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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 marzo 2024

Cassazione n. 14906/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8069/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA] N. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat i e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso; -ricorrenti- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege ; -controricorrente- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di NAPOLI n. 13170/2019 depositata il30. 12 . 2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.3.2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con ricorso ex artt. 702 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione (implicitamente applicando l'art. 170 del D.P.R. n.115/2002) dinanzi al Tribunale di Napoli avverso il provvedimento del 9.4.2019 del Gip del Tribunale penale di Napoli, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva respinto l'istanza da loro presentata il 29.4.2019, di liquidazione del saldo del compenso spettante per la prestata attività di amministratori giudiziari di un complesso di beni sequestrati (quattro aziende, 14 terreni ed un appartamento) che avevano svolto nell'ambito della procedura n. 13245/2005 RGNR, relativa a reati di mafia, fino al dissequestro avvenuto il 13.7.2016, ritenendola inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, in quanto presentata quando erano decorsi oltre cento giorni dal compimento delle operazioni. 2) Il Tribunale di Napoli, nella resistenza del Ministero della Giustizia, con ordinanza del 30.12.2019, rigettava il ricorso e condannava i ricorrenti al rimborso delle spese in favore del Ministero della Giustizia, confermando l'applicabilità del termine decadenziale di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002 a decorrere dalla data del disposto dissequestro dei beni, determinante la cessazione dell'incarico, alla quale la normativa del D.P.R. n. 177/2015 e gli stessi ricorrenti avevano agganciato la fine del periodo da valutare nella liquidazione del compenso, senza alcun rilievo del successivo rendiconto, e ritenendo applicabile agli amministratori giudiziari di beni sequestrati per reati di mafia, quali ausiliari del magistrato, la disciplina generale dell'art. 71 del D.P.R. n.115/2002, e non in via analogica quella eccezionale dettata dall'art.72 dello stesso decreto per i soli custodi. 3) Avverso tale ordinanza, comunicata il 3.1.2020, e non notificata, hanno proposto ricorso straordinario alla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], notificato al Ministero della Giustizia il 26.2.2020, affidandosi a due motivi, cui ha resist ito il Ministero della Giustizia con controricorso notificato il 4.6.2020. 4) Il 4.10.2023 il Consigliere delegato, dott. [OSCURATO:PERSONA] , ha formulato proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis c.p.c. per manifesta infondatezza del ricorso, sia in relazione all'errato strumento di opposizione impiegato dai ricorrenti, che avrebbero dovuto utilizzare contro il diniego del compenso da parte del Gip del Tribunale penale di Napoli il rimedio dell'opposizione alla Corte d'Appello ex art. 42 comma 7° del D. Lgs n. 159/2011, sia in relazione alla pronunciata decadenza ex art. 71 del D.P.R. n.115/2002.

Comunicata tale proposta il 9.10.2023, i legali dei ricorrenti, muniti di procura speciale, in data 8.11.2023, e quindi entro il prescritto termine di quaranta giorni, hanno presentato istanza di decisione ex art. 380 bis comma 2° c.p.c., ed è stata quindi fissata udienza in camera di consiglio per il 26.3.2024. 5) I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., richiamando la sentenza n. 22306/2023, con la quale la Corte di Cassazione sezione penale, nel risolvere un conflitto negativo di competenza tra il Tribunale penale di Napoli e la Corte d'Appello di Napoli in materia di opposizione di amministratori giudiziari di beni sequestrati dal Gip avverso il decreto di liquidazione dei compensi, ha ritenuto l'applicabilità del rimedio dell'art. 170 del D.P.R. n.115/2002, con competenza del Presidente del Tribunale di Napoli, in applicazione dell'art. 5 c.p.c., nei casi in cui il giudizio di opposizione sia stato introdotto prima del 15.7.2022, e l'applicabilità invece del rimedio dell'art. 42 comma 7° del D. Lgs. n. 159/2011 con conseguente competenza della Corte d'Appello ex art. 389 comma 1 del D. Lgs. 12.1.2019 n. 14 solo per le opposizioni proposte dopo l'entrata in vigore di tale ultimo decreto (15.7.2022). [OSCURATO:PERSONA] 6) Col primo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 71 del D.P.R. n.115/2002 e del D.P.R. n. 177/2015.

Si dolgono i ricorrenti che il Tribunale di Napoli abbia ritenuto applicabile il termine di decadenza di 100 giorni dal compimento delle operazioni previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, considerando gli amministratori giudiziari di beni sequestrati in processi penali per reati di mafia come ausiliari del giudice, ancorché tale articolo non sia ritenuto applicabile dalla giurisprudenza della Suprema Corte a tutti gli ausiliari del giudice (ne sono esclusi il curatore fallimentare ed il commissario giudiziale del concordato preventivo, che hanno una normativa ad hoc sul ruolo, sui poteri e sui compensi), e benché per gli amministratori giudiziari l'art. 2 comma 13° della L. n. 94/2009 abbia conferito al Governo la delega per l'istituzione dell'albo degli amministratori giudiziari con definizione dei criteri di liquidazione dei compensi, l'art. 8 del D. Lgs. n. 14/2010 abbia rimandato ad un decreto del Presidente della Repubblica da emanare su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto coi Ministri dell'Economia e delle Finanze e dello [OSCURATO:PERSONA], l'individuazione delle modalità di calcolo e liquidazione di quei compensi senza alcun riferimento a speciali termini di decadenza, l'art. 42 comma 4 del D. Lgs. n. 159/2011 abbia infine stabilito la liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 14/2010, e sia stato infine emanato il D.P.R. n. 177/2015, applicabile per la determinazione del compenso degli amministratori giudiziari secondo le tariffe vigenti al momento dell'esaurimento della prestazione professionale, sempre senza alcuna previsione di termini speciali di decadenza.

Il primo motivo è infondato, in quanto in base all'art. 3 lettera Sulla base di detta normativa di carattere generale, valevole per tutti gli ausiliari del giudice che non abbiano una speciale disciplina derogatoria, l'impugnata ordinanza ha ritenuto applicabile il termine di decadenza dell'art. 71 comma 2° del D.P.R. n. 115/2002 agli amministratori giudiziari, che sono certamente da ricomprendere tra i soggetti competenti in una determinata arte o professione o comunque idonei al compimento di atti che il magistrato può nominare a norma di legge, che l'art. 3 lettera nella proposta di definizione anticipata, la Suprema Corte (Cass. 11.5.2017 n. 11577), sia pure sotto la vigenza della L. n. 575/1965, e quindi prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 177/2015 - regolante però solo la misura delle spettanze degli amministratori giudiziari e non le modalità di nomina ed il rapporto col giudice che li investe dell'incarico, ha già avuto modo di collocare i custodi nominati ai sensi degli articoli 2 sexies e 2 septies della L. n. 575/1965, aventi compiti non solo di custodia, ma di conservazione ed amministrazione di beni sequestrati ed aziende sotto il diretto controllo del giudice, ai quali sono senz'altro assimilabili gli amministratori giudiziari di beni sequestrati nell'ambito di processi penali per reati di mafia, che ugualmente non svolgono la mera funzione conservativa tipica del custode, ma quella ben più dinamica di gestione di beni produttivi- tra gli ausiliari del giudice e in quanto tali soggetti al termine di decadenza di cui all'art. 71 comma 2° del D.P.R. n.115/2002.

Non può invece l'amministratore giudiziario fruire del più lungo termine di prescrizione ordinario, che la giurisprudenza applica al custode in senso stretto, per il quale l'art. 72 del medesimo decreto presidenziale prevede un trattamento differenziato per la liquidazione dell'indennità di competenza, rispetto al regime decadenziale dei diritti alle rispettive spettanze degli ausiliari del giudice.

Quanto al curatore fallimentare ed al commissario giudiziale del concordato preventivo, gli stessi all'epoca della cessazione dell'incarico dei ricorrenti vedevano autonomamente regolate rispetto al TU sulle spese di giustizia le proprie modalità di liquidazione del compenso dagli articoli 39 e 165 L.F. e quindi non solo le tariffe applicabili, per cui la loro posizione, così come quella dei custodi, non può essere invocata per prospettare irragionevoli disparità di trattamento a scapito degli amministratori giudiziari, disparità dipendenti da una scelta discrezionale del legislatore, che ha inteso tener conto del ruolo attivo svolto dagli amministratori giudiziari nella gestione dei beni.

In ordine poi all'argomento che nessuna speciale decadenza dal diritto al pagamento delle spettanze in danno degli amministratori giudiziari sarebbe stata prevista nella normativa speciale sopra richiamata, relativa alle sole modalità di calcolo e liquidazione di tali spettanze, è sufficiente osservare che una disciplina applicabile era già rinvenibile nell'art. 71 comma 2° del D.P.R. n.115/2002, per cui non vi era alcuna lacuna normativa da colmare, e che il mancato inserimento nella delega conferita al Governo di un riferimento a termini speciali di decadenza significa solo che per questo aspetto non si è ritenuto di attuare alcuna modifica della disciplina vigente per gli ausiliari del giudice. 7) Col secondo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 71 comma 2° del D.P.R. n. 115/2002.

Si dolgono i ricorrenti che l'ordinanza impugnata abbia fatto decorrere il termine di cento giorni dal compimento delle operazioni, per la presentazione da parte degli amministratori giudiziari della richiesta di pagamento del saldo (avvenuta il 5.3.2018), dalla data del dissequestro dei beni (13.7.2016), anziché dalla data della presentazione del rendiconto finale (29.3.2019), essa sì determinante la cessazione delle attività loro demandate, con la contraddizione insita nel fatto che il Gip del Tribunale di Napoli, aveva dapprima richiesto la presentazione del rendiconto e l'integrazione documentale, e poi aveva ritenuto maturata la decadenza per tardività della richiesta di pagamento del saldo delle spettanze degli amministratori giudiziari ex art. 71 comma 2° del D.P.R. n. 115/2002.

Il secondo motivo è infondato, in quanto il " compimento delle operazioni" che l'art. 71 comma 2° del D.P.R. n. 115/2002 individua come dies a quo per la presentazione della richiesta di pagamento non può che coincidere con la data del dissequestro dei beni amministrati, che determina la cessazione di quella complessa attività di custodia-gestione dei beni che è propria degli amministratori giudiziari quali ausiliari del giudice, assolvendo il rendiconto solo la funzione di far constare a posteriori le attività svolte, e del resto gli stessi ricorrenti, in conformità ai criteri di liquidazione contemplati nella loro tariffa professionale, hanno indicato alla pagina 14 n. 2) del ricorso che nell'istanza di liquidazione venivacomputata la somma da liquidare per il periodo intercorso tra la data del sequestro e quella del dissequestro, in tal modo riconoscendo che l'attività di rendiconto è estranea a quella svolta da compensare.

D' a ltra parte se si prendesse come dies a quo la data di presentazione del rendiconto finale, si consentirebbe agli amministratori giudiziali di procrastinare a loro piacimento il termine di presentazione della richiesta di pagamento, vanificando quelle esigenze di certezza della spesa pubblica che sono alla base della previsione del termine di decadenza.

Il rigetto dei motivi di ricorso in conformità alla proposta di definizione anticipata, comporta la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento in favore del Ministero della Giustizia delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo, al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. liquidati in €7.000,00, ed alla loro condanna al pagamento di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ex art. 96 comma 4° c.p.c..

Ricorrono i presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore del Ministero della Giustizia delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 8.200,00 per compensi, oltre a spese prenotate e prenotande a debito, al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. nella misura di € 7.000,00, nonché al pagamento alla Cassa delle Ammende di € 3.000,00.

Visto l'art. 13 comma 1 –quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8069/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA] N. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat i e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso; -ricorrenti- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege ; -controricorrente- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di NAPOLI n. 13170/2019 depositata il30. 12 . 2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.3.2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con ricorso ex artt. 702 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione (implicitamente applicando l'art. 170 del D.P.R. n.115/2002) dinanzi al Tribunale di Napoli avverso il provvedimento del 9.4.2019 del Gip del Tribunale penale di Napoli, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva respinto l'istanza da loro presentata il 29.4.2019, di liquidazione del saldo del compenso spettante per la prestata attività di amministratori giudiziari di un complesso di beni sequestrati (quattro aziende, 14 terreni ed un appartamento) che avevano svolto nell'ambito della procedura n. 13245/2005 RGNR, relativa a reati di mafia, fino al dissequestro avvenuto il 13.7.2016, ritenendola inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, in quanto presentata quando erano decorsi oltre cento giorni dal compimento delle operazioni. 2) Il Tribunale di Napoli, nella resistenza del Ministero della Giustizia, con ordinanza del 30.12.2019, rigettava il ricorso e condannava i ricorrenti al rimborso delle spese in favore del Ministero della Giustizia, confermando l'applicabilità del termine decadenziale di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002 a decorrere dalla data del disposto dissequestro dei beni, determinante la cessazione dell'incarico, alla quale la normativa del D.P.R. n. 177/2015 e gli stessi ricorrenti avevano agganciato la fine del periodo da valutare nella liquidazione del compenso, senza alcun rilievo del successivo rendiconto, e ritenendo applicabile agli amministratori giudiziari di beni sequestrati per reati di mafia, quali ausiliari del magistrato, la disciplina generale dell'art. 71 del D.P.R. n.115/2002, e non in via analogica quella eccezionale dettata dall'art.72 dello stesso decreto per i soli custodi. 3) Avverso tale ordinanza, comunicata il 3.1.2020, e non notificata, hanno proposto ricorso straordinario alla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], notificato al Ministero della Giustizia il 26.2.2020, affidandosi a due motivi, cui ha resist ito il Ministero della Giustizia con controricorso notificato il 4.6.2020. 4) Il 4.10.2023 il Consigliere delegato, dott. [OSCURATO:PERSONA] , ha formulato proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis c.p.c. per manifesta infondatezza del ricorso, sia in relazione all'errato strumento di opposizione impiegato dai ricorrenti, che avrebbero dovuto utilizzare contro il diniego del compenso da parte del Gip del Tribunale penale di Napoli il rimedio dell'opposizione alla Corte d'Appello ex art. 42 comma 7° del D. Lgs n. 159/2011, sia in relazione alla pronunciata decadenza ex art. 71 del D.P.R. n.115/2002. Comunicata tale proposta il 9.10.2023, i legali dei ricorrenti, muniti di procura speciale, in data 8.11.2023, e quindi entro il prescritto termine di quaranta giorni, hanno presentato istanza di decisione ex art. 380 bis comma 2° c.p.c., ed è stata quindi fissata udienza in camera di consiglio per il 26.3.2024. 5) I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., richiamando la sentenza n. 22306/2023, con la quale la Corte di Cassazione sezione penale, nel risolvere un conflitto negativo di competenza tra il Tribunale penale di Napoli e la Corte d'Appello di Napoli in materia di opposizione di amministratori giudiziari di beni sequestrati dal Gip avverso il decreto di liquidazione dei compensi, ha ritenuto l'applicabilità del rimedio dell'art. 170 del D.P.R. n.115/2002, con competenza del Presidente del Tribunale di Napoli, in applicazione dell'art. 5 c.p.c., nei casi in cui il giudizio di opposizione sia stato introdotto prima del 15.7.2022, e l'applicabilità invece del rimedio dell'art. 42 comma 7° del D. Lgs. n. 159/2011 con conseguente competenza della Corte d'Appello ex art. 389 comma 1 del D. Lgs. 12.1.2019 n. 14 solo per le opposizioni proposte dopo l'entrata in vigore di tale ultimo decreto (15.7.2022). [OSCURATO:PERSONA] 6) Col primo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 71 del D.P.R. n.115/2002 e del D.P.R. n. 177/2015. Si dolgono i ricorrenti che il Tribunale di Napoli abbia ritenuto applicabile il termine di decadenza di 100 giorni dal compimento delle operazioni previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, considerando gli amministratori giudiziari di beni sequestrati in processi penali per reati di mafia come ausiliari del giudice, ancorché tale articolo non sia ritenuto applicabile dalla giurisprudenza della Suprema Corte a tutti gli ausiliari del giudice (ne sono esclusi il curatore fallimentare ed il commissario giudiziale del concordato preventivo, che hanno una normativa ad hoc sul ruolo, sui poteri e sui compensi), e benché per gli amministratori giudiziari l'art. 2 comma 13° della L. n. 94/2009 abbia conferito al Governo la delega per l'istituzione dell'albo degli amministratori giudiziari con definizione dei criteri di liquidazione dei compensi, l'art. 8 del D. Lgs. n. 14/2010 abbia rimandato ad un decreto del Presidente della Repubblica da emanare su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto coi Ministri dell'Economia e delle Finanze e dello [OSCURATO:PERSONA], l'individuazione delle modalità di calcolo e liquidazione di quei compensi senza alcun riferimento a speciali termini di decadenza, l'art. 42 comma 4 del D. Lgs. n. 159/2011 abbia infine stabilito la liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 14/2010, e sia stato infine emanato il D.P.R. n. 177/2015, applicabile per la determinazione del compenso degli amministratori giudiziari secondo le tariffe vigenti al momento dell'esaurimento della prestazione professionale, sempre senza alcuna previsione di termini speciali di decadenza. Il primo motivo è infondato, in quanto in base all'art. 3 lettera Sulla base di detta normativa di carattere generale, valevole per tutti gli ausiliari del giudice che non abbiano una speciale disciplina derogatoria, l'impugnata ordinanza ha ritenuto applicabile il termine di decadenza dell'art. 71 comma 2° del D.P.R. n. 115/2002 agli amministratori giudiziari, che sono certamente da ricomprendere tra i soggetti competenti in una determinata arte o professione o comunque idonei al compimento di atti che il magistrato può nominare a norma di legge, che l'art. 3 lettera nella proposta di definizione anticipata, la Suprema Corte (Cass. 11.5.2017 n. 11577), sia pure sotto la vigenza della L. n. 575/1965, e quindi prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 177/2015 - regolante però solo la misura delle spettanze degli amministratori giudiziari e non le modalità di nomina ed il rapporto col giudice che li investe dell'incarico, ha già avuto modo di collocare i custodi nominati ai sensi degli articoli 2 sexies e 2 septies della L. n. 575/1965, aventi compiti non solo di custodia, ma di conservazione ed amministrazione di beni sequestrati ed aziende sotto il diretto controllo del giudice, ai quali sono senz'altro assimilabili gli amministratori giudiziari di beni sequestrati nell'ambito di processi penali per reati di mafia, che ugualmente non svolgono la mera funzione conservativa tipica del custode, ma quella ben più dinamica di gestione di beni produttivi- tra gli ausiliari del giudice e in quanto tali soggetti al termine di decadenza di cui all'art. 71 comma 2° del D.P.R. n.115/2002. Non può invece l'amministratore giudiziario fruire del più lungo termine di prescrizione ordinario, che la giurisprudenza applica al custode in senso stretto, per il quale l'art. 72 del medesimo decreto presidenziale prevede un trattamento differenziato per la liquidazione dell'indennità di competenza, rispetto al regime decadenziale dei diritti alle rispettive spettanze degli ausiliari del giudice. Quanto al curatore fallimentare ed al commissario giudiziale del concordato preventivo, gli stessi all'epoca della cessazione dell'incarico dei ricorrenti vedevano autonomamente regolate rispetto al TU sulle spese di giustizia le proprie modalità di liquidazione del compenso dagli articoli 39 e 165 L.F. e quindi non solo le tariffe applicabili, per cui la loro posizione, così come quella dei custodi, non può essere invocata per prospettare irragionevoli disparità di trattamento a scapito degli amministratori giudiziari, disparità dipendenti da una scelta discrezionale del legislatore, che ha inteso tener conto del ruolo attivo svolto dagli amministratori giudiziari nella gestione dei beni. In ordine poi all'argomento che nessuna speciale decadenza dal diritto al pagamento delle spettanze in danno degli amministratori giudiziari sarebbe stata prevista nella normativa speciale sopra richiamata, relativa alle sole modalità di calcolo e liquidazione di tali spettanze, è sufficiente osservare che una disciplina applicabile era già rinvenibile nell'art. 71 comma 2° del D.P.R. n.115/2002, per cui non vi era alcuna lacuna normativa da colmare, e che il mancato inserimento nella delega conferita al Governo di un riferimento a termini speciali di decadenza significa solo che per questo aspetto non si è ritenuto di attuare alcuna modifica della disciplina vigente per gli ausiliari del giudice. 7) Col secondo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 71 comma 2° del D.P.R. n. 115/2002. Si dolgono i ricorrenti che l'ordinanza impugnata abbia fatto decorrere il termine di cento giorni dal compimento delle operazioni, per la presentazione da parte degli amministratori giudiziari della richiesta di pagamento del saldo (avvenuta il 5.3.2018), dalla data del dissequestro dei beni (13.7.2016), anziché dalla data della presentazione del rendiconto finale (29.3.2019), essa sì determinante la cessazione delle attività loro demandate, con la contraddizione insita nel fatto che il Gip del Tribunale di Napoli, aveva dapprima richiesto la presentazione del rendiconto e l'integrazione documentale, e poi aveva ritenuto maturata la decadenza per tardività della richiesta di pagamento del saldo delle spettanze degli amministratori giudiziari ex art. 71 comma 2° del D.P.R. n. 115/2002. Il secondo motivo è infondato, in quanto il " compimento delle operazioni" che l'art. 71 comma 2° del D.P.R. n. 115/2002 individua come dies a quo per la presentazione della richiesta di pagamento non può che coincidere con la data del dissequestro dei beni amministrati, che determina la cessazione di quella complessa attività di custodia-gestione dei beni che è propria degli amministratori giudiziari quali ausiliari del giudice, assolvendo il rendiconto solo la funzione di far constare a posteriori le attività svolte, e del resto gli stessi ricorrenti, in conformità ai criteri di liquidazione contemplati nella loro tariffa professionale, hanno indicato alla pagina 14 n. 2) del ricorso che nell'istanza di liquidazione venivacomputata la somma da liquidare per il periodo intercorso tra la data del sequestro e quella del dissequestro, in tal modo riconoscendo che l'attività di rendiconto è estranea a quella svolta da compensare. D' a ltra parte se si prendesse come dies a quo la data di presentazione del rendiconto finale, si consentirebbe agli amministratori giudiziali di procrastinare a loro piacimento il termine di presentazione della richiesta di pagamento, vanificando quelle esigenze di certezza della spesa pubblica che sono alla base della previsione del termine di decadenza. Il rigetto dei motivi di ricorso in conformità alla proposta di definizione anticipata, comporta la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento in favore del Ministero della Giustizia delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo, al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. liquidati in €7.000,00, ed alla loro condanna al pagamento di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ex art. 96 comma 4° c.p.c.. Ricorrono i presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore del Ministero della Giustizia delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 8.200,00 per compensi, oltre a spese prenotate e prenotande a debito, al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. nella misura di € 7.000,00, nonché al pagamento alla Cassa delle Ammende di € 3.000,00. Visto l'art. 13 comma 1 –quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento
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