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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13348/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso19886/2019 propost o da: [OSCURATO:SOCIETA]. (C.F./[OSCURATO:PARTITA_IVA]), in person a del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via della Mercede n. 11, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Roma ([OSCURATO:TELEFONO]; pec: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (CS), [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Cosenza ( PEC : [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 4427 /20 1 8 emessa d a l la C TR Calabria in data Avviso accertamento Tari – Notificazione a mezzo posta ordinaria 20/12/2018e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva appello avverso una sentenza con la quale la CTP di Cosenza aveva dichiarato inammissibile, per essere tardivo, il ricorso da essa proposto contro un avviso di accertamento Tari per l’anno 2015.

2. La CTR della Calabria rigettava il gravame, affermando che la contribuente non aveva fornito la prova documentale della data in cui aveva ricevuto la notificazione dell’avviso di accertamento e che il timbro da essa apposto sulla prima pagina dell’avviso non assumeva valenza probatoria, provenendo, appunto, dalla società, sicchè, a fronte di una data di emissione del 28.12.2015, la notifica del ricorso introduttivo effettuata in data 17.3.2016 si rivelava tardiva.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di tre motivi.

Il Comune di Rende ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

Considerato che

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21, comma 1, e 22, comma 4, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto tardivo il ricorso introduttivo del giudizio, senza rendersi conto che, essendo l’atto impositivo stato notificato mediante posta ordinaria, essa non poteva fare altro che apporre il proprio timbro sull’atto nel giorno del suo ricevimento.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 23, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR illegittimamente, a suo dire, invertito l’onere della prova, ponendo quella della data di notifica dell’atto impositivo a carico suo, anziché del Comune.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 10 l. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che il Comune aveva optato per la notifica a mezzo posta ordinaria, che non garantisce l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.

4. I tre motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono infondati.

In tema di notificazioni a mezzo posta, il notificante deve provare il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, unico documento idoneo ad attestare la consegna del plico e la data di questa, mentre, ove sia il destinatario a dover provare la data della notificazione, è sufficiente la produzione della busta che contiene il plico, in sé idonea ad attestare che prima della data risultante dal timbro postale apposto non poteva essere avvenuta la consegna (Cass., Sez. 6 -2, Sentenza n. 4891 del 11/03/2015).

In particolare, ai fini della tempestività dell’impugnazione, il termine decorre dalla notifica dell’atto impositivo, la quale, nell'ipotesi in cui abbia avuto luogo a mezzo del servizio postale, va desunta, in mancanza di altri elementi, dalla busta di spedizione, ove sul retro sia stata apposta la data di arrivo presso il destinatario, non potendo essere ricavata dal timbro apposto sul plico da parte dello stesso destinatario, pur recante il numero cronologico e la data, trattandosi di atti di organizzazione interna e nonostante la natura eventualmente pubblica del predetto soggetto (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 25753 del 10/12/2007; conf.

Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10136 del 09/05/2014).

Invero, premesso che grava sull'appellante l'onere di provare la tempestività dell'iniziativa giudiziaria intrapresa, anche in difetto della proposizione di eccezione nei termini dalla controparte, tale prova deve essere fornita mediante la produzione in giudizio della busta contenente il plico, recante i timbri dell'ufficio postale della data di spedizione e di quella di consegna, ferma restando per il destinatario dell'atto da notificarsi la regola del suo perfezionamento alla data di ricezione dell'atto (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23026 del 26/10/2006).

Pertanto, la contribuente deve imputare a sua negligenza il non aver conservato la busta contenente l’atto impositivo notificatole, solo in tal modo potendo provare, se del caso, che sulla stessa non fosse presente anche il timbro postale di consegna del plico.

Nessuna violazione del principio di ripartizione dell’onere probatorio è configurabile, se solo si consideriche nel processo tributario, ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, salvo che si tratti di notifica nulla, ipotesi nella quale l'Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare il momento nel quale il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del predetto atto (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10209 del 27/04/2018).

Da ultimo, non è in gioco nel presente giudizio l’effettiva conoscenza o meno, da parte della contribuente, dell’atto impositivo ad essa destinato (che il ricorso alla posta ordinaria ha comunque assicurato), bensì la tempestività con la quale lo stesso risulta essere stato impugnato.

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.000,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso19886/2019 propost o da: [OSCURATO:SOCIETA]. (C.F./[OSCURATO:PARTITA_IVA]), in person a del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via della Mercede n. 11, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Roma ([OSCURATO:TELEFONO]; pec: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (CS), [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Cosenza ( PEC : [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 4427 /20 1 8 emessa d a l la C TR Calabria in data Avviso accertamento Tari – Notificazione a mezzo posta ordinaria 20/12/2018e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva appello avverso una sentenza con la quale la CTP di Cosenza aveva dichiarato inammissibile, per essere tardivo, il ricorso da essa proposto contro un avviso di accertamento Tari per l’anno 2015. 2. La CTR della Calabria rigettava il gravame, affermando che la contribuente non aveva fornito la prova documentale della data in cui aveva ricevuto la notificazione dell’avviso di accertamento e che il timbro da essa apposto sulla prima pagina dell’avviso non assumeva valenza probatoria, provenendo, appunto, dalla società, sicchè, a fronte di una data di emissione del 28.12.2015, la notifica del ricorso introduttivo effettuata in data 17.3.2016 si rivelava tardiva. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di tre motivi. Il Comune di Rende ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21, comma 1, e 22, comma 4, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto tardivo il ricorso introduttivo del giudizio, senza rendersi conto che, essendo l’atto impositivo stato notificato mediante posta ordinaria, essa non poteva fare altro che apporre il proprio timbro sull’atto nel giorno del suo ricevimento. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 23, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR illegittimamente, a suo dire, invertito l’onere della prova, ponendo quella della data di notifica dell’atto impositivo a carico suo, anziché del Comune. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 10 l. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che il Comune aveva optato per la notifica a mezzo posta ordinaria, che non garantisce l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. 4. I tre motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono infondati. In tema di notificazioni a mezzo posta, il notificante deve provare il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, unico documento idoneo ad attestare la consegna del plico e la data di questa, mentre, ove sia il destinatario a dover provare la data della notificazione, è sufficiente la produzione della busta che contiene il plico, in sé idonea ad attestare che prima della data risultante dal timbro postale apposto non poteva essere avvenuta la consegna (Cass., Sez. 6 -2, Sentenza n. 4891 del 11/03/2015). In particolare, ai fini della tempestività dell’impugnazione, il termine decorre dalla notifica dell’atto impositivo, la quale, nell'ipotesi in cui abbia avuto luogo a mezzo del servizio postale, va desunta, in mancanza di altri elementi, dalla busta di spedizione, ove sul retro sia stata apposta la data di arrivo presso il destinatario, non potendo essere ricavata dal timbro apposto sul plico da parte dello stesso destinatario, pur recante il numero cronologico e la data, trattandosi di atti di organizzazione interna e nonostante la natura eventualmente pubblica del predetto soggetto (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 25753 del 10/12/2007; conf. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10136 del 09/05/2014). Invero, premesso che grava sull'appellante l'onere di provare la tempestività dell'iniziativa giudiziaria intrapresa, anche in difetto della proposizione di eccezione nei termini dalla controparte, tale prova deve essere fornita mediante la produzione in giudizio della busta contenente il plico, recante i timbri dell'ufficio postale della data di spedizione e di quella di consegna, ferma restando per il destinatario dell'atto da notificarsi la regola del suo perfezionamento alla data di ricezione dell'atto (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23026 del 26/10/2006). Pertanto, la contribuente deve imputare a sua negligenza il non aver conservato la busta contenente l’atto impositivo notificatole, solo in tal modo potendo provare, se del caso, che sulla stessa non fosse presente anche il timbro postale di consegna del plico. Nessuna violazione del principio di ripartizione dell’onere probatorio è configurabile, se solo si consideriche nel processo tributario, ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, salvo che si tratti di notifica nulla, ipotesi nella quale l'Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare il momento nel quale il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del predetto atto (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10209 del 27/04/2018). Da ultimo, non è in gioco nel presente giudizio l’effettiva conoscenza o meno, da parte della contribuente, dell’atto impositivo ad essa destinato (che il ricorso alla posta ordinaria ha comunque assicurato), bensì la tempestività con la quale lo stesso risulta essere stato impugnato. 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.000,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis
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