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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 giugno 2026

Cassazione n. 20927/2026

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o e difeso dall'avvocatoAntonino Amata-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] DeDomenico-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 254/2025depositata il 03/04/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la gravata sentenza la Corte d’appello di Messina in riforma dellasentenza del Tribunale di Patti del 13/04/2023, che l’aveva respinta,accoglieva la domanda degli originari ricorrenti, medici in regime diconvenzione con l’ASP Messina per l’attività di emergenza sanitaria 118, diriconoscimento del diritto alla retribuzione del tempo impiegato a svolgereNumero registro generale 21025/2025Numero sezionale 2254/2026Numero di raccolta generale 20927/2026Data pubblicazione 20/06/2026le attività di vestizione e svestizione della divisa in dotazione (cd.

“tempotuta”) negli ultimi cinque anni, da quantificarsi in complessivi 15 minutiper ciascun turno di lavoro, condannando l’ASP, per l’effetto, alpagamento, in favore di ciascun ricorrente, della somma – determinata invia equitativa – di € 7.706,58, in essa compreso il risarcimento del dannoper avere dovuto provvedere in autonomia al lavaggio e alla stiratura degliindumenti, oltre interessi legali e alla rifusione di metà delle spesegiudiziali, compensando la quota residua.2.

La Corte, nel ritenere fondati i motivi di gravame, dopo averericonosciuto al vestiario indossato dai medici per lo svolgimento delservizio in esame la natura di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.),negata in primo grado, accordava ai medici appellanti il diritto allaretribuzione per l'attività impiegata nella vestizione / svestizione e nellapulitura delle divise in esame, quantificando il tempo necessario a taleCorte d'appello di Messina n. 180 del 2024, così recependone il percorsomotivazionale, ove si era affermato che:a) gli indumenti che i medici erano tenuti ad indossare costituivanodispositivi di protezione individuale (“DPI”) in quanto finalizzati aproteggere l’incolumità del lavoratore ed anche le persone assistite;b) secondo un criterio di normalità sociale, l’obbligo di indossare la divisasolo sul luogo di lavoro deriva dalla natura stessa degli indumenti;c) l’intero debito contrattuale orario era stato assolto con la prestazioneordinaria che non comprendeva le attività di vestizione e di svestizioneche pure costituivano tempi di lavoro;d) i dirigenti medici dell’emergenza sanitaria sono tenuti al rispettodell’orario di servizio e, pertanto, agli stessi possono essere estesi imedesimi principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità inrelazione ai tempi di vestizione e svestizione del personale nondirigenziale del comparto sanità;Numero registro generale 21025/2025Numero sezionale 2254/2026Numero di raccolta generale 20927/2026Data pubblicazione 20/06/2026e) il richiamo alla contrattazione collettiva del personale non dirigenzialedel comparto sanità costituisce, pertanto, un valido criterio orientativoai fini della determinazione del tempo impiegato;f) in assenza di adempimento da parte della ASL dell’obbligo diprovvedere al lavaggio, va riconosciuto il diritto al risarcimento deldanno, da liquidare in via equitativa in misura pari ad un sestodell’importo richiesto, dovendo ritenersi sufficiente un impegno di dieciminuti per le relative operazioni.3.

Parte soccombente ha depositato ricorso per Cassazione, articolandosette motivi, mentre i medici [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso,depositando in seguito altresì, al pari della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], memoria exart. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Nel primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.132 n. 4) c.p.c. - nullità della sentenza per motivazione apparente, illogicae contraddittoria per avere la Corte territoriale posto a fondamento dellapropria decisione fatti e circostanze non rinvenibili nel giudizio e peressersi completamente conformata, in modo illogico e contraddittorio, auna precedente sentenza della medesima Corte d’appello di Messina (n.180/2024 del 5.3.2024), sebbene la difesa della ASL avesse dedotto chela stessa era stata impugnata con ricorso per cassazione, poi accolto(successivamente al deposito della sentenza qui impugnata) dal Giudice dilegittimità con l’ordinanza n. 12028/2025 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].2.

Nel secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 99 e 101 c.p.c., 24 e 111 Cost. in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c. per avere il giudice di appello pronunciato extra petita, nonin sintonia con l’oggetto del gravame richiamando, in particolare, il primomotivo di appello di controparte, peraltro, in forma irrituale eaccogliendolo per ragioni non rinvenibili nel motivo medesimo.Numero registro generale 21025/2025Numero sezionale 2254/2026Numero di raccolta generale 20927/2026Data pubblicazione 20/06/20263.

Nel terzo motivo si eccepisce la nullità della sentenza ex art. 132,comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,poiché la motivazione della sentenza, illogica, non intelligibile e dunqueapparente, non permette di ripercorre il percorso logico-giuridico sullabase del quale il Giudice di appello è pervenuto alla ritenuta provadell’eterodirezione sui medici convenzionati, dell’effettivo svolgimentodelle attività di vestizione e svestizione e sul tempo occorso, sulla effettivaprestazione di lavaggio e stiratura del vestiario e sul costo sostenuto pertali attività.

L’ASP premette che la Corte ha bypassato quanto osservatodal Giudice di primo grado in relazione alla mancanza di prova circa il fattoche vestizione/svestizione avvenivano obbligatoriamente prima e dopol'orario di lavoro.4.

Si richiamano quindi integralmente i passaggi dell’ordinanza dellaCorte di Cassazione n. 12208/2025 anche nella parte in cui si affermal’inapplicabilità alla presente vicenda dei principi elaborati in materia dirapporto di lavoro del personale non dirigenziale del comparto sanità.5.

Nel quarto motivo si lamenta la violazione e/o la falsa applicazionedelle norme in materia di onere della prova, di disponibilità e valutazionedella prova e di presunzioni (artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., incombinato disposto con gli artt. 421 e 437 c.p.c.) per avere il giudice diappello, ritenuto provati i fatti costitutivi della domanda in assenza direale prova, il cui onere incombeva sui ricorrenti medici, sulla circostanzacontroversa dello svolgimento dell’attività di vestizione/ svestizione al difuori dell’orario di lavoro e del tempo occorrente per la stessa, ritenendolapresunta da ritenuti fatti “gravi precisi e concordanti”, che però nonrisultano dagli atti di causa.6.

Nel quinto motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degliartt. 1226 c.c. e 432 c.p.c. in materia di valutazione equitativa, e ciò inquanto il giudice di appello, ai fini della determinazione della retribuzioneintegrativa riconosciuta ai medici per l’attività di vestizione/svestizione, èricorso a valutazione equitativa sul quantum, prevista dall’art. 1226 c.c. e,Numero registro generale 21025/2025Numero sezionale 2254/2026Numero di raccolta generale 20927/2026Data pubblicazione 20/06/2026per il giudizio di lavoro, dall’art. 432 c.p.c., senza avere raggiunto lapregiudiziale prova sull’an del diritto invocato.7.

Nel sesto e settimo motivo si replicano le doglianze in ordine allaviolazione e/o la falsa applicazione delle norme in materia di onere dellaprova, disponibilità e valutazione della prova e di presunzioni (artt. 2697c.c., 115 e 116 c.p.c.), nonché in quelle sulla valutazione equitativa conriferimento alla effettuazione, in concreto, dell’attività di lavaggio,asciugatura e stiratura e alla relativa quantificazione della spesa.8.

Ciò esposto, i primi due motivi di ricorso sono infondati.9.

La motivazione, sebbene in ampia misura articolata per relationem,con la trascrizione integrale della pronuncia della Corte d’appello diMessina n. 180 del 2024, successivamente cassata da Cass., Sez.

L, n.12208/2025, non può ritenersi insussistente, poiché soddisfa il parametrodel minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass.S.U. n. 8053 e 8054/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019), esplicitandoessa il percorso logico-argomentativo che l’ha portata a riteneresussistente e dimostrato il preteso diritto alla retribuzione del cd. tempotuta.10.

Anche il secondo motivo è infondato, perché la Corte territoriale nonha deciso ultra petita, avendo essa riformato, in linea con gli argomentidegli allora appellanti, i capi relativi al mancato riconoscimento dellanatura di DPI e alla asserita mancanza di prova in ordine alla inclusionedelle attività di vestizione e svestizione nell’orario di lavoro dei medici.11.

Gi ulteriori motivi sono invece fondati con le seguenti precisazioni.12.

Va chiarito che la Corte d’appello, in forza del richiamo allaprecedente sentenza della stessa corte (n. 180/2024), diversamentedall'assunto dei controricorrenti, i quali sostengono che la questione siastata implicitamente data per assodata e perciò non affrontata nellagravata sentenza, in punto di diritto al tempo tuta, ha ritenutoespressamente applicabile in diritto ai medici convenzionati in esame lostatuto degli infermieri, parificandone la posizione, affermando (pag. 5-6)che “nella contigua materia dell'attività infermieristica, la giurisprudenzaNumero registro generale 21025/2025Numero sezionale 2254/2026Numero di raccolta generale 20927/2026Data pubblicazione 20/06/2026evidenzia che il tempo per indossare la divisa nel silenzio dei contratticollettivi dà diritto a retribuzione al di là del rapporto sinallagmatico,trattandosi di un obbligo imposto da superiori esigenze di sicurezza edigiene riguardanti la gestione del servizio pubblico e chiarendo che ilproblema della eterodirezione, ai fini della vestizione, non si può porreriguardo all'attività infermieristica, perché non si svolge nell'interessedell'azienda, ma della igiene pubblica e deve ritenersi pertanto autorizzatadall'azienda sanitaria; tale ratio vale altrettanto per i medici.

Vero è che ildirigente in senso proprio non è vincolato ad un orario, ma il dirigentemedico lo è, ed anzi, nel caso di medici di continuità assistenziale su 24ore, si è di fronte a un obbligo particolarmente stringente, perché ilmedico, come l'infermiere, deve essere pronto e già vestito all'iniziodell'orario di lavoro […]”.13.

In definitiva, la gravata sentenza recepisce l’estensione, operatadalla sentenza richiamata, ai medici convenzionati del regime giuridico edi principi enunciati in tema di lavoratori subordinati (gli infermieri), profiliche, diversamente da quanto sostengono i controricorrenti, la ricorrente[OSCURATO:PERSONA] ha censurato.14.

Né può condividersi l’assunto dei controricorrenti secondo cui sisarebbe formato giudicato interno sulla questione.15.

Invero, va qui data continuità all’orientamento, ormai consolidatonella giurisprudenza di questa Corte (cfr. fra le tante più recenti Cass.,Sez. 3, Ordinanza n. 30728 del 19/10/2022 (Rv. 666050 - 01) secondo cuiil giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizioneminima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto,suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito dellacontroversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto deglielementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione cheessa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice diriconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbenead essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure invia implicita, dal motivo di gravame.Numero registro generale 21025/2025Numero sezionale 2254/2026Numero di raccolta generale 20927/2026Data pubblicazione 20/06/202616.

Per quanto sopra richiamato, sulla pronuncia qui gravata –diversamente da quanto sostenuto in sede di controricorso – non si èformato il giudicato sulla questione relativa alla applicabilità ai mediciconvenzionati del servizio 118 della disciplina del diritto al tempo tuta,profilo argomentato per relationem e censurato, anche attraverso richiamialla illogicità e contraddittorietà della motivazione, dal ricorrente.17.

Una volta esclusa la formazione dell’eccepito giudicato interno trovaapplicazione l’orientamento, richiamato anche dalle Sezioni Unite di questaCorte ( Cass.

S.U. 30 aprile 2026 n. 12155, punto 3.2.) secondo cui, inragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l'osservanza el'uniforme interpretazione del diritto, la S.C. può ritenere fondata oinfondata la questione sollevata dal ricorso anche sulla base di argomentidiversi da quelli prospettati dalle parti, perché l’esercizio del potere diqualificazione giuridica dei fatti accertati nel giudizio di merito, comeesposti nel ricorso e nella sentenza gravata, incontra come unico limitequello imposto dall’art. 112 c.p.c. (cfr. fra le tante Cass. n. 25223/2020;Cass. n. 27542/2019; Cass. n. 18775/2017; Cass. 11868/2016 e lagiurisprudenza ivi richiamata).18.

Le ordinanze di questa Corte, Sez.

L, n. 12208 e 12209 del20/2/2025 hanno cassato due sentenze della Corte d’appello di Messina(ivi compresa quella alla cui motivazione la sentenza qui gravata si rifà)che avevano riconosciuto a medici operativi in servizio presso l’emergenzasanitaria territoriale (servizio 118) dell’ASP Messina, tenuti a un orario di38 ore settimanali, il risarcimento delle spese di lavaggio, asciugatura estiratura di indumenti specifici, alla stregua di dispositivi di protezioneindividuali, ritenendo provato in base a “fatti gravi, precisi e concordanti”tanto il fatto della vestizione e svestizione al di fuori dell’orario di lavoro –stimato in circa trenta minuti supplementari oltre l’orario ordinario –quanto il fatto che si occupassero personalmente della pulitura e stiraturadelle tute, nonostante si trattasse di un obbligo gravante sulla medesimaASP Messina.

La S.C. ha censurato la decisione della Corte d'appello diMessina per contraddittorietà della motivazione, atteso che: a) avevaNumero registro generale 21025/2025Numero sezionale 2254/2026Numero di raccolta generale 20927/2026Data pubblicazione 20/06/2026applicato alla vicenda, concernente dei medici convenzionati, legati quindialla P.A. da un rapporto di parasubordinazione, principi elaborati dallagiurisprudenza con riferimento all’attività degli infermieri, i quali sonolavoratori subordinati; b) aveva ritenuto che i dirigenti medici fosserovincolati a un orario, in contrasto con i chiari principi espressi dallagiurisprudenza di legittimità; c) aveva ritenuto provati i fatti perpresunzioni, senza chiarirne la natura concreta dei fatti noti da cui risalirea quelli ignoti.19.

Ciò premesso, non può non rilevarsi, in linea con la censura dellaricorrente ASP, nella parte in cui stigmatizza non tanto la nullità dellasentenza (che è motivata nel minimo richiesto) quanto l’applicazione allafattispecie di principi giuridici propri del lavoro subordinato, come taliarresti del 2025, in relazione alla non estensibilità della disciplina dettataper il personale non dirigenziale del comparto sanità, si pongano incontinuità con precedenti pronunce in tema di statuto dei mediciconvenzionati e di non assimilabilità di detto statuto a quello dei lavoratorisubordinati, pronunce delle quali occorre tenere conto per trarne lenecessarie conseguenze sull’invocato diritto al cd. tempo tuta.20.

Invero, come statuito da Cass., Sez.

L, 24 settembre 2015, n.18975, «il rapporto di lavoro dei medici convenzionati, pur se costituito invista dell'interesse pubblico di soddisfare le finalità istituzionali del serviziosanitario nazionale, è un rapporto libero-professionale parasubordinatoche si svolge di regola su un piano di parità con le aziende sanitarie localie, pertanto, non permette di ravvisare un datore di lavoro.

Ne consegueche la legittimazione ad attivare il procedimento per la repressione dellacondotta antisindacale previsto dall'art. 28 della l. n. 300 del 1970, qualegaranzia tipica del rapporto di lavoro subordinato, non può essere estesaalle organizzazioni sindacali dei suddetti professionisti, restando in tal casoesperibili gli ordinari strumenti processuali».21.

A più riprese e a vari fini si sono del resto distinti i rapporticonvenzionali dei medici (esterni o ambulatoriali) da quelli di pubblicoimpiego, come ad esempio allorquando si è esclusa l’applicazione ai mediciNumero registro generale 21025/2025Numero sezionale 2254/2026Numero di raccolta generale 20927/2026Data pubblicazione 20/06/2026convenzionati dell’art. 2087 c.c. (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 16929), dell’art.2126 c.c. (Cass., Sez.

L, Sentenza 25/03/1995, n. 3496) o delle norme sulcongedo straordinario per motivi familiari di cui agli artt. 4, comma 2,della l. n. 53 del 2000 e 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 (Cass.21/08/2025, n. 23641), data la diversità rispetto al lavoro subordinato cuipertengono tali istituti.22.

Cass., Sez.

L, Sentenze 24/06/2025, n. 16929 e 21/08/2025 n.23641, in particolare, hanno ribadito che il rapporto dei medici chesvolgono attività in regime di convenzione con le aziende sanitarie esuladal pubblico impiego, avendo natura privatistica di lavoro autonomo-professionale, con i connotati della cd parasubordinazione, ed esuladall'ambito del pubblico impiego, con conseguente inapplicabilità allostesso delle norme che presuppongono la subordinazione (come quelledisciplinanti il congedo straordinario per motivi familiari di cui agli artt. 4,comma 2, della l. n. 53 del 2000 e 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del2001).23.

Il rapporto dei medici convenzionati trova, infatti, fondamento intermini di collaborazione autonoma, per quanto coordinata e continuativa,in precise norme di legge (artt. 48 l. n. 833 del 1978 e 8 d.lgs. n. 502 del1992) e gli accordi nazionali che ne regolano lo svolgimento non possonocomportare diverse qualificazioni in termini di subordinazione, risultandoaltrimenti essi radicalmente nulli per contrasto con una disciplina la cuiimperatività è evidente, stante l’impossibilità di costituire rapporti diimpiego pubblico in regime di subordinazione se non nelle forme a tal finpreviste dalla legge e dalla Costituzione (art. 97 Cost.).24.

In termini coerenti, Cass., Sez.

L, 21/08/2025 n. 23641, primacitata, richiamando Cass. 29/07/2008, n. 20581, in motivazione hachiarito che “È principio consolidato quello secondo cui in materia dimedici convenzionati, va escluso che nell’ordinamento sia rinvenibile unprincipio generale, ancorché settoriale, di assimilazione delle prestazionisvolte presso enti sanitari dai medici in base a convenzioni, ex art. 48legge n. 833 del 1978, a quelle rientranti nell’ambito del rapporto diNumero registro generale 21025/2025Numero sezionale 2254/2026Numero di raccolta generale 20927/2026Data pubblicazione 20/06/2026pubblico impiego, attesa l’assenza nei rapporti d’opera professionale (purcaratterizzati da collaborazione coordinata e continuativa) del requisitodella subordinazione, dovendosi ritenere che le disposizioni che estendonol’applicabilità della normativa del pubblico impiego con equiparazione alleprestazioni subordinate abbiano carattere speciale ed eccezionale e sianoinsuscettibili di essere applicate al di fuori dei casi considerati.Conseguentemente, il d.P.C.m. 8 marzo 2001 - che individua i criteri perla valutazione, ai fini dell’inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria,del servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali - nel trovare la suafonte primaria nell’art. 8, comma 8, del d.lgs. n. 502 del 1992, nonché nelsuccessivo atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell’art. 8della legge n. 59 del 1997, può trovare applicazione esclusivamente per ilpersonale convenzionato inquadrato nella qualifica di dirigente del serviziosanitario nazionale ai sensi dell’art. 34 della legge n. 449 del 1997, e nonessere estesa ai dirigenti sanitari in genere, già a rapporto di impiego, chevantino servizi convenzionali anteriormente all’assunzione.

È statoevidenziato (Cass. 5 dicembre 2018, n. 31502) che: “Secondo costantegiurisprudenza di legittimità, il rapporto dei medici, che svolgono attivitàin regime di convenzione con le aziende sanitarie, configura un rapportoprivatistico di lavoro autonomo-professionale con i connotati dellacosiddetta parasubordinazione ed esula dall’ambito del pubblico impiego(Cass.

S.U. 2955 del 1984).

Corollario di tale configurazione èl’inapplicabilità al rapporto parasubordinato in esame di disposizioni chepresuppongono la natura subordinata del rapporto di lavoro (così, è stataesclusa l’applicabilità del disposto dell’art. 36 Cost., in tema diproporzionalità e adeguatezza della retribuzione, norma ritenuta dallaprevalente dottrina e dalla giurisprudenza applicabile unicamente airapporti di lavoro subordinato; cfr. proprio in relazione proprio ai medici inregime di convenzione: Cass. n. 10168 del 2004, Cass. n. 531 del 1998 eCass. n. 11057 del 1992).25.

Sulla base di tale premessa, è stata ritenuta priva di fondamentogiuridico la pretesa di vedere applicati ai medici professionisti cheNumero registro generale 21025/2025Numero sezionale 2254/2026Numero di raccolta generale 20927/2026Data pubblicazione 20/06/2026prestano attività di collaborazione in regime di convenzione con il serviziosanitario gli istituti propri del regime ordinamentale che regola il rapportodi pubblico impiego.26.

Già in precedenti occasioni, questa Corte aveva affermato che lafattispecie di cui all’art. 97 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 3 è norma dicarattere eccezionale, relativa ai soli dipendenti statali, in quanto“...inidonea ad assurgere a principio generale dell’ordinamento...” (Cass.6557 del 2014).27.

Ed ancora, è stato, più di recente ribadito dalle Sezioni Unite diquesta Corte 14/07/2022, n. 22207 che: “I rapporti tra i mediciconvenzionati e le aziende sanitarie locali, pur costituiti allo scopo disoddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale infunzione della tutela della salute pubblica, hanno la natura di rapportilibero-professionali parasubordinati, ha rimarcato che si differenziano daquelli di pubblico impiego per il difetto del vincolo della subordinazione”.28.

“L’ente pubblico assume, nei confronti del professionista, gli obblighiche derivano dalla disciplina collettiva, alla quale la legge assegna unruolo centrale, affidandole la funzione specifica di garantire, su basepattizia, l’uniformità del trattamento economico e normativo del personalesanitario a rapporto convenzionale... sull’intero territorio nazionale”. […]29.

“La pubblica amministrazione non esercita, pertanto, nei confrontidel medico convenzionato, alcun potere autoritativo, se non nei limitidianzi precisati, e le iniziative delle parti ed i rispettivi comportamentivanno valutati secondo i principi propri che regolano l’eserciziodell’autonomia privata” (si vedano, nel medesimo senso, Cass., Sez. un.,nn. 8632/1996, 813/1999, 20344/2005, 6574/2006)”.30.

Quanto alla disciplina dei descritti rapporti di parasubordinazione eall’impossibilità che ci si possa discostare dal regime stabilito dagli accordicollettivi nazionali e regionali, il sistema delle fonti è stato ricostruito daCass.

Sez.

L, Sentenza n. 11566 del 03/05/2021 (Rv. 661117-01) e daCass. 29137/2022.

Valgono, quanto alla regolamentazione del rapporto, iNumero registro generale 21025/2025Numero sezionale 2254/2026Numero di raccolta generale 20927/2026Data pubblicazione 20/06/2026medesimi principi affermati per l’impiego pubblico contrattualizzato,secondo cui il trattamento retributivo non può che essere quelloriconosciuto dalla contrattazione, nazionale o regionale secondo lerispettive competenze, e né l’azienda sanitaria né, tantomeno, il giudicepossono riconoscere compensi che la contrattazione non prevede.31.

Ne discende che la Corte territoriale ha errato nell’estendere allafattispecie in esame, relativa a medici convenzionati e non subordinati, siasull’an sia sull’entità del compenso la disciplina dettata dal CCNL per ilpersonale non dirigenziale del [OSCURATO:PERSONA], mentre la fondatezzadella pretesa andava valutata tenendo conto unicamente, da una parte,della disciplina dettata dagli [OSCURATO:PERSONA] vigenti rationetemporis e, dall’altra, della natura autonoma e non subordinata delrapporto, la quale impedisce di considerare l’orario di servizio quello nelquale il medico è sottoposto al potere di direzione, nei termini indicatidalla giurisprudenza formatasi in tema di lavoro subordinato e nonestensibile ai medici in esame.

Il servizio, infatti, in un rapporto dicarattere libero professionale, sia pure reso in forma di collaborazionecoordinata e continuativa, non può che essere quello nel quale l’opus èresa.32.

Fondati sono altresì i motivi dal quarto al settimo.33.

Come rilevato nelle speculari vicende oggetto delle due ordinanze“gemelle” n. 12208 e 12209 del 2025, la Corte d’appello, in violazionedelle norme e dei consolidati principi in tema di presunzioni ex art. 2729c.c., ha ritenuto erroneamente provati lo svolgimento effettivo e i tempidelle operazioni di vestizione e svestizione, lavaggio e asciugatura degliindumenti professionali in parola (e per queste ultime due operazioni,altresì il loro compimento in autonomia da parte dei medici).34.

Giova ricordare che il ricorso alle presunzioni è ammissibile solo inpresenza di presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisitodella "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinatonella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità dellasussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello dellaNumero registro generale 21025/2025Numero sezionale 2254/2026Numero di raccolta generale 20927/2026Data pubblicazione 20/06/2026"concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi,richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità diindizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione dellasua sussistenza, da ciò conseguendo l’ammissibilità della denuncia, insede di legittimità, della violazione o falsa applicazione del citato art. 2729c.c., quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivopuò basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi lapresunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanzaai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota (Cass. Sez.

L -Sentenza n. 18611 del 30/06/2021), o quando emerga l'assoluta illogicitàe contraddittorietà del ragionamento decisorio (Cass. Sez.

L, n.23154/2024, Ordinanza n. 22366 del 05/08/2021, Cass. Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 5279 del 26/02/2020).35.

Ebbene, la Corte territoriale non ha individuato e valorizzatoelementi concreti al fine di ritenere provati i sopra richiamati fatti; essa hapiuttosto desunto che le operazioni avvenissero al di fuori dell’orario diservizio dalla circostanza per cui i turni di lavoro osservati dai medici inesame coprivano l'intero debito contrattuale del turno, per cui era“giocoforza” che le operazioni di vestizione e svestizione avvenisseroimmediatamente prima e dopo la conclusione dell'orario di lavoro delturno, anche se sul luogo di lavoro.

Ma, piuttosto che di un “fatto noto”, sitratta di una congettura, inidonea a provare il fatto ignoto, e ciò in quantola successione dei turni e la rispettiva durata temporale di per sé nondimostrano che la preparazione avvenisse al di fuori del turno medesimo.36.

Analogo ragionamento va fatto sulle operazioni di lavaggio estiratura e sulla loro frequenza.37.

Alla luce di tali principi e nei limiti argomentati, il ricorso deveessere accolto e, per l’effetto, la decisione deve essere cassata con rinvioalla Corte d’Appello di Messina, in diversa composizione, che procederà adun nuovo esame, da condurre sulla base dei principi di diritto sopraenunciati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.MNumero registro generale 21025/2025Numero sezionale 2254/2026Numero di raccolta generale 20927/2026Data pubblicazione 20/06/2026La Corte accoglie i motivi di ricorso nei termini di cui in motivazione.Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Messina indiversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spesedel giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 06/05/2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o e difeso dall'avvocatoAntonino Amata-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] DeDomenico-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 254/2025depositata il 03/04/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Con la gravata sentenza la Corte d’appello di Messina in riforma dellasentenza del Tribunale di Patti del 13/04/2023, che l’aveva respinta,accoglieva la domanda degli originari ricorrenti, medici in regime diconvenzione con l’ASP Messina per l’attività di emergenza sanitaria 118, diriconoscimento del diritto alla retribuzione del tempo impiegato a svolgereNumero registro generale 21025/2025Numero sezionale 2254/2026Numero di raccolta generale 20927/2026Data pubblicazione 20/06/2026le attività di vestizione e svestizione della divisa in dotazione (cd. “tempotuta”) negli ultimi cinque anni, da quantificarsi in complessivi 15 minutiper ciascun turno di lavoro, condannando l’ASP, per l’effetto, alpagamento, in favore di ciascun ricorrente, della somma – determinata invia equitativa – di € 7.706,58, in essa compreso il risarcimento del dannoper avere dovuto provvedere in autonomia al lavaggio e alla stiratura degliindumenti, oltre interessi legali e alla rifusione di metà delle spesegiudiziali, compensando la quota residua.2. La Corte, nel ritenere fondati i motivi di gravame, dopo averericonosciuto al vestiario indossato dai medici per lo svolgimento delservizio in esame la natura di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.),negata in primo grado, accordava ai medici appellanti il diritto allaretribuzione per l'attività impiegata nella vestizione / svestizione e nellapulitura delle divise in esame, quantificando il tempo necessario a taleCorte d'appello di Messina n. 180 del 2024, così recependone il percorsomotivazionale, ove si era affermato che:a) gli indumenti che i medici erano tenuti ad indossare costituivanodispositivi di protezione individuale (“DPI”) in quanto finalizzati aproteggere l’incolumità del lavoratore ed anche le persone assistite;b) secondo un criterio di normalità sociale, l’obbligo di indossare la divisasolo sul luogo di lavoro deriva dalla natura stessa degli indumenti;c) l’intero debito contrattuale orario era stato assolto con la prestazioneordinaria che non comprendeva le attività di vestizione e di svestizioneche pure costituivano tempi di lavoro;d) i dirigenti medici dell’emergenza sanitaria sono tenuti al rispettodell’orario di servizio e, pertanto, agli stessi possono essere estesi imedesimi principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità inrelazione ai tempi di vestizione e svestizione del personale nondirigenziale del comparto sanità;Numero registro generale 21025/2025Numero sezionale 2254/2026Numero di raccolta generale 20927/2026Data pubblicazione 20/06/2026e) il richiamo alla contrattazione collettiva del personale non dirigenzialedel comparto sanità costituisce, pertanto, un valido criterio orientativoai fini della determinazione del tempo impiegato;f) in assenza di adempimento da parte della ASL dell’obbligo diprovvedere al lavaggio, va riconosciuto il diritto al risarcimento deldanno, da liquidare in via equitativa in misura pari ad un sestodell’importo richiesto, dovendo ritenersi sufficiente un impegno di dieciminuti per le relative operazioni.3. Parte soccombente ha depositato ricorso per Cassazione, articolandosette motivi, mentre i medici [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso,depositando in seguito altresì, al pari della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], memoria exart. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Nel primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.132 n. 4) c.p.c. - nullità della sentenza per motivazione apparente, illogicae contraddittoria per avere la Corte territoriale posto a fondamento dellapropria decisione fatti e circostanze non rinvenibili nel giudizio e peressersi completamente conformata, in modo illogico e contraddittorio, auna precedente sentenza della medesima Corte d’appello di Messina (n.180/2024 del 5.3.2024), sebbene la difesa della ASL avesse dedotto chela stessa era stata impugnata con ricorso per cassazione, poi accolto(successivamente al deposito della sentenza qui impugnata) dal Giudice dilegittimità con l’ordinanza n. 12028/2025 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].2. Nel secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 99 e 101 c.p.c., 24 e 111 Cost. in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c. per avere il giudice di appello pronunciato extra petita, nonin sintonia con l’oggetto del gravame richiamando, in particolare, il primomotivo di appello di controparte, peraltro, in forma irrituale eaccogliendolo per ragioni non rinvenibili nel motivo medesimo.Numero registro generale 21025/2025Numero sezionale 2254/2026Numero di raccolta generale 20927/2026Data pubblicazione 20/06/20263. Nel terzo motivo si eccepisce la nullità della sentenza ex art. 132,comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,poiché la motivazione della sentenza, illogica, non intelligibile e dunqueapparente, non permette di ripercorre il percorso logico-giuridico sullabase del quale il Giudice di appello è pervenuto alla ritenuta provadell’eterodirezione sui medici convenzionati, dell’effettivo svolgimentodelle attività di vestizione e svestizione e sul tempo occorso, sulla effettivaprestazione di lavaggio e stiratura del vestiario e sul costo sostenuto pertali attività. L’ASP premette che la Corte ha bypassato quanto osservatodal Giudice di primo grado in relazione alla mancanza di prova circa il fattoche vestizione/svestizione avvenivano obbligatoriamente prima e dopol'orario di lavoro.4. Si richiamano quindi integralmente i passaggi dell’ordinanza dellaCorte di Cassazione n. 12208/2025 anche nella parte in cui si affermal’inapplicabilità alla presente vicenda dei principi elaborati in materia dirapporto di lavoro del personale non dirigenziale del comparto sanità.5. Nel quarto motivo si lamenta la violazione e/o la falsa applicazionedelle norme in materia di onere della prova, di disponibilità e valutazionedella prova e di presunzioni (artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., incombinato disposto con gli artt. 421 e 437 c.p.c.) per avere il giudice diappello, ritenuto provati i fatti costitutivi della domanda in assenza direale prova, il cui onere incombeva sui ricorrenti medici, sulla circostanzacontroversa dello svolgimento dell’attività di vestizione/ svestizione al difuori dell’orario di lavoro e del tempo occorrente per la stessa, ritenendolapresunta da ritenuti fatti “gravi precisi e concordanti”, che però nonrisultano dagli atti di causa.6. Nel quinto motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degliartt. 1226 c.c. e 432 c.p.c. in materia di valutazione equitativa, e ciò inquanto il giudice di appello, ai fini della determinazione della retribuzioneintegrativa riconosciuta ai medici per l’attività di vestizione/svestizione, èricorso a valutazione equitativa sul quantum, prevista dall’art. 1226 c.c. e,Numero registro generale 21025/2025Numero sezionale 2254/2026Numero di raccolta generale 20927/2026Data pubblicazione 20/06/2026per il giudizio di lavoro, dall’art. 432 c.p.c., senza avere raggiunto lapregiudiziale prova sull’an del diritto invocato.7. Nel sesto e settimo motivo si replicano le doglianze in ordine allaviolazione e/o la falsa applicazione delle norme in materia di onere dellaprova, disponibilità e valutazione della prova e di presunzioni (artt. 2697c.c., 115 e 116 c.p.c.), nonché in quelle sulla valutazione equitativa conriferimento alla effettuazione, in concreto, dell’attività di lavaggio,asciugatura e stiratura e alla relativa quantificazione della spesa.8. Ciò esposto, i primi due motivi di ricorso sono infondati.9. La motivazione, sebbene in ampia misura articolata per relationem,con la trascrizione integrale della pronuncia della Corte d’appello diMessina n. 180 del 2024, successivamente cassata da Cass., Sez. L, n.12208/2025, non può ritenersi insussistente, poiché soddisfa il parametrodel minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass.S.U. n. 8053 e 8054/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019), esplicitandoessa il percorso logico-argomentativo che l’ha portata a riteneresussistente e dimostrato il preteso diritto alla retribuzione del cd. tempotuta.10. Anche il secondo motivo è infondato, perché la Corte territoriale nonha deciso ultra petita, avendo essa riformato, in linea con gli argomentidegli allora appellanti, i capi relativi al mancato riconoscimento dellanatura di DPI e alla asserita mancanza di prova in ordine alla inclusionedelle attività di vestizione e svestizione nell’orario di lavoro dei medici.11. Gi ulteriori motivi sono invece fondati con le seguenti precisazioni.12. Va chiarito che la Corte d’appello, in forza del richiamo allaprecedente sentenza della stessa corte (n. 180/2024), diversamentedall'assunto dei controricorrenti, i quali sostengono che la questione siastata implicitamente data per assodata e perciò non affrontata nellagravata sentenza, in punto di diritto al tempo tuta, ha ritenutoespressamente applicabile in diritto ai medici convenzionati in esame lostatuto degli infermieri, parificandone la posizione, affermando (pag. 5-6)che “nella contigua materia dell'attività infermieristica, la giurisprudenzaNumero registro generale 21025/2025Numero sezionale 2254/2026Numero di raccolta generale 20927/2026Data pubblicazione 20/06/2026evidenzia che il tempo per indossare la divisa nel silenzio dei contratticollettivi dà diritto a retribuzione al di là del rapporto sinallagmatico,trattandosi di un obbligo imposto da superiori esigenze di sicurezza edigiene riguardanti la gestione del servizio pubblico e chiarendo che ilproblema della eterodirezione, ai fini della vestizione, non si può porreriguardo all'attività infermieristica, perché non si svolge nell'interessedell'azienda, ma della igiene pubblica e deve ritenersi pertanto autorizzatadall'azienda sanitaria; tale ratio vale altrettanto per i medici. Vero è che ildirigente in senso proprio non è vincolato ad un orario, ma il dirigentemedico lo è, ed anzi, nel caso di medici di continuità assistenziale su 24ore, si è di fronte a un obbligo particolarmente stringente, perché ilmedico, come l'infermiere, deve essere pronto e già vestito all'iniziodell'orario di lavoro […]”.13. In definitiva, la gravata sentenza recepisce l’estensione, operatadalla sentenza richiamata, ai medici convenzionati del regime giuridico edi principi enunciati in tema di lavoratori subordinati (gli infermieri), profiliche, diversamente da quanto sostengono i controricorrenti, la ricorrente[OSCURATO:PERSONA] ha censurato.14. Né può condividersi l’assunto dei controricorrenti secondo cui sisarebbe formato giudicato interno sulla questione.15. Invero, va qui data continuità all’orientamento, ormai consolidatonella giurisprudenza di questa Corte (cfr. fra le tante più recenti Cass.,Sez. 3, Ordinanza n. 30728 del 19/10/2022 (Rv. 666050 - 01) secondo cuiil giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizioneminima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto,suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito dellacontroversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto deglielementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione cheessa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice diriconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbenead essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure invia implicita, dal motivo di gravame.Numero registro generale 21025/2025Numero sezionale 2254/2026Numero di raccolta generale 20927/2026Data pubblicazione 20/06/202616. Per quanto sopra richiamato, sulla pronuncia qui gravata –diversamente da quanto sostenuto in sede di controricorso – non si èformato il giudicato sulla questione relativa alla applicabilità ai mediciconvenzionati del servizio 118 della disciplina del diritto al tempo tuta,profilo argomentato per relationem e censurato, anche attraverso richiamialla illogicità e contraddittorietà della motivazione, dal ricorrente.17. Una volta esclusa la formazione dell’eccepito giudicato interno trovaapplicazione l’orientamento, richiamato anche dalle Sezioni Unite di questaCorte ( Cass. S.U. 30 aprile 2026 n. 12155, punto 3.2.) secondo cui, inragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l'osservanza el'uniforme interpretazione del diritto, la S.C. può ritenere fondata oinfondata la questione sollevata dal ricorso anche sulla base di argomentidiversi da quelli prospettati dalle parti, perché l’esercizio del potere diqualificazione giuridica dei fatti accertati nel giudizio di merito, comeesposti nel ricorso e nella sentenza gravata, incontra come unico limitequello imposto dall’art. 112 c.p.c. (cfr. fra le tante Cass. n. 25223/2020;Cass. n. 27542/2019; Cass. n. 18775/2017; Cass. 11868/2016 e lagiurisprudenza ivi richiamata).18. Le ordinanze di questa Corte, Sez. L, n. 12208 e 12209 del20/2/2025 hanno cassato due sentenze della Corte d’appello di Messina(ivi compresa quella alla cui motivazione la sentenza qui gravata si rifà)che avevano riconosciuto a medici operativi in servizio presso l’emergenzasanitaria territoriale (servizio 118) dell’ASP Messina, tenuti a un orario di38 ore settimanali, il risarcimento delle spese di lavaggio, asciugatura estiratura di indumenti specifici, alla stregua di dispositivi di protezioneindividuali, ritenendo provato in base a “fatti gravi, precisi e concordanti”tanto il fatto della vestizione e svestizione al di fuori dell’orario di lavoro –stimato in circa trenta minuti supplementari oltre l’orario ordinario –quanto il fatto che si occupassero personalmente della pulitura e stiraturadelle tute, nonostante si trattasse di un obbligo gravante sulla medesimaASP Messina. La S.C. ha censurato la decisione della Corte d'appello diMessina per contraddittorietà della motivazione, atteso che: a) avevaNumero registro generale 21025/2025Numero sezionale 2254/2026Numero di raccolta generale 20927/2026Data pubblicazione 20/06/2026applicato alla vicenda, concernente dei medici convenzionati, legati quindialla P.A. da un rapporto di parasubordinazione, principi elaborati dallagiurisprudenza con riferimento all’attività degli infermieri, i quali sonolavoratori subordinati; b) aveva ritenuto che i dirigenti medici fosserovincolati a un orario, in contrasto con i chiari principi espressi dallagiurisprudenza di legittimità; c) aveva ritenuto provati i fatti perpresunzioni, senza chiarirne la natura concreta dei fatti noti da cui risalirea quelli ignoti.19. Ciò premesso, non può non rilevarsi, in linea con la censura dellaricorrente ASP, nella parte in cui stigmatizza non tanto la nullità dellasentenza (che è motivata nel minimo richiesto) quanto l’applicazione allafattispecie di principi giuridici propri del lavoro subordinato, come taliarresti del 2025, in relazione alla non estensibilità della disciplina dettataper il personale non dirigenziale del comparto sanità, si pongano incontinuità con precedenti pronunce in tema di statuto dei mediciconvenzionati e di non assimilabilità di detto statuto a quello dei lavoratorisubordinati, pronunce delle quali occorre tenere conto per trarne lenecessarie conseguenze sull’invocato diritto al cd. tempo tuta.20. Invero, come statuito da Cass., Sez. L, 24 settembre 2015, n.18975, «il rapporto di lavoro dei medici convenzionati, pur se costituito invista dell'interesse pubblico di soddisfare le finalità istituzionali del serviziosanitario nazionale, è un rapporto libero-professionale parasubordinatoche si svolge di regola su un piano di parità con le aziende sanitarie localie, pertanto, non permette di ravvisare un datore di lavoro. Ne consegueche la legittimazione ad attivare il procedimento per la repressione dellacondotta antisindacale previsto dall'art. 28 della l. n. 300 del 1970, qualegaranzia tipica del rapporto di lavoro subordinato, non può essere estesaalle organizzazioni sindacali dei suddetti professionisti, restando in tal casoesperibili gli ordinari strumenti processuali».21. A più riprese e a vari fini si sono del resto distinti i rapporticonvenzionali dei medici (esterni o ambulatoriali) da quelli di pubblicoimpiego, come ad esempio allorquando si è esclusa l’applicazione ai mediciNumero registro generale 21025/2025Numero sezionale 2254/2026Numero di raccolta generale 20927/2026Data pubblicazione 20/06/2026convenzionati dell’art. 2087 c.c. (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 16929), dell’art.2126 c.c. (Cass., Sez. L, Sentenza 25/03/1995, n. 3496) o delle norme sulcongedo straordinario per motivi familiari di cui agli artt. 4, comma 2,della l. n. 53 del 2000 e 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 (Cass.21/08/2025, n. 23641), data la diversità rispetto al lavoro subordinato cuipertengono tali istituti.22. Cass., Sez. L, Sentenze 24/06/2025, n. 16929 e 21/08/2025 n.23641, in particolare, hanno ribadito che il rapporto dei medici chesvolgono attività in regime di convenzione con le aziende sanitarie esuladal pubblico impiego, avendo natura privatistica di lavoro autonomo-professionale, con i connotati della cd parasubordinazione, ed esuladall'ambito del pubblico impiego, con conseguente inapplicabilità allostesso delle norme che presuppongono la subordinazione (come quelledisciplinanti il congedo straordinario per motivi familiari di cui agli artt. 4,comma 2, della l. n. 53 del 2000 e 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del2001).23. Il rapporto dei medici convenzionati trova, infatti, fondamento intermini di collaborazione autonoma, per quanto coordinata e continuativa,in precise norme di legge (artt. 48 l. n. 833 del 1978 e 8 d.lgs. n. 502 del1992) e gli accordi nazionali che ne regolano lo svolgimento non possonocomportare diverse qualificazioni in termini di subordinazione, risultandoaltrimenti essi radicalmente nulli per contrasto con una disciplina la cuiimperatività è evidente, stante l’impossibilità di costituire rapporti diimpiego pubblico in regime di subordinazione se non nelle forme a tal finpreviste dalla legge e dalla Costituzione (art. 97 Cost.).24. In termini coerenti, Cass., Sez. L, 21/08/2025 n. 23641, primacitata, richiamando Cass. 29/07/2008, n. 20581, in motivazione hachiarito che “È principio consolidato quello secondo cui in materia dimedici convenzionati, va escluso che nell’ordinamento sia rinvenibile unprincipio generale, ancorché settoriale, di assimilazione delle prestazionisvolte presso enti sanitari dai medici in base a convenzioni, ex art. 48legge n. 833 del 1978, a quelle rientranti nell’ambito del rapporto diNumero registro generale 21025/2025Numero sezionale 2254/2026Numero di raccolta generale 20927/2026Data pubblicazione 20/06/2026pubblico impiego, attesa l’assenza nei rapporti d’opera professionale (purcaratterizzati da collaborazione coordinata e continuativa) del requisitodella subordinazione, dovendosi ritenere che le disposizioni che estendonol’applicabilità della normativa del pubblico impiego con equiparazione alleprestazioni subordinate abbiano carattere speciale ed eccezionale e sianoinsuscettibili di essere applicate al di fuori dei casi considerati.Conseguentemente, il d.P.C.m. 8 marzo 2001 - che individua i criteri perla valutazione, ai fini dell’inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria,del servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali - nel trovare la suafonte primaria nell’art. 8, comma 8, del d.lgs. n. 502 del 1992, nonché nelsuccessivo atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell’art. 8della legge n. 59 del 1997, può trovare applicazione esclusivamente per ilpersonale convenzionato inquadrato nella qualifica di dirigente del serviziosanitario nazionale ai sensi dell’art. 34 della legge n. 449 del 1997, e nonessere estesa ai dirigenti sanitari in genere, già a rapporto di impiego, chevantino servizi convenzionali anteriormente all’assunzione. È statoevidenziato (Cass. 5 dicembre 2018, n. 31502) che: “Secondo costantegiurisprudenza di legittimità, il rapporto dei medici, che svolgono attivitàin regime di convenzione con le aziende sanitarie, configura un rapportoprivatistico di lavoro autonomo-professionale con i connotati dellacosiddetta parasubordinazione ed esula dall’ambito del pubblico impiego(Cass. S.U. 2955 del 1984). Corollario di tale configurazione èl’inapplicabilità al rapporto parasubordinato in esame di disposizioni chepresuppongono la natura subordinata del rapporto di lavoro (così, è stataesclusa l’applicabilità del disposto dell’art. 36 Cost., in tema diproporzionalità e adeguatezza della retribuzione, norma ritenuta dallaprevalente dottrina e dalla giurisprudenza applicabile unicamente airapporti di lavoro subordinato; cfr. proprio in relazione proprio ai medici inregime di convenzione: Cass. n. 10168 del 2004, Cass. n. 531 del 1998 eCass. n. 11057 del 1992).25. Sulla base di tale premessa, è stata ritenuta priva di fondamentogiuridico la pretesa di vedere applicati ai medici professionisti cheNumero registro generale 21025/2025Numero sezionale 2254/2026Numero di raccolta generale 20927/2026Data pubblicazione 20/06/2026prestano attività di collaborazione in regime di convenzione con il serviziosanitario gli istituti propri del regime ordinamentale che regola il rapportodi pubblico impiego.26. Già in precedenti occasioni, questa Corte aveva affermato che lafattispecie di cui all’art. 97 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 3 è norma dicarattere eccezionale, relativa ai soli dipendenti statali, in quanto“...inidonea ad assurgere a principio generale dell’ordinamento...” (Cass.6557 del 2014).27. Ed ancora, è stato, più di recente ribadito dalle Sezioni Unite diquesta Corte 14/07/2022, n. 22207 che: “I rapporti tra i mediciconvenzionati e le aziende sanitarie locali, pur costituiti allo scopo disoddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale infunzione della tutela della salute pubblica, hanno la natura di rapportilibero-professionali parasubordinati, ha rimarcato che si differenziano daquelli di pubblico impiego per il difetto del vincolo della subordinazione”.28. “L’ente pubblico assume, nei confronti del professionista, gli obblighiche derivano dalla disciplina collettiva, alla quale la legge assegna unruolo centrale, affidandole la funzione specifica di garantire, su basepattizia, l’uniformità del trattamento economico e normativo del personalesanitario a rapporto convenzionale... sull’intero territorio nazionale”. […]29. “La pubblica amministrazione non esercita, pertanto, nei confrontidel medico convenzionato, alcun potere autoritativo, se non nei limitidianzi precisati, e le iniziative delle parti ed i rispettivi comportamentivanno valutati secondo i principi propri che regolano l’eserciziodell’autonomia privata” (si vedano, nel medesimo senso, Cass., Sez. un.,nn. 8632/1996, 813/1999, 20344/2005, 6574/2006)”.30. Quanto alla disciplina dei descritti rapporti di parasubordinazione eall’impossibilità che ci si possa discostare dal regime stabilito dagli accordicollettivi nazionali e regionali, il sistema delle fonti è stato ricostruito daCass. Sez. L, Sentenza n. 11566 del 03/05/2021 (Rv. 661117-01) e daCass. 29137/2022. Valgono, quanto alla regolamentazione del rapporto, iNumero registro generale 21025/2025Numero sezionale 2254/2026Numero di raccolta generale 20927/2026Data pubblicazione 20/06/2026medesimi principi affermati per l’impiego pubblico contrattualizzato,secondo cui il trattamento retributivo non può che essere quelloriconosciuto dalla contrattazione, nazionale o regionale secondo lerispettive competenze, e né l’azienda sanitaria né, tantomeno, il giudicepossono riconoscere compensi che la contrattazione non prevede.31. Ne discende che la Corte territoriale ha errato nell’estendere allafattispecie in esame, relativa a medici convenzionati e non subordinati, siasull’an sia sull’entità del compenso la disciplina dettata dal CCNL per ilpersonale non dirigenziale del [OSCURATO:PERSONA], mentre la fondatezzadella pretesa andava valutata tenendo conto unicamente, da una parte,della disciplina dettata dagli [OSCURATO:PERSONA] vigenti rationetemporis e, dall’altra, della natura autonoma e non subordinata delrapporto, la quale impedisce di considerare l’orario di servizio quello nelquale il medico è sottoposto al potere di direzione, nei termini indicatidalla giurisprudenza formatasi in tema di lavoro subordinato e nonestensibile ai medici in esame. Il servizio, infatti, in un rapporto dicarattere libero professionale, sia pure reso in forma di collaborazionecoordinata e continuativa, non può che essere quello nel quale l’opus èresa.32. Fondati sono altresì i motivi dal quarto al settimo.33. Come rilevato nelle speculari vicende oggetto delle due ordinanze“gemelle” n. 12208 e 12209 del 2025, la Corte d’appello, in violazionedelle norme e dei consolidati principi in tema di presunzioni ex art. 2729c.c., ha ritenuto erroneamente provati lo svolgimento effettivo e i tempidelle operazioni di vestizione e svestizione, lavaggio e asciugatura degliindumenti professionali in parola (e per queste ultime due operazioni,altresì il loro compimento in autonomia da parte dei medici).34. Giova ricordare che il ricorso alle presunzioni è ammissibile solo inpresenza di presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisitodella "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinatonella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità dellasussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello dellaNumero registro generale 21025/2025Numero sezionale 2254/2026Numero di raccolta generale 20927/2026Data pubblicazione 20/06/2026"concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi,richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità diindizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione dellasua sussistenza, da ciò conseguendo l’ammissibilità della denuncia, insede di legittimità, della violazione o falsa applicazione del citato art. 2729c.c., quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivopuò basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi lapresunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanzaai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota (Cass. Sez. L -Sentenza n. 18611 del 30/06/2021), o quando emerga l'assoluta illogicitàe contraddittorietà del ragionamento decisorio (Cass. Sez. L, n.23154/2024, Ordinanza n. 22366 del 05/08/2021, Cass. Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 5279 del 26/02/2020).35. Ebbene, la Corte territoriale non ha individuato e valorizzatoelementi concreti al fine di ritenere provati i sopra richiamati fatti; essa hapiuttosto desunto che le operazioni avvenissero al di fuori dell’orario diservizio dalla circostanza per cui i turni di lavoro osservati dai medici inesame coprivano l'intero debito contrattuale del turno, per cui era“giocoforza” che le operazioni di vestizione e svestizione avvenisseroimmediatamente prima e dopo la conclusione dell'orario di lavoro delturno, anche se sul luogo di lavoro. Ma, piuttosto che di un “fatto noto”, sitratta di una congettura, inidonea a provare il fatto ignoto, e ciò in quantola successione dei turni e la rispettiva durata temporale di per sé nondimostrano che la preparazione avvenisse al di fuori del turno medesimo.36. Analogo ragionamento va fatto sulle operazioni di lavaggio estiratura e sulla loro frequenza.37. Alla luce di tali principi e nei limiti argomentati, il ricorso deveessere accolto e, per l’effetto, la decisione deve essere cassata con rinvioalla Corte d’Appello di Messina, in diversa composizione, che procederà adun nuovo esame, da condurre sulla base dei principi di diritto sopraenunciati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.MNumero registro generale 21025/2025Numero sezionale 2254/2026Numero di raccolta generale 20927/2026Data pubblicazione 20/06/2026La Corte accoglie i motivi di ricorso nei termini di cui in motivazione.Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Messina indiversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spesedel giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 06/05/2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20927/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris