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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 maggio 2026

Cassazione n. 16954/2026

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so ex lege dall'[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto della Corte d'Appello di Milano nel proc.

RG n.502/2024, cron. n.2211/2024 depositato il 25/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20769/2024Numero sezionale 417/2026Numero di raccolta generale 16954/2026Data pubblicazione 30/05/2026Gorla s.p.a. era stata ammessa al passivo del fallimento della suadebitrice [OSCURATO:SOCIETA]. per complessivi € 653,05, in chirografo, conprovvedimento del Giudice delegato in data 24.11.2014; il Fallimentoera stato chiuso con decreto ex art.118 LF in data 3.10.2023, senzaalcun pagamento a favore dei creditori chirografari.Presentata istanza per il riconoscimento di equo indennizzo dairragionevole durata della procedura concorsuale, a [OSCURATO:SOCIETA]. erastato riconosciuto un indennizzo pari all’importo del credito ammessoal passivo, previa individuazione in tre anni del ritardo con cui erastato chiuso il fallimento.Proposta opposizione dal Ministero della Giustizia, sul presuppostoche il credito di [OSCURATO:SOCIETA]. fosse da considerare irrisorio conpresunzione di inesistenza di danni ex art.2 co 2 sexies lett.g) l.n.89/2001, la Corte d’Appello di Milano aveva confermato il decretofavorevole alla società, ritenendo che dovesse essere valutataoggettivamente l’entità del credito, superiore ad € 500,00 -limiteindividuato dalla giurisprudenza di legittimità per la valutazione diirrisorietà del credito-; la situazione soggettiva della società creditricecostituiva un criterio correttivo, concorrente ma facoltativo, dautilizzare in presenza di una posta in gioco prossima a quel limite;«nel caso in esame la posta in gioco, rappresentata da un credito,ammesso la passivo per l’importo di € 653,05 (e quindi superiore alsuccitato limite di euro 500,00) non può definirsi oggettivamenteirrisoria, senza quindi la necessità di ricorso al criterio correttivo,rappresentato dalle condizioni personali della parte».Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazioneaffidato ad un solo motivo.Numero registro generale 20769/2024Numero sezionale 417/2026Numero di raccolta generale 16954/2026Data pubblicazione 30/05/2026Bobbio s.r.l. ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso articolato il Ministero della Giustizialamenta «error in iudicando: violazione e falsa applicazione dell’art.2comma 2 sexies lett.g) della legge n.89/2001 (in relazione all’art.360c.p.c. comma 1 n.3)».Secondo il ricorrente, la Corte di merito avrebbe dovutoconsiderare anche le condizioni personali della società creditricerichiedente l’indennizzo, società quotata in borsa, che si occupa daoltre 30 anni di prodotti petroliferi, con un fatturato di oltre €135.000.000,00.

La valutazione delle condizioni personali delcreditore che, appunto, nel caso di specie è una società di capitali digrandi dimensioni, non sarebbe secondo il Ministero un criteriofacoltativo per la verifica di irrisorietà della pretesa ma dovrebbeessere sempre effettuata.Il motivo di ricorso è fondato per quanto di ragione.Si premette che questa Corte ha più volte ribadito (cfr. Cass.n.21225/2025, non massimata, alla cui motivazione si fa specificoriferimento; Cass. n.22396/2025) che, in tema di equa riparazione, lafinalità della legge n. 89 del 2001 consiste nell'apprestare in favoredella vittima della violazione del diritto alla ragionevole durata delprocesso, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per lasalvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, unrimedio giurisdizionale interno effettivo, capace di porre rimedio alleconseguenze della violazione stessa e che permetta di assicurare lasussidiarietà dell'intervento del giudice convenzionale (si richiamanoanche Cass.

SU n. 1338/2004; Cass. n. 31024/2024, nonmassimata).

Tale essendo la finalità della norma interna,Numero registro generale 20769/2024Numero sezionale 417/2026Numero di raccolta generale 16954/2026Data pubblicazione 30/05/2026nell’applicazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione EDU, ilgiudice nazionale deve conformarsi alla giurisprudenza consolidatadella Corte di Strasburgo attraverso il coordinamento della stessa congli art.101 Cost. e con l’art.117 Cost. (cfr.

Corte Cost. n.49/2015): ilgiudice comune è infatti tenuto ad uniformarsi alla «giurisprudenzaeuropea consolidatasi sulla norma conferente» (Corte Cost. n.236/2011 e n. 311/2009), «in modo da rispettare la sostanza diquella giurisprudenza» (Corte Cost. n. 311/2009 e n. 303/2011),fermo il margine di apprezzamento che compete allo Stato membro(Corte Cost. n. 15/2012 e n. 317/2009).

La nozione di irrilevanzadella pretesa o del valore della causa di cui all'art. 2, comma 2sexies, lettera g), della legge n. 89 del 2001 deve essere individuatanel contesto delineato ed occorre quindi considerare quale è il criteriodel «danno significativo» ai sensi dell'art. 35, paragrafo 3, dellaConvenzione che la Corte europea dei diritto dell'uomo ha adottato,sul presupposto che la violazione di un diritto deve raggiungere unasoglia minima di gravità per giustificare l'intervento di un tribunaleinternazionale: in particolare, per quanto riguarda l'impattofinanziario della violazione di un diritto, il giudice convenzionale hafinora riscontrato l'assenza di uno «svantaggio significativo» in casinei quali la lite aveva un valore sostanzialmente bagatellare, diimporto in genere pari o inferiore a € 500,00 (si vedano, ex plurimis,Ionescu c.

Romania, dec. n. 36659/04 del 01/06/2010 - causarelativa ad importo di 90,00 euro; Bock c.

Germania, dec. n°22051/07 del 19/01/2010 - causa relativa ad un importo di euro7,99).

Al fine di valutare l'irrisorietà della pretesa, oltre all'elementooggettivo, rappresentato appunto dal valore del bene che è oggettodella lite, deve tenersi conto anche di un elemento soggettivo, inNumero registro generale 20769/2024Numero sezionale 417/2026Numero di raccolta generale 16954/2026Data pubblicazione 30/05/2026relazione alle condizioni della parte che subisce la violazione deldiritto alla ragionevole durata del processo (cfr. Cass. n. 3970/2024;Cass. n. 974/2020; Cass. n. 12937/2012).Si aggiunge che il danno non patrimoniale è conseguenzanormale, anche se non automatica e necessaria, della violazione deldiritto alla ragionevole durata del processo, in quanto, salvo le ipotesitassative di esclusione del danno (come per lite temeraria), sussisteun pregiudizio per la lunga attesa della definizione della lite (cfr.Cass. n. 20373/2019, non massimata; Cass. n. 11667/2018; Cass. n.10858/2018; Cass. n. 11936/2015; Cass. n. 7325/2015), né rileva, alfine di escludere la tutela indennitaria, la natura societaria della partecreditrice, essendo il danno non patrimoniale da irragionevole duratadel processo riconoscibile anche per le persone giuridiche, come giàripetutamente riconosciuto da questa Corte (cfr. Cass. n. 7034/2020;Cass. n. 13986/2013).E’ però necessaria, ai fini della verifica dell’applicabilità deldisposto dell’art.2 co 2 sexies lett.g) l. n.89/2001, una valutazionedella situazione in concreto che tenga conto di entrambi i parametri diriferimento indicati dalla norma, e cioè sia dell’entità oggettiva dellapretesa, sia della condizione personale della parte interessata adessa, che non sono parametri alternativi ma contribuiscono allacomplessiva verifica richiesta per definire una pretesa creditoria nonirrisoria ai fini del riconoscimento dell’equa riparazione.E’ pertanto necessaria una considerazione adeguata, supportatada idonea motivazione anche in relazione alle condizioni personalidella parte creditrice: l’onere di motivazione sul punto, se può esseresoddisfatto da una valutazione presuntiva -anche implicita- inpresenza di crediti rilevanti, è invece importante e deve essereNumero registro generale 20769/2024Numero sezionale 417/2026Numero di raccolta generale 16954/2026Data pubblicazione 30/05/2026esplicitato -con esito che potrà essere positivo o negativo- inrelazione a quelle situazioni in cui l’entità della pretesa creditoriapresupposta si ponga in prossimità dei limiti della soglia minimaindividuata per il riconoscimento dell’indennizzo da equa riparazione.Nel caso di specie, il giudice di merito ha ritenuto non irrisoria lapretesa fatta valere nella causa presupposta alla luce della sola entitàoggettiva del credito, pari a € 653,05 e quindi prossima alla sogliaminima di indennizzabilità come sopra identificata, senza alcunavalutazione in ordine alla qualità soggettiva della parte richiedente,che è una società di capitali, ritenendo anzi superflua la relativaverifica sul presupposto erroneo che il riferimento alle condizionipersonali della parte creditrice fosse un «correttivo concorrente, mafacoltativo».

Detta verifica avrebbe dovuto essere invece, per quantosopra detto, svolta -a prescindere, si ripete, dal suo esito in concreto-.

Ne consegue che manca la motivazione su uno dei presupposti dioperatività dell’art.2 co 2 sexies lett.g) l. n.89/2001.In accoglimento del ricorso del Ministero della Giustizia, lasentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corted’Appello di Milano che, in diversa composizione, deve riesaminare lasussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’indennizzo perequa riparazione a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. valutando motivatamenteanche le condizioni personali della società creditrice.[OSCURATO:PERSONA] di rinvio dovrà provvedere pure alla liquidazione dellespese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’Appello di Milano che, in diversa composizione,provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 20769/2024Numero sezionale 417/2026Numero di raccolta generale 16954/2026Data pubblicazione 30/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 24 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so ex lege dall'[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto della Corte d'Appello di Milano nel proc. RG n.502/2024, cron. n.2211/2024 depositato il 25/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20769/2024Numero sezionale 417/2026Numero di raccolta generale 16954/2026Data pubblicazione 30/05/2026Gorla s.p.a. era stata ammessa al passivo del fallimento della suadebitrice [OSCURATO:SOCIETA]. per complessivi € 653,05, in chirografo, conprovvedimento del Giudice delegato in data 24.11.2014; il Fallimentoera stato chiuso con decreto ex art.118 LF in data 3.10.2023, senzaalcun pagamento a favore dei creditori chirografari.Presentata istanza per il riconoscimento di equo indennizzo dairragionevole durata della procedura concorsuale, a [OSCURATO:SOCIETA]. erastato riconosciuto un indennizzo pari all’importo del credito ammessoal passivo, previa individuazione in tre anni del ritardo con cui erastato chiuso il fallimento.Proposta opposizione dal Ministero della Giustizia, sul presuppostoche il credito di [OSCURATO:SOCIETA]. fosse da considerare irrisorio conpresunzione di inesistenza di danni ex art.2 co 2 sexies lett.g) l.n.89/2001, la Corte d’Appello di Milano aveva confermato il decretofavorevole alla società, ritenendo che dovesse essere valutataoggettivamente l’entità del credito, superiore ad € 500,00 -limiteindividuato dalla giurisprudenza di legittimità per la valutazione diirrisorietà del credito-; la situazione soggettiva della società creditricecostituiva un criterio correttivo, concorrente ma facoltativo, dautilizzare in presenza di una posta in gioco prossima a quel limite;«nel caso in esame la posta in gioco, rappresentata da un credito,ammesso la passivo per l’importo di € 653,05 (e quindi superiore alsuccitato limite di euro 500,00) non può definirsi oggettivamenteirrisoria, senza quindi la necessità di ricorso al criterio correttivo,rappresentato dalle condizioni personali della parte».Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazioneaffidato ad un solo motivo.Numero registro generale 20769/2024Numero sezionale 417/2026Numero di raccolta generale 16954/2026Data pubblicazione 30/05/2026Bobbio s.r.l. ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso articolato il Ministero della Giustizialamenta «error in iudicando: violazione e falsa applicazione dell’art.2comma 2 sexies lett.g) della legge n.89/2001 (in relazione all’art.360c.p.c. comma 1 n.3)».Secondo il ricorrente, la Corte di merito avrebbe dovutoconsiderare anche le condizioni personali della società creditricerichiedente l’indennizzo, società quotata in borsa, che si occupa daoltre 30 anni di prodotti petroliferi, con un fatturato di oltre €135.000.000,00. La valutazione delle condizioni personali delcreditore che, appunto, nel caso di specie è una società di capitali digrandi dimensioni, non sarebbe secondo il Ministero un criteriofacoltativo per la verifica di irrisorietà della pretesa ma dovrebbeessere sempre effettuata.Il motivo di ricorso è fondato per quanto di ragione.Si premette che questa Corte ha più volte ribadito (cfr. Cass.n.21225/2025, non massimata, alla cui motivazione si fa specificoriferimento; Cass. n.22396/2025) che, in tema di equa riparazione, lafinalità della legge n. 89 del 2001 consiste nell'apprestare in favoredella vittima della violazione del diritto alla ragionevole durata delprocesso, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per lasalvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, unrimedio giurisdizionale interno effettivo, capace di porre rimedio alleconseguenze della violazione stessa e che permetta di assicurare lasussidiarietà dell'intervento del giudice convenzionale (si richiamanoanche Cass. SU n. 1338/2004; Cass. n. 31024/2024, nonmassimata). Tale essendo la finalità della norma interna,Numero registro generale 20769/2024Numero sezionale 417/2026Numero di raccolta generale 16954/2026Data pubblicazione 30/05/2026nell’applicazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione EDU, ilgiudice nazionale deve conformarsi alla giurisprudenza consolidatadella Corte di Strasburgo attraverso il coordinamento della stessa congli art.101 Cost. e con l’art.117 Cost. (cfr. Corte Cost. n.49/2015): ilgiudice comune è infatti tenuto ad uniformarsi alla «giurisprudenzaeuropea consolidatasi sulla norma conferente» (Corte Cost. n.236/2011 e n. 311/2009), «in modo da rispettare la sostanza diquella giurisprudenza» (Corte Cost. n. 311/2009 e n. 303/2011),fermo il margine di apprezzamento che compete allo Stato membro(Corte Cost. n. 15/2012 e n. 317/2009). La nozione di irrilevanzadella pretesa o del valore della causa di cui all'art. 2, comma 2sexies, lettera g), della legge n. 89 del 2001 deve essere individuatanel contesto delineato ed occorre quindi considerare quale è il criteriodel «danno significativo» ai sensi dell'art. 35, paragrafo 3, dellaConvenzione che la Corte europea dei diritto dell'uomo ha adottato,sul presupposto che la violazione di un diritto deve raggiungere unasoglia minima di gravità per giustificare l'intervento di un tribunaleinternazionale: in particolare, per quanto riguarda l'impattofinanziario della violazione di un diritto, il giudice convenzionale hafinora riscontrato l'assenza di uno «svantaggio significativo» in casinei quali la lite aveva un valore sostanzialmente bagatellare, diimporto in genere pari o inferiore a € 500,00 (si vedano, ex plurimis,Ionescu c. Romania, dec. n. 36659/04 del 01/06/2010 - causarelativa ad importo di 90,00 euro; Bock c. Germania, dec. n°22051/07 del 19/01/2010 - causa relativa ad un importo di euro7,99). Al fine di valutare l'irrisorietà della pretesa, oltre all'elementooggettivo, rappresentato appunto dal valore del bene che è oggettodella lite, deve tenersi conto anche di un elemento soggettivo, inNumero registro generale 20769/2024Numero sezionale 417/2026Numero di raccolta generale 16954/2026Data pubblicazione 30/05/2026relazione alle condizioni della parte che subisce la violazione deldiritto alla ragionevole durata del processo (cfr. Cass. n. 3970/2024;Cass. n. 974/2020; Cass. n. 12937/2012).Si aggiunge che il danno non patrimoniale è conseguenzanormale, anche se non automatica e necessaria, della violazione deldiritto alla ragionevole durata del processo, in quanto, salvo le ipotesitassative di esclusione del danno (come per lite temeraria), sussisteun pregiudizio per la lunga attesa della definizione della lite (cfr.Cass. n. 20373/2019, non massimata; Cass. n. 11667/2018; Cass. n.10858/2018; Cass. n. 11936/2015; Cass. n. 7325/2015), né rileva, alfine di escludere la tutela indennitaria, la natura societaria della partecreditrice, essendo il danno non patrimoniale da irragionevole duratadel processo riconoscibile anche per le persone giuridiche, come giàripetutamente riconosciuto da questa Corte (cfr. Cass. n. 7034/2020;Cass. n. 13986/2013).E’ però necessaria, ai fini della verifica dell’applicabilità deldisposto dell’art.2 co 2 sexies lett.g) l. n.89/2001, una valutazionedella situazione in concreto che tenga conto di entrambi i parametri diriferimento indicati dalla norma, e cioè sia dell’entità oggettiva dellapretesa, sia della condizione personale della parte interessata adessa, che non sono parametri alternativi ma contribuiscono allacomplessiva verifica richiesta per definire una pretesa creditoria nonirrisoria ai fini del riconoscimento dell’equa riparazione.E’ pertanto necessaria una considerazione adeguata, supportatada idonea motivazione anche in relazione alle condizioni personalidella parte creditrice: l’onere di motivazione sul punto, se può esseresoddisfatto da una valutazione presuntiva -anche implicita- inpresenza di crediti rilevanti, è invece importante e deve essereNumero registro generale 20769/2024Numero sezionale 417/2026Numero di raccolta generale 16954/2026Data pubblicazione 30/05/2026esplicitato -con esito che potrà essere positivo o negativo- inrelazione a quelle situazioni in cui l’entità della pretesa creditoriapresupposta si ponga in prossimità dei limiti della soglia minimaindividuata per il riconoscimento dell’indennizzo da equa riparazione.Nel caso di specie, il giudice di merito ha ritenuto non irrisoria lapretesa fatta valere nella causa presupposta alla luce della sola entitàoggettiva del credito, pari a € 653,05 e quindi prossima alla sogliaminima di indennizzabilità come sopra identificata, senza alcunavalutazione in ordine alla qualità soggettiva della parte richiedente,che è una società di capitali, ritenendo anzi superflua la relativaverifica sul presupposto erroneo che il riferimento alle condizionipersonali della parte creditrice fosse un «correttivo concorrente, mafacoltativo». Detta verifica avrebbe dovuto essere invece, per quantosopra detto, svolta -a prescindere, si ripete, dal suo esito in concreto-. Ne consegue che manca la motivazione su uno dei presupposti dioperatività dell’art.2 co 2 sexies lett.g) l. n.89/2001.In accoglimento del ricorso del Ministero della Giustizia, lasentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corted’Appello di Milano che, in diversa composizione, deve riesaminare lasussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’indennizzo perequa riparazione a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. valutando motivatamenteanche le condizioni personali della società creditrice.[OSCURATO:PERSONA] di rinvio dovrà provvedere pure alla liquidazione dellespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’Appello di Milano che, in diversa composizione,provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 20769/2024Numero sezionale 417/2026Numero di raccolta generale 16954/2026Data pubblicazione 30/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 24 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco