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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03360/2026

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seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritt o a l n . 14210 /20 24 R.G. propost o da FERRANTE Aldo,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in L’Aquila , alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]:cartella di pagamento –omessa notifica atto presupposto – sanatoria per raggiungimento dello scopo AGENZIA DELLE ENTRATEe AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimate - proposto avverso la sentenza n. 3571 / 20 23 , della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata l’11 dicembre 2023; Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del16 dicembre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.

Rilevatoche:

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione t ributaria provincialedi Bari la cartella di pagamento n. 014 2018 0029522618 001,a lui notificata in qualità di coobbligato, recante somme iscritte a ruolo a titolo definitivo , a seguito di ordinanza di questa Corte n. 6383/2018, pari a maggiori imponibili accertati con un avviso di accertamento emess o , per il recupero di Ires, Iva e Irap dell’anno 2005,nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], estinta nel luglio2006 e di cui egli era stato legale rappresentante. 2.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso .

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del la Puglia , investita dell’appello del contribuente , respinse il gravame, evidenziando che l’avvisodi accertamento sotteso alla cartella di pagamento impugnata era divenuto definitivo per mancata impugnazione, sicché all’appellante era precluso far valere i vizi dell’atto impositivo dai lui denunciati. 4.Avverso la pronuncia del secondo [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione affidandolo a due motivi .

5. L ’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate - Riscossione sono rimasteintimate.

Consideratoche:

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 21-bisdella legge n. 241 del 1990, dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 38 cod. civ.Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha dato rilievo al mero fatto che l’avviso di accertamento presupposto era stato emesso anche a suo carico, tralasciando però la circostanza che non vi era prova della notificazione dell’atto impositivo nei suoi confronti, essendo la notificazione l’unica modalità prevista dalla legge per portare gli accertamenti a conoscenza del contribuente. 2.Con il secondo motivo di ricorso , formulato richiamando il paradigma di cui all’art. 360, comma 1, n n. 4 e 5 , cod. proc. civ., si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto nulla, anziché inesistente, la notificazione dell’avviso di accertamento prodromico alla cartella, discorrendo poi di una sanatoria della nullità exart. 156 cod. proc. civ. per effetto di una personale costituzione del Ferrante nel relativo giudizio di impugnazione,costituzione che però non era mai avvenuta , essendo stata promossa l’impugnazione dalla sola associazione, ed essendo del tutto irrilevante la mera conoscenza di fatto che il Ferrante poteva aver avuto dell’avviso.

3. Tale ultimo motivo pone la questione della mancata notificazione dell’atto impositivo e del la sua surrogabilità mediante conoscenza dell’atto da parte del destinatario acquisita attraverso modalità diversa da una regolare notificazione.

La questione è segnata dall’esistenza di contrastanti orientamenti formatisi in seno a questa Sezione, giacché, a fronte di un indirizzo secondo il quale l’inesistenza della notificazione dell’atto impositivo non comporta l’inesistenza dell’atto ove ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso all'Ufficio per adottare e notificare il provvedimento amministrativo tributario (C ass. nn. 13584/2017 ; Cass. n. 24518/2024; Cass. n. 13348/2025), si pone un diverso orientamento per cui l’inesistenza della notificazione non può essere surrogata dalla conoscenza in via di fatto dell’atto da parte del contribuente(Cass. n. 5178/2025).

4. Considerato che, proprio con riferimento al tema suddetto e al fine di un suo maggiore approfondimento, questa Sezione ha già disposto la rimessione di unanalogo ricorso alla pubblica udienza (cfr. Cass. n. 15564/2025), trattandosi di questione di rilievo nomofilattico, è opportuno disporreil rinvio della presente causa a nuovo ruolo.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] la caus

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritt o a l n . 14210 /20 24 R.G. propost o da FERRANTE Aldo,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in L’Aquila , alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]:cartella di pagamento –omessa notifica atto presupposto – sanatoria per raggiungimento dello scopo AGENZIA DELLE ENTRATEe AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimate - proposto avverso la sentenza n. 3571 / 20 23 , della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata l’11 dicembre 2023; Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del16 dicembre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro. Rilevatoche: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione t ributaria provincialedi Bari la cartella di pagamento n. 014 2018 0029522618 001,a lui notificata in qualità di coobbligato, recante somme iscritte a ruolo a titolo definitivo , a seguito di ordinanza di questa Corte n. 6383/2018, pari a maggiori imponibili accertati con un avviso di accertamento emess o , per il recupero di Ires, Iva e Irap dell’anno 2005,nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], estinta nel luglio2006 e di cui egli era stato legale rappresentante. 2.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso . 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del la Puglia , investita dell’appello del contribuente , respinse il gravame, evidenziando che l’avvisodi accertamento sotteso alla cartella di pagamento impugnata era divenuto definitivo per mancata impugnazione, sicché all’appellante era precluso far valere i vizi dell’atto impositivo dai lui denunciati. 4.Avverso la pronuncia del secondo [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione affidandolo a due motivi . 5. L ’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate - Riscossione sono rimasteintimate. Consideratoche: 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 21-bisdella legge n. 241 del 1990, dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 38 cod. civ.Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha dato rilievo al mero fatto che l’avviso di accertamento presupposto era stato emesso anche a suo carico, tralasciando però la circostanza che non vi era prova della notificazione dell’atto impositivo nei suoi confronti, essendo la notificazione l’unica modalità prevista dalla legge per portare gli accertamenti a conoscenza del contribuente. 2.Con il secondo motivo di ricorso , formulato richiamando il paradigma di cui all’art. 360, comma 1, n n. 4 e 5 , cod. proc. civ., si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto nulla, anziché inesistente, la notificazione dell’avviso di accertamento prodromico alla cartella, discorrendo poi di una sanatoria della nullità exart. 156 cod. proc. civ. per effetto di una personale costituzione del Ferrante nel relativo giudizio di impugnazione,costituzione che però non era mai avvenuta , essendo stata promossa l’impugnazione dalla sola associazione, ed essendo del tutto irrilevante la mera conoscenza di fatto che il Ferrante poteva aver avuto dell’avviso. 3. Tale ultimo motivo pone la questione della mancata notificazione dell’atto impositivo e del la sua surrogabilità mediante conoscenza dell’atto da parte del destinatario acquisita attraverso modalità diversa da una regolare notificazione. La questione è segnata dall’esistenza di contrastanti orientamenti formatisi in seno a questa Sezione, giacché, a fronte di un indirizzo secondo il quale l’inesistenza della notificazione dell’atto impositivo non comporta l’inesistenza dell’atto ove ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso all'Ufficio per adottare e notificare il provvedimento amministrativo tributario (C ass. nn. 13584/2017 ; Cass. n. 24518/2024; Cass. n. 13348/2025), si pone un diverso orientamento per cui l’inesistenza della notificazione non può essere surrogata dalla conoscenza in via di fatto dell’atto da parte del contribuente(Cass. n. 5178/2025). 4. Considerato che, proprio con riferimento al tema suddetto e al fine di un suo maggiore approfondimento, questa Sezione ha già disposto la rimessione di unanalogo ricorso alla pubblica udienza (cfr. Cass. n. 15564/2025), trattandosi di questione di rilievo nomofilattico, è opportuno disporreil rinvio della presente causa a nuovo ruolo. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] la caus