a [OSCURATO:PERSONA] e che l’opponente non aveva dimostrato di esserne cessionario o conferitario, in base agli accordi statutari, n é di essere, in base ai medesimi accordi, mandatario dei soci e di avere pertanto il potere di agire in giudizio in loro nome e per loro conto.

1.3. [OSCURATO:PERSONA] s.s.,con ricorso notificato il 12/12/2020, ha chiesto, per due motiv i , la cassazione del decreto.

1.4. L’A.S. di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

1.5. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/ola falsa applicazione degli artt. 98 e 99 l.fall. e degli artt. 168 bis e 167 c.p.c. per aver il tribunale riten uto tempestiva la costituzione in giudizio dell’opposta, avvenuta con memoria del 18/10/2017, ovvero lo stesso giorno fissato dal giudice relatore per l’udienza di prima comparizione(poi rinviata Ric. 2020n. 31719 - Sez. 1 - CC del 23 gennaio 20 2 4 d’ufficio a nuovo ruolo, ma con provvedimento non comunicato alle parti), anziché venti giorni prima, secondo quanto prescritto dall’art. 99 l. fall., ed aver pertanto escluso che l’eccezione di difetto di legittimazione ivi sollevata per la prima volta dal C.S. non fosse più proponibile.

2.2. Il motivo è infondato perché, come osservato dalla controricorrente - e a prescindere dalla rilevanza o meno del rinvio d’ufficio della prima udienza-, la questione concernente l’effettiva titolarità, d al lato attiv o o passiv o, del rapporto dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla(salvo il caso- che non risulta ricorre re nella specie - del suo riconoscimento esplicito o implicito da parte del convenuto); con la conseguenza che la sua negazione si configura come una mera difesa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta al termine di decadenza previsto, nel giudizio ordinario, dall’art. 167, comma 2°, c.p.c. e nell ’ opposizione allo stato passivo, dall ’ art. 99, commi 6° e 7°, l.fall., ma può essere fatta valere anche oltre il termine dettato dalle predette disposizioni e rilevata d’ufficio dal giudice (cfr. Cass.

S.U. n. 2951/2016; conf.

Cass. n. 28793/2023, in motiv.).

2.3. Con il secondo motivo lo [OSCURATO:PERSONA], denunciando laviolazione e/o la falsa applicazione degli artt. 98 e 99 l.fall. e degli artt. 2249, 2266 e 2729 c.c. e, conseguentemente, dell’art.81 c.p.c., lamenta che il tribunale abbia ritenuto non dimostrata la propria legittimazione attiva, senza considerare che lo statuto associativo prevede espressamente che “i soci si impegnano a conferire nella società la propria opera professionale, in via esclusiva” e che, pertanto, esso era legittimato a far valere il Ric. 2020n. 31719 - Sez. 1 - CC del 23 gennaio 20 2 4 credito maturato per la p r estazione professionale eseguita da l rag.

Tosoni.

2.4. Il motivo deve essere respinto.

2.5. Se, in effetti, è vero che lo studio professionale associato,al pari di una società tra professionisti, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridicie che tale ente può essere titolare del diritto al pagamento del compenso per gli incarichi professionali conferiti agli associato o ai soci, è anche vero, tuttavia, che, a tal fine, è necessario che sia dimostrato in giudizio (come, invece, il tribunale, a fronte della tardiva produzione in giudizio dell’atto costitutivo dello Studio istante, ha in punto di fatto escluso) che gli accordi tra gli associati o i sociprevedano, appunto, l ’attribuzione a llo stesso d i tale diritto o, quanto meno, del p otere di rappresentanza del singoloassociato o socio , cui l ’ incarico sia stato direttamente conferito,per poterlo riscuotere (cfr. Cass. n. 2332 del 2022).

2.6. Il sindaco di una società di capitali, del resto, può essere sol tant o una persona fisica e adempie perciò a una prestazione professionale che deve essere eseguita personalmente (art. 2232 c.c.): l a società che conferisce l’incarico di sindaco ad un professionista è, dunque , debitrice di quest’ultimo.

2.7. Ora- al di là del rilievo che il ricorrente non censura il capo del decreto impugnato con cui il tribunale ha escluso di poter tener conto del contenuto dell’atto costitutivo dello Studio, tardivamente prodotto, e che pertanto non si comprende perché, ciò nonostante, lo stesso giudice avrebbe dovuto da re per scontata la sussistenza della pattuizione statutaria invocata a sostegno del motivo -il fatto che un professionista a bbia assunto Ric. 2020n. 31719 - Sez. 1 - CC del 23 gennaio 20 2 4 per statuto l ’ obbligo di conferire all ’associazione di cui è membro la propria opera professionale (e in conseguenza il diritto a percepire i relativi compensi), costitui sce u n obbligo interno vincolante per i soli associati, come tale inopponibile alla società debitrice (o alla procedura concorsuale cui questa sia stata ammessa): ed infatti,chi (il sindaco) promette di versare al promissario (lo studio associato) quanto dovuto da unproprio debitore (la società committente) non rende il promissario per ciò stesso creditore diretto di quest ’ ultimo (Cass. n. 756 del 2023, in motiv.).

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidanoin dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nella somma di €. 4.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dàatto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 31719-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.S., rappresentatoe difeso da gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avversoil [OSCURATO:PERSONA] V ERONA N. 7272 / 20 2 0 , depositatoil 13/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23 /1/202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il Tribunale di Verona, con decreto del 13/11/2020, ha respinto l’ opposizione proposta dallo [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l’ammissione allostato passivo della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in amministrazione straordinaria del credito maturato da l Ric. 2020n. 31719 - Sez. 1 - CC del 23 gennaio 20 2 4 titolare, rag.[OSCURATO:PERSONA], a titolo di compenso per l ’ attività svolta quale componente del collegio sindacale della società tra il 2010 e il 2013. 1.2. Il tribunale ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione dello Studio (rectius: di difetto diprova della sua titolarità del credito in contestazione) sollevata per la prima volta, matempestivamente, dal commissario straordinario con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione : premesso di non poter tener conto della documentazione(fra cui l’atto costitutivo) prodotta dallo [OSCURATO:PERSONA] ben oltre il termine del 15/6/2018 assegnatogli dal giudice relatore per poter replicare alle nuove difese e eccezioni s volte dalla procedura, ha osservato che il credito, nascente da un in carico di natura personale, era pacificamente sorto in capo a [OSCURATO:PERSONA] e che l’opponente non aveva dimostrato di esserne cessionario o conferitario, in base agli accordi statutari, n é di essere, in base ai medesimi accordi, mandatario dei soci e di avere pertanto il potere di agire in giudizio in loro nome e per loro conto. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] s.s.,con ricorso notificato il 12/12/2020, ha chiesto, per due motiv i , la cassazione del decreto. 1.4. L’A.S. di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 1.5. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/ola falsa applicazione degli artt. 98 e 99 l.fall. e degli artt. 168 bis e 167 c.p.c. per aver il tribunale riten uto tempestiva la costituzione in giudizio dell’opposta, avvenuta con memoria del 18/10/2017, ovvero lo stesso giorno fissato dal giudice relatore per l’udienza di prima comparizione(poi rinviata Ric. 2020n. 31719 - Sez. 1 - CC del 23 gennaio 20 2 4 d’ufficio a nuovo ruolo, ma con provvedimento non comunicato alle parti), anziché venti giorni prima, secondo quanto prescritto dall’art. 99 l. fall., ed aver pertanto escluso che l’eccezione di difetto di legittimazione ivi sollevata per la prima volta dal C.S. non fosse più proponibile. 2.2. Il motivo è infondato perché, come osservato dalla controricorrente - e a prescindere dalla rilevanza o meno del rinvio d’ufficio della prima udienza-, la questione concernente l’effettiva titolarità, d al lato attiv o o passiv o, del rapporto dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla(salvo il caso- che non risulta ricorre re nella specie - del suo riconoscimento esplicito o implicito da parte del convenuto); con la conseguenza che la sua negazione si configura come una mera difesa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta al termine di decadenza previsto, nel giudizio ordinario, dall’art. 167, comma 2°, c.p.c. e nell ’ opposizione allo stato passivo, dall ’ art. 99, commi 6° e 7°, l.fall., ma può essere fatta valere anche oltre il termine dettato dalle predette disposizioni e rilevata d’ufficio dal giudice (cfr. Cass. S.U. n. 2951/2016; conf. Cass. n. 28793/2023, in motiv.). 2.3. Con il secondo motivo lo [OSCURATO:PERSONA], denunciando laviolazione e/o la falsa applicazione degli artt. 98 e 99 l.fall. e degli artt. 2249, 2266 e 2729 c.c. e, conseguentemente, dell’art.81 c.p.c., lamenta che il tribunale abbia ritenuto non dimostrata la propria legittimazione attiva, senza considerare che lo statuto associativo prevede espressamente che “i soci si impegnano a conferire nella società la propria opera professionale, in via esclusiva” e che, pertanto, esso era legittimato a far valere il Ric. 2020n. 31719 - Sez. 1 - CC del 23 gennaio 20 2 4 credito maturato per la p r estazione professionale eseguita da l rag. Tosoni. 2.4. Il motivo deve essere respinto. 2.5. Se, in effetti, è vero che lo studio professionale associato,al pari di una società tra professionisti, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridicie che tale ente può essere titolare del diritto al pagamento del compenso per gli incarichi professionali conferiti agli associato o ai soci, è anche vero, tuttavia, che, a tal fine, è necessario che sia dimostrato in giudizio (come, invece, il tribunale, a fronte della tardiva produzione in giudizio dell’atto costitutivo dello Studio istante, ha in punto di fatto escluso) che gli accordi tra gli associati o i sociprevedano, appunto, l ’attribuzione a llo stesso d i tale diritto o, quanto meno, del p otere di rappresentanza del singoloassociato o socio , cui l ’ incarico sia stato direttamente conferito,per poterlo riscuotere (cfr. Cass. n. 2332 del 2022). 2.6. Il sindaco di una società di capitali, del resto, può essere sol tant o una persona fisica e adempie perciò a una prestazione professionale che deve essere eseguita personalmente (art. 2232 c.c.): l a società che conferisce l’incarico di sindaco ad un professionista è, dunque , debitrice di quest’ultimo. 2.7. Ora- al di là del rilievo che il ricorrente non censura il capo del decreto impugnato con cui il tribunale ha escluso di poter tener conto del contenuto dell’atto costitutivo dello Studio, tardivamente prodotto, e che pertanto non si comprende perché, ciò nonostante, lo stesso giudice avrebbe dovuto da re per scontata la sussistenza della pattuizione statutaria invocata a sostegno del motivo -il fatto che un professionista a bbia assunto Ric. 2020n. 31719 - Sez. 1 - CC del 23 gennaio 20 2 4 per statuto l ’ obbligo di conferire all ’associazione di cui è membro la propria opera professionale (e in conseguenza il diritto a percepire i relativi compensi), costitui sce u n obbligo interno vincolante per i soli associati, come tale inopponibile alla società debitrice (o alla procedura concorsuale cui questa sia stata ammessa): ed infatti,chi (il sindaco) promette di versare al promissario (lo studio associato) quanto dovuto da unproprio debitore (la società committente) non rende il promissario per ciò stesso creditore diretto di quest ’ ultimo (Cass. n. 756 del 2023, in motiv.). 3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidanoin dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nella somma di €. 4.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dàatto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del com