CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 maggio 2026
Cassazione n. 15991/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], LELIOMARITATO, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], ANTONINOSGROI;- ricorrente -2026 contro364 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato- controricorrente –avverso la sentenza n. 91/2020 della CORTE D'APPELLO diSALERNO, depositata il 07/02/2020 R.G.N. 564/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26119/2020Numero di raccolta generale 15991/2026Data pubblicazione 24/05/20261. La Corte d’appello di Salerno ha confermato la sentenza diprimo grado che, in accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA],aveva dichiarato l’illegittimità della sua iscrizione dispostad’ufficio da INPS nella gestione separata per l’anno 2011, qualelibero professionista avvocato, e dei contributi richiesti per €784,63 in applicazione del disposto dell’art. 44 co.2 d.l. 269/03.Nel respingere il gravame proposto dall’Istituito previdenziale,la Corte territoriale ha ritenuto non documentato il superamentodella soglia reddituale di € 5.000 per l’attività professionalesvolta, essendo stato conseguito un reddito imponibile di €1.716,00. L’INPS aveva sostenuto che la pretesa contributiva sifondasse sull’art. 2 co. 26 L. 335/95 (sono tenuti ad iscrizionealla GS coloro che esercitano per professione abituale, ancorchénon esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all’art. 49 co. 1TUIR), invece l’appellato aveva chiesto il rigetto anche per lamaturata prescrizione decorrente dal 16/6/2012, mentre lamissiva INPS di richiesta di pagamento era del 23/9/2017.La Corte di merito ha respinto per la ragione più liquida afferenteal mancato superamento del limite monetario indicato dall’art.44 co.2 d.l. 269/03; l’obbligo di iscrizione viene meno se ilreddito prodotto è integralmente oggetto di obbligo assicurativogestito dalla cassa di riferimento, ed il professionista era tenutosoltanto alla contribuzione integrativa non correlata all’obbligodi iscrizione alla cassa professionale. Nel ritenere che il limitereddituale sia preclusivo dell’obbligo di iscrizione alla gestioneseparata -a tal proposito, citando pronunce di legittimità(n.32167/18 e n.19403/19) sull’obbligo per chi percepisce unreddito derivante da esercizio abituale di professione, la Corteha rilevato che il predetto limite reddituale è indicativo di attivitàinespressive di un apprezzabile contenuto, tale da giustificNaurmeer ol are gistro generale 26119/2020Numero sezionale 364/2026costituzione di una posizione previdenziale per quei lavNoumrearot odi rrai ccolta generale 15991/2026che non svolgono un’attività sufficientemente correlata aDdat a pubblicazione 24/05/2026assicurarsi i mezzi per un’esistenza libera e dignitosa.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione INPSaffidandosi a un unico motivo, a cui la parte privata resiste concontroricorso.3. La controversia è stata trattata e decisa nell’adunanzacamerale del 27 gennaio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’Inps propone un solo motivo di censura, in relazione all’art.360 co.1 n.3 c.p.c., per violazione dell’art. 2, commi 26-31,della legge n. 335/1995, dell’art.18, commi 11 e 12, del D.L.n.98/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 111/2011,dell’art. 53, del D.P.R. n. 917/1986, modificato dal D.lgs. n.344/2003, degli artt. 10, 11, 22 L. 576/1990, e dall’art. 44,comma 2, del D.L. n. 269/2003 convertito con modificazionidella legge n. 326/2003, anche con riferimento all’art. 2697 cod.civ., per avere la Corte ritenuto che l’attività professionalesvolta dall’avvocato dovesse essere qualificata come nonabituale esclusivamente sulla base del difetto del superamentodel limite di reddito. L’occasionalità dovrebbe infatti riscontrarsiin altre circostanze, desunte dall’art. 2222 c.c., concernenti lamancanza di continuità ed abitualità, nel senso di attività nonduratura, sporadica, non prolungata, ma anche nella mancanzadi coordinamento da parte del committente e nellacollaborazione non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno; laCorte territoriale sarebbe incorsa in errore nel non averconsiderato la titolarità della partita IVA, da cui il professionistaNumero registro generale 26119/2020è esonerato se l’attività non assume il carattere di periodicità edN umero sezionale 364/2026Numero di raccolta generale 15991/2026abitualità. Data pubblicazione 24/05/20262. Nel controricorso la parte privata eccepisce l’inammissibilitàdel ricorso per difetto di specificità ed autosufficienza, el’infondatezza per intervenuta prescrizione decorrente dalmomento in cui sono maturati i termini per il versamento deicontributi, e per insussistenza dell’obbligo che si risolve in unaduplicazione contributiva.3. Le censure del ricorrente sono fondate, secondo quanto diseguito specificato.4. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, il mancatosuperamento della soglia reddituale di € 5.000 non assume ilsignificato, ex se, della occasionalità dell’attività a cui dettoreddito si riferisce, dovendo tale elemento essere valutatounitamente ad altri per verificare l’abitualità dell’esercizio di unaprofessione, nel rispetto del riparto dell’onere della prova, inforza del quale il requisito dell’abitualità va dimostrato dall’INPS.5. Sotto questo profilo la sentenza è errata, perché ha datorilievo esclusivo al mancato superamento della soglia. Come direcente ribadito (ex multis, Cass. n. 8491/2025, n. 35131/2024,1307/2026), va richiamata la consolidata giurisprudenza con cuiquesta Corte ha da tempo affermato che «l'obbligatorietàdell'iscrizione alla Gestione separata da parte di unprofessionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizioabituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dialuogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da partedella cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiorealla soglia di € 5.000,00 costituisce invece il presuppostoaffinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possamettere capo all'iscrizione presso la medesima GesNtiuomnereo r,e gistro generale 26119/2020Numero sezionale 364/2026restando invece normativamente irrilevante qualora ci si Nturmoevroi d ii nra ccolta generale 15991/2026presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteDrait a pubblicazione 24/05/2026dell'abitualità» (Cass. nr. 4419 del 2021; nr. 12419 del 2021;nr. 12358 del 2021 e numerosissime successive conformi); achiarimento del principio espresso, si è poi osservato che «laproduzione di un reddito superiore alla soglia citata vale aprivare di rilievo ogni questione circa la natura abituale ooccasionale dell'attività libero-professionale da assoggettare acontribuzione, dal momento che il superamento della soglia dicui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44 cit., determina comunque lasottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore dellaGestione separata» (in ultimo, Cass. nr. 11535 del 2024, inmotiv., punto 13, sulla scia di Cass. nr. 29272 del 2022, inmotivazione, p. 17); nei casi, invece, in cui resta necessariol’accertamento del carattere abituale dell'attività professionale«il Giudice di merito si avvarrà delle presunzioni sempliciricavabili, ad esempio, dall'iscrizione all'albo, dall'accensionedella partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dalprofessionista a supporto della sua attività, mentre lapercezione da parte del libero professionista di un reddito annuodi importo inferiore a € 5.000,00 potrà semmai rilevare qualeindizio -da ponderare adeguatamente con gli altri che siano statiacquisiti al processo- per escludere che, in concreto, l'attivitàsia stata svolta con carattere di abitualità» (fra le tante, Cass.n. 4152/2023, con richiamo, in motivazione, a Cass. n.7231/2021), senza che nessuno di tali elementi possa di per séimporsi all'interprete come univocamente significativo,trattandosi «pur sempre di forme di praesumptio hominis, chenon impongono all'interprete conclusioni indefettibili, masemplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quellonoto» (Cass. n. 4419 del 2021 cit.)» (Cass. n. 24195/20N2u4m edroa re gistro generale 26119/2020Numero sezionale 364/2026ultimo ed ex multis)». Numero di raccolta generale 15991/2026Data pubblicazione 24/05/20266. La Corte territoriale non si è attenuta al suddetto principio,avendo affermato che il mancato superamento della sogliareddituale è di per sé ostativo a riconoscere la natura abitualedell’attività che tale reddito ha prodotto, non entrando, quindi,nel merito delle allegazioni con cui l’INPS ha sostenuto le propriepretese.7. Il ricorso va, pertanto, accolto; la sentenza va cassata, conrinvio per un nuovo esame, anche in subordine per le ulterioriquestioni sollevate dalle parti, alla Corte d’appello di Salerno indiversa composizione, che provvederà anche per le spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27 gennaio2026La PresidenteLucia Esposito