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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 24374/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15064/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N . 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] D'ITALIA, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente - avverso la SENTENZAdella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 7062/2018 depositata il09/11/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. A séguito di accertamenti ispettivi ad ampio spettro condotti dalla [OSCURATO:PERSONA] (‘BCE’) nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza (‘BPV’) nel periodo compreso tra il 26.02.2015 e il 03.07.2015, nell’ambito del c.d.

Meccanismo di [OSCURATO:PERSONA] istituito con [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio n. 1024/2013 (che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e che riserva all’Autorità nazionale di vigilanza il potere di irrogare sanzioni agli organipersone fisiche per violazione sia di norme comunitarie in materia direttamente applicabili, sia di norme nazionali traspositive di direttive comunitarie), il Direttorio della Banc a d’Italia – all’esito di una complessa fase istruttoria endoprocedimentale – con delibera n. 367/17 del 25.05.2017 irrogava a [OSCURATO:PERSONA], già membro del [OSCURATO:PERSONA] della BPV nel periodo compreso dal 14.05.2005 al 06.07.2016, la complessiva sanzione di €. 93.000,00.

L’Autorità di vigilanza contestava alla Piussi molteplici carenze nei controlli ai sensi degli artt. 53, comma 1, lett. b) e d); 67, comma 1, lett. b) e d) del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385( [OSCURATO:PERSONA] delle leggi in materia bancaria e creditizia, ‘T.U.B.’), nonché delle disposizioni settoriali sulla vigilanza prudenziale, sull’organizzazione e sul governo societario delle banche, emanate con Regolamento 04.03.2008 della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia e dalle successive circolari in materia (tra cui la circolare n. 229/2009 e la n. 263 del 2006).

Con ricorso in opposizione ex art. 145 T.U.B., [OSCURATO:PERSONA] impugnava la suddetta delibera innanzi alla Corte d’Appello di Roma chiedendone l’annullamento, ovvero sollecitando la riduzione della sanzione al minimo edittale.

2. La Corte d’Appello di Roma, su conforme parere del Procuratore Generale, con un’articolata e complessa sentenza rigettava in toto l’opposizione, condannando la ricorrente alle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA] d’Italia per l’importo di €. 20.000,00 (oltre ad accessori di legge e spese generali).

A sostegno della sua decisione, per quel che qui ancora rileva affermava la Corteche: - l’invocata applicazione della lex mitior (peraltro , semmai peggiorativa per i soggetti sanzionati) non trova applicazione al caso di specie, sia perché - per espressa previsione dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 72 del 2015 - lo ius superveniens è applicabile solo alle violazioni commesse dopo il 1 giugno 2016 (data di entrata in vigore delle disposizioni di carattere secondario adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia ai sensi e per gli effetti dell’art. 145-quater T.U.B.); sia perché il principio del favor rei n on è suscettibile di applicazione alle sanzioni amministrative irrogate da [OSCURATO:PERSONA] d’Italia; - non vi è specialità, al massimo interferenza, tra i quattro procedimenti Consob elevati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed i provvedimenti sanzionatori irrogati a valledal presente procedimento, stante la diversità delle condotte (attive ed omissive) poste in essere dalla Piussi, come delineat e dalla normativa contenuta nel T .

U .

F ., finalizzato alla tutela degli investitori,e in quella contenuta del T.U.B., ispirato alla salvaguardia della sana e prudente gestione delle banche, a tutela quindi di interessigiuridici differenti, con la conseguenza che non puòessere configurata nella fattispecie alcuna violazione del ne bis in idem.

3. Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi.

Si difendeva [OSCURATO:PERSONA] d’Italia depositando controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Preliminarmente, deve essere rilevata la tardività del la notificazione delcontroricorso a cura della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, risultando effettuata in data 02.07.2019 e quindi nel mancato rispetto della scadenza del 24.06.2019, essendo la notifica del ricorso pervenuta a contropartein data 13.05.2019.

Com’è noto, la tardività della notifica del controricorso comporta l’inammissibilità anche dell a memori a illustrativa, ai sensi dell’art. 370, comma 1, cod. proc. civ.(Cass. Sez. 2, n. 17471 del 20.08.2020).

Né la sopra rilevata tardività della notificazione può essere sanata dalla tempestiva ripresa del procedimento notificatorio a cura di [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, a séguito dell’infruttuosa notifica avvenutacon un primo tentativo tramite UNEP in data 20.06.2019:secondo quanto dedotto dalla controricorrente in memoria, il primo tentativo di notificazione del controricorso non si sarebbe concluso positivamente in quanto la controricorrente era stata indotta in errore - nell’indicazione all’UNEP dell’indirizzo del destinatario -dalle errate informazioni riportate in epigrafe al ricorso avversario ( via [OSCURATO:PERSONA], n. 55, in Roma , in luogo di via [OSCURATO:PERSONA], n. 5, in Roma).

Dalla documentazione in atti risulta, invero, che l’indirizzo corretto (via [OSCURATO:PERSONA], n. 5, in Roma) era già n e ll’intestazione della sentenza impugnata , e comunque era stato dalla ricorrenteriportato nell’atto di opposizione alla delibera impugnata.

Pertanto, alla luce della giurisprudenza di questa Corte(per tutte: Cass., Sez. 5, 7.3.3024, n. 6244), il Collegio ritiene irrilevante la tempestiva ripresa del procedimento notificatorio, in quanto il mancato perfezionamento della prima notificazione è dovuto a circostanze imputabili alla richiedente.

1.1. Tanto premesso, si può procedere nell’esame dei tre motivi di ricorso.

2. Con il primo mezzo si deduce violazione dell'art. 1 d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72, come interpretato alla luce dell'art. 7 CEDU, dell'art. 49, par. 1, e art. 52, par. 5, della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] UE, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.

La ricorrente lamenta l'omessa pronuncia da parte della Corte d'Appello sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 72/2015, che limita l'applicazione del medesimo decreto legislativo agli illeciti compiuti in un momento anteriore all'entrata in vigore della legge.

Rileva la ricorrente che l'art. 1 d.lgs. n. 72/2015esclude la punizione amministrativa delle persone fisiche, indicando nella società il soggetto passivo dell'azione repressiva: disciplina mitiorrispetto a quella in vigore al momento del verificarsi delle condotte addebitate alla ricorrente.

Del resto, precisa la ricorrente, la Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire che la deroga all’irretroattività assoluta del trattamento più favorevoledeve essere giustificata da gravi motivi di interesse generale (Corte cost n. 236 del 2011; n. 393 del 2006) che non paiono ravvisabili nell'art. 2, comma 3, citato: al contrario, il blocco della retroattività si palesa irragionevole per ulteriori motivi: a) il legislatore delegato avrebbe violato le indicazioni della delega rimettendo l'operatività del nuovo regime alle scelte e ai tempi di produzione delle norme attuative da parte delle autorità di vigilanza; b) l'operatività della nuova disciplina sarebbe stata fatta dipendere dagli imprevedibili tempi di attesa della normativa regolatoria; c) il semplice fatto della vigenza di una disposizione normativa primaria più mite dovrebbe rendere irrilevante la previsione dell'intervento della normativa secondaria (in questo senso si è pronunciata la Corte costituzionale, sentenza n. 63 del 21.03.2019, con riferimento all'art. 6 d.lgs. n. 72 del 2015).

2.1. Il motivo è infondato.

In disparte il riferimento all’omessa motivazione da parte della Corte d’Appello (che coinvolgerebbe semmai il n. 5) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ.) sulla questione diillegittimità costituzionalità dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 72/2015: questa Corte ha già avuto modo di precisare che il motivo sarebbe inammissibile, in quanto la questione di legittimità costituzionale di una norma, strumentale rispetto alla domanda che implichi l’applicazione della norma medesima, non può costituire oggetto di una autonoma istanza rispetto alla quale sia configurabile un vizio di omessa pronuncia o un vizio di motivazione denunciabile con ricorso per cassazione: la relativa questione è deducibile e rilevabile nel successivo grado di giudizio, ove rilevante ai fini della decisione (Cass. Sez. 2, n. 15352-2023; Cass. sez.

L 10 - 4 - 2018 n. 8777 Rv. 648385 - 01, Cass. sez. 5 19-1-2018 n. 1311 Rv. 646917-01).

2.2. Tanto precisato, e rimanendo nell’ambito della censurata violazione di legge,le critiche elevate dal mezzo di gravame in esame devono essere convogliate verso la questione dirimente relativa alla natura afflittiva o meno della fattispecie sanzionatoria di cui alle norme del T.U.B. delle quali si contesta la violazione alla ricorrente , ossia l’art. 144 nella versione vigente ratione temporis.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da [OSCURATO:PERSONA] d'Italia ai sensi degli artt. 144 e ss. del T.U.B.(nella formulazione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 72 del 2015) nei confronti di soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione o controllo di istituti bancari, non sono equiparabili, quanto a gravosità economica ed incidenza sui diritti e libertà fondamentali, avuto riguardo alle concrete estrinsecazioni professionali, imprenditoriali e manageriali della persona, a quelle previste dall'art. 187-ter T.U.F.), per manipolazione del mercato, sicché esse non hanno natura sostanzialmente penale e non pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 CEDU (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16517 del 31/07/2020, Rv. 659018 – 02; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17209 del 18/08/2020, Rv. 658959 –01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24850 del 04/10/2019, Rv. 655260 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3656 del 24/02/2016, Rv. 638686 -01).

Cade, quindi, anche l’analogia del caso con la pronuncia n. 63 del 2019 della Consulta, ove l’applicazione della legge mitior era stata in quel l’occasione affermata sulla scorta del riconoscimento della natura sostanzialmente penale della diversa fattispecie sanzionatoria rappresentata dall’art. 187-terT.U.F.

2.3. Esclusa, dunque, la natura afflittiva delle sanzioni irrogate, richiamata anche la ricostruzione nel quadro normativo internazionale e domestico, in virtù del quale il principio di retroattività della lex mitior di natura penale (estensibile a lle sanzioni amministrative di carattere afflittivo) non è assoluto, ma può essere ragionevolmente derogato dal legislatore(Corte Cost., sentenza n. 236 del 2011, punto 10; Corte cost., sentenza n. 393 del 2006; Grande Camera della Corte EDU, 17 settembre 2009, Scoppola c.

Italia; Corte EDU, decisione 27 aprile 2010, Morabito c.

Italia), si deve rigettare la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 72 del 2015.

Riprende vigore l'orientamento di questa Corte in virtù del quale in materia di illecito amministrativo il principio di legalità e irretroattività comporta l’assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, in base al principio tempus regit actum (ex multis,di recente: Cass. Sez. 2, n. 6295 del 02.03.2023; Cass. Sez. 2, n. 16322 del 18.06.2019).

2.4. Né hanno pregio le ulteriori argomentazioni esposte dalla ricorrente, sempre in ordine alla pretesa irragionevolezza della norma in esame sotto il profilo dell’eccesso di delega e dell’incertezza giuridica sui tempi di attuazione della legge mitior.

Innanzitutto , perché la legge delega (art. 3, comma 1, lett. a) legge delega 7 ottobre 2014, n. 154) non pone alcun vincolo in merito ai tempi di attuazione (con ciò, quindi, dovendo escludersi l’eccesso di delega); né a ciò supplisce l’art. 23 della Costituzione, posto che secondo la Consulta è sufficiente l’imposizione di elementi fondamentali della fattispecie sanzionatoria mediante norma primaria, anche se la specificazione ed integrazione della stessa siano rimesse a fonti secondarie (Corte Cost. n. 435 del 2001; Corte Cost. n. 190del 2007).

3. Con il secondo motivo si deduce falsa applicazione dell'art. 8, comma 1, legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte d'Appello ha negato l'applicabilità del principio di specialità, in considerazione della moltiplicazione delle sanzioni amministrative irrogate anche da Consob per gli stessi fatti.

Lamenta la ricorrente che la Corte d'Appello ha disatteso questo motivo di impugnazione nel postulato dell'eterogeneità delle condotte poste a fondamento dei vari provvedimenti sanzionatori adottati dall'autorità di vigilanza in violazione dell'art. 8 citato laddove esula da ogni indagine sulla presenza di un concorso formale (omogeneo o eterogeneo), moltiplicando artificiosamente l'unità naturalistica della condotta oggetto di contestazione.

Del resto -precisa la ricorrente - l'enunciato di «eterogeneità manifesta» è frutto di una declaratoria avulsa dal caso concreto, non sorretta da alcuna motivazione in violazione del principio di specialità.

3.1. Il motivo è inammissibile per genericità della censura e, quindi, per difetto di specificità.

L a Corte territoriale ha esclu so, motivando l’affermazione,l’idem factum a fondamento dei due diversi procedimenti sanzionatori, mettendo in evidenza le diverse finalità delle discipline del T.U.F.e del T.U.B. in funzione della tutela di diversi beni giuridici (v. sentenza p. 10, 1° - 4° capoverso; p. 11 , 1° - 3° capoverso); con ciò escludendo la violazione del principio del ne bis in idem.

Laricorrente, di contro, non descrive il fatto punito da Consob, né le ragioni di diritto per le quali i fatti contestati alla Piussi nei due procedimenti debbano considerarsi identici.

4. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte d'Appello ha disposto la condanna alle spese della ricorrente a vantaggio di [OSCURATO:PERSONA] d'Italia nonostante quest'ultima si sia difesa con funzionari interni e non con avvocati del libero foro, senza pertanto incorrere in alcuna spesa (al di là dello stipendio già garantito ai medesimi funzionari) per la difesa in giudizio qualora, infatti , la pubblica amministrazione si sia difesa a mezzo di un proprio funzionario appositamente delegato, alla parte pubblica vittoriosa vanno riconosciute esclusivamente le spese vive e debitamente documentate in apposita nota mentre escluso il pagamento degli onorari di avvocato; la contraria soluzione comporterebbe un iniquo arricchimento di [OSCURATO:PERSONA] d'Italia.

4.1. Il terzo motivo è infondato:dagli atti in causa, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] d’Italia risultano rivestire la qualifica di avvocati; va, quindi , ribadito il principio secondo cui, qualora la autorità amministrativa sia rappresentata in giudizio non da un funzionario delegato ma da un difensore, ai sensi degli artt. 82 e 87 cod. proc. civ., il diritto dell'amministrazione al rimborso delle spese di lite, ex art. 91 c od. proc. civ., comprende anche i relativi onorari di difesa e diritti di procuratore, ancorché detto difensore sia anche un suo dipendente, atteso che quel diritto sorge per il solo fatto che la parte vittoriosa è stata in giudizio con il ministero di un difensore tecnico (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23825 del 04/08/2023, Rv. 668721 –01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16274 del 2022, richiamate in memoria dalla controricorrente; Cass. n. 19274/2006; Cass. n. 4970/1999).

5. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.

Non si procede alla determinazione delle spese del presente giudizio,avendo il Collegio dichiarato inammissibili gli atti difensivi di controparte.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterD.P.R. n. 115/02, sussistono i presupposti processuali per il versamento,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15064/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N . 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] D'ITALIA, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente - avverso la SENTENZAdella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 7062/2018 depositata il09/11/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. A séguito di accertamenti ispettivi ad ampio spettro condotti dalla [OSCURATO:PERSONA] (‘BCE’) nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza (‘BPV’) nel periodo compreso tra il 26.02.2015 e il 03.07.2015, nell’ambito del c.d. Meccanismo di [OSCURATO:PERSONA] istituito con [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio n. 1024/2013 (che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e che riserva all’Autorità nazionale di vigilanza il potere di irrogare sanzioni agli organipersone fisiche per violazione sia di norme comunitarie in materia direttamente applicabili, sia di norme nazionali traspositive di direttive comunitarie), il Direttorio della Banc a d’Italia – all’esito di una complessa fase istruttoria endoprocedimentale – con delibera n. 367/17 del 25.05.2017 irrogava a [OSCURATO:PERSONA], già membro del [OSCURATO:PERSONA] della BPV nel periodo compreso dal 14.05.2005 al 06.07.2016, la complessiva sanzione di €. 93.000,00. L’Autorità di vigilanza contestava alla Piussi molteplici carenze nei controlli ai sensi degli artt. 53, comma 1, lett. b) e d); 67, comma 1, lett. b) e d) del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385( [OSCURATO:PERSONA] delle leggi in materia bancaria e creditizia, ‘T.U.B.’), nonché delle disposizioni settoriali sulla vigilanza prudenziale, sull’organizzazione e sul governo societario delle banche, emanate con Regolamento 04.03.2008 della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia e dalle successive circolari in materia (tra cui la circolare n. 229/2009 e la n. 263 del 2006). Con ricorso in opposizione ex art. 145 T.U.B., [OSCURATO:PERSONA] impugnava la suddetta delibera innanzi alla Corte d’Appello di Roma chiedendone l’annullamento, ovvero sollecitando la riduzione della sanzione al minimo edittale. 2. La Corte d’Appello di Roma, su conforme parere del Procuratore Generale, con un’articolata e complessa sentenza rigettava in toto l’opposizione, condannando la ricorrente alle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA] d’Italia per l’importo di €. 20.000,00 (oltre ad accessori di legge e spese generali). A sostegno della sua decisione, per quel che qui ancora rileva affermava la Corteche: - l’invocata applicazione della lex mitior (peraltro , semmai peggiorativa per i soggetti sanzionati) non trova applicazione al caso di specie, sia perché - per espressa previsione dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 72 del 2015 - lo ius superveniens è applicabile solo alle violazioni commesse dopo il 1 giugno 2016 (data di entrata in vigore delle disposizioni di carattere secondario adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia ai sensi e per gli effetti dell’art. 145-quater T.U.B.); sia perché il principio del favor rei n on è suscettibile di applicazione alle sanzioni amministrative irrogate da [OSCURATO:PERSONA] d’Italia; - non vi è specialità, al massimo interferenza, tra i quattro procedimenti Consob elevati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed i provvedimenti sanzionatori irrogati a valledal presente procedimento, stante la diversità delle condotte (attive ed omissive) poste in essere dalla Piussi, come delineat e dalla normativa contenuta nel T . U . F ., finalizzato alla tutela degli investitori,e in quella contenuta del T.U.B., ispirato alla salvaguardia della sana e prudente gestione delle banche, a tutela quindi di interessigiuridici differenti, con la conseguenza che non puòessere configurata nella fattispecie alcuna violazione del ne bis in idem. 3. Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi. Si difendeva [OSCURATO:PERSONA] d’Italia depositando controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Preliminarmente, deve essere rilevata la tardività del la notificazione delcontroricorso a cura della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, risultando effettuata in data 02.07.2019 e quindi nel mancato rispetto della scadenza del 24.06.2019, essendo la notifica del ricorso pervenuta a contropartein data 13.05.2019. Com’è noto, la tardività della notifica del controricorso comporta l’inammissibilità anche dell a memori a illustrativa, ai sensi dell’art. 370, comma 1, cod. proc. civ.(Cass. Sez. 2, n. 17471 del 20.08.2020). Né la sopra rilevata tardività della notificazione può essere sanata dalla tempestiva ripresa del procedimento notificatorio a cura di [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, a séguito dell’infruttuosa notifica avvenutacon un primo tentativo tramite UNEP in data 20.06.2019:secondo quanto dedotto dalla controricorrente in memoria, il primo tentativo di notificazione del controricorso non si sarebbe concluso positivamente in quanto la controricorrente era stata indotta in errore - nell’indicazione all’UNEP dell’indirizzo del destinatario -dalle errate informazioni riportate in epigrafe al ricorso avversario ( via [OSCURATO:PERSONA], n. 55, in Roma , in luogo di via [OSCURATO:PERSONA], n. 5, in Roma). Dalla documentazione in atti risulta, invero, che l’indirizzo corretto (via [OSCURATO:PERSONA], n. 5, in Roma) era già n e ll’intestazione della sentenza impugnata , e comunque era stato dalla ricorrenteriportato nell’atto di opposizione alla delibera impugnata. Pertanto, alla luce della giurisprudenza di questa Corte(per tutte: Cass., Sez. 5, 7.3.3024, n. 6244), il Collegio ritiene irrilevante la tempestiva ripresa del procedimento notificatorio, in quanto il mancato perfezionamento della prima notificazione è dovuto a circostanze imputabili alla richiedente. 1.1. Tanto premesso, si può procedere nell’esame dei tre motivi di ricorso. 2. Con il primo mezzo si deduce violazione dell'art. 1 d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72, come interpretato alla luce dell'art. 7 CEDU, dell'art. 49, par. 1, e art. 52, par. 5, della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] UE, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. La ricorrente lamenta l'omessa pronuncia da parte della Corte d'Appello sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 72/2015, che limita l'applicazione del medesimo decreto legislativo agli illeciti compiuti in un momento anteriore all'entrata in vigore della legge. Rileva la ricorrente che l'art. 1 d.lgs. n. 72/2015esclude la punizione amministrativa delle persone fisiche, indicando nella società il soggetto passivo dell'azione repressiva: disciplina mitiorrispetto a quella in vigore al momento del verificarsi delle condotte addebitate alla ricorrente. Del resto, precisa la ricorrente, la Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire che la deroga all’irretroattività assoluta del trattamento più favorevoledeve essere giustificata da gravi motivi di interesse generale (Corte cost n. 236 del 2011; n. 393 del 2006) che non paiono ravvisabili nell'art. 2, comma 3, citato: al contrario, il blocco della retroattività si palesa irragionevole per ulteriori motivi: a) il legislatore delegato avrebbe violato le indicazioni della delega rimettendo l'operatività del nuovo regime alle scelte e ai tempi di produzione delle norme attuative da parte delle autorità di vigilanza; b) l'operatività della nuova disciplina sarebbe stata fatta dipendere dagli imprevedibili tempi di attesa della normativa regolatoria; c) il semplice fatto della vigenza di una disposizione normativa primaria più mite dovrebbe rendere irrilevante la previsione dell'intervento della normativa secondaria (in questo senso si è pronunciata la Corte costituzionale, sentenza n. 63 del 21.03.2019, con riferimento all'art. 6 d.lgs. n. 72 del 2015). 2.1. Il motivo è infondato. In disparte il riferimento all’omessa motivazione da parte della Corte d’Appello (che coinvolgerebbe semmai il n. 5) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ.) sulla questione diillegittimità costituzionalità dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 72/2015: questa Corte ha già avuto modo di precisare che il motivo sarebbe inammissibile, in quanto la questione di legittimità costituzionale di una norma, strumentale rispetto alla domanda che implichi l’applicazione della norma medesima, non può costituire oggetto di una autonoma istanza rispetto alla quale sia configurabile un vizio di omessa pronuncia o un vizio di motivazione denunciabile con ricorso per cassazione: la relativa questione è deducibile e rilevabile nel successivo grado di giudizio, ove rilevante ai fini della decisione (Cass. Sez. 2, n. 15352-2023; Cass. sez. L 10 - 4 - 2018 n. 8777 Rv. 648385 - 01, Cass. sez. 5 19-1-2018 n. 1311 Rv. 646917-01). 2.2. Tanto precisato, e rimanendo nell’ambito della censurata violazione di legge,le critiche elevate dal mezzo di gravame in esame devono essere convogliate verso la questione dirimente relativa alla natura afflittiva o meno della fattispecie sanzionatoria di cui alle norme del T.U.B. delle quali si contesta la violazione alla ricorrente , ossia l’art. 144 nella versione vigente ratione temporis. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da [OSCURATO:PERSONA] d'Italia ai sensi degli artt. 144 e ss. del T.U.B.(nella formulazione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 72 del 2015) nei confronti di soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione o controllo di istituti bancari, non sono equiparabili, quanto a gravosità economica ed incidenza sui diritti e libertà fondamentali, avuto riguardo alle concrete estrinsecazioni professionali, imprenditoriali e manageriali della persona, a quelle previste dall'art. 187-ter T.U.F.), per manipolazione del mercato, sicché esse non hanno natura sostanzialmente penale e non pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 CEDU (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16517 del 31/07/2020, Rv. 659018 – 02; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17209 del 18/08/2020, Rv. 658959 –01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24850 del 04/10/2019, Rv. 655260 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3656 del 24/02/2016, Rv. 638686 -01). Cade, quindi, anche l’analogia del caso con la pronuncia n. 63 del 2019 della Consulta, ove l’applicazione della legge mitior era stata in quel l’occasione affermata sulla scorta del riconoscimento della natura sostanzialmente penale della diversa fattispecie sanzionatoria rappresentata dall’art. 187-terT.U.F. 2.3. Esclusa, dunque, la natura afflittiva delle sanzioni irrogate, richiamata anche la ricostruzione nel quadro normativo internazionale e domestico, in virtù del quale il principio di retroattività della lex mitior di natura penale (estensibile a lle sanzioni amministrative di carattere afflittivo) non è assoluto, ma può essere ragionevolmente derogato dal legislatore(Corte Cost., sentenza n. 236 del 2011, punto 10; Corte cost., sentenza n. 393 del 2006; Grande Camera della Corte EDU, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia; Corte EDU, decisione 27 aprile 2010, Morabito c. Italia), si deve rigettare la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 72 del 2015. Riprende vigore l'orientamento di questa Corte in virtù del quale in materia di illecito amministrativo il principio di legalità e irretroattività comporta l’assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, in base al principio tempus regit actum (ex multis,di recente: Cass. Sez. 2, n. 6295 del 02.03.2023; Cass. Sez. 2, n. 16322 del 18.06.2019). 2.4. Né hanno pregio le ulteriori argomentazioni esposte dalla ricorrente, sempre in ordine alla pretesa irragionevolezza della norma in esame sotto il profilo dell’eccesso di delega e dell’incertezza giuridica sui tempi di attuazione della legge mitior. Innanzitutto , perché la legge delega (art. 3, comma 1, lett. a) legge delega 7 ottobre 2014, n. 154) non pone alcun vincolo in merito ai tempi di attuazione (con ciò, quindi, dovendo escludersi l’eccesso di delega); né a ciò supplisce l’art. 23 della Costituzione, posto che secondo la Consulta è sufficiente l’imposizione di elementi fondamentali della fattispecie sanzionatoria mediante norma primaria, anche se la specificazione ed integrazione della stessa siano rimesse a fonti secondarie (Corte Cost. n. 435 del 2001; Corte Cost. n. 190del 2007). 3. Con il secondo motivo si deduce falsa applicazione dell'art. 8, comma 1, legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte d'Appello ha negato l'applicabilità del principio di specialità, in considerazione della moltiplicazione delle sanzioni amministrative irrogate anche da Consob per gli stessi fatti. Lamenta la ricorrente che la Corte d'Appello ha disatteso questo motivo di impugnazione nel postulato dell'eterogeneità delle condotte poste a fondamento dei vari provvedimenti sanzionatori adottati dall'autorità di vigilanza in violazione dell'art. 8 citato laddove esula da ogni indagine sulla presenza di un concorso formale (omogeneo o eterogeneo), moltiplicando artificiosamente l'unità naturalistica della condotta oggetto di contestazione. Del resto -precisa la ricorrente - l'enunciato di «eterogeneità manifesta» è frutto di una declaratoria avulsa dal caso concreto, non sorretta da alcuna motivazione in violazione del principio di specialità. 3.1. Il motivo è inammissibile per genericità della censura e, quindi, per difetto di specificità. L a Corte territoriale ha esclu so, motivando l’affermazione,l’idem factum a fondamento dei due diversi procedimenti sanzionatori, mettendo in evidenza le diverse finalità delle discipline del T.U.F.e del T.U.B. in funzione della tutela di diversi beni giuridici (v. sentenza p. 10, 1° - 4° capoverso; p. 11 , 1° - 3° capoverso); con ciò escludendo la violazione del principio del ne bis in idem. Laricorrente, di contro, non descrive il fatto punito da Consob, né le ragioni di diritto per le quali i fatti contestati alla Piussi nei due procedimenti debbano considerarsi identici. 4. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte d'Appello ha disposto la condanna alle spese della ricorrente a vantaggio di [OSCURATO:PERSONA] d'Italia nonostante quest'ultima si sia difesa con funzionari interni e non con avvocati del libero foro, senza pertanto incorrere in alcuna spesa (al di là dello stipendio già garantito ai medesimi funzionari) per la difesa in giudizio qualora, infatti , la pubblica amministrazione si sia difesa a mezzo di un proprio funzionario appositamente delegato, alla parte pubblica vittoriosa vanno riconosciute esclusivamente le spese vive e debitamente documentate in apposita nota mentre escluso il pagamento degli onorari di avvocato; la contraria soluzione comporterebbe un iniquo arricchimento di [OSCURATO:PERSONA] d'Italia. 4.1. Il terzo motivo è infondato:dagli atti in causa, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] d’Italia risultano rivestire la qualifica di avvocati; va, quindi , ribadito il principio secondo cui, qualora la autorità amministrativa sia rappresentata in giudizio non da un funzionario delegato ma da un difensore, ai sensi degli artt. 82 e 87 cod. proc. civ., il diritto dell'amministrazione al rimborso delle spese di lite, ex art. 91 c od. proc. civ., comprende anche i relativi onorari di difesa e diritti di procuratore, ancorché detto difensore sia anche un suo dipendente, atteso che quel diritto sorge per il solo fatto che la parte vittoriosa è stata in giudizio con il ministero di un difensore tecnico (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23825 del 04/08/2023, Rv. 668721 –01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16274 del 2022, richiamate in memoria dalla controricorrente; Cass. n. 19274/2006; Cass. n. 4970/1999). 5. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso. Non si procede alla determinazione delle spese del presente giudizio,avendo il Collegio dichiarato inammissibili gli atti difensivi di controparte. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterD.P.R. n. 115/02, sussistono i presupposti processuali per il versamento,