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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 marzo 2022

Cassazione n. 10236/2022

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____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 19220 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62H16 A662U) avvocato costituito in giudizio di persona ai sensi dell’art. 86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Vito (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58P15 A662C) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Innella (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65S05 A662W) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bari n. 819/2020, pubblicata in data 26 maggio 2020 (e notificata in pari data); udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 9 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti del dottor [OSCURATO:PERSONA], per ottenere il risarcimento dei danni al proprio onore, che assume di aver subito in virtù di alcune espressioni offensive contenute in una missiva da quest’ultimo trasmessagli a mezzo P.E.C., in relazione allo svolgimento, da Ric. n. 19220/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 10 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 19220/2020 Numero sezionale 2766/2022 parte sua, di un incarico di consulente tecnico di parte in un Numero di raccolta generale 10236/2022Data pubblicazione 30/03/2022 processo in cui una assistita del professionista attore era parte, nonché al pagamento delle relative competenze.

La domanda del Fiorentino è stata rigettata dal Tribunale di Bari, che, in accoglimento della domanda del [OSCURATO:PERSONA], è stato anche condannato al pagamento dell’importo di € 500,00 in fa- vore del convenuto, a titolo di responsabilità processuale ag- gravata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

La Corte di Appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il Fiorentino, sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «- violazione e falsa applicazione art. 2 Cost., artt. 2043 – 2059 c.c. in rel. art.360 c.p.c. c. 1 n. 3 – violazione dell’art. 112 c.p.c. in rel. art. 360 c. 1 n. 4 per omesso esame di specifiche doglianze conte- nute nell’atto di appello».

Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la corte di appello avrebbe erroneamente escluso la portata ingiuriosa ed offensiva delle espressioni contenute nella missiva inviatagli dal convenuto [OSCURATO:PERSONA], omettendo l’esame di specifiche doglianze in propo- sito contenute nell’atto di appello.

Ric. n. 19220/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 19220/2020 Numero sezionale 2766/2022 Il motivo è in parte manifestamente infondato, in parte inam-Numero di raccolta generale 10236/2022Data pubblicazione 30/03/2022 missibile. 1.1 La corte di appello, sulla base dell’esame dei documenti prodotti in giudizio e all’esito di una puntuale analisi della mis- siva contenente le espressioni ritenute ingiuriose dall’attore nell’ambito dei complessivi rapporti tra le parti, ha accertato che – come del resto già ritenuto dal giudice di primo grado – si era trattato in realtà di un “alterco composto”.

In particolare, ha escluso che le espressioni rivolte dal [OSCURATO:PERSONA] al Fiorentino potessero avere, nel contesto in cui era avvenuto lo scambio epistolare, una portata realmente offensiva e, co- munque, tale da arrecare in concreto un effettivo pregiudizio all’onore e al decoro dello stesso.

Avendo i giudici di merito (con doppia decisione conforme) ri- tenuto la domanda infondata in ragione dell’esclusione in fatto del concreto carattere offensivo delle espressioni rivolte dal convenuto all’attore, deve senz’altro escludersi la pretesa vio- lazione, in diritto, delle disposizioni di cui all’art. 2 Cost., non- ché di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c.. 1.2 D’altra parte, va del pari esclusa la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto non solo la domanda del Fioren- tino è stata esaminata integralmente (e integralmente riget- tata), ma anche i motivi del suo appello hanno tutti trovato puntuale riscontro da parte dei giudici di secondo grado.

Nello specifico, ciò è a dirsi con riguardo al primo motivo di appello, cioè l’unico motivo del gravame relativo alla «sussi- stenza dell’ingiuria e della lesione all’onore del ricorrente» (e con il quale si era denunziato «travisamento al riguardo dei fatti di causa e delle prove documentali, omessa e/o errata valuta- zione degli atti e documenti di causa, pseudomotivazione ed errata motivazione in fatto ed in diritto»; gli ulteriori motivi del gravame stesso hanno invece ad oggetto questioni non Ric. n. 19220/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 19220/2020 Numero sezionale 2766/2022 attinenti al merito, ma alle spese ed alla condanna per respon-Numero di raccolta generale 10236/2022Data pubblicazione 30/03/2022 sabilità processuale aggravata).

La corte di appello ha infatti svolto precise ed articolate osser- vazioni a sostegno della conclusione secondo la quale non vi era stata, in concreto, alcuna ingiuria, né sussisteva la dedotta lesione all’onore dell’attore e, dunque, tale motivo di appello era infondato.

L’analisi della corte territoriale, come si desume da un globale e complessivo esame della motivazione posta a base della de- cisione impugnata, ha in effetti certamente riguardato l’effet- tiva sostanza di tutte le analitiche doglianze svolte dal Fioren- tino con il suo atto di appello in relazione alla decisione di primo grado, doglianze che erano del resto tutte dirette a sostenere il carattere offensivo delle espressioni contenute nella missiva oggetto del contendere. 1.3 In realtà, le stesse censure svolte nel ricorso in proposito, benché prospettate quali denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione a specifiche doglianze svolte con il primo motivo di appello), si risolvono – nella sostanza – in contesta- zioni relative all’accertamento in fatto operato dalla corte terri- toriale con riguardo al carattere non offensivo delle espressioni rivoltegli dal convenuto e nella richiesta di una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio in proposito.

Il suddetto accertamento di fatto è peraltro avvenuto sulla base della prudente valutazione del materiale probatorio da parte dei giudici del merito, con la considerazione dei fatti storici princi- pali, ed esso risulta sostenuto da adeguata motivazione, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede; né può ritenersi consentita la richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove nel giudizio di legittimità. 1.4 È, infine, appena il caso di osservare che le censure di cui al motivo di ricorso in esame non potrebbero trovare ingresso Ric. n. 19220/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 19220/2020 Numero sezionale 2766/2022 in questa sede, neanche mediante una loro “riqualificazione” in Numero di raccolta generale 10236/2022Data pubblicazione 30/03/2022 termini di omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ostandovi il disposto dell’art. 348 ter, comma 5, c.p.c., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 del primo comma dell’articolo 360 c.p.c..

2. Con il secondo motivo si denunzia «violazione dell’art. 96 c.1 cpc in relazione all’art. 360 c.p.c. c. 1 n. 3».

Secondo il ricorrente, nel proporre la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata della controparte, ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.c., il convenuto non avrebbe in realtà allegato alcun danno e, comunque, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di appello, non sussisterebbe affatto il pre- supposto del dolo o della colpa grave nella propria condotta processuale.

Il motivo è manifestamente infondato. 2.1 La corte di appello ha ritenuto sussistente, in fatto, il pre- supposto della colpa grave nella condotta processuale dell’at- tore, come già ritenuto dal giudice di primo grado, per avere questi dedotto un pregiudizio al proprio onore sulla base di mere clausole di stile, per avere fatto riferimento alle nozioni di reputazione e dignità, che hanno connotazioni pubbliche, in re- lazione ad una interlocuzione rimasta totalmente privata, non- ché per avere avanzato una richiesta risarcitoria di € 24.000,00 «completamente disancorata da ogni allegazione e prova del danno sofferto».

È stata, inoltre, ritenuta particolarmente rilevante la indicata condotta, in considerazione della qualità professionale dell’at- tore (avvocato), che gli avrebbe dovuto consentire la più age- vole percezione dell’infondatezza della domanda avanzata. 2.2 La corte territoriale ha, d’altra parte, ritenuto corretta- mente allegato il danno sofferto dal [OSCURATO:PERSONA], in virtù del Ric. n. 19220/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 19220/2020 riferimento, contenuto nella sua comparsa di risposta, all’anno Numero sezionale 2766/2022Numero di raccolta generale 10236/2022 di inutile giudizio che aveva dovuto patire.

Data pubblicazione 30/03/2022 Ha, di conseguenza, considerato sufficientemente dimostrato il danno, nell’an, e ha giudicato corretta la sua liquidazione in via equitativa in € 500,00, trattandosi di danno non patrimoniale, non determinabile nel suo esatto ammontare. 2.3 La decisione è, sotto entrambi gli aspetti, conforme ai prin- cipi di diritto affermati in proposito da questa Corte, secondo i quali «l’accoglimento della domanda di condanna al risarci- mento del danno ex art. 96, comma 1, c.p.c. presuppone l’ac- certamento sia dell’elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell’elemento oggettivo (entità del danno sofferto)», laddove «il secondo presupposto richiede l’esistenza di un danno e la prova da parte dell’istante sia dell’”an” che del “quantum debeatur”, il che non osta a che l’interessato possa dedurre, a sostegno della sua domanda, condotte processuali dilatorie o defatigatorie della controparte, potendosi desumere il danno subito da nozioni di comune esperienza anche alla stre- gua del principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole du- rata del processo (art. 111, comma 2, Cost.) e della legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l’”id quod plerumque accidit”, ingiustificate con- dotte processuali, oltre a danni patrimoniali (quali quelli di es- sere costretti a contrastare una ingiustificata iniziativa dell’av- versario sovente in una sede diversa da quella voluta dal legi- slatore e per di più non compensata sul piano strettamente eco- nomico dal rimborso delle spese ed onorari liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente), cau- sano “ex se” anche danni di natura psicologica, che per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativa- mente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa» (Cass., Sez.

L, Sentenza n. 24645 del 27/11/2007, Rv. 600499 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10606 del 30/04/2010, Ric. n. 19220/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 19220/2020 Rv. 612639 – 01; cfr. altresì, con particolare riguardo alla que- Numero sezionale 2766/2022Numero di raccolta generale 10236/2022 stione dell’allegazione del danno, Cass., Sez. 3, Sentenza n.

Data pubblicazione 30/03/2022 17485 del 23/08/2011, Rv. 619077 – 01, secondo cui «all’ac- coglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite te- meraria non osta l’omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costi- tuito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l’ingiustificata iniziativa dell’avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale inizia- tiva, danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza»; nel medesimo senso: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20995 del 12/10/2011, Rv. 619388 – 01).

Anche in questo caso le censure del ricorrente si risolvono, dun- que, nella sostanziale contestazione di accertamenti di fatto ef- fettuati dai giudici di merito (in relazione alla sussistenza della sua colpa grave nella condotta processuale ed alla sussistenza ed entità dei danni causati al convenuto), sostenuti da ade- guata motivazione, non apparente né insanabilmente contrad- dittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella pre- sente sede.

3. Con il terzo motivo si denunzia «violazione di legge art. 93 cpc in relazione all’art. 360 c.p.c. c. 1 n. 3 nonché per mancato riconoscimento del vizio di ultrapetizione».

Il ricorrente sostiene che nel giudizio di primo grado la richiesta di distrazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., sa- rebbe stata effettuata da uno solo dei difensori del [OSCURATO:PERSONA] (avvocato D’Innella): erroneamente, dunque, il tribunale avrebbe disposto tale distrazione anche in favore dell’altro di- fensore (avvocato [OSCURATO:PERSONA]), e ciò anche perché non potrebbe ammettersi la posizione di anticipatario in capo a più di un di- fensore.

Ric. n. 19220/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 19220/2020 Numero sezionale 2766/2022 Anche il motivo di ricorso in esame risulta manifestamente Numero di raccolta generale 10236/2022in- Data pubblicazione 30/03/2022 fondato. 3.1 La corte di appello, esaminando ed interpretando gli atti processuali, ha ritenuto che la richiesta di distrazione delle spese di lite e la dichiarazione di anticipo delle stesse dovesse intendersi effettuata da entrambi i difensori del [OSCURATO:PERSONA].

Essa era stata infatti espressamente formulata per iscritto da detti difensori in un atto difensivo sottoscritto da entrambi: di conseguenza, la circostanza che, nel corso della successiva udienza di discussione, fosse stata reiterata dal solo avvocato D’Innella, unico ad essere comparso personalmente a tale udienza, non poteva essere considerata come una revoca o mo- difica della precedente dichiarazione congiunta, ma ne rappre- sentava invece una conferma, espressa da parte dell’avvocato D’Innella (presente personalmente) in relazione alla sua posi- zione, ma al tempo stesso implicita per quanto riguardava la posizione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], assente a detta udienza. 3.2 L’interpretazione degli atti processuali deve ritenersi cor- rettamente effettuata dalla corte di appello.

La dichiarazione scritta di avvenuto anticipo delle spese di lite, effettuata da entrambi i difensori della parte, è di per sé suffi- ciente per fondare il diritto dei medesimi ad ottenere la distra- zione delle spese di lite ai sensi dell’art. 93 c.p.c..

Di conseguenza, sarebbe stata necessaria una successiva espressa ed inequivoca dichiarazione, eventualmente diretta a revocare esplicitamente quella precedente, affinché il diritto alla distrazione potesse ritenersi spettare ad uno solo dei sud- detti difensori: non potrebbe certamente ritenersi sufficiente, a tal fine, una generica (e ulteriore) dichiarazione di anticipo pro- veniente da uno di essi, non contenente la specifica revoca di quella in precedenza effettuata anche dall’altro. 3.3 Inoltre, è certamente da disattendere l’assunto in diritto del ricorrente, secondo cui la posizione di difensore cd.

Ric. n. 19220/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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4. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Tali spese vanno distratte in favore del difensore del controri- corrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Innella, che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo ai sensi dell’art. 93 c.p.c.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA]In- nella, ai sensi dell’art. 93 c.p.c..

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di Ric. n. 19220/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Ci- vile, Sottosezione 3, in data 9 marzo 2022.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 19220/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 19220 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62H16 A662U) avvocato costituito in giudizio di persona ai sensi dell’art. 86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Vito (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58P15 A662C) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Innella (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65S05 A662W) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bari n. 819/2020, pubblicata in data 26 maggio 2020 (e notificata in pari data); udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 9 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti del dottor [OSCURATO:PERSONA], per ottenere il risarcimento dei danni al proprio onore, che assume di aver subito in virtù di alcune espressioni offensive contenute in una missiva da quest’ultimo trasmessagli a mezzo P.E.C., in relazione allo svolgimento, da Ric. n. 19220/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 10 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 19220/2020 Numero sezionale 2766/2022 parte sua, di un incarico di consulente tecnico di parte in un Numero di raccolta generale 10236/2022Data pubblicazione 30/03/2022 processo in cui una assistita del professionista attore era parte, nonché al pagamento delle relative competenze. La domanda del Fiorentino è stata rigettata dal Tribunale di Bari, che, in accoglimento della domanda del [OSCURATO:PERSONA], è stato anche condannato al pagamento dell’importo di € 500,00 in fa- vore del convenuto, a titolo di responsabilità processuale ag- gravata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c.. La Corte di Appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il Fiorentino, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «- violazione e falsa applicazione art. 2 Cost., artt. 2043 – 2059 c.c. in rel. art.360 c.p.c. c. 1 n. 3 – violazione dell’art. 112 c.p.c. in rel. art. 360 c. 1 n. 4 per omesso esame di specifiche doglianze conte- nute nell’atto di appello». Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la corte di appello avrebbe erroneamente escluso la portata ingiuriosa ed offensiva delle espressioni contenute nella missiva inviatagli dal convenuto [OSCURATO:PERSONA], omettendo l’esame di specifiche doglianze in propo- sito contenute nell’atto di appello. Ric. n. 19220/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 19220/2020 Numero sezionale 2766/2022 Il motivo è in parte manifestamente infondato, in parte inam-Numero di raccolta generale 10236/2022Data pubblicazione 30/03/2022 missibile. 1.1 La corte di appello, sulla base dell’esame dei documenti prodotti in giudizio e all’esito di una puntuale analisi della mis- siva contenente le espressioni ritenute ingiuriose dall’attore nell’ambito dei complessivi rapporti tra le parti, ha accertato che – come del resto già ritenuto dal giudice di primo grado – si era trattato in realtà di un “alterco composto”. In particolare, ha escluso che le espressioni rivolte dal [OSCURATO:PERSONA] al Fiorentino potessero avere, nel contesto in cui era avvenuto lo scambio epistolare, una portata realmente offensiva e, co- munque, tale da arrecare in concreto un effettivo pregiudizio all’onore e al decoro dello stesso. Avendo i giudici di merito (con doppia decisione conforme) ri- tenuto la domanda infondata in ragione dell’esclusione in fatto del concreto carattere offensivo delle espressioni rivolte dal convenuto all’attore, deve senz’altro escludersi la pretesa vio- lazione, in diritto, delle disposizioni di cui all’art. 2 Cost., non- ché di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c.. 1.2 D’altra parte, va del pari esclusa la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto non solo la domanda del Fioren- tino è stata esaminata integralmente (e integralmente riget- tata), ma anche i motivi del suo appello hanno tutti trovato puntuale riscontro da parte dei giudici di secondo grado. Nello specifico, ciò è a dirsi con riguardo al primo motivo di appello, cioè l’unico motivo del gravame relativo alla «sussi- stenza dell’ingiuria e della lesione all’onore del ricorrente» (e con il quale si era denunziato «travisamento al riguardo dei fatti di causa e delle prove documentali, omessa e/o errata valuta- zione degli atti e documenti di causa, pseudomotivazione ed errata motivazione in fatto ed in diritto»; gli ulteriori motivi del gravame stesso hanno invece ad oggetto questioni non Ric. n. 19220/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 19220/2020 Numero sezionale 2766/2022 attinenti al merito, ma alle spese ed alla condanna per respon-Numero di raccolta generale 10236/2022Data pubblicazione 30/03/2022 sabilità processuale aggravata). La corte di appello ha infatti svolto precise ed articolate osser- vazioni a sostegno della conclusione secondo la quale non vi era stata, in concreto, alcuna ingiuria, né sussisteva la dedotta lesione all’onore dell’attore e, dunque, tale motivo di appello era infondato. L’analisi della corte territoriale, come si desume da un globale e complessivo esame della motivazione posta a base della de- cisione impugnata, ha in effetti certamente riguardato l’effet- tiva sostanza di tutte le analitiche doglianze svolte dal Fioren- tino con il suo atto di appello in relazione alla decisione di primo grado, doglianze che erano del resto tutte dirette a sostenere il carattere offensivo delle espressioni contenute nella missiva oggetto del contendere. 1.3 In realtà, le stesse censure svolte nel ricorso in proposito, benché prospettate quali denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione a specifiche doglianze svolte con il primo motivo di appello), si risolvono – nella sostanza – in contesta- zioni relative all’accertamento in fatto operato dalla corte terri- toriale con riguardo al carattere non offensivo delle espressioni rivoltegli dal convenuto e nella richiesta di una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio in proposito. Il suddetto accertamento di fatto è peraltro avvenuto sulla base della prudente valutazione del materiale probatorio da parte dei giudici del merito, con la considerazione dei fatti storici princi- pali, ed esso risulta sostenuto da adeguata motivazione, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede; né può ritenersi consentita la richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove nel giudizio di legittimità. 1.4 È, infine, appena il caso di osservare che le censure di cui al motivo di ricorso in esame non potrebbero trovare ingresso Ric. n. 19220/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 19220/2020 Numero sezionale 2766/2022 in questa sede, neanche mediante una loro “riqualificazione” in Numero di raccolta generale 10236/2022Data pubblicazione 30/03/2022 termini di omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ostandovi il disposto dell’art. 348 ter, comma 5, c.p.c., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 del primo comma dell’articolo 360 c.p.c.. 2. Con il secondo motivo si denunzia «violazione dell’art. 96 c.1 cpc in relazione all’art. 360 c.p.c. c. 1 n. 3». Secondo il ricorrente, nel proporre la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata della controparte, ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.c., il convenuto non avrebbe in realtà allegato alcun danno e, comunque, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di appello, non sussisterebbe affatto il pre- supposto del dolo o della colpa grave nella propria condotta processuale. Il motivo è manifestamente infondato. 2.1 La corte di appello ha ritenuto sussistente, in fatto, il pre- supposto della colpa grave nella condotta processuale dell’at- tore, come già ritenuto dal giudice di primo grado, per avere questi dedotto un pregiudizio al proprio onore sulla base di mere clausole di stile, per avere fatto riferimento alle nozioni di reputazione e dignità, che hanno connotazioni pubbliche, in re- lazione ad una interlocuzione rimasta totalmente privata, non- ché per avere avanzato una richiesta risarcitoria di € 24.000,00 «completamente disancorata da ogni allegazione e prova del danno sofferto». È stata, inoltre, ritenuta particolarmente rilevante la indicata condotta, in considerazione della qualità professionale dell’at- tore (avvocato), che gli avrebbe dovuto consentire la più age- vole percezione dell’infondatezza della domanda avanzata. 2.2 La corte territoriale ha, d’altra parte, ritenuto corretta- mente allegato il danno sofferto dal [OSCURATO:PERSONA], in virtù del Ric. n. 19220/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 19220/2020 riferimento, contenuto nella sua comparsa di risposta, all’anno Numero sezionale 2766/2022Numero di raccolta generale 10236/2022 di inutile giudizio che aveva dovuto patire. Data pubblicazione 30/03/2022 Ha, di conseguenza, considerato sufficientemente dimostrato il danno, nell’an, e ha giudicato corretta la sua liquidazione in via equitativa in € 500,00, trattandosi di danno non patrimoniale, non determinabile nel suo esatto ammontare. 2.3 La decisione è, sotto entrambi gli aspetti, conforme ai prin- cipi di diritto affermati in proposito da questa Corte, secondo i quali «l’accoglimento della domanda di condanna al risarci- mento del danno ex art. 96, comma 1, c.p.c. presuppone l’ac- certamento sia dell’elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell’elemento oggettivo (entità del danno sofferto)», laddove «il secondo presupposto richiede l’esistenza di un danno e la prova da parte dell’istante sia dell’”an” che del “quantum debeatur”, il che non osta a che l’interessato possa dedurre, a sostegno della sua domanda, condotte processuali dilatorie o defatigatorie della controparte, potendosi desumere il danno subito da nozioni di comune esperienza anche alla stre- gua del principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole du- rata del processo (art. 111, comma 2, Cost.) e della legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l’”id quod plerumque accidit”, ingiustificate con- dotte processuali, oltre a danni patrimoniali (quali quelli di es- sere costretti a contrastare una ingiustificata iniziativa dell’av- versario sovente in una sede diversa da quella voluta dal legi- slatore e per di più non compensata sul piano strettamente eco- nomico dal rimborso delle spese ed onorari liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente), cau- sano “ex se” anche danni di natura psicologica, che per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativa- mente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa» (Cass., Sez. L, Sentenza n. 24645 del 27/11/2007, Rv. 600499 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10606 del 30/04/2010, Ric. n. 19220/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 19220/2020 Rv. 612639 – 01; cfr. altresì, con particolare riguardo alla que- Numero sezionale 2766/2022Numero di raccolta generale 10236/2022 stione dell’allegazione del danno, Cass., Sez. 3, Sentenza n. Data pubblicazione 30/03/2022 17485 del 23/08/2011, Rv. 619077 – 01, secondo cui «all’ac- coglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite te- meraria non osta l’omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costi- tuito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l’ingiustificata iniziativa dell’avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale inizia- tiva, danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza»; nel medesimo senso: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20995 del 12/10/2011, Rv. 619388 – 01). Anche in questo caso le censure del ricorrente si risolvono, dun- que, nella sostanziale contestazione di accertamenti di fatto ef- fettuati dai giudici di merito (in relazione alla sussistenza della sua colpa grave nella condotta processuale ed alla sussistenza ed entità dei danni causati al convenuto), sostenuti da ade- guata motivazione, non apparente né insanabilmente contrad- dittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella pre- sente sede. 3. Con il terzo motivo si denunzia «violazione di legge art. 93 cpc in relazione all’art. 360 c.p.c. c. 1 n. 3 nonché per mancato riconoscimento del vizio di ultrapetizione». Il ricorrente sostiene che nel giudizio di primo grado la richiesta di distrazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., sa- rebbe stata effettuata da uno solo dei difensori del [OSCURATO:PERSONA] (avvocato D’Innella): erroneamente, dunque, il tribunale avrebbe disposto tale distrazione anche in favore dell’altro di- fensore (avvocato [OSCURATO:PERSONA]), e ciò anche perché non potrebbe ammettersi la posizione di anticipatario in capo a più di un di- fensore. Ric. n. 19220/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 19220/2020 Numero sezionale 2766/2022 Anche il motivo di ricorso in esame risulta manifestamente Numero di raccolta generale 10236/2022in- Data pubblicazione 30/03/2022 fondato. 3.1 La corte di appello, esaminando ed interpretando gli atti processuali, ha ritenuto che la richiesta di distrazione delle spese di lite e la dichiarazione di anticipo delle stesse dovesse intendersi effettuata da entrambi i difensori del [OSCURATO:PERSONA]. Essa era stata infatti espressamente formulata per iscritto da detti difensori in un atto difensivo sottoscritto da entrambi: di conseguenza, la circostanza che, nel corso della successiva udienza di discussione, fosse stata reiterata dal solo avvocato D’Innella, unico ad essere comparso personalmente a tale udienza, non poteva essere considerata come una revoca o mo- difica della precedente dichiarazione congiunta, ma ne rappre- sentava invece una conferma, espressa da parte dell’avvocato D’Innella (presente personalmente) in relazione alla sua posi- zione, ma al tempo stesso implicita per quanto riguardava la posizione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], assente a detta udienza. 3.2 L’interpretazione degli atti processuali deve ritenersi cor- rettamente effettuata dalla corte di appello. La dichiarazione scritta di avvenuto anticipo delle spese di lite, effettuata da entrambi i difensori della parte, è di per sé suffi- ciente per fondare il diritto dei medesimi ad ottenere la distra- zione delle spese di lite ai sensi dell’art. 93 c.p.c.. Di conseguenza, sarebbe stata necessaria una successiva espressa ed inequivoca dichiarazione, eventualmente diretta a revocare esplicitamente quella precedente, affinché il diritto alla distrazione potesse ritenersi spettare ad uno solo dei sud- detti difensori: non potrebbe certamente ritenersi sufficiente, a tal fine, una generica (e ulteriore) dichiarazione di anticipo pro- veniente da uno di essi, non contenente la specifica revoca di quella in precedenza effettuata anche dall’altro. 3.3 Inoltre, è certamente da disattendere l’assunto in diritto del ricorrente, secondo cui la posizione di difensore cd. Ric. n. 19220/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 19220/2020 Numero sezionale 2766/2022 “anticipatario” ai sensi dell’art. 93 c.p.c. potrebbe essere as-Numero di raccolta generale 10236/2022Data pubblicazione 30/03/2022 sunta da uno solo dei difensori della parte: al contrario, laddove la dichiarazione di avvenuta anticipazione delle spese e di man- cata riscossione dei compensi provenga da più di uno dei difen- sori della parte vittoriosa, il relativo diritto alla distrazione ai sensi dell’art. 93 c.p.c. spetterà a tutti i dichiaranti, ciascuno per la sua quota. 4. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Tali spese vanno distratte in favore del difensore del controri- corrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Innella, che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo ai sensi dell’art. 93 c.p.c. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA]In- nella, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di Ric. n. 19220/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 19220/2020 Numero sezionale 2766/2022 contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se Numero di raccolta generale 10236/2022Data pubblicazione 30/03/2022 dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Ci- vile, Sottosezione 3, in data 9 marzo 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 19220/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E
Sentenza Cassazione n. 10236/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris