CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21216/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall'AvvocaturaGenerale dello Stato;-controricorrente-avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce n. 658/2020 (r.g.n. 794/2019),depositata il 16/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9766/2020Numero sezionale 921/2026Numero di raccolta generale 21216/2026Data pubblicazione 22/06/2026PREMESSO CHE1. [OSCURATO:PERSONA], nominata custode giudiziario del complesso aziendale-alberghiero denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, sottoposto a sequestro preventivocon decreto del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce, hachiesto la liquidazione dell’attività svolta. Con decreto del 16 ottobre 2018della seconda sezione penale, il Tribunale di Lecce ha liquidato in suofavore la somma di euro 213.510. Il Tribunale ha rilevato che l’istante erastata immessa nel possesso dell’azienda il 15 novembre 2011 e avevasvolto “anche attività di gestione dei beni in sequestro”, essendo inparticolare il complesso “attivo a pieno regime nel periodo estivo”; checon sentenza del 9 marzo 2017 gli imputati erano stati prosciolti dai reatiloro ascritti ed era stato contestualmente disposto il dissequestro erestituito agli aventi diritto il complesso aziendale, così che l’attivitàdell’istante si era protratta dal 15 novembre 2011 al 9 marzo 2017. IlTribunale ha poi ritenuto di dovere applicare l’art. 2233 c.c., mancandocriteri determinati dalla normativa primaria o secondaria, dato che è sìintervenuta la legge n. 161/2017 che ha modificato l’art. 104-bis disp. att.c.p.p., ma le norme non sono applicabili al caso in esame, dato chel’attività di custodia è cessata in epoca precedente all’entrata in vigoredella legge. Il Tribunale ha poi ritenuto inapplicabile anche il d.m. n.140/2012, che non contiene una previsione specifica per l’attività dicustodia e amministrazione giudiziaria, cosicché la liquidazione erarimessa al giudice. Il Tribunale ha quindi concluso riconoscendo la sommadi euro 110 per ogni giorno di custodia, avendo considerato le ipotesi diliquidazione prospettate dal Consiglio dell’ordine dei dottori commercialisticome parametri di massima e tenuto conto del fatto che la gestionequotidiana del complesso turistico era rimasta affidata a un altro soggetto,2. Avverso il decreto è stata proposta opposizione da Sisinni, che è statarigettata dalla seconda sezione civile del Tribunale di Lecce con ordinanzaNumero registro generale 9766/2020Numero sezionale 921/2026Numero di raccolta generale 21216/2026Data pubblicazione 22/06/2026n. 658/2020. Il Tribunale ha ritenuto che l’espletata attività di custodia delbene sequestrato sia “stata correttamente compensata in base all’art.2233 c.c., non trovando altrimenti base normativa l’applicazione delletariffe professionali relative alla qualità di dottore commercialista delcustode”; sulla base della giurisprudenza della Corte di cassazione lasituazione di mera custodia e conservazione (disciplinata dal d.P.R. n.115/2002, art. 58) va differenziata rispetto alla custodia conamministrazione del bene sottoposto a sequestro, cosicché correttamentel’attività di Sisinni è stata remunerata nell’ottica del concetto di custodiaincludente poteri meramente conservativi volti a ripristinare lo statoantecedente alla condotta illecita.3. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.Memoria è stata depositata dalla ricorrente.Il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], hadepositato conclusioni scritte con le quali chiede alla Corte di accogliere ilricorso.[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è articolato in tre motivi tra loro strettamente connessi.a) Il primo motivo denuncia, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.,violazione degli artt. 9 del d.l. n. 1/2012 (convertito, con modificazioni,dalla legge n. 27/2012) e 1 e ss. del d.m. n. 140/2012; falsa ed erroneaapplicazione dell’art. 2233 c.c.: il Tribunale penale, pur dando atto che laricorrente oltre alla custodia giudiziaria aveva svolto attività di gestionedei beni in sequestro, ha ritenuto che la liquidazione dovesse avveniresecondo la norma generale di cui all’art. 2233 c.c.; il concetto ampio dicustodia e amministrazione di azienda non può non ricomprendere quellodi custodia e amministrazione giudiziaria di azienda, anche perché l’art. 1del d.m. n. 140/2012 prevede testualmente che “l’organo giurisdizionalepuò sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decretoNumero registro generale 9766/2020Numero sezionale 921/2026Numero di raccolta generale 21216/2026Data pubblicazione 22/06/2026ai casi non espressamente regolati dallo stesso”; secondo il costanteorientamento della Corte di cassazione l’attività di custodia eamministrazione giudiziaria va compensata in base alle tariffe e, dopo laloro soppressione, ai parametri previsti dalla specifica disciplina dellacategoria di appartenenza, nel nostro caso dei dottori commercialisti,mentre il rinvio agli usi locali va riservato agli incarichi svolti da chi non èiscritto in alcuna delle “categorie protette”; alla ricorrente è stato affidatol’incarico, sia pure con la finalità di assicurare il conseguimento di ricaviutili per la manutenzione dell’intera struttura sequestrata, di gestire il bar,il ristornate, la pizzeria e la reception, di garantire altresì il funzionamentodei locali adibiti a bowling e sala da ballo e dei pertinenti locali, diestendere l’amministrazione per la stagione estiva anche al market,all’edicola, alla piscina, ai campi da calcetto e da tennis, di esercitare lafacoltà d’uso del compendio turistico alberghiero per il tramite di FernandoIaconisi.b) Il secondo motivo lamenta, in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.,omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto diampia discussione tra le parti: il Tribunale ha omesso l’analisi dei fatticome pacificamente risultanti sia dalla documentazione acquisita alprocesso sia dallo stesso provvedimento di liquidazione del giudice penale.c) Il terzo motivo fa valere, in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c.,inesistenza della motivazione su un punto decisivo della controversia econseguente nullità dell'ordinanza decisoria ex art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c.: il Tribunale, nonostante il chiaro tenore letterale dei provvedimentidi nomina dell’autorità giudiziaria penale e del decreto di liquidazione delcompenso, che depongono tutti per l’inequivoco svolgimento dell’incaricoanche di amministrazione giudiziaria del compendio sequestrato, haritenuto che la ricorrente abbia esercitato poteri meramente conservativi,volti a ripristinare lo stato antecedente alla condotta illecita.Il ricorso è fondato nei termini che seguono.Numero registro generale 9766/2020Numero sezionale 921/2026Numero di raccolta generale 21216/2026Data pubblicazione 22/06/2026Il Tribunale di Lecce ha rigettato l’opposizione, ritenendo che l’attivitàespletata dalla ricorrente sia stata correttamente compensata sulla basedell’art. 2233 c.c., non trovando base normativa l’applicazione delle tariffeprofessionali relative alla qualità di dottore commercialista del custode. Lapeculiare situazione della mera custodia e conservazione di cui all’art. 58del d.P.R. 115/2002 andrebbe differenziata rispetto alla custodia conamministrazione del bene sottoposto a sequestro, dato che nel caso inesame l’attività di Sisinni è stata remunerata nell’ottica del concetto dicustodia includente poteri meramente conservativi volti a ripristinare lostato antecedente alla condotta illecita.Il ragionamento seguito dal giudice dell’opposizione si fonda sullaequazione tra l’attività espletata da Sisinni e l’attività di mera custodia econservazione. Risulta però che la ricorrente sia stata incaricata anche dicompiti gestori afferenti al bar, ristorante, pizzeria e al funzionamento diulteriori locali aperti al pubblico, nonché dell’amministrazione per lagestione estiva di ulteriori servizi (si vedano i decreti della Procura dellaRepubblica di Lecce del 23 novembre 2011, 21 dicembre 2011 e 12giugno 2012, presenti agli atti).Come ha osservato questa Corte, con la pronuncia della terza sezionepenale n. 14567/2018 (che si è pronunciata sulla domanda di restituzionedella caparra data da Iaconisi, amministratore unico della societàproprietaria di una porzione del complesso), l’attività demandata allaricorrente, quantomeno nei periodi nei quali era stata autorizzata lacompleta gestione del complesso alberghiero, si è “concretizzata inun’amministrazione giudiziaria, rientrante nell’ambito della previsione dicui all’art. 104-bis disp. att. c.p.p.”, con la conseguenza che il compensodel custode amministratore giudiziario comprendeva in tal caso sia“l’attività svolta per la conservazione del complesso sequestrato sia quellafinalizzata alla sua gestione produttiva”. La Cassazione penale sottolineaancora come la circostanza che la gestione del compendio alberghiero, cuiNumero registro generale 9766/2020Numero sezionale 921/2026Numero di raccolta generale 21216/2026Data pubblicazione 22/06/2026la ricorrente era stata autorizzata, dovesse essere esercitata per il tramitedi Iaconisi “avrebbe inequivoche ricadute sulla liquidazione del compensorichiesto dal custode amministratore, dovendo essere tenuto nel debitoconto il ricorso da parte dell’ausiliario alle capacità gestionali” di Iaconisi.Ha pertanto ragione la ricorrente nel contestare il fondamentodell’ordinanza impugnata, appunto imperniato sullo svolgimento da partedella ricorrente di una attività di mera custodia e al riguardo si ricorda chela Cassazione civile sottolinea che quando il bene sequestrato è un’aziendal’attività del custode giudiziario non si sostanzia in una mera funzioneconservativa, ma in quella più dinamica di gestione di beni produttivi(vedere al riguardo Cass. n. 14906/2024).La giurisprudenza di questa Corte distingue la liquidazione dei compensidel professionista che abbia svolto attività di mera custodia dallaliquidazione dei compensi del professionista che abbia svolto attività dicustodia e amministrazione del bene sottoposto a sequestro (cfr. in talsenso Cass. n. 14484/2018) e riconduce la prima ipotesi nell’ambito degliartt. 58 e 59 del d.P.R. n. 115/2002, considerati applicabili anche quandosia nominato custode un dottore commercialista iscritto nell’apposito albo,senza che in ragione della qualifica professionale dell’incaricato possaesservi spazio per l’operatività della disciplina prevista dal regolamentosugli onorari per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti (cfr.in particolare Cass. n. 24106/2011 e Cass. n. 21649/2017).La ricorrente invoca, in relazione alla liquidazione dei propri compensi,compensi appunto di custodia e di amministrazione, l’applicazione del d.m.20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione deiparametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale deicompensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero dellagiustizia), il cui art. 19 dispone che “il compenso è liquidato di regola inmisura pari a quanto indicato dal riquadro 1 della tabella C-dottoriNumero registro generale 9766/2020Numero sezionale 921/2026Numero di raccolta generale 21216/2026Data pubblicazione 22/06/2026commercialisti ed esperti contabili” e “il valore è determinato dallasommatoria dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività”.La deduzione della ricorrente non è corretta. L’applicabilità del d.m. n.140/2012 è stata esclusa dal Tribunale penale che ha liquidato ilcompenso, in quanto il d.m. si limita a disciplinare l’ipotesi dellaliquidazione da parte dell’organo giurisdizionale dei compensi del dottorecommercialista che abbia svolto incarico di amministrazione e custodia diaziende (al riguardo si veda Cass. n. 38249/2021), ma non prevedespecificamente l’attività di custodia e amministrazione di aziendeconseguente a sequestro disposto dal giudice penale. A sua volta, laCassazione penale – nella pronuncia n. 14567/2018 sopra ricordata – haespressamente richiamato la previsione di cui all’art. 104-bis disp. att.c.p.p. La disposizione, rubricata “Amministrazione dei beni sottoposti asequestro preventivo”, nel testo applicabile ratione temporis al caso inesame prevede che, qualora il sequestro abbia ad oggetto aziende di cuisia necessario assicurare l’amministrazione, l’autorità giudiziaria nominaun amministratore giudiziario scelto nell’albo di cui all’art. 2-sexies,comma 3, della legge n. 575/1965, ovvero la medesima può ancheaffidare a soggetti diversi la custodia dei beni suddetti. Il suddetto albo èstato istituito con il d.lgs. 4 febbraio 2010, n. 14. Il d.lgs. all’art. 8 haprevisto che con decreto del Presidente della Repubblica sarebbero statestabilite le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degliamministratori giudiziari. Tale decreto è stato emanato nel 2015 con ild.P.R. n. 177, che appunto reca le disposizioni in materia di modalità dicalcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscrittinell’albo di cui al d.lgs. n. 14/2010, decreto che è partito dal rilievodell’analogia tra l’attività svolta dagli amministratori giudiziari e quella deicuratori fallimentari e che ha quindi adottato, ai fini della liquidazione delcompenso, criteri omogenei a quelli previsti in materia di procedureconcorsuali.Numero registro generale 9766/2020Numero sezionale 921/2026Numero di raccolta generale 21216/2026Data pubblicazione 22/06/2026La fattispecie in esame rientra quindi nell’ambito di applicazione delsuddetto d.P.R. 177/2015. Il Tribunale penale, nel liquidare il compenso,aveva escluso l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 104-bis disp. att.c.p.p., osservando che è stata la legge n. 161/2017 (entrata in vigoredopo la cessazione dell’attività svolta dalla ricorrente) a introdurrenell’articolo i commi 1-bis e 1-ter. In realtà se solo con il comma 1-bisdell’art. 104-bis disp. att. c.p.p. è stata prevista l’applicazioneall’amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo dellageneralità delle norme di cui al titolo III del libro I del c.d. codiceantimafia, l’applicazione della figura dell’amministratore giudiziario era giàprevista dal primo comma dell’art. 104-bis nella sua versione originaria.Pertanto, alle liquidazioni poste in essere nella vigenza del comma 1dell’art. 104-bis vanno applicati sia il d.lgs. 14/2010, che ha istituito l’albodegli amministratori giudiziari, che il successivo d.P.R. 177/2015, che haprevisto le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degliamministratori giudiziari.In particolare, le tabelle di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 14/2010, approvatecon il d.P.R. n. 177/2015 (vedere in particolare l’art. 3 per i criteri dicalcolo), sono in vigore dal novembre 2015. Essendo l’incarico dellaricorrente cessato il 9 marzo 2017, tali tabelle trovano applicazione nelcaso in esame. Questa Corte ha infatti precisato che, ove l’incarico si siasvolto diacronicamente sotto la vigenza di tabelle diverse succedutesi neltempo, va utilizzata la tabella applicabile al momento in cui l’incarico si èesaurito o si è comunque concluso (vedere al riguardo Cass. n.21592/2019).II. L’ordinanza impugnata va pertanto cassata e la causa va rinviata alTribunale di Lecce, che deciderà attenendosi al seguente principio didiritto: “quando a un professionista, nel caso di specie unacommercialista, è affidato l’incarico di custode giudiziario di un’azienda(un complesso turistico-alberghiero) sottoposta a sequestro preventivo,Numero registro generale 9766/2020Numero sezionale 921/2026Numero di raccolta generale 21216/2026Data pubblicazione 22/06/2026l’attività non si sostanzia in una mera funzione conservativa, ma in quellapiù dinamica di gestione dei beni; ove l’incarico del professionista si siasvolto dal 2011 al 2017, quindi sotto il vigore del d.lgs. n. 14/2010 e deld.P.R. n. 177/2015, il suo compenso va liquidato, trattandosi di benisottoposti a sequestro preventivo penale ex art. 104-bis disp. att. c.p.p.,ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 14/2010 e secondo le tabelle approvate conil d.P.R. n. 177/2015”.Il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presentegiudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa,anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Lecce indiversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 14 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco