CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19099/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.- hapronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 29426 /2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma,via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – Oggetto:Processo tri- butario- q uestione preliminarerigettata – giudicatointerno Contro ASPERIENCES.R.L., già Asperience s.p.a., incorporante per fusione la Societàper l’Ingegneria d’Impresa s. r . l . , in persona del legale rappre- sentantep.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] siotti Mogliazza (Pec: giovannifrancescobiasiottimogliazza@ordineav- vocatiroma.org)e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Pec: danielagambar- [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata presso lo studidel primo difensore in Roma, piazza Adriana 8 ; –controricorrente e ricorrente incidentale – avversola sentenz a della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.8120/17/2016,depositata il 7 dicembre 2016, non notificat a . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 8 febbraio 202 4 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio è statorigettato l’ appell o principale propost o dall’Agenzia delle Entrate e rigettatol’appello incidentale , proposti contro la sentenz a della Com- missioneTributaria Provinciale di Roma n. 12833 / 46 /1 5 con la quale è statoaccolto il ricorso della società Asperience s.p.a., incorporante per fusione la Società per l’Ingegneria d’Impresa s. r . l., ora Asperience s.r.l., avente ad oggetto la cartella di pagamento emessa ex art t . 36 bis d.P.R. n. 600/73 e 54 bis d.P.R. n. 633/72 a seguito di controllo delle d ichiarazion i IVA ed IRAP relative al l'anno di imposta 20 10, del complessivoimporto di euro 5. 517. 411 , 72 . 2.La società ha propo sto ricorso deducendo in via preliminare, tra l’al- tro,la violazione del disposto di cui agli ar tt . 6 comma 4 della Legge 212/2000, 36 - bis del d .P.R. n. 602/1973 e 54 - bis del d .P.R. n. 633/1972,per non aver l'Ufficio invitato la parte a fornire chiarimenti e,nel merito, l’infondatezza delle pretese. Il giudice di prime cure ha disatteso,tra le altre, la suddetta questione preliminare ma ha acc olto laprospettazione della contribuente nel merito. 3.L’Agenzia ha propo sto appello, censurando la decisione per errore delgiudice nell'interpretazione dei fatti e delle no rm e , l’ omessa o ca- rentemotivazione della sentenza e ribadendo la legittimità della car- telladi pagamento impu g nata . La società si è costitui t a in appello con- trastandole argomentazioni sollevate dall'Ufficio e chiedendo il rigetto delgravame. Il giudice d’appello ha riten uto assorbente la questione preliminare del mancato rispetto dell’ ar t . 6 comma 4 della Legge 212/2000e ha rigetta to l’impugnazione. 4.Avverso la decisione propone ricorso principale l’Agenzia delle En- trate,affidato a due motivi contro cui resiste la contribuente con con- troricorsoe ricorso incidentale per due motiv i . Consideratoche: 5.In via preliminare, va scrutinata e disattesa l’eccezione di tardività dell’impugnazioneproposta dalla contribuente. 5.1.La notifica del ricorso è tempestiva, dal momento che la sentenza impugnata,non notificata, è stata depositata il 7 dicembre 2016 e il ricorsoper cassazione è stato notificato il 6 dicembre 2017 . I l termine “lungo” per impugnare ex art.38 comma 3 d.lgs. 546/1992 in riferi- mentoall’art.327 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis alla fatti- specieè semestrale , poiché il ricorso avanti alla CTP è stato proposto il29.7.2014; il suddetto termine è scaduto il 7 . 6 .2017, ossia nel pe- riodocompreso tra il 24.4.2017 e il 30.9.201 7. Trovacosì applicazione l’art.11 comma 9 del d.l. n.50/17, convertito in leggen.96/17, che differisce, per la proroga semestrale ivi prevista, la scadenzadel termine per impugnare al 7 .1 2 .2017, allorquando è tem- pestivamenteintervenuta la notifica del ricorso . 5.2.Non coglie nel segno l’ulteriore argomentazione della società se- condola quale, per effetto della sentenza di primo grado, al momento dellaproposizione dell’appello la cartella impugnata « non era di fatto piùesistente» e di valore indeterminabile con cons e guente , a suo dire, impossibilitàdi adire alla definizione agevolata prevista dal d.l. n.50/17 einapplicabilità della sospensione feriale. La cartella è infatti tutt’ora oggettodi controversia, e sussiste un interesse processuale alla deci- sionedel ricorso sulla controversia ex art.100 cod. proc. civ. , così come almomento dell’entrata in vigore del d.l. n.50/17 suss isteva un inte- ressealla condon a bilità della controversia avente ad oggetto la cartella dipagamento per l'anno di imposta 2010 del complessivo importo di euro5.517.411,72 relativa ad II.DD. e IVA diversa da quella riscossa all'importazione. 6.Sempre preliminarmente alla disamina delle censure , in presenza di litisconsorzio processuale, dev’essere disposta l’integrazione del con- traddittorionei confronti dell’agente della riscossione della Provincia di RomaEquitalia Servizi di Riscossione S.p.a., parte del processo di ap- pelloe cui non risulta notificato il ricorso per cassazione. P.Q.M. LaCorte dispone l’integrazione del contrad