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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 07285/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 6229/2019 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026CONTROConsorzio [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglian. 2256/2018 depositata il 10/07/2018.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Procuratore Generale che ha concluso nel senso dell’accoglimentodel ricorso principale.1.Il Comune di Carlantino ricorre per la cassazione della sentenza n.2256/2018 della C.T.R. della Puglia, svolgendo cinque motivi.I giudici di prossimità avevano accolto il ricorso del consorzio contribuenteavverso due avvisi di accertamento per le annualità di imposta 2010 e2011 per omessa dichiarazione dell’Ici ed omesso versamentodell’imposta, affermando che la diga di Occhito - non accatastata sino aldicembre 2016 ed affidata in concessione al [OSCURATO:PERSONA] - era classificabilein categoria E) e dunque esente ai sensi dell’art. 7 d.lgs.504/1992.1.1.I giudici regionali hanno confermato la decisione di prime cure,statuendo che il [OSCURATO:PERSONA] è esente dal pagamento Ici, in quanto la digaha una particolare destinazione all’uso pubblico o di interesse collettivo,non smentita dalla commercializzazione delle acque.

Aggiungendo che incidentalmente ai soli fini della decisione oggetto del presente giudizio,l’attribuzione della categoria E/9 non è affetta da abnormità, sì dagiustificare la disapplicazione in codesta sede.

E’ innegabile il fine diinteresse collettivo cui esso assolve, che non è smentito dallaNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026commercializzazione delle acque dell’invaso per uso industriale, comeevidenziato dal Comune… ,Replica con controricorso il consorzio per la Bonifica della Capitanata chepropone tre motivi di ricorso incidentale.1.2.

Il Comune deposita controricorso al ricorso incidentale.1.3.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive in prossimitàdell’udienza.1.4.

Con ordinanza interlocutoria del n. 1244/2025 del 29 aprile 2025, laCorte ha rinviato la causa in pubblica udienza, con particolare riferimentoall’esame della interferenza tra la pendenza del giudizio concernentel’attribuzione della categoria catastale (giudizio pendente tra consorzio edAgenzia) e la base imponibile determinata dal Comune che ha adottato icriteri di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ilquale prevede un metodo di determinazione della base imponibilecollegato alle iscrizioni contabili valido fino a che la richiesta dialla efficacia della comunicazione di attribuzione della rendita anche alleannualità pregresse (se sospese ovvero oggetto di possibileaccertamento).1.5.Entrambe le parti hanno depositato ulteriori memorie illustrative.Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del primo motivodi ricorso principale, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Deve essere disattesa l’eccezione di l’inammissibilità del ricorso percassazione - sollevata dal consorzio – in quanto notificato in data 11febbraio 2019 allo stesso Comune di Carlino in persona del Commissariostraordinario presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] invece che al [OSCURATO:PERSONA]; siafferma che non avendo l’ente locale effettuato la notifica al contribuentenel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza e non potendoNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026riferire la notifica al soggetto cui avrebbe dovuto essere notificato l’atto, ilComune sarebbe decaduto dal diritto di provvedere alla nuova notifica,essendo spirato il termine semestrale.1.1.Per fermo orientamento della giurisprudenza di nomofilachia,l’omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell’atto introduttivo delgiudizio oppure nella relata di notificazione di esso, del nominativo di unadelle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinatoun’irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezzacirca i soggetti ai quali l’atto era stato notificato, mentre l’irregolaritàformale o l’incompletezza nell’indicazione del nome di una delle parti nonintegra vizio inficiante se dal contesto dell’atto notificato risulti consufficiente chiarezza l’identificazione di tutte le parti e la consegnadell’atto alle giuste parti; in tal caso, la notificazione è idonea araggiungere, nei confronti delle parti, i fini ai quali tende e l’apparentevizio va considerato come un mero errore materiale che può essereagevolmente percepito dall’effettivo destinatario, la cui eventuale mancatacostituzione in giudizio non è l’effetto di tale errore ma di una sceltacosciente e volontaria (così Cass. 19/03/2014, n. 6532; Cass.27/03/2007, n. 7514).1.2.

La notificazione dell’atto all’unico difensore costituito del [OSCURATO:PERSONA] (ein detta esplicita qualità) non lascia residuare alcun dubbio o perplessitàsulla direzione soggettiva della impugnazione, sull’essere cioè questarivolta nei riguardi della controparte: sicché non si ravvisa, per difetto diincertezza, la prospettata nullità dell’atto (v.

Cass. n.23351/2024).1.3.

Sotto altro e distinto profilo, poi, ad escludere qualsivoglia vulnus allaregolarità del contraddittorio riveste valenza decisiva la costituzione deldestinatario della notificazione del ricorso.

Trova qui applicazione ilprincipio di diritto - già reiteratamente enunciato da questa Corte -secondo cui detto vizio integra una nullità, suscettibile di sanatoria, perraggiungimento dello scopo, per spontanea costituzione della parte cuiNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026l’atto è diretto (S.U.n. 2087/2020; S.U. n. 4845/2021; S.U. 12/03/2024,n. 6477).2.Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 295c.p.c. per non avere il collegio d’appello sospeso il giudizio in attesa delladefinizione del giudizio instaurato dal Comune avverso il provvedimentodell’Agenzia delle Entrate che riconosceva, a seguito del Docfa presentatodal [OSCURATO:PERSONA], in data 6 dicembre 2016, la categoria E) alla diga di Occhito(v. sentenza CTR, pagina 2).

Si deduce che, nel giudizio di secondo grado,l’ente comunale ha depositato il ricorso presentato avverso ilprovvedimento di diniego di revisione catastale emesso dall’Agenzia delleentrate che confermava la categoria E/9, circostanza che avrebbe invecedovuto indurre la Corte d’appello a sospendere il giudizio, ai sensi dell’art.295 c.p.c., in quanto solo l’accertamento della categoria catastale delladiga avrebbe potuto consentire di verificare la legittimità dell’esenzioneinvocata ai sensi dell’art. 7 lett. b) d.lgs. n. 504/1992.2.1.

Il motivo non ha pregio.2.2.

Ai sensi del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), perfabbricato rilevante ai fini ICI deve intendersi l’unità immobiliare iscritta, oche deve essere iscritta, nel catasto edilizio urbano, ovvero l’immobilesuscettibile di accatastamento ai sensi del r.d.l. n. 652 del 1939, artt. 1,4, 5 e 10 (Cass., 3 maggio 2019, n. 11646; Cass., 27 marzo 2019, n.8536; Cass., 23 giugno 2006, n. 14673); pertanto, l’iscrizione di una unitàimmobiliare al catasto edilizio costituisce presupposto sufficiente perl’assoggettamento del bene all’ICI, ma non anche necessario, essendol’imposta dovuta fin da quando il bene presenti le condizioni per la suaiscrivibilità, cioè da quando lo stesso possa essere considerato fabbricato,in ragione dell’ultimazione dei lavori relativi alla sua costruzione, ovverodal momento in cui lo stesso sia stato antecedentemente utilizzato (Cass.,3 maggio 2019, n. 11646; Cass., 21 marzo 2019, n. 7968; Cass., 30aprile 2015, n. 8781; Cass., 23 giugno 2010, n. 15177; Cass., 10 ottobreNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/20262008, n. 24924).

Si è, altresì, precisato, in una siffatta prospettiva, che, aifini dell’ICI, il presupposto dell’imposizione è che ogni area sia suscettibiledi costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva direddito, così considerandosi tassabili tutti gli impianti rispondenti allanozione di fabbricato (Cass., 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., 12 aprile2019, n. 10287; Cass., 27 marzo 2019, n. 8536; Cass., 13 febbraio 2019,n. 4221; Cass. 22 agosto 2017, n. 20259; Cass. 20 aprile 2017, n.10031).2.3.L’ art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 540 stabilisce, poi, che per ifabbricati classificabili nel gruppo catastale D (quale è la diga Occhito),non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamentecontabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto conanno solare secondo i criteri stabiliti nel d.l. 11 luglio 1992, n. 333, art. 7,comma 3, penultimo periodo, convertito, con modificazioni, dalla legge 8agosto 1992, n. 359, laddove il valore è costituito dall’ammontare, al lordodelle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili,applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i coefficienti iviindicati.2.4.Deve osservarsi, di poi, che la legge 30 dicembre 2004, n. 211, art.1, comma 336, riconosce ai Comuni, in presenza di immobili privati nonaccatastati, di richiedere ai titolari di diritti reali su tali immobili lapresentazione di atti di aggiornamento, ferma restando la competenza inmerito dell’Agenzia del territorio, con la chiara finalità di far emergere gliimmobili non accatastati.

Tuttavia, detta legge non ha inciso sui poteririconosciuti ai Comuni dal citato d.lgs. 504/1992, (V. sul punto Cass. civ.15/03/2022 n. 8357), posto che come sopra si è detto l’iscrizione di unaunità immobiliare al catasto edilizio costituisce presupposto sufficiente perl’assoggettamento del bene all’ICI, ma non anche necessario, essendol’imposta dovuta fin da quando il bene presenti le condizioni per la suaNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026iscrivibilità, e ciò a prescindere dalla indagine sulle ragioni di inerzia delcontribuente ovvero del Comune nell’attivare la procedura di cui all’art 1comma 336 cit.2.5.

Sul punto, peraltro, il contrasto emerso in seno alla giurisprudenza dilegittimità in ordine alla natura dichiarativa o costitutiva della renditacon riferimento ad immobili classificabili in categoria D, ai fini delladeterminazione della base imponibile dell’ICI, concerneva in particolare ladiversità di interpretazione relativa alla individuazione dell'"anno" in cuideve ritenersi verificato il presupposto legislativo che impone diconsiderare, non più il "valore di libro", ma il valore catastale attribuito all'immobile della categoria detta: nell'una tesi, infatti, si affermava chel'"anno" deve identificarsi in quello nel quale il titolare del diritto sulfabbricato ha chiesto all' Ufficio competente di attribuire all' immobile larendita catastale propria e, per l'altra, nel diverso (se successivo) anno incui tale rendita sia stata effettivamente attribuita, con l'ulterioredistinzione data dalla sufficienza della sola attribuzione (c.d.

"messa inal contribuente, eventualmente operata in anno ancora diverso da quellodell' attribuzione.2.6.

Il contrasto è stato risolto dalla S.U. (n. 50030/2011) affermando ilprincipio di diritto (conforme a quello già enunciato da Cass., trib.: 17giugno 2005 n. 13077; 16 marzo 2007 n. 6255; 15 maggio 2007 n.11139; 11 marzo 2010 n. 5993, n. 22123/2010) secondo cui : In temadi ICI, si applica il metodo di determinazione della base imponibilecollegato alle iscrizioni contabili, previsto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n.504, art. 5, comma 3, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D,non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamentecontabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto conrendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta, ilNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026proprietario, pur applicando in via precaria il metodo contabile, diventatitolare di una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione alsistema generale della rendita catastale, sicchè può essere tenuto apagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in talisensi), o avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi,chiedere il relativo rimborso nei termini di legge (Cfr. Cass. sez. un. 9febbraio 2011, n. 3160 e Cass. civ. sez. un. 15 febbraio 2011, n. 3666,Cass. n. 11472 del 11/05/2018; Cass. n. 16793 del 07/07/2017;Cass. 8 aprile 2022, n. 11424).2.7.L’arresto delle Sezioni unite di questa Corte ha altresì precisato chedeve ritenersi definitivamente acquisito che il criterio di calcolo dell' ICIbasato sul valore dei fabbricati risultante dalle scritture contabilidell'imprenditore costituisce, per i fabbricati considerati nel terzo commadell' art. 5 d.lgs. n. 504 del 1992, un criterio di calcolo dell'ICI autonomorispetto a quello (da adottare, invece, per i "fabbricati iscritti in catasto")che assume a parametro di riferimento l’ammontare delle rendite risultantiin catasto e soprattutto, definitivo, nel senso (Cass., trib., 29 ottobre2010 n. 21123) della immodificabilità di quel "criterio" (contabile) almenoper i periodi di imposta antecedenti (oppure, fino) all'anno dipresentazione della richiesta di attribuzione della rendita catastale.2.8.Con sentenza n. 67 del 24 febbraio 2006, la Corte Costituzionale haescluso la irragionevolezza ("non è irragionevole") del "criterio di calcolodell' ICI ... basato sul valore dei fabbricati risultante dalle scritturecontabili dell' imprenditore" ("cioè sul costo di acquisto, aumentato deglieventuali costi incrementativi") e negato che tale criterio comporti "untributo necessariamente maggiore di quello calcolato in base alla renditacatastale 'effettiva' o 'presunta' degli stessi fabbricati".2.9.

In altri termini, la presentazione da parte del proprietario dellarichiesta di attribuzione della rendita catastale rappresenta la linea didemarcazione tra l’applicazione, ai fini Ici, dei criteri contabili e quelloNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026fondato sulla rendita catastale: la mancata richiesta di attribuzione dellarendita da parte del proprietario del fabbricato di categoria D rendeapplicabile il regime del valore contabile; mentre dal momento dellarichiesta (con attribuzione di rendita), il proprietario diventa titolare diuna situazione giuridica nuova, derivante dall'adesione al sistema generaledel sistema catastale, sicché può avere il dovere di pagare una sommamaggiore (ove intervenga un accertamento in tal senso) o il diritto dipagare una somma minore e chiedere il relativo rimborso nei termini dilegge; fino alla data della richiesta, il proprietario del fabbricato iscrivibilein categoria D è tenuto ad applicare il regime del valore contabile (Sez. 5,Sentenza n. 13077 del 17/06/2005; Sez.

U, Sentenza n. 3160 del09/02/2011), in quanto solo l'iscrizione in catasto con attribuzione direndita di detti "fabbricati" determina, ipso jure, il passaggio dal criterio(di determinazione del valore) "contabile" a quello "catastale".2.10.

Le variazioni catastali denunciate dallo stesso contribuente, debbonotrovare applicazione dalla data della denuncia (Cass., 12 maggio 2017, n.11844; Cass., 24 luglio 2012, n. 13018); pronunce, queste ultime, chefanno applicazione, poi, dei principi espressi dalla Corte con riferimentoalla legge n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, essendosi rilevatal’utilizzabilità della rendita - una volta notificata a fini impositivi - «ancheper annualità d'imposta per così dire "sospese", ovverosia suscettibili diaccertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso», ovvero per periodi diimposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione delprovvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione (v.

Cass., 8agosto 2025, n. 22685; Cass. 11 settembre 2019, n. 22653; Cass. 27luglio 2012, n. 13443; Cass., 26 ottobre 2005, n. 20775; v., altresì, Cass.Sez.

U., 9 febbraio 2011, n. 3160 cui adde, ex plurimis, Cass., 9 giugno2017, n. 14402; Cass., 6 giugno 2014, n. 12753; Cass., 11 novembre2011, n. 23600; Cass., 30 settembre 2011, n. 20033).Numero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/20262.11.L’art. 5, comma 2, del cit. d.lgs. recita: Per i fabbricati iscritti incatasto, il valore è costituito da quello che risulta applicandoall'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1^ gennaiodell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e lemodalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 deltesto unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvatocon decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. (v.Cass. del 11/06/2021, n. 16679; Cass. del 07/09/2018, n. 21760).2.12.

Pertanto, per i fabbricati iscritti in catasto, la Corte ha avuto modo diprecisare che: - le risultanze catastali definitive non dovute a mutamentidello stato e della destinazione dei beni, individuati quali circostanzestoricamente sopravvenute, o a correzioni di errori materiali di fatto,ancorché sollecitate all'ufficio dal contribuente, conseguendo all'originariaacquiescenza del contribuente alle operazioni catastali, sono soggette allaregola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastaledi presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabilinei singoli periodi d'imposta, della loro efficacia a decorrere dall'annod'imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesimesono state annotate negli atti catastali (cosiddetta ‘messa in atti’),ricavabile dall'art. 5, comma secondo, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.504, in forza del quale per ciascun atto d'imposizione devono assumersi lerendite quali risultanti in catasto al primo gennaio dell'anno di imposizione(Cass., 7 settembre 2004, n. 18023 cui adde Cass., 30 luglio 2010, n.17863; Cass., 27 ottobre 2004, n. 20854); - detta regola generale non siapplica, però, al caso in cui la modificazione della rendita catastale derividalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall'ufficio nell'accertamento onella valutazione delle caratteristiche dell'immobile esistenti alla data incui è stata attribuita la rendita, in quanto il riesame di dette caratteristicheda parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errorimateriali, l'attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momentoNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026dell'originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo (Cass., 29settembre 2005, n. 19066 cui adde, ex plurimis, Cass., 20 marzo 2019, n.7745; Cass., 28 agosto 2017, n 20463; Cass., 31 luglio 5 2015, n. 16241;Cass., 5 maggio 2010, n. 10815; Cass., 30 dicembre 2009, n. 27906);laddove la riconducibilità dell'errore di fatto all'Ufficio deve risultare«evidente ed incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio»(Cass., 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., 28 agosto 2017, n. 20463; Cass.,18 febbraio 2015, n. 3168; Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24luglio 2012, n. 13018); - le variazioni catastali conseguenti a modificazionidella consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallostesso contribuente, debbono trovare applicazione dalla data delladenuncia (Cass. n. 2771/2021, in motiv; Cass. n.1215/2021, in motiv;Cass. nn. 29683 e 29078 del 2020; Cass. n. 29888/2020; Cass. n.7745/2019; n. 10126/2019; Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24luglio 2012, n. 13018).2.13.

In definitiva, la regola generale ricavabile dall'art. 5, comma 2, deld.lgs 30 dicembre 1992, n. 504, secondo cui le risultanze catastalidivenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorreredall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono stateannotate negli atti catastali, patisce eccezione solo se le variazionicostituiscano correzioni di errori materiali nel classamento chesostituiscono, ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o delladestinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente; esse,difatti, trovano applicazione dalla data della denuncia, ciò in quanto il fattoche la situazione risalga a data anteriore non ne giustifica un'applicazioneretroattiva rispetto alla comunicazione effettuata all'Amministrazione(v.Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8358; Cass. n.16679 del 11/06/2021; Cass. n.26347 del 29/09/2021; Cass. ord. Cass. n. 10312/2020; Cass. in motiv.;n.7745/2019; Cass. n. 10126 del 2019; Cass. n. 4971/2018; Cass. 11472Numero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026del 2018; Cass.n.17756/2018; Cass. 21760 del 07/09/2018; Cass. n.11844/17; Cass. n. 11846/2017; S.U. n. 3160/2011).2.14.

Diversa, invece, è la fattispecie, disciplinata dall’art. 5, comma 3,relativa agli immobili non iscritti in Catasto, come la diga per cui ècontroversia, ma iscrivibili in categoria D), per i quali vale la regula juris,secondo la quale l'imposta dovuta in relazione ai fabbricati classificabilinel gruppo catastale D e non iscritti in catasto, determinata edautoliquidata dal contribuente secondo il metodo cd.

"dei valori di libro",ex art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992, è ancorata ad unparametro provvisorio, utilizzabile fino alla comunicazione di attribuzionedi rendita da parte dell'Ufficio, che individua definitivamente la baseimponibile, ed è applicabile non solo per i periodi d'imposta successivi alladetta comunicazione, ma anche ai periodi pregressi ancora sottoposti adaccertamento (v.

Cass. 08/08/2022, n. 24456).2.15.Da ciò consegue che, se da un lato il legislatore, ai fini delpagamento dell'ICI, ha tendenzialmente inteso valorizzare le risultanzecatastali per il calcolo dell'imposta sia per i fabbricati iscritti che per quellinon iscritti in catasto, per quelli appartenenti alla categoria "D", seposseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ha previsto, finoall'attribuzione della rendita catastale su richiesta del proprietario, ilmetodo della determinazione della base imponibile collegato alle scritturecontabili (Cass. n. 22123/2010; Cass. n. 5933/2010, Cass.

S.U., 9febbraio 2011, n. 3160, cit.; Cass. 9 giugno 2017, n. 14402, Cass. n.14042/2020, in motiv.).

Difatti, il valore determinato con riferimento allarendita dei fabbricati similari già iscritti produce effetti meramenteprovvisori (cioè fino alla “comunicazione” della "rendita attribuita"),mentre la comunicazione di attribuzione della rendita impone alle parti delrapporto tributario concernente l'ICI (pure nel vigore del citato art. 74) dideterminare l'imposta effettivamente dovuta, anche per le annualitàpregresse, in base alla "rendita attribuita" (cfr. Cass.

S.U., 3160/2011,Numero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026Cass. 14402/2017, tutte citate da Cass. n. 7652/2018; Cass. 8 agosto2022, n. 24456).2.16.

Da tanto discende il corollario secondo cui non sussiste rapporto dipregiudizialità tra il giudizio avente ad oggetto la determinazione dell’ICIsulla base dei valori di libro per le annualità antecedenti alla richiesta diiscrizione al Catasto (senza attribuzione di rendita catastale) e quello checoncerne l’attribuzione della categoria catastale e della eventuale renditacatastale, in quanto in via provvisoria trova applicazione ex art. 5, comma3, cit. il criterio contabile, salvo l’eventuale successiva regolazione deirapporti economici tra ente impositore e contribuente discendenti dallasentenza definitiva in materia catastale (cfr. Cass.

S.U., 3160/2011, Cass.14402/2017, tutte citate da Cass. n. 7652/2018).2.17.

L’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui sussiste ilrapporto di pregiudizialità, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., cheimpone la sospensione del secondo giudizio fino alla definizione del primocon autorità di giudicato, concerne la diversa interrelazione tra il giudiziodi accertamento della rendita catastale e quello di impugnazione dellaconseguente liquidazione ICI, che oppone, nel primo, il contribuenteall’Agenzia del territorio in ordine alla attribuzione della rendita catastaledi un immobile e, nell’altro, al Comune in relazione all’impugnazionedella liquidazione dell’ICI gravante sul medesimo immobile e quantificatasulla base della rendita contestata nell’altro giudizio, in quanto, in questocaso, la decisione sulla determinazione della rendita si riflettenecessariamente, condizionandola, su quella relativa alla liquidazionedell’imposta( v.

Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 6777).2.18.Alla stregua delle valutazioni che precedono, il motivo in disaminanon può trovare accoglimento, in quanto in pendenza del giudizio inmerito alla attribuzione della rendita catastale e fino alla sua attribuzione,il Comune è legittimato ad applicare i valori cd. di libro .Numero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/20263.

La seconda censura del ricorso reca la denuncia di violazione dell’art. 36del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, lamentando l’apparenzamotivazionale della sentenza impugnata, in quanto con affermazioneapodittica, i giudici distrettuali hanno omesso di esplicitare le regionilogico-giuridiche a fondamento della decisione secondo la quale la digasarebbe esente dall’imposta ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 504/1992.3.1.

La doglianza in disamina è destituita di fondamento e pertanto deveessere disattesa, avendo i giudici di appello riconosciuto la categoria E)per le finalità ad uso pubblico della diga, reputando l’irrilevanza dellanatura economica dell’attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA].

Non constaun’apparenza motivazionale, bensì un percorso argomentativo che benlascia cogliere la ratio decidendi in punto di classificazione catastale delladiga.

Il percorso argomentativo è comprensibile e intellegibile.

Comechiarito ancor di recente da questa Corte in tema di contenuto dellasentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettivacarenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice allaformazione del proprio convincimento, come accade quando non vi siaalcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (v.

Cass.3819 del 2020; Cass. n. 11689/22; Cass. n. 18349/2024).

È stato messo,inoltre, in evidenza dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un., n.22232 del 2016) che la motivazione è solo apparente, e la sentenza ènulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture.Numero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/20263.2.Ciò posto, l’iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sullabase di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di undiscorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nelpieno rispetto dei canoni di congruità logica, come tale del tutto idoneo asottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente.4.

Il terzo mezzo di ricorso prospetta la violazione dell’art. 7, lett. b),d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 2, comma 40, d.l. 27dicembre 2006, n. 296; per avere il decidente incluso nella categoria E)l’immobile in oggetto sebbene destinato ad uso commerciale e quindiescluso dalla categoria E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 come prescrittodall’art. 2 comma 40, cit.5.

Il quarto strumento di ricorso deduce la violazione dell’art. 7, lett.a),d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ex art. 360, primo comma, n.3), c.p.c;si assume che il [OSCURATO:PERSONA] non può beneficiare di detta esenzione perl’insussistenza del requisito oggettivo vale a dire per la natura economicadell’attività svolta, in quanto ente deputato alla riscossione dei contributidai consorziati.6.

Le censure, che possono essere congiuntamente esaminate, in quantoinvolgono le medesime questioni di diritto, sono fondate.6.1.

Avuto riguardo ai dati normativi desumibili dal r.d.l. 13 aprile 1939,n. 652, art. 5, conv. in legge n. 1249 del 1939, - secondo il quale «Siconsidera unità immobiliare urbana ogni parte di immobile che, nello statoin cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un redditoproprio.», - dal d.p.r. primo dicembre 1949, n. 1142, art. 40, - alla cuistregua «Si accerta come distinta unità immobiliare urbana ognifabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati cheappartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova,rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente.», - e dal d.m.2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, - secondo il cui disposto l'unità immobiliare«è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da unNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova esecondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale ereddituale.», - la Corte ha avuto modo di precisare che l'accatastamentoviene dalla normativa riferito non al fabbricato in quanto tale, bensì allanozione di unità immobiliare urbana (UIU), a sua volta rapportata ad unacomponente immobiliare (rilevante ex art. 812 c.c.) suscettibile diautonoma funzionalità e redditività» (Cass., 23 maggio 2018, n. 12741 cuiadde Cass., 21 giugno 2021, n. 17627).6.2.

In relazione, poi, alle disposizioni di cui al summenzionato d.p.r. n.1142 del 1949, art. 61 («Il classamento consiste nel riscontrare, consopralluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria ele caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unità stessa in quellatra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art.9, che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazionee caratteristiche conformi od analoghe.

Le unità immobiliari urbanedevono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed allecaratteristiche che hanno all'atto del classamento.»), e art. 62 («Ladestinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenticonsuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unitàimmobiliare.»; v., altresì, il d.p.r. n. 138 del 1998, art. 8), la Corte hastatuito che il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di unimmobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituiscel'oggetto, secondo una prospettiva di tipo reale, riferita alle caratteristicheoggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleosostanziale della cd. destinazione ordinaria, sicchè l'idoneità del bene aprodurre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto usoche di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva,che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo, purchè non incontrasto con la disciplina urbanistica (cfr. Cass., 30 ottobre 2020, n.Numero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/202624078; Cass., 14 ottobre 2020, n. 22166; Cass., 10 giugno 2015, n.12025).6.3.

In termini generali, la Corte ha avuto modo di precisare che gliimmobili rientranti nel gruppo E sono indicati in maniera analitica especifica, con metodo casistico che non legittima una estensione a tutti gliimmobili di rilevanza pubblica (tanto che anche la categoria residuale E/9fa riferimento solo alla «particolarità» della destinazione dell’unitàimmobiliare, e non menziona affatto il requisito dell’interesse generalesotteso all’attività svolta; v.

Cass., 15 settembre 2008, n. 23608 cui adde,ex plurimis, Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 21 febbraio 2019,n. 5070; Cass., 23 maggio 2018, n. 12741; Cass., 9 marzo 2017, n.6067; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1442); e che, ai sensi del d.l. 3 ottobre2006, n. 262, art. 2, c. 40, conv. in l. 24 novembre 2006, n. 286 (secondoil cui disposto «Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1,E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili oporzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficioprivato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomiafunzionale e reddituale.»), sussiste «una vera e propria incompatibilità traclassificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell'immobile aduso commerciale o industriale» (Cass., 17 aprile 2019, n. 10674; Cass.,23 maggio 2018, n. 12741), sicché diventa dirimente, ai fini dellaqualificazione della gestione dell'impianto di depurazione accertare gliobiettivi caratteri della economicità intesa quale perseguimento delcosiddetto lucro oggettivo ossia il rispetto di un criterio di proporzionalitàtra costi e ricavi nel senso che questi ultimi tendono a coprire i primiremunerando i fattori produttivi (in termini: Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2019,n. 9427).6.4.

Con specifico riferimento ad esempio al servizio idrico integrato, laCorte ha statuito che la relativa attività di gestione ha natura economica,ed i relativi impianti industriali non rientrano tra le unità immobiliariNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026catastalmente censibili nella categoria E, - che è propria di quei fabbricaticonnotati da una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva edimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estraneiad ogni logica commerciale e produttiva, - ma rientrano nel gruppo D,tipico delle costruzioni che ospitano processi industriali (v.

Cass., 8febbraio 2022, n. 3921; Cass., 2 febbraio 2021, n. 2247; v. altresì, intema di ICI, Cass., 4 aprile 2019, n. 9427).6.5.

Si è, così, rimarcato che: - rimane irrilevante la destinazionedell’unità immobiliare ad una attività di pubblico interesse che non escludelo svolgimento di un’attività «secondo parametri essenzialmenteimprenditoriali intesi come attitudine alla copertura dei costi e del capitaleinvestito con i ricavi conseguiti attraverso l'applicazione di tariffe (così:Cass., Sez. 5, 23 maggio 2018, n. 12741, in tema di classamentocatastale di impianto di discarica per la gestione di rifiuti solidi urbani e lacaptazione di biogas; Cass., Sez. 5, 23 gennaio 2020, n. 17022, in temadi classamento catastale di impianto di compostaggio di rifiuti)», in quantociò che rileva, ai fini del classamento catastale, sono le caratteristichedell'immobile e la sua destinazione funzionale.6.6.

La disciplina di settore (l. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 9, comma 1;d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 141 e 154) richiama i principi diefficienza, efficacia ed economicità; - lo stesso giudice delle Leggi (CorteCost., 3 novembre 2010, n. 325 e 8 giugno 2011, n. 187) ha confermatol’inquadramento del servizio idrico integrato – in questo caso si tratta dellacommercializzazione delle acque dell’invaso per uso industriale ( vedipagina 2 della sentenza impugnata) - tra i servizi a rilevanza economica(di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113, nel testo novellato dallaL. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35), - quali servizi pubblici locali assuntidall'ente, laddove la tariffa dovuta dall'utente sia potenzialmente in gradodi coprire integralmente i costi di gestione e di creare un utile d'impresache non deve essere di modesta entità, - affermandone la riconducibilitàNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026alle materie della "tutela della concorrenza" e della "tutela dell'ambiente",che pertengono alla esclusiva competenza legislativa dello Stato.6.7.

La tariffa del servizio di invaso configura il corrispettivo di unaprestazione commerciale complessa, che trova fonte, non in un attoautoritativo direttamente incidente nel patrimonio dell'utente, bensì nelcontratto commerciale (Cass., Sez. 5, 6 giugno 2014, n. 12763; Cass.,Sez. 5, 6 giugno 2014, n. 12769), confermando l'ispirazione della relativagestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in coerenza con ilrequisito teleologico minimo per l'assunzione della qualificaimprenditoriale( Cass. n. 5274/2025) (così: Cass., Sez. 5^, 23 maggio2018, n. 12741, in tema di classamento catastale di impianto di discaricaper la gestione di rifiuti solidi urbani e la captazione di biogas; Cass., Sez.5^, 23 gennaio 2020, n. 17022, in tema di classamento catastale diimpianto di compostaggio di rifiuti).6.8.Quindi, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto malgoverno delprincipio enunciato, affermando la correttezza dell'inserimento deldepuratore in categoria "E)" ("costruzioni e fabbricati per speciali esigenzepubbliche"), anziché in categoria "D/7" ("fabbricati costruiti o adattati perle speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili didestinazione diversa senza radicali trasformazioni"), sull'erroneopresupposto che la destinazione a servizio pubblico fosse compatibile conla natura imprenditoriale dell'attività svolta.7.

Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 3 d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 54 r.d. 13 febbraio 1933, n.215, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; censurando la sentenza diprimo grado che avrebbe riconosciuto il [OSCURATO:PERSONA] quale mero detentoredei beni demaniali e dunque privo di legittimazione passiva.

Deduce checon il ricorso in appello, aveva censurato la violazione dell’art. 3rubricato, sostenendo la sussistenza del rapporto concessorio tra iconsorzi di bonifica e i beni demaniali loro affidati, secondo lo schema delNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026r.d. n. 215/1933 istitutivo dei consorzi, in correlazione con la funzione loroassegnata di manutenzione delle opere di bonifica; che, tuttavia, il giudiced’appello applicando il principio della ragione più liquida, ha trascurato diesaminare le questioni preliminari incentrando la decisione sullaclassificazione del compendio in categoria E) e dunque esente dall’impostacomunale.8.

L’ultimo mezzo di ricorso, pur rubricato come il precedente motivo,lamenta la sussistenza di error in procedendo ex art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c. per avere la Corte regionale adottato il principio della ragionepiù liquida, con la conseguenza che essa non poteva applicare l’esenzionedi cui all’art. 7 lett. b), in quanto tale norma incide sulla natura del bene,la quale emerge dalle risultanze catastali.

Pertanto, la CTR avrebbe dovutopronunciarsi sulla legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA], in quantoquestione preliminare rispetto alle altre questioni giuridiche sottoposte alvaglio del giudice di merito.9.

Gli ultimi due motivi del ricorso principale sono infondati; si assume chei giudici regionali abbiano respinto il gravame sulla base del principio dellaragione più liquida e quindi attribuendo alla diga la categoria E) esente daICI, trascurando di esaminare il motivo con il quale l’amministrazionecomunale aveva impugnato la sentenza di primo grado che aveva accoltoil ricorso del contribuente, riconoscendone la carenza di legittimazionepassiva.9.1.

Va premesso che la questione concernente l'effettiva titolarità, dallato attivo o passivo, del rapporto dedotto in giudizio è un elementocostitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione (Cass. n.24374/2024; Cass. n. 23899 del 2021; Cass. n. 29505 del 2020).9.2.

Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento dellagiurisprudenza di legittimità, è configurabile la decisione implicita di unaquestione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione dinullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultinoNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026superate e travolte, benché non espressamente trattate, dallaincompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esamepresupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, laloro irrilevanza o infondatezza; in siffatta ipotesi la reiezione implicita diuna tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso percassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di unanorma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto dimotivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice dimerito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, inmodo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisioneinespressa e sulla sua decisività (Cass. n. 12131 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. n.7406 del 28/03/2014).9.3.

Tuttavia, l’ente comunale risulta privo di interesse ad impugnaredetta statuizione ad essa favorevole, in quanto la questione concernentela legittimazione passiva del contribuente risulta travolta dalla soluzioneadottata dal Collegio d’appello che, nell’esaminare il merito della debenzadell’imposta attraverso la qualificazione della natura della diga, haimplicitamente affermato la legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA], qualeconcessionario della diga.10.Con il primo motivo di ricorso incidentale, il consorzio deduce laviolazione dell'art. 37, comma 53, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223e conseguente omessa dichiarazione dell'intervenuta decadenza/prescrizione del Comune di Carlantino dalla possibilità di chiedere ilpagamento delle somme relative alle annualità d'imposta 2010 e 2011; siafferma che il giudicante ha omesso di esaminare i motivi esplicitati conl'appello incidentale con i quali era stata dedotta l'intervenuta decadenzadel Comune dal potere impositivo in quanto, nel caso in esame, non vi eral'obbligo di presentare la denuncia trattandosi di immobile nonaccatastabile in categoria D).Numero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026Del resto, la società aveva dedotto che, a decorrere dall'anno 2007, l'enteimpositore avrebbe dovuto avanzare le sue richieste economiche entro enon oltre il 31 dicembre del 2015 per l'annualità 2010, ovvero entro ilquinto anno successivo a quello in cui il versamento dell'imposta avrebbedovuto essere eseguito; mentre il primo avviso di accertamento risultanotificato l'undici ottobre del 2016.

Anche per l'avviso di accertamento perl'annualità d'imposta 2011, la notifica effettuata il 9 gennaio 2017dell'avviso di accertamento si presenta tardiva, in quanto l'ente avrebbedovuto avanzare le proprie richieste economiche non oltre il 31 dicembre2016.Si afferma che il legislatore, con l'art. 37, comma 53, d.l. n. 223 del 2006,ha soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini ICI.

Siassume che, ai sensi dell'art. 1 comma 174 della legge citata, resta fermol'obbligo di presentazione della dichiarazione nei soli casi in cui glielementi rilevanti ai fini imposta dipendono da atti per i quali non sonoapplicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del d.lgs 18dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unicoinformatico.Ne consegue l’infondatezza della tesi sostenuta dall’ente territorialesecondo la quale l’obbligo di presentazione della dichiarazione Ici per ilconsorzio non è venuto meno, poiché la dedotta abrogazione concernesolo gli immobili oggetto di registrazione/o voltura tramite modello unicoinformatico che trasmesso agli enti locali permette la piena conoscenza deidati indispensabili alla verifica della regolarità fisale dei contribuenti.10.1.

La prima censura del ricorso incidentale non coglie nel segno.10.2.

Ai sensi dell’art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l.n. 248 del 2006, a decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo dipresentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugliimmobili (ICI), di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articoloNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/202659, comma 1, lettera l), n. 1), del d. lgs. n. 446 del 1997.

Restano fermigli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta.dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttoredell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione delladichiarazione ai fini dell'ICI, di cui all'articolo 10, comma 4, del d.lgs. n.504 del 1992 ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma1, lettera l), n. 1), del d.lgs. n. 446 del 1997.

Resta fermo l'obbligo dipresentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai finidell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le proceduretelematiche previste dall'articolo 3-bis del d.lgs. n. 463 del 1997concernente la disciplina del modello unico informatico .

L'obbligo tuttaviaviene meno, a decorrere dal 18 dicembre 2007, solo quando l'atto da cuidipendano gli elementi rilevanti ai fini dell'ICI sia registrato, trascritto evolturato mediante il c. d.

"modello unico informatico" (Cass. n. Cass., 10giugno 2024, n. 16105; Cass. n. 26313/2020; Cass., 16 febbraio 2023, n.4925; Cass., 2 novembre 2018, n. 28043; Cass., 2 marzo 2017, n. 5362).10.3.

La soppressione dell’obbligo dichiarativo ai fini I.C.I rinviaall’accertata operatività della circolazione e fruizione dei dati catastali, valea dire a quegli elementi derivanti da atti che nel sistema catastaleconfluiscono per l’applicabilità delle procedure telematiche di cui all’art. 3-bis del d.lgs. n. 463 del 1997 (Cass. n. 37505/2022).10.4.

Tuttavia, in mancanza di accatastamento della diga nelle annualitàdi imposta oggetto degli avvisi impugnati, l’impossibilità di applicare lacitata normativa imponeva al proprietario/concessionario della diga didichiararla ai fini dell’attribuzione della rendita catastale, trattandosi diunità immobiliari da iscrivere in catasto; del resto, la comunicazioneindirizzata al Comune con cui il [OSCURATO:PERSONA] riferiva dell’accatastabilitàdella diga in categoria E), conferma che la diga non era affattoaccatastata con il conseguente permanente ed inevaso obbligoNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026dichiarativo a carico del contribuente (Cass. n.12221/2022; Sez.

Unite n.18565/2019; n. 20319/2017; n. 8781/2015; n. 3436/2019; n.11646/2019; 39574/2021).10.5.

Tanto premesso, l'art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006prevede che «gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza,procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o deiparziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delleomesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando alcontribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso diricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento inrettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o ilversamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Entro glistessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioniamministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».10.6.Con tale disposizione il legislatore ha sostituito i termini stabiliti dagliartt. 10 e 11 d.lgs. 504 del 1992 e, più in generale, ha provveduto adunificare per i tributi comunali e provinciali la disciplina relativa all'attivitàdi accertamento, dettando disposizioni comuni sulla notifica degli atti diaccertamento e di riscossione, sulla nomina dei messi notificatori el'esercizio delle relative funzioni, sui requisiti essenziali degli atti diaccertamento e, per quello che qui interessa, individuando i termini, apena di decadenza, per la notifica degli atti di accertamento e del primonotifica di atto di accertamento, sia l'attività di rettifica delle dichiarazioniincomplete o infedeli, o, anche, dei parziali o ritardati versamenti, sial'attività svolta d'ufficio, in caso di omesse dichiarazioni ovvero omessiversamenti.Numero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/202610.7.

Tutti gli avvisi di accertamento devono essere notificati alcontribuente in un unico termine, previsto a pena di decadenza, «entro il31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o ilversamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati».

Perdelimitare dal punto di vista temporale l'esercizio del potere impositivo ènecessario distinguere due diversi dies a quo dai quali iniziare il computodel termine di decadenza previsto per i tributi locali.10.8.

Ed invero, nel caso in cui il contribuente presenta una dichiarazioneed omette il versamento, per individuare il dies a quo deve farsiriferimento al termine entro il quale il tributo avrebbe dovuto esserepagato.

A questo proposito, per quanto riguarda l'ICI, si rileva che iltributo doveva essere versato per «l'anno in corso in due rate delle qualila prima, entro il 16 giugno (...).

La seconda rata deve essere versata dal1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno (...)» (art.10, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992).

L'ICI, in vigore fino al 2011, è statasostituita dall'IMU la quale prevede termini analoghi a quelli sopra riportaticon la possibilità del pagamento del tributo in un'unica rata il 16 giugno(art. 9, comma 3, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23); termini che non risultanomodificati a seguito del più recente intervento in materia di IMU (art 1,comma 762,

I. n. 160 del 2019).10.9.Nel caso, come quello sub iudice, in cui il contribuente ometta lapresentazione della dichiarazione, per individuare il dies a quo deve invecefarsi riferimento al termine entro il quale egli avrebbe dovuto presentarla.10.10.

A questo proposito, ai fini ICI, i soggetti passivi «devono dichiararegli immobili posseduti nel territorio dello Stato (...) entro il termine delladichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio(...) La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechénon si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui conseguaun diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggettointeressato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate leNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione delladichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sonoverificate» (art. 10, comma 4, d.lgs. cit.).

Per quanto concerne l'IMU «isoggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugnodell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avutoinizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazionedell'imposta (art. 13, comma 12-ter, d.l. n. 201 del 2011 conv. in legge n.214 del 2011), disposizione rimasta sostanzialmente invariata per effettodell’art. 1, comma 769 della legge n. 160 del 2019.10.11.

In particolare, per quanto riguarda la dichiarazione ICI, per lapresentazione della quale si faceva riferimento al termine di presentazionedella dichiarazione dei redditi, il riferimento è all'art. 2 del d.p.r. 22 luglio1998, n. 322, il quale nel testo in vigore ratione temporis prevedeva «lepersone fisiche e le società [di persone] o le associazioni (...) presentanola dichiarazione (...) tra il 10 maggio ed il 30 giugno ovvero in viatelematica entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusuradel periodo di imposta».

Per quanto riguarda l'IMU è, come detto,espressamente previsto come termine di presentazione della dichiarazioneil 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio di possesso o diintervenuta variazione, rilevante ai fini della determinazione dell'imposta.Tenuto conto di ciò, nei casi di omessa dichiarazione, il primo dei cinqueanni previsti dall'art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006, è il secondoanno successivo a quello oggetto di accertamento.

Con la conseguenzache il primo anno dei cinque previsti per la decadenza dal potereimpositivo è perciò il 2011 per l’annualità 2010 ed il 2012 per l’annualitàdi imposta 2011, con l'ulteriore risultato che il termine quinquennale per lanotifica dell'avviso di accertamento da parte dell'Ente impositore risultaessere stato tempestivamente osservato(v.

Cass., 13 agosto 2018, n.20718; Cass., 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass., 14 gennaio 2015, n.452; Cass., 25 settembre 2012, n. 16254; Cass., 17 luglio 2007, n.Numero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/202615882; Cass., 19 maggio 2006, n. 11756).

L’avviso di accertamentorisulta, difatti, notificato entro il termine di cui all'art. 1, comma 161 dellalegge n. 296 del 2006, scadendo nel caso di specie i cinque anni previstida tale disposizione il 31.12.2016 e il 31.12.2017 (Cass. n. 2022, n.16467).11.

Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazionedell'art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212 nonché dell'art. 3 della legge 7agosto 1990, n. 241 per difetto di motivazione degli avvisi diaccertamento nonché omessa dichiarazione di nullità e annullabilità degliavvisi di accertamento emessi dal Comune di Carlantino ; per avere laCommissione tributaria regionale omesso l'esame del motivo contenutonell'appello incidentale con il quale si evidenziava il deficit motivazionaledegli avvisi di accertamento i quali contengono il riferimento a una perizia- allegata ai precedenti avvisi - effettuata dal tecnico comunale priva diriferimenti relativi ai dati catastali dell'immobile e dei criteri determinativiutilizzati per l'individuazione del valore attribuito al compendio; inoltre, sideduce che la perizia richiama allegazioni fotografiche che non sono stateallegate all’atto opposto, il che ha reso impossibile la comprensione daparte del contribuente le criteri di stima applicati nonché del procedimentomatematico attraverso il quale si è giunti alla determinazione dell'importoovvero della rendita catastale attribuita alla diga.11.1.

La censura in esame è destituita di fondamento.11.2.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte per «L'imposta comunalesugli immobili (ICI), l'obbligo motivazionale dell'accertamento deveritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto ingrado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e,quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta.

Inparticolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazionedegli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta,soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, cheNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'enteimpositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi,affidate al giudizio di impugnazione dell'atto, le questioni riguardantil'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno allapretesa impositiva (Cass. n. 21571 del 2004; Cass. n. 26431 del 2017;Cass, n. 1694/2018).

Inoltre, nel regime introdotto dalla legge 27 luglio2000, n. 212, art. 7, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essereadempiuto anche per relationem, ossia mediante il riferimento ad elementidi fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'attonotificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioèl'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o deldocumento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto delprovvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente - ed algiudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare iluoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorsoche formano gli elementi della motivazione del provvedimento» (Cass. 15aprile 2013, n. 9032; Cass. 20 ottobre 2016, n. 21284; Cass. 28 febbraio2017, n. 5173; da ultimo Cass. 13 ottobre 2022, n. 34142; Cass. n.11879/2024).11.3.Nella specie, tale obbligo motivazionale è stato ampiamentesoddisfatto, come emerge dalle medesime difese del [OSCURATO:PERSONA], il quale,alla pagina 44 e ss. del controricorso, descrive il contenuto dell’avviso chefa riferimento, per la determinazione del valore della diga, alla periziaallegata, denunciando più che altro l’irragionevolezza della stima e lamancata allegazione delle fotografie dei luoghi, omissione che risulta deltutto inconferente rispetto ai parametri di congruità contenutistica dell’attoimpositivo.12.Con il terzo mezzo di ricorso incidentale si lamenta la violazionedell'art. 12, nonché dell'art. 6, commi 1 e 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997,n. 472, per avere il giudicante omesso di prendere in considerazioneNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026l'eccezione regolarmente introdotta in giudizio da parte dell'ente inrelazione all’irrogazione delle sanzioni determinate con gli atti impositivi inmisura pari al 100% dell'imposta dovuta, in violazione dell'art. 12 citato inrubrica.12.1.

L’ultimo mezzo di ricorso incidentale è inammissibile.12.2.

Le relative doglianze, riformulate in sede di appello dalla partecompletamente vittoriosa, erano subordinate alla ipotesi in cui fosse statoaccolto il gravame.

Ciò non esclude, ovviamente, la facoltà, per la societàdi riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso diannullamento della sentenza (Cass. n. 23548 del 20/12/2012; Cass. n.4130 del 21/02/2014; Cass. n. 22095 del 22/09/2017; Cass. n. 11270 del12/06/2020; Cass. n. 29662/2023).12.3.

Il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deveessere giustificato dalla soccombenza, cosicché è inammissibile il ricorsoproposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudiziodi appello, proposto al solo scopo di risollevare questioni che non sonostate decise dal giudice di merito perché assorbite dall'accoglimento dialtra tesi, avente carattere preliminare, salva la facoltà di riproporledinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza (cfr.Cass. n. 12680 del 29/08/2003).13.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, va accolto il terzo edil quarto motivo del ricorso principale, laddove quello incidentale varespinto.14.La sentenza deve essere cassata con riferimento al terzo ed al quartomotivo di ricorso principale e la causa va rinviata alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, chevaluterà, alla luce dei principi enunciati la categoria da attribuire alla digacon riferimento alle annualità 2010 e 2011, oltre alle questioni assorbite.Numero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] *IciAngelo [OSCURATO:PERSONA] determinazioneLiberato [OSCURATO:PERSONA] Consigliere secondo ilvaloreMilena [OSCURATO:PERSONA].contabile,[OSCURATO:PERSONA] rapporto dipregiudizialitàcon il giudiziodi accertamentocatastaleUd.13/01/2026 PUha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 6229/2019 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026CONTROConsorzio [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglian. 2256/2018 depositata il 10/07/2018.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Procuratore Generale che ha concluso nel senso dell’accoglimentodel ricorso principale.1.Il Comune di Carlantino ricorre per la cassazione della sentenza n.2256/2018 della C.T.R. della Puglia, svolgendo cinque motivi.I giudici di prossimità avevano accolto il ricorso del consorzio contribuenteavverso due avvisi di accertamento per le annualità di imposta 2010 e2011 per omessa dichiarazione dell’Ici ed omesso versamentodell’imposta, affermando che la diga di Occhito - non accatastata sino aldicembre 2016 ed affidata in concessione al [OSCURATO:PERSONA] - era classificabilein categoria E) e dunque esente ai sensi dell’art. 7 d.lgs.504/1992.1.1.I giudici regionali hanno confermato la decisione di prime cure,statuendo che il [OSCURATO:PERSONA] è esente dal pagamento Ici, in quanto la digaha una particolare destinazione all’uso pubblico o di interesse collettivo,non smentita dalla commercializzazione delle acque.

Aggiungendo che incidentalmente ai soli fini della decisione oggetto del presente giudizio,l’attribuzione della categoria E/9 non è affetta da abnormità, sì dagiustificare la disapplicazione in codesta sede.

E’ innegabile il fine diinteresse collettivo cui esso assolve, che non è smentito dallaNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026commercializzazione delle acque dell’invaso per uso industriale, comeevidenziato dal Comune… ,Replica con controricorso il consorzio per la Bonifica della Capitanata chepropone tre motivi di ricorso incidentale.1.2.

Il Comune deposita controricorso al ricorso incidentale.1.3.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive in prossimitàdell’udienza.1.4.

Con ordinanza interlocutoria del n. 1244/2025 del 29 aprile 2025, laCorte ha rinviato la causa in pubblica udienza, con particolare riferimentoall’esame della interferenza tra la pendenza del giudizio concernentel’attribuzione della categoria catastale (giudizio pendente tra consorzio edAgenzia) e la base imponibile determinata dal Comune che ha adottato icriteri di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ilquale prevede un metodo di determinazione della base imponibilecollegato alle iscrizioni contabili valido fino a che la richiesta dialla efficacia della comunicazione di attribuzione della rendita anche alleannualità pregresse (se sospese ovvero oggetto di possibileaccertamento).1.5.Entrambe le parti hanno depositato ulteriori memorie illustrative.Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del primo motivodi ricorso principale, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Deve essere disattesa l’eccezione di l’inammissibilità del ricorso percassazione - sollevata dal consorzio – in quanto notificato in data 11febbraio 2019 allo stesso Comune di Carlino in persona del Commissariostraordinario presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] invece che al [OSCURATO:PERSONA]; siafferma che non avendo l’ente locale effettuato la notifica al contribuentenel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza e non potendoNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026riferire la notifica al soggetto cui avrebbe dovuto essere notificato l’atto, ilComune sarebbe decaduto dal diritto di provvedere alla nuova notifica,essendo spirato il termine semestrale.1.1.Per fermo orientamento della giurisprudenza di nomofilachia,l’omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell’atto introduttivo delgiudizio oppure nella relata di notificazione di esso, del nominativo di unadelle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinatoun’irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezzacirca i soggetti ai quali l’atto era stato notificato, mentre l’irregolaritàformale o l’incompletezza nell’indicazione del nome di una delle parti nonintegra vizio inficiante se dal contesto dell’atto notificato risulti consufficiente chiarezza l’identificazione di tutte le parti e la consegnadell’atto alle giuste parti; in tal caso, la notificazione è idonea araggiungere, nei confronti delle parti, i fini ai quali tende e l’apparentevizio va considerato come un mero errore materiale che può essereagevolmente percepito dall’effettivo destinatario, la cui eventuale mancatacostituzione in giudizio non è l’effetto di tale errore ma di una sceltacosciente e volontaria (così Cass. 19/03/2014, n. 6532; Cass.27/03/2007, n. 7514).1.2.

La notificazione dell’atto all’unico difensore costituito del [OSCURATO:PERSONA] (ein detta esplicita qualità) non lascia residuare alcun dubbio o perplessitàsulla direzione soggettiva della impugnazione, sull’essere cioè questarivolta nei riguardi della controparte: sicché non si ravvisa, per difetto diincertezza, la prospettata nullità dell’atto (v.

Cass. n.23351/2024).1.3.

Sotto altro e distinto profilo, poi, ad escludere qualsivoglia vulnus allaregolarità del contraddittorio riveste valenza decisiva la costituzione deldestinatario della notificazione del ricorso.

Trova qui applicazione ilprincipio di diritto - già reiteratamente enunciato da questa Corte -secondo cui detto vizio integra una nullità, suscettibile di sanatoria, perraggiungimento dello scopo, per spontanea costituzione della parte cuiNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026l’atto è diretto (S.U.n. 2087/2020; S.U. n. 4845/2021; S.U. 12/03/2024,n. 6477).2.Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 295c.p.c. per non avere il collegio d’appello sospeso il giudizio in attesa delladefinizione del giudizio instaurato dal Comune avverso il provvedimentodell’Agenzia delle Entrate che riconosceva, a seguito del Docfa presentatodal [OSCURATO:PERSONA], in data 6 dicembre 2016, la categoria E) alla diga di Occhito(v. sentenza CTR, pagina 2).

Si deduce che, nel giudizio di secondo grado,l’ente comunale ha depositato il ricorso presentato avverso ilprovvedimento di diniego di revisione catastale emesso dall’Agenzia delleentrate che confermava la categoria E/9, circostanza che avrebbe invecedovuto indurre la Corte d’appello a sospendere il giudizio, ai sensi dell’art.295 c.p.c., in quanto solo l’accertamento della categoria catastale delladiga avrebbe potuto consentire di verificare la legittimità dell’esenzioneinvocata ai sensi dell’art. 7 lett. b) d.lgs. n. 504/1992.2.1.

Il motivo non ha pregio.2.2.

Ai sensi del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), perfabbricato rilevante ai fini ICI deve intendersi l’unità immobiliare iscritta, oche deve essere iscritta, nel catasto edilizio urbano, ovvero l’immobilesuscettibile di accatastamento ai sensi del r.d.l. n. 652 del 1939, artt. 1,4, 5 e 10 (Cass., 3 maggio 2019, n. 11646; Cass., 27 marzo 2019, n.8536; Cass., 23 giugno 2006, n. 14673); pertanto, l’iscrizione di una unitàimmobiliare al catasto edilizio costituisce presupposto sufficiente perl’assoggettamento del bene all’ICI, ma non anche necessario, essendol’imposta dovuta fin da quando il bene presenti le condizioni per la suaiscrivibilità, cioè da quando lo stesso possa essere considerato fabbricato,in ragione dell’ultimazione dei lavori relativi alla sua costruzione, ovverodal momento in cui lo stesso sia stato antecedentemente utilizzato (Cass.,3 maggio 2019, n. 11646; Cass., 21 marzo 2019, n. 7968; Cass., 30aprile 2015, n. 8781; Cass., 23 giugno 2010, n. 15177; Cass., 10 ottobreNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/20262008, n. 24924).

Si è, altresì, precisato, in una siffatta prospettiva, che, aifini dell’ICI, il presupposto dell’imposizione è che ogni area sia suscettibiledi costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva direddito, così considerandosi tassabili tutti gli impianti rispondenti allanozione di fabbricato (Cass., 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., 12 aprile2019, n. 10287; Cass., 27 marzo 2019, n. 8536; Cass., 13 febbraio 2019,n. 4221; Cass. 22 agosto 2017, n. 20259; Cass. 20 aprile 2017, n.10031).2.3.L’ art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 540 stabilisce, poi, che per ifabbricati classificabili nel gruppo catastale D (quale è la diga Occhito),non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamentecontabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto conanno solare secondo i criteri stabiliti nel d.l. 11 luglio 1992, n. 333, art. 7,comma 3, penultimo periodo, convertito, con modificazioni, dalla legge 8agosto 1992, n. 359, laddove il valore è costituito dall’ammontare, al lordodelle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili,applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i coefficienti iviindicati.2.4.Deve osservarsi, di poi, che la legge 30 dicembre 2004, n. 211, art.1, comma 336, riconosce ai Comuni, in presenza di immobili privati nonaccatastati, di richiedere ai titolari di diritti reali su tali immobili lapresentazione di atti di aggiornamento, ferma restando la competenza inmerito dell’Agenzia del territorio, con la chiara finalità di far emergere gliimmobili non accatastati.

Tuttavia, detta legge non ha inciso sui poteririconosciuti ai Comuni dal citato d.lgs. 504/1992, (V. sul punto Cass. civ.15/03/2022 n. 8357), posto che come sopra si è detto l’iscrizione di unaunità immobiliare al catasto edilizio costituisce presupposto sufficiente perl’assoggettamento del bene all’ICI, ma non anche necessario, essendol’imposta dovuta fin da quando il bene presenti le condizioni per la suaNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026iscrivibilità, e ciò a prescindere dalla indagine sulle ragioni di inerzia delcontribuente ovvero del Comune nell’attivare la procedura di cui all’art 1comma 336 cit.2.5.

Sul punto, peraltro, il contrasto emerso in seno alla giurisprudenza dilegittimità in ordine alla natura dichiarativa o costitutiva della renditacon riferimento ad immobili classificabili in categoria D, ai fini delladeterminazione della base imponibile dell’ICI, concerneva in particolare ladiversità di interpretazione relativa alla individuazione dell'"anno" in cuideve ritenersi verificato il presupposto legislativo che impone diconsiderare, non più il "valore di libro", ma il valore catastale attribuito all'immobile della categoria detta: nell'una tesi, infatti, si affermava chel'"anno" deve identificarsi in quello nel quale il titolare del diritto sulfabbricato ha chiesto all' Ufficio competente di attribuire all' immobile larendita catastale propria e, per l'altra, nel diverso (se successivo) anno incui tale rendita sia stata effettivamente attribuita, con l'ulterioredistinzione data dalla sufficienza della sola attribuzione (c.d.

"messa inal contribuente, eventualmente operata in anno ancora diverso da quellodell' attribuzione.2.6.

Il contrasto è stato risolto dalla S.U. (n. 50030/2011) affermando ilprincipio di diritto (conforme a quello già enunciato da Cass., trib.: 17giugno 2005 n. 13077; 16 marzo 2007 n. 6255; 15 maggio 2007 n.11139; 11 marzo 2010 n. 5993, n. 22123/2010) secondo cui : In temadi ICI, si applica il metodo di determinazione della base imponibilecollegato alle iscrizioni contabili, previsto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n.504, art. 5, comma 3, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D,non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamentecontabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto conrendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta, ilNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026proprietario, pur applicando in via precaria il metodo contabile, diventatitolare di una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione alsistema generale della rendita catastale, sicchè può essere tenuto apagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in talisensi), o avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi,chiedere il relativo rimborso nei termini di legge (Cfr. Cass. sez. un. 9febbraio 2011, n. 3160 e Cass. civ. sez. un. 15 febbraio 2011, n. 3666,Cass. n. 11472 del 11/05/2018; Cass. n. 16793 del 07/07/2017;Cass. 8 aprile 2022, n. 11424).2.7.L’arresto delle Sezioni unite di questa Corte ha altresì precisato chedeve ritenersi definitivamente acquisito che il criterio di calcolo dell' ICIbasato sul valore dei fabbricati risultante dalle scritture contabilidell'imprenditore costituisce, per i fabbricati considerati nel terzo commadell' art. 5 d.lgs. n. 504 del 1992, un criterio di calcolo dell'ICI autonomorispetto a quello (da adottare, invece, per i "fabbricati iscritti in catasto")che assume a parametro di riferimento l’ammontare delle rendite risultantiin catasto e soprattutto, definitivo, nel senso (Cass., trib., 29 ottobre2010 n. 21123) della immodificabilità di quel "criterio" (contabile) almenoper i periodi di imposta antecedenti (oppure, fino) all'anno dipresentazione della richiesta di attribuzione della rendita catastale.2.8.Con sentenza n. 67 del 24 febbraio 2006, la Corte Costituzionale haescluso la irragionevolezza ("non è irragionevole") del "criterio di calcolodell' ICI ... basato sul valore dei fabbricati risultante dalle scritturecontabili dell' imprenditore" ("cioè sul costo di acquisto, aumentato deglieventuali costi incrementativi") e negato che tale criterio comporti "untributo necessariamente maggiore di quello calcolato in base alla renditacatastale 'effettiva' o 'presunta' degli stessi fabbricati".2.9.

In altri termini, la presentazione da parte del proprietario dellarichiesta di attribuzione della rendita catastale rappresenta la linea didemarcazione tra l’applicazione, ai fini Ici, dei criteri contabili e quelloNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026fondato sulla rendita catastale: la mancata richiesta di attribuzione dellarendita da parte del proprietario del fabbricato di categoria D rendeapplicabile il regime del valore contabile; mentre dal momento dellarichiesta (con attribuzione di rendita), il proprietario diventa titolare diuna situazione giuridica nuova, derivante dall'adesione al sistema generaledel sistema catastale, sicché può avere il dovere di pagare una sommamaggiore (ove intervenga un accertamento in tal senso) o il diritto dipagare una somma minore e chiedere il relativo rimborso nei termini dilegge; fino alla data della richiesta, il proprietario del fabbricato iscrivibilein categoria D è tenuto ad applicare il regime del valore contabile (Sez. 5,Sentenza n. 13077 del 17/06/2005; Sez.

U, Sentenza n. 3160 del09/02/2011), in quanto solo l'iscrizione in catasto con attribuzione direndita di detti "fabbricati" determina, ipso jure, il passaggio dal criterio(di determinazione del valore) "contabile" a quello "catastale".2.10.

Le variazioni catastali denunciate dallo stesso contribuente, debbonotrovare applicazione dalla data della denuncia (Cass., 12 maggio 2017, n.11844; Cass., 24 luglio 2012, n. 13018); pronunce, queste ultime, chefanno applicazione, poi, dei principi espressi dalla Corte con riferimentoalla legge n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, essendosi rilevatal’utilizzabilità della rendita - una volta notificata a fini impositivi - «ancheper annualità d'imposta per così dire "sospese", ovverosia suscettibili diaccertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso», ovvero per periodi diimposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione delprovvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione (v.

Cass., 8agosto 2025, n. 22685; Cass. 11 settembre 2019, n. 22653; Cass. 27luglio 2012, n. 13443; Cass., 26 ottobre 2005, n. 20775; v., altresì, Cass.Sez.

U., 9 febbraio 2011, n. 3160 cui adde, ex plurimis, Cass., 9 giugno2017, n. 14402; Cass., 6 giugno 2014, n. 12753; Cass., 11 novembre2011, n. 23600; Cass., 30 settembre 2011, n. 20033).Numero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/20262.11.L’art. 5, comma 2, del cit. d.lgs. recita: Per i fabbricati iscritti incatasto, il valore è costituito da quello che risulta applicandoall'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1^ gennaiodell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e lemodalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 deltesto unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvatocon decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. (v.Cass. del 11/06/2021, n. 16679; Cass. del 07/09/2018, n. 21760).2.12.

Pertanto, per i fabbricati iscritti in catasto, la Corte ha avuto modo diprecisare che: - le risultanze catastali definitive non dovute a mutamentidello stato e della destinazione dei beni, individuati quali circostanzestoricamente sopravvenute, o a correzioni di errori materiali di fatto,ancorché sollecitate all'ufficio dal contribuente, conseguendo all'originariaacquiescenza del contribuente alle operazioni catastali, sono soggette allaregola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastaledi presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabilinei singoli periodi d'imposta, della loro efficacia a decorrere dall'annod'imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesimesono state annotate negli atti catastali (cosiddetta ‘messa in atti’),ricavabile dall'art. 5, comma secondo, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.504, in forza del quale per ciascun atto d'imposizione devono assumersi lerendite quali risultanti in catasto al primo gennaio dell'anno di imposizione(Cass., 7 settembre 2004, n. 18023 cui adde Cass., 30 luglio 2010, n.17863; Cass., 27 ottobre 2004, n. 20854); - detta regola generale non siapplica, però, al caso in cui la modificazione della rendita catastale derividalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall'ufficio nell'accertamento onella valutazione delle caratteristiche dell'immobile esistenti alla data incui è stata attribuita la rendita, in quanto il riesame di dette caratteristicheda parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errorimateriali, l'attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momentoNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026dell'originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo (Cass., 29settembre 2005, n. 19066 cui adde, ex plurimis, Cass., 20 marzo 2019, n.7745; Cass., 28 agosto 2017, n 20463; Cass., 31 luglio 5 2015, n. 16241;Cass., 5 maggio 2010, n. 10815; Cass., 30 dicembre 2009, n. 27906);laddove la riconducibilità dell'errore di fatto all'Ufficio deve risultare«evidente ed incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio»(Cass., 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., 28 agosto 2017, n. 20463; Cass.,18 febbraio 2015, n. 3168; Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24luglio 2012, n. 13018); - le variazioni catastali conseguenti a modificazionidella consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallostesso contribuente, debbono trovare applicazione dalla data delladenuncia (Cass. n. 2771/2021, in motiv; Cass. n.1215/2021, in motiv;Cass. nn. 29683 e 29078 del 2020; Cass. n. 29888/2020; Cass. n.7745/2019; n. 10126/2019; Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24luglio 2012, n. 13018).2.13.

In definitiva, la regola generale ricavabile dall'art. 5, comma 2, deld.lgs 30 dicembre 1992, n. 504, secondo cui le risultanze catastalidivenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorreredall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono stateannotate negli atti catastali, patisce eccezione solo se le variazionicostituiscano correzioni di errori materiali nel classamento chesostituiscono, ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o delladestinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente; esse,difatti, trovano applicazione dalla data della denuncia, ciò in quanto il fattoche la situazione risalga a data anteriore non ne giustifica un'applicazioneretroattiva rispetto alla comunicazione effettuata all'Amministrazione(v.Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8358; Cass. n.16679 del 11/06/2021; Cass. n.26347 del 29/09/2021; Cass. ord. Cass. n. 10312/2020; Cass. in motiv.;n.7745/2019; Cass. n. 10126 del 2019; Cass. n. 4971/2018; Cass. 11472Numero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026del 2018; Cass.n.17756/2018; Cass. 21760 del 07/09/2018; Cass. n.11844/17; Cass. n. 11846/2017; S.U. n. 3160/2011).2.14.

Diversa, invece, è la fattispecie, disciplinata dall’art. 5, comma 3,relativa agli immobili non iscritti in Catasto, come la diga per cui ècontroversia, ma iscrivibili in categoria D), per i quali vale la regula juris,secondo la quale l'imposta dovuta in relazione ai fabbricati classificabilinel gruppo catastale D e non iscritti in catasto, determinata edautoliquidata dal contribuente secondo il metodo cd.

"dei valori di libro",ex art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992, è ancorata ad unparametro provvisorio, utilizzabile fino alla comunicazione di attribuzionedi rendita da parte dell'Ufficio, che individua definitivamente la baseimponibile, ed è applicabile non solo per i periodi d'imposta successivi alladetta comunicazione, ma anche ai periodi pregressi ancora sottoposti adaccertamento (v.

Cass. 08/08/2022, n. 24456).2.15.Da ciò consegue che, se da un lato il legislatore, ai fini delpagamento dell'ICI, ha tendenzialmente inteso valorizzare le risultanzecatastali per il calcolo dell'imposta sia per i fabbricati iscritti che per quellinon iscritti in catasto, per quelli appartenenti alla categoria "D", seposseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ha previsto, finoall'attribuzione della rendita catastale su richiesta del proprietario, ilmetodo della determinazione della base imponibile collegato alle scritturecontabili (Cass. n. 22123/2010; Cass. n. 5933/2010, Cass.

S.U., 9febbraio 2011, n. 3160, cit.; Cass. 9 giugno 2017, n. 14402, Cass. n.14042/2020, in motiv.).

Difatti, il valore determinato con riferimento allarendita dei fabbricati similari già iscritti produce effetti meramenteprovvisori (cioè fino alla “comunicazione” della "rendita attribuita"),mentre la comunicazione di attribuzione della rendita impone alle parti delrapporto tributario concernente l'ICI (pure nel vigore del citato art. 74) dideterminare l'imposta effettivamente dovuta, anche per le annualitàpregresse, in base alla "rendita attribuita" (cfr. Cass.

S.U., 3160/2011,Numero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026Cass. 14402/2017, tutte citate da Cass. n. 7652/2018; Cass. 8 agosto2022, n. 24456).2.16.

Da tanto discende il corollario secondo cui non sussiste rapporto dipregiudizialità tra il giudizio avente ad oggetto la determinazione dell’ICIsulla base dei valori di libro per le annualità antecedenti alla richiesta diiscrizione al Catasto (senza attribuzione di rendita catastale) e quello checoncerne l’attribuzione della categoria catastale e della eventuale renditacatastale, in quanto in via provvisoria trova applicazione ex art. 5, comma3, cit. il criterio contabile, salvo l’eventuale successiva regolazione deirapporti economici tra ente impositore e contribuente discendenti dallasentenza definitiva in materia catastale (cfr. Cass.

S.U., 3160/2011, Cass.14402/2017, tutte citate da Cass. n. 7652/2018).2.17.

L’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui sussiste ilrapporto di pregiudizialità, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., cheimpone la sospensione del secondo giudizio fino alla definizione del primocon autorità di giudicato, concerne la diversa interrelazione tra il giudiziodi accertamento della rendita catastale e quello di impugnazione dellaconseguente liquidazione ICI, che oppone, nel primo, il contribuenteall’Agenzia del territorio in ordine alla attribuzione della rendita catastaledi un immobile e, nell’altro, al Comune in relazione all’impugnazionedella liquidazione dell’ICI gravante sul medesimo immobile e quantificatasulla base della rendita contestata nell’altro giudizio, in quanto, in questocaso, la decisione sulla determinazione della rendita si riflettenecessariamente, condizionandola, su quella relativa alla liquidazionedell’imposta( v.

Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 6777).2.18.Alla stregua delle valutazioni che precedono, il motivo in disaminanon può trovare accoglimento, in quanto in pendenza del giudizio inmerito alla attribuzione della rendita catastale e fino alla sua attribuzione,il Comune è legittimato ad applicare i valori cd. di libro .Numero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/20263.

La seconda censura del ricorso reca la denuncia di violazione dell’art. 36del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, lamentando l’apparenzamotivazionale della sentenza impugnata, in quanto con affermazioneapodittica, i giudici distrettuali hanno omesso di esplicitare le regionilogico-giuridiche a fondamento della decisione secondo la quale la digasarebbe esente dall’imposta ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 504/1992.3.1.

La doglianza in disamina è destituita di fondamento e pertanto deveessere disattesa, avendo i giudici di appello riconosciuto la categoria E)per le finalità ad uso pubblico della diga, reputando l’irrilevanza dellanatura economica dell’attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA].

Non constaun’apparenza motivazionale, bensì un percorso argomentativo che benlascia cogliere la ratio decidendi in punto di classificazione catastale delladiga.

Il percorso argomentativo è comprensibile e intellegibile.

Comechiarito ancor di recente da questa Corte in tema di contenuto dellasentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettivacarenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice allaformazione del proprio convincimento, come accade quando non vi siaalcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (v.

Cass.3819 del 2020; Cass. n. 11689/22; Cass. n. 18349/2024).

È stato messo,inoltre, in evidenza dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un., n.22232 del 2016) che la motivazione è solo apparente, e la sentenza ènulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture.Numero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/20263.2.Ciò posto, l’iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sullabase di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di undiscorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nelpieno rispetto dei canoni di congruità logica, come tale del tutto idoneo asottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente.4.

Il terzo mezzo di ricorso prospetta la violazione dell’art. 7, lett. b),d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 2, comma 40, d.l. 27dicembre 2006, n. 296; per avere il decidente incluso nella categoria E)l’immobile in oggetto sebbene destinato ad uso commerciale e quindiescluso dalla categoria E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 come prescrittodall’art. 2 comma 40, cit.5.

Il quarto strumento di ricorso deduce la violazione dell’art. 7, lett.a),d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ex art. 360, primo comma, n.3), c.p.c;si assume che il [OSCURATO:PERSONA] non può beneficiare di detta esenzione perl’insussistenza del requisito oggettivo vale a dire per la natura economicadell’attività svolta, in quanto ente deputato alla riscossione dei contributidai consorziati.6.

Le censure, che possono essere congiuntamente esaminate, in quantoinvolgono le medesime questioni di diritto, sono fondate.6.1.

Avuto riguardo ai dati normativi desumibili dal r.d.l. 13 aprile 1939,n. 652, art. 5, conv. in legge n. 1249 del 1939, - secondo il quale «Siconsidera unità immobiliare urbana ogni parte di immobile che, nello statoin cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un redditoproprio.», - dal d.p.r. primo dicembre 1949, n. 1142, art. 40, - alla cuistregua «Si accerta come distinta unità immobiliare urbana ognifabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati cheappartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova,rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente.», - e dal d.m.2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, - secondo il cui disposto l'unità immobiliare«è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da unNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova esecondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale ereddituale.», - la Corte ha avuto modo di precisare che l'accatastamentoviene dalla normativa riferito non al fabbricato in quanto tale, bensì allanozione di unità immobiliare urbana (UIU), a sua volta rapportata ad unacomponente immobiliare (rilevante ex art. 812 c.c.) suscettibile diautonoma funzionalità e redditività» (Cass., 23 maggio 2018, n. 12741 cuiadde Cass., 21 giugno 2021, n. 17627).6.2.

In relazione, poi, alle disposizioni di cui al summenzionato d.p.r. n.1142 del 1949, art. 61 («Il classamento consiste nel riscontrare, consopralluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria ele caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unità stessa in quellatra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art.9, che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazionee caratteristiche conformi od analoghe.

Le unità immobiliari urbanedevono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed allecaratteristiche che hanno all'atto del classamento.»), e art. 62 («Ladestinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenticonsuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unitàimmobiliare.»; v., altresì, il d.p.r. n. 138 del 1998, art. 8), la Corte hastatuito che il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di unimmobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituiscel'oggetto, secondo una prospettiva di tipo reale, riferita alle caratteristicheoggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleosostanziale della cd. destinazione ordinaria, sicchè l'idoneità del bene aprodurre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto usoche di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva,che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo, purchè non incontrasto con la disciplina urbanistica (cfr. Cass., 30 ottobre 2020, n.Numero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/202624078; Cass., 14 ottobre 2020, n. 22166; Cass., 10 giugno 2015, n.12025).6.3.

In termini generali, la Corte ha avuto modo di precisare che gliimmobili rientranti nel gruppo E sono indicati in maniera analitica especifica, con metodo casistico che non legittima una estensione a tutti gliimmobili di rilevanza pubblica (tanto che anche la categoria residuale E/9fa riferimento solo alla «particolarità» della destinazione dell’unitàimmobiliare, e non menziona affatto il requisito dell’interesse generalesotteso all’attività svolta; v.

Cass., 15 settembre 2008, n. 23608 cui adde,ex plurimis, Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 21 febbraio 2019,n. 5070; Cass., 23 maggio 2018, n. 12741; Cass., 9 marzo 2017, n.6067; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1442); e che, ai sensi del d.l. 3 ottobre2006, n. 262, art. 2, c. 40, conv. in l. 24 novembre 2006, n. 286 (secondoil cui disposto «Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1,E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili oporzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficioprivato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomiafunzionale e reddituale.»), sussiste «una vera e propria incompatibilità traclassificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell'immobile aduso commerciale o industriale» (Cass., 17 aprile 2019, n. 10674; Cass.,23 maggio 2018, n. 12741), sicché diventa dirimente, ai fini dellaqualificazione della gestione dell'impianto di depurazione accertare gliobiettivi caratteri della economicità intesa quale perseguimento delcosiddetto lucro oggettivo ossia il rispetto di un criterio di proporzionalitàtra costi e ricavi nel senso che questi ultimi tendono a coprire i primiremunerando i fattori produttivi (in termini: Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2019,n. 9427).6.4.

Con specifico riferimento ad esempio al servizio idrico integrato, laCorte ha statuito che la relativa attività di gestione ha natura economica,ed i relativi impianti industriali non rientrano tra le unità immobiliariNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026catastalmente censibili nella categoria E, - che è propria di quei fabbricaticonnotati da una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva edimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estraneiad ogni logica commerciale e produttiva, - ma rientrano nel gruppo D,tipico delle costruzioni che ospitano processi industriali (v.

Cass., 8febbraio 2022, n. 3921; Cass., 2 febbraio 2021, n. 2247; v. altresì, intema di ICI, Cass., 4 aprile 2019, n. 9427).6.5.

Si è, così, rimarcato che: - rimane irrilevante la destinazionedell’unità immobiliare ad una attività di pubblico interesse che non escludelo svolgimento di un’attività «secondo parametri essenzialmenteimprenditoriali intesi come attitudine alla copertura dei costi e del capitaleinvestito con i ricavi conseguiti attraverso l'applicazione di tariffe (così:Cass., Sez. 5, 23 maggio 2018, n. 12741, in tema di classamentocatastale di impianto di discarica per la gestione di rifiuti solidi urbani e lacaptazione di biogas; Cass., Sez. 5, 23 gennaio 2020, n. 17022, in temadi classamento catastale di impianto di compostaggio di rifiuti)», in quantociò che rileva, ai fini del classamento catastale, sono le caratteristichedell'immobile e la sua destinazione funzionale.6.6.

La disciplina di settore (l. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 9, comma 1;d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 141 e 154) richiama i principi diefficienza, efficacia ed economicità; - lo stesso giudice delle Leggi (CorteCost., 3 novembre 2010, n. 325 e 8 giugno 2011, n. 187) ha confermatol’inquadramento del servizio idrico integrato – in questo caso si tratta dellacommercializzazione delle acque dell’invaso per uso industriale ( vedipagina 2 della sentenza impugnata) - tra i servizi a rilevanza economica(di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113, nel testo novellato dallaL. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35), - quali servizi pubblici locali assuntidall'ente, laddove la tariffa dovuta dall'utente sia potenzialmente in gradodi coprire integralmente i costi di gestione e di creare un utile d'impresache non deve essere di modesta entità, - affermandone la riconducibilitàNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026alle materie della "tutela della concorrenza" e della "tutela dell'ambiente",che pertengono alla esclusiva competenza legislativa dello Stato.6.7.

La tariffa del servizio di invaso configura il corrispettivo di unaprestazione commerciale complessa, che trova fonte, non in un attoautoritativo direttamente incidente nel patrimonio dell'utente, bensì nelcontratto commerciale (Cass., Sez. 5, 6 giugno 2014, n. 12763; Cass.,Sez. 5, 6 giugno 2014, n. 12769), confermando l'ispirazione della relativagestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in coerenza con ilrequisito teleologico minimo per l'assunzione della qualificaimprenditoriale( Cass. n. 5274/2025) (così: Cass., Sez. 5^, 23 maggio2018, n. 12741, in tema di classamento catastale di impianto di discaricaper la gestione di rifiuti solidi urbani e la captazione di biogas; Cass., Sez.5^, 23 gennaio 2020, n. 17022, in tema di classamento catastale diimpianto di compostaggio di rifiuti).6.8.Quindi, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto malgoverno delprincipio enunciato, affermando la correttezza dell'inserimento deldepuratore in categoria "E)" ("costruzioni e fabbricati per speciali esigenzepubbliche"), anziché in categoria "D/7" ("fabbricati costruiti o adattati perle speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili didestinazione diversa senza radicali trasformazioni"), sull'erroneopresupposto che la destinazione a servizio pubblico fosse compatibile conla natura imprenditoriale dell'attività svolta.7.

Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 3 d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 54 r.d. 13 febbraio 1933, n.215, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; censurando la sentenza diprimo grado che avrebbe riconosciuto il [OSCURATO:PERSONA] quale mero detentoredei beni demaniali e dunque privo di legittimazione passiva.

Deduce checon il ricorso in appello, aveva censurato la violazione dell’art. 3rubricato, sostenendo la sussistenza del rapporto concessorio tra iconsorzi di bonifica e i beni demaniali loro affidati, secondo lo schema delNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026r.d. n. 215/1933 istitutivo dei consorzi, in correlazione con la funzione loroassegnata di manutenzione delle opere di bonifica; che, tuttavia, il giudiced’appello applicando il principio della ragione più liquida, ha trascurato diesaminare le questioni preliminari incentrando la decisione sullaclassificazione del compendio in categoria E) e dunque esente dall’impostacomunale.8.

L’ultimo mezzo di ricorso, pur rubricato come il precedente motivo,lamenta la sussistenza di error in procedendo ex art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c. per avere la Corte regionale adottato il principio della ragionepiù liquida, con la conseguenza che essa non poteva applicare l’esenzionedi cui all’art. 7 lett. b), in quanto tale norma incide sulla natura del bene,la quale emerge dalle risultanze catastali.

Pertanto, la CTR avrebbe dovutopronunciarsi sulla legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA], in quantoquestione preliminare rispetto alle altre questioni giuridiche sottoposte alvaglio del giudice di merito.9.

Gli ultimi due motivi del ricorso principale sono infondati; si assume chei giudici regionali abbiano respinto il gravame sulla base del principio dellaragione più liquida e quindi attribuendo alla diga la categoria E) esente daICI, trascurando di esaminare il motivo con il quale l’amministrazionecomunale aveva impugnato la sentenza di primo grado che aveva accoltoil ricorso del contribuente, riconoscendone la carenza di legittimazionepassiva.9.1.

Va premesso che la questione concernente l'effettiva titolarità, dallato attivo o passivo, del rapporto dedotto in giudizio è un elementocostitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione (Cass. n.24374/2024; Cass. n. 23899 del 2021; Cass. n. 29505 del 2020).9.2.

Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento dellagiurisprudenza di legittimità, è configurabile la decisione implicita di unaquestione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione dinullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultinoNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026superate e travolte, benché non espressamente trattate, dallaincompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esamepresupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, laloro irrilevanza o infondatezza; in siffatta ipotesi la reiezione implicita diuna tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso percassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di unanorma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto dimotivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice dimerito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, inmodo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisioneinespressa e sulla sua decisività (Cass. n. 12131 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. n.7406 del 28/03/2014).9.3.

Tuttavia, l’ente comunale risulta privo di interesse ad impugnaredetta statuizione ad essa favorevole, in quanto la questione concernentela legittimazione passiva del contribuente risulta travolta dalla soluzioneadottata dal Collegio d’appello che, nell’esaminare il merito della debenzadell’imposta attraverso la qualificazione della natura della diga, haimplicitamente affermato la legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA], qualeconcessionario della diga.10.Con il primo motivo di ricorso incidentale, il consorzio deduce laviolazione dell'art. 37, comma 53, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223e conseguente omessa dichiarazione dell'intervenuta decadenza/prescrizione del Comune di Carlantino dalla possibilità di chiedere ilpagamento delle somme relative alle annualità d'imposta 2010 e 2011; siafferma che il giudicante ha omesso di esaminare i motivi esplicitati conl'appello incidentale con i quali era stata dedotta l'intervenuta decadenzadel Comune dal potere impositivo in quanto, nel caso in esame, non vi eral'obbligo di presentare la denuncia trattandosi di immobile nonaccatastabile in categoria D).Numero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026Del resto, la società aveva dedotto che, a decorrere dall'anno 2007, l'enteimpositore avrebbe dovuto avanzare le sue richieste economiche entro enon oltre il 31 dicembre del 2015 per l'annualità 2010, ovvero entro ilquinto anno successivo a quello in cui il versamento dell'imposta avrebbedovuto essere eseguito; mentre il primo avviso di accertamento risultanotificato l'undici ottobre del 2016.

Anche per l'avviso di accertamento perl'annualità d'imposta 2011, la notifica effettuata il 9 gennaio 2017dell'avviso di accertamento si presenta tardiva, in quanto l'ente avrebbedovuto avanzare le proprie richieste economiche non oltre il 31 dicembre2016.Si afferma che il legislatore, con l'art. 37, comma 53, d.l. n. 223 del 2006,ha soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini ICI.

Siassume che, ai sensi dell'art. 1 comma 174 della legge citata, resta fermol'obbligo di presentazione della dichiarazione nei soli casi in cui glielementi rilevanti ai fini imposta dipendono da atti per i quali non sonoapplicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del d.lgs 18dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unicoinformatico.Ne consegue l’infondatezza della tesi sostenuta dall’ente territorialesecondo la quale l’obbligo di presentazione della dichiarazione Ici per ilconsorzio non è venuto meno, poiché la dedotta abrogazione concernesolo gli immobili oggetto di registrazione/o voltura tramite modello unicoinformatico che trasmesso agli enti locali permette la piena conoscenza deidati indispensabili alla verifica della regolarità fisale dei contribuenti.10.1.

La prima censura del ricorso incidentale non coglie nel segno.10.2.

Ai sensi dell’art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l.n. 248 del 2006, a decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo dipresentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugliimmobili (ICI), di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articoloNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/202659, comma 1, lettera l), n. 1), del d. lgs. n. 446 del 1997.

Restano fermigli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta.dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttoredell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione delladichiarazione ai fini dell'ICI, di cui all'articolo 10, comma 4, del d.lgs. n.504 del 1992 ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma1, lettera l), n. 1), del d.lgs. n. 446 del 1997.

Resta fermo l'obbligo dipresentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai finidell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le proceduretelematiche previste dall'articolo 3-bis del d.lgs. n. 463 del 1997concernente la disciplina del modello unico informatico .

L'obbligo tuttaviaviene meno, a decorrere dal 18 dicembre 2007, solo quando l'atto da cuidipendano gli elementi rilevanti ai fini dell'ICI sia registrato, trascritto evolturato mediante il c. d.

"modello unico informatico" (Cass. n. Cass., 10giugno 2024, n. 16105; Cass. n. 26313/2020; Cass., 16 febbraio 2023, n.4925; Cass., 2 novembre 2018, n. 28043; Cass., 2 marzo 2017, n. 5362).10.3.

La soppressione dell’obbligo dichiarativo ai fini I.C.I rinviaall’accertata operatività della circolazione e fruizione dei dati catastali, valea dire a quegli elementi derivanti da atti che nel sistema catastaleconfluiscono per l’applicabilità delle procedure telematiche di cui all’art. 3-bis del d.lgs. n. 463 del 1997 (Cass. n. 37505/2022).10.4.

Tuttavia, in mancanza di accatastamento della diga nelle annualitàdi imposta oggetto degli avvisi impugnati, l’impossibilità di applicare lacitata normativa imponeva al proprietario/concessionario della diga didichiararla ai fini dell’attribuzione della rendita catastale, trattandosi diunità immobiliari da iscrivere in catasto; del resto, la comunicazioneindirizzata al Comune con cui il [OSCURATO:PERSONA] riferiva dell’accatastabilitàdella diga in categoria E), conferma che la diga non era affattoaccatastata con il conseguente permanente ed inevaso obbligoNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026dichiarativo a carico del contribuente (Cass. n.12221/2022; Sez.

Unite n.18565/2019; n. 20319/2017; n. 8781/2015; n. 3436/2019; n.11646/2019; 39574/2021).10.5.

Tanto premesso, l'art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006prevede che «gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza,procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o deiparziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delleomesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando alcontribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso diricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento inrettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o ilversamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Entro glistessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioniamministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».10.6.Con tale disposizione il legislatore ha sostituito i termini stabiliti dagliartt. 10 e 11 d.lgs. 504 del 1992 e, più in generale, ha provveduto adunificare per i tributi comunali e provinciali la disciplina relativa all'attivitàdi accertamento, dettando disposizioni comuni sulla notifica degli atti diaccertamento e di riscossione, sulla nomina dei messi notificatori el'esercizio delle relative funzioni, sui requisiti essenziali degli atti diaccertamento e, per quello che qui interessa, individuando i termini, apena di decadenza, per la notifica degli atti di accertamento e del primonotifica di atto di accertamento, sia l'attività di rettifica delle dichiarazioniincomplete o infedeli, o, anche, dei parziali o ritardati versamenti, sial'attività svolta d'ufficio, in caso di omesse dichiarazioni ovvero omessiversamenti.Numero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/202610.7.

Tutti gli avvisi di accertamento devono essere notificati alcontribuente in un unico termine, previsto a pena di decadenza, «entro il31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o ilversamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati».

Perdelimitare dal punto di vista temporale l'esercizio del potere impositivo ènecessario distinguere due diversi dies a quo dai quali iniziare il computodel termine di decadenza previsto per i tributi locali.10.8.

Ed invero, nel caso in cui il contribuente presenta una dichiarazioneed omette il versamento, per individuare il dies a quo deve farsiriferimento al termine entro il quale il tributo avrebbe dovuto esserepagato.

A questo proposito, per quanto riguarda l'ICI, si rileva che iltributo doveva essere versato per «l'anno in corso in due rate delle qualila prima, entro il 16 giugno (...).

La seconda rata deve essere versata dal1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno (...)» (art.10, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992).

L'ICI, in vigore fino al 2011, è statasostituita dall'IMU la quale prevede termini analoghi a quelli sopra riportaticon la possibilità del pagamento del tributo in un'unica rata il 16 giugno(art. 9, comma 3, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23); termini che non risultanomodificati a seguito del più recente intervento in materia di IMU (art 1,comma 762,

I. n. 160 del 2019).10.9.Nel caso, come quello sub iudice, in cui il contribuente ometta lapresentazione della dichiarazione, per individuare il dies a quo deve invecefarsi riferimento al termine entro il quale egli avrebbe dovuto presentarla.10.10.

A questo proposito, ai fini ICI, i soggetti passivi «devono dichiararegli immobili posseduti nel territorio dello Stato (...) entro il termine delladichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio(...) La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechénon si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui conseguaun diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggettointeressato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate leNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione delladichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sonoverificate» (art. 10, comma 4, d.lgs. cit.).

Per quanto concerne l'IMU «isoggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugnodell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avutoinizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazionedell'imposta (art. 13, comma 12-ter, d.l. n. 201 del 2011 conv. in legge n.214 del 2011), disposizione rimasta sostanzialmente invariata per effettodell’art. 1, comma 769 della legge n. 160 del 2019.10.11.

In particolare, per quanto riguarda la dichiarazione ICI, per lapresentazione della quale si faceva riferimento al termine di presentazionedella dichiarazione dei redditi, il riferimento è all'art. 2 del d.p.r. 22 luglio1998, n. 322, il quale nel testo in vigore ratione temporis prevedeva «lepersone fisiche e le società [di persone] o le associazioni (...) presentanola dichiarazione (...) tra il 10 maggio ed il 30 giugno ovvero in viatelematica entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusuradel periodo di imposta».

Per quanto riguarda l'IMU è, come detto,espressamente previsto come termine di presentazione della dichiarazioneil 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio di possesso o diintervenuta variazione, rilevante ai fini della determinazione dell'imposta.Tenuto conto di ciò, nei casi di omessa dichiarazione, il primo dei cinqueanni previsti dall'art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006, è il secondoanno successivo a quello oggetto di accertamento.

Con la conseguenzache il primo anno dei cinque previsti per la decadenza dal potereimpositivo è perciò il 2011 per l’annualità 2010 ed il 2012 per l’annualitàdi imposta 2011, con l'ulteriore risultato che il termine quinquennale per lanotifica dell'avviso di accertamento da parte dell'Ente impositore risultaessere stato tempestivamente osservato(v.

Cass., 13 agosto 2018, n.20718; Cass., 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass., 14 gennaio 2015, n.452; Cass., 25 settembre 2012, n. 16254; Cass., 17 luglio 2007, n.Numero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/202615882; Cass., 19 maggio 2006, n. 11756).

L’avviso di accertamentorisulta, difatti, notificato entro il termine di cui all'art. 1, comma 161 dellalegge n. 296 del 2006, scadendo nel caso di specie i cinque anni previstida tale disposizione il 31.12.2016 e il 31.12.2017 (Cass. n. 2022, n.16467).11.

Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazionedell'art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212 nonché dell'art. 3 della legge 7agosto 1990, n. 241 per difetto di motivazione degli avvisi diaccertamento nonché omessa dichiarazione di nullità e annullabilità degliavvisi di accertamento emessi dal Comune di Carlantino ; per avere laCommissione tributaria regionale omesso l'esame del motivo contenutonell'appello incidentale con il quale si evidenziava il deficit motivazionaledegli avvisi di accertamento i quali contengono il riferimento a una perizia- allegata ai precedenti avvisi - effettuata dal tecnico comunale priva diriferimenti relativi ai dati catastali dell'immobile e dei criteri determinativiutilizzati per l'individuazione del valore attribuito al compendio; inoltre, sideduce che la perizia richiama allegazioni fotografiche che non sono stateallegate all’atto opposto, il che ha reso impossibile la comprensione daparte del contribuente le criteri di stima applicati nonché del procedimentomatematico attraverso il quale si è giunti alla determinazione dell'importoovvero della rendita catastale attribuita alla diga.11.1.

La censura in esame è destituita di fondamento.11.2.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte per «L'imposta comunalesugli immobili (ICI), l'obbligo motivazionale dell'accertamento deveritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto ingrado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e,quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta.

Inparticolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazionedegli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta,soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, cheNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'enteimpositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi,affidate al giudizio di impugnazione dell'atto, le questioni riguardantil'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno allapretesa impositiva (Cass. n. 21571 del 2004; Cass. n. 26431 del 2017;Cass, n. 1694/2018).

Inoltre, nel regime introdotto dalla legge 27 luglio2000, n. 212, art. 7, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essereadempiuto anche per relationem, ossia mediante il riferimento ad elementidi fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'attonotificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioèl'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o deldocumento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto delprovvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente - ed algiudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare iluoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorsoche formano gli elementi della motivazione del provvedimento» (Cass. 15aprile 2013, n. 9032; Cass. 20 ottobre 2016, n. 21284; Cass. 28 febbraio2017, n. 5173; da ultimo Cass. 13 ottobre 2022, n. 34142; Cass. n.11879/2024).11.3.Nella specie, tale obbligo motivazionale è stato ampiamentesoddisfatto, come emerge dalle medesime difese del [OSCURATO:PERSONA], il quale,alla pagina 44 e ss. del controricorso, descrive il contenuto dell’avviso chefa riferimento, per la determinazione del valore della diga, alla periziaallegata, denunciando più che altro l’irragionevolezza della stima e lamancata allegazione delle fotografie dei luoghi, omissione che risulta deltutto inconferente rispetto ai parametri di congruità contenutistica dell’attoimpositivo.12.Con il terzo mezzo di ricorso incidentale si lamenta la violazionedell'art. 12, nonché dell'art. 6, commi 1 e 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997,n. 472, per avere il giudicante omesso di prendere in considerazioneNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026l'eccezione regolarmente introdotta in giudizio da parte dell'ente inrelazione all’irrogazione delle sanzioni determinate con gli atti impositivi inmisura pari al 100% dell'imposta dovuta, in violazione dell'art. 12 citato inrubrica.12.1.

L’ultimo mezzo di ricorso incidentale è inammissibile.12.2.

Le relative doglianze, riformulate in sede di appello dalla partecompletamente vittoriosa, erano subordinate alla ipotesi in cui fosse statoaccolto il gravame.

Ciò non esclude, ovviamente, la facoltà, per la societàdi riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso diannullamento della sentenza (Cass. n. 23548 del 20/12/2012; Cass. n.4130 del 21/02/2014; Cass. n. 22095 del 22/09/2017; Cass. n. 11270 del12/06/2020; Cass. n. 29662/2023).12.3.

Il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deveessere giustificato dalla soccombenza, cosicché è inammissibile il ricorsoproposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudiziodi appello, proposto al solo scopo di risollevare questioni che non sonostate decise dal giudice di merito perché assorbite dall'accoglimento dialtra tesi, avente carattere preliminare, salva la facoltà di riproporledinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza (cfr.Cass. n. 12680 del 29/08/2003).13.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, va accolto il terzo edil quarto motivo del ricorso principale, laddove quello incidentale varespinto.14.La sentenza deve essere cassata con riferimento al terzo ed al quartomotivo di ricorso principale e la causa va rinviata alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, chevaluterà, alla luce dei principi enunciati la categoria da attribuire alla digacon riferimento alle annualità 2010 e 2011, oltre alle questioni assorbite.

P.Q.MNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026Accoglie il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, respinti gli altri;rigetta quello incidentale; cassa la decisione impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversacomposizione, che deciderà anche in ordine alla regolamentazione dellespese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente incidentale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte dicassazione tenutasi in data 13.01.2026Il Cons. rel.Milena BalsamoIl PresidenteGiacomo Maria StallaP.Q.MNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026Accoglie il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, respinti gli altri;rigetta quello incidentale; cassa la decisione impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversacomposizione, che deciderà anche in ordine alla regolamentazione dellespese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente incidentale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte dicassazione tenutasi in data 13.01.2026Il Cons. rel.Milena BalsamoIl PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 6229/2019 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026CONTROConsorzio [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglian. 2256/2018 depositata il 10/07/2018.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Procuratore Generale  che ha concluso nel senso dell’accoglimentodel ricorso principale.1.Il Comune di Carlantino ricorre per la cassazione della sentenza n.2256/2018 della C.T.R. della Puglia, svolgendo cinque motivi.I giudici di prossimità avevano accolto il ricorso del consorzio contribuenteavverso due avvisi di accertamento per le annualità di imposta 2010 e2011 per omessa dichiarazione dell’Ici ed omesso versamentodell’imposta, affermando che la diga di Occhito - non accatastata sino aldicembre 2016 ed affidata in concessione al [OSCURATO:PERSONA] - era classificabilein categoria E) e dunque esente ai sensi dell’art. 7 d.lgs.504/1992.1.1.I giudici regionali hanno confermato la decisione di prime cure,statuendo che il [OSCURATO:PERSONA] è esente dal pagamento Ici, in quanto la digaha una particolare destinazione all’uso pubblico o di interesse collettivo,non smentita dalla commercializzazione delle acque.  Aggiungendo che incidentalmente ai soli fini della decisione oggetto del presente giudizio,l’attribuzione della categoria E/9 non è affetta da abnormità, sì dagiustificare la disapplicazione in codesta sede. E’ innegabile il fine diinteresse collettivo cui esso assolve, che non è smentito dallaNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026commercializzazione delle acque dell’invaso per uso industriale, comeevidenziato dal Comune… ,Replica con controricorso il consorzio per la Bonifica della Capitanata chepropone tre motivi di ricorso incidentale.1.2. Il Comune deposita controricorso al ricorso incidentale.1.3. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive in prossimitàdell’udienza.1.4. Con ordinanza interlocutoria del n. 1244/2025 del 29 aprile 2025, laCorte ha rinviato la causa in pubblica udienza, con particolare riferimentoall’esame della interferenza tra la pendenza del giudizio concernentel’attribuzione della categoria catastale (giudizio pendente tra consorzio edAgenzia) e la base imponibile determinata dal Comune che ha adottato icriteri di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ilquale prevede un metodo di determinazione della base imponibilecollegato alle iscrizioni contabili valido fino a che la richiesta dialla efficacia della comunicazione di attribuzione della rendita anche alleannualità pregresse (se sospese ovvero oggetto di possibileaccertamento).1.5.Entrambe le parti hanno depositato ulteriori memorie illustrative.Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del primo motivodi ricorso principale, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Deve essere disattesa l’eccezione di l’inammissibilità del ricorso percassazione -  sollevata dal consorzio – in quanto  notificato in data 11febbraio 2019 allo stesso Comune di Carlino in persona del Commissariostraordinario presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]  invece che al [OSCURATO:PERSONA]; siafferma che  non avendo l’ente locale effettuato la notifica al contribuentenel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza e non potendoNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026riferire la notifica al soggetto cui avrebbe dovuto essere notificato l’atto, ilComune sarebbe decaduto dal diritto di provvedere alla nuova notifica,essendo spirato il termine semestrale.1.1.Per fermo orientamento della giurisprudenza di nomofilachia,l’omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell’atto introduttivo delgiudizio oppure nella relata di notificazione di esso, del nominativo di unadelle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinatoun’irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezzacirca i soggetti ai quali l’atto era stato notificato, mentre l’irregolaritàformale o l’incompletezza nell’indicazione del nome di una delle parti nonintegra vizio inficiante se dal contesto dell’atto notificato risulti consufficiente chiarezza l’identificazione di tutte le parti e la consegnadell’atto alle giuste parti; in tal caso, la notificazione è idonea araggiungere, nei confronti delle parti, i fini ai quali tende e l’apparentevizio va considerato come un mero errore materiale che può essereagevolmente percepito dall’effettivo destinatario, la cui eventuale mancatacostituzione in giudizio non è l’effetto di tale errore ma di una sceltacosciente e volontaria (così Cass. 19/03/2014, n. 6532; Cass.27/03/2007, n. 7514).1.2. La notificazione dell’atto all’unico difensore costituito del [OSCURATO:PERSONA] (ein detta esplicita qualità) non lascia residuare alcun dubbio o perplessitàsulla direzione soggettiva della impugnazione, sull’essere cioè questarivolta nei riguardi della controparte: sicché non si ravvisa, per difetto diincertezza, la prospettata nullità dell’atto (v. Cass. n.23351/2024).1.3. Sotto altro e distinto profilo, poi, ad escludere qualsivoglia vulnus allaregolarità del contraddittorio riveste valenza decisiva la costituzione deldestinatario della notificazione del ricorso. Trova qui applicazione ilprincipio di diritto - già reiteratamente enunciato da questa Corte -secondo cui detto vizio integra una nullità, suscettibile di sanatoria, perraggiungimento dello scopo, per spontanea costituzione della parte cuiNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026l’atto è diretto (S.U.n. 2087/2020; S.U. n. 4845/2021; S.U. 12/03/2024,n. 6477).2.Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 295c.p.c. per non avere il collegio d’appello sospeso il giudizio in attesa delladefinizione del giudizio instaurato dal Comune avverso il provvedimentodell’Agenzia delle Entrate che riconosceva, a seguito del Docfa presentatodal [OSCURATO:PERSONA], in data 6 dicembre 2016, la categoria E) alla diga di Occhito(v. sentenza CTR, pagina 2). Si deduce che, nel giudizio di secondo grado,l’ente comunale ha depositato il ricorso presentato avverso ilprovvedimento di diniego di revisione catastale emesso dall’Agenzia delleentrate che confermava la categoria E/9, circostanza che avrebbe invecedovuto indurre la Corte d’appello a sospendere il giudizio, ai sensi dell’art.295 c.p.c., in quanto solo l’accertamento della categoria catastale delladiga avrebbe potuto consentire di verificare la legittimità dell’esenzioneinvocata ai sensi dell’art. 7 lett. b) d.lgs. n. 504/1992.2.1. Il motivo non ha pregio.2.2. Ai sensi del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), perfabbricato rilevante ai fini ICI deve intendersi l’unità immobiliare iscritta, oche deve essere iscritta, nel catasto edilizio urbano, ovvero l’immobilesuscettibile di accatastamento ai sensi del r.d.l. n.  652  del 1939, artt. 1,4, 5 e 10 (Cass., 3 maggio 2019, n. 11646; Cass., 27 marzo 2019, n.8536; Cass., 23 giugno 2006, n. 14673); pertanto, l’iscrizione di una unitàimmobiliare al catasto edilizio costituisce presupposto sufficiente perl’assoggettamento del bene all’ICI, ma non anche necessario, essendol’imposta dovuta fin da quando il bene presenti le condizioni per la suaiscrivibilità, cioè da quando lo stesso possa essere considerato fabbricato,in ragione dell’ultimazione dei lavori relativi alla sua costruzione, ovverodal momento in cui lo stesso sia stato antecedentemente utilizzato (Cass.,3 maggio  2019, n. 11646;  Cass., 21  marzo 2019, n. 7968; Cass.,  30aprile 2015, n. 8781; Cass., 23 giugno 2010, n. 15177; Cass., 10 ottobreNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/20262008, n. 24924). Si è, altresì, precisato, in una siffatta prospettiva, che, aifini dell’ICI, il presupposto dell’imposizione è che ogni area sia suscettibiledi costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva direddito, così considerandosi tassabili tutti gli impianti rispondenti allanozione di fabbricato (Cass., 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., 12 aprile2019, n. 10287; Cass., 27 marzo 2019, n. 8536; Cass., 13 febbraio 2019,n. 4221; Cass.  22 agosto 2017, n.  20259; Cass.  20 aprile 2017, n.10031).2.3.L’ art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 540 stabilisce, poi, che per ifabbricati classificabili nel gruppo catastale D (quale è la diga Occhito),non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamentecontabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto conanno solare secondo i criteri stabiliti nel d.l. 11 luglio 1992, n. 333, art. 7,comma 3, penultimo periodo, convertito, con modificazioni, dalla legge 8agosto 1992, n. 359, laddove il valore è costituito dall’ammontare, al lordodelle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili,applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i coefficienti iviindicati.2.4.Deve osservarsi, di poi, che la legge 30 dicembre 2004, n. 211,  art.1, comma 336, riconosce ai Comuni, in presenza di immobili privati nonaccatastati, di richiedere ai titolari di diritti reali su tali immobili lapresentazione di atti di aggiornamento, ferma restando la competenza inmerito dell’Agenzia del territorio, con la chiara finalità di far emergere gliimmobili non accatastati. Tuttavia, detta legge non ha inciso sui poteririconosciuti ai Comuni dal citato d.lgs. 504/1992, (V. sul punto Cass. civ.15/03/2022 n. 8357), posto che come sopra si è detto l’iscrizione di unaunità immobiliare al catasto edilizio costituisce presupposto sufficiente perl’assoggettamento del bene all’ICI, ma non anche necessario, essendol’imposta dovuta fin da quando il bene presenti le condizioni per la suaNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026iscrivibilità, e ciò a prescindere dalla indagine sulle ragioni di inerzia delcontribuente ovvero del Comune nell’attivare la procedura di cui all’art 1comma 336 cit.2.5. Sul punto, peraltro, il contrasto emerso in seno alla giurisprudenza dilegittimità  in ordine alla natura  dichiarativa  o costitutiva  della renditacon riferimento ad immobili classificabili in categoria D, ai fini delladeterminazione della base imponibile dell’ICI, concerneva in particolare ladiversità di interpretazione relativa alla individuazione dell'"anno" in cuideve ritenersi verificato il presupposto legislativo che impone diconsiderare, non più il "valore di libro", ma il valore catastale attribuito all'immobile della categoria detta: nell'una tesi, infatti, si  affermava chel'"anno" deve identificarsi in quello nel quale il titolare del diritto sulfabbricato ha chiesto all' Ufficio competente di attribuire all' immobile larendita catastale propria e, per l'altra, nel diverso (se successivo) anno incui tale rendita sia stata effettivamente attribuita, con l'ulterioredistinzione data dalla sufficienza della sola attribuzione (c.d. "messa inal contribuente, eventualmente operata in anno ancora diverso da quellodell' attribuzione.2.6. Il contrasto è stato risolto dalla S.U. (n. 50030/2011) affermando ilprincipio di diritto (conforme a quello già enunciato da Cass., trib.: 17giugno 2005 n. 13077; 16 marzo 2007 n. 6255; 15 maggio 2007 n.11139; 11 marzo 2010 n. 5993, n. 22123/2010) secondo cui :  In temadi ICI, si applica il metodo di determinazione della base imponibilecollegato alle iscrizioni contabili, previsto il  d.lgs. 30 dicembre 1992, n.504, art. 5, comma 3, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D,non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamentecontabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto conrendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta,  ilNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026proprietario,  pur applicando  in via precaria il metodo contabile, diventatitolare di una  situazione giuridica nuova derivante dall’adesione alsistema generale della rendita catastale, sicchè può essere tenuto apagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in talisensi), o avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi,chiedere il relativo rimborso nei termini di legge (Cfr. Cass. sez. un. 9febbraio 2011, n. 3160 e Cass. civ. sez. un. 15  febbraio  2011, n. 3666,Cass. n.  11472 del 11/05/2018; Cass. n. 16793 del 07/07/2017;Cass.   8 aprile 2022, n. 11424).2.7.L’arresto delle Sezioni unite di questa Corte ha altresì precisato chedeve ritenersi definitivamente acquisito che il criterio di calcolo dell' ICIbasato sul valore dei fabbricati risultante dalle scritture contabilidell'imprenditore costituisce, per i fabbricati considerati nel terzo commadell' art. 5 d.lgs. n. 504 del 1992, un criterio di calcolo dell'ICI autonomorispetto a quello (da adottare, invece, per i "fabbricati iscritti in catasto")che assume a parametro di riferimento l’ammontare delle rendite risultantiin catasto  e soprattutto, definitivo, nel senso (Cass., trib., 29 ottobre2010 n. 21123) della immodificabilità di quel "criterio" (contabile) almenoper i periodi di imposta antecedenti (oppure, fino) all'anno dipresentazione della richiesta di attribuzione della rendita catastale.2.8.Con  sentenza n. 67 del 24 febbraio 2006,  la Corte Costituzionale haescluso la irragionevolezza ("non è irragionevole") del "criterio di calcolodell' ICI ... basato sul valore dei fabbricati risultante dalle scritturecontabili dell' imprenditore" ("cioè sul costo di acquisto, aumentato deglieventuali costi incrementativi") e negato che tale criterio comporti "untributo necessariamente maggiore di quello calcolato in base alla renditacatastale 'effettiva' o 'presunta' degli stessi fabbricati".2.9. In altri termini, la presentazione da parte del proprietario dellarichiesta di attribuzione della rendita catastale rappresenta la linea didemarcazione tra l’applicazione, ai fini Ici, dei criteri contabili e quelloNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026fondato sulla rendita catastale: la mancata richiesta di attribuzione dellarendita da parte del proprietario del fabbricato di categoria D rendeapplicabile il regime del valore contabile; mentre dal momento dellarichiesta (con attribuzione di rendita), il proprietario  diventa titolare diuna situazione giuridica nuova, derivante dall'adesione al sistema generaledel sistema catastale, sicché può avere il dovere di pagare una sommamaggiore (ove intervenga un accertamento in tal senso) o il diritto dipagare una somma minore e chiedere il relativo rimborso nei termini dilegge; fino alla data della richiesta, il proprietario del fabbricato iscrivibilein categoria D è tenuto ad applicare il regime del valore contabile (Sez. 5,Sentenza n. 13077 del 17/06/2005; Sez. U, Sentenza n. 3160 del09/02/2011), in quanto solo  l'iscrizione in catasto con attribuzione direndita di detti "fabbricati" determina, ipso jure, il passaggio dal criterio(di determinazione del valore) "contabile" a quello "catastale".2.10. Le variazioni catastali denunciate dallo stesso contribuente, debbonotrovare applicazione dalla data della denuncia (Cass., 12 maggio 2017, n.11844; Cass., 24 luglio 2012, n. 13018); pronunce, queste ultime, chefanno applicazione, poi, dei principi espressi dalla Corte con riferimentoalla legge n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, essendosi rilevatal’utilizzabilità della rendita - una volta notificata a fini impositivi - «ancheper annualità d'imposta per così dire "sospese", ovverosia suscettibili diaccertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso», ovvero per periodi diimposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione delprovvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione (v. Cass., 8agosto 2025, n. 22685; Cass. 11 settembre 2019, n. 22653; Cass. 27luglio 2012, n. 13443; Cass., 26 ottobre 2005, n. 20775; v., altresì, Cass.Sez. U., 9 febbraio 2011, n. 3160 cui adde, ex plurimis, Cass., 9 giugno2017, n. 14402; Cass., 6 giugno 2014, n. 12753; Cass., 11 novembre2011, n. 23600; Cass., 30 settembre 2011, n. 20033).Numero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/20262.11.L’art. 5, comma 2, del cit. d.lgs. recita:  Per i fabbricati iscritti incatasto, il valore è costituito da quello che risulta applicandoall'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1^ gennaiodell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e lemodalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 deltesto unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvatocon decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. (v.Cass. del 11/06/2021, n. 16679; Cass. del 07/09/2018, n. 21760).2.12. Pertanto, per i fabbricati iscritti in catasto, la Corte ha avuto modo diprecisare che: - le risultanze catastali definitive non dovute a mutamentidello stato e della destinazione dei beni, individuati quali circostanzestoricamente sopravvenute, o a correzioni di errori materiali di fatto,ancorché sollecitate all'ufficio dal contribuente, conseguendo all'originariaacquiescenza del contribuente alle operazioni catastali, sono soggette allaregola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastaledi presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabilinei singoli periodi d'imposta, della loro efficacia a decorrere dall'annod'imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesimesono state annotate negli atti catastali (cosiddetta ‘messa in atti’),ricavabile dall'art. 5, comma secondo, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.504, in forza del quale per ciascun atto d'imposizione devono assumersi lerendite quali risultanti in catasto al primo gennaio dell'anno di imposizione(Cass., 7 settembre 2004, n. 18023 cui adde Cass., 30 luglio 2010, n.17863; Cass., 27 ottobre 2004, n. 20854); - detta regola generale non siapplica, però, al caso in cui la modificazione della rendita catastale derividalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall'ufficio nell'accertamento onella valutazione delle caratteristiche dell'immobile esistenti alla data incui è stata attribuita la rendita, in quanto il riesame di dette caratteristicheda parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errorimateriali, l'attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momentoNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026dell'originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo (Cass., 29settembre 2005, n. 19066 cui adde, ex plurimis, Cass., 20 marzo 2019, n.7745; Cass., 28 agosto 2017, n 20463; Cass., 31 luglio 5 2015, n. 16241;Cass., 5 maggio 2010, n. 10815; Cass., 30 dicembre 2009, n. 27906);laddove la riconducibilità dell'errore di fatto all'Ufficio deve risultare«evidente ed incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio»(Cass., 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., 28 agosto 2017, n. 20463; Cass.,18 febbraio 2015, n. 3168; Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24luglio 2012, n. 13018); - le variazioni catastali conseguenti a modificazionidella consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallostesso contribuente, debbono trovare applicazione dalla data delladenuncia (Cass. n. 2771/2021, in motiv; Cass. n.1215/2021, in motiv;Cass. nn. 29683 e 29078 del 2020; Cass. n. 29888/2020; Cass. n.7745/2019; n. 10126/2019; Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24luglio 2012, n. 13018).2.13. In definitiva, la regola generale ricavabile dall'art. 5, comma 2, deld.lgs 30 dicembre 1992, n. 504,  secondo cui le risultanze catastalidivenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorreredall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono stateannotate negli atti catastali, patisce eccezione solo se le variazionicostituiscano correzioni di errori materiali nel classamento chesostituiscono, ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o delladestinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente; esse,difatti, trovano applicazione dalla data della denuncia, ciò in quanto il fattoche la situazione risalga a data anteriore non ne giustifica un'applicazioneretroattiva rispetto alla comunicazione effettuata all'Amministrazione(v.Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8358; Cass. n.16679 del 11/06/2021; Cass. n.26347 del 29/09/2021; Cass. ord. Cass. n. 10312/2020; Cass. in motiv.;n.7745/2019; Cass. n. 10126 del 2019; Cass. n. 4971/2018; Cass. 11472Numero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026del 2018; Cass.n.17756/2018; Cass. 21760 del 07/09/2018; Cass. n.11844/17; Cass. n. 11846/2017; S.U. n. 3160/2011).2.14. Diversa, invece, è la fattispecie, disciplinata dall’art. 5, comma 3,relativa agli immobili non iscritti in Catasto, come la diga per cui ècontroversia, ma iscrivibili in categoria D), per i quali vale la regula juris,secondo la quale   l'imposta dovuta in relazione ai fabbricati classificabilinel gruppo catastale D e non iscritti in catasto, determinata edautoliquidata dal contribuente secondo il metodo cd. "dei valori di libro",ex art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992, è ancorata ad unparametro provvisorio, utilizzabile fino alla comunicazione di attribuzionedi rendita da parte dell'Ufficio, che individua definitivamente la baseimponibile, ed è applicabile non solo per i periodi d'imposta successivi alladetta comunicazione, ma anche ai periodi pregressi ancora sottoposti adaccertamento  (v. Cass. 08/08/2022, n. 24456).2.15.Da ciò consegue che, se da un lato il legislatore, ai fini delpagamento dell'ICI, ha tendenzialmente inteso valorizzare le risultanzecatastali per il calcolo dell'imposta sia per i fabbricati iscritti che per quellinon iscritti in catasto, per quelli appartenenti alla categoria "D", seposseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ha previsto, finoall'attribuzione della rendita catastale su richiesta del proprietario,  ilmetodo della determinazione della base imponibile collegato alle scritturecontabili (Cass. n. 22123/2010; Cass. n. 5933/2010, Cass.  S.U., 9febbraio 2011, n. 3160, cit.; Cass. 9 giugno 2017, n. 14402, Cass. n.14042/2020, in motiv.). Difatti, il valore determinato con riferimento allarendita dei fabbricati similari già iscritti produce effetti meramenteprovvisori (cioè fino alla “comunicazione” della "rendita attribuita"),mentre la comunicazione di attribuzione della rendita impone alle parti delrapporto tributario concernente l'ICI (pure nel vigore del citato art. 74) dideterminare l'imposta effettivamente dovuta, anche per le annualitàpregresse, in base alla "rendita attribuita" (cfr. Cass. S.U., 3160/2011,Numero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026Cass. 14402/2017, tutte citate da Cass. n. 7652/2018; Cass. 8 agosto2022, n. 24456).2.16. Da tanto discende il corollario secondo cui non sussiste rapporto dipregiudizialità tra il giudizio avente ad oggetto la determinazione dell’ICIsulla base dei valori di libro per le annualità antecedenti alla  richiesta diiscrizione al Catasto (senza attribuzione di rendita catastale) e quello checoncerne l’attribuzione della categoria catastale e della eventuale renditacatastale, in quanto in via provvisoria trova applicazione ex art. 5, comma3,  cit. il criterio contabile, salvo l’eventuale successiva regolazione deirapporti economici tra ente impositore e contribuente discendenti dallasentenza definitiva in materia catastale (cfr. Cass. S.U., 3160/2011, Cass.14402/2017, tutte citate da Cass. n. 7652/2018).2.17. L’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui sussiste ilrapporto di pregiudizialità, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., cheimpone la sospensione del secondo giudizio fino alla definizione del primocon autorità di giudicato, concerne la diversa interrelazione tra il giudiziodi accertamento della rendita catastale e quello di impugnazione dellaconseguente liquidazione ICI, che oppone, nel primo, il contribuenteall’Agenzia del territorio in ordine alla attribuzione della rendita catastaledi un immobile e, nell’altro,  al Comune in relazione  all’impugnazionedella liquidazione dell’ICI gravante sul medesimo immobile e  quantificatasulla base della rendita contestata nell’altro giudizio,  in quanto, in questocaso, la decisione sulla determinazione della rendita si riflettenecessariamente, condizionandola, su quella relativa alla liquidazionedell’imposta( v. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 6777).2.18.Alla stregua delle valutazioni che precedono, il motivo in disaminanon può trovare accoglimento, in quanto in pendenza del giudizio inmerito alla attribuzione della rendita catastale e fino alla sua attribuzione,il Comune è legittimato ad applicare i valori cd.  di libro .Numero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/20263. La seconda censura del ricorso reca la denuncia di violazione dell’art. 36del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, lamentando l’apparenzamotivazionale della sentenza impugnata, in quanto con affermazioneapodittica, i giudici distrettuali hanno omesso di esplicitare le regionilogico-giuridiche a fondamento della decisione secondo la quale la digasarebbe esente dall’imposta ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 504/1992.3.1. La  doglianza in disamina  è destituita di fondamento e pertanto deveessere disattesa, avendo i giudici di appello riconosciuto la categoria E)per le finalità ad uso pubblico della diga, reputando l’irrilevanza dellanatura economica dell’attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. Non constaun’apparenza motivazionale, bensì un percorso argomentativo che benlascia cogliere la ratio decidendi in punto di classificazione catastale delladiga. Il percorso argomentativo è comprensibile e intellegibile. Comechiarito ancor di recente da questa Corte  in tema di contenuto dellasentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettivacarenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice allaformazione del proprio convincimento, come accade quando non vi siaalcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (v. Cass.3819 del 2020; Cass. n. 11689/22; Cass. n. 18349/2024). È stato messo,inoltre, in evidenza dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un., n.22232 del 2016) che la motivazione è solo apparente, e la sentenza ènulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture.Numero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/20263.2.Ciò posto, l’iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sullabase di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di undiscorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nelpieno rispetto dei canoni di congruità logica, come tale del tutto idoneo asottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente.4. Il terzo mezzo di ricorso prospetta la violazione dell’art. 7, lett. b),d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 2, comma 40, d.l. 27dicembre 2006, n. 296; per avere il decidente incluso nella categoria E)l’immobile in oggetto sebbene destinato ad uso commerciale e quindiescluso dalla categoria E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 come prescrittodall’art. 2 comma 40, cit.5. Il quarto strumento di ricorso deduce la violazione dell’art. 7, lett.a),d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,  ex art. 360, primo comma, n.3), c.p.c;si assume che il [OSCURATO:PERSONA] non può beneficiare di detta esenzione perl’insussistenza del requisito oggettivo vale a dire per la natura economicadell’attività svolta, in quanto ente deputato alla riscossione dei contributidai consorziati.6. Le censure, che possono essere congiuntamente esaminate, in quantoinvolgono le medesime questioni di diritto, sono fondate.6.1. Avuto riguardo ai dati normativi desumibili dal r.d.l.  13 aprile 1939,n. 652, art. 5, conv. in legge n. 1249 del 1939, - secondo il quale «Siconsidera unità immobiliare urbana ogni parte di immobile che, nello statoin cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un redditoproprio.», - dal d.p.r. primo dicembre  1949, n. 1142, art. 40, - alla cuistregua «Si accerta come distinta unità immobiliare urbana ognifabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati cheappartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova,rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente.», - e dal d.m.2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, - secondo il cui disposto l'unità immobiliare«è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da unNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova esecondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale ereddituale.», - la Corte ha avuto modo di precisare che l'accatastamentoviene dalla normativa riferito non al fabbricato in quanto tale, bensì allanozione di unità immobiliare urbana (UIU), a sua volta rapportata ad unacomponente immobiliare (rilevante ex art. 812 c.c.) suscettibile diautonoma funzionalità e redditività» (Cass., 23 maggio 2018, n. 12741 cuiadde Cass., 21 giugno 2021, n. 17627).6.2. In relazione, poi, alle disposizioni di cui al summenzionato d.p.r. n.1142 del 1949, art. 61 («Il classamento consiste nel riscontrare, consopralluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria ele caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unità stessa in quellatra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art.9, che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazionee caratteristiche conformi od analoghe. Le unità immobiliari urbanedevono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed allecaratteristiche che hanno all'atto del classamento.»), e art. 62 («Ladestinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenticonsuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unitàimmobiliare.»; v., altresì, il d.p.r. n. 138 del 1998, art. 8), la Corte hastatuito che il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di unimmobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituiscel'oggetto, secondo una prospettiva di tipo reale, riferita alle caratteristicheoggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleosostanziale della cd. destinazione ordinaria, sicchè l'idoneità del bene aprodurre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto usoche di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva,che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo, purchè non incontrasto con la disciplina urbanistica (cfr. Cass., 30 ottobre 2020, n.Numero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/202624078; Cass., 14 ottobre 2020, n. 22166; Cass., 10 giugno 2015, n.12025).6.3. In termini generali, la Corte ha avuto modo di precisare che gliimmobili rientranti nel gruppo E sono indicati in maniera analitica especifica, con metodo casistico che non legittima una estensione a tutti gliimmobili di rilevanza pubblica (tanto che anche la categoria residuale E/9fa riferimento solo alla «particolarità» della destinazione dell’unitàimmobiliare, e non menziona affatto il requisito dell’interesse generalesotteso all’attività svolta; v. Cass., 15 settembre 2008, n. 23608 cui adde,ex plurimis, Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 21 febbraio 2019,n. 5070; Cass., 23 maggio 2018, n. 12741; Cass., 9 marzo 2017, n.6067; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1442); e che, ai sensi del d.l. 3 ottobre2006, n. 262, art. 2, c. 40, conv. in l. 24 novembre 2006, n. 286 (secondoil cui disposto «Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1,E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili oporzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficioprivato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomiafunzionale e reddituale.»), sussiste «una vera e propria incompatibilità traclassificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell'immobile aduso commerciale o industriale» (Cass., 17 aprile 2019, n. 10674; Cass.,23 maggio 2018, n. 12741), sicché diventa dirimente, ai fini dellaqualificazione della  gestione dell'impianto di depurazione accertare gliobiettivi caratteri della economicità intesa quale perseguimento delcosiddetto lucro oggettivo ossia il rispetto di un criterio di proporzionalitàtra costi e ricavi nel senso che questi ultimi tendono a coprire i primiremunerando i fattori produttivi (in termini: Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2019,n. 9427).6.4.  Con specifico riferimento ad esempio al servizio idrico integrato, laCorte ha statuito che la relativa attività di gestione ha natura economica,ed i relativi impianti industriali non rientrano tra le unità immobiliariNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026catastalmente censibili nella categoria E, - che è propria di quei fabbricaticonnotati da una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva edimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estraneiad ogni logica commerciale e produttiva, - ma rientrano nel gruppo D,tipico delle costruzioni che ospitano processi industriali (v. Cass., 8febbraio 2022, n. 3921; Cass., 2 febbraio 2021, n. 2247; v. altresì, intema di ICI, Cass., 4 aprile 2019, n. 9427).6.5. Si è, così, rimarcato che: - rimane irrilevante la destinazionedell’unità immobiliare ad una attività di pubblico interesse che non escludelo svolgimento di un’attività «secondo parametri essenzialmenteimprenditoriali intesi come attitudine alla copertura dei costi e del capitaleinvestito con i ricavi conseguiti attraverso l'applicazione di tariffe (così:Cass., Sez. 5, 23 maggio 2018, n. 12741, in tema di classamentocatastale di impianto di discarica per la gestione di rifiuti solidi urbani e lacaptazione di biogas; Cass., Sez. 5, 23 gennaio 2020, n. 17022, in temadi classamento catastale di impianto di compostaggio di rifiuti)», in quantociò che rileva, ai fini del classamento catastale, sono le caratteristichedell'immobile e la sua destinazione funzionale.6.6. La  disciplina di settore (l. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 9, comma 1;d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 141 e 154) richiama i principi diefficienza, efficacia ed economicità; - lo stesso giudice delle Leggi (CorteCost., 3 novembre 2010, n. 325 e 8 giugno 2011, n. 187) ha confermatol’inquadramento del servizio idrico integrato – in questo caso si tratta dellacommercializzazione delle acque dell’invaso per uso industriale ( vedipagina 2 della sentenza impugnata) -  tra i servizi a rilevanza economica(di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113, nel testo novellato dallaL. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35), - quali servizi pubblici locali assuntidall'ente, laddove la tariffa dovuta dall'utente sia potenzialmente in gradodi coprire integralmente i costi di gestione e di creare un utile d'impresache non deve essere di modesta entità, - affermandone la riconducibilitàNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026alle materie della "tutela della concorrenza" e della "tutela dell'ambiente",che pertengono alla esclusiva competenza legislativa dello Stato.6.7.  La tariffa del servizio di invaso configura il corrispettivo di unaprestazione commerciale complessa, che trova fonte, non in un attoautoritativo direttamente incidente nel patrimonio dell'utente, bensì nelcontratto commerciale (Cass., Sez. 5, 6 giugno 2014, n. 12763; Cass.,Sez. 5, 6 giugno 2014, n. 12769), confermando l'ispirazione della relativagestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in coerenza con ilrequisito teleologico minimo per l'assunzione della qualificaimprenditoriale( Cass. n. 5274/2025) (così: Cass., Sez. 5^, 23 maggio2018, n. 12741, in tema di classamento catastale di impianto di discaricaper la gestione di rifiuti solidi urbani e la captazione di biogas; Cass., Sez.5^, 23 gennaio 2020, n. 17022, in tema di classamento catastale diimpianto di compostaggio di rifiuti).6.8.Quindi, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto malgoverno delprincipio enunciato, affermando la correttezza dell'inserimento deldepuratore in categoria "E)" ("costruzioni e fabbricati per speciali esigenzepubbliche"), anziché in categoria "D/7" ("fabbricati costruiti o adattati perle speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili didestinazione diversa senza radicali trasformazioni"), sull'erroneopresupposto che la destinazione a servizio pubblico fosse compatibile conla natura imprenditoriale dell'attività svolta.7. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 3 d.lgs.  30dicembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 54 r.d. 13 febbraio 1933, n.215, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; censurando la sentenza diprimo grado che avrebbe riconosciuto il [OSCURATO:PERSONA] quale mero detentoredei beni demaniali e dunque privo di legittimazione passiva. Deduce checon il ricorso in appello, aveva  censurato  la violazione dell’art. 3rubricato, sostenendo la sussistenza del rapporto concessorio tra iconsorzi di bonifica e i beni demaniali loro affidati, secondo lo schema delNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026r.d. n. 215/1933 istitutivo dei consorzi, in correlazione con la funzione loroassegnata di manutenzione delle opere di bonifica; che, tuttavia, il giudiced’appello applicando il principio della ragione più liquida, ha trascurato diesaminare le questioni preliminari incentrando la decisione sullaclassificazione del compendio in categoria E) e dunque esente dall’impostacomunale.8. L’ultimo mezzo di ricorso, pur rubricato come il precedente motivo,lamenta la sussistenza di error in procedendo ex art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c. per avere la Corte regionale adottato il principio della ragionepiù liquida, con la conseguenza che essa non poteva applicare l’esenzionedi cui all’art. 7 lett. b), in quanto tale norma incide sulla natura del bene,la quale emerge dalle risultanze catastali. Pertanto, la CTR avrebbe dovutopronunciarsi sulla legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA], in quantoquestione preliminare rispetto alle altre questioni giuridiche sottoposte alvaglio del giudice di merito.9. Gli ultimi due motivi del ricorso principale sono infondati; si assume chei giudici regionali abbiano respinto il gravame sulla base del principio dellaragione più liquida e quindi attribuendo alla diga la categoria E) esente daICI, trascurando di esaminare il motivo con il quale l’amministrazionecomunale aveva impugnato la sentenza di primo grado che aveva accoltoil ricorso del contribuente, riconoscendone la carenza di legittimazionepassiva.9.1. Va premesso che la questione concernente l'effettiva titolarità, dallato attivo o passivo, del rapporto dedotto in giudizio è un elementocostitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione (Cass. n.24374/2024; Cass. n. 23899 del 2021; Cass. n. 29505 del 2020).9.2. Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento dellagiurisprudenza di legittimità, è configurabile la decisione implicita di unaquestione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione dinullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultinoNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026superate e travolte, benché non espressamente trattate, dallaincompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esamepresupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, laloro irrilevanza o infondatezza; in siffatta ipotesi  la reiezione implicita diuna tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso percassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di unanorma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto dimotivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice dimerito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, inmodo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisioneinespressa e sulla sua decisività (Cass. n. 12131 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. n.7406 del 28/03/2014).9.3. Tuttavia, l’ente comunale risulta privo di interesse ad impugnaredetta statuizione ad essa favorevole, in quanto la questione concernentela legittimazione passiva del contribuente risulta travolta dalla soluzioneadottata dal Collegio d’appello che, nell’esaminare il merito della debenzadell’imposta attraverso la qualificazione della natura della diga, haimplicitamente affermato la legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA], qualeconcessionario della diga.10.Con il primo motivo di ricorso incidentale, il consorzio deduce laviolazione dell'art. 37, comma 53, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223e conseguente omessa dichiarazione dell'intervenuta decadenza/prescrizione del Comune di Carlantino dalla possibilità di chiedere ilpagamento delle somme relative alle annualità d'imposta 2010 e 2011; siafferma che il giudicante ha omesso di esaminare i motivi esplicitati conl'appello incidentale con i quali era stata dedotta l'intervenuta decadenzadel Comune dal potere impositivo in quanto, nel caso in esame, non vi eral'obbligo di presentare la denuncia trattandosi di immobile nonaccatastabile in categoria D).Numero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026Del resto, la società aveva dedotto che, a decorrere dall'anno 2007, l'enteimpositore avrebbe dovuto avanzare le sue richieste economiche entro enon oltre il 31 dicembre del 2015 per l'annualità 2010, ovvero entro ilquinto anno successivo a quello in cui il versamento dell'imposta avrebbedovuto essere eseguito; mentre il primo avviso di accertamento risultanotificato l'undici ottobre del 2016. Anche per l'avviso di accertamento perl'annualità d'imposta 2011, la notifica effettuata il 9 gennaio 2017dell'avviso di accertamento si presenta tardiva, in quanto l'ente avrebbedovuto avanzare le proprie richieste economiche non oltre il 31 dicembre2016.Si afferma che il legislatore, con l'art. 37, comma 53, d.l. n. 223 del 2006,ha soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini ICI. Siassume che, ai sensi dell'art. 1 comma 174 della legge citata, resta fermol'obbligo di presentazione della dichiarazione nei soli casi in cui glielementi rilevanti ai fini imposta dipendono da atti per i quali non sonoapplicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del d.lgs 18dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unicoinformatico.Ne consegue l’infondatezza della tesi sostenuta dall’ente territorialesecondo la quale l’obbligo di presentazione della dichiarazione Ici per ilconsorzio non è venuto meno, poiché la dedotta abrogazione concernesolo gli immobili oggetto di registrazione/o voltura tramite modello unicoinformatico che trasmesso agli enti locali permette la piena conoscenza deidati indispensabili alla verifica della regolarità fisale dei contribuenti.10.1. La prima censura del ricorso incidentale non coglie nel segno.10.2. Ai sensi dell’art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l.n. 248 del 2006,  a decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo dipresentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugliimmobili (ICI), di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articoloNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/202659, comma 1, lettera l), n. 1), del d. lgs. n. 446 del 1997. Restano fermigli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta.dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttoredell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione delladichiarazione ai fini dell'ICI, di cui all'articolo 10, comma 4, del d.lgs. n.504 del 1992 ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma1, lettera l), n. 1), del d.lgs. n. 446 del 1997. Resta fermo l'obbligo dipresentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai finidell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le proceduretelematiche previste dall'articolo 3-bis del d.lgs. n. 463 del 1997concernente la disciplina del modello unico informatico . L'obbligo tuttaviaviene meno, a decorrere dal 18 dicembre 2007, solo quando l'atto da cuidipendano gli elementi rilevanti ai fini dell'ICI sia registrato, trascritto evolturato mediante il c. d. "modello unico informatico" (Cass. n. Cass., 10giugno 2024, n. 16105; Cass. n. 26313/2020; Cass., 16 febbraio 2023, n.4925; Cass., 2 novembre 2018, n. 28043; Cass., 2 marzo 2017, n. 5362).10.3. La soppressione dell’obbligo dichiarativo ai fini I.C.I rinviaall’accertata operatività della circolazione e fruizione dei dati catastali, valea dire a quegli elementi derivanti da atti che nel sistema catastaleconfluiscono per l’applicabilità delle procedure telematiche di cui all’art. 3-bis del d.lgs. n. 463 del 1997 (Cass. n. 37505/2022).10.4. Tuttavia, in mancanza di accatastamento della diga nelle annualitàdi imposta oggetto degli avvisi impugnati, l’impossibilità di applicare lacitata normativa imponeva al proprietario/concessionario della diga didichiararla ai fini dell’attribuzione della rendita catastale, trattandosi diunità immobiliari da iscrivere in catasto; del resto, la comunicazioneindirizzata  al Comune  con cui il [OSCURATO:PERSONA] riferiva dell’accatastabilitàdella diga in categoria E),  conferma che la diga non era affattoaccatastata con il  conseguente permanente ed inevaso obbligoNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026dichiarativo a carico del contribuente (Cass. n.12221/2022; Sez. Unite n.18565/2019; n. 20319/2017; n. 8781/2015; n. 3436/2019; n.11646/2019; 39574/2021).10.5. Tanto premesso, l'art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006prevede che «gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza,procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o deiparziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delleomesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando alcontribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso diricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento inrettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o ilversamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro glistessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioniamministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».10.6.Con tale disposizione il legislatore ha sostituito i termini stabiliti dagliartt. 10 e 11 d.lgs. 504 del 1992 e, più in generale, ha provveduto adunificare per i tributi comunali e provinciali la disciplina relativa all'attivitàdi accertamento, dettando disposizioni comuni sulla notifica degli atti diaccertamento e di riscossione, sulla nomina dei messi notificatori el'esercizio delle relative funzioni, sui requisiti essenziali degli atti diaccertamento e, per quello che qui interessa, individuando i termini, apena di decadenza, per la notifica degli atti di accertamento e del primonotifica di atto di accertamento, sia l'attività di rettifica delle dichiarazioniincomplete o infedeli, o, anche, dei parziali o ritardati versamenti, sial'attività svolta d'ufficio, in caso di omesse dichiarazioni ovvero omessiversamenti.Numero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/202610.7. Tutti gli avvisi di accertamento devono essere notificati alcontribuente in un unico termine, previsto a pena di decadenza, «entro il31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o ilversamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati».  Perdelimitare dal punto di vista temporale l'esercizio del potere impositivo ènecessario distinguere due diversi dies a quo dai quali iniziare il computodel termine di decadenza previsto per i tributi locali.10.8. Ed invero, nel caso in cui il contribuente presenta una dichiarazioneed omette il versamento, per individuare il dies a quo deve farsiriferimento al termine entro il quale il tributo avrebbe dovuto esserepagato. A questo proposito, per quanto riguarda l'ICI, si rileva che iltributo doveva essere versato per «l'anno in corso in due rate delle qualila prima, entro il 16 giugno (...). La seconda rata deve essere versata dal1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno (...)» (art.10, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992). L'ICI, in vigore fino al 2011, è statasostituita dall'IMU la quale prevede termini analoghi a quelli sopra riportaticon la possibilità del pagamento del tributo in un'unica rata il 16 giugno(art. 9, comma 3, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23); termini che non risultanomodificati a seguito del più recente intervento in materia di IMU (art 1,comma 762, I. n. 160 del 2019).10.9.Nel caso, come quello sub iudice, in cui il contribuente ometta lapresentazione della dichiarazione, per individuare il dies a quo deve invecefarsi riferimento al termine entro il quale egli avrebbe dovuto presentarla.10.10. A questo proposito, ai fini ICI, i soggetti passivi «devono dichiararegli immobili posseduti nel territorio dello Stato (...) entro il termine delladichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio(...) La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechénon si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui conseguaun diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggettointeressato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate leNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione delladichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sonoverificate» (art. 10, comma 4, d.lgs. cit.). Per quanto concerne l'IMU «isoggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugnodell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avutoinizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazionedell'imposta (art. 13, comma 12-ter, d.l. n. 201 del 2011 conv. in legge n.214 del 2011), disposizione rimasta sostanzialmente invariata per effettodell’art. 1, comma 769 della legge n. 160 del 2019.10.11. In particolare, per quanto riguarda la dichiarazione ICI, per lapresentazione della quale si faceva riferimento al termine di presentazionedella dichiarazione dei redditi, il riferimento è all'art. 2 del d.p.r. 22 luglio1998, n.  322, il quale nel testo in vigore ratione temporis prevedeva «lepersone fisiche e le società [di persone] o le associazioni (...) presentanola dichiarazione (...) tra il 10 maggio ed il 30 giugno ovvero in viatelematica entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusuradel periodo di imposta». Per quanto riguarda l'IMU è, come detto,espressamente previsto come termine di presentazione della dichiarazioneil 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio di possesso o diintervenuta variazione, rilevante ai fini della determinazione dell'imposta.Tenuto conto di ciò, nei casi di omessa dichiarazione, il primo dei cinqueanni previsti dall'art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006, è il secondoanno successivo a quello oggetto di accertamento. Con la conseguenzache il primo anno dei cinque previsti per la decadenza dal potereimpositivo è perciò il 2011 per l’annualità 2010 ed il 2012 per l’annualitàdi imposta 2011, con l'ulteriore risultato che il termine quinquennale per lanotifica dell'avviso di accertamento da parte dell'Ente impositore risultaessere stato tempestivamente osservato(v. Cass., 13 agosto 2018, n.20718; Cass., 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass., 14 gennaio 2015, n.452; Cass., 25 settembre 2012, n. 16254; Cass., 17 luglio 2007, n.Numero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/202615882; Cass., 19 maggio 2006, n. 11756). L’avviso di accertamentorisulta, difatti, notificato entro il termine di cui all'art. 1, comma 161 dellalegge n. 296 del 2006, scadendo nel caso di specie i cinque anni previstida tale disposizione il 31.12.2016 e il 31.12.2017 (Cass. n. 2022, n.16467).11. Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia la  violazionedell'art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212 nonché dell'art. 3 della legge 7agosto 1990, n. 241 per difetto di motivazione degli avvisi diaccertamento nonché omessa dichiarazione di nullità e annullabilità degliavvisi di accertamento emessi dal Comune di Carlantino ; per avere laCommissione tributaria regionale omesso l'esame del motivo contenutonell'appello incidentale con il quale si evidenziava il deficit motivazionaledegli avvisi di accertamento i quali contengono il riferimento a una perizia- allegata ai precedenti avvisi - effettuata dal tecnico comunale priva diriferimenti relativi ai dati catastali dell'immobile e dei criteri determinativiutilizzati per l'individuazione del valore attribuito al compendio; inoltre, sideduce che  la perizia richiama allegazioni fotografiche che non sono stateallegate all’atto opposto,  il che ha reso impossibile la comprensione daparte del contribuente le criteri di stima applicati nonché del procedimentomatematico attraverso il quale si è giunti alla determinazione dell'importoovvero della rendita catastale attribuita alla diga.11.1. La censura in esame è destituita di fondamento.11.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte per «L'imposta comunalesugli immobili (ICI), l'obbligo motivazionale dell'accertamento deveritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto ingrado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e,quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta. Inparticolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla  puntualizzazionedegli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta,soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, cheNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'enteimpositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi,affidate al giudizio di impugnazione dell'atto, le questioni riguardantil'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno allapretesa impositiva (Cass. n. 21571 del 2004; Cass. n. 26431 del 2017;Cass,  n. 1694/2018). Inoltre, nel regime introdotto dalla legge 27 luglio2000, n. 212, art. 7, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essereadempiuto anche per relationem, ossia mediante il riferimento ad elementidi fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'attonotificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioèl'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o deldocumento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto delprovvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente - ed algiudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare iluoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorsoche formano gli elementi della motivazione del provvedimento» (Cass. 15aprile 2013, n. 9032; Cass. 20 ottobre 2016, n. 21284; Cass. 28 febbraio2017, n. 5173; da ultimo Cass. 13 ottobre 2022, n. 34142; Cass. n.11879/2024).11.3.Nella specie, tale obbligo motivazionale è stato ampiamentesoddisfatto, come emerge dalle medesime difese del [OSCURATO:PERSONA], il quale,alla pagina 44 e ss. del controricorso, descrive il contenuto dell’avviso chefa riferimento, per la determinazione del valore della diga, alla periziaallegata, denunciando più che altro l’irragionevolezza della stima e lamancata allegazione delle fotografie dei luoghi, omissione che risulta deltutto inconferente rispetto ai parametri di congruità contenutistica dell’attoimpositivo.12.Con il terzo mezzo di ricorso incidentale si lamenta la violazionedell'art. 12, nonché dell'art. 6, commi 1 e 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997,n. 472, per avere il giudicante omesso di prendere in considerazioneNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026l'eccezione regolarmente introdotta in giudizio da parte dell'ente inrelazione all’irrogazione delle sanzioni determinate con gli atti impositivi inmisura pari al 100% dell'imposta dovuta, in violazione dell'art. 12 citato inrubrica.12.1. L’ultimo mezzo di ricorso incidentale è inammissibile.12.2. Le relative doglianze, riformulate in sede di appello dalla partecompletamente vittoriosa, erano subordinate alla ipotesi in cui fosse statoaccolto il gravame. Ciò non esclude, ovviamente, la facoltà, per la societàdi riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso diannullamento della sentenza (Cass. n. 23548 del 20/12/2012; Cass. n.4130 del 21/02/2014; Cass. n. 22095 del 22/09/2017; Cass. n. 11270 del12/06/2020; Cass. n. 29662/2023).12.3. Il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deveessere giustificato dalla soccombenza, cosicché è inammissibile il ricorsoproposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudiziodi appello, proposto al solo scopo di risollevare questioni che non sonostate decise dal giudice di merito perché assorbite dall'accoglimento dialtra tesi, avente carattere preliminare, salva la facoltà di riproporledinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza (cfr.Cass. n. 12680 del 29/08/2003).13. Alla stregua delle considerazioni che precedono, va accolto il terzo edil quarto motivo del ricorso principale, laddove quello incidentale varespinto.14.La sentenza deve essere cassata con riferimento al terzo ed al quartomotivo di ricorso principale e la causa va rinviata alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, chevaluterà, alla luce dei principi enunciati la categoria da attribuire alla digacon riferimento alle annualità 2010 e 2011, oltre alle questioni assorbite.Numero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] *IciAngelo [OSCURATO:PERSONA] determinazioneLiberato [OSCURATO:PERSONA] Consigliere secondo ilvaloreMilena [OSCURATO:PERSONA].contabile,[OSCURATO:PERSONA] rapporto dipregiudizialitàcon il giudiziodi accertamentocatastaleUd.13/01/2026 PUha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 6229/2019 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026CONTROConsorzio [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglian. 2256/2018 depositata il 10/07/2018.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Procuratore Generale  che ha concluso nel senso dell’accoglimentodel ricorso principale.1.Il Comune di Carlantino ricorre per la cassazione della sentenza n.2256/2018 della C.T.R. della Puglia, svolgendo cinque motivi.I giudici di prossimità avevano accolto il ricorso del consorzio contribuenteavverso due avvisi di accertamento per le annualità di imposta 2010 e2011 per omessa dichiarazione dell’Ici ed omesso versamentodell’imposta, affermando che la diga di Occhito - non accatastata sino aldicembre 2016 ed affidata in concessione al [OSCURATO:PERSONA] - era classificabilein categoria E) e dunque esente ai sensi dell’art. 7 d.lgs.504/1992.1.1.I giudici regionali hanno confermato la decisione di prime cure,statuendo che il [OSCURATO:PERSONA] è esente dal pagamento Ici, in quanto la digaha una particolare destinazione all’uso pubblico o di interesse collettivo,non smentita dalla commercializzazione delle acque.  Aggiungendo che incidentalmente ai soli fini della decisione oggetto del presente giudizio,l’attribuzione della categoria E/9 non è affetta da abnormità, sì dagiustificare la disapplicazione in codesta sede. E’ innegabile il fine diinteresse collettivo cui esso assolve, che non è smentito dallaNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026commercializzazione delle acque dell’invaso per uso industriale, comeevidenziato dal Comune… ,Replica con controricorso il consorzio per la Bonifica della Capitanata chepropone tre motivi di ricorso incidentale.1.2. Il Comune deposita controricorso al ricorso incidentale.1.3. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive in prossimitàdell’udienza.1.4. Con ordinanza interlocutoria del n. 1244/2025 del 29 aprile 2025, laCorte ha rinviato la causa in pubblica udienza, con particolare riferimentoall’esame della interferenza tra la pendenza del giudizio concernentel’attribuzione della categoria catastale (giudizio pendente tra consorzio edAgenzia) e la base imponibile determinata dal Comune che ha adottato icriteri di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ilquale prevede un metodo di determinazione della base imponibilecollegato alle iscrizioni contabili valido fino a che la richiesta dialla efficacia della comunicazione di attribuzione della rendita anche alleannualità pregresse (se sospese ovvero oggetto di possibileaccertamento).1.5.Entrambe le parti hanno depositato ulteriori memorie illustrative.Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del primo motivodi ricorso principale, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Deve essere disattesa l’eccezione di l’inammissibilità del ricorso percassazione -  sollevata dal consorzio – in quanto  notificato in data 11febbraio 2019 allo stesso Comune di Carlino in persona del Commissariostraordinario presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]  invece che al [OSCURATO:PERSONA]; siafferma che  non avendo l’ente locale effettuato la notifica al contribuentenel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza e non potendoNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026riferire la notifica al soggetto cui avrebbe dovuto essere notificato l’atto, ilComune sarebbe decaduto dal diritto di provvedere alla nuova notifica,essendo spirato il termine semestrale.1.1.Per fermo orientamento della giurisprudenza di nomofilachia,l’omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell’atto introduttivo delgiudizio oppure nella relata di notificazione di esso, del nominativo di unadelle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinatoun’irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezzacirca i soggetti ai quali l’atto era stato notificato, mentre l’irregolaritàformale o l’incompletezza nell’indicazione del nome di una delle parti nonintegra vizio inficiante se dal contesto dell’atto notificato risulti consufficiente chiarezza l’identificazione di tutte le parti e la consegnadell’atto alle giuste parti; in tal caso, la notificazione è idonea araggiungere, nei confronti delle parti, i fini ai quali tende e l’apparentevizio va considerato come un mero errore materiale che può essereagevolmente percepito dall’effettivo destinatario, la cui eventuale mancatacostituzione in giudizio non è l’effetto di tale errore ma di una sceltacosciente e volontaria (così Cass. 19/03/2014, n. 6532; Cass.27/03/2007, n. 7514).1.2. La notificazione dell’atto all’unico difensore costituito del [OSCURATO:PERSONA] (ein detta esplicita qualità) non lascia residuare alcun dubbio o perplessitàsulla direzione soggettiva della impugnazione, sull’essere cioè questarivolta nei riguardi della controparte: sicché non si ravvisa, per difetto diincertezza, la prospettata nullità dell’atto (v. Cass. n.23351/2024).1.3. Sotto altro e distinto profilo, poi, ad escludere qualsivoglia vulnus allaregolarità del contraddittorio riveste valenza decisiva la costituzione deldestinatario della notificazione del ricorso. Trova qui applicazione ilprincipio di diritto - già reiteratamente enunciato da questa Corte -secondo cui detto vizio integra una nullità, suscettibile di sanatoria, perraggiungimento dello scopo, per spontanea costituzione della parte cuiNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026l’atto è diretto (S.U.n. 2087/2020; S.U. n. 4845/2021; S.U. 12/03/2024,n. 6477).2.Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 295c.p.c. per non avere il collegio d’appello sospeso il giudizio in attesa delladefinizione del giudizio instaurato dal Comune avverso il provvedimentodell’Agenzia delle Entrate che riconosceva, a seguito del Docfa presentatodal [OSCURATO:PERSONA], in data 6 dicembre 2016, la categoria E) alla diga di Occhito(v. sentenza CTR, pagina 2). Si deduce che, nel giudizio di secondo grado,l’ente comunale ha depositato il ricorso presentato avverso ilprovvedimento di diniego di revisione catastale emesso dall’Agenzia delleentrate che confermava la categoria E/9, circostanza che avrebbe invecedovuto indurre la Corte d’appello a sospendere il giudizio, ai sensi dell’art.295 c.p.c., in quanto solo l’accertamento della categoria catastale delladiga avrebbe potuto consentire di verificare la legittimità dell’esenzioneinvocata ai sensi dell’art. 7 lett. b) d.lgs. n. 504/1992.2.1. Il motivo non ha pregio.2.2. Ai sensi del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), perfabbricato rilevante ai fini ICI deve intendersi l’unità immobiliare iscritta, oche deve essere iscritta, nel catasto edilizio urbano, ovvero l’immobilesuscettibile di accatastamento ai sensi del r.d.l. n.  652  del 1939, artt. 1,4, 5 e 10 (Cass., 3 maggio 2019, n. 11646; Cass., 27 marzo 2019, n.8536; Cass., 23 giugno 2006, n. 14673); pertanto, l’iscrizione di una unitàimmobiliare al catasto edilizio costituisce presupposto sufficiente perl’assoggettamento del bene all’ICI, ma non anche necessario, essendol’imposta dovuta fin da quando il bene presenti le condizioni per la suaiscrivibilità, cioè da quando lo stesso possa essere considerato fabbricato,in ragione dell’ultimazione dei lavori relativi alla sua costruzione, ovverodal momento in cui lo stesso sia stato antecedentemente utilizzato (Cass.,3 maggio  2019, n. 11646;  Cass., 21  marzo 2019, n. 7968; Cass.,  30aprile 2015, n. 8781; Cass., 23 giugno 2010, n. 15177; Cass., 10 ottobreNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/20262008, n. 24924). Si è, altresì, precisato, in una siffatta prospettiva, che, aifini dell’ICI, il presupposto dell’imposizione è che ogni area sia suscettibiledi costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva direddito, così considerandosi tassabili tutti gli impianti rispondenti allanozione di fabbricato (Cass., 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., 12 aprile2019, n. 10287; Cass., 27 marzo 2019, n. 8536; Cass., 13 febbraio 2019,n. 4221; Cass.  22 agosto 2017, n.  20259; Cass.  20 aprile 2017, n.10031).2.3.L’ art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 540 stabilisce, poi, che per ifabbricati classificabili nel gruppo catastale D (quale è la diga Occhito),non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamentecontabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto conanno solare secondo i criteri stabiliti nel d.l. 11 luglio 1992, n. 333, art. 7,comma 3, penultimo periodo, convertito, con modificazioni, dalla legge 8agosto 1992, n. 359, laddove il valore è costituito dall’ammontare, al lordodelle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili,applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i coefficienti iviindicati.2.4.Deve osservarsi, di poi, che la legge 30 dicembre 2004, n. 211,  art.1, comma 336, riconosce ai Comuni, in presenza di immobili privati nonaccatastati, di richiedere ai titolari di diritti reali su tali immobili lapresentazione di atti di aggiornamento, ferma restando la competenza inmerito dell’Agenzia del territorio, con la chiara finalità di far emergere gliimmobili non accatastati. Tuttavia, detta legge non ha inciso sui poteririconosciuti ai Comuni dal citato d.lgs. 504/1992, (V. sul punto Cass. civ.15/03/2022 n. 8357), posto che come sopra si è detto l’iscrizione di unaunità immobiliare al catasto edilizio costituisce presupposto sufficiente perl’assoggettamento del bene all’ICI, ma non anche necessario, essendol’imposta dovuta fin da quando il bene presenti le condizioni per la suaNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026iscrivibilità, e ciò a prescindere dalla indagine sulle ragioni di inerzia delcontribuente ovvero del Comune nell’attivare la procedura di cui all’art 1comma 336 cit.2.5. Sul punto, peraltro, il contrasto emerso in seno alla giurisprudenza dilegittimità  in ordine alla natura  dichiarativa  o costitutiva  della renditacon riferimento ad immobili classificabili in categoria D, ai fini delladeterminazione della base imponibile dell’ICI, concerneva in particolare ladiversità di interpretazione relativa alla individuazione dell'"anno" in cuideve ritenersi verificato il presupposto legislativo che impone diconsiderare, non più il "valore di libro", ma il valore catastale attribuito all'immobile della categoria detta: nell'una tesi, infatti, si  affermava chel'"anno" deve identificarsi in quello nel quale il titolare del diritto sulfabbricato ha chiesto all' Ufficio competente di attribuire all' immobile larendita catastale propria e, per l'altra, nel diverso (se successivo) anno incui tale rendita sia stata effettivamente attribuita, con l'ulterioredistinzione data dalla sufficienza della sola attribuzione (c.d. "messa inal contribuente, eventualmente operata in anno ancora diverso da quellodell' attribuzione.2.6. Il contrasto è stato risolto dalla S.U. (n. 50030/2011) affermando ilprincipio di diritto (conforme a quello già enunciato da Cass., trib.: 17giugno 2005 n. 13077; 16 marzo 2007 n. 6255; 15 maggio 2007 n.11139; 11 marzo 2010 n. 5993, n. 22123/2010) secondo cui :  In temadi ICI, si applica il metodo di determinazione della base imponibilecollegato alle iscrizioni contabili, previsto il  d.lgs. 30 dicembre 1992, n.504, art. 5, comma 3, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D,non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamentecontabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto conrendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta,  ilNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026proprietario,  pur applicando  in via precaria il metodo contabile, diventatitolare di una  situazione giuridica nuova derivante dall’adesione alsistema generale della rendita catastale, sicchè può essere tenuto apagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in talisensi), o avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi,chiedere il relativo rimborso nei termini di legge (Cfr. Cass. sez. un. 9febbraio 2011, n. 3160 e Cass. civ. sez. un. 15  febbraio  2011, n. 3666,Cass. n.  11472 del 11/05/2018; Cass. n. 16793 del 07/07/2017;Cass.   8 aprile 2022, n. 11424).2.7.L’arresto delle Sezioni unite di questa Corte ha altresì precisato chedeve ritenersi definitivamente acquisito che il criterio di calcolo dell' ICIbasato sul valore dei fabbricati risultante dalle scritture contabilidell'imprenditore costituisce, per i fabbricati considerati nel terzo commadell' art. 5 d.lgs. n. 504 del 1992, un criterio di calcolo dell'ICI autonomorispetto a quello (da adottare, invece, per i "fabbricati iscritti in catasto")che assume a parametro di riferimento l’ammontare delle rendite risultantiin catasto  e soprattutto, definitivo, nel senso (Cass., trib., 29 ottobre2010 n. 21123) della immodificabilità di quel "criterio" (contabile) almenoper i periodi di imposta antecedenti (oppure, fino) all'anno dipresentazione della richiesta di attribuzione della rendita catastale.2.8.Con  sentenza n. 67 del 24 febbraio 2006,  la Corte Costituzionale haescluso la irragionevolezza ("non è irragionevole") del "criterio di calcolodell' ICI ... basato sul valore dei fabbricati risultante dalle scritturecontabili dell' imprenditore" ("cioè sul costo di acquisto, aumentato deglieventuali costi incrementativi") e negato che tale criterio comporti "untributo necessariamente maggiore di quello calcolato in base alla renditacatastale 'effettiva' o 'presunta' degli stessi fabbricati".2.9. In altri termini, la presentazione da parte del proprietario dellarichiesta di attribuzione della rendita catastale rappresenta la linea didemarcazione tra l’applicazione, ai fini Ici, dei criteri contabili e quelloNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026fondato sulla rendita catastale: la mancata richiesta di attribuzione dellarendita da parte del proprietario del fabbricato di categoria D rendeapplicabile il regime del valore contabile; mentre dal momento dellarichiesta (con attribuzione di rendita), il proprietario  diventa titolare diuna situazione giuridica nuova, derivante dall'adesione al sistema generaledel sistema catastale, sicché può avere il dovere di pagare una sommamaggiore (ove intervenga un accertamento in tal senso) o il diritto dipagare una somma minore e chiedere il relativo rimborso nei termini dilegge; fino alla data della richiesta, il proprietario del fabbricato iscrivibilein categoria D è tenuto ad applicare il regime del valore contabile (Sez. 5,Sentenza n. 13077 del 17/06/2005; Sez. U, Sentenza n. 3160 del09/02/2011), in quanto solo  l'iscrizione in catasto con attribuzione direndita di detti "fabbricati" determina, ipso jure, il passaggio dal criterio(di determinazione del valore) "contabile" a quello "catastale".2.10. Le variazioni catastali denunciate dallo stesso contribuente, debbonotrovare applicazione dalla data della denuncia (Cass., 12 maggio 2017, n.11844; Cass., 24 luglio 2012, n. 13018); pronunce, queste ultime, chefanno applicazione, poi, dei principi espressi dalla Corte con riferimentoalla legge n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, essendosi rilevatal’utilizzabilità della rendita - una volta notificata a fini impositivi - «ancheper annualità d'imposta per così dire "sospese", ovverosia suscettibili diaccertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso», ovvero per periodi diimposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione delprovvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione (v. Cass., 8agosto 2025, n. 22685; Cass. 11 settembre 2019, n. 22653; Cass. 27luglio 2012, n. 13443; Cass., 26 ottobre 2005, n. 20775; v., altresì, Cass.Sez. U., 9 febbraio 2011, n. 3160 cui adde, ex plurimis, Cass., 9 giugno2017, n. 14402; Cass., 6 giugno 2014, n. 12753; Cass., 11 novembre2011, n. 23600; Cass., 30 settembre 2011, n. 20033).Numero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/20262.11.L’art. 5, comma 2, del cit. d.lgs. recita:  Per i fabbricati iscritti incatasto, il valore è costituito da quello che risulta applicandoall'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1^ gennaiodell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e lemodalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 deltesto unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvatocon decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. (v.Cass. del 11/06/2021, n. 16679; Cass. del 07/09/2018, n. 21760).2.12. Pertanto, per i fabbricati iscritti in catasto, la Corte ha avuto modo diprecisare che: - le risultanze catastali definitive non dovute a mutamentidello stato e della destinazione dei beni, individuati quali circostanzestoricamente sopravvenute, o a correzioni di errori materiali di fatto,ancorché sollecitate all'ufficio dal contribuente, conseguendo all'originariaacquiescenza del contribuente alle operazioni catastali, sono soggette allaregola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastaledi presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabilinei singoli periodi d'imposta, della loro efficacia a decorrere dall'annod'imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesimesono state annotate negli atti catastali (cosiddetta ‘messa in atti’),ricavabile dall'art. 5, comma secondo, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.504, in forza del quale per ciascun atto d'imposizione devono assumersi lerendite quali risultanti in catasto al primo gennaio dell'anno di imposizione(Cass., 7 settembre 2004, n. 18023 cui adde Cass., 30 luglio 2010, n.17863; Cass., 27 ottobre 2004, n. 20854); - detta regola generale non siapplica, però, al caso in cui la modificazione della rendita catastale derividalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall'ufficio nell'accertamento onella valutazione delle caratteristiche dell'immobile esistenti alla data incui è stata attribuita la rendita, in quanto il riesame di dette caratteristicheda parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errorimateriali, l'attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momentoNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026dell'originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo (Cass., 29settembre 2005, n. 19066 cui adde, ex plurimis, Cass., 20 marzo 2019, n.7745; Cass., 28 agosto 2017, n 20463; Cass., 31 luglio 5 2015, n. 16241;Cass., 5 maggio 2010, n. 10815; Cass., 30 dicembre 2009, n. 27906);laddove la riconducibilità dell'errore di fatto all'Ufficio deve risultare«evidente ed incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio»(Cass., 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., 28 agosto 2017, n. 20463; Cass.,18 febbraio 2015, n. 3168; Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24luglio 2012, n. 13018); - le variazioni catastali conseguenti a modificazionidella consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallostesso contribuente, debbono trovare applicazione dalla data delladenuncia (Cass. n. 2771/2021, in motiv; Cass. n.1215/2021, in motiv;Cass. nn. 29683 e 29078 del 2020; Cass. n. 29888/2020; Cass. n.7745/2019; n. 10126/2019; Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24luglio 2012, n. 13018).2.13. In definitiva, la regola generale ricavabile dall'art. 5, comma 2, deld.lgs 30 dicembre 1992, n. 504,  secondo cui le risultanze catastalidivenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorreredall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono stateannotate negli atti catastali, patisce eccezione solo se le variazionicostituiscano correzioni di errori materiali nel classamento chesostituiscono, ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o delladestinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente; esse,difatti, trovano applicazione dalla data della denuncia, ciò in quanto il fattoche la situazione risalga a data anteriore non ne giustifica un'applicazioneretroattiva rispetto alla comunicazione effettuata all'Amministrazione(v.Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8358; Cass. n.16679 del 11/06/2021; Cass. n.26347 del 29/09/2021; Cass. ord. Cass. n. 10312/2020; Cass. in motiv.;n.7745/2019; Cass. n. 10126 del 2019; Cass. n. 4971/2018; Cass. 11472Numero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026del 2018; Cass.n.17756/2018; Cass. 21760 del 07/09/2018; Cass. n.11844/17; Cass. n. 11846/2017; S.U. n. 3160/2011).2.14. Diversa, invece, è la fattispecie, disciplinata dall’art. 5, comma 3,relativa agli immobili non iscritti in Catasto, come la diga per cui ècontroversia, ma iscrivibili in categoria D), per i quali vale la regula juris,secondo la quale   l'imposta dovuta in relazione ai fabbricati classificabilinel gruppo catastale D e non iscritti in catasto, determinata edautoliquidata dal contribuente secondo il metodo cd. "dei valori di libro",ex art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992, è ancorata ad unparametro provvisorio, utilizzabile fino alla comunicazione di attribuzionedi rendita da parte dell'Ufficio, che individua definitivamente la baseimponibile, ed è applicabile non solo per i periodi d'imposta successivi alladetta comunicazione, ma anche ai periodi pregressi ancora sottoposti adaccertamento  (v. Cass. 08/08/2022, n. 24456).2.15.Da ciò consegue che, se da un lato il legislatore, ai fini delpagamento dell'ICI, ha tendenzialmente inteso valorizzare le risultanzecatastali per il calcolo dell'imposta sia per i fabbricati iscritti che per quellinon iscritti in catasto, per quelli appartenenti alla categoria "D", seposseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ha previsto, finoall'attribuzione della rendita catastale su richiesta del proprietario,  ilmetodo della determinazione della base imponibile collegato alle scritturecontabili (Cass. n. 22123/2010; Cass. n. 5933/2010, Cass.  S.U., 9febbraio 2011, n. 3160, cit.; Cass. 9 giugno 2017, n. 14402, Cass. n.14042/2020, in motiv.). Difatti, il valore determinato con riferimento allarendita dei fabbricati similari già iscritti produce effetti meramenteprovvisori (cioè fino alla “comunicazione” della "rendita attribuita"),mentre la comunicazione di attribuzione della rendita impone alle parti delrapporto tributario concernente l'ICI (pure nel vigore del citato art. 74) dideterminare l'imposta effettivamente dovuta, anche per le annualitàpregresse, in base alla "rendita attribuita" (cfr. Cass. S.U., 3160/2011,Numero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026Cass. 14402/2017, tutte citate da Cass. n. 7652/2018; Cass. 8 agosto2022, n. 24456).2.16. Da tanto discende il corollario secondo cui non sussiste rapporto dipregiudizialità tra il giudizio avente ad oggetto la determinazione dell’ICIsulla base dei valori di libro per le annualità antecedenti alla  richiesta diiscrizione al Catasto (senza attribuzione di rendita catastale) e quello checoncerne l’attribuzione della categoria catastale e della eventuale renditacatastale, in quanto in via provvisoria trova applicazione ex art. 5, comma3,  cit. il criterio contabile, salvo l’eventuale successiva regolazione deirapporti economici tra ente impositore e contribuente discendenti dallasentenza definitiva in materia catastale (cfr. Cass. S.U., 3160/2011, Cass.14402/2017, tutte citate da Cass. n. 7652/2018).2.17. L’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui sussiste ilrapporto di pregiudizialità, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., cheimpone la sospensione del secondo giudizio fino alla definizione del primocon autorità di giudicato, concerne la diversa interrelazione tra il giudiziodi accertamento della rendita catastale e quello di impugnazione dellaconseguente liquidazione ICI, che oppone, nel primo, il contribuenteall’Agenzia del territorio in ordine alla attribuzione della rendita catastaledi un immobile e, nell’altro,  al Comune in relazione  all’impugnazionedella liquidazione dell’ICI gravante sul medesimo immobile e  quantificatasulla base della rendita contestata nell’altro giudizio,  in quanto, in questocaso, la decisione sulla determinazione della rendita si riflettenecessariamente, condizionandola, su quella relativa alla liquidazionedell’imposta( v. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 6777).2.18.Alla stregua delle valutazioni che precedono, il motivo in disaminanon può trovare accoglimento, in quanto in pendenza del giudizio inmerito alla attribuzione della rendita catastale e fino alla sua attribuzione,il Comune è legittimato ad applicare i valori cd.  di libro .Numero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/20263. La seconda censura del ricorso reca la denuncia di violazione dell’art. 36del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, lamentando l’apparenzamotivazionale della sentenza impugnata, in quanto con affermazioneapodittica, i giudici distrettuali hanno omesso di esplicitare le regionilogico-giuridiche a fondamento della decisione secondo la quale la digasarebbe esente dall’imposta ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 504/1992.3.1. La  doglianza in disamina  è destituita di fondamento e pertanto deveessere disattesa, avendo i giudici di appello riconosciuto la categoria E)per le finalità ad uso pubblico della diga, reputando l’irrilevanza dellanatura economica dell’attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. Non constaun’apparenza motivazionale, bensì un percorso argomentativo che benlascia cogliere la ratio decidendi in punto di classificazione catastale delladiga. Il percorso argomentativo è comprensibile e intellegibile. Comechiarito ancor di recente da questa Corte  in tema di contenuto dellasentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettivacarenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice allaformazione del proprio convincimento, come accade quando non vi siaalcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (v. Cass.3819 del 2020; Cass. n. 11689/22; Cass. n. 18349/2024). È stato messo,inoltre, in evidenza dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un., n.22232 del 2016) che la motivazione è solo apparente, e la sentenza ènulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture.Numero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/20263.2.Ciò posto, l’iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sullabase di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di undiscorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nelpieno rispetto dei canoni di congruità logica, come tale del tutto idoneo asottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente.4. Il terzo mezzo di ricorso prospetta la violazione dell’art. 7, lett. b),d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 2, comma 40, d.l. 27dicembre 2006, n. 296; per avere il decidente incluso nella categoria E)l’immobile in oggetto sebbene destinato ad uso commerciale e quindiescluso dalla categoria E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 come prescrittodall’art. 2 comma 40, cit.5. Il quarto strumento di ricorso deduce la violazione dell’art. 7, lett.a),d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,  ex art. 360, primo comma, n.3), c.p.c;si assume che il [OSCURATO:PERSONA] non può beneficiare di detta esenzione perl’insussistenza del requisito oggettivo vale a dire per la natura economicadell’attività svolta, in quanto ente deputato alla riscossione dei contributidai consorziati.6. Le censure, che possono essere congiuntamente esaminate, in quantoinvolgono le medesime questioni di diritto, sono fondate.6.1. Avuto riguardo ai dati normativi desumibili dal r.d.l.  13 aprile 1939,n. 652, art. 5, conv. in legge n. 1249 del 1939, - secondo il quale «Siconsidera unità immobiliare urbana ogni parte di immobile che, nello statoin cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un redditoproprio.», - dal d.p.r. primo dicembre  1949, n. 1142, art. 40, - alla cuistregua «Si accerta come distinta unità immobiliare urbana ognifabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati cheappartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova,rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente.», - e dal d.m.2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, - secondo il cui disposto l'unità immobiliare«è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da unNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova esecondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale ereddituale.», - la Corte ha avuto modo di precisare che l'accatastamentoviene dalla normativa riferito non al fabbricato in quanto tale, bensì allanozione di unità immobiliare urbana (UIU), a sua volta rapportata ad unacomponente immobiliare (rilevante ex art. 812 c.c.) suscettibile diautonoma funzionalità e redditività» (Cass., 23 maggio 2018, n. 12741 cuiadde Cass., 21 giugno 2021, n. 17627).6.2. In relazione, poi, alle disposizioni di cui al summenzionato d.p.r. n.1142 del 1949, art. 61 («Il classamento consiste nel riscontrare, consopralluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria ele caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unità stessa in quellatra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art.9, che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazionee caratteristiche conformi od analoghe. Le unità immobiliari urbanedevono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed allecaratteristiche che hanno all'atto del classamento.»), e art. 62 («Ladestinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenticonsuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unitàimmobiliare.»; v., altresì, il d.p.r. n. 138 del 1998, art. 8), la Corte hastatuito che il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di unimmobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituiscel'oggetto, secondo una prospettiva di tipo reale, riferita alle caratteristicheoggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleosostanziale della cd. destinazione ordinaria, sicchè l'idoneità del bene aprodurre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto usoche di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva,che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo, purchè non incontrasto con la disciplina urbanistica (cfr. Cass., 30 ottobre 2020, n.Numero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/202624078; Cass., 14 ottobre 2020, n. 22166; Cass., 10 giugno 2015, n.12025).6.3. In termini generali, la Corte ha avuto modo di precisare che gliimmobili rientranti nel gruppo E sono indicati in maniera analitica especifica, con metodo casistico che non legittima una estensione a tutti gliimmobili di rilevanza pubblica (tanto che anche la categoria residuale E/9fa riferimento solo alla «particolarità» della destinazione dell’unitàimmobiliare, e non menziona affatto il requisito dell’interesse generalesotteso all’attività svolta; v. Cass., 15 settembre 2008, n. 23608 cui adde,ex plurimis, Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 21 febbraio 2019,n. 5070; Cass., 23 maggio 2018, n. 12741; Cass., 9 marzo 2017, n.6067; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1442); e che, ai sensi del d.l. 3 ottobre2006, n. 262, art. 2, c. 40, conv. in l. 24 novembre 2006, n. 286 (secondoil cui disposto «Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1,E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili oporzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficioprivato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomiafunzionale e reddituale.»), sussiste «una vera e propria incompatibilità traclassificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell'immobile aduso commerciale o industriale» (Cass., 17 aprile 2019, n. 10674; Cass.,23 maggio 2018, n. 12741), sicché diventa dirimente, ai fini dellaqualificazione della  gestione dell'impianto di depurazione accertare gliobiettivi caratteri della economicità intesa quale perseguimento delcosiddetto lucro oggettivo ossia il rispetto di un criterio di proporzionalitàtra costi e ricavi nel senso che questi ultimi tendono a coprire i primiremunerando i fattori produttivi (in termini: Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2019,n. 9427).6.4.  Con specifico riferimento ad esempio al servizio idrico integrato, laCorte ha statuito che la relativa attività di gestione ha natura economica,ed i relativi impianti industriali non rientrano tra le unità immobiliariNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026catastalmente censibili nella categoria E, - che è propria di quei fabbricaticonnotati da una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva edimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estraneiad ogni logica commerciale e produttiva, - ma rientrano nel gruppo D,tipico delle costruzioni che ospitano processi industriali (v. Cass., 8febbraio 2022, n. 3921; Cass., 2 febbraio 2021, n. 2247; v. altresì, intema di ICI, Cass., 4 aprile 2019, n. 9427).6.5. Si è, così, rimarcato che: - rimane irrilevante la destinazionedell’unità immobiliare ad una attività di pubblico interesse che non escludelo svolgimento di un’attività «secondo parametri essenzialmenteimprenditoriali intesi come attitudine alla copertura dei costi e del capitaleinvestito con i ricavi conseguiti attraverso l'applicazione di tariffe (così:Cass., Sez. 5, 23 maggio 2018, n. 12741, in tema di classamentocatastale di impianto di discarica per la gestione di rifiuti solidi urbani e lacaptazione di biogas; Cass., Sez. 5, 23 gennaio 2020, n. 17022, in temadi classamento catastale di impianto di compostaggio di rifiuti)», in quantociò che rileva, ai fini del classamento catastale, sono le caratteristichedell'immobile e la sua destinazione funzionale.6.6. La  disciplina di settore (l. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 9, comma 1;d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 141 e 154) richiama i principi diefficienza, efficacia ed economicità; - lo stesso giudice delle Leggi (CorteCost., 3 novembre 2010, n. 325 e 8 giugno 2011, n. 187) ha confermatol’inquadramento del servizio idrico integrato – in questo caso si tratta dellacommercializzazione delle acque dell’invaso per uso industriale ( vedipagina 2 della sentenza impugnata) -  tra i servizi a rilevanza economica(di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113, nel testo novellato dallaL. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35), - quali servizi pubblici locali assuntidall'ente, laddove la tariffa dovuta dall'utente sia potenzialmente in gradodi coprire integralmente i costi di gestione e di creare un utile d'impresache non deve essere di modesta entità, - affermandone la riconducibilitàNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026alle materie della "tutela della concorrenza" e della "tutela dell'ambiente",che pertengono alla esclusiva competenza legislativa dello Stato.6.7.  La tariffa del servizio di invaso configura il corrispettivo di unaprestazione commerciale complessa, che trova fonte, non in un attoautoritativo direttamente incidente nel patrimonio dell'utente, bensì nelcontratto commerciale (Cass., Sez. 5, 6 giugno 2014, n. 12763; Cass.,Sez. 5, 6 giugno 2014, n. 12769), confermando l'ispirazione della relativagestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in coerenza con ilrequisito teleologico minimo per l'assunzione della qualificaimprenditoriale( Cass. n. 5274/2025) (così: Cass., Sez. 5^, 23 maggio2018, n. 12741, in tema di classamento catastale di impianto di discaricaper la gestione di rifiuti solidi urbani e la captazione di biogas; Cass., Sez.5^, 23 gennaio 2020, n. 17022, in tema di classamento catastale diimpianto di compostaggio di rifiuti).6.8.Quindi, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto malgoverno delprincipio enunciato, affermando la correttezza dell'inserimento deldepuratore in categoria "E)" ("costruzioni e fabbricati per speciali esigenzepubbliche"), anziché in categoria "D/7" ("fabbricati costruiti o adattati perle speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili didestinazione diversa senza radicali trasformazioni"), sull'erroneopresupposto che la destinazione a servizio pubblico fosse compatibile conla natura imprenditoriale dell'attività svolta.7. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 3 d.lgs.  30dicembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 54 r.d. 13 febbraio 1933, n.215, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; censurando la sentenza diprimo grado che avrebbe riconosciuto il [OSCURATO:PERSONA] quale mero detentoredei beni demaniali e dunque privo di legittimazione passiva. Deduce checon il ricorso in appello, aveva  censurato  la violazione dell’art. 3rubricato, sostenendo la sussistenza del rapporto concessorio tra iconsorzi di bonifica e i beni demaniali loro affidati, secondo lo schema delNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026r.d. n. 215/1933 istitutivo dei consorzi, in correlazione con la funzione loroassegnata di manutenzione delle opere di bonifica; che, tuttavia, il giudiced’appello applicando il principio della ragione più liquida, ha trascurato diesaminare le questioni preliminari incentrando la decisione sullaclassificazione del compendio in categoria E) e dunque esente dall’impostacomunale.8. L’ultimo mezzo di ricorso, pur rubricato come il precedente motivo,lamenta la sussistenza di error in procedendo ex art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c. per avere la Corte regionale adottato il principio della ragionepiù liquida, con la conseguenza che essa non poteva applicare l’esenzionedi cui all’art. 7 lett. b), in quanto tale norma incide sulla natura del bene,la quale emerge dalle risultanze catastali. Pertanto, la CTR avrebbe dovutopronunciarsi sulla legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA], in quantoquestione preliminare rispetto alle altre questioni giuridiche sottoposte alvaglio del giudice di merito.9. Gli ultimi due motivi del ricorso principale sono infondati; si assume chei giudici regionali abbiano respinto il gravame sulla base del principio dellaragione più liquida e quindi attribuendo alla diga la categoria E) esente daICI, trascurando di esaminare il motivo con il quale l’amministrazionecomunale aveva impugnato la sentenza di primo grado che aveva accoltoil ricorso del contribuente, riconoscendone la carenza di legittimazionepassiva.9.1. Va premesso che la questione concernente l'effettiva titolarità, dallato attivo o passivo, del rapporto dedotto in giudizio è un elementocostitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione (Cass. n.24374/2024; Cass. n. 23899 del 2021; Cass. n. 29505 del 2020).9.2. Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento dellagiurisprudenza di legittimità, è configurabile la decisione implicita di unaquestione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione dinullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultinoNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026superate e travolte, benché non espressamente trattate, dallaincompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esamepresupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, laloro irrilevanza o infondatezza; in siffatta ipotesi  la reiezione implicita diuna tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso percassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di unanorma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto dimotivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice dimerito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, inmodo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisioneinespressa e sulla sua decisività (Cass. n. 12131 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. n.7406 del 28/03/2014).9.3. Tuttavia, l’ente comunale risulta privo di interesse ad impugnaredetta statuizione ad essa favorevole, in quanto la questione concernentela legittimazione passiva del contribuente risulta travolta dalla soluzioneadottata dal Collegio d’appello che, nell’esaminare il merito della debenzadell’imposta attraverso la qualificazione della natura della diga, haimplicitamente affermato la legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA], qualeconcessionario della diga.10.Con il primo motivo di ricorso incidentale, il consorzio deduce laviolazione dell'art. 37, comma 53, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223e conseguente omessa dichiarazione dell'intervenuta decadenza/prescrizione del Comune di Carlantino dalla possibilità di chiedere ilpagamento delle somme relative alle annualità d'imposta 2010 e 2011; siafferma che il giudicante ha omesso di esaminare i motivi esplicitati conl'appello incidentale con i quali era stata dedotta l'intervenuta decadenzadel Comune dal potere impositivo in quanto, nel caso in esame, non vi eral'obbligo di presentare la denuncia trattandosi di immobile nonaccatastabile in categoria D).Numero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026Del resto, la società aveva dedotto che, a decorrere dall'anno 2007, l'enteimpositore avrebbe dovuto avanzare le sue richieste economiche entro enon oltre il 31 dicembre del 2015 per l'annualità 2010, ovvero entro ilquinto anno successivo a quello in cui il versamento dell'imposta avrebbedovuto essere eseguito; mentre il primo avviso di accertamento risultanotificato l'undici ottobre del 2016. Anche per l'avviso di accertamento perl'annualità d'imposta 2011, la notifica effettuata il 9 gennaio 2017dell'avviso di accertamento si presenta tardiva, in quanto l'ente avrebbedovuto avanzare le proprie richieste economiche non oltre il 31 dicembre2016.Si afferma che il legislatore, con l'art. 37, comma 53, d.l. n. 223 del 2006,ha soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini ICI. Siassume che, ai sensi dell'art. 1 comma 174 della legge citata, resta fermol'obbligo di presentazione della dichiarazione nei soli casi in cui glielementi rilevanti ai fini imposta dipendono da atti per i quali non sonoapplicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del d.lgs 18dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unicoinformatico.Ne consegue l’infondatezza della tesi sostenuta dall’ente territorialesecondo la quale l’obbligo di presentazione della dichiarazione Ici per ilconsorzio non è venuto meno, poiché la dedotta abrogazione concernesolo gli immobili oggetto di registrazione/o voltura tramite modello unicoinformatico che trasmesso agli enti locali permette la piena conoscenza deidati indispensabili alla verifica della regolarità fisale dei contribuenti.10.1. La prima censura del ricorso incidentale non coglie nel segno.10.2. Ai sensi dell’art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l.n. 248 del 2006,  a decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo dipresentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugliimmobili (ICI), di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articoloNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/202659, comma 1, lettera l), n. 1), del d. lgs. n. 446 del 1997. Restano fermigli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta.dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttoredell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione delladichiarazione ai fini dell'ICI, di cui all'articolo 10, comma 4, del d.lgs. n.504 del 1992 ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma1, lettera l), n. 1), del d.lgs. n. 446 del 1997. Resta fermo l'obbligo dipresentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai finidell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le proceduretelematiche previste dall'articolo 3-bis del d.lgs. n. 463 del 1997concernente la disciplina del modello unico informatico . L'obbligo tuttaviaviene meno, a decorrere dal 18 dicembre 2007, solo quando l'atto da cuidipendano gli elementi rilevanti ai fini dell'ICI sia registrato, trascritto evolturato mediante il c. d. "modello unico informatico" (Cass. n. Cass., 10giugno 2024, n. 16105; Cass. n. 26313/2020; Cass., 16 febbraio 2023, n.4925; Cass., 2 novembre 2018, n. 28043; Cass., 2 marzo 2017, n. 5362).10.3. La soppressione dell’obbligo dichiarativo ai fini I.C.I rinviaall’accertata operatività della circolazione e fruizione dei dati catastali, valea dire a quegli elementi derivanti da atti che nel sistema catastaleconfluiscono per l’applicabilità delle procedure telematiche di cui all’art. 3-bis del d.lgs. n. 463 del 1997 (Cass. n. 37505/2022).10.4. Tuttavia, in mancanza di accatastamento della diga nelle annualitàdi imposta oggetto degli avvisi impugnati, l’impossibilità di applicare lacitata normativa imponeva al proprietario/concessionario della diga didichiararla ai fini dell’attribuzione della rendita catastale, trattandosi diunità immobiliari da iscrivere in catasto; del resto, la comunicazioneindirizzata  al Comune  con cui il [OSCURATO:PERSONA] riferiva dell’accatastabilitàdella diga in categoria E),  conferma che la diga non era affattoaccatastata con il  conseguente permanente ed inevaso obbligoNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026dichiarativo a carico del contribuente (Cass. n.12221/2022; Sez. Unite n.18565/2019; n. 20319/2017; n. 8781/2015; n. 3436/2019; n.11646/2019; 39574/2021).10.5. Tanto premesso, l'art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006prevede che «gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza,procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o deiparziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delleomesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando alcontribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso diricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento inrettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o ilversamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro glistessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioniamministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».10.6.Con tale disposizione il legislatore ha sostituito i termini stabiliti dagliartt. 10 e 11 d.lgs. 504 del 1992 e, più in generale, ha provveduto adunificare per i tributi comunali e provinciali la disciplina relativa all'attivitàdi accertamento, dettando disposizioni comuni sulla notifica degli atti diaccertamento e di riscossione, sulla nomina dei messi notificatori el'esercizio delle relative funzioni, sui requisiti essenziali degli atti diaccertamento e, per quello che qui interessa, individuando i termini, apena di decadenza, per la notifica degli atti di accertamento e del primonotifica di atto di accertamento, sia l'attività di rettifica delle dichiarazioniincomplete o infedeli, o, anche, dei parziali o ritardati versamenti, sial'attività svolta d'ufficio, in caso di omesse dichiarazioni ovvero omessiversamenti.Numero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/202610.7. Tutti gli avvisi di accertamento devono essere notificati alcontribuente in un unico termine, previsto a pena di decadenza, «entro il31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o ilversamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati».  Perdelimitare dal punto di vista temporale l'esercizio del potere impositivo ènecessario distinguere due diversi dies a quo dai quali iniziare il computodel termine di decadenza previsto per i tributi locali.10.8. Ed invero, nel caso in cui il contribuente presenta una dichiarazioneed omette il versamento, per individuare il dies a quo deve farsiriferimento al termine entro il quale il tributo avrebbe dovuto esserepagato. A questo proposito, per quanto riguarda l'ICI, si rileva che iltributo doveva essere versato per «l'anno in corso in due rate delle qualila prima, entro il 16 giugno (...). La seconda rata deve essere versata dal1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno (...)» (art.10, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992). L'ICI, in vigore fino al 2011, è statasostituita dall'IMU la quale prevede termini analoghi a quelli sopra riportaticon la possibilità del pagamento del tributo in un'unica rata il 16 giugno(art. 9, comma 3, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23); termini che non risultanomodificati a seguito del più recente intervento in materia di IMU (art 1,comma 762, I. n. 160 del 2019).10.9.Nel caso, come quello sub iudice, in cui il contribuente ometta lapresentazione della dichiarazione, per individuare il dies a quo deve invecefarsi riferimento al termine entro il quale egli avrebbe dovuto presentarla.10.10. A questo proposito, ai fini ICI, i soggetti passivi «devono dichiararegli immobili posseduti nel territorio dello Stato (...) entro il termine delladichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio(...) La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechénon si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui conseguaun diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggettointeressato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate leNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione delladichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sonoverificate» (art. 10, comma 4, d.lgs. cit.). Per quanto concerne l'IMU «isoggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugnodell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avutoinizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazionedell'imposta (art. 13, comma 12-ter, d.l. n. 201 del 2011 conv. in legge n.214 del 2011), disposizione rimasta sostanzialmente invariata per effettodell’art. 1, comma 769 della legge n. 160 del 2019.10.11. In particolare, per quanto riguarda la dichiarazione ICI, per lapresentazione della quale si faceva riferimento al termine di presentazionedella dichiarazione dei redditi, il riferimento è all'art. 2 del d.p.r. 22 luglio1998, n.  322, il quale nel testo in vigore ratione temporis prevedeva «lepersone fisiche e le società [di persone] o le associazioni (...) presentanola dichiarazione (...) tra il 10 maggio ed il 30 giugno ovvero in viatelematica entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusuradel periodo di imposta». Per quanto riguarda l'IMU è, come detto,espressamente previsto come termine di presentazione della dichiarazioneil 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio di possesso o diintervenuta variazione, rilevante ai fini della determinazione dell'imposta.Tenuto conto di ciò, nei casi di omessa dichiarazione, il primo dei cinqueanni previsti dall'art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006, è il secondoanno successivo a quello oggetto di accertamento. Con la conseguenzache il primo anno dei cinque previsti per la decadenza dal potereimpositivo è perciò il 2011 per l’annualità 2010 ed il 2012 per l’annualitàdi imposta 2011, con l'ulteriore risultato che il termine quinquennale per lanotifica dell'avviso di accertamento da parte dell'Ente impositore risultaessere stato tempestivamente osservato(v. Cass., 13 agosto 2018, n.20718; Cass., 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass., 14 gennaio 2015, n.452; Cass., 25 settembre 2012, n. 16254; Cass., 17 luglio 2007, n.Numero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/202615882; Cass., 19 maggio 2006, n. 11756). L’avviso di accertamentorisulta, difatti, notificato entro il termine di cui all'art. 1, comma 161 dellalegge n. 296 del 2006, scadendo nel caso di specie i cinque anni previstida tale disposizione il 31.12.2016 e il 31.12.2017 (Cass. n. 2022, n.16467).11. Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia la  violazionedell'art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212 nonché dell'art. 3 della legge 7agosto 1990, n. 241 per difetto di motivazione degli avvisi diaccertamento nonché omessa dichiarazione di nullità e annullabilità degliavvisi di accertamento emessi dal Comune di Carlantino ; per avere laCommissione tributaria regionale omesso l'esame del motivo contenutonell'appello incidentale con il quale si evidenziava il deficit motivazionaledegli avvisi di accertamento i quali contengono il riferimento a una perizia- allegata ai precedenti avvisi - effettuata dal tecnico comunale priva diriferimenti relativi ai dati catastali dell'immobile e dei criteri determinativiutilizzati per l'individuazione del valore attribuito al compendio; inoltre, sideduce che  la perizia richiama allegazioni fotografiche che non sono stateallegate all’atto opposto,  il che ha reso impossibile la comprensione daparte del contribuente le criteri di stima applicati nonché del procedimentomatematico attraverso il quale si è giunti alla determinazione dell'importoovvero della rendita catastale attribuita alla diga.11.1. La censura in esame è destituita di fondamento.11.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte per «L'imposta comunalesugli immobili (ICI), l'obbligo motivazionale dell'accertamento deveritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto ingrado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e,quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta. Inparticolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla  puntualizzazionedegli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta,soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, cheNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'enteimpositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi,affidate al giudizio di impugnazione dell'atto, le questioni riguardantil'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno allapretesa impositiva (Cass. n. 21571 del 2004; Cass. n. 26431 del 2017;Cass,  n. 1694/2018). Inoltre, nel regime introdotto dalla legge 27 luglio2000, n. 212, art. 7, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essereadempiuto anche per relationem, ossia mediante il riferimento ad elementidi fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'attonotificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioèl'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o deldocumento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto delprovvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente - ed algiudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare iluoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorsoche formano gli elementi della motivazione del provvedimento» (Cass. 15aprile 2013, n. 9032; Cass. 20 ottobre 2016, n. 21284; Cass. 28 febbraio2017, n. 5173; da ultimo Cass. 13 ottobre 2022, n. 34142; Cass. n.11879/2024).11.3.Nella specie, tale obbligo motivazionale è stato ampiamentesoddisfatto, come emerge dalle medesime difese del [OSCURATO:PERSONA], il quale,alla pagina 44 e ss. del controricorso, descrive il contenuto dell’avviso chefa riferimento, per la determinazione del valore della diga, alla periziaallegata, denunciando più che altro l’irragionevolezza della stima e lamancata allegazione delle fotografie dei luoghi, omissione che risulta deltutto inconferente rispetto ai parametri di congruità contenutistica dell’attoimpositivo.12.Con il terzo mezzo di ricorso incidentale si lamenta la violazionedell'art. 12, nonché dell'art. 6, commi 1 e 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997,n. 472, per avere il giudicante omesso di prendere in considerazioneNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026l'eccezione regolarmente introdotta in giudizio da parte dell'ente inrelazione all’irrogazione delle sanzioni determinate con gli atti impositivi inmisura pari al 100% dell'imposta dovuta, in violazione dell'art. 12 citato inrubrica.12.1. L’ultimo mezzo di ricorso incidentale è inammissibile.12.2. Le relative doglianze, riformulate in sede di appello dalla partecompletamente vittoriosa, erano subordinate alla ipotesi in cui fosse statoaccolto il gravame. Ciò non esclude, ovviamente, la facoltà, per la societàdi riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso diannullamento della sentenza (Cass. n. 23548 del 20/12/2012; Cass. n.4130 del 21/02/2014; Cass. n. 22095 del 22/09/2017; Cass. n. 11270 del12/06/2020; Cass. n. 29662/2023).12.3. Il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deveessere giustificato dalla soccombenza, cosicché è inammissibile il ricorsoproposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudiziodi appello, proposto al solo scopo di risollevare questioni che non sonostate decise dal giudice di merito perché assorbite dall'accoglimento dialtra tesi, avente carattere preliminare, salva la facoltà di riproporledinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza (cfr.Cass. n. 12680 del 29/08/2003).13. Alla stregua delle considerazioni che precedono, va accolto il terzo edil quarto motivo del ricorso principale, laddove quello incidentale varespinto.14.La sentenza deve essere cassata con riferimento al terzo ed al quartomotivo di ricorso principale e la causa va rinviata alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, chevaluterà, alla luce dei principi enunciati la categoria da attribuire alla digacon riferimento alle annualità 2010 e 2011, oltre alle questioni assorbite. P.Q.MNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026Accoglie il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, respinti gli altri;rigetta quello incidentale; cassa la decisione impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversacomposizione, che deciderà anche in ordine alla regolamentazione dellespese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente incidentale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte dicassazione  tenutasi in data 13.01.2026Il Cons. rel.Milena BalsamoIl PresidenteGiacomo Maria StallaP.Q.MNumero registro generale 6229/2019Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 7285/2026Data pubblicazione 26/03/2026Accoglie il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, respinti gli altri;rigetta quello incidentale; cassa la decisione impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversacomposizione, che deciderà anche in ordine alla regolamentazione dellespese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente incidentale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte dicassazione  tenutasi in data 13.01.2026Il Cons. rel.Milena BalsamoIl PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07285/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris