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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 novembre 2023

Cassazione n. 32822/2023

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28384/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], N. 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 546/2022 depositata il 18/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 546/2022 della Corte d’appello di Catanzaro il 18 maggio 2022.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ed altri, specificati in epigrafe.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.

I controricorrenti hanno depositato memoria.

3. La Corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato improcedibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 169/2020 del Tribunale di Cosenza, pubblicata l’11 febbraio 2020, avente ad oggetto una domanda di usucapionedi un immobile sito in Crotone, NCEU foglio 36, particella 178, sub 1, di vani 4,5.

La Corte di Catanzaro ha evidenziato che l’atto di citazione in appello era stato notificato da [OSCURATO:PERSONA] agli appellati “tra luglio e settembre 2020” e poi iscritto a ruolo in data 2 gennaio 2021, “non potendo trovare accoglimento l’istanza di remissione in termini depositata solo dopo la nuova iscrizione a ruolo, effettuata, come detto in data 2 gennaio 21”.

4. I tre motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deducono: I) violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'articolo 16-bis, co. 7, del D.L. 179/12 (convertito in L. 221/12), nonché dall'art. 13, co. 1, 2 e 3, primo cpv., del D.M. 44/2011, nella parte in cui esse prevedono che il deposito telematico si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC del Ministero della giustizia; violazione dell'indirizzo giurisprudenziale della suprema Corte di Cassazione; II) violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'articolo 165 c.p.c., in relazione all'articolo 16-bis, co. 7, del D.L. 179/12 (convertito in L. 221/12), nonché dall'art. 13, co. 1, 2 e 3, primo cpv., del D.M. 44/2011, nella parte in cui il Giudice dell'Appello ha ritenuto violati i termini di costituzione dell'appellante con conseguente improcedibilità del gravame; III) manifesto travisamento dei fatti nella parte in cui il Giudice a quo non ha rilevato l'esistenza della seconda ricevuta di deposito ai fini dell'iscrizionea ruolo del giudizio di appello.

Il ricorrente espone che: “[l]'allora difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], iscriveva a ruolo il giudizio di appello in data 24.07.2020, a seguito della notifica alle controparti effettuata a sua volta in data 17.07.2020, quindi nei termini previsti per la costituzione in giudizio dell'appellante ex articolo 165 cpc; il difensore riceva la prima ricevuta di accettazione, la seconda ricevuta di consegna, la terza di "[OSCURATO:PERSONA]" - codice esito 1 - con la dicitura in calce "Certificato di firma scaduto" per i primi tre file (Costituzione nuovo difensore con allegata procura alleliti, primo ricorso in riassunzione, secondo ricorso in riassunzione), mentre per l'ultimo file (produzione della notifica pec in formato .eml) vi era la dicitura "Errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente",il ricorrente mai ha ricevuto la quarta ricevuta o pecindicante errore fatale o altro”.

5. I controricorrenti replicano che era stato loro rilasciato in data 3 dicembre 2020 certificato dalla cancelleria della Corte d’appello di Catanzaro dal quale si evinceva che avverso la sentenza n. 169/2020 del Tribunale di Catanzaro non risulta iscritto alcun gravame.

Ribadiscono che il precedente difensore del [OSCURATO:PERSONA], nell’iscrivere a ruolo il giudizio di appello in data 24 luglio 2020, aveva ricevuto la prima pec di accettazione e la seconda pec di ricevuta di consegna, mentre la terza pec non risultava essere regolare; quindi solo in data 29 dicembre 2020 il procuratore dell’appellante aveva provveduto a presentare un’istanza di rimessione in termini, per poi iscrivere la causa a ruolo in data 2 gennaio 2022, ossia ben oltre l’udienza del 30 novembre 2020 indicata nella citazione d’appello.

6. Il ricorso è infondato.

6.1. Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata, nel verificare la tempestività della costituzione dell’appellante [OSCURATO:PERSONA] e quindi nel dichiarare improcedibile l’appello, non avrebbe considerato che il deposito con modalità telematiche degli atti processuali si ha per avvenuto al momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia, ovvero quando viene emessa la seconda PEC, di tal che il deposito è comunque tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna sia generata entro la fine del giorno di scadenza (salva l’applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile), come prescritto dall'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., in l. n. 221 del 2012), inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), della l. n. 228 del 2012 e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., in l. n. 114 del 2014), ora art. 196 sexies disp. att. c.p.c. (Cass. n. 5102 del 2023; n. 12422 del 2021; n. 28982 e n. 17328 del 2019).

Tuttavia, le successive terza e quarta PEC servono a convalidare l’effetto anticipato e provvisorio della tempestività del deposito attestato dalla seconda PEC, tenendo conto dell'esito dei controlli automatici su indirizzo, formato e dimensioni e del controllo manuale, ai fini dell’inserimento nel fascicolo telematico. 6.2. [OSCURATO:PERSONA] intende dar seguito a quanto da ultimo affermato da questa Corte nell’ordinanza delle Sezioni Unite n. 28403 del 2023 (e già in Cass. n. 19307 del 2023), secondo cui il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito telematico prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC), è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC).

La struttura del procedimento di deposito telematico è a fattispecie progressiva, sicché la RdAC consente di ritenere perfezionato il deposito con effetto anticipato, ma pur sempre provvisorio: ciò significa che il definitivo consolidarsi dell’effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della RdAC è condizionato dalla ricezione della terza e della quarta p.e.c. (in tal senso, Cass., n. 17404 del 2020; n. 27654 del 2022; anche Cass. n. 29357 del 2022) e, quindi, al buon fine dell’intero procedimento, in tal modo riconoscendosi la necessità di un positivo superamento dei controlli, automatici (art. 13, comma 7, d.m.

Giustizia n. 44/2011 e art. 14, comma 7, delle Specifiche tecniche sul PCT di cui al Provv.

DGSIA del 16 aprile 2014) e manuali (art. 13, comma 7, d.m.

Giustizia n. 44/2011 e articolo 14, comma 10, delle [OSCURATO:PERSONA] sul PCT di cui al Provv.

DGSIA del 16 aprile 2014), documentati da queste ultime comunicazioni p.e.c.

Ciò in quanto lo scopo del deposito non può dirsi raggiunto finché non vi sia stata l’accettazione dell’atto da parte della Cancelleria, che ne determina la “visibilità” per le parti del processo e per il giudice, e la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l’esito dell’intervento di accettazione (cd. quarta p.e.c.).

In caso di mancato completamento dell’iter del deposito telematico, ed in particolare ove sia risultato negativo l’esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura, il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo, che è pur sempre quello di assicurare l’instaurazione del rapporto processuale e quindi del contraddittorio.

Da tanto discende che, sebbene sia vero che il perfezionamento deve essere cronologicamente fissato al momento della seconda p.e.c., come stabilisce l’art. 16-bis citato, è altrettanto vero che detto perfezionamento è subordinato all’esito positivo dei successivi controlli.

6.3. Invero, la costituzione dell’appellante, ai sensi dell’art. 347 c.p.c., avviene mediante deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo e dell’atto di appello notificato, il che determina la pendenza del procedimento presso l'ufficio giudiziario.

La disciplina del deposito con modalità telematiche prevede che lo stesso si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Tale momento rileva tuttavia ai fini della data del deposito, e non del definitivo perfezionamento dello stesso, il quale rimane condizionato al mancato riscontro da parte del sistema e della cancelleria dell’esistenza di errori bloccanti che portano al rifiuto dell’atto.

Il deposito telematico dell’atto di introduttivo dà, quindi, comunque luogo alla nullità della costituzione ove, in conseguenza di errori bloccanti, non risulti «integrato il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti» (Cass. n. 9722 del 2016), restando salva per il depositante la possibilità di chiedere di essere rimesso in termini ove l’errore rilevato non sia imputabile a sua a sua colpa.

6.4. Nel caso in esame, l’appellante, nel procedere al deposito telematico dell’atto di gravame in data 24 luglio 2020, a seguito della notificazione effettuata il 17 luglio 2020, ricevette la prima e la seconda PEC; la terza PEC "[OSCURATO:PERSONA]" recava tuttavia la dicitura "Certificato di firma scaduto" per i primi tre file, mentre per l'ultimo file recava la dicitura "Errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente".

L’appellante non ricevette, infine, la quarta PEC.

Ciò induce ad escludere che possa dirsi definitivamente consolidato alla data del 24 luglio 2020, ovvero quella della generazione della RdAC, il deposito dell’appello.

Il ricorrente, trovatosi in presenza di una terza PEC che aveva rilevato anomalie tecniche in sede di controlli automatici e senza aver mai ricevuto la quarta PEC, non ha dedotto di essersi tempestivamente attivato per conoscere l’esito del procedimento di deposito instaurato o per provvedere ad un nuovo deposito nel rispetto del termine di cui all’art. 347 c.p.c., né ha allegato che l’esito negativo del deposito telematico discendesse da causa a lui non imputabile, ad esempio per cattivo funzionamento del sistema informatico.

Soltanto dopo che era trascorsa da circa un mese anche la data della prima udienza fissata nella citazione d’appello, e cioè il 29 dicembre 2020, il difensore dell’appellante [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto a presentare un’istanza di rimessione in termini, per poi iscrivere la causa a ruolo in data 2 gennaio 2022.

7. Il ricorso va perciò rigettato, con condanna del ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo, nonché con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] art. 93 c.p.c.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 6.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] art. 93 c.p.c.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28384/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], N. 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 546/2022 depositata il 18/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 546/2022 della Corte d’appello di Catanzaro il 18 maggio 2022. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ed altri, specificati in epigrafe. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. I controricorrenti hanno depositato memoria. 3. La Corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato improcedibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 169/2020 del Tribunale di Cosenza, pubblicata l’11 febbraio 2020, avente ad oggetto una domanda di usucapionedi un immobile sito in Crotone, NCEU foglio 36, particella 178, sub 1, di vani 4,5. La Corte di Catanzaro ha evidenziato che l’atto di citazione in appello era stato notificato da [OSCURATO:PERSONA] agli appellati “tra luglio e settembre 2020” e poi iscritto a ruolo in data 2 gennaio 2021, “non potendo trovare accoglimento l’istanza di remissione in termini depositata solo dopo la nuova iscrizione a ruolo, effettuata, come detto in data 2 gennaio 21”. 4. I tre motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deducono: I) violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'articolo 16-bis, co. 7, del D.L. 179/12 (convertito in L. 221/12), nonché dall'art. 13, co. 1, 2 e 3, primo cpv., del D.M. 44/2011, nella parte in cui esse prevedono che il deposito telematico si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC del Ministero della giustizia; violazione dell'indirizzo giurisprudenziale della suprema Corte di Cassazione; II) violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'articolo 165 c.p.c., in relazione all'articolo 16-bis, co. 7, del D.L. 179/12 (convertito in L. 221/12), nonché dall'art. 13, co. 1, 2 e 3, primo cpv., del D.M. 44/2011, nella parte in cui il Giudice dell'Appello ha ritenuto violati i termini di costituzione dell'appellante con conseguente improcedibilità del gravame; III) manifesto travisamento dei fatti nella parte in cui il Giudice a quo non ha rilevato l'esistenza della seconda ricevuta di deposito ai fini dell'iscrizionea ruolo del giudizio di appello. Il ricorrente espone che: “[l]'allora difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], iscriveva a ruolo il giudizio di appello in data 24.07.2020, a seguito della notifica alle controparti effettuata a sua volta in data 17.07.2020, quindi nei termini previsti per la costituzione in giudizio dell'appellante ex articolo 165 cpc; il difensore riceva la prima ricevuta di accettazione, la seconda ricevuta di consegna, la terza di "[OSCURATO:PERSONA]" - codice esito 1 - con la dicitura in calce "Certificato di firma scaduto" per i primi tre file (Costituzione nuovo difensore con allegata procura alleliti, primo ricorso in riassunzione, secondo ricorso in riassunzione), mentre per l'ultimo file (produzione della notifica pec in formato .eml) vi era la dicitura "Errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente",il ricorrente mai ha ricevuto la quarta ricevuta o pecindicante errore fatale o altro”. 5. I controricorrenti replicano che era stato loro rilasciato in data 3 dicembre 2020 certificato dalla cancelleria della Corte d’appello di Catanzaro dal quale si evinceva che avverso la sentenza n. 169/2020 del Tribunale di Catanzaro non risulta iscritto alcun gravame. Ribadiscono che il precedente difensore del [OSCURATO:PERSONA], nell’iscrivere a ruolo il giudizio di appello in data 24 luglio 2020, aveva ricevuto la prima pec di accettazione e la seconda pec di ricevuta di consegna, mentre la terza pec non risultava essere regolare; quindi solo in data 29 dicembre 2020 il procuratore dell’appellante aveva provveduto a presentare un’istanza di rimessione in termini, per poi iscrivere la causa a ruolo in data 2 gennaio 2022, ossia ben oltre l’udienza del 30 novembre 2020 indicata nella citazione d’appello. 6. Il ricorso è infondato. 6.1. Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata, nel verificare la tempestività della costituzione dell’appellante [OSCURATO:PERSONA] e quindi nel dichiarare improcedibile l’appello, non avrebbe considerato che il deposito con modalità telematiche degli atti processuali si ha per avvenuto al momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia, ovvero quando viene emessa la seconda PEC, di tal che il deposito è comunque tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna sia generata entro la fine del giorno di scadenza (salva l’applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile), come prescritto dall'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., in l. n. 221 del 2012), inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), della l. n. 228 del 2012 e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., in l. n. 114 del 2014), ora art. 196 sexies disp. att. c.p.c. (Cass. n. 5102 del 2023; n. 12422 del 2021; n. 28982 e n. 17328 del 2019). Tuttavia, le successive terza e quarta PEC servono a convalidare l’effetto anticipato e provvisorio della tempestività del deposito attestato dalla seconda PEC, tenendo conto dell'esito dei controlli automatici su indirizzo, formato e dimensioni e del controllo manuale, ai fini dell’inserimento nel fascicolo telematico. 6.2. [OSCURATO:PERSONA] intende dar seguito a quanto da ultimo affermato da questa Corte nell’ordinanza delle Sezioni Unite n. 28403 del 2023 (e già in Cass. n. 19307 del 2023), secondo cui il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito telematico prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC), è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC). La struttura del procedimento di deposito telematico è a fattispecie progressiva, sicché la RdAC consente di ritenere perfezionato il deposito con effetto anticipato, ma pur sempre provvisorio: ciò significa che il definitivo consolidarsi dell’effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della RdAC è condizionato dalla ricezione della terza e della quarta p.e.c. (in tal senso, Cass., n. 17404 del 2020; n. 27654 del 2022; anche Cass. n. 29357 del 2022) e, quindi, al buon fine dell’intero procedimento, in tal modo riconoscendosi la necessità di un positivo superamento dei controlli, automatici (art. 13, comma 7, d.m. Giustizia n. 44/2011 e art. 14, comma 7, delle Specifiche tecniche sul PCT di cui al Provv. DGSIA del 16 aprile 2014) e manuali (art. 13, comma 7, d.m. Giustizia n. 44/2011 e articolo 14, comma 10, delle [OSCURATO:PERSONA] sul PCT di cui al Provv. DGSIA del 16 aprile 2014), documentati da queste ultime comunicazioni p.e.c. Ciò in quanto lo scopo del deposito non può dirsi raggiunto finché non vi sia stata l’accettazione dell’atto da parte della Cancelleria, che ne determina la “visibilità” per le parti del processo e per il giudice, e la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l’esito dell’intervento di accettazione (cd. quarta p.e.c.). In caso di mancato completamento dell’iter del deposito telematico, ed in particolare ove sia risultato negativo l’esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura, il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo, che è pur sempre quello di assicurare l’instaurazione del rapporto processuale e quindi del contraddittorio. Da tanto discende che, sebbene sia vero che il perfezionamento deve essere cronologicamente fissato al momento della seconda p.e.c., come stabilisce l’art. 16-bis citato, è altrettanto vero che detto perfezionamento è subordinato all’esito positivo dei successivi controlli. 6.3. Invero, la costituzione dell’appellante, ai sensi dell’art. 347 c.p.c., avviene mediante deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo e dell’atto di appello notificato, il che determina la pendenza del procedimento presso l'ufficio giudiziario. La disciplina del deposito con modalità telematiche prevede che lo stesso si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Tale momento rileva tuttavia ai fini della data del deposito, e non del definitivo perfezionamento dello stesso, il quale rimane condizionato al mancato riscontro da parte del sistema e della cancelleria dell’esistenza di errori bloccanti che portano al rifiuto dell’atto. Il deposito telematico dell’atto di introduttivo dà, quindi, comunque luogo alla nullità della costituzione ove, in conseguenza di errori bloccanti, non risulti «integrato il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti» (Cass. n. 9722 del 2016), restando salva per il depositante la possibilità di chiedere di essere rimesso in termini ove l’errore rilevato non sia imputabile a sua a sua colpa. 6.4. Nel caso in esame, l’appellante, nel procedere al deposito telematico dell’atto di gravame in data 24 luglio 2020, a seguito della notificazione effettuata il 17 luglio 2020, ricevette la prima e la seconda PEC; la terza PEC "[OSCURATO:PERSONA]" recava tuttavia la dicitura "Certificato di firma scaduto" per i primi tre file, mentre per l'ultimo file recava la dicitura "Errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente". L’appellante non ricevette, infine, la quarta PEC. Ciò induce ad escludere che possa dirsi definitivamente consolidato alla data del 24 luglio 2020, ovvero quella della generazione della RdAC, il deposito dell’appello. Il ricorrente, trovatosi in presenza di una terza PEC che aveva rilevato anomalie tecniche in sede di controlli automatici e senza aver mai ricevuto la quarta PEC, non ha dedotto di essersi tempestivamente attivato per conoscere l’esito del procedimento di deposito instaurato o per provvedere ad un nuovo deposito nel rispetto del termine di cui all’art. 347 c.p.c., né ha allegato che l’esito negativo del deposito telematico discendesse da causa a lui non imputabile, ad esempio per cattivo funzionamento del sistema informatico. Soltanto dopo che era trascorsa da circa un mese anche la data della prima udienza fissata nella citazione d’appello, e cioè il 29 dicembre 2020, il difensore dell’appellante [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto a presentare un’istanza di rimessione in termini, per poi iscrivere la causa a ruolo in data 2 gennaio 2022. 7. Il ricorso va perciò rigettato, con condanna del ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo, nonché con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] art. 93 c.p.c. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 6.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] art. 93 c.p.c. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di c
Sentenza Cassazione n. 32822/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris