Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 4 luglio 2024

Cassazione n. 23154/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11090/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA

V. FARNESINA 355, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore ed elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 154, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: Lavoro pubblico contrattualizzato - [OSCURATO:PERSONA] transitato al Comune –Conservazione diritto alle “concessioni di viaggio” –Quantificazione R.G.N. 11090/2019 Ud. 04/07/2024CC AULA B Sez.

S4/L- R.G. 11090/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 2 di 13 –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d'appello Cagliari n. 408/2018 depositata il 05/02/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/07/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 408/2018, pubblicata in data 5 febbraio 2019, la Corte d’appello di Cagliari, nella regolare costituzione dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], ha parzialmente accolto l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 280/2017 del Tribunale di Cagliari, revocando il decreto ingiuntivo n. 1467/2010, emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] a titolo di arretrati per il controvalore dellec.d.

“concessioni di viaggio”, ma condannando lo stesso appellante a calcolare l’assegno integrativo ad personam riconosciuto in favore dell’appellato sulla base del valore determinato in via equitativa dalla medesima Corte territoriale.

2. La Corte d’appello, infatti, ha rammentato che la pretesa dell’appellato era stata accertata nell’an da una propria precedente sentenza n. 10/2009, escludendo, quindi, che tale profilo potesse essere rimesso in discussione, mentre ha affermato che, in virtù del carattere di mera condanna generica della propria precedente statuizione, non vi era vincolo di giudicato in ordine ai criteri di determinazione dell’ammontare della pretesa dell’appellato.

La Corte territoriale, quindi, ha escluso che l’ammontare dell’assegno ad personam spettante all’appellato potesse essere determinato sulla scorta del valore annuo di un abbonamento ferroviario ed ha quindi ritenuto di procedere ad una determinazione Sez.

S4/L- R.G. 11090/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 3 di 13 equitativa –basata sulla possibilità per il dipendente FF.SS. di utilizzare la concessione di viaggio nel solo mese in cui non prestava servizio sulle linee –fissando quindi il controvalore della concessione di viaggio nella misura di 1/12 del prezzo di un abbonamento annuo.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Cagliari ricorre ora [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso e ricorso incidentale il [OSCURATO:PERSONA].

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

Il ricorrente incidentale ha depositato memoria.

CONSIDERATOIN DIRITTO

1. Il ricorso principale è affidato a quattro motivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza “per irriducibile contraddittorietà e manifesta illogicità motivazionale in violazione dell'art. 111 Cost. in relazione agli artt. 132, 429 cpc e 118 disp.att. cpc ed ai relativi principi di diritto.

Il ricorso censura il criterio di determinazione equitativa adottato dalla Corte territoriale, argomentando che la stessa Corte d’appello: − avrebbe fatto proprie due presunzioni adottate dal Tribunale di Cagliari nel precedente giudizio conclusosi con la sentenza della stessa Corte d’appello di Cagliari n. 10/2009 che aveva riformato integralmente la decisione di prime cure; − avrebbe svolto un ragionamento presuntivo illogico ed incoerente.

1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce: Sez.

S4/L- R.G. 11090/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 4 di 13 − in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza “per violazione dell'art. 111 Cost. in relazione agli artt. 421, 437, 132, 429 cpc e 118 disp. att. cpc ed ai relativi principi di diritto”; “in via alternativa” − in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 421, 437, 132, 429 c.p.c. e 118 disp. att.

“e dei relativi principi di diritto”.

Sempre in relazione al ragionamento presuntivo che –secondo il ricorrente - la Corte territoriale avrebbe seguito sulla scorta della precedente decisione del Tribunale di Cagliari, si deduce che la Corte medesima: − avrebbe fatto arbitrario ricorso ai poteri istruttori d'ufficio, senza esplicare le ragioni che lo avrebbero reso necessario o opportuno; − avrebbe comunque “acquisito fatti non mai allegati dalle parti in causa, né riportati nella sentenza di prime cure e neanche introdotti nel corso del processo nel contraddittorio delle parti medesime”.

1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione, degli artt. 2727 e 2729 c.c.; 115, 116, 132, 429 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; 16, Legge n. 210/1985, “nonché dei relativi principi di diritto”.

Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione della Corte d’appello si sarebbe basata su due presunzioni prive dei requisiti della gravità precisione e concordanza, violando il divieto di praesumptio de praesumpto.

1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2099 e Sez.

S4/L- R.G. 11090/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 5 di 13 2909 c.c.; 115, 116, 132, 429 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

“nonché dei relativi principi di diritto”.

Sempre censurando la duplice presunzione che – a suo dire – sarebbe alla base della decisione impugnata, il ricorrente deduce ulteriormente che: − “la indipendenza del controvalore delle concessioni di viaggio dalla loro effettiva utilizzazione era stato già stato affermato, con la forza di giudicato, dalla Corte Territoriale con la sentenza n.10 del 21.1.2009”; − il ragionamento della Corte contrasterebbe “il pacifico e univoco principio di diritto della indipendenza del valore di una retribuzione in natura dalla utilizzazione del bene che la rappresenta”.

2. Con l’unico motivo il ricorso incidentale del [OSCURATO:PERSONA] deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Il ricorrente censura la decisione impugnata in quanto la stessa avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con il quale si impugnava la decisione di primo grado per non avere proceduto alla comparazione tra il trattamento retributiv o applicat o dall’Ente di provenienza ed i l trattamento applicat o dallo stesso ricorrente incidentale e non aver quindi verificato la sussistenza effettiva di una differenza economica in favore del lavoratore.

3. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Il motivo –comunque non perspicuo – attribuisce alla decisione impugnata un error in procedendo che si sostanzierebbe nell’aver fatto proprio il ragionamento presuntivo seguito dal giudice di prime cure nel precedente giudizio sull’an della pretesa, ragionamento poi disatteso Sez.

S4/L- R.G. 11090/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 6 di 13 con la decisione d’appello che ha – definitivamente – accertato l’esistenza del diritto del ricorrente.

Tale ricostruzione, tuttavia, non risulta corretta: la decisione impugnata – senza per ora entrare nel merito della corretta applicazione delle norme in tema di presunzioni semplici – non si è limitata ad un richiamo acritico ad una precedente pronuncia, ma ha proceduto in piena autonomia alla costruzione di un ragionamento presuntivo, ancorato anche alla natura ed alle finalità del beneficio costituito dalle c.d.

“concessioni di viaggio”.

Operata tale premessa – e ribadito che il motivo deve essere valutato in relazione alle sue deduzioni, che investono la “illogicità” della motivazione e non (come nel caso del terzo e quarto motivo) la corretta applicazione della disciplina delle presunzioni – si deve escludere la sussistenza della dedotta illogicità o contraddittorietà della motivazione, la quale segue un percorso chiaro e lineare, evidenziando in modo univoco le proprie conclusioni, non emergendo, quindi, il dedotto vizio di motivazione.

4. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.

Il ricorrente, infatti, viene a censurare l’esercizio non adeguato dei poteri istruttori d’ufficio da parte della Corte territoriale, la quale avrebbe basato la propria decisione su fatti non dedotti nel precedente grado di giudizio.

Anche in tal caso la doglianza deduce un inesistente error in procedendo, in quanto il percorso motivazionale non si basa in alcun modo né su un –peraltro neppure adeguatamente specificato in ricorso –esercizio officioso dei poteri istruttori e neppure sulla valorizzazione di fatti non precedentemente dedotti, non senza rilevare la grave carenza che, ex art. 366 c.p.c. affligge il motivo di ricorso da questo punto di vista, essendosi il ricorrente limitato al generico – e quindi Sez.

S4/L- R.G. 11090/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 7 di 13 inammissibile – richiamo di una gran mole di atti processuali, rimettendone altrettanto genericamente la lettura a questa Corte.

Al di là di tale carenza, tuttavia, a rilevare è il fatto che il ragionamento seguito dalla decisione impugnata non è venuto ad imperniarsi su fatti non dedotti dalle parti, bensì dal ricorso – non è questa la sede per stabilire se corretto o meno – al not orio, e quindi procedendo ad inferire fatti ignoti da quelli noti, non integrando tale ragionamento alcun esercizio di poteri istruttori d’ufficio e tampoco l’introduzione di fatti nuovi non precedentemente dedotti.

5. Il terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, stante la connessione, e sono invece fondati.

È opportuno premettere che il vincolo di giudicato sceso sulla precedente decisione della Corte d’appello di Cagliari n. 10/2009 preclude radicalmente –come peraltro osservato anche nella decisione impugnata – il richiamo all’orientamento espresso da questa Corte (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 14898 del 21/06/2010e le successive Cass. Sez.

L, Sentenza n. 1600 del 28/01/2015; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 1914 del 03/02/2015; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 18167 del 2020), a mente del quale la computabilità nel trattamento economico del controvalore delle carte di circolazione nel caso di mobilità del personale dell'ex azienda Ferrovie dello Stato ad altra amministrazione dello Stato va esclusa sul rilievo che, a prescindere dalla natura retributiva o meno del beneficionell'ambito del rapporto con le Ferrovie dello Stato, si tratta di un vantaggio economico connesso alle particolari caratteristiche e modalità della prestazione svolta presso l'ente di provenienza, la cui conservazione, a carico delle Ferrovie dello Stato, restava limitata, secondo la disciplina contrattuale successiva al processo di delegificazione introdotto dalla legge n. 210 del 1985 (art.69 c.c.n.l. 1990-1992; accordo sindacale 15 maggio 1991), ai Sez.

S4/L- R.G. 11090/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 8 di 13 dipendenti che, al momento del trasferimento, avevano maturato il diritto a pensione.

In presenza di detto vincolo di giudicato sull’an della pretesa del ricorrente, dunque, la determinazione del quantum di tale pretesa sarebbe comunque dovuta avvenire secondo le previsioni di legge, ed in particolare a norma della L. n. 554 /19 88 ; del l’art. 5, comma 2, d.P.C.M. n. 325/1988e del successivo d.P.C.M. n. 473/1992, e quindi, procedendo alla comparazione tra il trattamento economico applicato dall’Ente a quo ed il trattamento applicato dall’Ente ad quem , e riconoscendo – per compensare la diminuzione retributiva (eventualmente) subita nel passaggio- un mero assegno ad personam comunque destinato ad essere riassorbito per effetto dei miglioramenti retributivi apportati dalla contrattazione collettiva del comparto Enti locali, i cui riflessiavrebbero dovuto essere presi in considerazione ai fini della determinazione degli arretrati complessivamente dovuti.

Occorre, infatti, richiamare il principio per cui, in tema di passaggi di personale e procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego privatizzato, in difetto di disposizioni speciali che espressamente definiscano un determinato trattamento retributivo come non riassorbibile o, comunque, ne prevedano la continuità indipendentemente dalle dinamiche retributive del nuovo comparto, si applica - argomentando dall'art. 34 , D. Lgs. n. 29 / 1993, come sostituito dall'art. 19, D. Lgs. n. 80/1998 (ora art. 31, D. Lgs. n. 165/2001), il principio generale della riassorbibilità degli assegni ad personam (tra le tante, Cass. Sez.

L - Ordinanza n. 19039 del 31/07/2017; Cass. Sez.

L -Ordinanza n. 10210 del 28/05/2020 ) .

Né osterebbe all’operatività di detta regola la presenza di un giudicato tra le parti sull’an, come invece ritenuto da Cass. Sez.

L, Ordinanza n. 9277 del 2019, precedente già oggetto di rimeditazione, Sez.

S4/L- R.G. 11090/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 9 di 13 alla luce della considerazione per cui la riassorbibilità costituisce , non una qualità del credito, bensì una modalità di calcolo delle differenze retributive, che vanno determinate tenendo conto di tutti gli incrementi medio tempore intervenuti del trattamento economico fondamentale riconosciuti dall’amministrazione cessionaria, il che esclude che la pronuncia sull’andebeatur possa acquisire, in punto di riassorbibilità o meno dell’assegno ad personam, valenza impeditiva rispetto a un tale accertamento che trova la sua sede propria nel giudizio sul quantum debeatur (Cass. Sez.

L, Ordinanza n. 14464 del 2024 ; Cass. Sez.

L, Ordinanza n. 14466 del 2024; Cass. Sez.

L, Ordinanza n. 14467 del 2024).

Tale essendo comunque il criterio di calcolo corretto, risultava errato, in primo luogo, il criterio di computo adottato dall’odierno ricorrente in sede monitoria, in quanto basato sul dato –assolutamente approssimativo e non pertinente– del mero controvalore annuo della carta di libera circolazione moltiplicata per tutti gli anni arretrati.

Non corretto, tuttavia, è risultato anche il ricorso della Corte territoriale ad un criterio equitativo basato su presunzioni, e ciò per due ordini di ragioni.

La prima è la non correttezza in sé del criterio equitativo, in quanto evidentemente difforme da quello che sarebbe stato il corretto criterio di determinazione dell’entità della pretesa patrimoniale del ricorrente, alla luce dei principi appena evidenziati, avendo questa Corte in epoca recenteescluso la correttezza del ricorso al parametro equitativo di cui all’art. 432 c.p.c., il quale risulta applicabile nel caso in cui il diritto sia certo ma non possibile determinare la somma dovuta (cfr. ancora Cass. Sez.

L, Ordinanza n. 14464 del 2024; Cass. Sez.

L, Ordinanza n. 14466 del 2024; Cass. Sez.

L, Ordinanza n. 14467 del 2024) e non nel caso – come quello in esame - in cui, invece, il Sez.

S4/L- R.G. 11090/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 10 di 13 parametro di determinazione sia individuabile sulla scorta di previsioni di legge.

La seconda è costituita da un inadeguato governo del regime delle presunzioni, il ricorso alle quali – come anche recentemente chiarito da questa Corte (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022) – è ammissibile solo in presenza di presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentr e quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia –di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, da ciò conseguendo l’ammissibilità della denuncia, in sede di legittimità, della violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota (Cass. Sez.

L - Sentenza n. 18611 del 30/06/2021 ) , o quando emerga l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (Cass. Sez.

L - Ordinanza n. 22366 del 05/08/2021 ; Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 5279 del 26/02/2020).

Tale è l’ipotesi che ricorre nel caso in esame, essendosi basata la liquidazione equitativa della Corte cagliaritana su una presunzione radicalmente priva del carattere della gravità, nel momento in cui ha ritenuto che l’odierno ricorrente non avrebbe potuto avvalersi della carta di libera circolazione durante tutto l’anno, in quanto impegnato Sez.

S4/L- R.G. 11090/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 11 di 13 nella prestazione lavorativa, ma se ne sarebbe avvalso solo nel periodo di ferie annuali.

La fragilità di un simile ragionamento appare con evidenza nel momento in cui si consideri che esso – oltre a collegare il riconoscimento di un trattamento economico all’effettivo utilizzo del beneficio tramite il quale veniva erogato - postula che l’odierno ricorrente per undici mesi all’anno lavorasse continuativamente senza poter mai procedere a spostamenti personali al di fuori dell’orario di lavoro o nei giorni di riposo settimanale o nelle festività.

Ci si trova, quindi, di fronte ad un ragionamento presuntivo palesemente illogico, in quanto fondato su presupposti indimostrabili e privi del carattere della precisione, dal quale scaturisce un’inferenza che non è semplicemente implausibile o incompleta ma risulta radicalmente priva di supporto logico-consequenziale.

6. Il ricorso incidentale è inammissibile.

Inappropriato, infatti, è il richiamo all’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c., non essendo dedotto in concreto un omesso esame di fatto decisivo, bensì la ben diversa ipotesi di omessa pronuncia ex art.112 c.p.c., riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360, n. 4), c.p.c., nella specie non dedotta, senza che sia possibile procedere – stante la radicale diversità di impostazione –ad una riqualificazione del motivo.

7. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso principale deve essere accolto limitatamente ai motivi terzo e quarto, respinti invece primo e secondo, mentre il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile.

Per l’effetto l'impugnata sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti del ricorso principale, con rinvi o , anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione, la quale dovrà conformarsi, in tema di Sez.

S4/L- R.G. 11090/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 12 di 13 determinazione delle spettanze dell’odierno ricorrente, ai principi precedentemente richiamati.

8. Stante il tenore della pronunciasul ricorso incidentale, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P. Q. M. La Corte, accoglie il terzo e quarto motivo del ricorso principale , respinti primo e secondo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti del ricorso principale e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Cagliariin diversa composizione; Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente incidentale, di un ulteriore importo a tit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11090/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V. FARNESINA 355, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore ed elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 154, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: Lavoro pubblico contrattualizzato - [OSCURATO:PERSONA] transitato al Comune –Conservazione diritto alle “concessioni di viaggio” –Quantificazione R.G.N. 11090/2019 Ud. 04/07/2024CC AULA B Sez. S4/L- R.G. 11090/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 2 di 13 –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d'appello Cagliari n. 408/2018 depositata il 05/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/07/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 408/2018, pubblicata in data 5 febbraio 2019, la Corte d’appello di Cagliari, nella regolare costituzione dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], ha parzialmente accolto l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 280/2017 del Tribunale di Cagliari, revocando il decreto ingiuntivo n. 1467/2010, emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] a titolo di arretrati per il controvalore dellec.d. “concessioni di viaggio”, ma condannando lo stesso appellante a calcolare l’assegno integrativo ad personam riconosciuto in favore dell’appellato sulla base del valore determinato in via equitativa dalla medesima Corte territoriale. 2. La Corte d’appello, infatti, ha rammentato che la pretesa dell’appellato era stata accertata nell’an da una propria precedente sentenza n. 10/2009, escludendo, quindi, che tale profilo potesse essere rimesso in discussione, mentre ha affermato che, in virtù del carattere di mera condanna generica della propria precedente statuizione, non vi era vincolo di giudicato in ordine ai criteri di determinazione dell’ammontare della pretesa dell’appellato. La Corte territoriale, quindi, ha escluso che l’ammontare dell’assegno ad personam spettante all’appellato potesse essere determinato sulla scorta del valore annuo di un abbonamento ferroviario ed ha quindi ritenuto di procedere ad una determinazione Sez. S4/L- R.G. 11090/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 3 di 13 equitativa –basata sulla possibilità per il dipendente FF.SS. di utilizzare la concessione di viaggio nel solo mese in cui non prestava servizio sulle linee –fissando quindi il controvalore della concessione di viaggio nella misura di 1/12 del prezzo di un abbonamento annuo. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Cagliari ricorre ora [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso e ricorso incidentale il [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Il ricorrente incidentale ha depositato memoria. CONSIDERATOIN DIRITTO 1. Il ricorso principale è affidato a quattro motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza “per irriducibile contraddittorietà e manifesta illogicità motivazionale in violazione dell'art. 111 Cost. in relazione agli artt. 132, 429 cpc e 118 disp.att. cpc ed ai relativi principi di diritto. Il ricorso censura il criterio di determinazione equitativa adottato dalla Corte territoriale, argomentando che la stessa Corte d’appello: − avrebbe fatto proprie due presunzioni adottate dal Tribunale di Cagliari nel precedente giudizio conclusosi con la sentenza della stessa Corte d’appello di Cagliari n. 10/2009 che aveva riformato integralmente la decisione di prime cure; − avrebbe svolto un ragionamento presuntivo illogico ed incoerente. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce: Sez. S4/L- R.G. 11090/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 4 di 13 − in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza “per violazione dell'art. 111 Cost. in relazione agli artt. 421, 437, 132, 429 cpc e 118 disp. att. cpc ed ai relativi principi di diritto”; “in via alternativa” − in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 421, 437, 132, 429 c.p.c. e 118 disp. att. “e dei relativi principi di diritto”. Sempre in relazione al ragionamento presuntivo che –secondo il ricorrente - la Corte territoriale avrebbe seguito sulla scorta della precedente decisione del Tribunale di Cagliari, si deduce che la Corte medesima: − avrebbe fatto arbitrario ricorso ai poteri istruttori d'ufficio, senza esplicare le ragioni che lo avrebbero reso necessario o opportuno; − avrebbe comunque “acquisito fatti non mai allegati dalle parti in causa, né riportati nella sentenza di prime cure e neanche introdotti nel corso del processo nel contraddittorio delle parti medesime”. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione, degli artt. 2727 e 2729 c.c.; 115, 116, 132, 429 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; 16, Legge n. 210/1985, “nonché dei relativi principi di diritto”. Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione della Corte d’appello si sarebbe basata su due presunzioni prive dei requisiti della gravità precisione e concordanza, violando il divieto di praesumptio de praesumpto. 1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2099 e Sez. S4/L- R.G. 11090/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 5 di 13 2909 c.c.; 115, 116, 132, 429 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. “nonché dei relativi principi di diritto”. Sempre censurando la duplice presunzione che – a suo dire – sarebbe alla base della decisione impugnata, il ricorrente deduce ulteriormente che: − “la indipendenza del controvalore delle concessioni di viaggio dalla loro effettiva utilizzazione era stato già stato affermato, con la forza di giudicato, dalla Corte Territoriale con la sentenza n.10 del 21.1.2009”; − il ragionamento della Corte contrasterebbe “il pacifico e univoco principio di diritto della indipendenza del valore di una retribuzione in natura dalla utilizzazione del bene che la rappresenta”. 2. Con l’unico motivo il ricorso incidentale del [OSCURATO:PERSONA] deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Il ricorrente censura la decisione impugnata in quanto la stessa avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con il quale si impugnava la decisione di primo grado per non avere proceduto alla comparazione tra il trattamento retributiv o applicat o dall’Ente di provenienza ed i l trattamento applicat o dallo stesso ricorrente incidentale e non aver quindi verificato la sussistenza effettiva di una differenza economica in favore del lavoratore. 3. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il motivo –comunque non perspicuo – attribuisce alla decisione impugnata un error in procedendo che si sostanzierebbe nell’aver fatto proprio il ragionamento presuntivo seguito dal giudice di prime cure nel precedente giudizio sull’an della pretesa, ragionamento poi disatteso Sez. S4/L- R.G. 11090/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 6 di 13 con la decisione d’appello che ha – definitivamente – accertato l’esistenza del diritto del ricorrente. Tale ricostruzione, tuttavia, non risulta corretta: la decisione impugnata – senza per ora entrare nel merito della corretta applicazione delle norme in tema di presunzioni semplici – non si è limitata ad un richiamo acritico ad una precedente pronuncia, ma ha proceduto in piena autonomia alla costruzione di un ragionamento presuntivo, ancorato anche alla natura ed alle finalità del beneficio costituito dalle c.d. “concessioni di viaggio”. Operata tale premessa – e ribadito che il motivo deve essere valutato in relazione alle sue deduzioni, che investono la “illogicità” della motivazione e non (come nel caso del terzo e quarto motivo) la corretta applicazione della disciplina delle presunzioni – si deve escludere la sussistenza della dedotta illogicità o contraddittorietà della motivazione, la quale segue un percorso chiaro e lineare, evidenziando in modo univoco le proprie conclusioni, non emergendo, quindi, il dedotto vizio di motivazione. 4. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. Il ricorrente, infatti, viene a censurare l’esercizio non adeguato dei poteri istruttori d’ufficio da parte della Corte territoriale, la quale avrebbe basato la propria decisione su fatti non dedotti nel precedente grado di giudizio. Anche in tal caso la doglianza deduce un inesistente error in procedendo, in quanto il percorso motivazionale non si basa in alcun modo né su un –peraltro neppure adeguatamente specificato in ricorso –esercizio officioso dei poteri istruttori e neppure sulla valorizzazione di fatti non precedentemente dedotti, non senza rilevare la grave carenza che, ex art. 366 c.p.c. affligge il motivo di ricorso da questo punto di vista, essendosi il ricorrente limitato al generico – e quindi Sez. S4/L- R.G. 11090/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 7 di 13 inammissibile – richiamo di una gran mole di atti processuali, rimettendone altrettanto genericamente la lettura a questa Corte. Al di là di tale carenza, tuttavia, a rilevare è il fatto che il ragionamento seguito dalla decisione impugnata non è venuto ad imperniarsi su fatti non dedotti dalle parti, bensì dal ricorso – non è questa la sede per stabilire se corretto o meno – al not orio, e quindi procedendo ad inferire fatti ignoti da quelli noti, non integrando tale ragionamento alcun esercizio di poteri istruttori d’ufficio e tampoco l’introduzione di fatti nuovi non precedentemente dedotti. 5. Il terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, stante la connessione, e sono invece fondati. È opportuno premettere che il vincolo di giudicato sceso sulla precedente decisione della Corte d’appello di Cagliari n. 10/2009 preclude radicalmente –come peraltro osservato anche nella decisione impugnata – il richiamo all’orientamento espresso da questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14898 del 21/06/2010e le successive Cass. Sez. L, Sentenza n. 1600 del 28/01/2015; Cass. Sez. L, Sentenza n. 1914 del 03/02/2015; Cass. Sez. L, Sentenza n. 18167 del 2020), a mente del quale la computabilità nel trattamento economico del controvalore delle carte di circolazione nel caso di mobilità del personale dell'ex azienda Ferrovie dello Stato ad altra amministrazione dello Stato va esclusa sul rilievo che, a prescindere dalla natura retributiva o meno del beneficionell'ambito del rapporto con le Ferrovie dello Stato, si tratta di un vantaggio economico connesso alle particolari caratteristiche e modalità della prestazione svolta presso l'ente di provenienza, la cui conservazione, a carico delle Ferrovie dello Stato, restava limitata, secondo la disciplina contrattuale successiva al processo di delegificazione introdotto dalla legge n. 210 del 1985 (art.69 c.c.n.l. 1990-1992; accordo sindacale 15 maggio 1991), ai Sez. S4/L- R.G. 11090/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 8 di 13 dipendenti che, al momento del trasferimento, avevano maturato il diritto a pensione. In presenza di detto vincolo di giudicato sull’an della pretesa del ricorrente, dunque, la determinazione del quantum di tale pretesa sarebbe comunque dovuta avvenire secondo le previsioni di legge, ed in particolare a norma della L. n. 554 /19 88 ; del l’art. 5, comma 2, d.P.C.M. n. 325/1988e del successivo d.P.C.M. n. 473/1992, e quindi, procedendo alla comparazione tra il trattamento economico applicato dall’Ente a quo ed il trattamento applicato dall’Ente ad quem , e riconoscendo – per compensare la diminuzione retributiva (eventualmente) subita nel passaggio- un mero assegno ad personam comunque destinato ad essere riassorbito per effetto dei miglioramenti retributivi apportati dalla contrattazione collettiva del comparto Enti locali, i cui riflessiavrebbero dovuto essere presi in considerazione ai fini della determinazione degli arretrati complessivamente dovuti. Occorre, infatti, richiamare il principio per cui, in tema di passaggi di personale e procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego privatizzato, in difetto di disposizioni speciali che espressamente definiscano un determinato trattamento retributivo come non riassorbibile o, comunque, ne prevedano la continuità indipendentemente dalle dinamiche retributive del nuovo comparto, si applica - argomentando dall'art. 34 , D. Lgs. n. 29 / 1993, come sostituito dall'art. 19, D. Lgs. n. 80/1998 (ora art. 31, D. Lgs. n. 165/2001), il principio generale della riassorbibilità degli assegni ad personam (tra le tante, Cass. Sez. L - Ordinanza n. 19039 del 31/07/2017; Cass. Sez. L -Ordinanza n. 10210 del 28/05/2020 ) . Né osterebbe all’operatività di detta regola la presenza di un giudicato tra le parti sull’an, come invece ritenuto da Cass. Sez. L, Ordinanza n. 9277 del 2019, precedente già oggetto di rimeditazione, Sez. S4/L- R.G. 11090/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 9 di 13 alla luce della considerazione per cui la riassorbibilità costituisce , non una qualità del credito, bensì una modalità di calcolo delle differenze retributive, che vanno determinate tenendo conto di tutti gli incrementi medio tempore intervenuti del trattamento economico fondamentale riconosciuti dall’amministrazione cessionaria, il che esclude che la pronuncia sull’andebeatur possa acquisire, in punto di riassorbibilità o meno dell’assegno ad personam, valenza impeditiva rispetto a un tale accertamento che trova la sua sede propria nel giudizio sul quantum debeatur (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 14464 del 2024 ; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 14466 del 2024; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 14467 del 2024). Tale essendo comunque il criterio di calcolo corretto, risultava errato, in primo luogo, il criterio di computo adottato dall’odierno ricorrente in sede monitoria, in quanto basato sul dato –assolutamente approssimativo e non pertinente– del mero controvalore annuo della carta di libera circolazione moltiplicata per tutti gli anni arretrati. Non corretto, tuttavia, è risultato anche il ricorso della Corte territoriale ad un criterio equitativo basato su presunzioni, e ciò per due ordini di ragioni. La prima è la non correttezza in sé del criterio equitativo, in quanto evidentemente difforme da quello che sarebbe stato il corretto criterio di determinazione dell’entità della pretesa patrimoniale del ricorrente, alla luce dei principi appena evidenziati, avendo questa Corte in epoca recenteescluso la correttezza del ricorso al parametro equitativo di cui all’art. 432 c.p.c., il quale risulta applicabile nel caso in cui il diritto sia certo ma non possibile determinare la somma dovuta (cfr. ancora Cass. Sez. L, Ordinanza n. 14464 del 2024; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 14466 del 2024; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 14467 del 2024) e non nel caso – come quello in esame - in cui, invece, il Sez. S4/L- R.G. 11090/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 10 di 13 parametro di determinazione sia individuabile sulla scorta di previsioni di legge. La seconda è costituita da un inadeguato governo del regime delle presunzioni, il ricorso alle quali – come anche recentemente chiarito da questa Corte (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022) – è ammissibile solo in presenza di presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentr e quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia –di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, da ciò conseguendo l’ammissibilità della denuncia, in sede di legittimità, della violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota (Cass. Sez. L - Sentenza n. 18611 del 30/06/2021 ) , o quando emerga l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 22366 del 05/08/2021 ; Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 5279 del 26/02/2020). Tale è l’ipotesi che ricorre nel caso in esame, essendosi basata la liquidazione equitativa della Corte cagliaritana su una presunzione radicalmente priva del carattere della gravità, nel momento in cui ha ritenuto che l’odierno ricorrente non avrebbe potuto avvalersi della carta di libera circolazione durante tutto l’anno, in quanto impegnato Sez. S4/L- R.G. 11090/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 11 di 13 nella prestazione lavorativa, ma se ne sarebbe avvalso solo nel periodo di ferie annuali. La fragilità di un simile ragionamento appare con evidenza nel momento in cui si consideri che esso – oltre a collegare il riconoscimento di un trattamento economico all’effettivo utilizzo del beneficio tramite il quale veniva erogato - postula che l’odierno ricorrente per undici mesi all’anno lavorasse continuativamente senza poter mai procedere a spostamenti personali al di fuori dell’orario di lavoro o nei giorni di riposo settimanale o nelle festività. Ci si trova, quindi, di fronte ad un ragionamento presuntivo palesemente illogico, in quanto fondato su presupposti indimostrabili e privi del carattere della precisione, dal quale scaturisce un’inferenza che non è semplicemente implausibile o incompleta ma risulta radicalmente priva di supporto logico-consequenziale. 6. Il ricorso incidentale è inammissibile. Inappropriato, infatti, è il richiamo all’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c., non essendo dedotto in concreto un omesso esame di fatto decisivo, bensì la ben diversa ipotesi di omessa pronuncia ex art.112 c.p.c., riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360, n. 4), c.p.c., nella specie non dedotta, senza che sia possibile procedere – stante la radicale diversità di impostazione –ad una riqualificazione del motivo. 7. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso principale deve essere accolto limitatamente ai motivi terzo e quarto, respinti invece primo e secondo, mentre il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile. Per l’effetto l'impugnata sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti del ricorso principale, con rinvi o , anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione, la quale dovrà conformarsi, in tema di Sez. S4/L- R.G. 11090/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 12 di 13 determinazione delle spettanze dell’odierno ricorrente, ai principi precedentemente richiamati. 8. Stante il tenore della pronunciasul ricorso incidentale, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P. Q. M. La Corte, accoglie il terzo e quarto motivo del ricorso principale , respinti primo e secondo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti del ricorso principale e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Cagliariin diversa composizione; Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente incidentale, di un ulteriore importo a tit
Decreto Cassazione n. 23154/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris