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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12115/2026

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orrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 12 Milano, in persona dell’amministratore protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2653/2021depositata il 16/09/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Dalla sentenza impugnata risulta che, con atto di citazione notificato il15.01.2021, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, dinanzi alla Corte d’appello diMilano, appello avverso la sentenza emessa, ex art. 281-sexies c.p.c., dalNumero registro generale 28900/2021Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 12115/2026Data pubblicazione 30/04/2026Tribunale di Milano n. 7327/20, pubblicata il 06.11.2020, sentenza con cuierano state rigettate le domande proposte dalla medesima nei confrontidel [OSCURATO:PERSONA] di via Lecchi n. 12 Milano e l’attrice era stata condannataalla rifusione delle spese di lite a favore di controparte.La causa aveva ad oggetto l’impugnazione, per plurimi motivi, delladelibera assembleare adottata dal [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],impugnazione della quale il [OSCURATO:PERSONA] stesso, ritualmente costituitosi ingiudizio, aveva chiesto il rigetto.Con l’atto di appello, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’integrale riforma dellasentenza, riproponendo i motivi di doglianza, già formulati in primo grado,avverso la delibera assembleare impugnata.Costituendosi nel giudizio di appello, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, a sua volta,il rigetto delle domande avversarie e ha eccepito, con le note conclusive,l’inammissibilità dell’impugnazione per tardiva iscrizione a ruolo.La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2653/2021 pubblicata ilgiorno 16.09.2021, ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello e hacondannato l’appellante a rifondere al [OSCURATO:PERSONA] le spese processuali delgrado di giudizio.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si èritenuto che: - l’iscrizione a ruolo della causa era avvenuta soltantol’undicesimo giorno dopo la notifica dell’atto di citazione in appello; - ladifesa dell’appellante, pur avendo prodotto in atti alcune ricevute con lequali si attestava la consegna telematica della richiesta, non andata abuon fine, di iscrizione a ruolo in data 25.01.2021, non aveva provato chel’esito negativo fosse stato determinato da un malfunzionamento delsistema e non, invece, da qualche errore procedurale ascrivibile alrichiedente l’inserimento.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso quest’ultimasentenza sulla scorta di un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] di via Lecchi n. 12, Milano, ha resistito con controricorso.Numero registro generale 28900/2021Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 12115/2026Data pubblicazione 30/04/2026memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L’unico motivo del ricorso è rubricato come segue: erroneainterpretazione ed applicazione delle norme sul processo telematico.La ricorrente, oltre a dolersi dell’errata applicazione dell’art. 13 d.m. n.44/2011, secondo cui il deposito con modalità telematiche si ha peravvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenutaconsegna, evidenzia di aver avuto notizia dell’esito negativo del depositosoltanto il giorno successivo e lamenta che non sia dato identificarel’errore materiale ostativo alla ricezione dell’atto da parte del sistema.Secondo la parte, non esiste alcuna norma di legge che autorizzi adaffermare che il rifiuto del cancelliere sia suscettibile di travolgere ildeposito una volta che la ricevuta di avvenuta consegna sia pervenuta aldepositante.Il motivo è fondato.Per quanto disposto dall’art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012, convertitocon modificazioni in l. n. 221/2012, nel testo applicabile ratione temporis,«il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento incui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestoredi posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

Il deposito ètempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna ègenerata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizionidi cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di proceduracivile. […] Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine delgiorno di scadenza».Sul punto, è stato affermato che, in tema di deposito telematico, lagenerazione della ricevuta di avvenuta consegna (c.d. seconda p.e.c.)individua il momento di perfezionamento del deposito, al fine di verificarnela tempestività, ma ha un effetto anticipato meramente provvisorio,Numero registro generale 28900/2021Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 12115/2026Data pubblicazione 30/04/2026essendo subordinata al generarsi, con esito positivo, delle p.e.c.successive (cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 28403/2023; Cass. n. 19307/2023),la cui mancanza rende definitivamente inefficace il deposito medesimo efa sorgere, a carico della parte, l'onere di attivarsi tempestivamente,reiterando la procedura o formulando tempestiva istanza di rimessione intermini (cfr.: Cass. n. 32822/2023; Cass. n. 69/2025; Cass. n.15801/2025).Si è anche precisato che, nel caso in cui il rifiuto del deposito telematico dicomunicato al depositante con la c.d. quarta p.e.c., contenente indicazionigeneriche (quale quella di "codice esito: -1" o "errore fatale") - e la parteabbia prontamente provveduto alla spontanea ripresa del procedimento dideposito mediante un nuovo invio telematico, non vi è spazio perun'indagine circa l'imputabilità dell'errore al fatto del depositante e ildeposito stesso deve ritenersi tempestivo, non dovendosi neppuredisporre la rimessione in termini, a fronte della tempestiva esecuzionedell'attività da cui la parte risultava incolpevolmente decaduta (cfr.: Cass.n. 1411/2026; Cass. n. 27766/2025).Ciò premesso, dalla sentenza impugnata emerge che l’appellante si eramotivazione si dà atto che «l’iscrizione a ruolo della causa è avvenutasoltanto in data 26.1.2021 ovvero l’undicesimo giorno dalla notificadell’atto di citazione in appello», che aveva «prodotto in atti alcunericevute con le quali si attesta la consegna della richiesta di iscrizione aruolo al sistema del pct in data 25.1.2021, ma si attesta altresì la mancataelaborazione della stessa da parte del sistema stesso») e che era stata«invocata dalla parte interessata» anche la rimessione in termini.Pertanto, l’unico motivo per cui è stata dichiarata l’improcedibilitàdell’appello consiste nel fatto che la difesa dell’appellante non abbiaottemperato all’onere di «comprovare che l’esito negativo era statoNumero registro generale 28900/2021Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 12115/2026Data pubblicazione 30/04/2026determinato da un malfunzionamento del sistema e non causato daqualche errore procedurale ascrivibile al richiedente l’inserimento»,ritenendosi, altresì, che, «alla luce della perentorietà del termine», nonfosse «possibile dar corso a qualsivoglia forma di rimessione in termini purinvocata dalla parte interessata».Alla luce di quanto sopra osservato, tuttavia, stanti la tempestivareiterazione della procedura e la richiesta di rimessione in termini, ildeposito non poteva essere considerato tardivo; inoltre, non vi è alcunaincompatibilità tra il carattere perentorio di un termine e l’istituto dellarimessione in termini, la quale è prevista proprio dal secondo commadell’art. 153 c.p.c., intitolato «improrogabilità dei termini perentori».Pertanto, la Corte d’appello, anziché dichiarare l’improcedibilitàdell’appello, avrebbe dovuto esaminare l’impugnazione nel merito.2.

Alla luce di quanto precede, il ricorso va accolto.Entro tali limiti, la sentenza va cassata, con rinvio alla Corte d’appello diMilano in diversa composizione, perché provveda all’esame dell’appello.Statuendo in sede di rinvio, la Corte d’appello provvederà anche sullespese di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 28 aprile 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 12 Milano, in persona dell’amministratore protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2653/2021depositata il 16/09/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Dalla sentenza impugnata risulta che, con atto di citazione notificato il15.01.2021, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, dinanzi alla Corte d’appello diMilano, appello avverso la sentenza emessa, ex art. 281-sexies c.p.c., dalNumero registro generale 28900/2021Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 12115/2026Data pubblicazione 30/04/2026Tribunale di Milano n. 7327/20, pubblicata il 06.11.2020, sentenza con cuierano state rigettate le domande proposte dalla medesima nei confrontidel [OSCURATO:PERSONA] di via Lecchi n. 12 Milano e l’attrice era stata condannataalla rifusione delle spese di lite a favore di controparte.La causa aveva ad oggetto l’impugnazione, per plurimi motivi, delladelibera assembleare adottata dal [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],impugnazione della quale il [OSCURATO:PERSONA] stesso, ritualmente costituitosi ingiudizio, aveva chiesto il rigetto.Con l’atto di appello, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’integrale riforma dellasentenza, riproponendo i motivi di doglianza, già formulati in primo grado,avverso la delibera assembleare impugnata.Costituendosi nel giudizio di appello, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, a sua volta,il rigetto delle domande avversarie e ha eccepito, con le note conclusive,l’inammissibilità dell’impugnazione per tardiva iscrizione a ruolo.La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2653/2021 pubblicata ilgiorno 16.09.2021, ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello e hacondannato l’appellante a rifondere al [OSCURATO:PERSONA] le spese processuali delgrado di giudizio.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si èritenuto che: - l’iscrizione a ruolo della causa era avvenuta soltantol’undicesimo giorno dopo la notifica dell’atto di citazione in appello; - ladifesa dell’appellante, pur avendo prodotto in atti alcune ricevute con lequali si attestava la consegna telematica della richiesta, non andata abuon fine, di iscrizione a ruolo in data 25.01.2021, non aveva provato chel’esito negativo fosse stato determinato da un malfunzionamento delsistema e non, invece, da qualche errore procedurale ascrivibile alrichiedente l’inserimento.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso quest’ultimasentenza sulla scorta di un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] di via Lecchi n. 12, Milano, ha resistito con controricorso.Numero registro generale 28900/2021Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 12115/2026Data pubblicazione 30/04/2026memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo del ricorso è rubricato come segue: erroneainterpretazione ed applicazione delle norme sul processo telematico.La ricorrente, oltre a dolersi dell’errata applicazione dell’art. 13 d.m. n.44/2011, secondo cui il deposito con modalità telematiche si ha peravvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenutaconsegna, evidenzia di aver avuto notizia dell’esito negativo del depositosoltanto il giorno successivo e lamenta che non sia dato identificarel’errore materiale ostativo alla ricezione dell’atto da parte del sistema.Secondo la parte, non esiste alcuna norma di legge che autorizzi adaffermare che il rifiuto del cancelliere sia suscettibile di travolgere ildeposito una volta che la ricevuta di avvenuta consegna sia pervenuta aldepositante.Il motivo è fondato.Per quanto disposto dall’art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012, convertitocon modificazioni in l. n. 221/2012, nel testo applicabile ratione temporis,«il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento incui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestoredi posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito ètempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna ègenerata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizionidi cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di proceduracivile. […] Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine delgiorno di scadenza».Sul punto, è stato affermato che, in tema di deposito telematico, lagenerazione della ricevuta di avvenuta consegna (c.d. seconda p.e.c.)individua il momento di perfezionamento del deposito, al fine di verificarnela tempestività, ma ha un effetto anticipato meramente provvisorio,Numero registro generale 28900/2021Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 12115/2026Data pubblicazione 30/04/2026essendo subordinata al generarsi, con esito positivo, delle p.e.c.successive (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 28403/2023; Cass. n. 19307/2023),la cui mancanza rende definitivamente inefficace il deposito medesimo efa sorgere, a carico della parte, l'onere di attivarsi tempestivamente,reiterando la procedura o formulando tempestiva istanza di rimessione intermini (cfr.: Cass. n. 32822/2023; Cass. n. 69/2025; Cass. n.15801/2025).Si è anche precisato che, nel caso in cui il rifiuto del deposito telematico dicomunicato al depositante con la c.d. quarta p.e.c., contenente indicazionigeneriche (quale quella di "codice esito: -1" o "errore fatale") - e la parteabbia prontamente provveduto alla spontanea ripresa del procedimento dideposito mediante un nuovo invio telematico, non vi è spazio perun'indagine circa l'imputabilità dell'errore al fatto del depositante e ildeposito stesso deve ritenersi tempestivo, non dovendosi neppuredisporre la rimessione in termini, a fronte della tempestiva esecuzionedell'attività da cui la parte risultava incolpevolmente decaduta (cfr.: Cass.n. 1411/2026; Cass. n. 27766/2025).Ciò premesso, dalla sentenza impugnata emerge che l’appellante si eramotivazione si dà atto che «l’iscrizione a ruolo della causa è avvenutasoltanto in data 26.1.2021 ovvero l’undicesimo giorno dalla notificadell’atto di citazione in appello», che aveva «prodotto in atti alcunericevute con le quali si attesta la consegna della richiesta di iscrizione aruolo al sistema del pct in data 25.1.2021, ma si attesta altresì la mancataelaborazione della stessa da parte del sistema stesso») e che era stata«invocata dalla parte interessata» anche la rimessione in termini.Pertanto, l’unico motivo per cui è stata dichiarata l’improcedibilitàdell’appello consiste nel fatto che la difesa dell’appellante non abbiaottemperato all’onere di «comprovare che l’esito negativo era statoNumero registro generale 28900/2021Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 12115/2026Data pubblicazione 30/04/2026determinato da un malfunzionamento del sistema e non causato daqualche errore procedurale ascrivibile al richiedente l’inserimento»,ritenendosi, altresì, che, «alla luce della perentorietà del termine», nonfosse «possibile dar corso a qualsivoglia forma di rimessione in termini purinvocata dalla parte interessata».Alla luce di quanto sopra osservato, tuttavia, stanti la tempestivareiterazione della procedura e la richiesta di rimessione in termini, ildeposito non poteva essere considerato tardivo; inoltre, non vi è alcunaincompatibilità tra il carattere perentorio di un termine e l’istituto dellarimessione in termini, la quale è prevista proprio dal secondo commadell’art. 153 c.p.c., intitolato «improrogabilità dei termini perentori».Pertanto, la Corte d’appello, anziché dichiarare l’improcedibilitàdell’appello, avrebbe dovuto esaminare l’impugnazione nel merito.2. Alla luce di quanto precede, il ricorso va accolto.Entro tali limiti, la sentenza va cassata, con rinvio alla Corte d’appello diMilano in diversa composizione, perché provveda all’esame dell’appello.Statuendo in sede di rinvio, la Corte d’appello provvederà anche sullespese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 28 aprile 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa