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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30015/2022

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RLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1606/2015 del ruolo generale, proposto DA l'AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE - [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede legale in Bergamo, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 8, in persona del Presidente del Consiglio di Gestione, rag.

Franco Corte Suprema di Cassazione Sezione Quinta Polotti, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dagli avv.1:i AngelNRoveda del Foro di Milano (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 71066 E648 F) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 68PO4 C933 I), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 38. - CONTRORICORRENTE — per la cassazione della sentenza n. 2857/27/2014 della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia (Milano), depositata il 28 maggio 2014, non notificata; UDITA la relazione della causa in camera di consiglio, celebratasi da remoto in data 13 luglio 2022, svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. con l'avviso di liquidazione n. 1C1/1T/006011/000P001 l'Agenzia delle Entrate - rideterminava le imposte ipotecarie, catastali dovute in relazione alla vendita di un complesso immobiliare sito in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 23, stipulata tra [OSCURATO:PERSONA] S.C.p.A. (alienante, da ora UBI Banca) e [OSCURATO:SOCIETA]. (acquirente) e registrato in data 2 novembre 2010, considerando che oggetto dell'atto fosse (non un'area edificabile, ma) un fabbricato strumentale;

2. la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia (Milano), con la sentenza impugnata, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia, così confermando quella di primo grado, che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];

3. avverso tale pronuncia l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, notificato il 14 gennaio 2015, formulando due motivi d'impugnazione;

4. [OSCURATO:PERSONA] S.C.p.A. notificava controricorso in data 20 febbraio 2015, concludendo per il rigetto del ricorso; Proc. 1606/2015 ric. gen.

Ordinanza interlocutoria Pagina n. 2 di 4 Corte Suprema di Cassazione Sezione Quinta

5. Con istanza del 31 maggio 2019 [OSCURATO:PERSONA] chiedeva che il processo venisse sospeso, dando atto che [OSCURATO:SOCIETA]. (coobbligata in solido) aveva proposto distinto ricorso avverso il suindicato avviso di liquidazione, che pendeva presso questa Corte con il n. 1843/2018 di ruolo generale, e che si era poi avvalsa delle disposizioni di cui all'art. 6 del D.L. 118/2019, versando l'importo dovuto in un'unica soluzione per il perfezionamento della definizione agevolata della lite; detta istanza è stata ribadita con la memoria depositata in data 24 giugno 2022 con cui [OSCURATO:PERSONA] ha anche dato atto che nessun provvedimento di diniego alla domanda di definizione agevolata era stato notificato alla [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA]: con i due motivi di impugnazione l'Agenzia aveva lamentato, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10, co. 1, del di.lgs. 347/1990,, nonché dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 42 del d.P.R. 600/1973 e degli artt. 401 del d.P.R. 131/61986 e 1-bis della tariffa allegata al d.lgs. 347/1990; OSSERVA l'istanza di definizione agevolata dell'analoga controversia, presentata, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 19/2018, dalla [OSCURATO:SOCIETA]. - società coobbligata al pagamento del tributo - nel giudizio recante il n. 1843/2015 di ruolo generale (ancora in fase di spoglio, come da accertamenti di cancelleria), suggerisce di rinviare l'esame della presente causa a nuovo ruolo, al fine di assicurare una sua trattazione congiunta con il menzionato procedimento n. 1843/2015 di ruolo generale; P. Q. M. Proc. 1606/2015 ric. gen.

Ordinanza interlocutoria i Pagina n. 3 di 4 Corte Suprema di Cassazione Sezione Quinta la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, onde consentire la sua trattazione congiunta con il procedimento n. 1843/2015 di ruolo general

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1606/2015 del ruolo generale, proposto DA l'AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE - [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede legale in Bergamo, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 8, in persona del Presidente del Consiglio di Gestione, rag. Franco Corte Suprema di Cassazione Sezione Quinta Polotti, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dagli avv.1:i AngelNRoveda del Foro di Milano (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 71066 E648 F) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 68PO4 C933 I), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 38. - CONTRORICORRENTE — per la cassazione della sentenza n. 2857/27/2014 della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia (Milano), depositata il 28 maggio 2014, non notificata; UDITA la relazione della causa in camera di consiglio, celebratasi da remoto in data 13 luglio 2022, svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. con l'avviso di liquidazione n. 1C1/1T/006011/000P001 l'Agenzia delle Entrate - rideterminava le imposte ipotecarie, catastali dovute in relazione alla vendita di un complesso immobiliare sito in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 23, stipulata tra [OSCURATO:PERSONA] S.C.p.A. (alienante, da ora UBI Banca) e [OSCURATO:SOCIETA]. (acquirente) e registrato in data 2 novembre 2010, considerando che oggetto dell'atto fosse (non un'area edificabile, ma) un fabbricato strumentale; 2. la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia (Milano), con la sentenza impugnata, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia, così confermando quella di primo grado, che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; 3. avverso tale pronuncia l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, notificato il 14 gennaio 2015, formulando due motivi d'impugnazione; 4. [OSCURATO:PERSONA] S.C.p.A. notificava controricorso in data 20 febbraio 2015, concludendo per il rigetto del ricorso; Proc. 1606/2015 ric. gen. Ordinanza interlocutoria Pagina n. 2 di 4 Corte Suprema di Cassazione Sezione Quinta 5. Con istanza del 31 maggio 2019 [OSCURATO:PERSONA] chiedeva che il processo venisse sospeso, dando atto che [OSCURATO:SOCIETA]. (coobbligata in solido) aveva proposto distinto ricorso avverso il suindicato avviso di liquidazione, che pendeva presso questa Corte con il n. 1843/2018 di ruolo generale, e che si era poi avvalsa delle disposizioni di cui all'art. 6 del D.L. 118/2019, versando l'importo dovuto in un'unica soluzione per il perfezionamento della definizione agevolata della lite; detta istanza è stata ribadita con la memoria depositata in data 24 giugno 2022 con cui [OSCURATO:PERSONA] ha anche dato atto che nessun provvedimento di diniego alla domanda di definizione agevolata era stato notificato alla [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA]: con i due motivi di impugnazione l'Agenzia aveva lamentato, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10, co. 1, del di.lgs. 347/1990,, nonché dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 42 del d.P.R. 600/1973 e degli artt. 401 del d.P.R. 131/61986 e 1-bis della tariffa allegata al d.lgs. 347/1990; OSSERVA l'istanza di definizione agevolata dell'analoga controversia, presentata, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 19/2018, dalla [OSCURATO:SOCIETA]. - società coobbligata al pagamento del tributo - nel giudizio recante il n. 1843/2015 di ruolo generale (ancora in fase di spoglio, come da accertamenti di cancelleria), suggerisce di rinviare l'esame della presente causa a nuovo ruolo, al fine di assicurare una sua trattazione congiunta con il menzionato procedimento n. 1843/2015 di ruolo generale; P. Q. M. Proc. 1606/2015 ric. gen. Ordinanza interlocutoria i Pagina n. 3 di 4 Corte Suprema di Cassazione Sezione Quinta la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, onde consentire la sua trattazione congiunta con il procedimento n. 1843/2015 di ruolo general
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