CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 ottobre 2025
Cassazione n. 31716/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34656/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], difesa dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- DREA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1501/2019 depositata il 08/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia trae origine da un contratto di appalto del 23 dicembre 2005 tra la committente società [OSCURATO:PERSONA], e l’appaltatrice principale, società [OSCURATO:PERSONA] per la realizzazione di un parco commerciale a Peschiera del Garda. L’appaltatrice principale [OSCURATO:PERSONA] subappaltava parte dei lavori, con contratto del 4 settembre 2006, alla società Parolini. A seguito di ritardi nell'esecuzione, a partire dalla fine del 2007, la committente intensificava il controllo sul cantiere. Nel frattempo, l’appaltatrice principale (poi denominata Ge.Con e dichiarata fallita) manifestava difficoltà finanziarie, sospendendo i pagamenti alla subappaltatrice. Quest'ultima, tuttavia, completava le opere e successivamente conveniva dinanzi al Tribunale di Verona la committenteCentro [OSCURATO:PERSONA] per accertare la costituzione di un rapporto di appalto diretto con quest’ultima a far data dal dicembre 2007 e per ottenerne la condanna al pagamento di € 1.120.448,35. Il Tribunale di Verona accoglieva parzialmente la domanda, ritenendo che si fosse realizzata una estensione soggettiva del contratto originario. La pronuncia di primo grado è stata riformata in sede di gravame con la sentenza in epigrafe, che ha accolto l’appello della committente e rigettato le domande della subappaltatrice . La Corte veneziana ha ritenuto che le condotte della committente, pur dimostrando una significativa ingerenza, non fossero sufficienti a provare per fatti concludenti la nascita di un nuovo rapporto contrattuale diretto, ma fossero spiegabili nell'ambito dei poteri di controllo del committente e dell'interesse a garantire la conclusione dei lavori, a fronte delle difficoltà dell'appaltatriceprincipale. Ricorre in cassazione lasubappaltatrice Parolini con tre motivi di ricorso. Resiste la committente con controricorso. Il Consigliere delegato ha proposto la definizione del ricorso per manifesta infondatezza. La ricorrente ne ha chiesto la decisione ed ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo si denuncia la nullità per illogicità manifesta della sentenza e motivazione meramente apparente (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.)con la seguente argomentazione. L a Corte di appello ha errato nel presupporre come indiscussa la permanente validità ed efficacia del contratto di subappalto sia del contratto di appalto principale. Tale presupposto contrasta con le allegazioni della subappaltatrice , che ha sempre sostenuto il venir meno del rapporto con l’appaltatrice principale e il subentro diretto della committente. Questo errore prospetticoha reso l'intera motivazione solo apparente. Il motivo è infondato. Riprendendo la formulazione di Cass. SU 2767/2023, p. 10: «La costante giurisprudenza di legittimità ritiene che il vizio [di motivazione apparente] ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture ( con rinvio, tra le tante, a Cass. SU 22232/2016, SU 16599/2016, Cass. 6758/2022, 13977/2019). Ebbene, nel caso di specie, la motivazione della Corte territoriale non ricade in alcuno dei casi in cui il vizio di motivazione può essere censurato fondatamente sotto il profilo della motivazione apparente. La sentenza impugnata infattiesprime in modo ampio e intellegibile l'iter logico-giuridico seguito per escludere la conclusione di un contratto tra la ricorrente e la resistente, ponderando gli elementi acquisiti. La Corte di merito ha esaminato coerentemente la questione della sorte del rapporto con l’appaltatrice principale, giungendo alla conclusione, con accertamento in fatto che non si espone a censure in sede di legittimità, che quest'ultima era sempre rimasta la diretta interlocutrice della committente. 2. - Con il secondo motivo si lamenta la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dei principi in materia di ripartizione degli oneri probatori e dei canoni normativi di valutazione delle prove (artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c.) con la seguente argomentazione; l'errore prospettico in cui è incorsa la Corte territoriale ha condotto a una valutazione superficiale delle prove sull'ingerenza della committente, definendo come meri suggerimenti quelle che sono state vere e proprie direttive, il cui significato probatorio è stato travisato a causa del falso presupposto della coesistenza dei rapporti. Anche tale motivoè infondato. Innanzitutto, non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c., che sussiste nel caso (qui insussistente) in cui il giudice ometta di pronunciarsi su una domanda o una eccezione, oppure si pronunci su una domanda o un’eccezione non proposte dalla parte, travisando l'effettivo contenuto dell’atto della parte (tra le tante, Cass. 19214/2023). Un corollario di ciò è che la violazione dell’art.112 c.p.c. investe unicamente l'ambito oggettivo su cui cade la pronuncia (il thema decidendum: domande ed eccezioni) e non anche le ragioni di diritto e di fatto a fondamento della decisione (in questo senso, Cass. 1616/2021). Inoltre, non è ravvisabile alcuna violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Infatti (cfr. Cass. SU 20867/2020): « per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.»; mentre (cfr. sempre Cass. SU 20867/2020): «la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione». Quanto alla violazione dell’art. 2697 c.c., essa «si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito» (giurisprudenza consolidata, così tra le meno remote Cass.23625/2025). Nel caso di specie, pur veicolate attraverso l'indicazione di violazioni di legge, le censure si risolvono in una critica all'apprezzamento delle risultanze probatorie, riservato al giudice di merito. La ricorrente, infatti, non lamenta che il giudice abbia deciso sulla base di prove non introdotte dalle parti o abbia falsamente applicato i canoni di valutazione, ma si duole che non sia stato attribuito agli elementi di fatto (l'ingerenza nel cantiere, le testimonianze) il significato da essa propugnato, sollecitando così un nuovo e diverso accertamento dei fatti, inammissibile in sede di legittimità. Nel caso attuale, la Corte di appello, con apprezzamento immune da vizi logici, ha ritenuto che l'ingerenza della committente non travalicasse i limiti del controllo consentito al committente. 3. - Con il terzo motivo si denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, cioè l'avvenuto abbandono del cantiere da parte dell’appaltatrice principale. Si sostiene che la Corte ha totalmente ignorato tale circostanza, che, se esaminata, avrebbe dato un significato univoco all'intervento della committente, quale subentro nel rapporto. Il motivo segue la sorte dei precedenti. Il caso di specie non integra l’ipotesi di omesso esame circa un fatto decisivo secondo i canoni delineati da Cass. 8053/2014. Il fatto che si assume tralasciato (abbandono del cantiere) è stato ampiamente esaminato dalla Corte di appello laddove a p. 6 ss . dà atto dei ritardi nell’esecuzione delle opere, delle preoccupazioni per l’andamento del cantiere e dei suggerimenti per sbloccare le opere e far proseguire i lavori. La censura scambia questa Corte per una sede ove si possa avviare un terzo grado di cognizione piena anche sui fatti rilevanti. 4. – In conclusioine, l a Corte rigetta i l ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche ai sensi dell'art.93 co. 3 e 4 c.p.c (essendo la decisione in linea con la proposta: cfr. art. 380 bis ultimo comma cpc). Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €8.000, 00 oltre a € 200 ,00 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge, da corrispondere all’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , antistatario. Inoltre, condanna la parte ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. della somma di € 8.000,00 in favore della parte controricorrente, nonché al pagamento ex art. 96 co. 4 c.p.c. di € 2.000,00in favore della cassa delle ammende. Sussistono i presupposti processual