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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 23384/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21434/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 107/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO della GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 170/2020 depositata il 14/01/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal PresidenteFELICE MANNA. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte d’appello di Catania per conseguire l’equo indennizzo, ai sensi della legge n. 89/01, per la durata irragionevole di un processo civile instaurato nel 2015 innanzi al Tribunale di Catania, sezione lavoro, in allora ancora pendente.

La domanda era respinta sia sede monitoria che all’esito dell’opposizione ex art. 5-terlegge citata.

Riteneva la Corte territoriale che il giudizio presupposto, avente ad oggetto l’opposizione ad un’intimazione di pagamento di contributi previdenziali, aveva un valore, inclusi interessi ed accessori, di appena 1.006,66 euro.

Quindi, rilevato che la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo era stata disposta dal giudice di quel giudizio in considerazione dell’ISEE della ricorrente, pari a € 7.563,60 (redditi annui di circa 5.000,00 euro e patrimonio complessivo di € 72.000,00), la Corte concludeva nel senso «di condividere il giudizio espresso nel provvedimento impugnato, in quanto il valore del giudizio protrattosi oltre il limite di ragionevolezza di anni tre appare irrisorio ex art. 2, comma 2 sexies, lett. g), L. 89/2001, e quindi non è tale che il ritardo nella sua definizione possa ingenerare sofferenze morali o turbamenti tali da meritare di essere indennizzate».

Aggiungeva, poi, quanto alla giurisprudenza citata dalla parte opponente, che aveva individuato in € 500,00 la soglia al di sotto della quale la causa doveva ritenersi di carattere irrisorio, che il relativo giudizio spettava “al diritto vivente” e che il valore della causa presupposta era da giudicarsi irrisorio «anche alla luce dei dati reddituali e patrimoniali allegati dalla Follese».

Per la cassazione di tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato a cinque motivi.

Vi resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Il primo ed il secondo motivo enunciano entrambi, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., la violazione dell’art. 2, comma 2-sexies, legge n. 89/01 e degli artt. 24 e 111 Cost., poiché: a) l’interpretazione coordinata di tali norme con l’art. 2-bis, primo e terzo comma, conduce a ritenere che l’importo minimo dell’indennizzo annuo che il giudice è chiamato ad applicare in caso di durata irragionevole, pari a € 400,00, segni indirettamente anche la soglia al di sotto della quale il giudizio presupposto ha natura bagatellare; b) questa Corte ha in passato ritenuto non essere bagatellari cause di valore non inferiore ad euro 500,00, avuto riguardo alle condizioni socio-economiche della parte ricorrente, soprattutto in materie di particolare rilievo quali le controversie di lavoro o quelle previdenziali.

2. - Il terzo mezzo lamenta, in rapporto al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, quale l’aver il giudice del giudizio di riferimento sospeso l’esecutorietà dell’intimazione opposta in considerazione delle condizioni reddituali e patrimoniali della ricorrente, riconoscendo così l’esistenza di un grave pregiudizio in caso di esecuzione forzata.

3. - Col quarto motivo – erroneamente rubricato come “quinto” (v. pag. 16 ricorso) – si deduce la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., per essere apparente la motivazione del decreto impugnato, di cui non è dato comprendere l’iter logico seguito.

Pur dando atto dell’inibitoria disposta nel processo presupposto per le condizioni socioeconomiche della ricorrente, la Corte distrettuale ha poi ritenuto irrisorio il valore di tale giudizio, senza far comprendere se tale conclusione sia dipesa dall’aver considerato il reddito, il valore del patrimonio o l’ISEE.

4. - Il quinto motivo allega, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., la violazione dell’art. 2 legge n. 89/01 e dell’art. 6 CEDU, perché la Corte d’appello ha ritenuto – errando – insussistente il danno morale lamentato, ancorché di durata superiore di un anno e sei mesi a quella prevista nell’art. 2-, comma 2-bis, legge n. 89/01.

5. - I primi quattro motivi, da esaminare congiuntamente perc hé aggrediscono la medesima statuizione sotto angoli visuali interagenti, sono fondati nei sensi e nei limiti che seguono.

5.1. - Positivizzando e dando continuità ad un orientamento emerso nella giurisprudenza di questa Corte suprema (già a partire dalla sentenza n. 633/14) e della Corte EDU (cfr. sentenza 6 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia), che avevano applicato alla materia il principio de minimis non curat praetor, la legge n. 208/15 nell’aggiungere il comma 2-sexies all’art. 2 della legge n. 89/0 1 dispone alla lett. g) che si presume insussistente, salvo prova contraria, il pregiudizio da irragionevole durata del processo nel caso di irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte.

A base della corretta esegesi della norma, due esigenze e un correttivo: da un lato, impedire sovracompensazioni (esigenza già avvertita dalle pronunce nn. 14047/16, 25804/15 e 22385/15 e varie altre non massimate) e diseconomici ricorsi alla giurisdizione, quale bene della collettività che non può essere dilapidato ad insperato vantaggio di pochi e a danno dei più; dall’altro, evitare che l’esiguità della posta in gioco sia espressa da un dato assoluto ed oggettivo, scisso dalle condizioni personali di chi quella pretesa ha perseguito o ha subìto nel giudizio presupposto.

Correttivo, quest’ultimo, che questa Corte suprema sia prima che dopo la legge n. 208/15 ha adoperato nel ritenere indennizzabile la durata irragionevole di controversie di lavoro, previdenziali o assistenziali ancorché di valore inferiore a 500,00 euro (cfr. ad es. nn. 21030/15 e 28750/18).

5.2. - L’esame di questo secondo elemento della fattispecie è stato motivato in maniera sostanzialmente autoassertiva, e dunque apparente.

Nel decreto impugnato è stata dapprima menzionata la condizione personale della parte ricorrente, ma solo a livello storico quale dato che il giudice del processo presupposto ha valorizzato nel concedere l’inibitoria.

Difetta, per contro, una chiara presa di posizione della Corte distrettuale al riguardo, lì dove quest’ultima, con motivazione apodittica e non altrimenti comprensibile nelle sue basi logico-giuridiche, ha concluso nel senso di non attenersi al limite di € 500,00 in varie occasioni indicato da questa Corte suprema, «e ciò anche alla luce dei dati reddituali e patrimoniali allegati dalla Follese».

6. - Il quinto motivo è, invece, manifestamente inammissibile, avendo ad oggetto una questione – il danno sofferto e la relativa quantificazione – che è rim asta assorbita nella decisione impugnata.

7. - Quest’ultima va, dunque, cassata nei limiti di cui sopra, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catania, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catania, che provvederà

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21434/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 107/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO della GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 170/2020 depositata il 14/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal PresidenteFELICE MANNA. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte d’appello di Catania per conseguire l’equo indennizzo, ai sensi della legge n. 89/01, per la durata irragionevole di un processo civile instaurato nel 2015 innanzi al Tribunale di Catania, sezione lavoro, in allora ancora pendente. La domanda era respinta sia sede monitoria che all’esito dell’opposizione ex art. 5-terlegge citata. Riteneva la Corte territoriale che il giudizio presupposto, avente ad oggetto l’opposizione ad un’intimazione di pagamento di contributi previdenziali, aveva un valore, inclusi interessi ed accessori, di appena 1.006,66 euro. Quindi, rilevato che la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo era stata disposta dal giudice di quel giudizio in considerazione dell’ISEE della ricorrente, pari a € 7.563,60 (redditi annui di circa 5.000,00 euro e patrimonio complessivo di € 72.000,00), la Corte concludeva nel senso «di condividere il giudizio espresso nel provvedimento impugnato, in quanto il valore del giudizio protrattosi oltre il limite di ragionevolezza di anni tre appare irrisorio ex art. 2, comma 2 sexies, lett. g), L. 89/2001, e quindi non è tale che il ritardo nella sua definizione possa ingenerare sofferenze morali o turbamenti tali da meritare di essere indennizzate». Aggiungeva, poi, quanto alla giurisprudenza citata dalla parte opponente, che aveva individuato in € 500,00 la soglia al di sotto della quale la causa doveva ritenersi di carattere irrisorio, che il relativo giudizio spettava “al diritto vivente” e che il valore della causa presupposta era da giudicarsi irrisorio «anche alla luce dei dati reddituali e patrimoniali allegati dalla Follese». Per la cassazione di tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato a cinque motivi. Vi resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Il primo ed il secondo motivo enunciano entrambi, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., la violazione dell’art. 2, comma 2-sexies, legge n. 89/01 e degli artt. 24 e 111 Cost., poiché: a) l’interpretazione coordinata di tali norme con l’art. 2-bis, primo e terzo comma, conduce a ritenere che l’importo minimo dell’indennizzo annuo che il giudice è chiamato ad applicare in caso di durata irragionevole, pari a € 400,00, segni indirettamente anche la soglia al di sotto della quale il giudizio presupposto ha natura bagatellare; b) questa Corte ha in passato ritenuto non essere bagatellari cause di valore non inferiore ad euro 500,00, avuto riguardo alle condizioni socio-economiche della parte ricorrente, soprattutto in materie di particolare rilievo quali le controversie di lavoro o quelle previdenziali. 2. - Il terzo mezzo lamenta, in rapporto al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, quale l’aver il giudice del giudizio di riferimento sospeso l’esecutorietà dell’intimazione opposta in considerazione delle condizioni reddituali e patrimoniali della ricorrente, riconoscendo così l’esistenza di un grave pregiudizio in caso di esecuzione forzata. 3. - Col quarto motivo – erroneamente rubricato come “quinto” (v. pag. 16 ricorso) – si deduce la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., per essere apparente la motivazione del decreto impugnato, di cui non è dato comprendere l’iter logico seguito. Pur dando atto dell’inibitoria disposta nel processo presupposto per le condizioni socioeconomiche della ricorrente, la Corte distrettuale ha poi ritenuto irrisorio il valore di tale giudizio, senza far comprendere se tale conclusione sia dipesa dall’aver considerato il reddito, il valore del patrimonio o l’ISEE. 4. - Il quinto motivo allega, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., la violazione dell’art. 2 legge n. 89/01 e dell’art. 6 CEDU, perché la Corte d’appello ha ritenuto – errando – insussistente il danno morale lamentato, ancorché di durata superiore di un anno e sei mesi a quella prevista nell’art. 2-, comma 2-bis, legge n. 89/01. 5. - I primi quattro motivi, da esaminare congiuntamente perc hé aggrediscono la medesima statuizione sotto angoli visuali interagenti, sono fondati nei sensi e nei limiti che seguono. 5.1. - Positivizzando e dando continuità ad un orientamento emerso nella giurisprudenza di questa Corte suprema (già a partire dalla sentenza n. 633/14) e della Corte EDU (cfr. sentenza 6 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia), che avevano applicato alla materia il principio de minimis non curat praetor, la legge n. 208/15 nell’aggiungere il comma 2-sexies all’art. 2 della legge n. 89/0 1 dispone alla lett. g) che si presume insussistente, salvo prova contraria, il pregiudizio da irragionevole durata del processo nel caso di irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte. A base della corretta esegesi della norma, due esigenze e un correttivo: da un lato, impedire sovracompensazioni (esigenza già avvertita dalle pronunce nn. 14047/16, 25804/15 e 22385/15 e varie altre non massimate) e diseconomici ricorsi alla giurisdizione, quale bene della collettività che non può essere dilapidato ad insperato vantaggio di pochi e a danno dei più; dall’altro, evitare che l’esiguità della posta in gioco sia espressa da un dato assoluto ed oggettivo, scisso dalle condizioni personali di chi quella pretesa ha perseguito o ha subìto nel giudizio presupposto. Correttivo, quest’ultimo, che questa Corte suprema sia prima che dopo la legge n. 208/15 ha adoperato nel ritenere indennizzabile la durata irragionevole di controversie di lavoro, previdenziali o assistenziali ancorché di valore inferiore a 500,00 euro (cfr. ad es. nn. 21030/15 e 28750/18). 5.2. - L’esame di questo secondo elemento della fattispecie è stato motivato in maniera sostanzialmente autoassertiva, e dunque apparente. Nel decreto impugnato è stata dapprima menzionata la condizione personale della parte ricorrente, ma solo a livello storico quale dato che il giudice del processo presupposto ha valorizzato nel concedere l’inibitoria. Difetta, per contro, una chiara presa di posizione della Corte distrettuale al riguardo, lì dove quest’ultima, con motivazione apodittica e non altrimenti comprensibile nelle sue basi logico-giuridiche, ha concluso nel senso di non attenersi al limite di € 500,00 in varie occasioni indicato da questa Corte suprema, «e ciò anche alla luce dei dati reddituali e patrimoniali allegati dalla Follese». 6. - Il quinto motivo è, invece, manifestamente inammissibile, avendo ad oggetto una questione – il danno sofferto e la relativa quantificazione – che è rim asta assorbita nella decisione impugnata. 7. - Quest’ultima va, dunque, cassata nei limiti di cui sopra, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catania, che provvederà anche sulle spese di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catania, che provvederà
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