CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16003/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
runo Guaraldi unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] il decreto della Corte d'appello di Venezia n. cronol. 1470/2024RG n. 292/2024 del 19/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 171/2025Numero sezionale 1226/2026Numero di raccolta generale 16003/2026Data pubblicazione 25/05/2026Con decreto in data 03.04.2024, il Consigliere delegato della Corted’appello di Venezia ha rigettato la domanda di equa riparazione propostada [OSCURATO:SOCIETA]. e da LHBC [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. per l’irragionevole durata diuna procedura fallimentare.L’opposizione proposta dalle due società in questione avverso il suddettoprovvedimento è stata disattesa dalla Corte d’appello con decreto n.cronol. 1470/2024 - RG n. 292/2024 - Repert. n. 2170/2024 in data05.12.2024, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese di lite.Per quanto di interesse in questa sede, è stata ritenuta applicabile lapresunzione di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lettera g), legge n. 89/2001,tenuto conto del valore della pretesa (quanto a [OSCURATO:SOCIETA]., il creditoammesso al passivo era pari a lire 15.020.290 - corrispondenti a euro7.757,33 - al chirografo, e, quanto a LHBC [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., il creditoammesso era pari a lire 6.612.462 - corrispondenti a euro 3.415,05 - inprededuzione e a lire 7.149.401 - corrispondenti a euro 3.692,36 - alchirografo; di detti crediti era stato soddisfatto quello insinuato inprededuzione da LHBC [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) da reputarsi bagatellare, tenutoconto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle società ricorrenti sulpiano soggettivo (trattandosi di «società il cui ultimo bilancio depositatoindica per la prima crediti per oltre € 50.000.000,00 e per la secondacrediti per oltre € 300.000,00, patrimonio netto per la prima di oltre €70.000.000,00 e per la seconda di oltre € 35.000.000,00 e valori dellaproduzione per la prima superiore a € 100.000.000,00 e per la secondasuperiore a € 2.000.000,00, come da bilanci depositati»).[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e la LHBC [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. hanno proposto ricorso percassazione avverso quest’ultimo decreto, sulla scorta di due motivi.Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.depositato una memoria illustrativa.Numero registro generale 171/2025Numero sezionale 1226/2026Numero di raccolta generale 16003/2026Data pubblicazione 25/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va accolta la richiesta di rimessione in termini proposta dal Ministerocontroricorrente in ordine al deposito del controricorso.In proposito, deve rilevarsi che, in tema di deposito telematico, lagenerazione della ricevuta di avvenuta consegna (c.d. seconda p.e.c.)individua il momento di perfezionamento del deposito, al fine di verificarnela tempestività, ma ha un effetto anticipato meramente provvisorio,essendo subordinata al generarsi, con esito positivo, delle p.e.c.successive (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 28403/2023; Cass. n. 19307/2023),la cui mancanza rende definitivamente inefficace il deposito medesimo efa sorgere, a carico della parte, l'onere di attivarsi tempestivamente,reiterando la procedura o formulando tempestiva istanza di rimessione intermini (cfr.: Cass. n. 32822/2023; Cass. n. 69/2025; Cass. n.15801/2025). Inoltre, nel caso in cui il rifiuto del deposito telematico dicomunicato al depositante con la c.d. quarta p.e.c., contenente indicazionigeneriche (quale quella di "codice esito: -1" o "errore fatale") - e la parteabbia prontamente provveduto alla spontanea ripresa del procedimento dideposito mediante un nuovo invio telematico, non vi è spazio perun'indagine circa l'imputabilità dell'errore al fatto del depositante e ildeposito stesso deve ritenersi tempestivo, non dovendosi neppuredisporre la rimessione in termini, a fronte della tempestiva esecuzionedell'attività da cui la parte risultava incolpevolmente decaduta (cfr.: Cass.n. 1411/2026; Cass. n. 27766/2025).Nella specie, il Ministero ha documentato, quanto al primo deposito,l’avvenuta generazione della ricevuta di avvenuta consegna (c.d. secondap.e.c.) e ha provveduto in breve tempo al nuovo deposito delcontroricorso, proponendo tempestiva richiesta di rimessione in termini.2. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 135 c.p.c. in relazioneNumero registro generale 171/2025Numero sezionale 1226/2026Numero di raccolta generale 16003/2026Data pubblicazione 25/05/2026all’art. 2, comma 2-sexies, lettera g), L. 89/2001, all’art. 6, paragrafo 1della CEDU, all’art. 1 del primo protocollo addizionale ed agli artt. 111 e117 della Costituzione – Nullità del decreto - Art. 360, n. 4.Le ricorrenti, in particolare, sostengono che la norma di cui all’art. 2,comma 2-sexies, lettera g), L. 89/2001, ove correttamente interpretataalla luce dei principi della CEDU, ha lo scopo non di rendere nonindennizzabile il ritardo per soggetti “capitalizzati” – e quindi di restringerenormativamente la platea dei soggetti destinatari della tutela di fonteconvenzionale – bensì, all’opposto, quello di rendere valutabile la pretesarisarcitoria per l’irragionevole durata di processi che, pur essendo di valoremodesto per la maggioranza dei consociati, non lo sia anche per la parteinteressata. La norma in questione, inoltre, deve necessariamente essereletta in relazione al comma 3 dell’art. 2-bis, il quale dispone che la misuradell'indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore della causao, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice. Le ricorrentilamentano, infine, che la Corte di merito, nell’interpretare erroneamentela disposizione in esame, abbia posto indebitamente, a carico delle stesse,l’onere di fornire la prova contraria rispetto alla presunzione di irrisorietà.Il motivo è fondato.Per quanto disposto dall’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), legge n.89/2001, «si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole duratadel processo, salvo prova contraria, nel caso di […] irrisorietà della pretesao del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizionipersonali della parte».Ai fini dell’interpretazione della norma in esame occorre partire dallaconsiderazione che, in tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 dellalegge n. 89/2001, il danno non patrimoniale è conseguenza normale,anche se non automatica e necessaria, della violazione del diritto allaragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzioneeuropea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertàNumero registro generale 171/2025Numero sezionale 1226/2026Numero di raccolta generale 16003/2026Data pubblicazione 25/05/2026fondamentali, sicché, il giudice, una volta accertata e determinata l'entitàdella violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo lenorme della citata legge n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il dannonon patrimoniale a meno che, tuttavia, non ricorrano, nel caso concreto,circostanze particolari che facciano positivamente escludere che taledanno sia stato subito dall'interessato (cfr.: Cass. n. 24269/2008; Cass.,n. 26497/2019; Cass. n. 29050/2024).procedimento presupposto riguardi una somma di denaro irrisoria o,comunque, che non incida minimamente sui legittimi interessi delricorrente.Al riguardo, si è precisato che i giudizi presupposti di carattere bagatellaresono quelli in cui la posta in gioco è esigua ed i rischi sostanziali eprocessuali connessi sono trascurabili (cfr.: Cass. n. 26497/2019; Cass. n.3970/2024).L’art. 2, comma 2-sexies, della legge n. 89 del 2001 stabilisce unapresunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio nelle ipotesi ivispecificamente considerate, tra cui quella in esame, il che comporta, in talicasi, il sorgere in capo al ricorrente dell’onere di provare positivamente lasussistenza del pregiudizio stesso, altrimenti ravvisabile qualeconseguenza normale, ancorché, come già detto, non automatica nénecessaria, della violazione del termine di ragionevole durata delprocesso.Come già affermato in sede di legittimità (cfr.: Cass. n. 21313/2025), allanozione di irrisorietà della pretesa o del valore della causa si deveCorte europea dei diritti dell’uomo, dalla quale non è permesso didiscostarsi nell’esercizio del potere interpretativo garantito al giudicenazionale in sede di applicazione dell’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, inquanto la legge n. 89 del 2001 fornisce unicamente un rimedioNumero registro generale 171/2025Numero sezionale 1226/2026Numero di raccolta generale 16003/2026Data pubblicazione 25/05/2026giurisdizionale interno che permette di assicurare la sussidiarietàdell’intervento del giudice convenzionale. La Corte europea dei dirittidell’uomo può dichiarare che una domanda costituisca un abuso del dirittoquando è manifestamente priva di qualsiasi interesse reale e/o riguardauna somma di denaro irrisoria o è generalmente estranea agli interessilegittimi oggettivi del richiedente (Simitzi-Papachristou e altri c. Grecia, n.50634/11, 5 novembre 2013; Bock c. Germania, n. 22051/07, 19 gennaio2010).Sempre in sede di legittimità (Cass. n. 23384/2023; Cass. n. 25917/2025)è stato altresì osservato che a base della corretta esegesi della norma indiscorso vi sono due esigenze e un correttivo: da un lato, impediresovracompensazioni (esigenza già avvertita, per tutte, dalle pronunceCass. n. 14047/2016, n. 25804/2015 e n. 22385/2015) e diseconomiciricorsi alla giurisdizione; dall’altro, evitare che l’esiguità della posta ingioco sia espressa da un dato assoluto ed oggettivo, scisso dalle condizionipersonali di chi quella pretesa ha perseguito o ha subìto nel giudiziopresupposto. Correttivo, quest’ultimo, che la Suprema Corte, sia primache dopo la legge n. 208/15, ha adoperato nel ritenere indennizzabile ladurata irragionevole di controversie di lavoro, previdenziali o assistenziali,ancorché di valore inferiore a euro 500,00 (cfr.: ad es. Cass. n. 21030/15e n. 28750/18).In definitiva, la presunzione di cui all'art. 2, comma 2-sexies, lett. g) dellal. n. 89/2001, di insussistenza dell'irragionevole durata del processo perirrisorietà della pretesa o del valore della causa, nella parte in cui imponela valutazione del predetto elemento anche "in relazione alle condizionipersonali della parte", va interpretata nel senso che queste ultimerappresentano un ulteriore criterio di controllo dell'effettiva irrisorietà dellapretesa, che sia stata già riscontrata oggettivamente in relazione al suovalore, senza tuttavia che debba sussistere una diretta proporzionalità traNumero registro generale 171/2025Numero sezionale 1226/2026Numero di raccolta generale 16003/2026Data pubblicazione 25/05/2026valore della domanda - in sé non bagatellare - e la situazione economico-finanziaria del ricorrente (cfr.: Cass. n. 22396/2025).Ove il soggetto leso dall’irragionevole durata del processo sia una societàdi capitali, le esigenze di adeguata patrimonializzazione dello stesso,imposte dalla sua attività imprenditoriale, non possono risolversi inun’automatica ragione di esclusione del medesimo dalla titolarità deldiritto all’indennizzo salvo che la pretesa fatta valere nel giudiziopresupposto non fosse stata di ammontare particolarmente elevato, comeinvece avverrebbe ove venisse accolta l’interpretazione adottata dallaCorte di merito (cfr.: Cass. n. 3970/2024).Ciò, infatti, comporterebbe normalmente, salvo eccezioni, l’esclusione disocietà di tali dimensioni dal novero dei soggetti che possono far valere ildanno da durata non ragionevole del processo, il che contrasta con iprincipi sopra enunciati.È dunque erronea la decisione della Corte d’appello, nella parte in cui haritenuto irrisoria, sotto il profilo soggettivo, la pretesa fatta valere dallericorrenti confrontandone l’ammontare con le condizioni economiche epatrimoniali delle due società, senza una valutazione dal punto di vistaoggettivo.3. Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 2, comma 2, DM Giustizian. 55/2014 – Art. 360, n. 3, per essere stato posto a loro carico, nel caporelativo alle spese processuali, il rimborso forfetario spese generali al15%, voce che può essere riconosciuta solo in favore degli avvocati dellibero foro e non anche nel caso in cui la parte sia assistita dalla difesaerariale.Il motivo è assorbito, in quanto la Corte d’appello, provvedendo in sede dirinvio, dovrà procedere anche ad una revisione della statuizione sullespese processuali.Numero registro generale 171/2025Numero sezionale 1226/2026Numero di raccolta generale 16003/2026Data pubblicazione 25/05/20264. Alla luce di quanto precede, il ricorso va accolto quanto al primomotivo, assorbito il secondo.Entro tali limiti, il decreto impugnato va cassato, con rinvio alla Corted’appello di Venezia in diversa composizione, perché provveda al riesamedella domanda in applicazione dei principi suesposti.Statuendo in sede di rinvio, la Corte d’appello provvederà anche sullespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito ilsecondo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinviaalla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 12 maggio 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa