CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 38249/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA (__L- ((l( sul ricorso 13058-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] l, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 264, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CURATELA DELL'EREDITA' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE; - intimati - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di PALMI, depositata il 22/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe il Giudice designato dal Presidente del Tribunale di Palmi, rigettò l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], custode/amministratore giudiziario di un compendio immobiliare e, pertanto, confermò la liquidazione determinata in C 42.950,00, a fronte della richiesta dell'opponente di vedersi assegnata la somma di C 351.931,00; ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento che ne aveva disatteso l'opposizione, sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria, e che resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; osserva Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 59, d.P.R. n. 115/2002, 5, d. m. n. 256/2006, in combinato disposto con gli artt. 19, d. m. n. 140/2012 e 223 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Il ricorrente assume che la decisione impugnata aveva errato a non reputare applicabile l'art. 2233 cod. civ. sol perché trattavasi d'un incarico pubblico, in quanto ciò sarebbe fonte d'una ingiusta disparità di trattamento. Da ciò derivava che, mancando il parametro tabellare e non potendo farsi riferimento agli usi locali, perché mancanti, i criteri a cui attingere per la stima erano quelli di cui all'art. 2233 cod. civ. La doglianza non è fondata. Occorre riprendere la disciplina che qui viene in rilievo. Il comma 2 dell'art. 58 (L) del T.U. n. 112/2002 dispone che «L'indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali». Il successivo art. 59 dispone che «1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia. 2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico. 3. Le tabelle prevedono, altresì, le riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene». L'art. 5 del d. m. n. 265 del 2/9/2006 dispone per le categorie di beni diverse da quelle regolate dai precedenti articoli (natanti e veicoli a motore) che debba farsi riferimento, «in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, del [OSCURATO:PERSONA] citato». Con il d. m. n. 140 del 20/7/2012 si è approvato il «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (12G0161) (GU Serie Generale n.195 del 22-08-2012)». Dispone l'art. 2232 cod. civ. «Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali». [OSCURATO:PERSONA] dell'opposizione ha condiviso la scelta di quello a quo di far riferimento, in assenza di usi locali, all'art. 19 del regolamento approvato con il d. m. n. 140/2012, giudicando non conferente il richiamo all'art. 2233 cod. civ., regolante il compenso per gli incarichi di amministratore e custode di aziende.Recita il predetto art. 19 «il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di amministrazione e custodia di aziende è determinato dalla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 1 della tabella C-Dottori commercialisti ed esperti contabili». In punto di diritto deve enunciarsi il seguente principio: "non par dubbio che l'ordinamento con l'art. 2322 cod. civ. sopperisce alle ipotesi in cui le parti di un contratto d'opera professionale non abbiano convenuto il compenso per detta opera e lo stesso «non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi». Da qui la necessità di acquisire il parere di congruità dell'associazione professionale di categoria. La finale prescrizione di nullità, sia pure riferita al solo esercizio della professione forense, di patti non redatti per iscritto, vieppiù conferma che la disposizione codicistica regola l'ipotesi dell'incarico professionale che scaturisce da un contratto tra il professionista e il cliente. Ipotesi, questa, non solo ben diversa da quella in cui l'incarico non abbia scaturigine in un autoregolamento privato d'interessi, bensì da una pubblica investitura del giudice, ma a quest'ultima in alcun modo assimilabile, per la divergenza di ratio (basti pensare alla richiesta del parere di congruità all'associazione di categoria)". Non è condivisibile la tema di disparità di trattamento evocata in ricorso per due concorrenti ordini di ragioni: a) esclusa "eadem ratio" tra l'incarico nascente dall'incontro delle volontà negoziali, l'assegnazione di un incarico giudiziario, non è ipotizzabile alcuna disparità, che, al contrario, vi sarebbe ove le due diverse situazioni venissero trattate allo stesso modo; b) la remunerazione disposta dal giudice sulla base di altri parametri legali non per questo debba, per astratta congettura e in astratto, ritenersi meno soddisfattiva, attenendo le critiche all'entità di essa a valutazioni di merito, estranee alla posta questione di diritto. La liquidazione sulla base del citato art. 19, infine, risulta perfettamente confacente all'attività svolta dal ricorrente, il quale, per disposizione giudiziale, ha custodito e amministrato una proprietà agricola. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 17 e 19, d. m. n. 140/2012, in combinato disposto con gli artt. 2424 e 2555 cod. civ., per avere il provvedimento impugnato escluso dalla base del computo il valore dei terreni e calcolato il compenso sulla «sommatoria dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività». [OSCURATO:PERSONA] a conferma del fondamento della esposta censura soggiunge che, ove si seguisse, l'orientamento del Giudice del merito, non si terrebbe conto della responsabilità dell'ausiliario del giudice e resterebbe non remunerato l'incarico in assenza di ricavi. Inoltre, il Porcelli lamenta non essersi tenuto conto della durata temporale dell'incarico, «apparendo del tutto iniquo assimilare in tutto e per tutto incarichi di durata sensibilmente differente». La doglianza non ha fondamento e in parte non supera lo scrutinio d'ammissibilità. Il ragionamento posto a base della censura confonde patrimonio, attività e reddito. Senza necessità d'intrattenersi in profondità, trattandosi di nozioni di comune conoscenza, per patrimonio s'intende l'insieme di beni, materiali e immateriali, crediti e contanti costituenti la dotazione dell'azienda. Per reddito, e per contrappasso, perdita, s'intende la differenza, in genere su base annuale, tra i costi addebitabili a quell'anno (quindi, tenendo conto di ratei d'ammortamento sugli acquisti dei beni durevoli, dei riscontri, del costo delle merci, computando le rimanenze iniziali e scomputando quelle finali, acquisti di beni di consumo, costi di manodopera e quant'altro) e i ricavi. Di poi, il ricavo, non distribuito come utile va a confluire nel patrimonio e, per contro, la perdita viene ripianata attingendo al patrimonio. La norma si riferisce inequivocamente non all'utile, in senso ristretto (e, quindi, non assume rilievo l'eventuale perdita), ma alla somma dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività, in altre parole ai ricavi annuali, senza essere decurtati dai costi. Ciò posto, la illogica pretesa di calcolare il compenso sul valore del patrimonio contrasta con la legge. Va enunciato il seguente principio di diritto: "L'art. 19 del d. m. n. 140/2012, al fine del computo del compenso per l'amministrazione e la custodia di aziende, si riferisce non all'utile, in senso ristretto (e, quindi, non assume rilievo l'eventuale perdita), ma alla somma dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività, in altre parole ai ricavi annuali, senza essere decurtati dai costi, e giammai al valore del patrimonio aziendale". Il profilo con il quale il ricorrente, nel finale dell'esposizione del motivo, prospetta che il giudice non avrebbe effettuato il computo del compenso con specifico riferimento ai singoli anni di durata dell'incarico non supera lo scrutinio d'ammissibilità per due concorrenti e autonome ragioni. Neppure allega di aver mosso una tale rimostranza (che nel caso affermativo avrebbe dovuto essere riportata nei termini sottoposti) al Giudice dell'opposizione, che, pertanto, deve reputarsi nuova; inoltre la critica difetta di specificità, sotto il profilo dell'autosufficienza, non essendo stati ripresi i puntuali termini della vicenda fattuale posta a base della doglianza. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, che liquida, per ognuna d'esse, in euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe