CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13756/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
epositato il30/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il magistrato designato della Corted’appello di Napoli ha ingiunto al Ministero della Giustizia ilNumero registro generale 12431/2024Numero sezionale 2696/2025pagamento, senza dilazione, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., a titolo diNumero di raccolta generale 13756/2026equa riparazione per l’irragionevole durata di una pDraotac peudbbulicraazio ne 11/05/2026fallimentare, la somma di euro 1.680,00, oltre interessi e spese delprocedimento, disponendo la distrazione di queste ultime in favoredel procuratore dichiaratosi antistatario.L’opposizione proposta dal Ministero avverso il suddettoprovvedimento è stata disattesa dalla Corte d’appello con decreton. cronol. 3683/2023 - RG n. 1399/2023 - Repert. n. 5764/2023 indata 30.11.2023.Per quanto di interesse in questa sede, la Corte di merito haritenuto inapplicabile la presunzione di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lettera g), legge n. 89/2001, tenuto conto del fatto che ilvalore della pretesa, pari ad euro 6.352,16, doveva essere ritenutooggettivamente non bagatellare, indipendentemente dallecondizioni reddituali e patrimoniali della società ricorrente sul pianosoggettivo, ed ha disposto, altresì, la compensazione tra le partidelle spese processuali del giudizio di opposizione, avuto riguardo«alla peculiarità della materia trattata ed alla mancanza diprecedenti univoci nella giurisprudenza di merito, anche di questastessa Corte, sulle questioni oggetto del giudizio».[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione avversoquest’ultimo decreto, sulla scorta di un unico motivo.Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso ed haproposto, a sua volta, ricorso incidentale sulla scorta di un unicomotivo.ricorrente ha depositato una memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Per ragioni di ordine logico, va esaminato per primo il ricorsoincidentale del Ministero della Giustizia, rubricato come segue:violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lett.2 di 10Numero registro generale 12431/2024Numero sezionale 2696/2025Numero di raccolta generale 13756/2026g), legge 89 del 2001 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360,Data pubblicazione 11/05/2026comma 1, n. 3, c.p.c.In sostanza, l’Amministrazione lamenta che, nella valutazioneconcernente la sussistenza o meno dell’elemento dell’irrisorietàdella pretesa, dalla stessa dedotta, si sia tenuto conto della misuraoggettiva della c.d. posta in gioco nel procedimento presupposto,ma non anche delle condizioni personali della società, la quale,come emerge dalla motivazione del decreto impugnato, aveva uncapitale sociale di 6 milioni di euro, crediti per euro 34.321.055,00,un fatturato per l’anno 2021 di 139.459.980,00 euro e unpatrimonio netto di euro 56.911.713,00.In particolare, la Corte di merito, con riferimento alla previsionenormativa secondo cui vanno prese in considerazione anche lecondizioni soggettive della parte, ha ritenuto «che l’anzidetto incisosia stato inserito dal legislatore come correttivo e temperamentodel rigore di cui alla regola generale sancita dalla prima parte dellanorma in commento, in base alla quale deve presumersiinsussistente, fino a prova contraria, il pregiudizio sofferto dallaparte per l’irragionevole durata del processo in cui essa abbiaazionato una pretesa «oggettivamente irrisoria». In altri termini, lalocuzione «valutata anche in relazione alle condizioni personalidella parte» consente al giudice dell’equa riparazione di considerare«soggettivamente non irrisoria» - e quindi tale da non giustificare ildiniego del diritto all’indennizzo «ex [OSCURATO:PERSONA]» - persino lapretesa oggettivamente molto modesta, qualora la situazioneeconomica e patrimoniale della parte da cui essa viene azionata ingiudizio risulti a tal punto deficitaria da far apparire non del tuttotrascurabile, nel caso concreto e in rapporto alle condizioni diquello specifico soggetto, l’utilità derivante dalla sua realizzazione».Pertanto, secondo il ragionamento del giudice di merito, l’elementodell’irrisorietà della pretesa non può mai sussistere nel caso in cui ilrelativo valore oggettivo superi una «entità davvero minima,3 di 10Numero registro generale 12431/2024Numero sezionale 2696/2025Numero di raccolta generale 13756/2026sempre inferiore a Euro 500,00»; inoltre, anche in relazione adData pubblicazione 11/05/2026importi di tale ordine di grandezza, la presunzione normativa diinsussistenza del pregiudizio non opera «qualora la situazioneeconomica e patrimoniale della parte da cui essa viene azionata ingiudizio risulti a tal punto deficitaria da far apparire non del tuttotrascurabile, nel caso concreto e in rapporto alle condizioni diquello specifico soggetto, l’utilità derivante dalla sua realizzazione».Avuto riguardo a quanto precede, il Ministero ha lamentato che, «inquesto modo, il riferimento alle “condizioni personali della parte”opererebbe solo a favore dell’istante e mai, invece, come voluto dallegislatore all’atto dell’introduzione della disposizione, a favoredell’Amministrazione».1.1. Per quanto disposto dall’art. 2, comma 2-sexies, lett. g),legge n. 89/2001, «si presume insussistente il pregiudizio dairragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di[…] irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anchein relazione alle condizioni personali della parte».Ai fini dell’interpretazione della norma in esame occorre partiredalla considerazione che, in tema di equa riparazione ai sensidell'art. 2 della legge n. 89/2001, il danno non patrimoniale èconseguenza normale, anche se non automatica e necessaria, dellaviolazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cuiall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei dirittidell'uomo e delle libertà fondamentali, sicché, il giudice, una voltaaccertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durataragionevole del processo secondo le norme della citata legge n. 89del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ameno che, tuttavia, non ricorrano, nel caso concreto, circostanzeparticolari che facciano positivamente escludere che tale danno siastato subito dall'interessato (cfr.: Cass. n. 24269/2008; Cass. n.25519/2010; Cass. n. 26497/2019).4 di 10Numero registro generale 12431/2024Numero sezionale 2696/2025Numero di raccolta generale 13756/2026valere nel procedimento presupposto riguardi una soDmatam puabb licdaziio ne 11/05/2026denaro irrisoria o comunque non incida minimamente sui legittimiinteressi del ricorrente.In proposito, si è precisato che i giudizi presupposti di caratterebagatellare sono quelli in cui la posta in gioco è esigua ed i rischisostanziali e processuali connessi sono trascurabili (cfr.: Cass. n.26497/2019; Cass. n. 3970/2024).L’art. 2, comma 2-sexies, legge 89 del 2001 stabilisce unapresunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio nelleipotesi ivi specificamente considerate, tra cui quella in esame, ilche comporta, in tali casi, il sorgere in capo al ricorrente dell’oneredi provare positivamente la sussistenza del pregiudizio stesso,altrimenti ravvisabile quale conseguenza normale, ancorché nonautomatica né necessaria, della violazione del termine diragionevole durata del processo.Il fatto che la previsione normativa operi sul solo piano probatoriocomporta come conseguenza che, anche nel caso in cui siaravvisata una misura oggettivamente irrisoria della c.d. posta ingioco, ciò non determina di per sé l’esclusione del diritto alrisarcimento, ben potendo il ricorrente fornire comunque la provadella sussistenza del danno.Come affermato in materia da questa Corte, alla nozione di«irrisorietà della pretesa o del valore della causa» si deve«attribuire il significato che si trae dalla giurisprudenza consolidatadella Corte europea dei diritti dell’uomo, dalla quale non èpermesso di discostarsi nell’esercizio del potere interpretativogarantito al giudice nazionale in sede di applicazione dell’art. 6,paragrafo 1, della CEDU, in quanto la legge n. 89 del 2001 fornisceunicamente un rimedio giurisdizionale interno che permette diassicurare la sussidiarietà dell’intervento del giudice convenzionale.La Corte europea dei diritti dell’uomo può dichiarare che una5 di 10Numero registro generale 12431/2024Numero sezionale 2696/2025domanda costituisca un abuso del diritto quando è manifestamenteNumero di raccolta generale 13756/2026priva di qualsiasi interesse reale e/o riguarda una somma dDia tad peunbbalicraozio ne 11/05/2026irrisoria o è generalmente estranea agli interessi legittimi oggettividel richiedente (Simitzi-Papachristou e altri c. Grecia, n. 50634/11,5 novembre 2013; Bock c. Germania, n. 22051/07, 19 gennaio2010)» (cfr.: Cass. n. 21313/2025).Si è aggiunto che «a base della corretta esegesi della norma indiscorso, questa Corte ha evidenziato due esigenze e un correttivo(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23384 del 01.08.2023): da un lato,impedire sovracompensazioni (esigenza già avvertita, per tutte,dalle pronunce Cass. nn. 14047/16, 25804/15 e 22385/15) ediseconomici ricorsi alla giurisdizione; dall’altro, evitare chel’esiguità della posta in gioco sia espressa da un dato assoluto edoggettivo, scisso dalle condizioni personali di chi quella pretesa haperseguito o ha subìto nel giudizio presupposto. Correttivo,quest’ultimo, che questa Corte Suprema, sia prima che dopo lalegge n. 208/15, ha adoperato nel ritenere indennizzabile la duratairragionevole di controversie di lavoro, previdenziali o assistenziali,ancorché di valore inferiore a €. 500,00 (cfr. ad es. Cass. nn.21030/15 e 28750/18)» (cfr.: Cass. n. 25917/2025).Si è ulteriormente osservato che il legislatore del 2015, prevedendola presunzione di cui alla lett. g) dell’art. 2, comma 2 sexies, hainteso «soltanto velocizzare la decisione dei ricorsi di naturabagatellare o con una posta in gioco non rilevante, nel senso diinvertire “il percorso rivelatore” del danno (cfr. Cass. n.11228/2019 cit.); certamente, tuttavia, non ha inteso introdurrel’ulteriore criterio di verifica del carattere non abusivo della pretesacome indicato dal Ministero, cioè una diretta proporzionalità tra ilvalore di una domanda – in sé non bagatellare - e la situazioneeconomico-finanziaria del ricorrente. In termini semplificanti, lalocuzione “valutata anche in relazione alle condizioni personali dellaparte” deve intendersi, allora, quale ulteriore criterio di controllo6 di 10Numero registro generale 12431/2024Numero sezionale 2696/2025della effettiva “irrisorietà” della pretesa che sia stata già riscontrataNumero di raccolta generale 13756/2026oggettivamente, per i suesposti limiti di importo, come inDdatiav piudbubliacatziio ne 11/05/2026nella giurisprudenza di questa Corte in riferimento allagiurisprudenza della Corte EDU (in ultimo, non mass., Cass. Sez. 2,n. 25838 del 2024; Cass. Sez. 2, n. 25908 del 2024; Cass. Sez. 2,n. 25766 del 2024)» (cfr.: Cass. n. 22396/2025).Ora, ove il soggetto leso dall’irragionevole durata del processo siauna società di capitali, le esigenze di adeguata patrimonializzazionedello stesso, imposte dalla sua attività imprenditoriale, nonpossono risolversi in un’automatica ragione di esclusione delmedesimo dalla titolarità del diritto all’indennizzo salvo che lapretesa fatta valere nel giudizio presupposto non fosse stata diammontare particolarmente elevato, come invece avverrebbe ovevenisse accolta la tesi dell’Amministrazione.Ciò, infatti, comporterebbe, normalmente salvo eccezioni,l’esclusione di società di tali dimensioni dal novero dei soggetti chepossono far valere il danno da durata non ragionevole del processo,il che contrasta con i principi sopra enunciati.La motivazione adottata dalla Corte d’appello, invece, risultaconforme ai suddetti principi, sicché il ricorso incidentale deveessere ritenuto infondato.2. Con l’unico motivo del ricorso principale, la società ricorrentelamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., laviolazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 2233 c.c. e del d.m.Min. giustizia n. 55/2014.In particolare, la parte lamenta che la Corte d’appello abbiadisposto la compensazione delle spese processuali relative algiudizio di opposizione in assenza dei presupposti di legge.La motivazione contenuta nel provvedimento impugnato è delseguente tenore: «Avuto riguardo, però, alla peculiarità dellamateria trattata ed alla mancanza di precedenti univoci nellagiurisprudenza di merito, anche di questa stessa Corte, sulle7 di 10Numero registro generale 12431/2024Numero sezionale 2696/2025Numero di raccolta generale 13756/2026questioni oggetto del giudizio, si ravvisa la sussistenza di valideData pubblicazione 11/05/2026ragioni per compensare interamente tra le parti le spese delpresente giudizio di opposizione».Sostiene in proposito la società ricorrente che gli elementi sopraindicati siano di carattere fumoso e non conformi al dettatonormativo dell’art. 92 c.p.c., tali da costituire una «vera e propriaapparenza motivazionale».2.1. In proposito, deve osservarsi che la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, quando, benché graficamente esistente, non rendatuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr.: Cass. n.1986/2025).Ebbene, tale non è il caso di specie, visto che la Corte distrettualeha indicato chiaramente, ancorché sinteticamente, l’elemento dacui ha desunto la sussistenza dei presupposti per la compensazionedelle spese.2.2. Per il resto, deve rilevarsi che il secondo comma dell’art. 92c.p.c., nella sua attuale formulazione, applicabile ratione temporis,permette la compensazione delle spese processuali soltanto «se viè soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità dellaquestione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto allequestioni dirimenti».Va tuttavia rilevato che la Corte costituzionale, con sentenza n.77/2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma inquestione, nella parte in cui non prevede che il giudice possacompensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anchequalora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.8 di 10Numero registro generale 12431/2024Numero sezionale 2696/2025Questa Corte, nel vigore della precedente formulazione dellaNumero di raccolta generale 13756/2026norma, contenente espresso riferimento alle gravi ed ecDcaetaz piuobbnlicaalziio ne 11/05/2026ragioni, ha affermato che l'art. 92, secondo comma, c.p.c., nellaparte in questione, costituisce una norma elastica, quale clausolagenerale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un datocontesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente edefficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in viainterpretativa da parte del giudice del merito, con un giudiziocensurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su normegiuridiche; in particolare, anche la novità delle questioni affrontateintegra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di unconsiderazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire oresistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento almomento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in esserel'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti diquestioni sulle quali si sia determinata effettivamente lasoccombenza, ossia di questioni decise (cfr.: Cass., Sez. Un., n.2572/2012; in senso conforme, si vedano anche: Cass. n.2883/2014; Cass. n. 7992/2022).Tra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.(come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018),giustificano la compensazione delle spese processuali, questa Corteha ritenuto che rientri anche l'incertezza giurisprudenziale sullaquestione oggetto del giudizio all'epoca dell'introduzione dellacausa (cfr.: Cass. n. 6901/2025).Ora, l’affermazione della Corte distrettuale circa la mancanza diprecedenti univoci di merito, oltre a non essere fumosa, non puòriferirsi se non alla sussistenza di orientamenti contrastanti, il che,come sopra si è visto, ha una diretta incidenza sulla sceltaprocessuale di agire o resistere in giudizio.9 di 10Numero registro generale 12431/2024Numero sezionale 2696/2025Numero di raccolta generale 13756/2026D’altronde, le stesse citazioni giurisprudenziali formulate dallaData pubblicazione 11/05/2026ricorrente nella memoria illustrativa testimoniano chel’orientamento di legittimità in ordine all’interpretazione dell’art. 2,comma 2-sexies, lett. g), legge n. 89/2001, con riferimento alrapporto tra entità oggettiva della pretesa e condizioni soggettivedella parte, si è formato solo di recente.Ne deriva l’insussistenza della violazione di legge lamentata dallaparte.3. Alla luce di quanto precede, vanno rigettati entrambi i ricorsi,quello principale e quello incidentale.Le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate exart. 92, secondo comma, c.p.c., alla luce della soccombenzareciproca.Non va resa nella specie l’attestazione circa la sussistenza deipresupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,D.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n.228/2012, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso art. 13, visto che trattasi di causa esente ex art.10, comma 1, d.P.R. n. 115/2002 (cfr.: Cass., Sez. Un., n.4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale ecompensa tra le parti le spese processuali relative al presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 11novembre 2025.La PresidenteMILENA FALASCHI10 di 10