Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 gennaio 2024

Cassazione n. 07073/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1824/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona della Commissaria straordinaria legale pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Avverso l e SENTENZ E d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO non definitiva n. 2347/2017, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e definitiva n. 1422/2020, depositata il 25/09/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con ricorso affidato a sei motivi, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha impugnato sia la sentenza non definitiva n. 2347/2017, pubblicata l’11 novembre 2017, sia la sentenza definitiva n. 1422/2020, pubblicata il 25 settembre 2020, con le quali la Corte di appello di Palermo, all’esito del giudizio di gravame, in parziale riforma della sentenza n. 32/2011 del Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Partinico, la condannava, a titolo di risarcimento del danno ambientale in favore del Comune di Partinico, per una quota di responsabilità pari al 70% (per gli scarichi inquinanti, nel periodo settembre 1991-settembre 1992, determinanti il degrado del canale Maltempo, del torrente Puddastri e del fiume Nocella: condotta per la quale era stata riconosciuta la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], amministratrice unica e legale rappresentante della stessa società), all’esecuzione, fino alla complessiva somma di euro 1.115.646,00,: “1) delle misure di riparazione primarie attuali: a) per efficientamento del depuratore comunale e tombatura scarichi illeciti, fino alla concorrenza di euro 677.878,00; b) per progettazione e realizzazione di una rete di monitoraggio e campionamento delle acque superficiali del sistema fluviale Nocella, fino alla concorrenza di euro 77.768,00; c) per la realizzazione di una campagna di indagine condotta da una task force per il controllo del corridoio fluviale Puddastri-Nocella, fino alla concorrenza di euro 108.448,00; 2) delle misure compensative riferite alle perdite temporanee supplementari: a) per l’ampliamento del budget complessivo attinente ai contratti relativi al personale della task force per il controllo del corridoio fluviale Puddastri-Nocella, fino alla concorrenza di euro 251.552,00”; confermando, altresì, la condanna, in favore della medesima amministrazione comunale, al pagamento della somma di euro 130.129,00, a titolo di risarcimento del danno all’immagine.

2. – La Corte territoriale, con la sentenza non definitiva n. 2347/2017, così provvedeva sull’appello della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. affidato a dieci motivi di impugnazione: a) rigettava i primi tre motivi (con i quali, rispettivamente, si deduceva la nullità della citazione, l’irregolare instaurazione del rapporto processuale, la maturata prescrizione del diritto azionato); b) accoglieva il quarto motivo di appello, con cui si censurava l’erronea individuazione dei criteri normativi per la determinazione e la liquidazione del danno ambientale, affermando la persistente legittimazione del Comune di Partinico “prevista in costanza dell’originaria disciplina di cui alla L. 18 luglio 1986, n. 349”, dovendosi, però, fare riferimento, ai fini del risarcimento del danno, ai criteri previsti dall’art. 311, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006; c) riteneva non fondata la censura, svolta con il quinto motivo (che denunciava, ulteriormente, “l’erronea ricostruzione della vicenda di inquinamento dedotta in giudizio sia in termini di condotte imputabili alla Bertolino sia con riguardo alla relativa estensione temporale”), con cui si deduceva il carattere esplorativo dell’espletata C.T.U., tale da aver supplito, illegittimamente, alle carenze allegatorie dell’attore; d) disponeva, quindi, con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per il rinnovo della C.T.U.

“al fine di procedere ad una nuova valutazione del danno” in base ai criteri di cui al citato art. 311 e, dunque, in riferimento alle misure di riparazione primaria, complementare e compensativa, nonché, “per il caso di omessa o in perfetta loro esecuzione, determinandone il costo da rendere oggetto di condanna”.

2.1. – Con la sentenza definitiva n. 1422/2022, il giudice di appello riteneva (per quanto ancora interessa in questa sede) che: a) in riferimento alle censure svolte dal quarto all’ottavo motivo di gravame: a.1) alla luce delle risultanze della C.T.U. espletata in secondo grado (in base anche agli elementi già in atti, desumibili, tra l’altro, dal procedimento penale a carico della Bertolino, nonché di ulteriori elementi reputati necessari), era dimostrato che l’illecita immissione di reflui (borlande e condense) provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] per un periodo di 13 mesi, compreso tra il 1991 e il 1992, costituiva fattore responsabile del degrado sui corsi d’acqua Maltempo, Puddastri e Nocella, ossia “degli effetti persistenti sullo stato biologico dell’ecosistema” (essendo state colpite le risorse ambientali includenti le acque superficiali, i suoli e sedimenti, la flora e l’habitat) “determinati dall’alterazione chimica del corpo idrico … anche se alterazione temporanea”; a.2) pur essendo provato che anche altri soggetti riversavano i propri scarichi inquinanti nei corsi d’acqua Puddastri e Nocella, la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per l’inquinamento era, però, da stimare in una quota pari al 70%; a.3) “dato il tempo trascorso dal verificarsi dell’evento dannoso … le riparazioni da imputare al soggetto obbligato non possono non essere applicate al contesto socio-ambientale attuale”, per cui le misure di riparazione primaria relative al periodo di imputazione (MRPi), “intese come azione di ripristino della risorsa e della sua capacità di erogare servizi eco-sistemici”, non erano da reputarsi all’attualità come “opzioni ragionevoli di riparazione”; a.4) “(d)’altra parte, poiché tali misure sono state già in parte adottate dal Comune di Partinico tra il 2002 e il 2005 nell’ambito del Progetto di Riqualificazione del torrente Puddastri e del tratto finale del [OSCURATO:PERSONA] … con opere effettivamente realizzate pari a euro 1.500.711,00 … le stesse sono state logicamente e correttamente utilizzate quale termine di confronto, cui è associato un costo posto alla base del calcolo del valore, che, in ragione della tipologia delle pressioni imputabili alla Distilleria, viene indicato quale budget da impiegare a sostegno delle misure concretamente ed efficacemente ancora eseguibili” (MRPa: misure di riparazione attuali); a.5) in relazione al dedotto giudicato esterno formatosi nella causa risarcitoria intentata dall’A.R.T.A. contro la Bertolino e la Distilleria in seguito alla sentenza n. 292/2015 pronunciata dalla stessa Corte territoriale (giudizio dal quale era stato tratto e stato preso in considerazione il primo dei due progetti di risanamento del corridoio fluviale del Nocella elaborati dai consulenti tecnici d’ufficio ivi nominati), non poteva “affatto farsi questione di bis in idem, trattandosi di giudizio intercorso fra altre parti”, essendo, inoltre, di carattere plurioffensivo il fatto posto a fondamento dell’azione risarcitoria esercitata dal Comune di Partinico, quale soggetto anch’esso legittimato “a pretendere le attività riparatorie in forma specifica inerenti al danno ambientale, subito nel contesto territoriale”; b) in riferimento al nono motivo di gravame: b.1) era da condividere il convincimento del Tribunale sulla sussistenza del danno all’immagine subito dal Comune di Partinico, essendo comprovato dalla documentazione in atti il “notevole nocumento al proprio prestigio istituzionale, legato alla netta percezione da parte dei consociati dell’estrema difficoltà dell’Amministrazione nel governare il fenomeno dell’inquinamento indotto dalla condotta illecita tenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e nel farvi fronte con adeguate risorse, che non potevano che essere distolte da altre rilevanti pubbliche finalità”; b.2) non era, invece, condivisibile, in quanto non esaustivo, il parametro utilizzato dal primo giudice per la liquidazione del danno anzidetto (ossia, il criterio di riferimento matematico di ragguaglio, ex art. 135 c.p., della pena detentiva inflitta alla Bertolino, autrice del delitto di danneggiamento aggravato), ponendo tale parametro “l’accento esclusivamente sul disvalore della condotta”, mentre “il danno da lesione del prestigio di una Amministrazione pubblica va parametrato anche alle attività necessarie per ripristinare la dignità perduta da parte di una istituzione rappresentativa della collettività”; b.3 ) tuttavia, pur essendo tali premesse metodologiche in parte diverse da quelle del primo giudice, nella specie, tenuto conto, ai sensi dell’art. 1227 c.c., “anche della concorrente condotta posta in essere dallo stesso Comune e dai terzi”, il danno all’immagine era da liquidare nella stessa complessiva somma di euro 130.129,00, individuata dal Tribunale, cioè “di poco superiore al 10% del valore economico delle misure riparatorie già imposte”; c) in riferimento al decimo motivo di appello, era da confermare la sentenza di primo grado sul rigetto, per difetto di prova, della domanda riconvenzionale proposta dalla Distilleria “sul presupposto che essa sarebbe stata additata dagli amministratori comunali, in modo preordinato, quale unica responsabile del degrado ambientale rilevato, in realtà ascrivibile alla stessa P.A. soggetti terzi”; c.1) per un verso, non sussisteva alcun errore del Tribunale nell’interpretazione di detta domanda e, per altro verso, oltre a non essere frutto di “costrizione” la scelta imprenditoriale di dislocare lo stabilimento industriale all’interno del territorio comunale di Partinico, definito “realtà ambientale e socio economica caratterizzata da un costante fenomeno di degrado ambientale”, non era stato «neppure specificamente allegato nessun elemento certo riferibile ad un pubblico amministratore dell’ente locale, che consenta di ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sia stata “strumentalmente indicata” dal Comune di Partinico come la vera e unica responsabile dell’accertata contaminazione dell’area fluviale Nocella-Puddastri e del mare».

3. –Ha resistito con controricorso il Comune di Partinico. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., falsa applicazione dell’art. 311 del d.lgs. n. 152/2006 e violazione degli artt. 81 e 111 c.p.c., per aver la Corte territoriale, in adesione ad orientamento della giurisprudenza di legittimità di cui si auspica un mutamento, erroneamente ritenuto legittimato il Comune di Partinico all’azione di risarcimento del danno ambientale nonostante la sopravvenuta legittimazione del Ministero dell’ambiente ai sensi dell’art. 311 del d.lgs. n. 152/2006, non essendo al tal fine pertinenti gli istituti processuali, evocati dal giudice di appello, della perpetuatio jurisdictionis(art. 5 c.p.c.) e della sostituzione processuale (artt. 81 e 111 c.p.c.).

1.1. –Il motivo è infondato.

Giova rammentare che, in tema di risarcimento del danno ambientale, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della l. n. 97 del 2013, anche se riferiti a fatti anteriori alla data di applicabilità della direttiva comunitaria recepita da tale legge, è applicabile l’art. 311 del d.lgs. n. 152 del 2006, nel testo modificato, da ultimo, dall’art. 25 della legge n. 97 cit., ai sensi del quale resta esclusa la risarcibilità per equivalente, dovendo ora il giudice individuare le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa ivi prescritte e, per il caso di loro omessa o incompleta esecuzione, determinarne il costo, in quanto solo quest’ultimo (ovvero il suo rimborso) potrà essere oggetto di condanna nei confronti dei danneggianti (tra le altre: Cass. n. 9012/2015; Cass. n. 16806/2015; Cass. n. 14935/2016; Cass. n. 8662/2017; Cass. n. 8468/2019).

A tal riguardo, si è, quindi, precisato che i profondi cambiamenti normativi intervenuti non hanno precluso, in sé, né la legittimazione attiva di un soggetto o ente territoriale diverso dallo Stato e neppure l’ammissibilità di una domanda di risarcimento danno proposta, come in origine previsto, per equivalente, che potrebbe in astratto essere accolta adattandola alle nuove previsioni di legge, con la previsione cioè di quelle misure di riparazione, primaria, complementare e compensativa destinate a tenere luogo, per un effettivo ripristino, del risarcimento per equivalente (Cass. n. 8468/2019, citata).

La Corte territoriale si è attenuta a tali consolidati principi, che trovano conforto in espressa previsione normativa e che, come tali, non sono scalfiti dagli argomenti addotti a sostegno della censura.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art.2909 c.c., per aver la Corte territoriale erroneamente escluso la “efficacia dirimente di giudicato riflesso” della sentenza n. 292/2015 pronunciata dalla medesima Corte di appello di Palermo nella causa tra l’A.R.T.A. e la Bertolino, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., avendo questa il medesimo oggetto del presente giudizio.

La ricorrente sostiene che lo stesso danno, “con la condanna dell’operatore al risarcimento attraverso le misure di riparazione”, era stato già “ristorato” all’A.R.T.A., sicché “una volta identificato il risarcimento dovuto (solo) allo Stato nella realizzazione delle misure riparatorie atte a ripristinare l’integrità dell’ambiente offeso, non è concepibile che tale risarcimento venga riconosciuto più volte per iniziative separate di una moltitudine di enti (Regioni, Province e Comuni)” e “(p)osto che al Comune di Partinico è stata riconosciuta la legittimazione a rivendicare non un diritto proprio, ma dello Stato, non si può negare che il giudicato spiega effetti riflessi sull’odierno contendere”.

2.1. –Il motivo è infondato.

Lo è, anzitutto e in via assorbente, proprio nell’invocare l’efficacia di giudicato riflesso della sentenza n. 292/2015 pronunciata dalla stessa Corte di appello di Palermo in controversia – intentata dall ’ A.R.T.A. ([OSCURATO:PERSONA] e Ambiente della Regione Sicilia) contro la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e la sua legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] - nella quale non era parte il Comune di Partinico e ciò in quanto è la stessa efficacia riflessa del giudicato ad essere pretesa non riconosciuta dall’ordinamento giuridico, che non ammette che il giudicato possa produrre effetti nei confronti di terzi rimasti estranei al processo, nemmeno quando essi siano titolari di una situazione giuridica dipendente, potendo, semmai, assumere solo efficacia di prova documentale in un successivo giudizio (tra le altre: Cass. n. 18325/2019; Cass. n. 12394/2020; Cass. n. 35037/2021;Cass. n. 12969/2022).

Va, comunque, osservato che la sentenza n. 292/2015 (depositata in atti dalla società ricorrente) è ben lungi dall’aver condannato l’“operatore” (ossia la Bertolino; essendo stata, peraltro, rigettata la domanda svolta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per maturata prescrizione del diritto al risarcimento danni azionato dall’A.R.T.A.) “al risarcimento attraverso le misure di riparazione”, giacché la condanna è intervenuta (nella misura di euro 145.927,14, di cui euro 104.233,67 a titolo di danno patrimoniale ed euro 41.693,47 per il danno non patrimoniale) a ristoro del danno ambientale “per equivalente”, essendo dette somme (segnatamente, quelle a titolo di danno patrimoniale) quantificate “ai fini del recupero del paesaggio della zona interessata dall’inquinamento” (p. 8 della sentenza).

Del resto, la stessa sentenza n. 292/2015 ha escluso espressamente l’applicazione alla controversia del d.lgs. n. 152/2006, non solo ritenendo preclusa dal giudicato penale la questione di legittimazione attiva del Ministero dell’ambiente, ma anche argomentando (p. 4 della sentenza) sul fatto che trattavasi di “un danno ambientale verificatosi in epoca molto anteriore rispetto all’entrata in vigore della normativa menzionata dagli appellanti (dal settembre 1991 al settembre 1992)”.

Dunque, nel caso di specie non giova alla società ricorrente richiamare il principio – enunciato da questa Corte (Cass. n. 16806/2015) - secondo cui non residua alcun danno ambientale risarcibile ogniqualvolta, avutasi la riduzione al pristino stato, non persista la necessità di ulteriori misure sul territorio, giacché a tal fine si impone una verifica alla stregua della nuova normativa, ossia in base alla disciplina (innanzi evidenziata) di cui al d.lgs. n. 152/2006, la quale prescinde dalla logica del “risarcimento per equivalente” e richiede l’attuazione effettiva delle misure di riparazione primaria, complementare e compensativa ivi prescritte, della cui realizzazione non è dato affatto conto dalla parte ricorrente (la quale potrà, semmai, in una futura sede esecutiva eventualmente opporre l’adempimento esatto delle misure riparatorie che si sovrappongono ovvero il corrisposto rimborso dei costi che sono stati sostenuti a tal fine).

3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 311 del d.lgs. n. 152/2006, e successive modificazioni, e dell’allegato 3 alla parte VI del medesimo d.lgs. n. 152/2006, per avere la Corte territoriale, non tenendo conto che “il fenomeno di inquinamento ascritto alla [OSCURATO:PERSONA] ha avuto natura transitoria ed ha esaurito da decenni i suoi effetti”, dichiarato, in violazione del giudicato interno sul punto e, comunque, irragionevolmente, per un verso, “che le misure di ripristino ambientale sono state già realizzate (a spese del Ministero dell’Ambiente) fra il 2000 ed il 2005” e, per altro verso, che “quelle opere andavano prese a parametro delle proprie valutazioni”, così da costruire un budget in favore del Comune per il ripristino più volte del medesimo sito con costi a carico dello stesso danneggiante.

3.1. –Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

3.1.1. - È infondato, anzitutto, quanto al profilo di censura che evoca la sussistenza di un giudicato interno sulla statuizione del giudice di primo grado circa la “temporaneità degli effetti dannosi sull’ambiente degli illeciti contestati all’odierna ricorrente”.

Varrà rammentare che il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicché l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (tra le altre: Cass. n. 10760/2019; Cass. n. 30728/2022).

Nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. aveva interposto appello avverso la sentenza di primo grado deducendo dieci motivi di gravame, tra l’altro censurando (cfr. pp. 9 e 10 della sentenza non definitiva n. 2347/2017) l’erronea individuazione dei criteri normativi per la determinazione e la liquidazione del danno ambientale (quarto motivo) e “l’erronea ricostruzione della vicenda di inquinamento dedotta in giudizio sia in termini di condotte imputabili alla Bertolino sia con riguardo alla relativa estensione temporale” (quinto motivo), così da rimettere in discussione, rispetto alla posizione di essa società appellante, sia il profilo dell’an della responsabilità, sia quello della sussistenza e della consistenza del danno risarcibile.

E in coerenza con il perimetro dell’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e con quanto deciso con la sentenza non definitiva n. 2347/2017, la Corte di appello di Palermo emetteva l’ordinanza di prosecuzione del giudizio (con rinnovazione della c.t.u.) ritenendo “necessario valutare il danno conseguente alle emissioni inquinanti riversate sui corsi d’acqua Maltempo, Puddastri e Nocella …. previo accertamento sia dei fattori in concreto responsabili del degrado e/o dell’incremento del loro degrado che della responsabilità imputabile proporzionalmente a ciascuno di essi, individuando le misure di riparazione primaria … complementare … compensativa e, per il caso di omessa o imperfetta loro esecuzione, determinandone il costo” (ordinanza n. 5234 dell’11 dicembre 2017, depositata dal Comune controricorrente).

Nessun giudicato interno si è, dunque, formato sulla anzidetta asserita statuizione del Tribunale.

3.1.2. –Sono inammissibili gli ulteriori profili di doglianza.

Con essi, infatti, non è colta la ratio decidendidella sentenza definitiva impugnata la quale, diversamente da quanto dedotto in ricorso, si fonda (alla stregua di ampia e articolata motivazione che richiama le complessive risultanze della c.t.u.: cfr. §

2.1. dei “Fatti di causa”; pp. 11, 13-18 della sentenza n. 1422/2020) sull’accertamento della sussistenza, in conseguenza delle illecite immissioni addebitabili alla società ricorrente, di “effetti persistenti sullo stato biologico dell’ecosistema, determinati dall’alterazione del corpo idrico” (ribadendo, quindi, l’accertamento del Tribunale sul fatto che “la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha dunque cagionato una significativa alterazione dell ’ ambiente le cui conseguenze pregiudizievoli hanno avuto effetto duraturo”) rispetto ai quali pregiudizievoli effetti persistenti residuavano “misure concretamente ed efficacemente ancora eseguibili” (MRPa: misure di riparazione attuali) per addivenire alla relativa completa riparazione.

4. –Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., “error in iudicando” eviolazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c.

La Corte territoriale avrebbe, anzitutto, travisato il compendio probatorio ai fini del riconosciuto risarcimento del danno all’immagine, reputando che gli sversamenti di reflui si sarebbero protratti ininterrottamente per un anno, mentre, da accertamenti dei NAS, vi erano stati “due soli episodi a settembre del 1991 e a settembre dell’anno successivo” e, altresì, affermando, contrariamente alle emergenze processuali del giudizio penale, che “in merito alla quota di responsabilità del 70% si sono pronunciati diversi tecnici … anche in sede penale”.

Di qui, pertanto, anche la dedotta violazione dell’art. 1227 c.c., “posto che la corretta valutazione del compendio probatorio avrebbe dovuto indurre ad escludere (comma 2) o quanto meno a ridurre (comma 1) la percentuale di concorso al danno non patrimoniale (invece arbitrariamente aumentata d’ufficio rispetto alla decisione di primo grado)”.

4.1. –Il motivo è inammissibile in tutta la sua articolazione.

4.1.1. –Va, anzitutto, evidenziato che la prospettazione di un vizio di travisamento della prova in sede di legittimità non può che fondarsi, in ogni caso (e, quindi, anche ove se ne ammettesse la proponibilità), non soltanto sull’esclusione di qualsiasi profilo di valutazione della prova da parte del giudice, ma pure sul carattere di decisività che deve necessariamente assumere il travisamento stesso, richiedendosi, a tal fine, che la decisione sarebbe stata certamente (e non solo possibilmente o probabilmente) diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che il materiale probatorio palesa essere inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito.

Nella specie, la Corte territoriale (cfr. §

2.1. dei “Fatti di causa”; pp. 11-13, 18-20, 23-28 della sentenza n. 1422/2020) ha accertato: a ) anzitutto, la responsabilità della odierna società ricorrente in ordine alle illecite immissioni inquinanti nel corpo idrico nel periodo settembre 1991-settembre 1992 e con effetti di esiti permanenti suscettibili di attuale riparazione; b) inoltre, la responsabilità della medesima società per il danno all’immagine subito dal Comune di Partinico, ossia per il “notevole nocumento al proprio prestigio istituzionale, legato alla netta percezione da parte dei consociati dell’estrema difficoltà dell’Amministrazione nel governare il fenomeno dell’inquinamento indotto dalla condotta illecita tenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e nel farvi fronte con adeguate risorse, che non potevano che essere distolte da altre rilevanti pubbliche finalità”, riconoscendo a tal riguardo anche la “concorrente condotta posta in essere dallo stesso Comune e dai terzi”, così da determinare la quota di responsabilità della stessa Distilleria in misura pari al 70%.

E un tale accertamento è stato effettuato dal giudice di appello in forza di un complessivo apprezzamento delle informazioni probatorie a sua disposizione, il quale esclude che si possa ravvisare sia la sussistenza di un errore di mera percezione sul contenuto oggettivo della prova, sia, in ogni caso, la decisività dell’errore stesso.

Del resto, a conforto della già assorbenti considerazioni che precedono, non può non rilevarsi che l’impugnata sentenza n. 1422/2020, per un verso, ha confermato quanto dal Tribunale accertato in ordine al fatto che “(a)ttraverso la propria condotta illecita, consumata in molteplici episodi e per periodi oscillanti da un minimo di due mesi ad un massimo di sei mesi fra il settembre del 1991 ed il settembre del 1992, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha dunque cagionato una significativa alterazione dell’ambiente le cui conseguenze pregiudizievoli hanno avuto effetto duraturo” (accertamento che, quindi, dà evidenzia alla circostanza che gli sversamenti erano ricorrenti e che non si riducevano al solo momento delle ispezioni dei NAS) e, per altro verso, ha individuato la quota di responsabilità della Distilleria medesima nella misura del 70% non fondando il proprio convincimento sulle sole risultanze peritali del giudizio penale.

4.1.2. – Ne consegue anche l ’ inammissibilità della censura che evoca la violazione dell’art. 1227 c.c., giacché essa muove dall’erronea prospettiva dell’operatività di detta fattispecie legale in base ad un fatto storico diverso da quello accertato dal giudice del merito, mentre la deduzione del c.d. vizio di violazione di legge per erronea sussunzione del “fatto” nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina postula, per l’appunto, che l’accertamento operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, rimanendo, quindi, estranea alla denuncia di un tale vizio ogni critica che investa la quaestio facti , esclusivamente riservata all’apprezzamento del giudice di merito (tra le altre: Cass. n. 6035/2018; Cass., S.U., n. 25573/2020).

5. - Con il quinto mezzo è prospettata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.2043, 1226 e 1227 c.c., per aver la Corte territoriale, nel liquidare il danno non patrimoniale all’immagine in euro 130.129,00, fatto riferimento (dopo aver reputato illogico il criterio utilizzato dal Tribunale) all’illogico parametro della misura superiore al 10% del valore economico delle misure riparatorie, giacché “sganciato da un nesso di causalità con la liquidazione del costo delle misure di riparazione”, là dove, invece, idoneo criterio di liquidazione poteva trarsi dalle tabelle del tribunale di Milano del 2018 in tema di liquidazione del danno da diffamazione (e, quindi, anche all’immagine), le quali, in base al grado dell’offesa, fissano un risarcimento variabile fino ad euro 50.000,00 per i casi “di gravità elevata”, salvo maggiori importi, «solo però per casi “eccezionali”».

5.1. –Il motivo è infondato.

La Corte territoriale, nel dar corso ad una liquidazione equitativa “pura” del danno all’immagine patito dal Comune di Partinico, ha indicato [cfr. § 2.1., lett. b.2) e b.3 ) dei “Fatti di causa”; pp. 26-28 sentenza n. 1422/2020] sia il percorso logico - giuridico seguito nell’individuare concretamente il danno risarcibile (ancorandolo, come già detto, al “notevole nocumento al proprio prestigio istituzionale, legato alla netta percezione da parte dei consociati dell’estrema difficoltà dell’Amministrazione nel governare il fenomeno dell’inquinamento indotto dalla condotta illecita tenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e nel farvi fronte con adeguate risorse, che non potevano che essere distolte da altre rilevanti pubbliche finalità”), sia il criterio di liquidazione ritenuto adeguato (riferito “anche alle attività necessarie per ripristinare la dignità perduta da parte di una istituzione rappresentativa della collettività”, assumendo come idoneo allo scopo un parametro “di poco superiore al 10% del valore economico delle misure riparatorie già imposte”) e, quindi, escludendo motivatamente la congruenza del criterio di liquidazione utilizzato dal primo giudice (ossia, quello matematico di ragguaglio, ex art. 135 c.p., della pena detentiva inflitta alla Bertolino, autrice del delitto di danneggiamento aggravato), sia pure giungendo, poi, a quantificare il danno nella stessa consistenza monetaria.

Il giudice di appello si è, pertanto, attenuto al principio (tra le altre: Cass. n. 22272/2018; Cass. n. 18795/2021) secondo il quale la liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd.

“pura”, consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell’esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento.

Ne consegue che la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del "minimo costituzionale" richiesto dall’art. 111, comma sesto, Cost.) sia nel vizio di violazione dell’art. 1226 c.c. allorché non siano indicate le ragioni dell’operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione; ciò che, nella specie, alla luce delle precedenti considerazioni, è invece da escludere.

6. – Con il sesto mezzo (proposto in subordine “al mancato accoglimento dei motivi che precedono”) è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 324, 329 e 342 c.p.c., per aver la Corte territoriale affermato la corresponsabilità di essa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nella causazione del danno ambientale nella misura del 70% e liquidato in base a tale percentuale l’importo complessivo dei costi di riparazione, là dove il Tribunale aveva fissato detta misura nel 65%, con statuizione non fatta oggetto di impugnazione da parte del Comune di Partinico. 6.1. – Il motivo è infondato alla luce delle medesime considerazioni svolte in sede di scrutinio del terzo motivo di ricorso al §

3.1.1. (cui integralmente si rinvia), non essendosi formato alcun giudicato interno sulla statuizione del primo giudice relativa alla quota di responsabilità per danno ambientale della società odierna ricorrente.

7. – Il ricorso va, dunque, rigettato e la società ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorso e c ondanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 11.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1824/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona della Commissaria straordinaria legale pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Avverso l e SENTENZ E d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO non definitiva n. 2347/2017, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e definitiva n. 1422/2020, depositata il 25/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con ricorso affidato a sei motivi, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha impugnato sia la sentenza non definitiva n. 2347/2017, pubblicata l’11 novembre 2017, sia la sentenza definitiva n. 1422/2020, pubblicata il 25 settembre 2020, con le quali la Corte di appello di Palermo, all’esito del giudizio di gravame, in parziale riforma della sentenza n. 32/2011 del Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Partinico, la condannava, a titolo di risarcimento del danno ambientale in favore del Comune di Partinico, per una quota di responsabilità pari al 70% (per gli scarichi inquinanti, nel periodo settembre 1991-settembre 1992, determinanti il degrado del canale Maltempo, del torrente Puddastri e del fiume Nocella: condotta per la quale era stata riconosciuta la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], amministratrice unica e legale rappresentante della stessa società), all’esecuzione, fino alla complessiva somma di euro 1.115.646,00,: “1) delle misure di riparazione primarie attuali: a) per efficientamento del depuratore comunale e tombatura scarichi illeciti, fino alla concorrenza di euro 677.878,00; b) per progettazione e realizzazione di una rete di monitoraggio e campionamento delle acque superficiali del sistema fluviale Nocella, fino alla concorrenza di euro 77.768,00; c) per la realizzazione di una campagna di indagine condotta da una task force per il controllo del corridoio fluviale Puddastri-Nocella, fino alla concorrenza di euro 108.448,00; 2) delle misure compensative riferite alle perdite temporanee supplementari: a) per l’ampliamento del budget complessivo attinente ai contratti relativi al personale della task force per il controllo del corridoio fluviale Puddastri-Nocella, fino alla concorrenza di euro 251.552,00”; confermando, altresì, la condanna, in favore della medesima amministrazione comunale, al pagamento della somma di euro 130.129,00, a titolo di risarcimento del danno all’immagine. 2. – La Corte territoriale, con la sentenza non definitiva n. 2347/2017, così provvedeva sull’appello della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. affidato a dieci motivi di impugnazione: a) rigettava i primi tre motivi (con i quali, rispettivamente, si deduceva la nullità della citazione, l’irregolare instaurazione del rapporto processuale, la maturata prescrizione del diritto azionato); b) accoglieva il quarto motivo di appello, con cui si censurava l’erronea individuazione dei criteri normativi per la determinazione e la liquidazione del danno ambientale, affermando la persistente legittimazione del Comune di Partinico “prevista in costanza dell’originaria disciplina di cui alla L. 18 luglio 1986, n. 349”, dovendosi, però, fare riferimento, ai fini del risarcimento del danno, ai criteri previsti dall’art. 311, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006; c) riteneva non fondata la censura, svolta con il quinto motivo (che denunciava, ulteriormente, “l’erronea ricostruzione della vicenda di inquinamento dedotta in giudizio sia in termini di condotte imputabili alla Bertolino sia con riguardo alla relativa estensione temporale”), con cui si deduceva il carattere esplorativo dell’espletata C.T.U., tale da aver supplito, illegittimamente, alle carenze allegatorie dell’attore; d) disponeva, quindi, con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per il rinnovo della C.T.U. “al fine di procedere ad una nuova valutazione del danno” in base ai criteri di cui al citato art. 311 e, dunque, in riferimento alle misure di riparazione primaria, complementare e compensativa, nonché, “per il caso di omessa o in perfetta loro esecuzione, determinandone il costo da rendere oggetto di condanna”. 2.1. – Con la sentenza definitiva n. 1422/2022, il giudice di appello riteneva (per quanto ancora interessa in questa sede) che: a) in riferimento alle censure svolte dal quarto all’ottavo motivo di gravame: a.1) alla luce delle risultanze della C.T.U. espletata in secondo grado (in base anche agli elementi già in atti, desumibili, tra l’altro, dal procedimento penale a carico della Bertolino, nonché di ulteriori elementi reputati necessari), era dimostrato che l’illecita immissione di reflui (borlande e condense) provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] per un periodo di 13 mesi, compreso tra il 1991 e il 1992, costituiva fattore responsabile del degrado sui corsi d’acqua Maltempo, Puddastri e Nocella, ossia “degli effetti persistenti sullo stato biologico dell’ecosistema” (essendo state colpite le risorse ambientali includenti le acque superficiali, i suoli e sedimenti, la flora e l’habitat) “determinati dall’alterazione chimica del corpo idrico … anche se alterazione temporanea”; a.2) pur essendo provato che anche altri soggetti riversavano i propri scarichi inquinanti nei corsi d’acqua Puddastri e Nocella, la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per l’inquinamento era, però, da stimare in una quota pari al 70%; a.3) “dato il tempo trascorso dal verificarsi dell’evento dannoso … le riparazioni da imputare al soggetto obbligato non possono non essere applicate al contesto socio-ambientale attuale”, per cui le misure di riparazione primaria relative al periodo di imputazione (MRPi), “intese come azione di ripristino della risorsa e della sua capacità di erogare servizi eco-sistemici”, non erano da reputarsi all’attualità come “opzioni ragionevoli di riparazione”; a.4) “(d)’altra parte, poiché tali misure sono state già in parte adottate dal Comune di Partinico tra il 2002 e il 2005 nell’ambito del Progetto di Riqualificazione del torrente Puddastri e del tratto finale del [OSCURATO:PERSONA] … con opere effettivamente realizzate pari a euro 1.500.711,00 … le stesse sono state logicamente e correttamente utilizzate quale termine di confronto, cui è associato un costo posto alla base del calcolo del valore, che, in ragione della tipologia delle pressioni imputabili alla Distilleria, viene indicato quale budget da impiegare a sostegno delle misure concretamente ed efficacemente ancora eseguibili” (MRPa: misure di riparazione attuali); a.5) in relazione al dedotto giudicato esterno formatosi nella causa risarcitoria intentata dall’A.R.T.A. contro la Bertolino e la Distilleria in seguito alla sentenza n. 292/2015 pronunciata dalla stessa Corte territoriale (giudizio dal quale era stato tratto e stato preso in considerazione il primo dei due progetti di risanamento del corridoio fluviale del Nocella elaborati dai consulenti tecnici d’ufficio ivi nominati), non poteva “affatto farsi questione di bis in idem, trattandosi di giudizio intercorso fra altre parti”, essendo, inoltre, di carattere plurioffensivo il fatto posto a fondamento dell’azione risarcitoria esercitata dal Comune di Partinico, quale soggetto anch’esso legittimato “a pretendere le attività riparatorie in forma specifica inerenti al danno ambientale, subito nel contesto territoriale”; b) in riferimento al nono motivo di gravame: b.1) era da condividere il convincimento del Tribunale sulla sussistenza del danno all’immagine subito dal Comune di Partinico, essendo comprovato dalla documentazione in atti il “notevole nocumento al proprio prestigio istituzionale, legato alla netta percezione da parte dei consociati dell’estrema difficoltà dell’Amministrazione nel governare il fenomeno dell’inquinamento indotto dalla condotta illecita tenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e nel farvi fronte con adeguate risorse, che non potevano che essere distolte da altre rilevanti pubbliche finalità”; b.2) non era, invece, condivisibile, in quanto non esaustivo, il parametro utilizzato dal primo giudice per la liquidazione del danno anzidetto (ossia, il criterio di riferimento matematico di ragguaglio, ex art. 135 c.p., della pena detentiva inflitta alla Bertolino, autrice del delitto di danneggiamento aggravato), ponendo tale parametro “l’accento esclusivamente sul disvalore della condotta”, mentre “il danno da lesione del prestigio di una Amministrazione pubblica va parametrato anche alle attività necessarie per ripristinare la dignità perduta da parte di una istituzione rappresentativa della collettività”; b.3 ) tuttavia, pur essendo tali premesse metodologiche in parte diverse da quelle del primo giudice, nella specie, tenuto conto, ai sensi dell’art. 1227 c.c., “anche della concorrente condotta posta in essere dallo stesso Comune e dai terzi”, il danno all’immagine era da liquidare nella stessa complessiva somma di euro 130.129,00, individuata dal Tribunale, cioè “di poco superiore al 10% del valore economico delle misure riparatorie già imposte”; c) in riferimento al decimo motivo di appello, era da confermare la sentenza di primo grado sul rigetto, per difetto di prova, della domanda riconvenzionale proposta dalla Distilleria “sul presupposto che essa sarebbe stata additata dagli amministratori comunali, in modo preordinato, quale unica responsabile del degrado ambientale rilevato, in realtà ascrivibile alla stessa P.A. soggetti terzi”; c.1) per un verso, non sussisteva alcun errore del Tribunale nell’interpretazione di detta domanda e, per altro verso, oltre a non essere frutto di “costrizione” la scelta imprenditoriale di dislocare lo stabilimento industriale all’interno del territorio comunale di Partinico, definito “realtà ambientale e socio economica caratterizzata da un costante fenomeno di degrado ambientale”, non era stato «neppure specificamente allegato nessun elemento certo riferibile ad un pubblico amministratore dell’ente locale, che consenta di ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sia stata “strumentalmente indicata” dal Comune di Partinico come la vera e unica responsabile dell’accertata contaminazione dell’area fluviale Nocella-Puddastri e del mare». 3. –Ha resistito con controricorso il Comune di Partinico. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., falsa applicazione dell’art. 311 del d.lgs. n. 152/2006 e violazione degli artt. 81 e 111 c.p.c., per aver la Corte territoriale, in adesione ad orientamento della giurisprudenza di legittimità di cui si auspica un mutamento, erroneamente ritenuto legittimato il Comune di Partinico all’azione di risarcimento del danno ambientale nonostante la sopravvenuta legittimazione del Ministero dell’ambiente ai sensi dell’art. 311 del d.lgs. n. 152/2006, non essendo al tal fine pertinenti gli istituti processuali, evocati dal giudice di appello, della perpetuatio jurisdictionis(art. 5 c.p.c.) e della sostituzione processuale (artt. 81 e 111 c.p.c.). 1.1. –Il motivo è infondato. Giova rammentare che, in tema di risarcimento del danno ambientale, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della l. n. 97 del 2013, anche se riferiti a fatti anteriori alla data di applicabilità della direttiva comunitaria recepita da tale legge, è applicabile l’art. 311 del d.lgs. n. 152 del 2006, nel testo modificato, da ultimo, dall’art. 25 della legge n. 97 cit., ai sensi del quale resta esclusa la risarcibilità per equivalente, dovendo ora il giudice individuare le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa ivi prescritte e, per il caso di loro omessa o incompleta esecuzione, determinarne il costo, in quanto solo quest’ultimo (ovvero il suo rimborso) potrà essere oggetto di condanna nei confronti dei danneggianti (tra le altre: Cass. n. 9012/2015; Cass. n. 16806/2015; Cass. n. 14935/2016; Cass. n. 8662/2017; Cass. n. 8468/2019). A tal riguardo, si è, quindi, precisato che i profondi cambiamenti normativi intervenuti non hanno precluso, in sé, né la legittimazione attiva di un soggetto o ente territoriale diverso dallo Stato e neppure l’ammissibilità di una domanda di risarcimento danno proposta, come in origine previsto, per equivalente, che potrebbe in astratto essere accolta adattandola alle nuove previsioni di legge, con la previsione cioè di quelle misure di riparazione, primaria, complementare e compensativa destinate a tenere luogo, per un effettivo ripristino, del risarcimento per equivalente (Cass. n. 8468/2019, citata). La Corte territoriale si è attenuta a tali consolidati principi, che trovano conforto in espressa previsione normativa e che, come tali, non sono scalfiti dagli argomenti addotti a sostegno della censura. 2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art.2909 c.c., per aver la Corte territoriale erroneamente escluso la “efficacia dirimente di giudicato riflesso” della sentenza n. 292/2015 pronunciata dalla medesima Corte di appello di Palermo nella causa tra l’A.R.T.A. e la Bertolino, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., avendo questa il medesimo oggetto del presente giudizio. La ricorrente sostiene che lo stesso danno, “con la condanna dell’operatore al risarcimento attraverso le misure di riparazione”, era stato già “ristorato” all’A.R.T.A., sicché “una volta identificato il risarcimento dovuto (solo) allo Stato nella realizzazione delle misure riparatorie atte a ripristinare l’integrità dell’ambiente offeso, non è concepibile che tale risarcimento venga riconosciuto più volte per iniziative separate di una moltitudine di enti (Regioni, Province e Comuni)” e “(p)osto che al Comune di Partinico è stata riconosciuta la legittimazione a rivendicare non un diritto proprio, ma dello Stato, non si può negare che il giudicato spiega effetti riflessi sull’odierno contendere”. 2.1. –Il motivo è infondato. Lo è, anzitutto e in via assorbente, proprio nell’invocare l’efficacia di giudicato riflesso della sentenza n. 292/2015 pronunciata dalla stessa Corte di appello di Palermo in controversia – intentata dall ’ A.R.T.A. ([OSCURATO:PERSONA] e Ambiente della Regione Sicilia) contro la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e la sua legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] - nella quale non era parte il Comune di Partinico e ciò in quanto è la stessa efficacia riflessa del giudicato ad essere pretesa non riconosciuta dall’ordinamento giuridico, che non ammette che il giudicato possa produrre effetti nei confronti di terzi rimasti estranei al processo, nemmeno quando essi siano titolari di una situazione giuridica dipendente, potendo, semmai, assumere solo efficacia di prova documentale in un successivo giudizio (tra le altre: Cass. n. 18325/2019; Cass. n. 12394/2020; Cass. n. 35037/2021;Cass. n. 12969/2022). Va, comunque, osservato che la sentenza n. 292/2015 (depositata in atti dalla società ricorrente) è ben lungi dall’aver condannato l’“operatore” (ossia la Bertolino; essendo stata, peraltro, rigettata la domanda svolta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per maturata prescrizione del diritto al risarcimento danni azionato dall’A.R.T.A.) “al risarcimento attraverso le misure di riparazione”, giacché la condanna è intervenuta (nella misura di euro 145.927,14, di cui euro 104.233,67 a titolo di danno patrimoniale ed euro 41.693,47 per il danno non patrimoniale) a ristoro del danno ambientale “per equivalente”, essendo dette somme (segnatamente, quelle a titolo di danno patrimoniale) quantificate “ai fini del recupero del paesaggio della zona interessata dall’inquinamento” (p. 8 della sentenza). Del resto, la stessa sentenza n. 292/2015 ha escluso espressamente l’applicazione alla controversia del d.lgs. n. 152/2006, non solo ritenendo preclusa dal giudicato penale la questione di legittimazione attiva del Ministero dell’ambiente, ma anche argomentando (p. 4 della sentenza) sul fatto che trattavasi di “un danno ambientale verificatosi in epoca molto anteriore rispetto all’entrata in vigore della normativa menzionata dagli appellanti (dal settembre 1991 al settembre 1992)”. Dunque, nel caso di specie non giova alla società ricorrente richiamare il principio – enunciato da questa Corte (Cass. n. 16806/2015) - secondo cui non residua alcun danno ambientale risarcibile ogniqualvolta, avutasi la riduzione al pristino stato, non persista la necessità di ulteriori misure sul territorio, giacché a tal fine si impone una verifica alla stregua della nuova normativa, ossia in base alla disciplina (innanzi evidenziata) di cui al d.lgs. n. 152/2006, la quale prescinde dalla logica del “risarcimento per equivalente” e richiede l’attuazione effettiva delle misure di riparazione primaria, complementare e compensativa ivi prescritte, della cui realizzazione non è dato affatto conto dalla parte ricorrente (la quale potrà, semmai, in una futura sede esecutiva eventualmente opporre l’adempimento esatto delle misure riparatorie che si sovrappongono ovvero il corrisposto rimborso dei costi che sono stati sostenuti a tal fine). 3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 311 del d.lgs. n. 152/2006, e successive modificazioni, e dell’allegato 3 alla parte VI del medesimo d.lgs. n. 152/2006, per avere la Corte territoriale, non tenendo conto che “il fenomeno di inquinamento ascritto alla [OSCURATO:PERSONA] ha avuto natura transitoria ed ha esaurito da decenni i suoi effetti”, dichiarato, in violazione del giudicato interno sul punto e, comunque, irragionevolmente, per un verso, “che le misure di ripristino ambientale sono state già realizzate (a spese del Ministero dell’Ambiente) fra il 2000 ed il 2005” e, per altro verso, che “quelle opere andavano prese a parametro delle proprie valutazioni”, così da costruire un budget in favore del Comune per il ripristino più volte del medesimo sito con costi a carico dello stesso danneggiante. 3.1. –Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. 3.1.1. - È infondato, anzitutto, quanto al profilo di censura che evoca la sussistenza di un giudicato interno sulla statuizione del giudice di primo grado circa la “temporaneità degli effetti dannosi sull’ambiente degli illeciti contestati all’odierna ricorrente”. Varrà rammentare che il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicché l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (tra le altre: Cass. n. 10760/2019; Cass. n. 30728/2022). Nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. aveva interposto appello avverso la sentenza di primo grado deducendo dieci motivi di gravame, tra l’altro censurando (cfr. pp. 9 e 10 della sentenza non definitiva n. 2347/2017) l’erronea individuazione dei criteri normativi per la determinazione e la liquidazione del danno ambientale (quarto motivo) e “l’erronea ricostruzione della vicenda di inquinamento dedotta in giudizio sia in termini di condotte imputabili alla Bertolino sia con riguardo alla relativa estensione temporale” (quinto motivo), così da rimettere in discussione, rispetto alla posizione di essa società appellante, sia il profilo dell’an della responsabilità, sia quello della sussistenza e della consistenza del danno risarcibile. E in coerenza con il perimetro dell’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e con quanto deciso con la sentenza non definitiva n. 2347/2017, la Corte di appello di Palermo emetteva l’ordinanza di prosecuzione del giudizio (con rinnovazione della c.t.u.) ritenendo “necessario valutare il danno conseguente alle emissioni inquinanti riversate sui corsi d’acqua Maltempo, Puddastri e Nocella …. previo accertamento sia dei fattori in concreto responsabili del degrado e/o dell’incremento del loro degrado che della responsabilità imputabile proporzionalmente a ciascuno di essi, individuando le misure di riparazione primaria … complementare … compensativa e, per il caso di omessa o imperfetta loro esecuzione, determinandone il costo” (ordinanza n. 5234 dell’11 dicembre 2017, depositata dal Comune controricorrente). Nessun giudicato interno si è, dunque, formato sulla anzidetta asserita statuizione del Tribunale. 3.1.2. –Sono inammissibili gli ulteriori profili di doglianza. Con essi, infatti, non è colta la ratio decidendidella sentenza definitiva impugnata la quale, diversamente da quanto dedotto in ricorso, si fonda (alla stregua di ampia e articolata motivazione che richiama le complessive risultanze della c.t.u.: cfr. § 2.1. dei “Fatti di causa”; pp. 11, 13-18 della sentenza n. 1422/2020) sull’accertamento della sussistenza, in conseguenza delle illecite immissioni addebitabili alla società ricorrente, di “effetti persistenti sullo stato biologico dell’ecosistema, determinati dall’alterazione del corpo idrico” (ribadendo, quindi, l’accertamento del Tribunale sul fatto che “la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha dunque cagionato una significativa alterazione dell ’ ambiente le cui conseguenze pregiudizievoli hanno avuto effetto duraturo”) rispetto ai quali pregiudizievoli effetti persistenti residuavano “misure concretamente ed efficacemente ancora eseguibili” (MRPa: misure di riparazione attuali) per addivenire alla relativa completa riparazione. 4. –Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., “error in iudicando” eviolazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. La Corte territoriale avrebbe, anzitutto, travisato il compendio probatorio ai fini del riconosciuto risarcimento del danno all’immagine, reputando che gli sversamenti di reflui si sarebbero protratti ininterrottamente per un anno, mentre, da accertamenti dei NAS, vi erano stati “due soli episodi a settembre del 1991 e a settembre dell’anno successivo” e, altresì, affermando, contrariamente alle emergenze processuali del giudizio penale, che “in merito alla quota di responsabilità del 70% si sono pronunciati diversi tecnici … anche in sede penale”. Di qui, pertanto, anche la dedotta violazione dell’art. 1227 c.c., “posto che la corretta valutazione del compendio probatorio avrebbe dovuto indurre ad escludere (comma 2) o quanto meno a ridurre (comma 1) la percentuale di concorso al danno non patrimoniale (invece arbitrariamente aumentata d’ufficio rispetto alla decisione di primo grado)”. 4.1. –Il motivo è inammissibile in tutta la sua articolazione. 4.1.1. –Va, anzitutto, evidenziato che la prospettazione di un vizio di travisamento della prova in sede di legittimità non può che fondarsi, in ogni caso (e, quindi, anche ove se ne ammettesse la proponibilità), non soltanto sull’esclusione di qualsiasi profilo di valutazione della prova da parte del giudice, ma pure sul carattere di decisività che deve necessariamente assumere il travisamento stesso, richiedendosi, a tal fine, che la decisione sarebbe stata certamente (e non solo possibilmente o probabilmente) diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che il materiale probatorio palesa essere inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito. Nella specie, la Corte territoriale (cfr. § 2.1. dei “Fatti di causa”; pp. 11-13, 18-20, 23-28 della sentenza n. 1422/2020) ha accertato: a ) anzitutto, la responsabilità della odierna società ricorrente in ordine alle illecite immissioni inquinanti nel corpo idrico nel periodo settembre 1991-settembre 1992 e con effetti di esiti permanenti suscettibili di attuale riparazione; b) inoltre, la responsabilità della medesima società per il danno all’immagine subito dal Comune di Partinico, ossia per il “notevole nocumento al proprio prestigio istituzionale, legato alla netta percezione da parte dei consociati dell’estrema difficoltà dell’Amministrazione nel governare il fenomeno dell’inquinamento indotto dalla condotta illecita tenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e nel farvi fronte con adeguate risorse, che non potevano che essere distolte da altre rilevanti pubbliche finalità”, riconoscendo a tal riguardo anche la “concorrente condotta posta in essere dallo stesso Comune e dai terzi”, così da determinare la quota di responsabilità della stessa Distilleria in misura pari al 70%. E un tale accertamento è stato effettuato dal giudice di appello in forza di un complessivo apprezzamento delle informazioni probatorie a sua disposizione, il quale esclude che si possa ravvisare sia la sussistenza di un errore di mera percezione sul contenuto oggettivo della prova, sia, in ogni caso, la decisività dell’errore stesso. Del resto, a conforto della già assorbenti considerazioni che precedono, non può non rilevarsi che l’impugnata sentenza n. 1422/2020, per un verso, ha confermato quanto dal Tribunale accertato in ordine al fatto che “(a)ttraverso la propria condotta illecita, consumata in molteplici episodi e per periodi oscillanti da un minimo di due mesi ad un massimo di sei mesi fra il settembre del 1991 ed il settembre del 1992, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha dunque cagionato una significativa alterazione dell’ambiente le cui conseguenze pregiudizievoli hanno avuto effetto duraturo” (accertamento che, quindi, dà evidenzia alla circostanza che gli sversamenti erano ricorrenti e che non si riducevano al solo momento delle ispezioni dei NAS) e, per altro verso, ha individuato la quota di responsabilità della Distilleria medesima nella misura del 70% non fondando il proprio convincimento sulle sole risultanze peritali del giudizio penale. 4.1.2. – Ne consegue anche l ’ inammissibilità della censura che evoca la violazione dell’art. 1227 c.c., giacché essa muove dall’erronea prospettiva dell’operatività di detta fattispecie legale in base ad un fatto storico diverso da quello accertato dal giudice del merito, mentre la deduzione del c.d. vizio di violazione di legge per erronea sussunzione del “fatto” nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina postula, per l’appunto, che l’accertamento operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, rimanendo, quindi, estranea alla denuncia di un tale vizio ogni critica che investa la quaestio facti , esclusivamente riservata all’apprezzamento del giudice di merito (tra le altre: Cass. n. 6035/2018; Cass., S.U., n. 25573/2020). 5. - Con il quinto mezzo è prospettata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.2043, 1226 e 1227 c.c., per aver la Corte territoriale, nel liquidare il danno non patrimoniale all’immagine in euro 130.129,00, fatto riferimento (dopo aver reputato illogico il criterio utilizzato dal Tribunale) all’illogico parametro della misura superiore al 10% del valore economico delle misure riparatorie, giacché “sganciato da un nesso di causalità con la liquidazione del costo delle misure di riparazione”, là dove, invece, idoneo criterio di liquidazione poteva trarsi dalle tabelle del tribunale di Milano del 2018 in tema di liquidazione del danno da diffamazione (e, quindi, anche all’immagine), le quali, in base al grado dell’offesa, fissano un risarcimento variabile fino ad euro 50.000,00 per i casi “di gravità elevata”, salvo maggiori importi, «solo però per casi “eccezionali”». 5.1. –Il motivo è infondato. La Corte territoriale, nel dar corso ad una liquidazione equitativa “pura” del danno all’immagine patito dal Comune di Partinico, ha indicato [cfr. § 2.1., lett. b.2) e b.3 ) dei “Fatti di causa”; pp. 26-28 sentenza n. 1422/2020] sia il percorso logico - giuridico seguito nell’individuare concretamente il danno risarcibile (ancorandolo, come già detto, al “notevole nocumento al proprio prestigio istituzionale, legato alla netta percezione da parte dei consociati dell’estrema difficoltà dell’Amministrazione nel governare il fenomeno dell’inquinamento indotto dalla condotta illecita tenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e nel farvi fronte con adeguate risorse, che non potevano che essere distolte da altre rilevanti pubbliche finalità”), sia il criterio di liquidazione ritenuto adeguato (riferito “anche alle attività necessarie per ripristinare la dignità perduta da parte di una istituzione rappresentativa della collettività”, assumendo come idoneo allo scopo un parametro “di poco superiore al 10% del valore economico delle misure riparatorie già imposte”) e, quindi, escludendo motivatamente la congruenza del criterio di liquidazione utilizzato dal primo giudice (ossia, quello matematico di ragguaglio, ex art. 135 c.p., della pena detentiva inflitta alla Bertolino, autrice del delitto di danneggiamento aggravato), sia pure giungendo, poi, a quantificare il danno nella stessa consistenza monetaria. Il giudice di appello si è, pertanto, attenuto al principio (tra le altre: Cass. n. 22272/2018; Cass. n. 18795/2021) secondo il quale la liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. “pura”, consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell’esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento. Ne consegue che la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del "minimo costituzionale" richiesto dall’art. 111, comma sesto, Cost.) sia nel vizio di violazione dell’art. 1226 c.c. allorché non siano indicate le ragioni dell’operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione; ciò che, nella specie, alla luce delle precedenti considerazioni, è invece da escludere. 6. – Con il sesto mezzo (proposto in subordine “al mancato accoglimento dei motivi che precedono”) è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 324, 329 e 342 c.p.c., per aver la Corte territoriale affermato la corresponsabilità di essa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nella causazione del danno ambientale nella misura del 70% e liquidato in base a tale percentuale l’importo complessivo dei costi di riparazione, là dove il Tribunale aveva fissato detta misura nel 65%, con statuizione non fatta oggetto di impugnazione da parte del Comune di Partinico. 6.1. – Il motivo è infondato alla luce delle medesime considerazioni svolte in sede di scrutinio del terzo motivo di ricorso al § 3.1.1. (cui integralmente si rinvia), non essendosi formato alcun giudicato interno sulla statuizione del primo giudice relativa alla quota di responsabilità per danno ambientale della società odierna ricorrente. 7. – Il ricorso va, dunque, rigettato e la società ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso e c ondanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 11.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Sentenza Cassazione n. 07073/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris