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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 gennaio 2026

Cassazione n. 02253/2026

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4793/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] - Inps, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazione in amministrazione straordinaria, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Arezzo n. 113/2022 depositato il 7/1/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il Tribunale di Arezzo, con l’impugnato decreto, rigettava il ricorso ex art. 98 l.fall. proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (di seguito indicato per brevità Inps), avverso il decreto di esecutività dello stato passivo dell’[OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazione, con il quale venivano esclusi due crediti (di € 220.254,20 in privilegio ed € 388.522,22 in prededuzione) oggetto di distinte domande tardive di ammissione allo stato passivo. 1.1.Il Tribunale rilevava che l’ente previdenziale non aveva provveduto né a produrre nel giudizio di opposizione i documenti comprovanti il credito insinuato, né ad indicare , nel ricorso per opposizione ex art. 98 l.fall. , gli atti e i documenti allegati alla domanda di insinuazione allo stato passivo a sostegno delle proprie pretese creditorie.

La documentazione depositata nel giudizio di opposizione ed utilizzabile per la decisione (le comunicazioni a mezzo pec da parte del commissario straordinario, le osservazioni avanzate avverso il progetto di stato passivo, lo stato passivo e il decreto di esecutività dello stesso) era inidonea, in applicazione dei principi dell’onere probatorio sanciti dall’art 2697 c.c., a dimostrare la sussistenza dei fatti costitutivi dei crediti insinuati dall’Inps. 2 L’Inps ha proposto ricorso per cassazione affidato due motivi; l’[OSCURATO:PERSONA] ha svolto attività difensiva con controricorso,illustrato da memoria ex art. 380 bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il primo mezzo di impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 93 e 101, comma 4 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1 n.3, c.p.c., per aver il giudice dell’opposizione errato nel non disporre l’acquisizione d’ufficio della documentazione contenuta nel fascicolo dell’Inps versato in atti nella fase di verifica dello stato passivo. 1.1 Il ricorrente lamenta, altresì, che, contrariamente a quanto affermato dai giudici dell’opposizione, la natura e l’entità delle due pretese creditorie fatte oggetto di domanda di ammissione allo stato passivo erano individuabili attraverso l’esame del ricorso in opposizione allo stato passivo, delle osservazioni al progetto di stato passivo e delle memorie difensive. 2 Il motivo è infondato. 2.1 Si legge a pagina tre dell’impugnato decreto :« nell’atto introduttivo del presente giudizio, l’Ente previdenziale, lungi dall’indicare- né espressamente né implicitamente- i documenti già prodotti nella fase sommaria dei quali intende avvalersi o dal formulare una istanza, seppur generica, di acquisizione del fascicolo della fase sommaria si è limitato a formulare le proprie censure avverso il provvedimento di esclusione.

Nè peraltro l’Ente ha depositato le domande di ammissione, ciò che avrebbe consentito quanto meno al Tribunale di verificare quale documentazione era stata prodotta davanti al [OSCURATO:PERSONA] ».

Ed ancora «l’Inps non ha indicato neppure per relationem la documentazione versata nella fase sommaria, diversamente, infatti, il Tribunale ne avrebbe disposto l’acquisizione ... ». 2.2 A fronte del residuo compendio probatorio offerto dall’ente previdenziale, il Tribunale, con accertamento in fatto incensurabile in cassazione se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c. nella nuova formulazione, non potendo fruire per la decisione dei documenti dimessi nella precedente fase, ha tratto il convincimento che i crediti fatti valere dall’Inps, sia sotto il profilo dell’”an”che del “quantum”, fossero sforniti di adeguato supporto dimostrativo. 2.3 Con riferimento alla mancata acquisizione della documentazione prodotta dal creditore nel giudizio di accertamento, va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale l'art. 99 l. fall., a norma del quale il ricorso in opposizione deve contenere, a pena di decadenza, «l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti», non comporta l'onere per l'opponente di produrre ex novo i documenti già allegati alla domanda di ammissione, ma richiede unicamente che i documenti in questione siano fra quelli indicati nell'atto introduttivo, sui quali il creditore mostri di voler fondare la propria pretesa anche nel giudizio di impugnazione (vedi Cass.12548/2017, 5570/2018, 9593/2021 , 29188/2023, 19261/2025 e 15913/2025).

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'opponente, a pena di decadenza l.fall., ex art. 99, comma 2, n. 4), deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, al punto che, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l'acquisizione dal fascicolo d'ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito (cfr. Cass. 25633/2020). 2.4 Il Tribunale aretino ha dunque fatto buon governo dei principi sopra esposti nel non acquisire d’ufficio la documentazione prodotta nel giudizio di accertamento dello stato passivo ma non indicata e/o richiamata con l’atto di opposizione ex art. 99 l.fall. 3 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 92, comma 1, 98 e 101, comma 4 l.fall., 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n.3 c.p.c.; si sostiene che il Tribunale avrebbe potuto ritenere provate le domande dell’Inps sulla base del contenuto e delle allegazioni del ricorso in opposizione. 3.1 In particolare, per quanto riguarda il credito per sanzioni di cui alla domanda n. 1063, l’amministrazione straordinaria non aveva contestato né la causale della pretesa, né l’importo chiedendo solo la riduzione di questo; parimenti da ammettere era il credito di cui alla domanda 1064, relativo a quote di TFR da versare alla Tesoreria gestita dall’Inps maturate dai lavoratori durante il periodo in cui erano stati sottoposti a procedura di cassa integrazione guadagni, essendosi la procedura limitata ad eccepire la compensazione del credito con il controcredito, contestato dall’ente previdenziale, costituito da quanto anticipato a titolo di quote di TFR durante la GIG. 4Anche il secondo motivo non merita accoglimento. 4.1Va preliminarmente rimarcato che la deduzione da parte del curatore della infondatezza della domanda di insinuazione per mancata prova del credito si configura come una mera difesa, la quale, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta al termine di decadenza previsto, nell'opposizione allo stato passivo, dall'art. 99, commi 6 e 7, L.Fall., ma può essere fatta valere (dalla parte resistente) anche oltre il termine dettato dalle predette disposizioni, così come può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ove risulti dagli atti di causa, senza che l'eventuale contumacia o la tardiva costituzione (del curatore) assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori (Cass. n. 24375/2024; più in generale, Cass.

SU n. 2951 / 2016). 4.2 La ricorrente deduce che il curatore del fallimento abbia implicitamente riconosciuto l’esistenza dei titoli di credito azionati dall’Inps per aver svolto difese incompatibili, sul piano logico-giuridico, con la negazione della prova della sussistenza delle pretese creditorie. 4.3 Al riguardo, va rilevato che, sebbene la non contestazione, quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti dall'istante a sostegno della domanda, in astratto si applic hi anche nei confronti del curatore fallimentare(Cass. n. 17731/2022), il giudice delegato e, in sede d'opposizione allo stato passivo, il Tribunale hanno il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, non solo le eccezioni (e cioè la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi) non riservate dalla legge all'iniziativa esclusiva della parte interessata (art. 95, comma 3, l.fall.) ma anche, ed a maggior ragione, l'insussistenza dei fatti costitutivi del diritto o del credito azionato, a partire, evidentemente, dalla prova del credito stesso. 4.4 Questa Corte (cfr. Cass. n. 19734/2017, 12973/2018, 16554/2015 e 16628/2025), invero, ha in più occasioni affermato che il principio di non contestazione, che pure ha rilievo rispetto alla disciplina previgente quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti, non comporta affatto l'automatica ammissione del credito allo stato passivo (e del rango richiesto) sol perché non sia stato avversato dal curatore (o dai creditori eventualmente presenti in sede di verifica), competendo al giudice delegato (e al Tribunale fallimentare) il potere (e il dovere) non solo di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni in tema di verificazione dei fatti e delle prove (Cass. n. 19734/ 2015,12973/2017 e 17731/2022 ), ma anche, e prima ancora, di accertare l'effettiva sussistenza (o, per converso, l'insussistenza) di uno degli elementi fattuali che compongono la fattispecie costitutiva (a partire dalla prova del diritto azionato in capo a chi ha agito in giudizio per farlo valere), senza, peraltro, che, in siffatta ipotesi, il giudice sia tenuto a sollecitare sul punto l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, che è necessario solo in caso di rilievo d'ufficio da parte del giudice di una vera e propria eccezione, e cioè di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato (Cass. n. 35/2025, in motiv.).

Conclusivamente il ricorso è infondato. 5Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 10.200 di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4793/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] - Inps, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazione in amministrazione straordinaria, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Arezzo n. 113/2022 depositato il 7/1/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il Tribunale di Arezzo, con l’impugnato decreto, rigettava il ricorso ex art. 98 l.fall. proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (di seguito indicato per brevità Inps), avverso il decreto di esecutività dello stato passivo dell’[OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazione, con il quale venivano esclusi due crediti (di € 220.254,20 in privilegio ed € 388.522,22 in prededuzione) oggetto di distinte domande tardive di ammissione allo stato passivo. 1.1.Il Tribunale rilevava che l’ente previdenziale non aveva provveduto né a produrre nel giudizio di opposizione i documenti comprovanti il credito insinuato, né ad indicare , nel ricorso per opposizione ex art. 98 l.fall. , gli atti e i documenti allegati alla domanda di insinuazione allo stato passivo a sostegno delle proprie pretese creditorie. La documentazione depositata nel giudizio di opposizione ed utilizzabile per la decisione (le comunicazioni a mezzo pec da parte del commissario straordinario, le osservazioni avanzate avverso il progetto di stato passivo, lo stato passivo e il decreto di esecutività dello stesso) era inidonea, in applicazione dei principi dell’onere probatorio sanciti dall’art 2697 c.c., a dimostrare la sussistenza dei fatti costitutivi dei crediti insinuati dall’Inps. 2 L’Inps ha proposto ricorso per cassazione affidato due motivi; l’[OSCURATO:PERSONA] ha svolto attività difensiva con controricorso,illustrato da memoria ex art. 380 bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il primo mezzo di impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 93 e 101, comma 4 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1 n.3, c.p.c., per aver il giudice dell’opposizione errato nel non disporre l’acquisizione d’ufficio della documentazione contenuta nel fascicolo dell’Inps versato in atti nella fase di verifica dello stato passivo. 1.1 Il ricorrente lamenta, altresì, che, contrariamente a quanto affermato dai giudici dell’opposizione, la natura e l’entità delle due pretese creditorie fatte oggetto di domanda di ammissione allo stato passivo erano individuabili attraverso l’esame del ricorso in opposizione allo stato passivo, delle osservazioni al progetto di stato passivo e delle memorie difensive. 2 Il motivo è infondato. 2.1 Si legge a pagina tre dell’impugnato decreto :« nell’atto introduttivo del presente giudizio, l’Ente previdenziale, lungi dall’indicare- né espressamente né implicitamente- i documenti già prodotti nella fase sommaria dei quali intende avvalersi o dal formulare una istanza, seppur generica, di acquisizione del fascicolo della fase sommaria si è limitato a formulare le proprie censure avverso il provvedimento di esclusione. Nè peraltro l’Ente ha depositato le domande di ammissione, ciò che avrebbe consentito quanto meno al Tribunale di verificare quale documentazione era stata prodotta davanti al [OSCURATO:PERSONA] ». Ed ancora «l’Inps non ha indicato neppure per relationem la documentazione versata nella fase sommaria, diversamente, infatti, il Tribunale ne avrebbe disposto l’acquisizione ... ». 2.2 A fronte del residuo compendio probatorio offerto dall’ente previdenziale, il Tribunale, con accertamento in fatto incensurabile in cassazione se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c. nella nuova formulazione, non potendo fruire per la decisione dei documenti dimessi nella precedente fase, ha tratto il convincimento che i crediti fatti valere dall’Inps, sia sotto il profilo dell’”an”che del “quantum”, fossero sforniti di adeguato supporto dimostrativo. 2.3 Con riferimento alla mancata acquisizione della documentazione prodotta dal creditore nel giudizio di accertamento, va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale l'art. 99 l. fall., a norma del quale il ricorso in opposizione deve contenere, a pena di decadenza, «l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti», non comporta l'onere per l'opponente di produrre ex novo i documenti già allegati alla domanda di ammissione, ma richiede unicamente che i documenti in questione siano fra quelli indicati nell'atto introduttivo, sui quali il creditore mostri di voler fondare la propria pretesa anche nel giudizio di impugnazione (vedi Cass.12548/2017, 5570/2018, 9593/2021 , 29188/2023, 19261/2025 e 15913/2025). Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'opponente, a pena di decadenza l.fall., ex art. 99, comma 2, n. 4), deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, al punto che, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l'acquisizione dal fascicolo d'ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito (cfr. Cass. 25633/2020). 2.4 Il Tribunale aretino ha dunque fatto buon governo dei principi sopra esposti nel non acquisire d’ufficio la documentazione prodotta nel giudizio di accertamento dello stato passivo ma non indicata e/o richiamata con l’atto di opposizione ex art. 99 l.fall. 3 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 92, comma 1, 98 e 101, comma 4 l.fall., 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n.3 c.p.c.; si sostiene che il Tribunale avrebbe potuto ritenere provate le domande dell’Inps sulla base del contenuto e delle allegazioni del ricorso in opposizione. 3.1 In particolare, per quanto riguarda il credito per sanzioni di cui alla domanda n. 1063, l’amministrazione straordinaria non aveva contestato né la causale della pretesa, né l’importo chiedendo solo la riduzione di questo; parimenti da ammettere era il credito di cui alla domanda 1064, relativo a quote di TFR da versare alla Tesoreria gestita dall’Inps maturate dai lavoratori durante il periodo in cui erano stati sottoposti a procedura di cassa integrazione guadagni, essendosi la procedura limitata ad eccepire la compensazione del credito con il controcredito, contestato dall’ente previdenziale, costituito da quanto anticipato a titolo di quote di TFR durante la GIG. 4Anche il secondo motivo non merita accoglimento. 4.1Va preliminarmente rimarcato che la deduzione da parte del curatore della infondatezza della domanda di insinuazione per mancata prova del credito si configura come una mera difesa, la quale, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta al termine di decadenza previsto, nell'opposizione allo stato passivo, dall'art. 99, commi 6 e 7, L.Fall., ma può essere fatta valere (dalla parte resistente) anche oltre il termine dettato dalle predette disposizioni, così come può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ove risulti dagli atti di causa, senza che l'eventuale contumacia o la tardiva costituzione (del curatore) assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori (Cass. n. 24375/2024; più in generale, Cass. SU n. 2951 / 2016). 4.2 La ricorrente deduce che il curatore del fallimento abbia implicitamente riconosciuto l’esistenza dei titoli di credito azionati dall’Inps per aver svolto difese incompatibili, sul piano logico-giuridico, con la negazione della prova della sussistenza delle pretese creditorie. 4.3 Al riguardo, va rilevato che, sebbene la non contestazione, quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti dall'istante a sostegno della domanda, in astratto si applic hi anche nei confronti del curatore fallimentare(Cass. n. 17731/2022), il giudice delegato e, in sede d'opposizione allo stato passivo, il Tribunale hanno il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, non solo le eccezioni (e cioè la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi) non riservate dalla legge all'iniziativa esclusiva della parte interessata (art. 95, comma 3, l.fall.) ma anche, ed a maggior ragione, l'insussistenza dei fatti costitutivi del diritto o del credito azionato, a partire, evidentemente, dalla prova del credito stesso. 4.4 Questa Corte (cfr. Cass. n. 19734/2017, 12973/2018, 16554/2015 e 16628/2025), invero, ha in più occasioni affermato che il principio di non contestazione, che pure ha rilievo rispetto alla disciplina previgente quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti, non comporta affatto l'automatica ammissione del credito allo stato passivo (e del rango richiesto) sol perché non sia stato avversato dal curatore (o dai creditori eventualmente presenti in sede di verifica), competendo al giudice delegato (e al Tribunale fallimentare) il potere (e il dovere) non solo di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni in tema di verificazione dei fatti e delle prove (Cass. n. 19734/ 2015,12973/2017 e 17731/2022 ), ma anche, e prima ancora, di accertare l'effettiva sussistenza (o, per converso, l'insussistenza) di uno degli elementi fattuali che compongono la fattispecie costitutiva (a partire dalla prova del diritto azionato in capo a chi ha agito in giudizio per farlo valere), senza, peraltro, che, in siffatta ipotesi, il giudice sia tenuto a sollecitare sul punto l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, che è necessario solo in caso di rilievo d'ufficio da parte del giudice di una vera e propria eccezione, e cioè di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato (Cass. n. 35/2025, in motiv.). Conclusivamente il ricorso è infondato. 5Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 10.200 di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di c