Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23963/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di LATINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Latina, quale Giudice della fase rescissoria, a seguito di giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 30015 del 2022, con ordinanza del 2/11/2022, ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo disposto ai sensi dell' art. 321, comma 2, cod.proc.pen., avente ad oggetto i conti correnti e diverse società (La casa della [OSCURATO:SOCIETA], Pizza uno srl, STR service SRL, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA]) di cui [OSCURATO:PERSONA] era titolare effettivo, per il reato di cui all'art. 512 bis cod.pen. ai sensi dell'art. 240 bis cod.pen., pronunciandosi limitatamente al periculum in mora.

2. Avverso l'ordinanza in epigrafe indicata ricorrono per cassazione, con distinti ricorsi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente [OSCURATO:PERSONA], quale titolare effettivo delle suddette società, con il primo motivo dì ricorso, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al periculum in mora rispetto la finalità di confisca di quanto sequestrato.

Rappresenta che la Suprema Corte aveva evidenziato in sede rescindente la carenza di motivazione in ordine alla ricorrenza di necessità conservative delle quote sociali dei beni in vista della futura confisca.

Tuttavia, il giudice di merito, in sede rescissoria, si è limitato a richiamare le finalità di confisca e la teorica possibilità di dispersione del bene, con motivazione inidonea a supportare la misura ablativa di un bene di per sé non illecito.

Ancora il giudice della rescissione non ha enunciato, se non con motivazioni apparenti, le ragioni dell'anticipazione della cautela e non ha aggiunto nulla in ordine al pericolo connesso alla gestione di un'attività commerciale.

Pertanto, la motivazione relativa al periculum in mora connesso alla finalità conservativa del sequestro è meramente assertiva e carente.

4. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], formale intestatario delle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] ricorre con autonomo ricorso deducendo violazione di legge e vizio della motivazione del provvedimento impugnato.

Il ricorrente deduce che il sequestro è stato emesso non per finalità conservative, in vista di una futura confisca ai sensi dell'art 321, comma 2, cod proc pen, bensì con finalità impeditive, ai sensi dell'art 321, comma 1, cod proc pen.

Rappresenta che tale vizio si desume dalla motivazione del provvedimento originario, che richiama la sproporzione tra i redditi dichiarati e quelli costituenti il patrimonio sociale, e la provenienza ingiustificata dai beni da parte del coindagato Tuma.

Deduce altresì la carenza di motivazione con riferimento al periculum in mora e alla necessità di finalità conservative in vista della futura confisca nelle more del giudizio ,essendosi limitato al giudice a far riferimento a previsioni possibílistiche di modifica, dispersione, deterioramento o ancora all'alienazione delle società, o meglio, delle aziende gestite dalle società sequestrate, impedendone la gestione commerciale.

Irrilevante poi è il riferimento all'assenza di valore economico delle suddette società poiché tale dato è privo di riscontri ed illogico in quanto l'inconsistenza del valore economico dei beni sequestrati rende evidente come non possa sussistere alcun interesse alla loro conservazione. 5.Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Si premette che i ricorsi propositi da entrambi i ricorrenti contengono identiche doglianze, sicchè possono essere trattati unitariamente.

Si osserva, sempre in via preliminare, che in merito all'onere motivazionale del sequestro preventivo funzionale alla confisca, le Sezioni Unite hanno stabilito il principio secondo cui "Il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio", sicchè la motivazione del provvedimento di sequestro di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., non può risolversi nel dare atto della confiscai:tinta della cosa, in quanto tale caratteristica sarebbe di per sé indice di pericolosità oggettiva del bene; si è perciò ripudiata quell'opzione riduttiva che si accontentava di una motivazione confinata nella mera individuazione della confiscabilità del bene che sortirebbe gravi ripercussioni sul piano dei principi costituzionali e, in particolare sul principio di presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, secondo comma, Cost. e di cui all'art.6, par. 2, CEDU.

Pertanto, in sintesi, le Sezioni Unite hanno evidenziato la necessità che il provvedimento cautelare non prescinda da una concreta prognosi in ordine alla conseguibilità della misura ablativa finale, precisando che proprio l' esigenza anticipatoria della confisca funge da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che devono tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio (Sez.

U, n.36959 del 24/07/2021, Ellade).

Occorre inoltre osservare che il ricorso per cassazione avverso una misura cautelare reale è ammesso dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. esclusivamente per violazione di legge.

Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali.

Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 2 del 28/01/2004, Ferrazzi).

Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125, comma, 3 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611).

Quest'ultimo vizio è ravvisabile allorchè la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentatíve siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento.

La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomentativo, qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non ha infatti perso l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, differenziandosi pertanto dai difetti logici della motivazione.

2. Nel caso di specie, l'impianto argomentativo a sostegno del decisum, lungi dal potersi considerare apparente, si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 4 e 5 del provvedimento impugnato, laddove ha richiamato i vari atti di cessione o di affitto di rami di azienda di società di cui il Tuma risultava essere titolare o comunque avere la disponibilità anche per interposta persona.

In ordine alla sussistenza dei presupposti del sequestro impeditivo di cui all'art 321, comma 2, cod. proc. pen. ha richiamato la storia criminale del Tuma, già condannato per il reato di cui all'art .512 bis cod. pen., e il coinvolgimento dello stesso nell'ambito di un'inchiesta in cui figurava, quale suo prestanome, il fratello uterino [OSCURATO:PERSONA]; ha pertanto ritenuto sussistente il concreto pericolo che la libera disponibilità delle società sopra indicate possa protrarre ed aggravare le conseguenze del reato di cui all'art. 512 bis cod.pen., o agevolando la commissione di altri reati della stessa specie, vista l'abilità dimostrata dal Tuma di aggiornare le compagini societarie delle società lui riferibili.

Nelle more del giudizio, infatti le società potrebbero essere modificate disperse, deteriorate, utilizzate o altrimenti alienate, essendo emersa dalle intercettazioni telefoniche in atti, l'abilità del Tuma nel costituire società fittiziamente intestate a terzi, nello svuotarle economicamente e poi svuotarle ponendole in liquidazione per ricominciare con la costituzione di nuove società.

Il provvedimento Impugnato, quindi reca una diffusa motivazione del "periculum in mora" e delle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio.

L'onere di argomentare sul punto può ritenersi assolto, in quanto il provvedimento si è specificatamente sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o altrimenti alienato (Sez. 2, n. 24344 del 2022, Sacco).

Del resto, soltanto la mancanza di qualunque ancoraggio del discorso giustificativo alle risultanze acquisite e di qualunque riferimento alla specifica fattispecie in disamina determina il vizio di apparenza della motivazione, ravvisabile ove il giudice si avvalga di asserzioni del tutto generiche e di carattere apodittico o di proposizioni prive di effettiva valenza dimostrativa determinando così il venir meno di qualunque supporto argomentativo a sostegno del decisum (Sez.

U, n. 3287 del 27/11/2008): ciò che non è certamente riscontrabile nel caso in disamina.

D'altronde, in tema di sequestro preventivo, il procedimento incidentale che si svolge dinanzi al tribunale del riesame non può trasformarsi in un accertamento preventivo della sussistenza del reato, tematica che forma oggetto del procedimento principale.

2. I ricorsiyvanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LATINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Latina, quale Giudice della fase rescissoria, a seguito di giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 30015 del 2022, con ordinanza del 2/11/2022, ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo disposto ai sensi dell' art. 321, comma 2, cod.proc.pen., avente ad oggetto i conti correnti e diverse società (La casa della [OSCURATO:SOCIETA], Pizza uno srl, STR service SRL, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA]) di cui [OSCURATO:PERSONA] era titolare effettivo, per il reato di cui all'art. 512 bis cod.pen. ai sensi dell'art. 240 bis cod.pen., pronunciandosi limitatamente al periculum in mora. 2. Avverso l'ordinanza in epigrafe indicata ricorrono per cassazione, con distinti ricorsi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente [OSCURATO:PERSONA], quale titolare effettivo delle suddette società, con il primo motivo dì ricorso, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al periculum in mora rispetto la finalità di confisca di quanto sequestrato. Rappresenta che la Suprema Corte aveva evidenziato in sede rescindente la carenza di motivazione in ordine alla ricorrenza di necessità conservative delle quote sociali dei beni in vista della futura confisca. Tuttavia, il giudice di merito, in sede rescissoria, si è limitato a richiamare le finalità di confisca e la teorica possibilità di dispersione del bene, con motivazione inidonea a supportare la misura ablativa di un bene di per sé non illecito. Ancora il giudice della rescissione non ha enunciato, se non con motivazioni apparenti, le ragioni dell'anticipazione della cautela e non ha aggiunto nulla in ordine al pericolo connesso alla gestione di un'attività commerciale. Pertanto, la motivazione relativa al periculum in mora connesso alla finalità conservativa del sequestro è meramente assertiva e carente. 4. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], formale intestatario delle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] ricorre con autonomo ricorso deducendo violazione di legge e vizio della motivazione del provvedimento impugnato. Il ricorrente deduce che il sequestro è stato emesso non per finalità conservative, in vista di una futura confisca ai sensi dell'art 321, comma 2, cod proc pen, bensì con finalità impeditive, ai sensi dell'art 321, comma 1, cod proc pen. Rappresenta che tale vizio si desume dalla motivazione del provvedimento originario, che richiama la sproporzione tra i redditi dichiarati e quelli costituenti il patrimonio sociale, e la provenienza ingiustificata dai beni da parte del coindagato Tuma. Deduce altresì la carenza di motivazione con riferimento al periculum in mora e alla necessità di finalità conservative in vista della futura confisca nelle more del giudizio ,essendosi limitato al giudice a far riferimento a previsioni possibílistiche di modifica, dispersione, deterioramento o ancora all'alienazione delle società, o meglio, delle aziende gestite dalle società sequestrate, impedendone la gestione commerciale. Irrilevante poi è il riferimento all'assenza di valore economico delle suddette società poiché tale dato è privo di riscontri ed illogico in quanto l'inconsistenza del valore economico dei beni sequestrati rende evidente come non possa sussistere alcun interesse alla loro conservazione. 5.Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si premette che i ricorsi propositi da entrambi i ricorrenti contengono identiche doglianze, sicchè possono essere trattati unitariamente. Si osserva, sempre in via preliminare, che in merito all'onere motivazionale del sequestro preventivo funzionale alla confisca, le Sezioni Unite hanno stabilito il principio secondo cui "Il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio", sicchè la motivazione del provvedimento di sequestro di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., non può risolversi nel dare atto della confiscai:tinta della cosa, in quanto tale caratteristica sarebbe di per sé indice di pericolosità oggettiva del bene; si è perciò ripudiata quell'opzione riduttiva che si accontentava di una motivazione confinata nella mera individuazione della confiscabilità del bene che sortirebbe gravi ripercussioni sul piano dei principi costituzionali e, in particolare sul principio di presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, secondo comma, Cost. e di cui all'art.6, par. 2, CEDU. Pertanto, in sintesi, le Sezioni Unite hanno evidenziato la necessità che il provvedimento cautelare non prescinda da una concreta prognosi in ordine alla conseguibilità della misura ablativa finale, precisando che proprio l' esigenza anticipatoria della confisca funge da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che devono tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio (Sez. U, n.36959 del 24/07/2021, Ellade). Occorre inoltre osservare che il ricorso per cassazione avverso una misura cautelare reale è ammesso dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. esclusivamente per violazione di legge. Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali. Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 del 28/01/2004, Ferrazzi). Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125, comma, 3 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Quest'ultimo vizio è ravvisabile allorchè la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentatíve siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomentativo, qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non ha infatti perso l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, differenziandosi pertanto dai difetti logici della motivazione. 2. Nel caso di specie, l'impianto argomentativo a sostegno del decisum, lungi dal potersi considerare apparente, si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 4 e 5 del provvedimento impugnato, laddove ha richiamato i vari atti di cessione o di affitto di rami di azienda di società di cui il Tuma risultava essere titolare o comunque avere la disponibilità anche per interposta persona. In ordine alla sussistenza dei presupposti del sequestro impeditivo di cui all'art 321, comma 2, cod. proc. pen. ha richiamato la storia criminale del Tuma, già condannato per il reato di cui all'art .512 bis cod. pen., e il coinvolgimento dello stesso nell'ambito di un'inchiesta in cui figurava, quale suo prestanome, il fratello uterino [OSCURATO:PERSONA]; ha pertanto ritenuto sussistente il concreto pericolo che la libera disponibilità delle società sopra indicate possa protrarre ed aggravare le conseguenze del reato di cui all'art. 512 bis cod.pen., o agevolando la commissione di altri reati della stessa specie, vista l'abilità dimostrata dal Tuma di aggiornare le compagini societarie delle società lui riferibili. Nelle more del giudizio, infatti le società potrebbero essere modificate disperse, deteriorate, utilizzate o altrimenti alienate, essendo emersa dalle intercettazioni telefoniche in atti, l'abilità del Tuma nel costituire società fittiziamente intestate a terzi, nello svuotarle economicamente e poi svuotarle ponendole in liquidazione per ricominciare con la costituzione di nuove società. Il provvedimento Impugnato, quindi reca una diffusa motivazione del "periculum in mora" e delle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. L'onere di argomentare sul punto può ritenersi assolto, in quanto il provvedimento si è specificatamente sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o altrimenti alienato (Sez. 2, n. 24344 del 2022, Sacco). Del resto, soltanto la mancanza di qualunque ancoraggio del discorso giustificativo alle risultanze acquisite e di qualunque riferimento alla specifica fattispecie in disamina determina il vizio di apparenza della motivazione, ravvisabile ove il giudice si avvalga di asserzioni del tutto generiche e di carattere apodittico o di proposizioni prive di effettiva valenza dimostrativa determinando così il venir meno di qualunque supporto argomentativo a sostegno del decisum (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008): ciò che non è certamente riscontrabile nel caso in disamina. D'altronde, in tema di sequestro preventivo, il procedimento incidentale che si svolge dinanzi al tribunale del riesame non può trasformarsi in un accertamento preventivo della sussistenza del reato, tematica che forma oggetto del procedimento principale. 2. I ricorsiyvanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
Sentenza Cassazione n. 23963/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris