Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 02038/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1216‒2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], C.F. 97210890584 , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: avvlucalucini@fast - pec.it ) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente Oggetto: ACCISE – litisconsorzio necessario processuale -integrazione contraddittorio domiciliatain Roma, alla via Cicerone, n. 44, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore; -controricorrente - avverso la sentenza n. 909/12/2021 della Commissione tributaria regionale dell’EMILIA-ROMAGNA, depositata in data 05/07/2021; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA], alla pubblica udienza del 10/ 10 /2024 e, in sede di riconvocazione, in data 08/01/2025; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa Olga PIRONE, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito, per la ricorrente, l’Avvocato dello Stato dott. ssa Anna COLLABOLLETTA, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; udito, per la controricorrente, gli avv.ti Giovanni CORBYONS e Luca LUCINI, che hannochiesto il rigetto del ricorso.

Rilevato che:

1. Sulla base delle risultanzedi una verifica fiscale condotta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società che svolge attività di lavorazione e trasformazione in prodotti energetici di sottoprodotti di origine animale (cd.

SOA) in un impianto gestito in regime di deposito fiscale di accise, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli emetteva nei confronti della predetta società gli avvisi di pagamento n.

A/18330 del 09/12/2016 e n.

A/18449 del 13/12/2016 per recuperare l’accisa complessivamente evasa, oltre indennità di mora ed interessi,e l’atto di irrogazione di sanzioni n. 200 del 13/12/2016, mentre l’agente della riscossione emetteva la cartella di pagamento n. 07820170003040959000 del 05/04/2017.

2. Tali atti venivano impugnati separatamente dalla società dinanzi alla CTP (ora Corte di giustizia tributaria di primo grado) di Parma che, riuniti i ricorsi, li accoglieva parzialmente con sentenza n. 207/02/2019, con cui riduceva gli importi dovuti dalla società contribuente, ordinando all’Agenzia delle entrate – Riscossione, costituita in giudizio, di procedere al ricalcolo degli oneri di riscossione degli altri oneri dovuti.

3. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la sola Agenzia doganale, che veniva rigettata dalla CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) dell’Emilia-Romagna con la sentenza in epigrafe indicata.

4. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui replica la società contribuente con controricorso e memoria.

Non risulta intimata l’Agenzia delle entrate –Riscossione che aveva partecipato al giudizio d’appello.

5. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa Olga PIRONE in data 17/09/2024 ha depositato memoria conclusionale chiedendo il rigetto del ricorso.

Considerato che:

1. Dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso (pag. 4 ) risulta che l’originario ricorso era stato proposto anche nei confronti dell’agente della riscossione, ma a quest’ultimo, parte anche del giudizio di appello, non risulta essere stato notificato il ricorso per cassazione, né lo stesso si è volontariamente costituito in giudizio.

2. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'omessa notifica dell'impugnazione a un litisconsorte necessario, sia nel caso di litisconsorzio sostanziale, sia nel caso di litisconsorzio processuale, non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l'esigenza dell'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti della parte pretermessa, anche laddove il litisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppure indicato nell'atto di impugnazione. (cfr. Cass., 29 ottobre 2021, n. 30711;Cass., 21 marzo 2019, n. 8065; Cass., 27 luglio 2018, n. 19910; Cass., 31 luglio 2013, n. 18364).

3. Va, pertanto, disposta, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., l'integrazione del contraddittorio da effettuarsi a cura dell’Agenzia delle dogane nei confronti della Agenzia delle entrate –Riscossione, fissando all’uopo il termine che si reputa congruo indicare in sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate –Riscossione, a cura dell’Agenzia delle doganericorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1216‒2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], C.F. 97210890584 , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: avvlucalucini@fast - pec.it ) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente Oggetto: ACCISE – litisconsorzio necessario processuale -integrazione contraddittorio domiciliatain Roma, alla via Cicerone, n. 44, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore; -controricorrente - avverso la sentenza n. 909/12/2021 della Commissione tributaria regionale dell’EMILIA-ROMAGNA, depositata in data 05/07/2021; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA], alla pubblica udienza del 10/ 10 /2024 e, in sede di riconvocazione, in data 08/01/2025; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa Olga PIRONE, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito, per la ricorrente, l’Avvocato dello Stato dott. ssa Anna COLLABOLLETTA, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; udito, per la controricorrente, gli avv.ti Giovanni CORBYONS e Luca LUCINI, che hannochiesto il rigetto del ricorso. Rilevato che: 1. Sulla base delle risultanzedi una verifica fiscale condotta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società che svolge attività di lavorazione e trasformazione in prodotti energetici di sottoprodotti di origine animale (cd. SOA) in un impianto gestito in regime di deposito fiscale di accise, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli emetteva nei confronti della predetta società gli avvisi di pagamento n. A/18330 del 09/12/2016 e n. A/18449 del 13/12/2016 per recuperare l’accisa complessivamente evasa, oltre indennità di mora ed interessi,e l’atto di irrogazione di sanzioni n. 200 del 13/12/2016, mentre l’agente della riscossione emetteva la cartella di pagamento n. 07820170003040959000 del 05/04/2017. 2. Tali atti venivano impugnati separatamente dalla società dinanzi alla CTP (ora Corte di giustizia tributaria di primo grado) di Parma che, riuniti i ricorsi, li accoglieva parzialmente con sentenza n. 207/02/2019, con cui riduceva gli importi dovuti dalla società contribuente, ordinando all’Agenzia delle entrate – Riscossione, costituita in giudizio, di procedere al ricalcolo degli oneri di riscossione degli altri oneri dovuti. 3. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la sola Agenzia doganale, che veniva rigettata dalla CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) dell’Emilia-Romagna con la sentenza in epigrafe indicata. 4. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui replica la società contribuente con controricorso e memoria. Non risulta intimata l’Agenzia delle entrate –Riscossione che aveva partecipato al giudizio d’appello. 5. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa Olga PIRONE in data 17/09/2024 ha depositato memoria conclusionale chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato che: 1. Dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso (pag. 4 ) risulta che l’originario ricorso era stato proposto anche nei confronti dell’agente della riscossione, ma a quest’ultimo, parte anche del giudizio di appello, non risulta essere stato notificato il ricorso per cassazione, né lo stesso si è volontariamente costituito in giudizio. 2. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'omessa notifica dell'impugnazione a un litisconsorte necessario, sia nel caso di litisconsorzio sostanziale, sia nel caso di litisconsorzio processuale, non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l'esigenza dell'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti della parte pretermessa, anche laddove il litisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppure indicato nell'atto di impugnazione. (cfr. Cass., 29 ottobre 2021, n. 30711;Cass., 21 marzo 2019, n. 8065; Cass., 27 luglio 2018, n. 19910; Cass., 31 luglio 2013, n. 18364). 3. Va, pertanto, disposta, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., l'integrazione del contraddittorio da effettuarsi a cura dell’Agenzia delle dogane nei confronti della Agenzia delle entrate –Riscossione, fissando all’uopo il termine che si reputa congruo indicare in sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate –Riscossione, a cura dell’Agenzia delle doganericorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente