Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 febbraio 2024

Cassazione n. 03970/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28064/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3504/2022 depositato il 10/10/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso il decreto n. 3504/2022 della Corte d’appello di Napoli, depositato il 10 ottobre 2022.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c.

3. La Corte d’appello di Napoli ha accolto l’opposizione ex art. 5-ter l. n. 89 del 2001 del Ministero della Giustizia avverso il decreto del magistrato designato che aveva condannato lo stesso Ministero al pagamento dell’indennizzo per equa riparazione per l’importo di € 9.000,00 in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., per l’irragionevole durata (diciotto anni) di una procedura fallimentare nella quale la società era stata ammessa al passivo il 12 marzo 1998 per la somma di £ 56.751.907 (€ 29.309,91).

La Corte d’appello di Napoli, in sede di opposizione, ha ritenuto di applicare la presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lettera g), della legge n. 89 del 2001, in forza dell’accertamento della “irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte”.

Per i giudici dell’opposizione tale norma si ricollega all’evidente disfavore per le cosiddette cause “bagatellari” e si pone in continuità con l’art. 35, comma 3, lettera b) della Convenzione EDU, che sanziona con l’irricevibilità il ricorso, qualora il ricorrente non abbia “subito un pregiudizio importante”.

Il decreto impugnato ha operato un raffronto tra il credito ammesso al passivo (€ 29.309,91) e la situazione economico finanziaria della società opposta, “tenuto conto delle precisate e non contestate grandezze contabili, riferite al 2020, esposte dal Ministero opponente” (capitale sociale di € 35.696.792,00, fatturato di € 660.253.358,00, patrimonio netto di € 217.423.583,00).

4. Il ricorso non risulta notificato alla [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva proposto domanda di equa riparazione insieme alla ricorrente.

Poiché il pregiudizio non patrimoniale che consegue alla lesione del diritto alla ragionevole durata del processo è personale, in caso di pluralità di persone lese, il risarcimento del danno deve avvenire comunque in favore di ciascuno dei danneggiati, sicché, essendo scindibili le cause intraprese, non deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 332, c.p.c., in quanto la parte cui il ricorso non è stato notificato è comunque decaduta dalla facoltà di proporre impugnazione.

5. L’unico motivo del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia la violazione emancata applicazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g) della legge n. 89 del 2001, in relazione agli artt. 6§1 e 13 della C.E.D.U. ed agli artt. 24 e 111 Cost., per avere la Corte d’appello di Napoli escluso la possibilità per la ricorrente, società sovrapatrimonializzata, di chiedere ed ottenere l’equa riparazione, stante l’irrisorietà del suo credito ammesso al passivo fallimentare della società [OSCURATO:SOCIETA]., rispetto alla situazione economico finanziaria della stessa [OSCURATO:SOCIETA]., azienda leader sul mercato internazionale del settore merceologico di appartenenza, come costruttore di acquedotti, oleodotti e metanodotti, pervenendo ad un’interpretazione della legge nr. 89/01 non conforme alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, laddove il raffronto in termini assoluti tra l’ammontare del credito oggetto del giudizio presupposto, sub specie di c.d. posta in gioco, ed il valore patrimoniale della società che agisce ai sensi della legge nr. 89/01 è di una sproporzione tale da far escludere, nel caso di specie, l’operatività della presunzione semplice di sussistenza del pregiudizio non patrimoniale derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo ex art. 6 § 1 della C.E.D.U.

Il decreto impugnato, secondo la ricorrente, non ha considerato l’intangibilità del diritto alla ragionevole durata del processo anche in favore degli enti associativi, di natura personale e/capitale.

6. Il ricorso si rivela fondato nei sensi di cui alla motivazione che segue.

6.1. L'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), della l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla l. n. 208 del 2015, contempla una presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, in caso di “irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte”.

6.2. L’art. 2, comma 2-sexies, della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, prevede un elenco di presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo.

Le ipotesi considerate costituiscono prova "completa", alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, salvo pur sempre il limite della motivazione del proprio convincimento, nonché quello dell’esame degli eventuali elementi indiziari contrari al fatto ignoto dell’inesistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, che si pretende legislativamente di desumere tramite l’allestita presunzione.

L’accertamento dell’esistenza, sufficienza e rilevanza della prova contraria, che consenta il superamento delle presunzioni di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, di cui all’art. 2, comma 2-sexies, implica una tipica indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito, ma pur sempre sindacabile in sede di legittimitàai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 25542 del 2019).

6.3. Condizione di insorgenza e di operatività della presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lettera g), della legge n. 89 del 2001, è, tuttavia, l’accertamento della “irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte”.

6.4. Alla nozione di ‹‹irrisorietà della pretesa o del valore della causa›› si deve attribuire il significato che si trae dalla giurisprudenza consolidata della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, dalla quale non è permesso di discostarsi nell’esercizio del potere interpretativo garantito al giudice nazionale in sede di applicazione de ll’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, in quanto la legge n. 89 del 2001 fornisce unicamente un rimedio giurisdizionale interno che permette di assicurare la sussidiarietà dell’intervento del giudice convenzionale.

La Corte EDU, nella valutazione delle condizioni di ricevibilità ai sensi dell’articolo 35 § 3, lettera a) della Convenzione, afferma che un ricorrente abusa del ricorso individuale presentato ai sensi dell’articolo 34 qualora, ad esempio, il ricorso sia manifestamente privo di una reale finalità, riguardi una somma di denaro irrisoria o comunque non incida minimamente sui legittimi interessi del ricorrente.

Un ricorso per equa riparazione da durata non ragionevole del processo che riguardi una somma di denaro irrisoria è inteso, pertanto, come manifestamente privo di una reale posta in gioco.

Così, ad esempio, nella causa Bock c.

Germania (Corte EDU, Quinta sezione, decreto 19 gennaio 2010, ricorso n° 22051/07), ove il ricorrente si lamentava per la durata di un procedimento civile che aveva intentato per farsi rimborsare il costo di un integratore alimentare prescritto dal suo medico, il cui prezzo ammontava a 7,99 euro.

La Corte europea esaminò tutte le circostanze del caso in esame, definite eccezionali, e tenne conto anche dell’agiata situazione patrimoniale del ricorrente (un funzionario dell’amministrazione statale con uno stipendio mensile di più di 4.500 euro all’epoca dei fatti), per concludere che l’istante aveva fatto un uso sproporzionato del sistema di protezione instaurato dalla Convenzione considerato, visto il carattere irrisorio della somma in contestazione.

6.5. Il fattore della “posta in gioco” viene in rilievo, peraltro, nella giurisprudenza di questa Corte non soltanto per verificare la sussistenza del diritto all’equa riparazione, ma anche per quantificare la consistenza del pregiudizio e quindi la misura dell’indennizzo, in rapporto all’entità della concreta incidenza della pendenza del giudizio sulla vita delle parti.

Tale fattore finisce, così, per escludere dalla riparazione le violazioni del termine di durata ragionevole riferibili a giudizi presupposti di carattere bagatellare, in rapporto anche alla condizione sociale e personale del richiedente, in cui esigua risulta, appunto, la posta in gioco e perciò trascurabili appaiono i rischi sostanziali e processuali connessi (Cass. n. 974 del 2014; n. 26497 del 2019; n. 2995 del 2017; n. 633 del 2014; n. 5317 del 2013; con particolare riguardo alla esclusione della operatività della presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), della l. n. 89 del 2001, Cass. n. 5918 del 2020).

6.6. Il ricorso alla presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lettera g), della legge n. 89 del 2001, deve, dunque, prendere le mosse dal fatto noto -percepito ed accertato dal giudice del merito sulla base di evidenze probatorie non costituite, a loro volta, da presunzioni - che la pretesa azionata o il valore della causa nel giudizio presupposto sia “irrisoria”, cioè manifestamente priva di una reale posta in gioco, in tal modo valutata “anche” in relazione alle condizioni personali della parte.

Ai fini del riconoscimento della irrisorietà della pretesa o del valore della causa, la norma non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due elementi di valutazione: uno obiettivo, correlato al valore del bene che è oggetto della lite, e uno soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni della parte.

La determinazione della consistenza della pretesa e del valore della causa, agli effetti dell’art. 2, comma 2-sexies, lettera g), della legge n. 89 del 2001, quindi, non può che compiersi sulla base della reale portata dell'interesse della singola parte alla decisione, effettuando altresì un giudizio di comparazione tra l’importo della somma in gioco e la situazione socioeconomica dell'istante (cfr. Cass. n. 24362 del 2018; n. 974 del 2020).

Questo riferimento alle “condizioni personali della parte” assume poi una specifica dimensione ove si tratti di equa riparazione per irragionevole durata del processo in favore di persone giuridiche, ed in particolare di società di capitali, per il danno provocato alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri (secondo le indicazioni delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, 6 aprile 2000, Comingersoll SA c.

Portugal; 8 giugno 2004, [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l. c.

France), giacché le esigenze di adeguata patrimonializzazione di tali soggetti, imposte dalla vocazione imprenditoriale, non possono costituire automatica ragione di esclusione dei medesimi dalla titolarità del diritto all’indennizzo .

L’accertamento della irrisorietà rientra nell’ambitodell'apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito, che è sindacabile in sede di legittimità soltanto per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134/2012, o, altrimenti, nelle ipotesi di mancanza assoluta della motivazione, o di motivazione apparente, perplessa o incomprensibile, o di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

7. La Corte d’appello di Napoli ha ritenuto insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo per la irrisorietà della posta in gioco, così affermando l’esistenza delle condizioni di operatività della presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lettera g), della legge n. 89 del 2001, valutando, in sostanza, la pretesa soltanto in rapporto alla situazione economico finanziaria della società opposta, stimata alla luce del capitale, del fatturato e del patrimonio netto di essa, senza dare il giusto rilievo all’elemento obiettivo, correlato al valore non bagatellare del bene che è oggetto della lite (un credito di € 29.309,91).

8. Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame della causa, uniformandosi ai richiamati principi e provvedendo altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28064/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3504/2022 depositato il 10/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso il decreto n. 3504/2022 della Corte d’appello di Napoli, depositato il 10 ottobre 2022. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c. 3. La Corte d’appello di Napoli ha accolto l’opposizione ex art. 5-ter l. n. 89 del 2001 del Ministero della Giustizia avverso il decreto del magistrato designato che aveva condannato lo stesso Ministero al pagamento dell’indennizzo per equa riparazione per l’importo di € 9.000,00 in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., per l’irragionevole durata (diciotto anni) di una procedura fallimentare nella quale la società era stata ammessa al passivo il 12 marzo 1998 per la somma di £ 56.751.907 (€ 29.309,91). La Corte d’appello di Napoli, in sede di opposizione, ha ritenuto di applicare la presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lettera g), della legge n. 89 del 2001, in forza dell’accertamento della “irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte”. Per i giudici dell’opposizione tale norma si ricollega all’evidente disfavore per le cosiddette cause “bagatellari” e si pone in continuità con l’art. 35, comma 3, lettera b) della Convenzione EDU, che sanziona con l’irricevibilità il ricorso, qualora il ricorrente non abbia “subito un pregiudizio importante”. Il decreto impugnato ha operato un raffronto tra il credito ammesso al passivo (€ 29.309,91) e la situazione economico finanziaria della società opposta, “tenuto conto delle precisate e non contestate grandezze contabili, riferite al 2020, esposte dal Ministero opponente” (capitale sociale di € 35.696.792,00, fatturato di € 660.253.358,00, patrimonio netto di € 217.423.583,00). 4. Il ricorso non risulta notificato alla [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva proposto domanda di equa riparazione insieme alla ricorrente. Poiché il pregiudizio non patrimoniale che consegue alla lesione del diritto alla ragionevole durata del processo è personale, in caso di pluralità di persone lese, il risarcimento del danno deve avvenire comunque in favore di ciascuno dei danneggiati, sicché, essendo scindibili le cause intraprese, non deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 332, c.p.c., in quanto la parte cui il ricorso non è stato notificato è comunque decaduta dalla facoltà di proporre impugnazione. 5. L’unico motivo del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia la violazione emancata applicazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g) della legge n. 89 del 2001, in relazione agli artt. 6§1 e 13 della C.E.D.U. ed agli artt. 24 e 111 Cost., per avere la Corte d’appello di Napoli escluso la possibilità per la ricorrente, società sovrapatrimonializzata, di chiedere ed ottenere l’equa riparazione, stante l’irrisorietà del suo credito ammesso al passivo fallimentare della società [OSCURATO:SOCIETA]., rispetto alla situazione economico finanziaria della stessa [OSCURATO:SOCIETA]., azienda leader sul mercato internazionale del settore merceologico di appartenenza, come costruttore di acquedotti, oleodotti e metanodotti, pervenendo ad un’interpretazione della legge nr. 89/01 non conforme alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, laddove il raffronto in termini assoluti tra l’ammontare del credito oggetto del giudizio presupposto, sub specie di c.d. posta in gioco, ed il valore patrimoniale della società che agisce ai sensi della legge nr. 89/01 è di una sproporzione tale da far escludere, nel caso di specie, l’operatività della presunzione semplice di sussistenza del pregiudizio non patrimoniale derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo ex art. 6 § 1 della C.E.D.U. Il decreto impugnato, secondo la ricorrente, non ha considerato l’intangibilità del diritto alla ragionevole durata del processo anche in favore degli enti associativi, di natura personale e/capitale. 6. Il ricorso si rivela fondato nei sensi di cui alla motivazione che segue. 6.1. L'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), della l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla l. n. 208 del 2015, contempla una presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, in caso di “irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte”. 6.2. L’art. 2, comma 2-sexies, della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, prevede un elenco di presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo. Le ipotesi considerate costituiscono prova "completa", alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, salvo pur sempre il limite della motivazione del proprio convincimento, nonché quello dell’esame degli eventuali elementi indiziari contrari al fatto ignoto dell’inesistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, che si pretende legislativamente di desumere tramite l’allestita presunzione. L’accertamento dell’esistenza, sufficienza e rilevanza della prova contraria, che consenta il superamento delle presunzioni di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, di cui all’art. 2, comma 2-sexies, implica una tipica indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito, ma pur sempre sindacabile in sede di legittimitàai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 25542 del 2019). 6.3. Condizione di insorgenza e di operatività della presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lettera g), della legge n. 89 del 2001, è, tuttavia, l’accertamento della “irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte”. 6.4. Alla nozione di ‹‹irrisorietà della pretesa o del valore della causa›› si deve attribuire il significato che si trae dalla giurisprudenza consolidata della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, dalla quale non è permesso di discostarsi nell’esercizio del potere interpretativo garantito al giudice nazionale in sede di applicazione de ll’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, in quanto la legge n. 89 del 2001 fornisce unicamente un rimedio giurisdizionale interno che permette di assicurare la sussidiarietà dell’intervento del giudice convenzionale. La Corte EDU, nella valutazione delle condizioni di ricevibilità ai sensi dell’articolo 35 § 3, lettera a) della Convenzione, afferma che un ricorrente abusa del ricorso individuale presentato ai sensi dell’articolo 34 qualora, ad esempio, il ricorso sia manifestamente privo di una reale finalità, riguardi una somma di denaro irrisoria o comunque non incida minimamente sui legittimi interessi del ricorrente. Un ricorso per equa riparazione da durata non ragionevole del processo che riguardi una somma di denaro irrisoria è inteso, pertanto, come manifestamente privo di una reale posta in gioco. Così, ad esempio, nella causa Bock c. Germania (Corte EDU, Quinta sezione, decreto 19 gennaio 2010, ricorso n° 22051/07), ove il ricorrente si lamentava per la durata di un procedimento civile che aveva intentato per farsi rimborsare il costo di un integratore alimentare prescritto dal suo medico, il cui prezzo ammontava a 7,99 euro. La Corte europea esaminò tutte le circostanze del caso in esame, definite eccezionali, e tenne conto anche dell’agiata situazione patrimoniale del ricorrente (un funzionario dell’amministrazione statale con uno stipendio mensile di più di 4.500 euro all’epoca dei fatti), per concludere che l’istante aveva fatto un uso sproporzionato del sistema di protezione instaurato dalla Convenzione considerato, visto il carattere irrisorio della somma in contestazione. 6.5. Il fattore della “posta in gioco” viene in rilievo, peraltro, nella giurisprudenza di questa Corte non soltanto per verificare la sussistenza del diritto all’equa riparazione, ma anche per quantificare la consistenza del pregiudizio e quindi la misura dell’indennizzo, in rapporto all’entità della concreta incidenza della pendenza del giudizio sulla vita delle parti. Tale fattore finisce, così, per escludere dalla riparazione le violazioni del termine di durata ragionevole riferibili a giudizi presupposti di carattere bagatellare, in rapporto anche alla condizione sociale e personale del richiedente, in cui esigua risulta, appunto, la posta in gioco e perciò trascurabili appaiono i rischi sostanziali e processuali connessi (Cass. n. 974 del 2014; n. 26497 del 2019; n. 2995 del 2017; n. 633 del 2014; n. 5317 del 2013; con particolare riguardo alla esclusione della operatività della presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), della l. n. 89 del 2001, Cass. n. 5918 del 2020). 6.6. Il ricorso alla presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lettera g), della legge n. 89 del 2001, deve, dunque, prendere le mosse dal fatto noto -percepito ed accertato dal giudice del merito sulla base di evidenze probatorie non costituite, a loro volta, da presunzioni - che la pretesa azionata o il valore della causa nel giudizio presupposto sia “irrisoria”, cioè manifestamente priva di una reale posta in gioco, in tal modo valutata “anche” in relazione alle condizioni personali della parte. Ai fini del riconoscimento della irrisorietà della pretesa o del valore della causa, la norma non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due elementi di valutazione: uno obiettivo, correlato al valore del bene che è oggetto della lite, e uno soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni della parte. La determinazione della consistenza della pretesa e del valore della causa, agli effetti dell’art. 2, comma 2-sexies, lettera g), della legge n. 89 del 2001, quindi, non può che compiersi sulla base della reale portata dell'interesse della singola parte alla decisione, effettuando altresì un giudizio di comparazione tra l’importo della somma in gioco e la situazione socioeconomica dell'istante (cfr. Cass. n. 24362 del 2018; n. 974 del 2020). Questo riferimento alle “condizioni personali della parte” assume poi una specifica dimensione ove si tratti di equa riparazione per irragionevole durata del processo in favore di persone giuridiche, ed in particolare di società di capitali, per il danno provocato alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri (secondo le indicazioni delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, 6 aprile 2000, Comingersoll SA c. Portugal; 8 giugno 2004, [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l. c. France), giacché le esigenze di adeguata patrimonializzazione di tali soggetti, imposte dalla vocazione imprenditoriale, non possono costituire automatica ragione di esclusione dei medesimi dalla titolarità del diritto all’indennizzo . L’accertamento della irrisorietà rientra nell’ambitodell'apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito, che è sindacabile in sede di legittimità soltanto per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134/2012, o, altrimenti, nelle ipotesi di mancanza assoluta della motivazione, o di motivazione apparente, perplessa o incomprensibile, o di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. 7. La Corte d’appello di Napoli ha ritenuto insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo per la irrisorietà della posta in gioco, così affermando l’esistenza delle condizioni di operatività della presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lettera g), della legge n. 89 del 2001, valutando, in sostanza, la pretesa soltanto in rapporto alla situazione economico finanziaria della società opposta, stimata alla luce del capitale, del fatturato e del patrimonio netto di essa, senza dare il giusto rilievo all’elemento obiettivo, correlato al valore non bagatellare del bene che è oggetto della lite (un credito di € 29.309,91). 8. Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame della causa, uniformandosi ai richiamati principi e provvedendo altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia a