CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 13907/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-CONTRORICORRENTE-avverso il decreto della Corte d'Appello di Venezia n. 376/2024 depositatoil 22/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 574/2025Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 13907/2026Data pubblicazione 13/05/2026La società [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA]) aveva proposto opposizioneex art. 5 ter l. 89/2001 avverso il decreto di rigetto della domanda di equariparazione proposta in relazione al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.emesso sul presupposto della irrisorietà del credito che, in rapporto allaconsistenza del patrimonio della creditrice e all’entità del relativo volumed’affari, escluderebbe la sussistenza di un patimento in dipendenza delladurata del fallimento. La Corte di appello di Venezia rigettava l’opposizionesulla scorta del dato normativo dell’art. 2-bis, co. 2 sexies, lettera g), dellaL. nr. 89/01 essendo la “posta in gioco” esigua e trascurabili i rischisostanziali e processuali connessi.Propone ricorso per cassazione la Sir con unico motivo. Si costituisce concontroricorso il Ministero della Giustizia, eccependo la infondatezza delricorso e chiedendone il rigetto.All’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte ha riservato la decisione.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo, la ricorrente denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 2 co. 2 sexies lett. g) l. n. 89/2001, in relazioneall'art. 6 paragrafo 1 della CEDU, all'art. 1 del primo protocollo addizionalee agli artt. 111 e 117 Cost. Lamenta, in particolare, come la Corte diVenezia abbia erroneamente ritenuto irrisorio un credito di € 2.601,23sulla base di un mero confronto con i dati patrimoniali e di fatturato dellasocietà creditrice. La ricorrente sostiene che tale interpretazione finisca colcapovolgere la ratio della norma e si ponga in contrasto con lagiurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale individuala soglia di irrisorietà in valori economici assai più modesti, prossimi a €500,00.Numero registro generale 574/2025Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 13907/2026Data pubblicazione 13/05/2026Il ricorso è fondato e merita accoglimento alla stregua dei principiaffermati da Cass. sez. II n. 3970/2024, cui si intende assicurarecontinuità.La valutazione dell'irrisorietà della pretesa, ai fini dell'applicazionedella presunzione di cui all’art. 2 bis l. 89/2001, nella formulazioneintrodotta dall’art. 1, comma 777, lettera d), della legge 28 dicembre2015, n. 208, deve essere condotta alla stregua di due elementiconcorrenti: uno di natura oggettiva, correlato al valore del bene o dellapretesa oggetto della lite, e uno di natura soggettiva, per il quale si tieneconto delle condizioni personali e patrimoniali della parte. Il criteriosoggettivo, tuttavia, non può assurgere a elemento esclusivo e dirimente,tale da annullare la rilevanza di una pretesa che, sul piano oggettivo, nonpossa qualificarsi come bagatellare.Il concetto di irrisorietà della pretesa va letto in conformità allagiurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale, inapplicazione del principio de minimis non curat praetor, ha costantementecircoscritto la nozione di pregiudizio non significativo a controversie divalore economico estremamente modesto, dal che deriva che una pretesacreditoria di € 2.601,23, come quella oggetto del giudizio presupposto,non può dunque essere considerata oggettivamente irrisoria (cfr. tra le piùrecenti anche Cass. sez. II n. 6292/2026, Cass. sez. II n. 22396/2025).La Corte di appello ha erroneamente attribuito prevalenza assolutaal dato soggettivo delle condizioni economiche della società ricorrente.Ben vero, l'inciso «valutata anche in relazione alle condizioni personalidella parte» non ha la funzione di escludere il diritto all'indennizzo per isoggetti economicamente solidi, ma, al contrario, quella di consentire ilristoro anche a fronte di pretese di valore oggettivamente modesto,laddove queste assumano una rilevanza significativa in ragione delledisagiate condizioni economiche del richiedente. Come statuito da questaNumero registro generale 574/2025Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 13907/2026Data pubblicazione 13/05/2026Corte, il giudizio di non oggettiva esiguità della pretesa è di per sésufficiente a negare la sussistenza dell'ipotesi di esclusione dell'indennizzo(Cass. sez. II. n. 8523/2025).L'interpretazione offerta dal giudice del merito, come sostenuto daparte ricorrente, finisce con lo stravolgere la ratio della norma,trasformando un criterio di inclusione in uno di esclusione e determinandoun'ingiustificata disparità di trattamento in danno delle persone giuridichee dei soggetti economicamente più strutturati, i quali vedrebbero di fattopreclusa la tutela per l'irragionevole durata dei processi, in contrasto con iprincipi sanciti dall'art. 6 della CEDU e dall'art. 111 della Cost.Il decreto impugnato va, pertanto, cassato in accoglimento delricorso, con rinvio alla Corte di appello in diversa composizione, la qualedovrà procedere a un nuovo esame della domanda di equa riparazione,uniformandosi al principio riaffermato. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa,anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello diVenezia in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 12 maggio 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa