CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04152/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21553-2021 proposto da: 1NPS - [OSCURATO:PERSONA] DE11.1 PREVIDI'INZA -)(il. i 1. in persona del legale rappresentante pro tempore. Attivamente domiciliato in ROMA, V1.\ Cl [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] ThL'ISITI'UTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA].10 MARITATO, ANTON 1 N O SGROI, CARLA D'ALOISIO, NTONIETT. C0IZI11"1'1, I ;,MANU1Thl DI', ROSE; - ricorrente - Contro i R( )[OSCURATO:PERSONA]; - intimata - \-verso la sentenza n. 7/2021 della CORTE D'APPEITO di O. TAN /ARO, depositata 1/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R11,1AAT() che: la Corte di appelli) di Catanzaro ha accolto l'appello proposto dall'avvocata \budella Rotundo nei confronti dell'I.N.P.S. avverso la pronuncia del Tribunale che aveva rigettato la domanda proposta dalla stessa al fine di far accertare l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, per l'attività professionale svolta nell'anno 2010; per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto che l'appello dovesse trovare accoglimento in quanto, pur riconoscendo in linea generale l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per C( loro che esercitano abitualmente la professione di avvocato) e che non sono tenuti a iscriversi presso la [OSCURATO:PERSONA], il fatto che la professionista avesse percepito redditi di importo inferiore ad l'iuro 5.000,00 rappresentasse un indizio della natura occasionale dell'attività svolta, rispetto al quale l'Istituto) non aveva dato prova alcuna a supporto della sua natura abituale; avverso tale pronuncia l'I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura; l'avvocata [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente C( municata unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in t.amera di consiglio; (I( )NSID1',RATO che: con l'unico) motivo di ricorso l'I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del D. L. n. 9 8 del 2011, art. 18, commi 11 e 12, conv. con modif. in L. n. 111 del Ric. 2021 n. 21553 sez. ML - ud. 24-11-2022 -2- 9011, del D.1.. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con modif. in I.. n. 326 del 2003 (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la Corte di appello, in ipotesi di avvocato) iscritto all'albo degli avvocati ma non alla [OSCURATO:PERSONA] dichiarato non sussistente l'obbligo di contribuzione alla Gestione separata, sul presupposto che in difetto del superamento del limite di reddito, pari a l',uro 5.000,00, l'attività svolta debba essere qualificata come occasionale, essendo pacifico che l'avv. U. svolgesse attività professionale autonoma e non essendo stata contestata "l'insussistenza del requisito dell'abitualità nel ricorso introduttivo del giudizio"; il motivo è inammissibile in quanto si pone in pieno contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione; valgono le ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. Sez. L. 15/03/2021, n. 7231, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-L. 14/10/2021, n. 28117, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.; in particolare, come già osservato da Cass. Sez. L. n. 7231 del 2021, cit., nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto della L. n.335 del 1995, art. 2, comma 26, per come autenticamente interpretato) dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, conv. con modif. in I.. 15 luglio 2011, n. 111, e del D.I.. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, conv. con modif. in I.. 24 novembre 2003, n. 326, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento. I,a produzione di un reddito superiore alla soglia di Nur() 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche tic, 2021 n. 21553 sez. ML - ud. 24-11-2022 -3- un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando) invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità. Ne consegue che è dirimente il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno, con accertamento) in punto di fatto, all'uopo avvalendosi delle presunzioni semplici ricavabili, ad esempio, dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita 1\ 7.\ o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità; in quest'ottica, come pure già ritenuto nei precedenti citati di questa irte, deve escludersi che tali regole di esperienza siano passibili di irrigidirsi in virtù della normazione positiva dettata dal DIgs. 10 settembre 2003, n. 276, artt. 61 e 69-bis (nella specie applicabili ratione temporis), così da trapassare nel campo della presunzione legale; infatti, sia il D.I ,gs. n. 276 del 2003, art. 61, comma 3, nella parte in cui prevede che "sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali", quanto il successivo art. 69- 1)15, comma 3, che esclude dalla presunzione di continuatività di cui al precedente comma 1, le "prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale", sono preordinati a dettare discipline di favore per i committenti e i prestatori di attività riconducibili ad una Ric. 2021 n. 21553 sez. ML - ud. 24-11-2022 -4- professione intellettuale per il cui esercizio sia necessaria l'iscrizione ad apposito albo professionale, stabilendo) rispettivamente che esse non necessitano dell'individuazione di uno specifico progetto per essere dedotte in un contratto) di collaborazione e che, ai fini fiscali, non P°° presumersi continuative; si tratta, in altri termini, di disposizioni che operano l'una nell'ambito dei rapporti tra le parti C( ntraenti e l'altra nei confronti dell'Erario, ma dalle quali non è possibile desumere alcuna presunzione iuris et de iure tale per cui un'attività libero-professionale che possa essere svolta solo previa iscrizione ad un albo o elenco debba necessariamente qualificarsi come "abituale" ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata; in definitiva, il requisito dell'abitualità deve costituire oggetto di accertamento di fatto del giudice del merito, con esclusione di qualsivoglia automatismo; nella specie, la Corte territoriale, in difetto di prova - di cui era onerato l'I.N.P.S. - di abitualità dell'attività, ha accertato) che l'attività svolta dalla professionista era occasionale e produttiva di reddito modesto, inferiore al limite (1 turo 2.567,00); tale motivazione non risulta adeguatamente contraddetta dall'istituto ricorrente, considerato che la tnera deduzione dell'iscrizione all'albo o la titolarità di partita IVA non sono elementi sufficienti a dimostrare l'abitualità (ovvero) la non occasionalità) dell'esercizio dell'attività professionale, trattandosi per converso come accertato dal giudice di merito - di modesta attività non esorbitante dall'occasionalità, infondate ed irrilevanti, per quanto sopra osservato, le ulteriori argomentazioni in diritto, ed inammissibile la censura relativa all'asserita non contestazione del ricorso senza specificare ove fosse stata dedotta nei gradi di merito e, in particolare, nel giudizio di appello ass. Sez. 6-1, 12/10/2017, n. 24062: "Ove con il ricorso per Ric. 2021 n. 21553 sez. ML - ud. 24-11-2022 -5- cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata "pacifica" tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in cluale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in cluale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica"); nulla deve disporsi sulle spese del presente giudizio posto che la parte intimata non ha svolto attività difensiva; P.Q.1\1. .a Corte dichiara inammissibile il ricorso. \i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificar() pari a quell