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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 21341/2026

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CERAGIOLI, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], comeda procura speciale in calce al controricorso, con domicilio digitale ex lege;-controricorrente-nei confronti diCC 14 maggio 2026 Numero registro generale 19174/2023Ric. 19174 del 2023 Numero sezionale 1755/2026Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 21341/2026Rel.

I. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Matilde BANI, Mia LANDI, Rita LANDI, Marco LANDI, Gabriele LANDI,tutti quali eredi di Pierluigi LANDI, rappresentati e difesi dagli Avv.ti FrancescoPaolo Luiso e [OSCURATO:PERSONA], come da procure speciali in calce al controri-corso, con domicilio digitale ex lege;-controricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale incalce al controricorso, con domicilio eletto in Roma, lungotevere della Vittoria n.5, e con domicilio digitale ex lege;-controricorrente-nei confronti diUNIPOLSAI [OSCURATO:SOCIETA].;[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liqui-dazione;-intimate-per la cassazione della sentenza della Corte di appello di FIRENZE n. 1300/2023pubblicata il 20 giugno 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 maggio 2026 dalla Con-sigliera dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di rap-presentante legale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., hanno proposto appello controla sentenza n. 1121/2021 del Tribunale di Lucca.

Il Tribunale aveva rigettatol’azione risarcitoria da loro proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RitaLandi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], in vita commissariogiudiziale e poi curatore fallimentare di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazioneS.r.l., nonché di [OSCURATO:PERSONA], curatore fallimentare di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] alla condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, quantificati, perDante Baldassari, in euro 12.945.341,00 a titolo di danno patrimoniale, euro750.000,00 a titolo di danno all’immagine e alla reputazione ed euro 728.274,00Numero registro generale 19174/2023CC 14 maggio 2026 Numero sezionale 1755/2026Ric. 19174 del 2023 Numero di raccolta generale 21341/2026Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel.

I. Ambrosiper perdita di chance; per [OSCURATO:PERSONA], in euro 9.447.475,00 a titolodi danno patrimoniale, euro 30.000,00 a titolo di danno all’immagine ed euro10.000,00 per perdita di chance; per [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in euro201.600,00 per perdita di chance.Costituitisi in giudizio, gli appellati — eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. — hanno contestato le censure degli appellanti, perché infondate,e chiesto la conferma della sentenza impugnata.

Hanno inoltre riproposto, aisensi dell’art. 346 c.p.c., le eccezioni già sollevate in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto appello incidentale condizio-nato sotto alcuni profili e appello incidentale non condizionato quanto alla liqui-dazione delle spese di primo grado.2.

La Corte d’appello di Firenze ha rigettato il gravame principale, confermato lasentenza di primo grado e accolto, per quanto di ragione, l’appello incidentale.Ha quindi rideterminato le spese processuali dovute dagli attori, in solido, ai“convenuti principali” — eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — come dadispositivo.

Ha inoltre condannato gli appellanti, in solido, ai sensi dell’art. 96c.p.c. e in favore degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], al paga-mento di un ulteriore importo pari al 50% delle spese di primo grado, comeliquidate in dispositivo.3.

Per la cassazione della sentenza d’appello ricorrono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi.Resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MarcoLandi e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] eGenerali Italia [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., pur intimati, non svolgono difese nel presente giudizio di legitti-mità.La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c.Hanno depositato memorie i ricorrenti, nonché i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19174/2023CC 14 maggio 2026 Numero sezionale 1755/2026Ric. 19174 del 2023 Numero di raccolta generale 21341/2026Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel.

I. AmbrosiMotivi della decisione1.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la «Nullità del procedimento exart. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 132 c.p.c., all’art. 118 disp. att.c.p.c., all’art. 111 Cost., e nullità della sentenza in quanto affetta da error inprocedendo, per essere la motivazione meramente apparente con riferimento al(omesso) esame degli inadempimenti contestati al rag.

Landi ed al dott. [OSCURATO:PERSONA]».In particolare, lamentano che la Corte d’appello avrebbe deciso con motivazioneapparente sulle dedotte condotte illecite del commissario liquidatore e del cura-tore fallimentare.1.1.

Il motivo è inammissibile.I ricorrenti ripropongono doglianze già esaminate e ritenute infondate dalla Corted’appello.La Corte territoriale, tuttavia, non ha deciso con motivazione apparente.

Ha fon-dato il rigetto della domanda su un rilievo assorbente: l’esclusione del nessocausale tra, da un lato, gli errori di valutazione asseritamente commessi dalcommissario giudiziale Landi e la pretesa scorretta richiesta del curatore falli-mentare Ceragioli — che avrebbero indotto a ritenere erroneamente sussistenteun credito di [OSCURATO:SOCIETA]. per un milione di euro, in contrasto con le scritturecontabili di [OSCURATO:PERSONA] — e, dall’altro, l’evento dannoso, individuatoprima nella mancata approvazione del concordato preventivo e poi nella dichia-razione di fallimento di [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello ha confermato il rilievo già svolto dal primo giudice, secondocui, anche «a prescindere dall’esito della votazione (che BC non ha ritenuto dicontestare nelle forme processuali disponibili), il concordato poteva non esserecomunque omologato per altre e diverse ragioni (tra le quali il mancato consensodel creditore MPS alla progressiva liberazione degli immobili dalle ipoteche se-condo la progressiva ultimazione e vendita ipotizzata nel piano)».

Ha poi ag-giunto l’ulteriore rilievo, assorbente, per cui «il fallimento fu dichiarato a seguitodi istanza proposta in proprio dalla stessa BC, istanza nella quale era chiara-mente specificato che la scelta era stata adottata nella piena consapevolezza diNumero registro generale 19174/2023CC 14 maggio 2026 Numero sezionale 1755/2026Ric. 19174 del 2023 Numero di raccolta generale 21341/2026Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel.

I. Ambrosipoter in ipotesi contestare l’esito della votazione ma prendendo tuttavia atto cheil piano concordatario ipotizzato non era risultato giuridicamente fattibile».

Haquindi concluso che «l’istanza di fallimento in proprio, proposta nella dichiarataconsapevolezza di poter in ipotesi contestare l’esito del voto e motivata dallaconcreta irrealizzabilità del piano concordatario per altra, decisiva ragione è diper sé dirimente ai fini dell’esclusione del nesso eziologico con l’evento dannosodedotto (ovvero: “la mancata approvazione del concordato preventivo e il suc-cessivo fallimento di BC”)».Poiché la sentenza si fonda sul rilievo assorbente dell’esclusione del nesso cau-sale tra la pretesa condotta illecita e l’evento dannoso dedotto — mancata ap-provazione del concordato preventivo e dichiarazione di fallimento — la valuta-zione dei pretesi inadempimenti degli organi delle procedure risulta, in definitiva,irrilevante.

Le censure dirette a contestare tale valutazione sono quindi inam-missibili, perché non colgono l’effettiva ratio decidendi del provvedimento impu-gnato.La Corte d’appello ha inoltre ritenuto corretta la condotta sia del commissariosia del curatore, con motivazione adeguata e comprensibile, non meramenteapparente né affetta da insanabile illogicità.In particolare, ha affermato che, sulla base della situazione esistente e dellastessa proposta concordataria, l’appostazione prudenziale era corretta; ha inol-tre rilevato che la società non la contestò, pur potendolo fare.

La Corte ha quindirichiamato i passaggi motivazionali della decisione di primo grado, che aveva giàdato conto, sulla base di precisi dati documentali emergenti dalla proposta diconcordato, della correttezza delle condotte del commissario giudiziale di [OSCURATO:PERSONA], Landi, e del curatore fallimentare di [OSCURATO:SOCIETA]., Ceragioli.Ha poi ritenuto che «da quanto esposto dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] nellaproposta di concordato emergeva quindi: che non vi era alcuna sicurezza in or-dine alle effettive opere eseguite da CRM ed ancora da pagare e fatturare; nonc’era certezza neppure in ordine ai pagamenti effettivamente eseguiti ed ancorada eseguire ed in tale ambito erano considerati anche “accolli” di debiti di CRMNumero registro generale 19174/2023CC 14 maggio 2026 Numero sezionale 1755/2026Ric. 19174 del 2023 Numero di raccolta generale 21341/2026Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel.

I. Ambrosiche però dovevano ancora essere saldati (“[OSCURATO:PERSONA] ha pagato (conside-rando anche gli accolli) essa è creditrice [..] o se viceversa, dette opere .. sianodi importi superiore vi sarebbe una ragione di credito”), nell’ambito di una rico-struzione contabile assai difficoltosa, che consigliava di appostare un fondo dieuro 1.000.000,00».

Ha infine aggiunto che «in tale contesto quanto evidenziatodal commissario Filippi (leggi Landi, ndr) nella relazione ex 172 L.F. (“si con-ferma lo stanziamento prudenziale portato in domanda di concordato pari a €1.000.000 precisando, per contro, che nella contabilità aziendale alla data diammissione alla procedura (20.03.2013) figura appostato per la minore sommadi € 542.114,20”: vedi doc. 7 di parte attrice in primo grado, pag. 42) ed ilsuccessivo provvedimento del Giudice delegato di ammissione in via provvisoriaal voto ex 176 L.F. limitatamente all’importo di euro 1.000.000,00 rispetto almaggior credito indicato dalla curatela del fallimento C.R.M. risultano del tuttocorretti, aderenti a quanto prospettato dalla stessa società BC ed emergente inquel momento dagli atti» (pagg. 16 e 17 della sentenza impugnata).2.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la «Nullità del procedimento exart. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 132 c.p.c., all’art. 118 disp. att.c.p.c., all’articolo 111 Cost., e nullità della sentenza in quanto affetta da error inprocedendo, per essere la motivazione meramente apparente con riferimentoalla ritenuta insussistenza del nesso causale».2.1.

Il motivo è inammissibile.I ricorrenti denunciano formalmente la nullità del procedimento e della sentenzaper omessa pronuncia, anche in relazione all’art. 132, n. 4), c.p.c.

Nella so-stanza, tuttavia, introducono profili di fatto e chiedono alla Corte di cassazioneun nuovo giudizio di merito, contrapposto a quello espresso dal giudice d’appello,debitamente motivato e quindi insindacabile in sede di legittimità.

Essi trascu-rano che l’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle risultanze istruttoriesono attività riservate al giudice di merito.

A quest’ultimo compete non solo lavalutazione delle prove, ma anche la scelta, non sindacabile in cassazione, diquelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017,Numero registro generale 19174/2023CC 14 maggio 2026 Numero sezionale 1755/2026Ric. 19174 del 2023 Numero di raccolta generale 21341/2026Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel.

I. Ambrosin. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass.15/07/2009, n. 16499).La Corte d’appello non ha deciso con motivazione apparente.

Ha escluso il nessocausale con l’evento dannoso dedotto sulla base dell’istanza di fallimento propo-sta in proprio da [OSCURATO:PERSONA], con motivazione coerente e già richia-mata nell’esame del primo motivo.Non possono inoltre sorreggere il ricorso per cassazione censure che valorizzinola difformità tra la decisione e le attese della parte ricorrente sul significato at-tribuito dal giudice agli elementi esaminati.

Una simile censura si risolve inun’inammissibile richiesta di revisione delle valutazioni e del convincimento delgiudice di merito, diretta a ottenere una nuova pronuncia sul fatto, estranea allanatura e ai fini del giudizio di legittimità (Cass., Sez.

U, 27/12/2019, n. 34476;Cass., Sez.

U, 25/10/2013, n. 24148; da ultimo, Cass., Sez. 5, 22/11/2023, n.32505; Cass., Sez.

L, 03/04/2024, n. 8740).3.

È superfluo esaminare il terzo motivo di ricorso, rubricato «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 105 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., conriferimento al riconoscimento in capo alla Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di un interesse giuridicamente rilevante a spiegare intervento nelgiudizio», poiché i ricorrenti vi hanno espressamente rinunciato con dichiara-zione del 23 novembre 2023.4.

Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano la «nullità del procedimento exart. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 132 c.p.c., all’art. 118 disp. att.c.p.c., all’art. 111 Cost., e nullità della sentenza in quanto affetta da error inprocedendo, per essere la motivazione meramente apparente e/o violazione efalsa applicazione dell’art. 2697 c.c., co. 1, in relazione all’art. 115 c.p.c., co. 1,e art. 116 co. 1 c.p.c., nonché dell'art. 112 c.p.c. e dell’art. 96 c.p.c., ai sensidell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione al riconoscimento della respon-sabilità aggravata degli odierni ricorrenti, in assenza dei relativi presupposti, econseguente condanna degli stessi alla refusione in favore dei convenuti princi-pali del danno da lite temeraria in assenza di prova nonché di domanda per ilgrado di appello (extrapetizione)».Numero registro generale 19174/2023CC 14 maggio 2026 Numero sezionale 1755/2026Ric. 19174 del 2023 Numero di raccolta generale 21341/2026Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel.

I. AmbrosiIn particolare, la pronuncia impugnata sarebbe, secondo i ricorrenti, contraddit-toria e illogica sotto tre profili: anzitutto, perché avrebbe desunto l’elementosoggettivo della fattispecie dalla mera infondatezza delle tesi degli attori, senzaconsiderare che i convenuti nulla avevano provato sul punto; poi, perché avrebbequantificato il danno in misura pari al 50% delle spese legali, mediante un para-metro variabile anche quanto agli accessori, come l’IVA; infine, perché sarebbeincorsa in extrapetizione, avendo condannato i ricorrenti ai sensi dell’art. 96c.p.c. sia per il primo grado sia per quello di appello.4.1.

Il motivo è fondato.4.1.1.

Nella decisione impugnata si legge che gli odierni ricorrenti proposero neiconfronti di due professionisti, nominati dall’autorità giudiziaria, una domandarisarcitoria «per importi milionari del tutto infondata e pretestuosa».

Essi alle-garono, anzitutto, «un’inesistente condotta negligente», benché i professionistisi fossero limitati «a prospettare al giudice la situazione quale risultante daglipure considerare che le valutazioni dei professionisti erano state recepite in prov-vedimenti giudiziali mai impugnati nelle forme previste» e senza considerare,infine, «che i pretesi danni trovavano in ogni caso la loro asserita causa in unasuccessiva istanza di fallimento in proprio, proposta per ragioni comunque di-verse ed assorbenti» (pag. 21 della sentenza impugnata).La Corte d’appello ha inoltre richiamato il principio espresso da Cass. n.10236/2022, secondo cui «all’accoglimento della domanda di risarcimento deidanni da lite temeraria non osta l’omessa deduzione e dimostrazione dello spe-cifico danno subìto dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione dellapropria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia do-vuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l’ingiustificata iniziativadell’avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cuiesistenza può essere desunta dalla comune esperienza».

Ha quindi concluso che,nella specie, avuto riguardo agli elementi esposti, alla natura della controversiae al «disagio e pregiudizio ragionevolmente causato ai convenuti», apparivaNumero registro generale 19174/2023CC 14 maggio 2026 Numero sezionale 1755/2026Ric. 19174 del 2023 Numero di raccolta generale 21341/2026Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel.

I. Ambrosiequo e congruo quantificare il danno nella misura del 50% delle spese liquidateper ciascun grado di giudizio (pag. 21 della sentenza impugnata).4.1.2.

La Corte d’appello, nel ritenere fondata «la richiesta di condanna ex art.96 c.p.c.», non ha precisato quale delle fattispecie previste dai diversi commidella disposizione abbia inteso applicare.

Tale scelta non è desumibile con cer-tezza neppure dal complessivo percorso motivazionale sopra richiamato, che ri-sulta perciò insanabilmente contraddittorio sul piano logico e, in definitiva, me-ramente apparente.Va ricordato che i diversi commi dell’art. 96 c.p.c. hanno presupposti e conse-guenze differenti.

Il comma 1 richiede la «mala fede o colpa grave» della partesoccombente e attribuisce alla condanna natura risarcitoria; il danno deve quindiessere allegato e provato dalla parte che lo deduce, salva la liquidazione equita-tiva ove ne ricorrano i presupposti (Cass., Sez.

U, 20/04/2004, n. 7583; Cass.,Sez. 3, 27/10/2015, n. 21798; Cass., Sez. 3, 30/05/2023, n. 15175).

Il comma3, invece, presuppone l’abuso dello strumento processuale; la relativa condannaprescinde dalla prova di un danno subito dalla controparte e ha natura sanzio-natoria (Cass., Sez. 3, 30/11/2017, n. 28657).Proprio perché le fattispecie sono diverse, il giudice che pronuncia una condannaai sensi dell’art. 96 c.p.c. deve rendere riconoscibile il titolo della statuizione.

Inmancanza, non è possibile verificare se siano stati correttamente individuati ipresupposti di fatto e di diritto della condanna; inoltre, la parte condannata nonè posta in condizione di articolare una difesa mirata in sede di impugnazione.Nel caso di specie, dalla motivazione della sentenza impugnata non emerge consufficiente chiarezza se la Corte territoriale abbia inteso applicare il comma 1 oil comma 3 dell’art. 96 c.p.c.Non è decisivo il rinvio a Cass. n. 10236/2022.

Quel precedente riguardava unadomanda proposta ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.c. e presupponeva che ildanno non patrimoniale fosse stato allegato, ritenuto provato e poi liquidatoequitativamente.

Qui, invece, la Corte fiorentina non ha chiarito se i convenutiavessero allegato uno specifico pregiudizio e si è limitata a richiamare il «disagioNumero registro generale 19174/2023CC 14 maggio 2026 Numero sezionale 1755/2026Ric. 19174 del 2023 Numero di raccolta generale 21341/2026Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel.

I. Ambrosie pregiudizio ragionevolmente [loro] causato».

Resta quindi incerto se essa ab-bia inteso applicare il comma 3, valorizzando la natura sanzionatoria della con-danna, oppure il comma 1, assumendo però, in tal caso erroneamente, che ildanno potesse essere liquidato anche in assenza di adeguata allegazione eprova.Neppure la commisurazione della somma a una quota delle spese di lite consentedi ritenere sicuramente applicato il comma 3 dell’art. 96 c.p.c.

Si tratta, infatti,di un criterio compatibile con la liquidazione della somma dovuta per abuso delprocesso, ma non sufficiente, da solo, a qualificare il titolo della condanna (Cass.,Sez. 1, 30/05/2024, n. 15232).

Tanto più che la Corte territoriale ha comunquefatto riferimento a un pregiudizio subito dai convenuti.La statuizione non consente dunque di individuare, con la necessaria certezza, ilfondamento logico e normativo della condanna.

La motivazione è contraddittoriae non permette di comprendere quale regime giuridico sia stato applicato.Va, in proposito, enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di responsa-bilità aggravata, la condanna pronunciata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. deve renderericonoscibile la specifica fattispecie applicata tra quelle previste dai diversicommi della disposizione.

Quando il giudice non indichi il comma di riferimentoe tale individuazione non sia desumibile con certezza dal complessivo tenoredella motivazione, la statuizione è viziata, perché non consente di verificarne ilfondamento logico e normativo né di individuare i presupposti di fatto e di dirittodella condanna».La condanna pronunciata dalla Corte d’appello ai sensi dell’art. 96 c.p.c. devepertanto essere cassata.

Tuttavia, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto,la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.

Lacassazione della statuizione impugnata, dovuta alla mancata chiara individua-zione del titolo normativo applicato, non preclude infatti a questa Corte di veri-ficare, sulla base degli atti già scrutinati dal giudice di merito e degli accerta-menti in fatto non più controversi, se la condotta processuale tenuta dagli ap-pellanti integri comunque abuso dello strumento processuale ai sensi dell’art.96, comma 3, c.p.c.Numero registro generale 19174/2023CC 14 maggio 2026 Numero sezionale 1755/2026Ric. 19174 del 2023 Numero di raccolta generale 21341/2026Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel.

I. AmbrosiTale verifica ha esito positivo.

La domanda risarcitoria proposta nei confrontidegli organi delle procedure concorsuali, per importi milionari, è stata coltivatain appello nonostante l’evidente decisività di circostanze già valorizzate dal Tri-bunale e confermate dalla Corte territoriale: da un lato, le valutazioni dei pro-fessionisti erano state recepite in provvedimenti giudiziali non impugnati nelleforme proprie; dall’altro, il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] era stato richiestoin proprio dalla società, sulla base di ragioni autonome e assorbenti rispetto allacontestata ammissione al voto del credito di [OSCURATO:SOCIETA].

La prosecuzionedell’impugnazione, in tale contesto, si è risolta nella riproposizione di una pretesapriva di concreto fondamento causale e non adeguatamente rapportata alle ef-fettive ragioni della decisione di primo grado.Sussistono pertanto i presupposti per la condanna degli appellanti, odierni ricor-renti, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., in favore degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], parti vittoriose nel giudizio d’appello direttamente desti-natarie della pretesa risarcitoria abusivamente coltivata.

Tenuto conto della na-tura sanzionatoria della condanna, del valore della controversia, della reitera-zione delle doglianze e della necessità di mantenere la misura entro un importoproporzionato alla specifica fase processuale, la somma va determinata equita-tivamente in euro 5.000,00 per il giudizio di appello.5.

Il ricorso va accolto limitatamente al quarto motivo; il primo e il secondomotivo sono inammissibili, mentre il terzo è stato rinunciato.

In relazione al mo-tivo accolto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puòessere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.

Deve quindiessere cassata la condanna pronunciata dalla Corte d’appello ai sensi dell’art. 96c.p.c.; decidendo nel merito, va nondimeno dichiarata la sussistenza dei presup-posti per la condanna degli appellanti, odierni ricorrenti, ai sensi dell’art. 96,comma 3, c.p.c., in favore degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA],nella misura di euro 5.000,00 per il giudizio d’appello.

Restano ferme, per ilresto, la sentenza impugnata e la condanna degli odierni ricorrenti alla rifusionedelle spese del grado d’appello, come liquidate dalla Corte territoriale.Numero registro generale 19174/2023CC 14 maggio 2026 Numero sezionale 1755/2026Ric. 19174 del 2023 Numero di raccolta generale 21341/2026Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel.

I. AmbrosiLe spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sonoposte a carico degli odierni ricorrenti, in favore dei controricorrenti, nella misuraliquidata in dispositivo.Resta distinta la valutazione relativa alla responsabilità aggravata nel presentegiudizio di legittimità.

Anche in questa sede sussistono i presupposti per condan-nare i ricorrenti, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento, in favoredi ciascuna parte controricorrente, della somma indicata in dispositivo.La condanna ha natura sanzionatoria e si fonda sull’abuso del diritto di impu-gnazione.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, integra tale abusola proposizione di un ricorso per cassazione fondato su motivi manifestamenteinfondati o inammissibili, perché ripetitivi di questioni già confutate dal giudiced’appello, irrilevanti, generici o comunque non rapportati all’effettivo contenutodella sentenza impugnata.

In tali casi il ricorso determina un ingiustificato ag-gravamento del sistema giurisdizionale.

La Corte costituzionale, con sentenza n.152/2016, ha confermato la legittimità dell’art. 96, comma 3, c.p.c. con riferi-mento alle condotte di chi, abusando del diritto di azione e di difesa, utilizzi lostrumento processuale a fini dilatori, contribuendo ad accrescere il contenziosoe a ostacolare la ragionevole durata dei processi (Cass., Sez. 3, 29/09/2016, n.19285; Cass., Sez. 3, 30/11/2017, n. 28658; Cass., Sez. 6-3, 18/11/2019, n.29812).Nel caso in esame, il grado minimo di diligenza esigibile dalla parte impugnantedeve ritenersi violato.

È vero che il ricorso è accolto con riferimento al quartomotivo; tale accoglimento, tuttavia, riguarda soltanto la mancata individuazionedel titolo della condanna ex art. 96 c.p.c. pronunciata in appello e non incide sulmerito della pretesa risarcitoria.

Gli altri motivi — compreso il terzo, poi rinun-ciato — hanno reiterato questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito,oppure hanno sollecitato rivalutazioni di fatto non consentite in sede di legitti-mità.

Essi risultano quindi manifestamente infondati o inammissibili e non siconfrontano adeguatamente con le ragioni poste dalla Corte territoriale a fonda-mento della decisione.

P.Q.MCC 14 maggio 2026 Numero registro generale 19174/2023Ric. 19174 del 2023 Numero sezionale 1755/2026Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 21341/2026Rel.

I. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Corte accoglie il quarto motivo, dichiara inammissibili il primo e il secondo edichiara rinunciato il terzo.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nelmerito, condanna gli appellanti, odierni ricorrenti, in solido tra loro, ai sensidell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento della somma di euro 5.000,00 per ilgiudizio d’appello, in favore degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].Conferma nel resto la sentenza impugnata, compresa la condanna solidale degliallora appellanti, odierni ricorrenti, alla rifusione delle spese del grado d’appello,liquidate in euro 47.070,00 per ciascuna delle parti appellate, oltre rimborsoforfetario del 15%, esborsi, IVA e CPA come per legge.Condanna altresì i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di cia-scuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, li-quidate in complessivi euro 15.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rim-borso forfetario del 15% e accessori come per legge.Condanna infine i ricorrenti, in solido tra loro, ai sensi dell’art. 96, comma 3,c.p.c., al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, della sommadi euro 5.000,00 per il presente giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti,in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto(Cass., Sez.

U, 20 febbraio 2020, n. 4315).Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 14 maggio 2026nonché, a seguito di riconvocazione telematica, il giorno 23 giugno 2026.Il PresidenteAugusto Tatangelo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CERAGIOLI, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], comeda procura speciale in calce al controricorso, con domicilio digitale ex lege;-controricorrente-nei confronti diCC 14 maggio 2026 Numero registro generale 19174/2023Ric. 19174 del 2023 Numero sezionale 1755/2026Pres. A. [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 21341/2026Rel. I. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Matilde BANI, Mia LANDI, Rita LANDI, Marco LANDI, Gabriele LANDI,tutti quali eredi di Pierluigi LANDI, rappresentati e difesi dagli Avv.ti FrancescoPaolo Luiso e [OSCURATO:PERSONA], come da procure speciali in calce al controri-corso, con domicilio digitale ex lege;-controricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale incalce al controricorso, con domicilio eletto in Roma, lungotevere della Vittoria n.5, e con domicilio digitale ex lege;-controricorrente-nei confronti diUNIPOLSAI [OSCURATO:SOCIETA].;[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liqui-dazione;-intimate-per la cassazione della sentenza della Corte di appello di FIRENZE n. 1300/2023pubblicata il 20 giugno 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 maggio 2026 dalla Con-sigliera dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di rap-presentante legale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., hanno proposto appello controla sentenza n. 1121/2021 del Tribunale di Lucca. Il Tribunale aveva rigettatol’azione risarcitoria da loro proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RitaLandi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], in vita commissariogiudiziale e poi curatore fallimentare di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazioneS.r.l., nonché di [OSCURATO:PERSONA], curatore fallimentare di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] alla condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, quantificati, perDante Baldassari, in euro 12.945.341,00 a titolo di danno patrimoniale, euro750.000,00 a titolo di danno all’immagine e alla reputazione ed euro 728.274,00Numero registro generale 19174/2023CC 14 maggio 2026 Numero sezionale 1755/2026Ric. 19174 del 2023 Numero di raccolta generale 21341/2026Pres. A. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel. I. Ambrosiper perdita di chance; per [OSCURATO:PERSONA], in euro 9.447.475,00 a titolodi danno patrimoniale, euro 30.000,00 a titolo di danno all’immagine ed euro10.000,00 per perdita di chance; per [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in euro201.600,00 per perdita di chance.Costituitisi in giudizio, gli appellati — eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. — hanno contestato le censure degli appellanti, perché infondate,e chiesto la conferma della sentenza impugnata. Hanno inoltre riproposto, aisensi dell’art. 346 c.p.c., le eccezioni già sollevate in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto appello incidentale condizio-nato sotto alcuni profili e appello incidentale non condizionato quanto alla liqui-dazione delle spese di primo grado.2. La Corte d’appello di Firenze ha rigettato il gravame principale, confermato lasentenza di primo grado e accolto, per quanto di ragione, l’appello incidentale.Ha quindi rideterminato le spese processuali dovute dagli attori, in solido, ai“convenuti principali” — eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — come dadispositivo. Ha inoltre condannato gli appellanti, in solido, ai sensi dell’art. 96c.p.c. e in favore degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], al paga-mento di un ulteriore importo pari al 50% delle spese di primo grado, comeliquidate in dispositivo.3. Per la cassazione della sentenza d’appello ricorrono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi.Resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MarcoLandi e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] eGenerali Italia [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., pur intimati, non svolgono difese nel presente giudizio di legitti-mità.La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c.Hanno depositato memorie i ricorrenti, nonché i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19174/2023CC 14 maggio 2026 Numero sezionale 1755/2026Ric. 19174 del 2023 Numero di raccolta generale 21341/2026Pres. A. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel. I. AmbrosiMotivi della decisione1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la «Nullità del procedimento exart. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 132 c.p.c., all’art. 118 disp. att.c.p.c., all’art. 111 Cost., e nullità della sentenza in quanto affetta da error inprocedendo, per essere la motivazione meramente apparente con riferimento al(omesso) esame degli inadempimenti contestati al rag. Landi ed al dott. [OSCURATO:PERSONA]».In particolare, lamentano che la Corte d’appello avrebbe deciso con motivazioneapparente sulle dedotte condotte illecite del commissario liquidatore e del cura-tore fallimentare.1.1. Il motivo è inammissibile.I ricorrenti ripropongono doglianze già esaminate e ritenute infondate dalla Corted’appello.La Corte territoriale, tuttavia, non ha deciso con motivazione apparente. Ha fon-dato il rigetto della domanda su un rilievo assorbente: l’esclusione del nessocausale tra, da un lato, gli errori di valutazione asseritamente commessi dalcommissario giudiziale Landi e la pretesa scorretta richiesta del curatore falli-mentare Ceragioli — che avrebbero indotto a ritenere erroneamente sussistenteun credito di [OSCURATO:SOCIETA]. per un milione di euro, in contrasto con le scritturecontabili di [OSCURATO:PERSONA] — e, dall’altro, l’evento dannoso, individuatoprima nella mancata approvazione del concordato preventivo e poi nella dichia-razione di fallimento di [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello ha confermato il rilievo già svolto dal primo giudice, secondocui, anche «a prescindere dall’esito della votazione (che BC non ha ritenuto dicontestare nelle forme processuali disponibili), il concordato poteva non esserecomunque omologato per altre e diverse ragioni (tra le quali il mancato consensodel creditore MPS alla progressiva liberazione degli immobili dalle ipoteche se-condo la progressiva ultimazione e vendita ipotizzata nel piano)». Ha poi ag-giunto l’ulteriore rilievo, assorbente, per cui «il fallimento fu dichiarato a seguitodi istanza proposta in proprio dalla stessa BC, istanza nella quale era chiara-mente specificato che la scelta era stata adottata nella piena consapevolezza diNumero registro generale 19174/2023CC 14 maggio 2026 Numero sezionale 1755/2026Ric. 19174 del 2023 Numero di raccolta generale 21341/2026Pres. A. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel. I. Ambrosipoter in ipotesi contestare l’esito della votazione ma prendendo tuttavia atto cheil piano concordatario ipotizzato non era risultato giuridicamente fattibile». Haquindi concluso che «l’istanza di fallimento in proprio, proposta nella dichiarataconsapevolezza di poter in ipotesi contestare l’esito del voto e motivata dallaconcreta irrealizzabilità del piano concordatario per altra, decisiva ragione è diper sé dirimente ai fini dell’esclusione del nesso eziologico con l’evento dannosodedotto (ovvero: “la mancata approvazione del concordato preventivo e il suc-cessivo fallimento di BC”)».Poiché la sentenza si fonda sul rilievo assorbente dell’esclusione del nesso cau-sale tra la pretesa condotta illecita e l’evento dannoso dedotto — mancata ap-provazione del concordato preventivo e dichiarazione di fallimento — la valuta-zione dei pretesi inadempimenti degli organi delle procedure risulta, in definitiva,irrilevante. Le censure dirette a contestare tale valutazione sono quindi inam-missibili, perché non colgono l’effettiva ratio decidendi del provvedimento impu-gnato.La Corte d’appello ha inoltre ritenuto corretta la condotta sia del commissariosia del curatore, con motivazione adeguata e comprensibile, non meramenteapparente né affetta da insanabile illogicità.In particolare, ha affermato che, sulla base della situazione esistente e dellastessa proposta concordataria, l’appostazione prudenziale era corretta; ha inol-tre rilevato che la società non la contestò, pur potendolo fare. La Corte ha quindirichiamato i passaggi motivazionali della decisione di primo grado, che aveva giàdato conto, sulla base di precisi dati documentali emergenti dalla proposta diconcordato, della correttezza delle condotte del commissario giudiziale di [OSCURATO:PERSONA], Landi, e del curatore fallimentare di [OSCURATO:SOCIETA]., Ceragioli.Ha poi ritenuto che «da quanto esposto dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] nellaproposta di concordato emergeva quindi: che non vi era alcuna sicurezza in or-dine alle effettive opere eseguite da CRM ed ancora da pagare e fatturare; nonc’era certezza neppure in ordine ai pagamenti effettivamente eseguiti ed ancorada eseguire ed in tale ambito erano considerati anche “accolli” di debiti di CRMNumero registro generale 19174/2023CC 14 maggio 2026 Numero sezionale 1755/2026Ric. 19174 del 2023 Numero di raccolta generale 21341/2026Pres. A. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel. I. Ambrosiche però dovevano ancora essere saldati (“[OSCURATO:PERSONA] ha pagato (conside-rando anche gli accolli) essa è creditrice [..] o se viceversa, dette opere .. sianodi importi superiore vi sarebbe una ragione di credito”), nell’ambito di una rico-struzione contabile assai difficoltosa, che consigliava di appostare un fondo dieuro 1.000.000,00». Ha infine aggiunto che «in tale contesto quanto evidenziatodal commissario Filippi (leggi Landi, ndr) nella relazione ex 172 L.F. (“si con-ferma lo stanziamento prudenziale portato in domanda di concordato pari a €1.000.000 precisando, per contro, che nella contabilità aziendale alla data diammissione alla procedura (20.03.2013) figura appostato per la minore sommadi € 542.114,20”: vedi doc. 7 di parte attrice in primo grado, pag. 42) ed ilsuccessivo provvedimento del Giudice delegato di ammissione in via provvisoriaal voto ex 176 L.F. limitatamente all’importo di euro 1.000.000,00 rispetto almaggior credito indicato dalla curatela del fallimento C.R.M. risultano del tuttocorretti, aderenti a quanto prospettato dalla stessa società BC ed emergente inquel momento dagli atti» (pagg. 16 e 17 della sentenza impugnata).2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la «Nullità del procedimento exart. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 132 c.p.c., all’art. 118 disp. att.c.p.c., all’articolo 111 Cost., e nullità della sentenza in quanto affetta da error inprocedendo, per essere la motivazione meramente apparente con riferimentoalla ritenuta insussistenza del nesso causale».2.1. Il motivo è inammissibile.I ricorrenti denunciano formalmente la nullità del procedimento e della sentenzaper omessa pronuncia, anche in relazione all’art. 132, n. 4), c.p.c. Nella so-stanza, tuttavia, introducono profili di fatto e chiedono alla Corte di cassazioneun nuovo giudizio di merito, contrapposto a quello espresso dal giudice d’appello,debitamente motivato e quindi insindacabile in sede di legittimità. Essi trascu-rano che l’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle risultanze istruttoriesono attività riservate al giudice di merito. A quest’ultimo compete non solo lavalutazione delle prove, ma anche la scelta, non sindacabile in cassazione, diquelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017,Numero registro generale 19174/2023CC 14 maggio 2026 Numero sezionale 1755/2026Ric. 19174 del 2023 Numero di raccolta generale 21341/2026Pres. A. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel. I. Ambrosin. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass.15/07/2009, n. 16499).La Corte d’appello non ha deciso con motivazione apparente. Ha escluso il nessocausale con l’evento dannoso dedotto sulla base dell’istanza di fallimento propo-sta in proprio da [OSCURATO:PERSONA], con motivazione coerente e già richia-mata nell’esame del primo motivo.Non possono inoltre sorreggere il ricorso per cassazione censure che valorizzinola difformità tra la decisione e le attese della parte ricorrente sul significato at-tribuito dal giudice agli elementi esaminati. Una simile censura si risolve inun’inammissibile richiesta di revisione delle valutazioni e del convincimento delgiudice di merito, diretta a ottenere una nuova pronuncia sul fatto, estranea allanatura e ai fini del giudizio di legittimità (Cass., Sez. U, 27/12/2019, n. 34476;Cass., Sez. U, 25/10/2013, n. 24148; da ultimo, Cass., Sez. 5, 22/11/2023, n.32505; Cass., Sez. L, 03/04/2024, n. 8740).3. È superfluo esaminare il terzo motivo di ricorso, rubricato «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 105 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., conriferimento al riconoscimento in capo alla Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di un interesse giuridicamente rilevante a spiegare intervento nelgiudizio», poiché i ricorrenti vi hanno espressamente rinunciato con dichiara-zione del 23 novembre 2023.4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano la «nullità del procedimento exart. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 132 c.p.c., all’art. 118 disp. att.c.p.c., all’art. 111 Cost., e nullità della sentenza in quanto affetta da error inprocedendo, per essere la motivazione meramente apparente e/o violazione efalsa applicazione dell’art. 2697 c.c., co. 1, in relazione all’art. 115 c.p.c., co. 1,e art. 116 co. 1 c.p.c., nonché dell'art. 112 c.p.c. e dell’art. 96 c.p.c., ai sensidell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione al riconoscimento della respon-sabilità aggravata degli odierni ricorrenti, in assenza dei relativi presupposti, econseguente condanna degli stessi alla refusione in favore dei convenuti princi-pali del danno da lite temeraria in assenza di prova nonché di domanda per ilgrado di appello (extrapetizione)».Numero registro generale 19174/2023CC 14 maggio 2026 Numero sezionale 1755/2026Ric. 19174 del 2023 Numero di raccolta generale 21341/2026Pres. A. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel. I. AmbrosiIn particolare, la pronuncia impugnata sarebbe, secondo i ricorrenti, contraddit-toria e illogica sotto tre profili: anzitutto, perché avrebbe desunto l’elementosoggettivo della fattispecie dalla mera infondatezza delle tesi degli attori, senzaconsiderare che i convenuti nulla avevano provato sul punto; poi, perché avrebbequantificato il danno in misura pari al 50% delle spese legali, mediante un para-metro variabile anche quanto agli accessori, come l’IVA; infine, perché sarebbeincorsa in extrapetizione, avendo condannato i ricorrenti ai sensi dell’art. 96c.p.c. sia per il primo grado sia per quello di appello.4.1. Il motivo è fondato.4.1.1. Nella decisione impugnata si legge che gli odierni ricorrenti proposero neiconfronti di due professionisti, nominati dall’autorità giudiziaria, una domandarisarcitoria «per importi milionari del tutto infondata e pretestuosa». Essi alle-garono, anzitutto, «un’inesistente condotta negligente», benché i professionistisi fossero limitati «a prospettare al giudice la situazione quale risultante daglipure considerare che le valutazioni dei professionisti erano state recepite in prov-vedimenti giudiziali mai impugnati nelle forme previste» e senza considerare,infine, «che i pretesi danni trovavano in ogni caso la loro asserita causa in unasuccessiva istanza di fallimento in proprio, proposta per ragioni comunque di-verse ed assorbenti» (pag. 21 della sentenza impugnata).La Corte d’appello ha inoltre richiamato il principio espresso da Cass. n.10236/2022, secondo cui «all’accoglimento della domanda di risarcimento deidanni da lite temeraria non osta l’omessa deduzione e dimostrazione dello spe-cifico danno subìto dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione dellapropria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia do-vuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l’ingiustificata iniziativadell’avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cuiesistenza può essere desunta dalla comune esperienza». Ha quindi concluso che,nella specie, avuto riguardo agli elementi esposti, alla natura della controversiae al «disagio e pregiudizio ragionevolmente causato ai convenuti», apparivaNumero registro generale 19174/2023CC 14 maggio 2026 Numero sezionale 1755/2026Ric. 19174 del 2023 Numero di raccolta generale 21341/2026Pres. A. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel. I. Ambrosiequo e congruo quantificare il danno nella misura del 50% delle spese liquidateper ciascun grado di giudizio (pag. 21 della sentenza impugnata).4.1.2. La Corte d’appello, nel ritenere fondata «la richiesta di condanna ex art.96 c.p.c.», non ha precisato quale delle fattispecie previste dai diversi commidella disposizione abbia inteso applicare. Tale scelta non è desumibile con cer-tezza neppure dal complessivo percorso motivazionale sopra richiamato, che ri-sulta perciò insanabilmente contraddittorio sul piano logico e, in definitiva, me-ramente apparente.Va ricordato che i diversi commi dell’art. 96 c.p.c. hanno presupposti e conse-guenze differenti. Il comma 1 richiede la «mala fede o colpa grave» della partesoccombente e attribuisce alla condanna natura risarcitoria; il danno deve quindiessere allegato e provato dalla parte che lo deduce, salva la liquidazione equita-tiva ove ne ricorrano i presupposti (Cass., Sez. U, 20/04/2004, n. 7583; Cass.,Sez. 3, 27/10/2015, n. 21798; Cass., Sez. 3, 30/05/2023, n. 15175). Il comma3, invece, presuppone l’abuso dello strumento processuale; la relativa condannaprescinde dalla prova di un danno subito dalla controparte e ha natura sanzio-natoria (Cass., Sez. 3, 30/11/2017, n. 28657).Proprio perché le fattispecie sono diverse, il giudice che pronuncia una condannaai sensi dell’art. 96 c.p.c. deve rendere riconoscibile il titolo della statuizione. Inmancanza, non è possibile verificare se siano stati correttamente individuati ipresupposti di fatto e di diritto della condanna; inoltre, la parte condannata nonè posta in condizione di articolare una difesa mirata in sede di impugnazione.Nel caso di specie, dalla motivazione della sentenza impugnata non emerge consufficiente chiarezza se la Corte territoriale abbia inteso applicare il comma 1 oil comma 3 dell’art. 96 c.p.c.Non è decisivo il rinvio a Cass. n. 10236/2022. Quel precedente riguardava unadomanda proposta ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.c. e presupponeva che ildanno non patrimoniale fosse stato allegato, ritenuto provato e poi liquidatoequitativamente. Qui, invece, la Corte fiorentina non ha chiarito se i convenutiavessero allegato uno specifico pregiudizio e si è limitata a richiamare il «disagioNumero registro generale 19174/2023CC 14 maggio 2026 Numero sezionale 1755/2026Ric. 19174 del 2023 Numero di raccolta generale 21341/2026Pres. A. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel. I. Ambrosie pregiudizio ragionevolmente [loro] causato». Resta quindi incerto se essa ab-bia inteso applicare il comma 3, valorizzando la natura sanzionatoria della con-danna, oppure il comma 1, assumendo però, in tal caso erroneamente, che ildanno potesse essere liquidato anche in assenza di adeguata allegazione eprova.Neppure la commisurazione della somma a una quota delle spese di lite consentedi ritenere sicuramente applicato il comma 3 dell’art. 96 c.p.c. Si tratta, infatti,di un criterio compatibile con la liquidazione della somma dovuta per abuso delprocesso, ma non sufficiente, da solo, a qualificare il titolo della condanna (Cass.,Sez. 1, 30/05/2024, n. 15232). Tanto più che la Corte territoriale ha comunquefatto riferimento a un pregiudizio subito dai convenuti.La statuizione non consente dunque di individuare, con la necessaria certezza, ilfondamento logico e normativo della condanna. La motivazione è contraddittoriae non permette di comprendere quale regime giuridico sia stato applicato.Va, in proposito, enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di responsa-bilità aggravata, la condanna pronunciata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. deve renderericonoscibile la specifica fattispecie applicata tra quelle previste dai diversicommi della disposizione. Quando il giudice non indichi il comma di riferimentoe tale individuazione non sia desumibile con certezza dal complessivo tenoredella motivazione, la statuizione è viziata, perché non consente di verificarne ilfondamento logico e normativo né di individuare i presupposti di fatto e di dirittodella condanna».La condanna pronunciata dalla Corte d’appello ai sensi dell’art. 96 c.p.c. devepertanto essere cassata. Tuttavia, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto,la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c. Lacassazione della statuizione impugnata, dovuta alla mancata chiara individua-zione del titolo normativo applicato, non preclude infatti a questa Corte di veri-ficare, sulla base degli atti già scrutinati dal giudice di merito e degli accerta-menti in fatto non più controversi, se la condotta processuale tenuta dagli ap-pellanti integri comunque abuso dello strumento processuale ai sensi dell’art.96, comma 3, c.p.c.Numero registro generale 19174/2023CC 14 maggio 2026 Numero sezionale 1755/2026Ric. 19174 del 2023 Numero di raccolta generale 21341/2026Pres. A. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel. I. AmbrosiTale verifica ha esito positivo. La domanda risarcitoria proposta nei confrontidegli organi delle procedure concorsuali, per importi milionari, è stata coltivatain appello nonostante l’evidente decisività di circostanze già valorizzate dal Tri-bunale e confermate dalla Corte territoriale: da un lato, le valutazioni dei pro-fessionisti erano state recepite in provvedimenti giudiziali non impugnati nelleforme proprie; dall’altro, il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] era stato richiestoin proprio dalla società, sulla base di ragioni autonome e assorbenti rispetto allacontestata ammissione al voto del credito di [OSCURATO:SOCIETA]. La prosecuzionedell’impugnazione, in tale contesto, si è risolta nella riproposizione di una pretesapriva di concreto fondamento causale e non adeguatamente rapportata alle ef-fettive ragioni della decisione di primo grado.Sussistono pertanto i presupposti per la condanna degli appellanti, odierni ricor-renti, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., in favore degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], parti vittoriose nel giudizio d’appello direttamente desti-natarie della pretesa risarcitoria abusivamente coltivata. Tenuto conto della na-tura sanzionatoria della condanna, del valore della controversia, della reitera-zione delle doglianze e della necessità di mantenere la misura entro un importoproporzionato alla specifica fase processuale, la somma va determinata equita-tivamente in euro 5.000,00 per il giudizio di appello.5. Il ricorso va accolto limitatamente al quarto motivo; il primo e il secondomotivo sono inammissibili, mentre il terzo è stato rinunciato. In relazione al mo-tivo accolto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puòessere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c. Deve quindiessere cassata la condanna pronunciata dalla Corte d’appello ai sensi dell’art. 96c.p.c.; decidendo nel merito, va nondimeno dichiarata la sussistenza dei presup-posti per la condanna degli appellanti, odierni ricorrenti, ai sensi dell’art. 96,comma 3, c.p.c., in favore degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA],nella misura di euro 5.000,00 per il giudizio d’appello. Restano ferme, per ilresto, la sentenza impugnata e la condanna degli odierni ricorrenti alla rifusionedelle spese del grado d’appello, come liquidate dalla Corte territoriale.Numero registro generale 19174/2023CC 14 maggio 2026 Numero sezionale 1755/2026Ric. 19174 del 2023 Numero di raccolta generale 21341/2026Pres. A. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel. I. AmbrosiLe spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sonoposte a carico degli odierni ricorrenti, in favore dei controricorrenti, nella misuraliquidata in dispositivo.Resta distinta la valutazione relativa alla responsabilità aggravata nel presentegiudizio di legittimità. Anche in questa sede sussistono i presupposti per condan-nare i ricorrenti, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento, in favoredi ciascuna parte controricorrente, della somma indicata in dispositivo.La condanna ha natura sanzionatoria e si fonda sull’abuso del diritto di impu-gnazione. Secondo il costante orientamento di questa Corte, integra tale abusola proposizione di un ricorso per cassazione fondato su motivi manifestamenteinfondati o inammissibili, perché ripetitivi di questioni già confutate dal giudiced’appello, irrilevanti, generici o comunque non rapportati all’effettivo contenutodella sentenza impugnata. In tali casi il ricorso determina un ingiustificato ag-gravamento del sistema giurisdizionale. La Corte costituzionale, con sentenza n.152/2016, ha confermato la legittimità dell’art. 96, comma 3, c.p.c. con riferi-mento alle condotte di chi, abusando del diritto di azione e di difesa, utilizzi lostrumento processuale a fini dilatori, contribuendo ad accrescere il contenziosoe a ostacolare la ragionevole durata dei processi (Cass., Sez. 3, 29/09/2016, n.19285; Cass., Sez. 3, 30/11/2017, n. 28658; Cass., Sez. 6-3, 18/11/2019, n.29812).Nel caso in esame, il grado minimo di diligenza esigibile dalla parte impugnantedeve ritenersi violato. È vero che il ricorso è accolto con riferimento al quartomotivo; tale accoglimento, tuttavia, riguarda soltanto la mancata individuazionedel titolo della condanna ex art. 96 c.p.c. pronunciata in appello e non incide sulmerito della pretesa risarcitoria. Gli altri motivi — compreso il terzo, poi rinun-ciato — hanno reiterato questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito,oppure hanno sollecitato rivalutazioni di fatto non consentite in sede di legitti-mità. Essi risultano quindi manifestamente infondati o inammissibili e non siconfrontano adeguatamente con le ragioni poste dalla Corte territoriale a fonda-mento della decisione. P.Q.MCC 14 maggio 2026 Numero registro generale 19174/2023Ric. 19174 del 2023 Numero sezionale 1755/2026Pres. A. [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 21341/2026Rel. I. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Corte accoglie il quarto motivo, dichiara inammissibili il primo e il secondo edichiara rinunciato il terzo.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nelmerito, condanna gli appellanti, odierni ricorrenti, in solido tra loro, ai sensidell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento della somma di euro 5.000,00 per ilgiudizio d’appello, in favore degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].Conferma nel resto la sentenza impugnata, compresa la condanna solidale degliallora appellanti, odierni ricorrenti, alla rifusione delle spese del grado d’appello,liquidate in euro 47.070,00 per ciascuna delle parti appellate, oltre rimborsoforfetario del 15%, esborsi, IVA e CPA come per legge.Condanna altresì i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di cia-scuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, li-quidate in complessivi euro 15.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rim-borso forfetario del 15% e accessori come per legge.Condanna infine i ricorrenti, in solido tra loro, ai sensi dell’art. 96, comma 3,c.p.c., al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, della sommadi euro 5.000,00 per il presente giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti,in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto(Cass., Sez. U, 20 febbraio 2020, n. 4315).Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 14 maggio 2026nonché, a seguito di riconvocazione telematica, il giorno 23 giugno 2026.Il PresidenteAugusto Tatangelo
Sentenza Cassazione n. 21341/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris