Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33797/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4473/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa «ope legis» -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n.726/2023 depositata il 24 luglio 2023 ●uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; ●rilevatoche: -il ricorso per cassazione non è stato notificato all’Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:PERSONA], la quale, per quanto si ricava dalla lettura della sentenza impugnata, risulta essere stataparte dei pregressi giudizi di merito; -essendosi costituito sia in primo che in secondo grado un litisconsorzio processuale fra il titolare del credito (Agenzia delle Entrate) e l’agente della riscossione, lo stesso va rispettato anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 19099/2024, Cass. n. 2038/2025, Cass. n. 21930/2025); ●ritenuto, pertanto, necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte pretermessa, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo; P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4473/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa «ope legis» -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n.726/2023 depositata il 24 luglio 2023 ●uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; ●rilevatoche: -il ricorso per cassazione non è stato notificato all’Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:PERSONA], la quale, per quanto si ricava dalla lettura della sentenza impugnata, risulta essere stataparte dei pregressi giudizi di merito; -essendosi costituito sia in primo che in secondo grado un litisconsorzio processuale fra il titolare del credito (Agenzia delle Entrate) e l’agente della riscossione, lo stesso va rispettato anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 19099/2024, Cass. n. 2038/2025, Cass. n. 21930/2025); ●ritenuto, pertanto, necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte pretermessa, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo; P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di C
Sentenza Cassazione n. 33797/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris