CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21930/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18150/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del le- gale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC: gae- [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – Oggetto:litisconsorzio pro- cessuale–cause scindibili – eccezioni proprie dell’atto – agente della riscossione avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Ca- labria,sez. staccata di [OSCURATO:PERSONA], n. 336 / 7 /20 2 2 , depositata il 23.1.2022e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 9 maggio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Cala- bria, sez. staccata di [OSCURATO:PERSONA], n. 336/7/2022, depositata il 23.1.2022veniva rigettato l’ appell o proposto da [OSCURATO:PERSONA].M e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della Commissione t ribu- tariaprovinciale di [OSCURATO:PERSONA] n. 575 / 8 /20 1 9 che aveva ad og- getto la cartella di pagamento notificatale dall’agente della riscos- sioneper un credito, vantato dall’Agenzia delle entrate, IVA relativo alperiodo di imposta 2013 . 2.Disattese le questioni preliminari, n el merito il giudice di appello ritenevadi non doversi discostare dalla sentenza di prime cure, sotto unprimo profilo perché era valid a la notifica tramite pec e l’atto no- tificatoera pervenuto nella sfera di conoscenza della contribuente . Inoltre,erano equiparate le firme digitali di tipo Cades e Pades ai fini dellasottoscrizione del documento pdf e , comunque , la controversia riguardavauna cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatico ex art. 36 bis del d. P . R . 600/1973, che recava tutte le indicazionirichieste dalla legge ed era conforme al modello ministe- riale, anche quanto al calcolo degli interessi nel loro ammontare, conoscibilecon la normale diligenza né era stato in alcun modo evi- denziatoin modo specifico qualche eventuale errore di calcolo. 3.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione lacontribuente, deducendo tre motiv i , che illustra con memoria ex art.380bis.1. cod. proc. civ., cui replic a l’Agenzia delle entrate con controricorso. Consideratoche: 1.In via pregiudiziale alla disamina delle singole censure, dev’essere esaminatal’eccezione di non integrità del litisconsorzio processuale neiconfronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, parte del pro- cesso di appello e che non risulta intimata, ossia destinataria della notificadel ricorso per Cassazione, come eccepito dall’ Agenzia delle Entratenel controricorso. 2. In proposito va considerato che n ella memoria illustrativa parte ricorrente replica sulla eccezione di mancanza di integrità del liti- sconsorzio,la quale però non conduce , come ritiene la contribuente, all’inammissibilitàdel ricorso per cassazione. 3.E’ poi vero che esiste una condivisa giurisprudenza di sezione sulle causescindibili, richiamata anche nella memoria, e che parte contri- buente in una controversia come quella di specie può decidere in lineadi principio di evocare in giudizio solo il titolare del credito, o l’agentedella riscossione o entrambe . Tuttavia,il Collegio ritiene che, una volta esercitata la scelta in primo gradoe reiterata in appello, si sia costitui to un litisconsorzio proces- sualeche va rispettato anche in sede di legittimità in quanto si pone untema di opponibilità della decisione sull’impugnazione della sen- tenzadi appello alle parti di quel grado di giudizio. Nel caso di specie, nei due gradi di m erito l’agente della riscossione è stata parte del giudizio, mentre non risulta che le sia stato notificato il ricorso per Cassazione. 4. Sotto un ulteriore profilo, nella specie il litisconsorzio non pare meramente processuale riferito a cause scindibili . Va al proposito consideratoche l ’orientamento di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, ordinanzan. 16813 del 24/07/2014, poi sempre confermata) è co- stantenel ritenere n on configurabile il litisconsorzio necessario tra il soggetto incaricato del servizio di riscossione delle imposte, mero destinatario del pagamento, e l'Agenzia delle entrate, sicché non sussisteobbligo di integrazione del contraddittorio nella fase dell'im- pugnazione, a meno che la sentenza di primo grado sia stata pro- nunciatanei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsor- zionecessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, nonché nel caso del litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei con- frontidi tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legatitra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che sitratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti. 5.Tale si deve ritenere il caso di specie , nel quale assume rilevanza lacircostanza che la ricorrente ha contestato proprio la modalità di notificazionetelematica posta in essere dall’Agenzia delle Entrate Ri- scossione,denunciando il vizio di notifica della cartella di pagamento peraver l’ADER inviato un file in formato PDF privo di firma digitale . Pertanto,posto che è contestata un’attività propria dell’agente della riscossionein relazione all’atto impugnato alla base del presente pro- cesso,è evidente la necessità di ricostituire il litisconsorzio anche nei confrontidell’agente della riscossione . 6.La controversia va conclusivamente rinviata a nuovo ruolo a l fine diconsentire l’integrazione del litisconsorzio nei termini sopra indi- cati. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e assegna termine di 60 giorni