CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 12969/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso r.g. n. 33079/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ed [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliate in ROMA, Via G. [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell'avv. to [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all'avv.to [OSCURATO:PERSONA], le rappresenta e difende; - ricorrenti principali - contro [OSCURATO:PERSONA] S.C.AR.L., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 39, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente agli avv.ti ANGELO BONETT_A e [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché ',966 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, P.za B. Cairoli n. 6, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all'avv.to [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale - e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti e ricorrenti incidentale - e [OSCURATO:PERSONA] L'ITALIA e [OSCURATO:PERSONA] P&C S.E., elettivamente domiciliate in ROMA, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti e ricorrenti incidentale - e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], R.G.N. 33079/2019 - Udienza del 24/02/2022 2 rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 6339/2018 emessa dalla CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI. 1{.(11N. 33079/2019 - Udienza del 24/02/2022 3 CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE 3 civile Scheda di spoglio preliminare per l'Ufficio del Massimario r.g.n. 330-7-j £(9,ty N. SEZIONALE Udienza: 24 -2 - 2a2_ N. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] _f/a r/2—/7—o Consigliere Estensore 0-/1 4-itC,C7 b UZ- L I (...) 1.44 o Conformità a precedente massima: la pronuncia enuncia o applica un principio conforme ad una massima precedente ed è opportuno che emerga, in sede di massimazione, la continuità di tale orientamento: • principio conforme a pag. 42-21 • principio conforme a pag. • o Nuova mìsima• il provvedimento è da massimare con una nuova, in tutto o in parte, massima (o più massime) con l'indica della pagina (o delle pagine) da cui trarre la massima: • l° massima tratta da pag. • 2° massima tratta da pag. • - o eventuali annotazioni libere: I„) [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 9/10/2018, la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione con la quale giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha accertato l'operatività della polizza assicurativa conclusa tra le società attrici e la [OSCURATO:SOCIETA] s.c.ar.I., con la conseguente condanna di quest'ultima a manlevare le società attrici di quanto da esse pagato o da pagarsi a terzi in relazione al blackout verificatosi in data 28/9/2003: blackout, in conseguenza del quale le società attrici erano state condannate, in numerosi giudizi, a risarcire i danni e a rimborsare le spese giudiziali in favore di una rilevante quantità di utenti. 2. Con la stessa decisione, la corte territoriale ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] NV a manlevare la [OSCURATO:SOCIETA]. di quanto chiamata a pagare in esecuzione della medesima sentenza, e ha condannato la AXA [OSCURATO:PERSONA] SA, la [OSCURATO:PERSONA] - Gesellschaft AG, la [OSCURATO:PERSONA] PLC Rappresentanza Generale per l'Italia, [OSCURATO:PERSONA] P&C S.E., [OSCURATO:PERSONA] (Europe) Limited, [OSCURATO:PERSONA], nonché la [OSCURATO:SOCIETA] s.c.ar.I., a manlevare [OSCURATO:PERSONA] NV di quanto chiamata a pagare in esecuzione della medesima sentenza. 3. A fondamento della decisione assunta, la Corte d'appello di Roma ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva accertato la piena copertura, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. (per effetto delle previsioni di polizza), del grave evento dannoso dedotto in giudizio dalle società attrici, con il conseguente diritto delle stesse società a vedersi manlevare, dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.c.ar.I., di tutte le conseguenze derivanti dalla pronuncia, nei propri confronti, di sentenze di condanna passate Udienza del 24 febbraio 2022 - R.G. n. 33079/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri in giudicato fondate sulle conseguenze risarcitorie connesse al ridetto blackout. 4. Ciò posto, la stessa corte territoriale ha confermato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha riconosciuto il diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. di vedersi manlevare dalla [OSCURATO:PERSONA] NV in conseguenza delle ridette premesse, nonché il diritto di quest'ultima di vedersi manlevare dalla AXA [OSCURATO:PERSONA] SA, dalla [OSCURATO:PERSONA] - Gesellschaft AG, dalla [OSCURATO:PERSONA] PLC Rappresentanza Generale per l'Italia, dalla [OSCURATO:PERSONA] P&C S.E, [OSCURATO:PERSONA] (Europe) Limited, dalla [OSCURATO:PERSONA], e dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.c.ar.I., in conseguenza delle medesime premesse sin qui narrate, sulla base dei rispettivi rapporti riassicurativi e controassicurativi. 5. Avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:SOCIETA]. ed e-distribuzione s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione. 6. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale sulla base di due motivi d'im pug nazione. 7. [OSCURATO:PERSONA] NV resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale sulla base di un motivo d'impugnazione. 8. AXA [OSCURATO:PERSONA] SA e [OSCURATO:PERSONA] - Gesellschaft AG resistono con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale sulla base di quattro motivi d'impugnazione. 9. [OSCURATO:PERSONA] PLC Rappresentanza Generale per l'Italia e [OSCURATO:PERSONA] P&C S.E resistono con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale sulla base di quattro motivi d'impugnazione.Udienza del 24 febbraio 2022 - R.G. n. 33079/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 10. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale sulla base di due motivi d'impugnazione. 11. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale sulla base di tre motivi d'impugnazione. 12. [OSCURATO:SOCIETA]. ed e-distribuzione s.p.a., da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] NV, dall'altro, hanno depositato controricorso avverso i ricorsi incidentali delle controparti. 13. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando l'accoglimento: del primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (assorbiti il secondo e il terzo); del secondo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] SA e di [OSCURATO:PERSONA] - Gesenschaft AG; del secondo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] ltd; del secondo, terzo e quarto motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] plc e Scor s.e.; del quarto motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] SA e di [OSCURATO:PERSONA] - Gesenschaft AG; del primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] r.e.; nonché il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità dei restanti motivi. 14. [OSCURATO:SOCIETA]. ed e-distribuzione s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA] s.c.ar.I., [OSCURATO:PERSONA] NV; AXA [OSCURATO:PERSONA] SA e [OSCURATO:PERSONA] - Gesellschaft AG; [OSCURATO:PERSONA] PLC Rappresentanza Generale per l'Italia e [OSCURATO:PERSONA] P&C S.E, hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con i due motivi del ricorso principale, [OSCURATO:SOCIETA]. ed e- distribuzione s.p.a. censurano la sentenza impugnata per violazione Udienza del 24 febbraio 2022 - R.G. n. 33079/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri degli artt. 112 c.p.c. e 132 c.p.c., nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 1917 c.c. (in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sul motivo di appello incidentale avanzato dalle odierne ricorrenti in relazione all'erronea limitazione della copertura assicurativa promessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alle sole conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla pronuncia di sentenze passate in giudicato a carico delle stesse, escludendo immotivatamente anche le sentenze comunque esecutive, pur se non ancora passate in giudicato. 2. In particolare, le società ricorrenti, da un lato, censurano la sentenza impugnata per aver considerato la questione posta dal ridetto motivo di appello incidentale alla stregua di una mera questione interpretativa del contenuto della decisione del primo giudice (così incorrendo nel vizio di omessa pronuncia o, comunque, in un palese vizio motivazionale), e, dall'altro, per aver escluso dalla copertura assicurativa il pregiudizio comunque derivante, a carico delle odierne ricorrenti, per effetto dell'eventuale pronuncia, nei propri confronti, di condanne risarcitorie non passate in giudicato, ma comunque esecutive e, pertanto, pienamente idonee a integrare l'evento dedotto nel contratto di assicurazione quale fatto coperto da garanzia. 3. Con il primo motivo del proprio ricorso incidentale, [OSCURATO:SOCIETA]. censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare il difetto di interesse ad agire delle società attrici, non avvedendosi dell'impossibilità giuridica della pretesa delle stesse di veder accertato un asserito diritto non tutelato dall'ordinamento, ovvero quello di ottenere il riconoscimento di una copertura assicurativa sulla base dell'inesistente efficacia riflessa di una sentenza resa inter alios, per di più in relazione a domande di Udienza del 24 febbraio 2022 - R.G. n. 33079/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utrt condanna in futuro ammesse nel nostro sistema nei soli casi tipici previsti dalla legge. 4. Con il secondo motivo del proprio ricorso incidentale, [OSCURATO:SOCIETA]. invoca la cassazione parziale della sentenza impugnata (limitatamente alla parte in cui accerta il diritto delle attrici di essere manlevate di tutto quanto pagato in adempimento delle sentenze definitive di condanna a favore degli utenti in relazione al blackout del 28/9/2003) nella misura in cui la relativa domanda dovesse interpretarsi quale domanda di mero accertamento dell'esistenza di un contratto di assicurazione vincolante per la Cattolica in relazione all'evento del blackout del [OSCURATO:DATA_NASCITA], trattandosi di una pretesa erroneamente fondata sullo specifico presupposto (inesistente) dell'efficacia riflessa del giudicato reso tra assicurato e danneggiante anche nei confronti dell'assicuratore. 5. Con l'unico motivo del proprio ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] NV censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 91 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disposto l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio d'appello sull'erroneo assunto di una pretesa reciproca parziale soccombenza tra le parti, essendosi limitata, [OSCURATO:PERSONA] NV, in sede di appello, alla richiesta (risultata vittoriosa) della reiezione delle avverse impugnazioni con la conferma del provvedimento di primo grado. 6. Con i quattro motivi del proprio ricorso incidentale, AXA [OSCURATO:PERSONA] SA e [OSCURATO:PERSONA] - Gesellschaft AG censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia (ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi: 1) sul primo motivo di appello dedotto dalle odierne ricorrenti incidentali (avente ad oggetto la rinnovazione dell'eccezione di nullità dell'avverso atto di citazione di primo grado per Udienza del 24 febbraio 2022 - R.G. n. 33079/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri indeterminatezza e genericità della domanda); 2) sul terzo motivo di appello dedotto dalle odierne ricorrenti incidentali (avente ad oggetto: a) il capo della sentenza di primo grado che aveva dichiarato l'operatività della garanzia assicurativa prestata dalla Cattolica in relazione all'evento blackout dedotto in giudizio, nonostante la vicenda avesse riguardato un impianto non posto sotto la responsabilità e il controllo di e-distribuzione s.p.a., e dunque al di fuori dell'ambito di copertura della garanzia assicurativa in esame; b) il punto concernente l'eccezione di difetto di prova dell'asserito nesso di causalità tra l'evento occorso agli impianti in Svizzera e i danni lamentati dagli utenti nei giudizi promossi nei confronti di e-distribuzione; c) il punto concernente l'eccezione di mancata prova della responsabilità civile di [OSCURATO:PERSONA] e di e-distribuzione); d) il punto concernente il denunciato errore in cui era incorso il giudice di primo grado nel momento in cui ha generalizzato l'operatività della garanzia offerta dalla polizza nonostante agli atti del giudizio le ricorrenti avessero omesso di fornire la prova delle pretese e dei danni lamentati dagli utenti finali nei giudizi sottostanti); 3) sul quarto motivo di appello dedotto dalle odierne ricorrenti incidentali (avente ad oggetto il punto concernente la natura dei pregiudizi non patrimoniali non consequenziali lamentati dagli utenti non coperti dalla polizza; 4) sul sesto motivo di appello dedotto dalle odierne ricorrenti incidentali (avente ad oggetto l'eccezione di ultrapetizione in cui era incorso il giudice di primo grado laddove, a fronte di una domanda di accertamento e condanna generica, ha ritenuto di spingersi alla condanna della Cattolica a manlevare le attrici di quanto pagato o da pagarsi a seguito delle sentenze definitive di condanna a favore degli utenti in relazione al blackout del 28/9/2003). 7. Con il primo motivo del proprio ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] PLC Rappresentanza Generale per l'Italia e [OSCURATO:PERSONA] P&C S.E. censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1362, Udienza del 24 febbraio 2022 - R.G. n. 33079/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 1363 e 1364 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale violato i canoni di ermeneutica contrattuale in relazione all'interpretazione della polizza rilasciata dalla Cattolica in favore delle società originarie attrici, con particolare riguardo alla determinazione dell'oggetto dell'assicurazione, nella specie prestata, non già in relazione all'evento blackout di per sé, ma alla mancata produzione o trasmissione di energia elettrica causate da impianti di produzione [OSCURATO:PERSONA], là dove, nel caso di specie, i danni agli utenti de quibus erano derivati da impianti estranei al controllo dell'[OSCURATO:PERSONA]. 8. Con il secondo motivo del proprio ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] PLC Rappresentanza Generale per l'Italia e [OSCURATO:PERSONA] P&C S.E. censurano la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale trascurato l'esame dell'art. 1.15 delle CPA della polizza della Cattolica in relazione al blackout del 2003, nella parte in cui esclude la copertura di danni non prodotti da impianti posti sotto il controllo di [OSCURATO:PERSONA]. 9. Con il terzo motivo del proprio ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] PLC Rappresentanza Generale per l'Italia e [OSCURATO:PERSONA] P&C S.E. censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2043 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sul quinto motivo dell'appello incidentale proposto dalle odierne ricorrenti incidentali, avente ad oggetto i profili di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al blackout del 28/9/2003. 10. Con il quarto motivo del proprio ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] PLC Rappresentanza Generale per l'Italia e [OSCURATO:PERSONA] P&C S.E. censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1227 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sul terzo motivo dell'appello Udienza del 24 febbraio 2022 - R.G. n. 33079/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri incidentale proposto dalle odierne ricorrenti incidentali, avente ad oggetto l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1227 c.c. con riguardo al comportamento processualmente omissivo di [OSCURATO:PERSONA] NV. 11. Con il primo motivo del proprio ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] (Europe) Limited censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di esaminare l'eccezione proposta dall'odierna istante in relazione alla nullità dell'atto di citazione originario per indeterminatezza e genericità della domanda. 12. Con il secondo motivo del proprio ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] (Europe) Linnited censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1362 e il 1363, nonché degli artt. 1882 e 1917 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) per avere la corte territoriale violato i canoni di ermeneutica contrattuale in relazione all'interpretazione della polizza rilasciata dalla Cattolica in favore delle società originarie attrici, con particolare riguardo alla determinazione dell'oggetto dell'assicurazione, nella specie prestata, non già in relazione all'evento blackout di per sé, ma alla mancata produzione o trasmissione di energia elettrica causate da impianti di produzione [OSCURATO:PERSONA], là dove, nel caso di specie, i danni agli utenti de quibus erano derivati da impianti estranei al controllo dell'[OSCURATO:PERSONA]. 13. Con il primo motivo del proprio ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata per violazione nell'articolo 112 c.p.c. (in relazione all'art. 360 nn. 1 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi, tanto sul vizio di omessa pronuncia in cui era incorso il giudice di primo grado sulla propria eccezione di giurisdizione (dedotta come carente in relazione all'odierna istante), quanto sulla medesima eccezione riproposta in sede di appello. 14. Con il secondo motivo del proprio ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 Udienza del 24 febbraio 2022 - R.G. n. 33079/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di esaminare l'eccezione proposta dall'odierna istante in relazione alla nullità dell'atto di citazione originario per indeterminatezza e genericità della domanda. 15. Con il terzo motivo del proprio ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1362 e il 1363, nonché degli artt. 1882 e 1917 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) per avere la corte territoriale violato i canoni di ermeneutica contrattuale in relazione all'interpretazione della polizza rilasciata dalla Cattolica in favore delle società originarie attrici, con particolare riguardo alla determinazione dell'oggetto dell'assicurazione, nella specie prestata, non già in relazione all'evento blackout di per sé, ma alla mancata produzione o trasmissione di energia elettrica causate da impianti di produzione [OSCURATO:PERSONA], là dove, nel caso di specie, i danni agli utenti de quibus erano derivati da impianti estranei al controllo dell'[OSCURATO:PERSONA]. 16. Le censure avanzate da [OSCURATO:SOCIETA]. con il proprio ricorso incidentale sono fondate, e suscettibili di assorbire (anche in relazione al principio della questione più liquida: cfr., da ultimo, Sez. 1, Ordinanza n. 14039 del 21/05/2021, Rv. 661395 - 01) la rilevanza di tutte le restanti impugnazioni: tanto di quella principale proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed e-distribuzione s.p.a., quanto delle restanti impugnazioni incidentali avanzate da tutte le altre società costituite nel presente giudizio. 17. Il tema sostanziale posto ad oggetto dell'impugnazione incidentale avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. è rappresentato dalla contestata ammissibilità di un'iniziativa giudiziaria dell'assicurato (in questo caso di [OSCURATO:SOCIETA]. ed e-distribuzione s.p.a.) che, chiamando in giudizio in via preventiva il proprio assicuratore per la responsabilità civile (la medesima [OSCURATO:SOCIETA] Udienza del 24 febbraio 2022 - R.G. n. 33079/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri s.c.ar.I.), invochi l'accertamento della ridetta copertura in relazione a uno specifico fatto storico (il blackout elettrico dedotto in giudizio) e la condanna della compagnia a rivalere l'assicurato di quanto pagato, o comunque dovuto, in forza di condanne pronunciate in favore di terzi danneggiati dal fatto storico dedotto. 18. La pretesa avanzata in tal guisa dalle società assicurate assume, come presupposto della propria domanda, l'avvenuta verificazione (o l'ipotizzato verificarsi in futuro) della celebrazione di giudizi tra terzi danneggiati e le medesime società assicurate, ciascuno di essi (giudizi) destinati ad accertare la responsabilità delle società assicurate per il blackout dedotto in giudizio e la relativa condanna al risarcimento dei danni. 19. Ulteriore presupposto evidenziato (o ipotizzato) dalle società assicurate è rappresentato dalla mancata partecipazione della compagnia assicuratrice a detti giudizi di danno: non si giustificherebbe, infatti, un'iniziativa giudiziaria generalizzata come quella oggetto dell'odierno esame se le società assicurate avessero ottenuto (o potessero ottenere), di volta in volta, in ciascuno dei giudizi di danno instaurati da terzi, la corrispondente condanna della compagnia assicuratrice a tenerle indenne da quanto dovuto ai singoli terzi. 20. Non ritiene, viceversa, il Collegio che costituisca un presupposto necessario dell'odierno giudizio l'implicito riconoscimento dell'efficacia rifessa del giudicato (o comunque del decisum formatosi ad esito dei giudizi proposti dai terzi danneggiati) nei confronti della compagnia assicuratrice rimasta estranea a detti giudizi: non si porrebbe, infatti, in termini di stretta indispensabilità, un'iniziativa giudiziaria generalizzata come quella oggetto dell'odierno esame se le società assicurate, sul presupposto dell'immediata efficacia riflessa del giudicato (ottenuto dai terzi) nei confronti della propria compagnia Udienza del 24 febbraio 2022 - R.G. n. 33079/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri assicuratrice, potessero agevolmente ottenerne la corrispondente manleva senza doverne preventivamente invocare l'ulteriore accertamento in via giudiziale. 21. Ciò che le società originarie attrici intendono dunque ottenere, attraverso il giudizio in esame, deve pertanto individuarsi nell'acquisizione di un titolo giudiziario suscettibile di determinare l'automatica condanna della compagnia assicuratrice a tenere indenne le società assicurate di quanto pagato o eventualmente dovuto a terzi a titolo di danno (in ragione del blackout elettrico dedotto in giudizio), in tal modo provocando, per via giudiziaria, quell'efficacia riflessa del giudicato (o del decisum) formatosi nel giudizio tra i terzi danneggiati e le società danneggianti assicurate. 22. In breve, là dove l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile costituisse un principio già immanente al nostro sistema, si tratterebbe di accertarne il ricorso nel caso di specie. 23. Al contrario, nel caso in cui tale immanenza non dovesse riscontrarsi, si tratterebbe, secondo la prospettazione delle società attrici, di provocarne concretamente gli effetti per via giudiziaria: ossia determinando in via automatica (una volta ottenuta la condanna generalizzata della [OSCURATO:SOCIETA]. invocata in questa sede) il dovere di quest'ultima di manlevare le società assicurate da tutte le conseguenze delle eventuali condanne al risarcimento dei danni ottenute da terzi nei confronti delle società attrici in relazione al blackout elettrico dedotto in giudizio. 24. Ciò posto, varrà preliminarmente affrontare il tema relativo alla riconoscibilità, nel nostro sistema, del principio della c.d. efficacia riflessa del giudicato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile rimasto estraneo al giudizio cui detto giudicato ebbe a mettere capo.Udienza del 24 febbraio 2022 - R.G. n. 33079/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 25. Al riguardo, secondo un tradizionale indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la sentenza, oltre a possedere una efficacia diretta nei confronti delle parti, dei loro eredi e aventi causa post rem iudicatam (ai sensi dell'art. 2909 c.c.), produce (produrrebbe) un'efficacia 'riflessa' anche nei confronti dei terzi che, pur rimasti estranei al processo in cui si è formato, siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione giuridica definita e decisa nella causa pregiudiziale (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 18062 del 05/07/2019, Rv. 654409 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1359 del 31/01/2012, Rv. 621256 - 01) 26. In altri termini, il giudicato, oltre ad avere una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi e aventi causa, è dotato anche di un'efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione, con la conseguenza reciproca che l'efficacia del giudicato non si estende a quanti siano titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico definito con la prima sentenza (Sez. 3, Ordinanza n. 8766 del 29/03/2019, Rv. 653419 - 02; Sez. 2, Sentenza n. 5411 del 25/02/2019, Rv. 652762 - 02; Sez. 5, Sentenza n. 12252 del 17/05/2017, Rv. 644131 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 24558 del 02/12/2015, Rv. 637983 - 01). 27. Chiave di volta di tale teoria è il nesso di pregiudizialità- dipendenza, che ricorre quando uno dei due rapporti (pregiudiziale) entra a comporre la fattispecie costitutiva della situazione giuridica dipendente, conseguendone, sul piano sostanziale, che l'esistenza e il modo d'essere del rapporto pregiudiziale condizionano l'esistenza e il modo d'essere della situazione giuridica dipendente.Udienza del 24 febbraio 2022 - R.G. n. 33079/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 28. Un radicale ripensamento di tale orientamento ebbe già a manifestarsi, in passato, tra le pieghe di talune pronunce emesse da questa Corte, con particolare riguardo al problema concernente la compatibilità del principio dell'efficacia riflessa del giudicato con i principi costituzionali, essendosi rilevato come di detto principio "non pare che sia stata apertamente saggiata la resistenza anche alla luce delle garanzie costituzionali sui diritti di azione e difesa in giudizio (art.24 Cost.) e del contraddittorio (art. 111 Cost.)" (Sez. 3, Sentenza n. 4241 del 20/02/2013). 29. Un rilievo di analogo tenore trovò spazio, sia pure a livello di obiter dictum (ma in termini più tranchant), nell'argomentazione elaborata da Sez. 3, Sentenza n. 22881 del 30/10/2007, nella parte in cui aveva osservato come la possibilità di estendere l'efficacia del giudicato a soggetti rimasti terzi rispetto al giudizio si poneva in evidente contrasto con i principi costituzionali (artt. 24 e 111 Cost.). 30. La definitiva e più radicale risoluzione dei legami della giurisprudenza di legittimità con tale tradizione si è infine determinata con la pronuncia emessa da Sez. 3, Sentenza n. 18325 del 09/07/2019. 31. Secondo l'argomentazione dipanata in tale pronuncia, il rifiuto del principio dell'efficacia riflessa del giudicato non si ricollegherebbe solamente alla (evidente) violazione dei principi costituzionali che attengono ai diritti di azione, di difesa in giudizio e del contraddittorio tra le parti (artt. 24 e 111 Cost.), ma discenderebbe altresì da un argomento concernente la costruzione della fattispecie, a sua volta fondato sul riconoscimento, quale presupposto della c.d. efficacia riflessa del giudicato, del nesso di pregiudizialità-dipendenza fra rapporti giuridici. 32. Il fenomeno della pregiudizialità-dipendenza, osserva la Corte, è da porre in relazione al principio di relatività della fattispecie secondo cui l'effetto giuridico di una data fattispecie può a sua volta rilevare Udienza del 24 febbraio 2022 - R.G. n. 33079/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri come elemento del fatto costitutivo (modificativo o estintivo) di un'altra fattispecie. In altri termini, ciò che integra la conseguenza giuridica del fatto, e dunque l'elemento formale della qualificazione giuridica, può, sotto un altro aspetto, costituire l'elemento materiale di una distinta fattispecie e trascorrere da valore giuridico a fatto esso stesso. L'effetto giuridico relativo al rapporto pregiudicante, che venga a costituire elemento del fatto costitutivo del rapporto pregiudicato, costituisce nel processo relativo a quest'ultimo questione pregiudiziale in senso tecnico. Si tratta di questione conosciuta in via incidentale senza effetto di giudicato (il quale ha ad oggetto solo il rapporto giuridico oggetto del processo pregiudicato - c.d. questione pregiudiziale in senso logico), a meno che per domanda di una delle parti non debba essere decisa con efficacia di giudicato (art. 34 cod. proc. civ., il quale, come la norma complementare sulla sospensione di cui all'art. 295 cod. proc. civ., riguarda la pregiudizialità tecnica e non quella logica, stante l'estensione dell'efficacia di giudicato al rapporto complesso di cui è parte il diritto dedotto in giudizio che caratterizza la pregiudizialità logica - cfr. Cass. Sez. U. 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243 - e che la fa ricadere nel regime della continenza di cause anziché in quello della sospensione necessaria). 33. Il punto che interessa ai presenti fini, prosegue la Corte (così proponendosi di porre in evidenza le aporie e le contraddizioni cui conduce il principio dell'efficacia riflessa del giudicato), "è che l'eventuale giudicato sul rapporto pregiudicante spiega efficacia nel processo pregiudicato. Quando i soggetti del rapporto pregiudiziale non coincidono con quelli del rapporto condizionato, per un verso nel processo relativo a quest'ultimo rapporto non può accertarsi con efficacia di giudicato la questione pregiudiziale su domanda di una delle parti perché queste, non essendo titolari del rapporto in questione, sono sfornite della legittimazione ad agire su tale rapporto [...], per Udienza del 24 febbraio 2022 - R.G. n. 33079/2019 - rei. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri l'altro però il giudicato sul rapporto pregiudicante, seguendo la teoria del giudicato riflesso, esplica la sua efficacia anche nei confronti del terzo titolare del rapporto legato a quello oggetto del primo giudizio stante il nesso sostanziale di dipendenza giuridica". 34. Un ulteriore argomento che milita in contrasto con il riconoscimento del principio dell'efficacia riflessa del giudicato ha natura processual-costituzionale. 35. Come riconosciuto da Cass. sez. U. 4 dicembre 2015, n. 24707, l'art. 106 cod. proc. civ. prevede sia l'ipotesi in cui, con la chiamata in causa, il garantito esercita l'azione di regresso, sia la diversa ipotesi in cui il garantito si limita a provocare la partecipazione al processo del garante, senza proporre domanda nei suoi confronti, con efficacia estensiva della legittimazione del garante rispetto all'accertamento del rapporto principale. La partecipazione al processo del garante, senza proposizione della domanda nei suoi confronti, mira a rendergli opponibile il giudicato sul diritto pregiudiziale fatto valere tramite la domanda. Non è coerente alla necessità di provocare la partecipazione al processo del titolare del rapporto dipendente per rendergli opponibile il giudicato l'istituto dell'efficacia riflessa, il quale consentirebbe dì opporre al terzo estraneo il giudicato per il sol fatto dell'esistenza del nesso di pregiudizialità-dipendenza e senza passare per la 'denuncia della lite' (così definita dalla dottrina) evocata dall'art. 106 c.p.c.. Si tratta del resto di una possibilità negata dalla stessa Cass. Sez. U. 4 dicembre 2015, n. 24707 sopra richiamata, la quale menziona la dottrina secondo cui il giudicato sul rapporto pregiudiziale senza la partecipazione al processo del terzo garante non è a lui opponibile (punto 9.2. della motivazione). È significativo che questo importante arresto delle Sezioni Unite smentisca, sia pure in obiter dictum, la teorica dell'efficacia riflessa (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 18325 del 09/07/2019, cit.).Udienza del 24 febbraio 2022 - R.G. n. 33079/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 36. Da ultimo, varrà ulteriormente richiamare, in contrasto con il riconoscimento del principio dell'efficacia riflessa del giudicato, l'istituto del litisconsorzio processuale. A differenza del litisconsorzio necessario sostanziale (art. 102 c.p.c.), che ha carattere originario in quanto protettivo dell'interesse dell'attore ad un provvedimento giurisdizionale utile, il litisconsorzio necessario processuale, che sopravviene in fase di appello (cfr. Cass. sez. U. 4 dicembre 2015, n. 24707), mira a prevenire la formazione di giudicati che, in mancanza della necessaria persistenza delle parti in sede di impugnazione, potrebbero essere contrastanti. Ne discende che nel caso di soccombenza in primo grado dell'attore questi dovrà proporre l'impugnazione, stante l'insorto litisconsorzio processuale e l'acquisita trilateralità del rapporto, anche nei confronti del garante. Solo a queste condizioni l'eventuale giudicato favorevole all'originario attore può esplicare efficacia nel rapporto fra garantito e garante. Una tale conclusione è in contraddizione con l'assunto dell'efficacia riflessa del giudicato nei confronti del terzo titolare del rapporto dipendente da quello oggetto di giudicato, efficacia sussistente per il sol fatto del nesso di pregiudizialità-dipendenza fra rapporti e per la quale non è richiesta la partecipazione del titolare del rapporto dipendente al processo relativo al rapporto pregiudicante. 37. Il definitivo abbandono del principio della c.d. efficacia riflessa del giudicato, già sancito da Sez. 3, Sentenza n. 18325 del 09/07/2019, ha di seguito trovato conferma, consolidandosi, nelle successive pronunce della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12394 del 24/06/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 35037 del 17/11/2021). 38. A tale, ormai consolidato, orientamento della giurisprudenza di legittimità, questo Collegio intende uniformarsi, richiamandolo e facendolo proprio nella sua interezza, al fine di assicurarne continuità.Udienza del 24 febbraio 2022 - R.G. n. 33079/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 39. Stabilità l'inaccettabilità, nel nostro sistema, del principio della cosiddetta efficacia riflessa del giudicato, deve, di conseguenza, ragionevolmente negarsi la possibilità che tale efficacia riflessa possa, indirettamente, determinarsi (o provocarsi) per via giudiziale, ossia (per stare al caso in esame) pronunciando, a carico dell'assicuratore della responsabilità civile, una condanna a rivalere l'assicurato di tutte le conseguenze da quest'ultimo subite per effetto di condanne pronunciate (o da pronunciarsi) nei relativi confronti in giudizi in cui l'assicuratore non ebbe a partecipare o non fu posto in grado di farlo (o a cui non parteciperà). 40. Appare, infatti, di immediata evidenza come l'eventuale pronuncia di una condanna avente un simile contenuto finirebbe - oltre che a determinare le rilevate incongruenze ed aporie sistematiche sul piano sostanziale e processuale - col tradire il rispetto degli indicati principi costituzionali che attengono ai diritti di azione, di difesa in giudizio e del contraddittorio tra le parti (artt. 24 e 111 Cost.), finendo col legittimare, per via giudiziaria, l'imposizione, a carico di una parte, di effetti pregiudizievoli rivenienti da giudizi a cui detta parte non fu (o non sarà) in alcun modo posta in grado di partecipare. 41. In forza di tali argomentazioni, pertanto, deve ritenersi che l'iniziativa giudiziaria intrapresa dalle società originarie attrici nei confronti della società Cattolica di assicurazioni s.c.ar.l. sia radicalmente inammissibile, siccome riferita a una prerogativa di indole sostanziale e processuale di per sé non riconoscibile, né consentita, dal sistema giuridico positivo. 42. In altri termini, la circostanza per cui la società Cattolica di assicurazioni s.c.ar.l. sarà tenuta a manlevare le società assicurate dalle conseguenze delle condanne subite per il risarcimento dei danni a terzi a seguito del blackout dedotto in questa sede, dipenderà da ciascun singolo caso, ferma restando la necessità che la compagnia Udienza del 24 febbraio 2022 - R.G. n. 33079/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri assicuratrice sia (stata) chiamata a partecipare e a contraddire all'interno di ciascun singolo giudizio di danno. 43. Sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del ricorso incidentale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.c.ar.I., assorbiti il ricorso principale e gli altri ricorsi incidentali, dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso incidentale proposto dalla Cattolica di