CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 giugno 2026
Cassazione n. 20934/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o e difeso dall'avvocatoAntonino Amata-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA] DeDomenico-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 416/2025depositata il 13/06/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Con la gravata sentenza la Corte d’appello di Messina confermava lasentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], cheaveva accolto la domanda degli originari ricorrenti, medici in regime diconvenzione con l’ASP Messina per l’attività di emergenza sanitaria 118,volta a ottenere il riconoscimento del diritto alla retribuzione del tempoimpiegato a svolgere le attività di vestizione e svestizione della divisa inNumero registro generale 17603/2025Numero sezionale 2253/2026Numero di raccolta generale 20934/2026Data pubblicazione 20/06/2026dotazione (cd. “tempo tuta”) negli ultimi cinque anni, da quantificarsi incomplessivi 15 minuti per ciascun turno di lavoro, condannando l’ASP, perl’effetto, al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, della somma –determinata in via equitativa – di € 6.775,50 (commisurando il maggiorimpegno oltre l’orario lavorativo secondo l’importo di euro 27,20 l’ora), inessa compreso il risarcimento del danno per avere dovuto provvedere inautonomia al lavaggio e alla stiratura degli indumenti, oltre interessi legalie alla rifusione di metà delle spese giudiziali, compensando la quotaresidua.2. La Corte, nel ritenere infondati i plurimi motivi di gravame, osservavaquanto segue:a) andavano estesi al rapporto convenzionale i medesimi principi affermatidalla giurisprudenza di legittimità circa la riconducibilità dei tempi divestizione e svestizione all’orario di lavoro;b) gli indumenti che i medici erano tenuti ad indossare costituivanodispositivi di protezione individuale (“DPI”) in quanto finalizzati aproteggere l’incolumità del lavoratore ed anche le persone assistite;c) secondo un criterio di normalità sociale, l’obbligo di indossare la divisasolo sul luogo di lavoro derivava dalla natura stessa degli indumenti e,d’altro canto, la stessa [OSCURATO:PERSONA] non negava di avere allestitoarmadietti e spogliatoi per le operazioni di vestizione e svestizione;d) i prospetti turni coprivano l’intero debito contrattuale e noncomprendevano i tempi di vestizione e di svestizione che pure costituivanotempi di lavoro;e) nessun rilievo assumeva il fatto che la retribuibilità non fosse stataprevista dal CCNL o dall’ACN, né la natura autonoma della collaborazione,la quale, in quanto coordinata e continuativa, non escludeva un potere diconformazione datoriale;f) i medici dell’emergenza sanitaria sono tenuti al rispetto dell’orario diservizio e agli stessi non possono essere estesi i principi affermati per ladirigenza medica del SSN;g) il richiamo alla contrattazione collettiva del personale non dirigenzialedel comparto sanità era un valido criterio orientativo ai fini dellaNumero registro generale 17603/2025Numero sezionale 2253/2026Numero di raccolta generale 20934/2026Data pubblicazione 20/06/2026determinazione del compenso, non risultando che fossero intervenuti gliAccordi Regionali a stabilire la maggiorazione secondo quanto prescrittodall’art. 98 dell’ACN del [OSCURATO:DATA_NASCITA];h) il tempo di 15 minuti indicato dal CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2016-2018(art. 27) è un tempo ragionevole e non è compensato dall’indennità diPronto Soccorso, che persegue altre finalità;i) in assenza di adempimento da parte della ASL dell’obbligo di provvedereal lavaggio, era evidente che questo fosse stato effettuato dai mediciinteressati sicché condivisibile era la liquidazione equitativa operata inprimo grado e non contestata nel quantum.3. Parte soccombente ha depositato ricorso per Cassazione, articolandonove motivi, mentre i medici [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ParisiGiovanni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso,depositando in seguito altresì, al pari della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], memoria exart. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Nel primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dellenorme che regolano il rapporto di lavoro convenzionale (art. 48 l. n.833/1978, art. 8 d.lgs. n. 502/1992), la distinzione tra lavoro autonomoparasubordinato e lavoro subordinato (art. 409, n. 3, c.p.c., e 2094 c.c.),l'inquadramento e la retribuzione dei dirigenti medici, con conseguenteerronea applicazione della disciplina del “tempo tuta” e del lavorostraordinario, dei principi in materia di eterodirezione e, ancora, dellaestensione analogica del CCNL [OSCURATO:PERSONA] (art. 360, comma 1, n. 3cpc), in quanto la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto applicabili alrapporto di lavoro dei medici convenzionati, odierni resistenti, lavoratoriautonomi in regime di parasubordinazione, istituti e principi che sonopacificamente propri del solo rapporto di lavoro subordinato, qualil’eterodirezione, la nozione di orario di lavoro e la retribuzione per il tempodi vestizione/svestizione dei dispositivi di protezione individuale.2. Nel secondo motivo si deducono la violazione e la falsa applicazionedelle medesime norme (artt. 48 della l. 23.12.1978, n. 833, 8 d.lgs.Numero registro generale 17603/2025Numero sezionale 2253/2026Numero di raccolta generale 20934/2026Data pubblicazione 20/06/202630.12.1992 n. 502, 409, n. 3, c.p.c., e 2094 c.c.) e dei principi primarichiamati in relazione alla violazione del precedente giurisprudenziale edei principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione in due ordinanze“gemelle” (n. 12208/2025 e n. 12209/2025), le quali, nel cassare conrinvio due sentenze della Corte d’appello di Messina per fatti speculari aquelli in esame, hanno fissato principi di diritto conformi alle doglianzedell’ASP (nel senso della inapplicabilità della disciplina del lavorosubordinato ai medici convenzionati con l’ASP territoriale) e, benchéportate a conoscenza della Corte territoriale prima della presentedecisione, ne sono state ignorate e disattese.3. Nel terzo motivo si lamenta la violazione e/o la falsa applicazionedelle norme in materia di onere della prova, di disponibilità e valutazionedella prova e di presunzioni (artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonchédegli artt. 2727 e 2729 c.c.), per avere il giudice di appello, nonostante lamancanza di prova sulla eterodirezione, sulla effettiva attività divestizione/svestizione e sul tempo realmente impiegato e, ancora,sull’effettiva attività di lavaggio e stiratura dei DPI, ritenuto di poterericorrere a generiche presunzioni.4. Nel quarto motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dellemedesime norme in tema di onere della prova e prova per presunzioni,sotto il profilo della mancata osservanza del precedente giurisprudenzialee dei principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione nelle dueordinanze speculari n. 12208 e n. 12209 del 2025, sopra citate, conriguardo al difetto di prova sulle circostanze indicate nel motivo cheprecede.5. Nel quinto motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degliartt. 1226 c.c. e 432 c.p.c. in materia di valutazione equitativa, e ciò inquanto il giudice di appello, ai fini della determinazione tanto dellaretribuzione integrativa riconosciuta ai medici per l’attività divestizione/svestizione quanto del risarcimento delle spese per il lavaggio,asciugatura e stiratura delle tute, è ricorsa a valutazione equitativa sulquantum, prevista dall’art. 1226 c.c. e, per il giudizio di lavoro, dall’art.Numero registro generale 17603/2025Numero sezionale 2253/2026Numero di raccolta generale 20934/2026Data pubblicazione 20/06/2026432 c.p.c., senza avere raggiunto la pregiudiziale prova sull’an del dirittoinvocato.6. Nel sesto motivo si lamenta la violazione e la falsa applicazione deimedesimi artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c. in rapporto alla mancata osservanzadei precedenti della Corte di cassazione di cui alle citate ordinanze n.12228/2025 e n. 12209/2025 e dei principi di diritto ivi affermati, e ciòper avere la Corte territoriale disatteso i principi enucleati dalla S.C. suvicende identiche, laddove si era affermata la mancata dimostrazione deifatti costitutivi della domanda e, di conseguenza, l’impossibilità diprocedere alla relativa valutazione equitativa dell’importo dovuto.7. Nel settimo e nel nono motivo si prospetta la nullità della sentenzaper motivazione apparente o inesistente o, ancora, perplessa econtraddittoria, ex art. 132 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 161c.p.c., nonché la violazione del precedente e del principio di dirittoaffermato dalla Corte di Cassazione e, ancora, del principio del "giudicatoimplicito esterno", in quanto, ignorando le due precedenti pronunce“gemelle”, decisive nel caso di specie perché pronunciate su casi identici,la Corte d’appello ha violato la legge e ha disatteso il ruolo dellaCassazione di garantire un’interpretazione uniforme del diritto. Laricorrente argomenta che, se è pur vero che il giudice di merito non èobbligato a seguire ciecamente le pronunce della Corte di cassazione, ha ildovere di motivare in modo rafforzato le ragioni per cui decide didiscostarsene e, in questo caso, tale motivazione è mancata e la decisioneha finito per ripetere gli stessi errori di diritto già censurati e corretti dallaSuprema Corte. La motivazione della sentenza sarebbe, inoltre, affetta dacontraddittorietà così radicale da renderla meramente apparente, peravere la Corte d’appello: a) applicato principi del lavoro subordinato(eterodirezione e orario di lavoro) a un rapporto riconosciuto comeautonomo, così da creare un’incoerenza insanabile che rendeincomprensibile la decisione; b) ritenuto provate le pretese dei sanitari(tempo per la vestizione e spese di lavaggio della divisa) non sulla base diprove concrete, ma di ragionamenti astratti (“è intuibile”, “giocoforza”), inNumero registro generale 17603/2025Numero sezionale 2253/2026Numero di raccolta generale 20934/2026Data pubblicazione 20/06/2026contrasto con l’art. 2697 c.c., non permettendo in tal modo di ricostruirel’iter logico seguito, equivalente a una motivazione assente.8. Nell’ottavo motivo si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corted’appello ignorato il fatto costituito dalle due ordinanze gemelle dellaCassazione n. 12208/2025 e 12209/2025, decisivo poiché, per quantocontestato nei motivi precedenti, riguardando casi identici a quello dispecie, avrebbe indotto la Corte territoriale a statuire diversamente.9. In sede di controricorso, come nella successiva memoria, si sostienela inammissibilità e la infondatezza dei motivi.10. Ciò esposto, i primi tre motivi di ricorso possono essere valutaticongiuntamente, contestando nel loro complesso la decisione di merito peravere applicato ai medici convenzionati principi propri dello statutogiuridico del personale non medico del servizio sanitario nazionale,riconoscendo loro un diritto (quello alla retribuzione del cd. tempo tuta)che presuppone la eterodirezione, non sussistente per tali medici, e ciò incontrasto con le due decisioni della Corte di Cassazione che avevanostatuito in senso contrario in vicende del tutto sovrapponibili.11. Tali motivi, con le precisazioni che seguono sull’ultimo di tali profili,sono fondati.12. Va premesso che le ordinanze di questa Corte, Sez. L, n. 12208 e12209 del 20/2/2025 hanno cassato due sentenze della Corte d’appello diMessina che avevano riconosciuto a medici operativi in servizio pressol’emergenza sanitaria territoriale (servizio 118) dell’ASP Messina, tenuti aun orario di 38 ore settimanali, il risarcimento delle spese di lavaggio,asciugatura e stiratura di indumenti specifici, alla stregua di dispositivi diprotezione individuali, ritenendo provato in base a “fatti gravi, precisi econcordanti” tanto il fatto della vestizione e svestizione al di fuoridell’orario di lavoro – stimato in circa trenta minuti supplementari oltrel’orario ordinario – quanto il fatto che si occupassero personalmente dellapulitura e stiratura delle tute, nonostante si trattasse di un obbligogravante sulla medesima ASP Messina. La S.C. censurava la decisionedella corte d'appello di Messina per contraddittorietà della motivazione,Numero registro generale 17603/2025Numero sezionale 2253/2026Numero di raccolta generale 20934/2026Data pubblicazione 20/06/2026convenzionati, legati quindi alla P.A. da un rapporto diparasubordinazione, principi elaborati dalla giurisprudenza con riferimentoall’attività degli infermieri, i quali sono lavoratori subordinati; b) avevaritenuto che i dirigenti medici fossero vincolati a un orario, in contrastocon i chiari principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità; c) avevaritenuto provati i fatti per presunzioni, senza chiarirne la natura concretadei fatti noti da cui risalire a quelli ignoti.13. Ciò premesso, la circostanza che la sentenza qui impugnata trascuri enon segua i suddetti precedenti non configura in sé violazione di giudicatoesterno – non ponendosi le odierne fattispecie in rapporto di dipendenzada quelle già decise – né omesso esame di fatto decisivo per il giudizio –non costituendo le decisioni precorse un “fatto”. Non può, tuttavia, nonrilevarsi come tali arresti hanno richiamato principi di diritto ai qualioccorre in questa sede dare continuità in tema di statuto dei mediciconvenzionati e di non assimilabilità di detto statuto a quello dei lavoratorisubordinati, traendone le necessarie conseguenze sull’invocato diritto alcd. tempo tuta.14. Invero, come statuito da Cass., Sez. L, 24 settembre 2015, n. 18975,«il rapporto di lavoro dei medici convenzionati, pur se costituito in vistadell'interesse pubblico di soddisfare le finalità istituzionali del serviziosanitario nazionale, è un rapporto libero-professionale parasubordinatoche si svolge di regola su un piano di parità con le aziende sanitarie localie, pertanto, non permette di ravvisare un datore di lavoro. Ne consegueche la legittimazione ad attivare il procedimento per la repressione dellacondotta antisindacale previsto dall'art. 28 della l. n. 300 del 1970, qualegaranzia tipica del rapporto di lavoro subordinato, non può essere estesaalle organizzazioni sindacali dei suddetti professionisti, restando in tal casoesperibili gli ordinari strumenti processuali».15. A più riprese e a vari fini si sono del resto distinti i rapporticonvenzionali dei medici (esterni o ambulatoriali) da quelli di pubblicoimpiego, come ad esempio allorquando si è esclusa l’applicazione ai mediciconvenzionati dell’art. 2087 c.c. (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 16929), dell’art.Numero registro generale 17603/2025Numero sezionale 2253/2026Numero di raccolta generale 20934/2026Data pubblicazione 20/06/20262126 c.c. (Cass., Sez. L, Sentenza 25/03/1995, n. 3496) o delle norme sulcongedo straordinario per motivi familiari di cui agli artt. 4, comma 2,della l. n. 53 del 2000 e 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 (Cass.21/08/2025, n. 23641), data la diversità rispetto al lavoro subordinato cuipertengono tali istituti.16. Cass., Sez. L, Sentenze 24/06/2025, n. 16929 e 21/08/2025 n.23641, in particolare, hanno ribadito che il rapporto dei medici chesvolgono attività in regime di convenzione con le aziende sanitarie esuladal pubblico impiego, avendo natura privatistica di lavoro autonomo-professionale, con i connotati della cd parasubordinazione, ed esuladall'ambito del pubblico impiego, con conseguente inapplicabilità allostesso delle norme che presuppongono la subordinazione (come quelledisciplinanti il congedo straordinario per motivi familiari di cui agli artt. 4,comma 2, della l. n. 53 del 2000 e 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del2001).17. Il rapporto dei medici convenzionati trova, infatti, fondamento intermini di collaborazione autonoma, per quanto coordinata e continuativa,in precise norme di legge (artt. 48 l. n. 833 del 1978 e 8 d.lgs. n. 502 del1992) e gli accordi nazionali che ne regolano lo svolgimento non possonocomportare diverse qualificazioni in termini di subordinazione, risultandoaltrimenti essi radicalmente nulli per contrasto con una disciplina la cuiimperatività è evidente, stante l’impossibilità di costituire rapporti diimpiego pubblico in regime di subordinazione se non nelle forme a tal finpreviste dalla legge e dalla Costituzione (art. 97 Cost.).18. In termini coerenti, Cass., Sez. L, 21/08/2025 n. 23641, prima citata,richiamando Cass. 29/07/2008, n. 20581, in motivazione ha chiarito che“È principio consolidato quello secondo cui in materia di mediciconvenzionati, va escluso che nell’ordinamento sia rinvenibile un principiogenerale, ancorché settoriale, di assimilazione delle prestazioni svoltepresso enti sanitari dai medici in base a convenzioni, ex art. 48 legge n.833 del 1978, a quelle rientranti nell’ambito del rapporto di pubblicoimpiego, attesa l’assenza nei rapporti d’opera professionale (purcaratterizzati da collaborazione coordinata e continuativa) del requisitoNumero registro generale 17603/2025Numero sezionale 2253/2026Numero di raccolta generale 20934/2026Data pubblicazione 20/06/2026della subordinazione, dovendosi ritenere che le disposizioni che estendonol’applicabilità della normativa del pubblico impiego con equiparazione alleprestazioni subordinate abbiano carattere speciale ed eccezionale e sianoinsuscettibili di essere applicate al di fuori dei casi considerati.Conseguentemente, il d.P.C.m. 8 marzo 2001 - che individua i criteri perla valutazione, ai fini dell’inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria,del servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali - nel trovare la suafonte primaria nell’art. 8, comma 8, del d.lgs. n. 502 del 1992, nonché nelsuccessivo atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell’art. 8della legge n. 59 del 1997, può trovare applicazione esclusivamente per ilpersonale convenzionato inquadrato nella qualifica di dirigente del serviziosanitario nazionale ai sensi dell’art. 34 della legge n. 449 del 1997, e nonessere estesa ai dirigenti sanitari in genere, già a rapporto di impiego, chevantino servizi convenzionali anteriormente all’assunzione. È statoevidenziato (Cass. 5 dicembre 2018, n. 31502) che: “Secondo costantegiurisprudenza di legittimità, il rapporto dei medici, che svolgono attivitàin regime di convenzione con le aziende sanitarie, configura un rapportoprivatistico di lavoro autonomo-professionale con i connotati dellacosiddetta parasubordinazione ed esula dall’ambito del pubblico impiego(Cass. S.U. 2955 del 1984). Corollario di tale configurazione èl’inapplicabilità al rapporto parasubordinato in esame di disposizioni chepresuppongono la natura subordinata del rapporto di lavoro (così, è stataesclusa l’applicabilità del disposto dell’art. 36 Cost., in tema diproporzionalità e adeguatezza della retribuzione, norma ritenuta dallaprevalente dottrina e dalla giurisprudenza applicabile unicamente airapporti di lavoro subordinato; cfr. proprio in relazione proprio ai medici inregime di convenzione: Cass. n. 10168 del 2004, Cass. n. 531 del 1998 eCass. n. 11057 del 1992).Sulla base di tale premessa, è stata ritenuta priva di fondamento giuridicola pretesa di vedere applicati ai medici professionisti che prestano attivitàdi collaborazione in regime di convenzione con il servizio sanitario gliistituti propri del regime ordinamentale che regola il rapporto di pubblicoimpiego.Numero registro generale 17603/2025Numero sezionale 2253/2026Numero di raccolta generale 20934/2026Data pubblicazione 20/06/2026Già in precedenti occasioni, questa Corte aveva affermato che lafattispecie di cui all’art. 97 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 3 è norma dicarattere eccezionale, relativa ai soli dipendenti statali, in quanto“...inidonea ad assurgere a principio generale dell’ordinamento...” (Cass.6557 del 2014).Ed ancora, è stato, più di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questaCorte 14/07/2022, n. 22207 che: “I rapporti tra i medici convenzionati ele aziende sanitarie locali, pur costituiti allo scopo di soddisfare le finalitàistituzionali del servizio sanitario nazionale in funzione della tutela dellasalute pubblica, hanno la natura di rapporti libero-professionaliparasubordinati, ha rimarcato che si differenziano da quelli di pubblicoimpiego per il difetto del vincolo della subordinazione”. […]“L’ente pubblico assume, nei confronti del professionista, gli obblighi chederivano dalla disciplina collettiva, alla quale la legge assegna un ruolocentrale, affidandole la funzione specifica di garantire, su base pattizia,l’uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitarioa rapporto convenzionale... sull’intero territorio nazionale”. […]“La pubblica amministrazione non esercita, pertanto, nei confronti delmedico convenzionato, alcun potere autoritativo, se non nei limiti dianziprecisati, e le iniziative delle parti ed i rispettivi comportamenti vannovalutati secondo i principi propri che regolano l’esercizio dell’autonomiaprivata” (si vedano, nel medesimo senso, Cass., Sez. un., nn. 8632/1996,813/1999, 20344/2005, 6574/2006)”.19. Quanto alla disciplina dei descritti rapporti di parasubordinazione eall’impossibilità che ci si possa discostare dal regime stabilito dagli accordicollettivi nazionali e regionali, il sistema delle fonti, ricostruito da Cass.Sez. L, Sentenza n. 11566 del 03/05/2021 (Rv. 661117 - 01) e da Cass.n. 29137/2022, impone di ritenere che nella regolamentazione delrapporto, valgono i medesimi principi affermati per l’impiego pubblicocontrattualizzato, secondo cui il trattamento retributivo non può cheessere quello riconosciuto dalla contrattazione, nazionale o regionalesecondo le rispettive competenze, e né l’azienda sanitaria né tantomeno ilgiudice possono riconoscere compensi che la contrattazione non prevede.Numero registro generale 17603/2025Numero sezionale 2253/2026Numero di raccolta generale 20934/2026Data pubblicazione 20/06/202620. Ne discende che la Corte territoriale ha errato nell’estendere ladisciplina dettata dal CCNL per il personale non dirigenziale del CompartoSanità alla fattispecie in esame, relativa a medici convenzionati e nonsubordinati, sia sull’an sia sull’entità del compenso, mentre la fondatezzadella pretesa andava valutata tenendo conto unicamente, da una parte,della disciplina dettata dagli [OSCURATO:PERSONA] vigenti rationetemporis e, dall’altra, della natura autonoma e non subordinata delrapporto, la quale impedisce di considerare l’orario di servizio quello nelquale il medico è sottoposto al potere di direzione, nei termini indicatidalla giurisprudenza formatasi in tema di lavoro subordinato e nonestensibile ai medici in esame. Il servizio, in un rapporto di caratterelibero professionale, sia pure reso in forma di collaborazione coordinata econtinuativa, non può che essere quello nel quale l’opus è resa.21. Fondati sono altresì i motivi dal terzo al sesto.22. Come rilevato nelle speculari vicende oggetto delle due ordinanze“gemelle” n. 12208 e 12209 del 2025, la Corte d’appello, in violazionedelle norme e dei consolidati principi in tema di presunzioni ex art. 2729c.c., ha ritenuto erroneamente provati lo svolgimento effettivo e i tempidelle operazioni di vestizione e svestizione, lavaggio e asciugatura degliindumenti professionali in parola (e per queste ultime due operazioni,altresì il loro compimento in autonomia da parte dei medici).23. Giova ricordare che il ricorso alle presunzioni è ammissibile solo inpresenza di presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisitodella "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinatonella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità dellasussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della"concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi,richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità diindizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione dellasua sussistenza, da ciò conseguendo l’ammissibilità della denuncia, insede di legittimità, della violazione o falsa applicazione del citato art. 2729c.c., quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivopuò basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi laNumero registro generale 17603/2025Numero sezionale 2253/2026Numero di raccolta generale 20934/2026Data pubblicazione 20/06/2026presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanzaai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota (Cass. Sez. L -Sentenza n. 18611 del 30/06/2021), o quando emerga l'assoluta illogicitàe contraddittorietà del ragionamento decisorio (Cass. Sez. L, n.23154/2024, Ordinanza n. 22366 del 05/08/2021, Cass. Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 5279 del 26/02/2020).24. Ebbene, la Corte territoriale, a fronte delle doglianze dell’ASP, che nelcorpo della memoria di trattazione scritta del 27.5.2025 aveva prodotto eillustrato i pertinenti contenuti nelle due ordinanze della Cassazione checensuravano proprio questo profilo motivazionale, non ha individuato evalorizzato elementi concreti al fine di ritenere provati i sopra richiamatifatti; essa ha piuttosto desunto che le operazioni avvenissero al di fuoridell’orario di servizio dalla circostanza per cui i turni di lavoro osservati daimedici in esame coprivano l'intero debito contrattuale del turno, per cuiera “giocoforza” che le operazioni di vestizione e svestizione avvenisseroimmediatamente prima e dopo la conclusione dell'orario di lavoro delturno, anche se sul luogo di lavoro, in uno alla predisposizione diarmadietti appositi. Ma, quanto alla prima circostanza, piuttosto che di un“fatto noto”, si tratta di una ipotesi congetturale, inidonea a provare ilfatto ignoto, e ciò in quanto la successione dei turni e la rispettiva duratatemporale di per sé non dimostrano che la preparazione avvenisse al difuori del turno medesimo, così come insufficiente a tal fine era la presenzadi armadietti e di spogliatoi sul luogo di lavoro, ben potendo questi nonessere di fatto impiegati.25. Analogo ragionamento va fatto sulle operazioni di lavaggio e sulla lorofrequenza.26. Di contro, sono infondati i motivi di ricorso afferenti alla nullità dellasentenza per motivazione inesistente (motivi di cui ai n. 7, 8 e 9).Ricordando che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscrittoalla sola verifica della violazione del cd. minimo costituzionale richiestodall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. S.U. n. 8053 e 8054/2014, n.23940/2017, n. 16595/2019), si deve osservare che nel caso di specie laCorte d’appello ha esplicitato adeguatamente il percorso logico-Numero registro generale 17603/2025Numero sezionale 2253/2026Numero di raccolta generale 20934/2026Data pubblicazione 20/06/2026argomentativo che l’ha portata (così come il Tribunale) a riteneresussistente e dimostrato il preteso diritto alla retribuzione del cd. tempotuta, ancorché in modo errato secondo i profili sopra evidenziati.27. Alla luce di tali principi e nei limiti argomentati, il ricorso deve essereaccolto e, per l’effetto, la decisione deve essere cassata con rinvio allaCorte d’Appello di Messina, in diversa composizione, che procederà ad unnuovo esame, attenendosi ai principi sopra enunciati e provvedendo ancheal regolamento delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie i motivi di ricorso nei termini di cui in motivazione.Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Messina, indiversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spesedel giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 06/05/2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]