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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2025

Cassazione n. 23625/2025

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ale, legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Catania, al corso delle Province, n. 203, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:SOCIETA]. – c.f./ p.i.v.a. 00 5581 80 873 – in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c. e presso i quali elettivamente domicilia.

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1985/2023 della Corte d’Appello di Catania, udita la relazione nella camera di consiglio del 17 giugno 2025 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. la “ J.F.

Kenn e dy ” s.r.l. conveniva dinanzi al Tribunale di Catania l’“[OSCURATO:PERSONA] di Catania”.

Premetteva che in qualità di “comunità terapeutica assistita” (c.t.a.)erogava prestazioni “per la riabilitazione psichiatrica” per conto del [OSCURATO:PERSONA] con cui era accreditata (cfr. ricorso, pag. 5).

Premetteva che il corrispettivo delle prestazioni era stato determinato per ciascun paziente che fruiva dei “programmi terapeutici”, della durata massima di 72 mesi, in euro 202,00 al giorno per i primi 24 mesi ed in euro 192,00 al giorno per i mesi successivi; ed era stato determinato in euro 110,00 al giorno per ciascun paziente che fruiva di “trattamenti socio-riabilitativi” (non terapeutici)(cfr. ricorso, pag. 5).

Premetteva che le prestazioni terapeutiche e le prestazioni riabilitative venivano erogate in due distinti moduli, entrambi con la disponibilità di venti posti (cfr. ricorso, pag. 5).

Indi esponeva che, a causa dell’insufficienza dei posti nel modulo d estinato alle prestazioni riabilitative, l’ “A.S.P.di Catania” aveva con nota del 6.6.2014 stabilito che i pazienti che avevano esaurito il ciclo di prestazioni terapeutiche, onde fruire dell’assistenza “socio-riabilitativa”,rimanessero nel primo modulo con corresponsione della retta di euro 110,00 al giorno pro capite(cfr. ricorso, pag. 5).

Esponeva inoltre che aveva impugnato innanzi al T.A.R. la surriferit a nota dell’ “A.S.P”; e che il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, dinanzi al quale aveva proposto appello avverso la sentenza di rigetto del T.A.R., aveva con sentenza n. 952/2019, in accoglimento del gravame, annullato il provvedimento dell’ “A.S.P.” (cfr. ricorso, pag. 6).

Chiedeva dunque , in forza della sentenza del C.G.A.R.S., che aveva riaffermato il suo diritto soggettivo a ricevere in pagamento la retta di euro 192,00 pro die e pro capite , dichiararsi il suo diritto alla percezione delle maggiori somme, “anche a titolo di risarcimento del danno per la violazione del diritto soggettivo all’integrale pagamento dei corrispettivi dovuti” (cfr. ricorso, pag. 6). 2.Si costituiva l’ “ [OSCURATO:PERSONA] di Catania”.

Eccepiva nel merito, peraltro, che ai pazienti collocati provvisoriamente nel primo modulo era stato erogato unicamente il trattamento “socio-riabilitativo”, per il quale il corrispettivo era stato determinato in euro 110,00 pro die e pro capite(cfr. ricorso, pag. 6). 3.Con ordinanza del 21.6.2021 il Tribunale di Catania, affermata la propria giurisdizione, opinava nel senso che la sentenza del C.G.A.R.S. importasse “il riconoscimento del diritto di controparte al pagamento di € 192,00 al giorno per paziente(…) condannava quindi l’A.S.P. a pagare alla c.t.a. la differenza (pari a € 104.058,00) tra le rette già versate (…) e la retta di 192,00 al giorno” (così ricorso, pagg. 7 –8), con gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002. 4.L’ “ [OSCURATO:PERSONA] di Catania” proponeva appello .

Resisteva la “J.F.

Kennedy” s.r.l.

5. Con sentenza n. 198 5 dei 15/ 22 . 11 .202 3 la Corte d’Appello di Catania rigettava il gravame e condannava l’appellantealle spese del grado.

Evidenziava la Corte di Catania, in ordine al primo motivo d’appello- con cui si era addotto che la controversia afferiva al danno scaturito da atto amministrativo illegittimo, sicché erroneamente il primo giudice aveva affermato la giurisdizione del G.O.- che la domanda spiegata in prime cure dalla “c.t.a.” aveva “ad oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto, a fronte dell’erogazionedel servizio, in forza della convenzione conclusa con la ASP (…)” (cosìsentenza d’appello, pag. 4).

Evidenziava altresì, la corte, che era destituito di fondamento il secondo motivo d’appello, con cui era stato censurata la reiezione dell’eccezione di prescrizione quinquennale(cfr. sentenza d’appello, pa g . 5) .

Evidenziava dipoi, in ordine al terzo motivo d’appello - con cui era stato censurato il primo dictum, nella parte in cui il tribunale aveva ritenuto che per i pazienti provvisoriamente collocati nel primo modulo fossein ogni caso dovuto il corrispettivo per i pazienti bisognevoli di trattamento “terapeutico- psichiatrico” – che al la “ c . t . a .” era senz’altro dovuto il pagamento del corrispettivo afferente al primomodulo (cfr. sentenza d’appello, pag g . 7 - 8 ) . 6.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’ “ [OSCURATO:PERSONA] di Catania”; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.

La “J.F.

Kennedy” s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 7.Il consigliere delegato ha formulato proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ. datata 21.10.2024 di definizione del giudizio in dipendenza della ritenuta manifesta infondatezza del ricorso. 8.Con apposita istanza l’ “[OSCURATO:PERSONA] di Catania”ha chiesto che la causa vengadecisa. 9.La ricorrente ha depositato memoria.

Del pari ha depositato memoria la controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 10.Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 1, cod. proc. civ. il difetto di giurisdizione, la violazione degli artt. 7, 4° co. e 5° co., 133, 1° co., lett. c), e 30, 2° co. e 6° co., d.lgs. n. 104/2010.

Deduce che ha errato la Corte di Catania a respingere il primo motivo di gravame, con cui era stato addotto il difetto di giurisdizione.

Deduce che è la stessa sentenza impugnata a dar atto del rapporto di consequenzialità tra la statuizione di annullamento del C.G.A.R.S. e la pretesa creditoria azionata dalla “c.t.a.” ovvero a far “discendere il credito di controparte dall’illegittimità del provvedimento amministrativo”, cosicché nella specie si versa senza dubbio in una ipotesi di giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a. (cfr.ricorso, pag. 18).

Deduce dunque che la “c.t.a.” avrebbe dovuto rivolgere al G.A. la sua pretesa risarcitoria; che difatti, perché potesse agire innanzi al G.O., la “c.t.a. avrebbe dovuto far valere un credito relativo a indennità, canoni o altri corrispettivi non pagati per mero inadempimento dell’A.S.P.” (cosìricorso, pag. 19).

Deduce, del resto, che nella memoria di costituzione in appello controparte ha ammesso “il collegamento (…) con l’atto amministrativo annullato dal C.G.A.” (cosìricorso, pag. 19).

Deduce quindi che la corte d’appello ha disatteso il principio per cui la devoluzione della tutela risarcitoria al giudice amministrativo si verifica, “qualora il danno patito dal privato, che agisce contro la pubblica amministrazione, sia conseguenza immediata e diretta della dedotta illegittimità del provvedimento che ha impugnato” (cfr. ricorso, pag. 15). 11.Con il second o motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 2909 cod. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.l’omesso esame di fatto decisivo; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ.la violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.

Premette che con l’atto di appello aveva addotto che la pronuncia n. 952/2019 del C.G.A.R.S. – benché avesse dato atto del “non irrilevante impegno economico” correlato alla inevitabile presenza nel primo modulo del personale “medico e non medico” necessario per l’erogazione delle terapie psichiatriche (cfr. ricorso, pag. 25) - non potesse tuttavia “essere letta nel senso di riconoscere in automaticola spettanza del pagamento della retta di € 192,00, relativa ai programmi terapeutici, anche per le prestazioni riabilitative non terapeutiche” (così ricorso, pag. 23).

Indi deduce che i riferiti motivi di gravame “non sono stati esaminati dalla Corte d’appello” (così ricorso, pag. 24).

Deduce propriamente che la corte distrettuale, allorché ha desunto dalla sentenza n. 952/2019 del C.G.A.R.S. –che non aveva quantificato il “sacrificio economico” - l’obbligazione di pagamento per i degenti “socio - riabilitativi”, temporaneamente collocati presso il primo modulo e non destinatari dei trattamenti “psicoterapeutici”, del corrispettivo concordato per tali ultimi trattamenti, ha violato il giudicato amministrativo di cui alla medesima statuizione del C.G.A.R.S. (cfr. ricorso, pagg. 25 -26). 12.Con il terz o motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 2697 cod. civ.

Deduce che la “comunità terapeutica assistita” giammai ha dato prova dell’obbligo contrattuale dell’ “A.S.P.” di provvedere al pagamento della retta di euro 192,00 pro die e pro capite “in ragione del modulo di accoglienza del degente, a prescindere dalle prestazioni per lui erogate” (cosìricorso, pag. 26).

Deduce ulteriormente che la “c.t.a.” non ha dato prova del “sacrificio economico” sofferto, ossia non ha dimostrato che era stata costretta a rifiutare – con perdita di chance - richieste di ricovero di pazienti psichiatrici in dipendenza dell’occupazione dei posti del primo modulo da parte di pazienti destinatari di trattamenti “socio-riabilitativi” (cfr. ricorso, pagg. 27 -28). 13.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’ art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 231/2002.

Deduce che ha errato la Corte di Catania a rigettare il quarto motivo d’appello, con cui era stato censurato il riconoscimento da parte del primo giudice degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002.

Deduce che il titolo convenzionale – susseguente all’accreditamento - dell’avversa pretesa risale al 2001, dunque è antecedente al 2002, anno di entrata in vigore del d.lgs. cit. (cfr. ricorso, pag. 28). 14.Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ.

Deduce che ha errato la Corte di Catania a confermare il capo della sentenza di primo grado recante sua condanna alle spese di prime cure nonché a condannarla alle spese di seconde cure. 15.Il consigliere delegato – lo si è anticipato - ha formulato proposta ex art.380 bis cod. proc. civ. datata 21.10.2024 di definizione del giudizio in dipendenza della ritenuta manifesta infondatezza del ricorso del seguente tenore: Con il primo mezzo la ricorrente denuncia difetto di giurisdizione, in violazione dell’art. 7, commi 4 e 5, dell’art. 133, comma 1, lett. c) e dell’art. 30, commi 2 e 6 del d.lgs.2.7.2010 n. 104 (c.p.a.), in relazione all’art. 360, comma 1 n. 1 c.p.c.

Secondo la ricorrente, la Corte territoriale ha erroneamente rigettato il motivo di appello di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, affermando che la domanda spiegata dalla [OSCURATO:PERSONA] aveva meramente ad oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto, a fronte dell’erogazione del servizio, in forza della convenzione conclusa con la ASP, nella misura stabilita dal d.a. del 24.2.2014 che la integrava ai sensi dell’art. 1339 c.c.

Obietta la ricorrente che l’oggetto della domanda, se non ha contenuto risarcitorio, attiene a un diritto patrimoniale consequenziale alla pronunzia del giudice amministrativo, che costituiva il presupposto della domanda e ritiene evidente, pertanto, il collegamento con l’atto amministrativo illegittimo.

Il motivo appare inammissibile e comunque manifestamente infondato.

Da un lato, la ricorrente chiede alla Corte di interpretare e qualificare diversamente la domanda rispetto alla valutazione compiuta dal giudice del merito, dall’altro, avuto doverosamente riguardo al petitum sostanziale, il giudizio riguarda palesemente una richiesta di pagamento di maggiori corrispettivi in forza della convenzione intercorsa.

Con il secondo mezzo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2909 c.c., con riferimento alla sentenza del C.G.A. n. 952/2019, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., nonché violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.

La ricorrente lamenta il rigetto del suo terzo motivo di appello effettuata dalla Corte di appello richiamando la sentenza del C.G.A. e sostiene che la determinazione della condanna, con la parificazione del dovuto alla retta relativa alle prestazioni terapeutiche, non erogate, è stata fatta derivare dal giudicato del C.G.A., che invece non l’aveva pronunziata, essendosi limitato ad annullare il provvedimento amministrativo dell’A.S.P.

Il motivo, oltre che inammissibile per difetto di autosufficienza e per la non consentita e inestricabile commistione di mezzi eterogenei, appare anche infondato; infatti la Corte d’appello ha esaminato tutte le circostanze dedotte dall’appellante, ha correttamente interpretato il giudicato e con insindacabile e motivata valutazione di merito, peraltro conforme a quella espressa dal giudice di primo grado, ha ritenuto contrattualmente corretto applicare ai posti letto del “primo modulo” occupati da pazienti in degenza da oltre 72 mesi, la maggiore retta fissata per tali posti letto dal decreto assessoriale 24.2.2014, in relazione ai maggiori costi correlati al mantenimento del più oneroso standard organizzativo e professionale imposto per tale modulo.

Con il terzo mezzo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. che sarebbe stato violato essendo stata data la prova, da parte della c.t.a., del diritto alla maggiore retta, di € 192,00 al giorno per degente, dovuta per il trattamento terapeutico, quale corrispettivo per la erogazione del solo trattamento socio-riabilitativo, la cui retta è di € 110,00.

Il motivo appare inammissibile.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioèattribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito (Sez.2, 24.1.2020, n. 1634; Sez. lav., 19.8.2020, n. 17313; Sez. 6, 23.10.2018 n. 26769; Sez.3, 29.5.2018, n.13395; Sez.2, 7.11.2017 n. 26366).

Il motivo non censura alcuna violazione dei principi in materia di prova ma in realtà recrimina in ordine al contenuto della valutazione delle prove e all’accertamento dei fatti che compete al giudice del merito.

In sostanza la ricorrente continua a dissentire dall’assunto secondo cui per i posti letto occupati sul primo modulo doveva essere corrisposta la retta fissata dal decreto assessoriale del 24.2.2014 a prescindere dagli interventi in concreto eseguiti sul singolo posto letto.

Con il quarto mezzo la ricorrente denuncia violazione del d.lgs. 9.10.2002 n. 231, art. 11, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e sostiene che erroneamente la Corte, con la statuizione riportata nel motivo, ha ritenuto l’applicabilità del predetto decreto, pur risalendo la fonte negoziale del rapporto al 2001.

Il motivo è inammissibile perché deduce violazione di legge senza confrontarsi adeguatamente con il decisum e chiede alla Corte di legittimità una rivalutazione delle prove e dell’accertamento dei fatti mentre i giudici del merito hanno accertato che il rapporto convenzionale si era rinnovato con lo scambio di nuove e ulteriori manifestazioni di volontà tra le parti in date successive a quella dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con conseguente applicabilità degli interessi moratori di cui al decreto legislativo 231/2002 ai sensi dell’articolo

11. Con il quinto mezzo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c. e lamenta la regolamentazione delle spese dei due gradi.

Il motivo meramente consequenziale cade con il cadere degli altri motivi . 16.[OSCURATO:PERSONA] reputa di condividere e recepire integralmente la surriferita proposta di definizione del giudizio.

E,ben vero, le ragioni di cui all a proposta non sono per nulla incrinate dai rilievi svolti in memoria dalla ricorrente. 17.In ogni caso, si formulano i seguenti ulteriori passaggi motivazionali, in linea, evidentemente, e con i rilievi di cui alla proposta exart. 380 bis cod. proc. civ. e con i rilievi svolti negli analoghi ricorsi iscritti al n.5135/2023 r.g. e al n. 21474/2023r.g. 18.Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

19. È innegabile che il denunciato difetto di giurisdizione è ancorato all’asserita erronea esegesi dell’iniziale domanda spiegata dalla “comunità terapeutica assistita” (“la prospettazione del ricorso al Tribunale ex art. 702 si esauriva (sin dall’intestazione dell’unico motivo (…)) nel richiamo del giudicato, al quale veniva collegata automaticamente la domanda di condanna alle differenze tra i due trattamenti economici (…)”: così memoria della ricorrente, pag. 2).

E tuttavia, in tema di ricorso per cassazione, questa Corte spiega che l’erronea interpretazione della domandae delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell’art. 360, 1° co.1, n. 3), cod.proc. c iv ., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilodel vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, 1° co., n. 5), cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 3.12.2019, n. 31546; Cass. (ord.) 13.8.2018, n. 20718; Cass. sez. lav. 27.10.2015, n. 21874). 20.In questi termini non può che reputarsi quanto segue.

Da un canto, la ricorrente néha rubricato la denuncia veicolata dal mezzo in esame alla stregua della prefigurazione del n. 5) del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. né ha dato compiutamente conto nel corpo del motivo in disamina di incongruenze inficiati l’esegesi - l’interpretazione dell ’istanza esperita ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ. dalla “comunità terapeutica assistita” – cui la corte d’appello ha atteso.

D’altro canto, l’interpretazione dell’iniziale domanda cui la corte distrettuale ha fatto luogo , risulta congrua ed ineccepibile , comunque immune da qualsivoglia forma di anomalia motivazionale rilevante nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite diquesta Corte.

Ben vero, la corte territoriale ha debitamente soggiunto che il petitum sostanziale era da identificare non già con il risarcimento del danno conseguente ad un atto amministrativo illegittimo,bensì con il “pagamento del corrispettivo tabellare per il servizio prestato quale risulta a seguito dello statuito annullamento dell’atto illegittimo” e quindi con una pretesa riconducibile all’alveo dei diritti soggettivi (cfr. sentenza d’appello, pag. 4). 21.Il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso sono all’evidenza connessi; il che ne giustifica l’esame contestuale ; in ogni caso, il secondo mezzo è parimenti inammissibile e le ragioni che inducono alla declaratoria di inammissibilità, assorbonola disamina del terzo mezzo. 22.La Corte di Catania non è incorsa in omissione di pronuncia.

Invero, la Corte etnea, in ordine al terzo motivo d’appello, in rigorosa aderenza a suoi “precedenti” relativi acontroversie del tutto analoghe e “sulla scorta della sentenza del CGA che ha annullato la nota della ASP in data 6.6.2014” (così sentenza d’appello, pagg. 6- 7 ) , ha puntualizzato che , a fronte degli elevati standard professionali e di personale che la “c.t.a.” era tenuta a garantire ai pazienti ricoverati seppur provvisoriamente nel primo modulo, era senz’altro dovuto il pagamento del corrispettivo afferente al medesimo modulo, il cui “unico presupposto [era] costituito dal ricovero del paziente nel modulo in questione giusta disposizione dell’ASP competente” (così sentenza d’appello, pag. 8).

Invano, dunque, l’ “A.S.P.” prospetta in questa sede che la Corte siciliana ha omesso la pronuncia/disamina in ordine al/del motivo d’appello, con cui aveva addotto che era erronea la statuizione di condanna di cui all’ordinanza del tribunale, giacché pronunciata senza che fosse “stato dimostrato il sacrificio economico sopportato dall’appellata a motivo della presenza dei pazienti in esubero ” (così ricorso, pag. 23).

23. In pari tempo, in maniera del tutto irrituale la ricorrente pr efigura la violazione del giudicato susseguente alla pronuncia del C.G.A.R.S.

Invero,l’interpretazione del giudicato “ esterno ” – assimilabile senza dubbio agli “elementi normativi”- può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con piena cognizione, nei limiti tuttavia in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione in forza del principio di “autosufficienza”di talemezzo di impugnazione.

Di talché, il ricorso deve rip ortare il testo del la sentenza - che si assume passata in giudicato - con richiamo congiunto e della motivazione e del dispositivo, siccome il solo dispositivo non è bastevole alla compre nsione del comando giudiziale (cfr. Cass. 19.8.2020, n. 17310; Cass. sez. lav. 8.3.2018, n. 5508; Cass. 23.6.2017, n. 15737; Cass. 11.2.2015, n. 2617;Cass. sez. lav. 13.12.2006, n. 26627). 24.Su tale scorta si rimarca quanto segue.

Per nulla la ricorrente ha provveduto, onde consentire il riscontro ed il vaglio dei propri assunti, a riprodurre nel corpo del ricorso il testo integrale della sentenza n. 952/2019 del C.G.A.R.S., che ha dato vita al giudicato “esterno” disatteso– assume – nel caso di specie.

Propriamente l’ “A.S.P.” si è limitata – alle pagine 21 e 23 del ricorso - a riprodurne singoli stralci.

E, ben vero, il difetto di “autosufficienza” e, prim’ancora, di “specificità” è stato puntualmente eccepito dalla controricorrente (“il ricorso difetta (…) quanto al motivo sulla violazione del Giudicato, dell’integrale illustrazione della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana numero 952/2019 (non potendosi fare a meno di rilevare sin d’ora, che nel testo della sentenza riportato a pagina 21 del ricorso, risultano omesse proprio le parti ritenute più rilevanti dalla Corte d’Appello e dal T ribunale (…) ” : così controricorso, pagg. 7 -8).

E, ben vero, il difetto di “autosufficienza” rileva pur alla luce dell’elaborazione delle sezioni unite di questa Corte.

Ossianel segno della pronuncia n. 8950 del 18.3.2022 delle sezioni unite , ove si è puntualizzato che il principio di “autosufficienza” del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, 1° co., n. 6), cod.proc. c iv ., quale corollario del requisito di specificità dei motivi (anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021)non deve, certo, essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e, tuttavia, postula che nel ricorso sia comunque puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure. 25.In questo quadro, cioè in dipendenza dell’efficacia esplicata d a l giudicato conseguente alla pronuncian. 952/2019 del C.G.A.R.S., restano “assorbite” – in senso improprio (cfr.Cass. (ord.) 12.11.2018, m. 28995, secondo cui la figura dell'assorbimento in senso improprio ricorre quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande)- le censure veicolate dal terzo mezzo.

Ossia i rilievi per cui , giusta la convenzione allegata, controparte ha dato prova del proprio diritto al pagamento della retta secondo il trattamento attuato (cfr. ricorso, pag. 27)e per cui “la retta (…) dipende dalle prestazioni rese in favore del degente, non dal modulo in cui egli si trova” (così ricorso, pag. 27).

Ossia il rilievo per cui non “sono stati mai indicati (e provati) ipotetici maggiori costi per il primo modulo, che la c.t.a. doveva necessariamente sostenere per i ricoverati sottoposti a programmi terapeutici (…)” (cosìricorso, pag. 28).

Più esattamente, va recepit a , in parte qua , l’argomentazione della controricorrente secondo cui “il riconoscimento (…) del diritto al maggior corrispettivo dovuto in relazione ai maggiori costi correlati al più oneroso standard imposto per il primo modulo, consente di escludere la necessità di qualsiasi ulteriore prova in merito a ulteriori costi o all’esecuzione di trattamenti terapeutici” (così controricorso, pag. 19). 26.Il quarto motivo di ricorso del pari è inammissibile. 27.Va premesso che, in ordine al quarto motivo d’appello, la Corte c atan ese ha puntualizzato – per quel che qui rileva - che competevano senz’altro gli interessi di cui al d.lgs. cit., siccome “la convenzione [era] stata rinnovata reiteratamente dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 231/2002, sì come emerge[va] dalla documentazione tempestivamente prodotta in giudizio dall’appellata” (cosìsentenza d’appello, pag. 9). 28.Su tale scorta non può che reputarsi quanto segue.

Il mezzo in disamina per nulla reca “autosufficiente” specificazione degli esatti marginiin cui l’iniziale contratto è stato rinnovato, sì che le rinnovazioni di volta in volta susseguitesi avrebbero comunque lasciato persistere il tenore dell’originaria pattuizione del 2001.

In ogni caso, seppur la ricorrente avesse assolto l’anzidetto onere di “autosufficiente” specificità, di certo sarebbe stato da condividere il rilievo della controricorrente, secondo cui “lo scrutinio in merito all’esistenza e al riconoscimento di un rinnovo contrattuale è (…) una quaestio facti , non censurabile con ricorso per Cassazione” (così controricorso, pag.

23. Cfr. Cass.13.7.1987, n. 6107, secondo cuil’apprezzamento postulato dalla rinnovazione tacitadel contratto è devoluto al giudice di merito ) . 29.Le enunciate ragioni di inammissibilità dei precedenti motivi di ricorso giustificano di per sé, per un verso, la regolamentazione delle spese dei gradi di merito;giustificano di per sé, per altro verso, la reiezione del quinto motivo di ricorso.

30. In dipendenza dell’i nammissibilit à del ricorso l’ “[OSCURATO:PERSONA] di Catania”va condannat a a rimborsare al la controricorrente , “J.F.

Kennedy” s.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

31. Ai sensi dell’art. 380 bis, 3° co., cod. proc. civ., se la parte ha chiesto la decisione dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata e la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, si applicano il 3° co. e il 4° co. dell’art. 96 cod. proc. civ.

La ricorrente deve , quindi , essere condannat a al pagamento, a favore di controparte, ai sensi dell’art. 96, 3° co., cod. proc. civ., di una somma equitativamente determinata in misura pari all’importo –euro 7.000,00 - de gli onorari di giudizio nonché, ai sensi dell’art. 96, 4° co., cod. proc. civ. , al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad euro 2.500,00. 32.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M La Corte così provvede: dichiara inammissibileil ricorso; condanna la ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA] di Catania”, a rimborsare alla controricorrente , “J.F.

Kennedy” s.r.l. , le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; condanna la ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA] di Catania”, a pagare allacontroricorrente, “J.F.

Kennedy” s.r.l. , ai sensi dell’art. 96, 3° co., cod. proc. civ.,la somma di euro 7.000,00 in tal misura equitativamente determinata; condanna la ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA] di Catania”, a pagare alla cassa delle ammende, aisensi dell’art. 96, 4° co., cod. proc. civ., la somma di euro 2.500,00; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale, legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Catania, al corso delle Province, n. 203, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:SOCIETA]. – c.f./ p.i.v.a. 00 5581 80 873 – in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c. e presso i quali elettivamente domicilia. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1985/2023 della Corte d’Appello di Catania, udita la relazione nella camera di consiglio del 17 giugno 2025 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. la “ J.F. Kenn e dy ” s.r.l. conveniva dinanzi al Tribunale di Catania l’“[OSCURATO:PERSONA] di Catania”. Premetteva che in qualità di “comunità terapeutica assistita” (c.t.a.)erogava prestazioni “per la riabilitazione psichiatrica” per conto del [OSCURATO:PERSONA] con cui era accreditata (cfr. ricorso, pag. 5). Premetteva che il corrispettivo delle prestazioni era stato determinato per ciascun paziente che fruiva dei “programmi terapeutici”, della durata massima di 72 mesi, in euro 202,00 al giorno per i primi 24 mesi ed in euro 192,00 al giorno per i mesi successivi; ed era stato determinato in euro 110,00 al giorno per ciascun paziente che fruiva di “trattamenti socio-riabilitativi” (non terapeutici)(cfr. ricorso, pag. 5). Premetteva che le prestazioni terapeutiche e le prestazioni riabilitative venivano erogate in due distinti moduli, entrambi con la disponibilità di venti posti (cfr. ricorso, pag. 5). Indi esponeva che, a causa dell’insufficienza dei posti nel modulo d estinato alle prestazioni riabilitative, l’ “A.S.P.di Catania” aveva con nota del 6.6.2014 stabilito che i pazienti che avevano esaurito il ciclo di prestazioni terapeutiche, onde fruire dell’assistenza “socio-riabilitativa”,rimanessero nel primo modulo con corresponsione della retta di euro 110,00 al giorno pro capite(cfr. ricorso, pag. 5). Esponeva inoltre che aveva impugnato innanzi al T.A.R. la surriferit a nota dell’ “A.S.P”; e che il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, dinanzi al quale aveva proposto appello avverso la sentenza di rigetto del T.A.R., aveva con sentenza n. 952/2019, in accoglimento del gravame, annullato il provvedimento dell’ “A.S.P.” (cfr. ricorso, pag. 6). Chiedeva dunque , in forza della sentenza del C.G.A.R.S., che aveva riaffermato il suo diritto soggettivo a ricevere in pagamento la retta di euro 192,00 pro die e pro capite , dichiararsi il suo diritto alla percezione delle maggiori somme, “anche a titolo di risarcimento del danno per la violazione del diritto soggettivo all’integrale pagamento dei corrispettivi dovuti” (cfr. ricorso, pag. 6). 2.Si costituiva l’ “ [OSCURATO:PERSONA] di Catania”. Eccepiva nel merito, peraltro, che ai pazienti collocati provvisoriamente nel primo modulo era stato erogato unicamente il trattamento “socio-riabilitativo”, per il quale il corrispettivo era stato determinato in euro 110,00 pro die e pro capite(cfr. ricorso, pag. 6). 3.Con ordinanza del 21.6.2021 il Tribunale di Catania, affermata la propria giurisdizione, opinava nel senso che la sentenza del C.G.A.R.S. importasse “il riconoscimento del diritto di controparte al pagamento di € 192,00 al giorno per paziente(…) condannava quindi l’A.S.P. a pagare alla c.t.a. la differenza (pari a € 104.058,00) tra le rette già versate (…) e la retta di 192,00 al giorno” (così ricorso, pagg. 7 –8), con gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002. 4.L’ “ [OSCURATO:PERSONA] di Catania” proponeva appello . Resisteva la “J.F. Kennedy” s.r.l. 5. Con sentenza n. 198 5 dei 15/ 22 . 11 .202 3 la Corte d’Appello di Catania rigettava il gravame e condannava l’appellantealle spese del grado. Evidenziava la Corte di Catania, in ordine al primo motivo d’appello- con cui si era addotto che la controversia afferiva al danno scaturito da atto amministrativo illegittimo, sicché erroneamente il primo giudice aveva affermato la giurisdizione del G.O.- che la domanda spiegata in prime cure dalla “c.t.a.” aveva “ad oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto, a fronte dell’erogazionedel servizio, in forza della convenzione conclusa con la ASP (…)” (cosìsentenza d’appello, pag. 4). Evidenziava altresì, la corte, che era destituito di fondamento il secondo motivo d’appello, con cui era stato censurata la reiezione dell’eccezione di prescrizione quinquennale(cfr. sentenza d’appello, pa g . 5) . Evidenziava dipoi, in ordine al terzo motivo d’appello - con cui era stato censurato il primo dictum, nella parte in cui il tribunale aveva ritenuto che per i pazienti provvisoriamente collocati nel primo modulo fossein ogni caso dovuto il corrispettivo per i pazienti bisognevoli di trattamento “terapeutico- psichiatrico” – che al la “ c . t . a .” era senz’altro dovuto il pagamento del corrispettivo afferente al primomodulo (cfr. sentenza d’appello, pag g . 7 - 8 ) . 6.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’ “ [OSCURATO:PERSONA] di Catania”; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. La “J.F. Kennedy” s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 7.Il consigliere delegato ha formulato proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ. datata 21.10.2024 di definizione del giudizio in dipendenza della ritenuta manifesta infondatezza del ricorso. 8.Con apposita istanza l’ “[OSCURATO:PERSONA] di Catania”ha chiesto che la causa vengadecisa. 9.La ricorrente ha depositato memoria. Del pari ha depositato memoria la controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 10.Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 1, cod. proc. civ. il difetto di giurisdizione, la violazione degli artt. 7, 4° co. e 5° co., 133, 1° co., lett. c), e 30, 2° co. e 6° co., d.lgs. n. 104/2010. Deduce che ha errato la Corte di Catania a respingere il primo motivo di gravame, con cui era stato addotto il difetto di giurisdizione. Deduce che è la stessa sentenza impugnata a dar atto del rapporto di consequenzialità tra la statuizione di annullamento del C.G.A.R.S. e la pretesa creditoria azionata dalla “c.t.a.” ovvero a far “discendere il credito di controparte dall’illegittimità del provvedimento amministrativo”, cosicché nella specie si versa senza dubbio in una ipotesi di giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a. (cfr.ricorso, pag. 18). Deduce dunque che la “c.t.a.” avrebbe dovuto rivolgere al G.A. la sua pretesa risarcitoria; che difatti, perché potesse agire innanzi al G.O., la “c.t.a. avrebbe dovuto far valere un credito relativo a indennità, canoni o altri corrispettivi non pagati per mero inadempimento dell’A.S.P.” (cosìricorso, pag. 19). Deduce, del resto, che nella memoria di costituzione in appello controparte ha ammesso “il collegamento (…) con l’atto amministrativo annullato dal C.G.A.” (cosìricorso, pag. 19). Deduce quindi che la corte d’appello ha disatteso il principio per cui la devoluzione della tutela risarcitoria al giudice amministrativo si verifica, “qualora il danno patito dal privato, che agisce contro la pubblica amministrazione, sia conseguenza immediata e diretta della dedotta illegittimità del provvedimento che ha impugnato” (cfr. ricorso, pag. 15). 11.Con il second o motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 2909 cod. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.l’omesso esame di fatto decisivo; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ.la violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. Premette che con l’atto di appello aveva addotto che la pronuncia n. 952/2019 del C.G.A.R.S. – benché avesse dato atto del “non irrilevante impegno economico” correlato alla inevitabile presenza nel primo modulo del personale “medico e non medico” necessario per l’erogazione delle terapie psichiatriche (cfr. ricorso, pag. 25) - non potesse tuttavia “essere letta nel senso di riconoscere in automaticola spettanza del pagamento della retta di € 192,00, relativa ai programmi terapeutici, anche per le prestazioni riabilitative non terapeutiche” (così ricorso, pag. 23). Indi deduce che i riferiti motivi di gravame “non sono stati esaminati dalla Corte d’appello” (così ricorso, pag. 24). Deduce propriamente che la corte distrettuale, allorché ha desunto dalla sentenza n. 952/2019 del C.G.A.R.S. –che non aveva quantificato il “sacrificio economico” - l’obbligazione di pagamento per i degenti “socio - riabilitativi”, temporaneamente collocati presso il primo modulo e non destinatari dei trattamenti “psicoterapeutici”, del corrispettivo concordato per tali ultimi trattamenti, ha violato il giudicato amministrativo di cui alla medesima statuizione del C.G.A.R.S. (cfr. ricorso, pagg. 25 -26). 12.Con il terz o motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 2697 cod. civ. Deduce che la “comunità terapeutica assistita” giammai ha dato prova dell’obbligo contrattuale dell’ “A.S.P.” di provvedere al pagamento della retta di euro 192,00 pro die e pro capite “in ragione del modulo di accoglienza del degente, a prescindere dalle prestazioni per lui erogate” (cosìricorso, pag. 26). Deduce ulteriormente che la “c.t.a.” non ha dato prova del “sacrificio economico” sofferto, ossia non ha dimostrato che era stata costretta a rifiutare – con perdita di chance - richieste di ricovero di pazienti psichiatrici in dipendenza dell’occupazione dei posti del primo modulo da parte di pazienti destinatari di trattamenti “socio-riabilitativi” (cfr. ricorso, pagg. 27 -28). 13.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’ art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 231/2002. Deduce che ha errato la Corte di Catania a rigettare il quarto motivo d’appello, con cui era stato censurato il riconoscimento da parte del primo giudice degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002. Deduce che il titolo convenzionale – susseguente all’accreditamento - dell’avversa pretesa risale al 2001, dunque è antecedente al 2002, anno di entrata in vigore del d.lgs. cit. (cfr. ricorso, pag. 28). 14.Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. Deduce che ha errato la Corte di Catania a confermare il capo della sentenza di primo grado recante sua condanna alle spese di prime cure nonché a condannarla alle spese di seconde cure. 15.Il consigliere delegato – lo si è anticipato - ha formulato proposta ex art.380 bis cod. proc. civ. datata 21.10.2024 di definizione del giudizio in dipendenza della ritenuta manifesta infondatezza del ricorso del seguente tenore: Con il primo mezzo la ricorrente denuncia difetto di giurisdizione, in violazione dell’art. 7, commi 4 e 5, dell’art. 133, comma 1, lett. c) e dell’art. 30, commi 2 e 6 del d.lgs.2.7.2010 n. 104 (c.p.a.), in relazione all’art. 360, comma 1 n. 1 c.p.c. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale ha erroneamente rigettato il motivo di appello di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, affermando che la domanda spiegata dalla [OSCURATO:PERSONA] aveva meramente ad oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto, a fronte dell’erogazione del servizio, in forza della convenzione conclusa con la ASP, nella misura stabilita dal d.a. del 24.2.2014 che la integrava ai sensi dell’art. 1339 c.c. Obietta la ricorrente che l’oggetto della domanda, se non ha contenuto risarcitorio, attiene a un diritto patrimoniale consequenziale alla pronunzia del giudice amministrativo, che costituiva il presupposto della domanda e ritiene evidente, pertanto, il collegamento con l’atto amministrativo illegittimo. Il motivo appare inammissibile e comunque manifestamente infondato. Da un lato, la ricorrente chiede alla Corte di interpretare e qualificare diversamente la domanda rispetto alla valutazione compiuta dal giudice del merito, dall’altro, avuto doverosamente riguardo al petitum sostanziale, il giudizio riguarda palesemente una richiesta di pagamento di maggiori corrispettivi in forza della convenzione intercorsa. Con il secondo mezzo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2909 c.c., con riferimento alla sentenza del C.G.A. n. 952/2019, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., nonché violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. La ricorrente lamenta il rigetto del suo terzo motivo di appello effettuata dalla Corte di appello richiamando la sentenza del C.G.A. e sostiene che la determinazione della condanna, con la parificazione del dovuto alla retta relativa alle prestazioni terapeutiche, non erogate, è stata fatta derivare dal giudicato del C.G.A., che invece non l’aveva pronunziata, essendosi limitato ad annullare il provvedimento amministrativo dell’A.S.P. Il motivo, oltre che inammissibile per difetto di autosufficienza e per la non consentita e inestricabile commistione di mezzi eterogenei, appare anche infondato; infatti la Corte d’appello ha esaminato tutte le circostanze dedotte dall’appellante, ha correttamente interpretato il giudicato e con insindacabile e motivata valutazione di merito, peraltro conforme a quella espressa dal giudice di primo grado, ha ritenuto contrattualmente corretto applicare ai posti letto del “primo modulo” occupati da pazienti in degenza da oltre 72 mesi, la maggiore retta fissata per tali posti letto dal decreto assessoriale 24.2.2014, in relazione ai maggiori costi correlati al mantenimento del più oneroso standard organizzativo e professionale imposto per tale modulo. Con il terzo mezzo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. che sarebbe stato violato essendo stata data la prova, da parte della c.t.a., del diritto alla maggiore retta, di € 192,00 al giorno per degente, dovuta per il trattamento terapeutico, quale corrispettivo per la erogazione del solo trattamento socio-riabilitativo, la cui retta è di € 110,00. Il motivo appare inammissibile. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioèattribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito (Sez.2, 24.1.2020, n. 1634; Sez. lav., 19.8.2020, n. 17313; Sez. 6, 23.10.2018 n. 26769; Sez.3, 29.5.2018, n.13395; Sez.2, 7.11.2017 n. 26366). Il motivo non censura alcuna violazione dei principi in materia di prova ma in realtà recrimina in ordine al contenuto della valutazione delle prove e all’accertamento dei fatti che compete al giudice del merito. In sostanza la ricorrente continua a dissentire dall’assunto secondo cui per i posti letto occupati sul primo modulo doveva essere corrisposta la retta fissata dal decreto assessoriale del 24.2.2014 a prescindere dagli interventi in concreto eseguiti sul singolo posto letto. Con il quarto mezzo la ricorrente denuncia violazione del d.lgs. 9.10.2002 n. 231, art. 11, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e sostiene che erroneamente la Corte, con la statuizione riportata nel motivo, ha ritenuto l’applicabilità del predetto decreto, pur risalendo la fonte negoziale del rapporto al 2001. Il motivo è inammissibile perché deduce violazione di legge senza confrontarsi adeguatamente con il decisum e chiede alla Corte di legittimità una rivalutazione delle prove e dell’accertamento dei fatti mentre i giudici del merito hanno accertato che il rapporto convenzionale si era rinnovato con lo scambio di nuove e ulteriori manifestazioni di volontà tra le parti in date successive a quella dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con conseguente applicabilità degli interessi moratori di cui al decreto legislativo 231/2002 ai sensi dell’articolo 11. Con il quinto mezzo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c. e lamenta la regolamentazione delle spese dei due gradi. Il motivo meramente consequenziale cade con il cadere degli altri motivi . 16.[OSCURATO:PERSONA] reputa di condividere e recepire integralmente la surriferita proposta di definizione del giudizio. E,ben vero, le ragioni di cui all a proposta non sono per nulla incrinate dai rilievi svolti in memoria dalla ricorrente. 17.In ogni caso, si formulano i seguenti ulteriori passaggi motivazionali, in linea, evidentemente, e con i rilievi di cui alla proposta exart. 380 bis cod. proc. civ. e con i rilievi svolti negli analoghi ricorsi iscritti al n.5135/2023 r.g. e al n. 21474/2023r.g. 18.Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 19. È innegabile che il denunciato difetto di giurisdizione è ancorato all’asserita erronea esegesi dell’iniziale domanda spiegata dalla “comunità terapeutica assistita” (“la prospettazione del ricorso al Tribunale ex art. 702 si esauriva (sin dall’intestazione dell’unico motivo (…)) nel richiamo del giudicato, al quale veniva collegata automaticamente la domanda di condanna alle differenze tra i due trattamenti economici (…)”: così memoria della ricorrente, pag. 2). E tuttavia, in tema di ricorso per cassazione, questa Corte spiega che l’erronea interpretazione della domandae delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell’art. 360, 1° co.1, n. 3), cod.proc. c iv ., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilodel vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, 1° co., n. 5), cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 3.12.2019, n. 31546; Cass. (ord.) 13.8.2018, n. 20718; Cass. sez. lav. 27.10.2015, n. 21874). 20.In questi termini non può che reputarsi quanto segue. Da un canto, la ricorrente néha rubricato la denuncia veicolata dal mezzo in esame alla stregua della prefigurazione del n. 5) del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. né ha dato compiutamente conto nel corpo del motivo in disamina di incongruenze inficiati l’esegesi - l’interpretazione dell ’istanza esperita ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ. dalla “comunità terapeutica assistita” – cui la corte d’appello ha atteso. D’altro canto, l’interpretazione dell’iniziale domanda cui la corte distrettuale ha fatto luogo , risulta congrua ed ineccepibile , comunque immune da qualsivoglia forma di anomalia motivazionale rilevante nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite diquesta Corte. Ben vero, la corte territoriale ha debitamente soggiunto che il petitum sostanziale era da identificare non già con il risarcimento del danno conseguente ad un atto amministrativo illegittimo,bensì con il “pagamento del corrispettivo tabellare per il servizio prestato quale risulta a seguito dello statuito annullamento dell’atto illegittimo” e quindi con una pretesa riconducibile all’alveo dei diritti soggettivi (cfr. sentenza d’appello, pag. 4). 21.Il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso sono all’evidenza connessi; il che ne giustifica l’esame contestuale ; in ogni caso, il secondo mezzo è parimenti inammissibile e le ragioni che inducono alla declaratoria di inammissibilità, assorbonola disamina del terzo mezzo. 22.La Corte di Catania non è incorsa in omissione di pronuncia. Invero, la Corte etnea, in ordine al terzo motivo d’appello, in rigorosa aderenza a suoi “precedenti” relativi acontroversie del tutto analoghe e “sulla scorta della sentenza del CGA che ha annullato la nota della ASP in data 6.6.2014” (così sentenza d’appello, pagg. 6- 7 ) , ha puntualizzato che , a fronte degli elevati standard professionali e di personale che la “c.t.a.” era tenuta a garantire ai pazienti ricoverati seppur provvisoriamente nel primo modulo, era senz’altro dovuto il pagamento del corrispettivo afferente al medesimo modulo, il cui “unico presupposto [era] costituito dal ricovero del paziente nel modulo in questione giusta disposizione dell’ASP competente” (così sentenza d’appello, pag. 8). Invano, dunque, l’ “A.S.P.” prospetta in questa sede che la Corte siciliana ha omesso la pronuncia/disamina in ordine al/del motivo d’appello, con cui aveva addotto che era erronea la statuizione di condanna di cui all’ordinanza del tribunale, giacché pronunciata senza che fosse “stato dimostrato il sacrificio economico sopportato dall’appellata a motivo della presenza dei pazienti in esubero ” (così ricorso, pag. 23). 23. In pari tempo, in maniera del tutto irrituale la ricorrente pr efigura la violazione del giudicato susseguente alla pronuncia del C.G.A.R.S. Invero,l’interpretazione del giudicato “ esterno ” – assimilabile senza dubbio agli “elementi normativi”- può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con piena cognizione, nei limiti tuttavia in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione in forza del principio di “autosufficienza”di talemezzo di impugnazione. Di talché, il ricorso deve rip ortare il testo del la sentenza - che si assume passata in giudicato - con richiamo congiunto e della motivazione e del dispositivo, siccome il solo dispositivo non è bastevole alla compre nsione del comando giudiziale (cfr. Cass. 19.8.2020, n. 17310; Cass. sez. lav. 8.3.2018, n. 5508; Cass. 23.6.2017, n. 15737; Cass. 11.2.2015, n. 2617;Cass. sez. lav. 13.12.2006, n. 26627). 24.Su tale scorta si rimarca quanto segue. Per nulla la ricorrente ha provveduto, onde consentire il riscontro ed il vaglio dei propri assunti, a riprodurre nel corpo del ricorso il testo integrale della sentenza n. 952/2019 del C.G.A.R.S., che ha dato vita al giudicato “esterno” disatteso– assume – nel caso di specie. Propriamente l’ “A.S.P.” si è limitata – alle pagine 21 e 23 del ricorso - a riprodurne singoli stralci. E, ben vero, il difetto di “autosufficienza” e, prim’ancora, di “specificità” è stato puntualmente eccepito dalla controricorrente (“il ricorso difetta (…) quanto al motivo sulla violazione del Giudicato, dell’integrale illustrazione della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana numero 952/2019 (non potendosi fare a meno di rilevare sin d’ora, che nel testo della sentenza riportato a pagina 21 del ricorso, risultano omesse proprio le parti ritenute più rilevanti dalla Corte d’Appello e dal T ribunale (…) ” : così controricorso, pagg. 7 -8). E, ben vero, il difetto di “autosufficienza” rileva pur alla luce dell’elaborazione delle sezioni unite di questa Corte. Ossianel segno della pronuncia n. 8950 del 18.3.2022 delle sezioni unite , ove si è puntualizzato che il principio di “autosufficienza” del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, 1° co., n. 6), cod.proc. c iv ., quale corollario del requisito di specificità dei motivi (anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021)non deve, certo, essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e, tuttavia, postula che nel ricorso sia comunque puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure. 25.In questo quadro, cioè in dipendenza dell’efficacia esplicata d a l giudicato conseguente alla pronuncian. 952/2019 del C.G.A.R.S., restano “assorbite” – in senso improprio (cfr.Cass. (ord.) 12.11.2018, m. 28995, secondo cui la figura dell'assorbimento in senso improprio ricorre quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande)- le censure veicolate dal terzo mezzo. Ossia i rilievi per cui , giusta la convenzione allegata, controparte ha dato prova del proprio diritto al pagamento della retta secondo il trattamento attuato (cfr. ricorso, pag. 27)e per cui “la retta (…) dipende dalle prestazioni rese in favore del degente, non dal modulo in cui egli si trova” (così ricorso, pag. 27). Ossia il rilievo per cui non “sono stati mai indicati (e provati) ipotetici maggiori costi per il primo modulo, che la c.t.a. doveva necessariamente sostenere per i ricoverati sottoposti a programmi terapeutici (…)” (cosìricorso, pag. 28). Più esattamente, va recepit a , in parte qua , l’argomentazione della controricorrente secondo cui “il riconoscimento (…) del diritto al maggior corrispettivo dovuto in relazione ai maggiori costi correlati al più oneroso standard imposto per il primo modulo, consente di escludere la necessità di qualsiasi ulteriore prova in merito a ulteriori costi o all’esecuzione di trattamenti terapeutici” (così controricorso, pag. 19). 26.Il quarto motivo di ricorso del pari è inammissibile. 27.Va premesso che, in ordine al quarto motivo d’appello, la Corte c atan ese ha puntualizzato – per quel che qui rileva - che competevano senz’altro gli interessi di cui al d.lgs. cit., siccome “la convenzione [era] stata rinnovata reiteratamente dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 231/2002, sì come emerge[va] dalla documentazione tempestivamente prodotta in giudizio dall’appellata” (cosìsentenza d’appello, pag. 9). 28.Su tale scorta non può che reputarsi quanto segue. Il mezzo in disamina per nulla reca “autosufficiente” specificazione degli esatti marginiin cui l’iniziale contratto è stato rinnovato, sì che le rinnovazioni di volta in volta susseguitesi avrebbero comunque lasciato persistere il tenore dell’originaria pattuizione del 2001. In ogni caso, seppur la ricorrente avesse assolto l’anzidetto onere di “autosufficiente” specificità, di certo sarebbe stato da condividere il rilievo della controricorrente, secondo cui “lo scrutinio in merito all’esistenza e al riconoscimento di un rinnovo contrattuale è (…) una quaestio facti , non censurabile con ricorso per Cassazione” (così controricorso, pag. 23. Cfr. Cass.13.7.1987, n. 6107, secondo cuil’apprezzamento postulato dalla rinnovazione tacitadel contratto è devoluto al giudice di merito ) . 29.Le enunciate ragioni di inammissibilità dei precedenti motivi di ricorso giustificano di per sé, per un verso, la regolamentazione delle spese dei gradi di merito;giustificano di per sé, per altro verso, la reiezione del quinto motivo di ricorso. 30. In dipendenza dell’i nammissibilit à del ricorso l’ “[OSCURATO:PERSONA] di Catania”va condannat a a rimborsare al la controricorrente , “J.F. Kennedy” s.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 31. Ai sensi dell’art. 380 bis, 3° co., cod. proc. civ., se la parte ha chiesto la decisione dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata e la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, si applicano il 3° co. e il 4° co. dell’art. 96 cod. proc. civ. La ricorrente deve , quindi , essere condannat a al pagamento, a favore di controparte, ai sensi dell’art. 96, 3° co., cod. proc. civ., di una somma equitativamente determinata in misura pari all’importo –euro 7.000,00 - de gli onorari di giudizio nonché, ai sensi dell’art. 96, 4° co., cod. proc. civ. , al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad euro 2.500,00. 32.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M La Corte così provvede: dichiara inammissibileil ricorso; condanna la ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA] di Catania”, a rimborsare alla controricorrente , “J.F. Kennedy” s.r.l. , le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; condanna la ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA] di Catania”, a pagare allacontroricorrente, “J.F. Kennedy” s.r.l. , ai sensi dell’art. 96, 3° co., cod. proc. civ.,la somma di euro 7.000,00 in tal misura equitativamente determinata; condanna la ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA] di Catania”, a pagare alla cassa delle ammende, aisensi dell’art. 96, 4° co., cod. proc. civ., la somma di euro 2.500,00; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di
Sentenza Cassazione n. 23625/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris