CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24518/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 18276 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] degli Scipioni n. 268/A; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente - Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] di irrogazione delle sanzioni-2011-2012- 2013 per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 244/21/2021, depositata in data 15 gennaio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2024 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardiaaveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , avverso la sentenza n. 1980/16/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Milano che, previa riunione, aveva rigettato il ricorso proposto avverso l’atto con il quale, per gli anni 2011-2013, erano state irrogate sanzioni nei confronti del contribuente, quale ex amministratore e socio unico delle società ([OSCURATO:SOCIETA]. cancellata dal registro delle imprese in data 3.9.2014, e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., Orion s..r.l. cancellate in data 4.9.2014) connesse alla mancata collaborazione da parte di quest’ultimo – per non essersi presentato personalmente all’invito a comparire notificatogli dall’Ufficio – nel corso di accertamenti espletati nei confronti delle suddette società, aventi tutte ad oggetto l’attività di costruzioni di edifici residenziali e non residenziali, sulla base del riscontro dell’omissione da parte delle stesse, per le suddette annualità, della presentazione delle dichiarazioni fiscali, con evasione di imposte in un contesto organizzativo stimato fraudolento. 2. In punto di diritto, per quanto di interesse, il giudice di appello ha accolto l’eccezione avente carattere preliminare, riproposta dall’Ufficio in sede di gravame, di inammissibilità, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/92, per tardività del ricorso introduttivo in quanto sia considerando la notificazioneex art. 140 c.p.c.dell’atto impositivo perfezionata nei confronti del contribuente in data 14.12.2017 (come da attestazione di consegna in atti) ovvero in data 20.12.2017 (come indicato dall’Ufficio nelle controdeduzioni in grado di appello) ovvero in data 22.12.2017 (secondo la tesi della compiuta giacenza applicata dal contribuente, avendo quest’ultimo -pur depositando “dichiarazione a verbale di proposizione di querela di falso” della firma apposta sulla attestazion e di consegna della raccomandat a informativa contenente l’atto impositivo in questione – assunto “ comunque ” la notifica dell’atto medesimo nel dicembre 2017) il ricorso introduttivo depositato in data 13.6.2018 risultava intempestivo. 3. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR ritenuto inammissibile ex art. 21 cit. il ricorso introduttivo per tardività in quanto depositato il 13.6.2018 considerando come date di perfezionamento della notifica dell’atto impositivo sia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (come da attestazione di consegna in atti) sia il 20.12.2017 (come indicato dall’Ufficio nelle controdeduzioni in grado di appello) sia il 22.12.2017 ( secondo la tesi della compiuta giacenza applicata dal contribuente); in ogni caso, il ricorso originario sarebbe stato depositato tempestivamente (entro centoventi giorni dal 19.2.2018, data di notifica del ricorso/reclamo all’AE ex art. 17 bis, comma 9, e 23 del d.lgs. n. 546/92). 2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 221, 222 e 355 c.p.c. per avere la CTR ritenuto inammissibile la querela di falso e irrilevante il documento oggetto della proposta querela di falso; con la formulazione del presente motivo, la parte ripropone poi la querela di falso chiedendo a questa Corte di autorizzare la presentazione dinanzi al Tribunale competente della querela di falso in ordine alle firme apposte sulle attestazioni di consegna in questione con conseguente sospensione del processo. 3.Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, comma 1, n. 4 c.p.c., 118 4 disp. att. c.p.c. per assenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla liquidazione delle spese processuali pur non avendone l’Agenzia delle entrate diritto essendo stata in giudizio avvalendosi di un proprio funzionario e non di un avvocato esterno. 4. Con il quarto motivo il contribuente -in ragione dei principi della “ragione più liquida”, dell’ordine logico delle questioni e di ragionevole durata del processo- ripropone i motivi di appello nell’ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere la tempestività del ricorso originario. 5. Il primo motivo è fondato per le ragioni di seguito indicate, con assorbimento dei restanti. 5.1.La disciplina della fase introduttiva prevede che il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16 (art. 20, comma 1). Ai sensi dell’art. 21 “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato.(…). 5.2. Va premesso che l'art. 21, comma 1 del d.lgs. n. 546/92, fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso, e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato. 5.3.L'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato, (a) il cui rispetto costituisce condizione dell'azione d'impugnazione (con i conseguenti oneri probatori a carico del ricorrente, quanto alla dimostrazione della tempestività del proprio ricorso) ed (b) il cui inutile decorso è rilevabile d’ufficio (arg. da Cass., Sez. 5, 17.9.2019, n. 23060, non massimata); che spetta, dunque, al ricorrente allegare al ricorso introduttivo e provare la tempestività dell’azione proposta, anche mediante la dimostrazione di eventuali fatti sospensivi del termine ex art. 21 cit. (arg. da Cass., Sez. 5, 27.4.2018, n. 10209, Rv. 647969-01; Cass. sez. 5 n. 10467 del 2024); Pertanto, nel processo tributario, ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l’atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, salvo che si tratti di notifica nulla, ipotesi nella quale l'Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare il momento nel quale il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del predetto atto (v. Cass. Sez. 5, n. 10209/2018, con richiamo a Cass. n. 2728/11Sez.5, Sentenza n. 6862 del 2023 ). 5.4.In base al principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gliatti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, la decadenza sarà impedita se l'atto sia stato emesso e inviato per la notifica entro il termine perentorio previsto dalla legge, senza che rilevi la data effettiva di perfezionamento della notifica, fermo restando che se la notifica non si perfeziona, la richiesta di notifica perde ogni efficacia e la decadenza si sarà verificata. In particolare, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione è stato introdotto, per gli atti processuali, dalla Corte Costituzionale con la sentenza 26 novembre 2002 n.447, sancito a livello normativo dall'art.149 cod.proc.civ. (come modificato dall'art.2 della legge n.263 del 2005) e riconfermato dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n.28 del 4 gennaio 2004 (con la declaratoria di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli art.139 e 148 cod.proc.civ.) e con l'ordinanza n.97 del 12 marzo 2004. Con tale ultima pronuncia la Consulta, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.140 cod.proc.civ. sollevata in riferimento agli artt.3 e 24 Cost., ha statuito che, essendo ormai presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio della scissione temporale, tutte le norme in tema di notificazioni di atti processuali devono essere interpretate senza ulteriori interventi del giudice delle leggi, nel senso che la notificazione si perfeziona, nei confronti del notificante, al momento della consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario. (Sez.U, Sentenza n. 40543 del 2021, in motivazione ). 5.5.Diversamente l’art. 22 del d.lgs. n. 546/92 disciplinando la costituzione in giudizio del ricorrente dispone che: «Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilita' deposita, nella segreteria della commissionetributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o speditoper posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso» (comma 1); e «L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente» (comma 2). 5.6.Chiamata a dirimere il suddetto contrasto giurisprudenziale, questa Corte, a sezioni unite, con la sentenza n. 13452 del 2017, ha formulato il seguente principio di diritto: «Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorsoo dell'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'Ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datarlo; solo in tal caso l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza». 6.Nella specie, la CTR ha accolto l’eccezione di inammissibilità per tardività ex art. 21 cit. del ricorso originario in quanto - avuto riguardo a tutte le possibili date di perfezionamento della notifica dell’atto impositivo (il [OSCURATO:DATA_NASCITA], come da attestazione di consegna in atti; il 20.12.2017, come indicato dall’Ufficio nelle controdeduzioni in grado di appello, il 22.12.2017, secondo la tesi della compiuta giacenza applicata dal contribuente) - il ricorso originario pacificamente depositatoin data 13.6.2018 risultava intempestivo; ciò in luogo di verificare, ai fini della tempestività ai sensi dell’art. 21 cit., la data di “proposizione” del ricorso e dunque di notifica dello stesso (a mezzo ufficiale giudiziario, per consegna diretta o mezzo servizio postale), confondendo il piano della “proposizione” del ricorso (ex art. 21 cit.) con quello della “costituzione in giudizio del ricorrente” (ex art. 22 cit.). 7.In conclusione, va accolto il primo motivo, assorbiti i restanti,con cassazione della sentenza impugnata e rinvio,anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione. P.Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudiz