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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2025

Cassazione n. 05274/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13132/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn.31430/2019depositata il 02/12/2019.

Considerato che in seguito alla comunicazione della proposta di definizione accelerata, il ricorrente non ha depositato istanza di decisione; che, quindi, il ricorso si intende rinunciato; che va dichiarata l’estinzione del giudizio;che le spese eseguono la soccombenza; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna parte ricorrente alle refusione delle spese sostenute dalle controricorrenti che liquida in euro 2.500,00 oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma,il 25/02/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13132/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn.31430/2019depositata il 02/12/2019. Considerato che in seguito alla comunicazione della proposta di definizione accelerata, il ricorrente non ha depositato istanza di decisione; che, quindi, il ricorso si intende rinunciato; che va dichiarata l’estinzione del giudizio;che le spese eseguono la soccombenza; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna parte ricorrente alle refusione delle spese sostenute dalle controricorrenti che liquida in euro 2.500,00 oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge. Così deciso in Roma,il 25/02/2025