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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09158/2026

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E, in persona del direttore protempore, rappresentata e difesa come per legge dall’AvvocaturaGenerale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza n. 2793/08/2021 della Commissionetributaria regionale della Sicilia, depositata il 23/3/2021udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 marzo2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro1. – [OSCURATO:PERSONA] 2011 s.c. a r.l. impugnò dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Palermo la cartella di pagamento, emessa aseguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, con la quale l’agente della riscossionele aveva chiesto, in relazione all’anno d’imposta 2013, il pagamento diIres e Iva dichiarate ma non versate.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso.3. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, investitadell’appello della contribuente, dichiarò inammissibile il gravame sulrilievo che la notificazione dell’atto di impugnazione, non eseguitasecondo le modalità telematiche prescritte dalla legge, fosseinesistente, e come tale insuscettibile di sanatoria neppure per effettodella costituzione della controparte.4. – Avverso tale ultima pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, cui la l’Agenziadelle entrate ha resistito con controricorsoRAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 25649/2021Numero sezionale 2919/2026Numero di raccolta generale 9158/2026Data pubblicazione 11/04/20261. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 16-bis, 18 e 22 d.

Lgs. n. 546 del 1992 poiché la sentenzaimpugnata ha fatto discendere dalla mera non conformità dellanotificazione dell’appello allo schema legale la sanzionedell’inammissibilità dell’impugnazione, inammissibilità che però, pertale ipotesi, non è sancita da alcuna norma di legge.2. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.156, comma 3, c.p.c. poiché la sentenza impugnata, nel ritenere chela notificazione dell’atto di appello non eseguita tramite postaelettronica certificata fosse inesistente e che tale inesistenza non fossesanabile, non ha considerato che l’atto aveva comunque raggiunto ilsuo scopo, essendosi l’Ufficio regolarmente costituito nel giudizio disecondo grado.3. – I motivi, che per la loro stretta connessione possono essereesaminati congiuntamente, sono fondati.Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, nellaformulazione applicabile ratione temporis (a seguito delle modificheintrodotte dall’art. 16, comma 5, d.l. n. 119 del 2018), avente efficaciadal 24 ottobre 2018 al 15 settembre 2022 e con riguardo ai ricorsinotificati dal 1° luglio 2019, «Le parti, i consulenti e gli organi tecniciindicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli attiprocessuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionaliesclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizionicontenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione».Nel caso di specie, è pacifico che la contribuente abbia notificatol’atto di appello in data 17 dicembre 2019 mediante consegna direttaNumero registro generale 25649/2021Numero sezionale 2919/2026Numero di raccolta generale 9158/2026Data pubblicazione 11/04/2026all’impiegato dell’Ufficio addetto alla ricezione, il quale ha rilasciato unaricevuta, sicché la notificazione è sicuramente invalida.

Occorre,peraltro, stabilire se la notificazione effettuata dalla contribuente ènulla ovvero inesistente, atteso che nel primo caso è ammissibile lasanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, comma3, c.p.c.Come già chiarito da Cass. n. 29208/2024, pronunciata infattispecie assimilabile, «il vizio in argomento non produce l’inesistenzadell’atto così veicolato; tale violazione è causa, infatti, unicamente dinullità del ricorso, proposto certamente in violazione del paradigmaprocessuale legale; tale nullità è invero sanabile e qui concretamenteed effettivamente sanata dalla costituzione in giudizio dell’Ufficio, inforza della quale deve ritenersi (anche alla luce delle difese svolte dallaparte pubblica) che l’atto abbia raggiunto il suo scopo ex art. 156 c. 3c.p.c.».Del resto, secondo quanto affermato, in via generale, da questaCorte, «L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione èconfigurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli attiprocessuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanzamateriale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essereun’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a renderericonoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ognialtra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da unsoggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilitàgiuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistentee individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa insenso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positividella notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, laNumero registro generale 25649/2021Numero sezionale 2919/2026Numero di raccolta generale 9158/2026Data pubblicazione 11/04/2026stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando,pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramentee semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazionemeramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa»(Cass. Sez.

Un., n. 14916/2016).Applicando i sopra richiamati principi di diritto al caso di specie, nonpuò dubitarsi che la notificazione sia nulla, in quanto effettuatamediante consegna diretta all’impiegato dell’Ufficio e non già con lemodalità telematiche previste dalla norma, ma deve altresì escludersiche essa sia inesistente, e ciò in ragione del fatto che l’eseguita notificacon consegna all’impiegato addetto presenta senz’altro gli elementiindicati nella sopra menzionata sentenza delle Sezioni Unite,trattandosi di una tipologia di notificazione consentita dalla legge (piùin particolare, dall’art. 16, comma 3, d.

Lgs. n. 546 del 1992) edessendosi con essa realizzato il risultato della consegna dell’atto aldestinatario, che ha tal fine rilasciato una ricevuta (negli stessi termini,sia pure con riguardo ad una notificazione eseguita a mezzo postaanziché con la prescritta modalità telematica, v.

Cass. n. 585/2025).Inconferente è poi il richiamo compiuto dalla CTR alla pronuncia diquesta Corte n. 15298/2020, che ha ritenuto inesistente lanotificazione telematica di un atto in mancanza di generazione dellaricevuta di avvenuta consegna: nel caso qui in esame, non si tratta,infatti, di verificare se la notificazione telematica si sia o menoperfezionata, ma di stabilire se sia o meno giuridicamente esistente lanotificazione eseguita con una modalità diversa da quella telematicaimposta dalla legge.Contrariamente a quanto dedotto dalla controricorrente, non puòcondurre ad una diversa soluzione il fatto che il terzo comma dell’art.16-bis cit. preveda che la notificazione degli atti processuali avvengaNumero registro generale 25649/2021Numero sezionale 2919/2026Numero di raccolta generale 9158/2026Data pubblicazione 11/04/2026«esclusivamente con modalità telematiche», giacché con l’avverbio“esclusivamente” il legislatore ha semplicemente voluto chiarire chequella telematica è l’unica modalità notificatoria consentita nell’ambitoqui in esame, con esclusione di qualsiasi possibilità di concorrenza dialtre forme di notifica pur in generale previste dalla legge.

Ne consegueche la notificazione eseguita in violazione delle prescritte modalitàtelematiche, non essendo conforme al modello legale, è nulla, ma nongià inesistente.

In altri termini, l’avverbio “esclusivamente” vale adescludere che altre tipologie di notificazione diverse da quellatelematica possano considerarsi valide siccome alternativamentepraticabili, ma non già ad escludere la loro giuridica esistenza.In definitiva, avendo la notifica per cui è causa pacificamenteraggiunto il proprio scopo, consentendo la regolare costituzione ingiudizio e la difesa nel merito dell’Agenzia delle entrate, può senz’altrotrovare applicazione, con effetto ex tunc, la sanatoria della nullitàprevista dall’art. 156, comma 3, c.p.c. (Cass. Sez.

Un. n. 23620/2018;Cass. n. 20625/2017).L’appello della contribuente deve, pertanto, ritenersi ammissibile,diversamente da quanto erroneamente affermato dalla Corteregionale.3.

L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso comportal’assorbimento del terzo, con il quale la ricorrente, entrando nel meritodella vicenda controversa, ha dedotto l’omesso esame da parte dellaCTR di documenti, regolarmente prodotti in giudizio, che dimostravanoil mero errore da essa commesso nella compilazione della propriadichiarazione Iva, errore da ritenersi emendabile anche in sedecontenziosa.4. – Il ricorso va dunque accolto in relazione ai primi due motivi,assorbito il terzo, con conseguente cassazione della sentenza e rinvioNumero registro generale 25649/2021Numero sezionale 2919/2026Numero di raccolta generale 9158/2026Data pubblicazione 11/04/2026alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversacomposizione, che provvederà a nuovo esame nonché a liquidare lespese di lite del presente giudizio di Legittimità P.Q.Maccoglie il ricorso in relazione ai primi due motivi, assorbito il terzo;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che provvederàanche in ordine alla liquidazione delle spese processuali del presentegiudizio di Legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 marzo 2026.Il PresidenteRoberto Succio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E, in persona del direttore protempore, rappresentata e difesa come per legge dall’AvvocaturaGenerale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza n. 2793/08/2021 della Commissionetributaria regionale della Sicilia, depositata il 23/3/2021udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 marzo2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro1. – [OSCURATO:PERSONA] 2011 s.c. a r.l. impugnò dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Palermo la cartella di pagamento, emessa aseguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, con la quale l’agente della riscossionele aveva chiesto, in relazione all’anno d’imposta 2013, il pagamento diIres e Iva dichiarate ma non versate.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso.3. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, investitadell’appello della contribuente, dichiarò inammissibile il gravame sulrilievo che la notificazione dell’atto di impugnazione, non eseguitasecondo le modalità telematiche prescritte dalla legge, fosseinesistente, e come tale insuscettibile di sanatoria neppure per effettodella costituzione della controparte.4. – Avverso tale ultima pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, cui la l’Agenziadelle entrate ha resistito con controricorsoRAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 25649/2021Numero sezionale 2919/2026Numero di raccolta generale 9158/2026Data pubblicazione 11/04/20261. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 16-bis, 18 e 22 d. Lgs. n. 546 del 1992 poiché la sentenzaimpugnata ha fatto discendere dalla mera non conformità dellanotificazione dell’appello allo schema legale la sanzionedell’inammissibilità dell’impugnazione, inammissibilità che però, pertale ipotesi, non è sancita da alcuna norma di legge.2. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.156, comma 3, c.p.c. poiché la sentenza impugnata, nel ritenere chela notificazione dell’atto di appello non eseguita tramite postaelettronica certificata fosse inesistente e che tale inesistenza non fossesanabile, non ha considerato che l’atto aveva comunque raggiunto ilsuo scopo, essendosi l’Ufficio regolarmente costituito nel giudizio disecondo grado.3. – I motivi, che per la loro stretta connessione possono essereesaminati congiuntamente, sono fondati.Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, nellaformulazione applicabile ratione temporis (a seguito delle modificheintrodotte dall’art. 16, comma 5, d.l. n. 119 del 2018), avente efficaciadal 24 ottobre 2018 al 15 settembre 2022 e con riguardo ai ricorsinotificati dal 1° luglio 2019, «Le parti, i consulenti e gli organi tecniciindicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli attiprocessuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionaliesclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizionicontenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione».Nel caso di specie, è pacifico che la contribuente abbia notificatol’atto di appello in data 17 dicembre 2019 mediante consegna direttaNumero registro generale 25649/2021Numero sezionale 2919/2026Numero di raccolta generale 9158/2026Data pubblicazione 11/04/2026all’impiegato dell’Ufficio addetto alla ricezione, il quale ha rilasciato unaricevuta, sicché la notificazione è sicuramente invalida. Occorre,peraltro, stabilire se la notificazione effettuata dalla contribuente ènulla ovvero inesistente, atteso che nel primo caso è ammissibile lasanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, comma3, c.p.c.Come già chiarito da Cass. n. 29208/2024, pronunciata infattispecie assimilabile, «il vizio in argomento non produce l’inesistenzadell’atto così veicolato; tale violazione è causa, infatti, unicamente dinullità del ricorso, proposto certamente in violazione del paradigmaprocessuale legale; tale nullità è invero sanabile e qui concretamenteed effettivamente sanata dalla costituzione in giudizio dell’Ufficio, inforza della quale deve ritenersi (anche alla luce delle difese svolte dallaparte pubblica) che l’atto abbia raggiunto il suo scopo ex art. 156 c. 3c.p.c.».Del resto, secondo quanto affermato, in via generale, da questaCorte, «L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione èconfigurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli attiprocessuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanzamateriale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essereun’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a renderericonoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ognialtra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da unsoggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilitàgiuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistentee individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa insenso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positividella notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, laNumero registro generale 25649/2021Numero sezionale 2919/2026Numero di raccolta generale 9158/2026Data pubblicazione 11/04/2026stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando,pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramentee semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazionemeramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa»(Cass. Sez. Un., n. 14916/2016).Applicando i sopra richiamati principi di diritto al caso di specie, nonpuò dubitarsi che la notificazione sia nulla, in quanto effettuatamediante consegna diretta all’impiegato dell’Ufficio e non già con lemodalità telematiche previste dalla norma, ma deve altresì escludersiche essa sia inesistente, e ciò in ragione del fatto che l’eseguita notificacon consegna all’impiegato addetto presenta senz’altro gli elementiindicati nella sopra menzionata sentenza delle Sezioni Unite,trattandosi di una tipologia di notificazione consentita dalla legge (piùin particolare, dall’art. 16, comma 3, d. Lgs. n. 546 del 1992) edessendosi con essa realizzato il risultato della consegna dell’atto aldestinatario, che ha tal fine rilasciato una ricevuta (negli stessi termini,sia pure con riguardo ad una notificazione eseguita a mezzo postaanziché con la prescritta modalità telematica, v. Cass. n. 585/2025).Inconferente è poi il richiamo compiuto dalla CTR alla pronuncia diquesta Corte n. 15298/2020, che ha ritenuto inesistente lanotificazione telematica di un atto in mancanza di generazione dellaricevuta di avvenuta consegna: nel caso qui in esame, non si tratta,infatti, di verificare se la notificazione telematica si sia o menoperfezionata, ma di stabilire se sia o meno giuridicamente esistente lanotificazione eseguita con una modalità diversa da quella telematicaimposta dalla legge.Contrariamente a quanto dedotto dalla controricorrente, non puòcondurre ad una diversa soluzione il fatto che il terzo comma dell’art.16-bis cit. preveda che la notificazione degli atti processuali avvengaNumero registro generale 25649/2021Numero sezionale 2919/2026Numero di raccolta generale 9158/2026Data pubblicazione 11/04/2026«esclusivamente con modalità telematiche», giacché con l’avverbio“esclusivamente” il legislatore ha semplicemente voluto chiarire chequella telematica è l’unica modalità notificatoria consentita nell’ambitoqui in esame, con esclusione di qualsiasi possibilità di concorrenza dialtre forme di notifica pur in generale previste dalla legge. Ne consegueche la notificazione eseguita in violazione delle prescritte modalitàtelematiche, non essendo conforme al modello legale, è nulla, ma nongià inesistente. In altri termini, l’avverbio “esclusivamente” vale adescludere che altre tipologie di notificazione diverse da quellatelematica possano considerarsi valide siccome alternativamentepraticabili, ma non già ad escludere la loro giuridica esistenza.In definitiva, avendo la notifica per cui è causa pacificamenteraggiunto il proprio scopo, consentendo la regolare costituzione ingiudizio e la difesa nel merito dell’Agenzia delle entrate, può senz’altrotrovare applicazione, con effetto ex tunc, la sanatoria della nullitàprevista dall’art. 156, comma 3, c.p.c. (Cass. Sez. Un. n. 23620/2018;Cass. n. 20625/2017).L’appello della contribuente deve, pertanto, ritenersi ammissibile,diversamente da quanto erroneamente affermato dalla Corteregionale.3. L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso comportal’assorbimento del terzo, con il quale la ricorrente, entrando nel meritodella vicenda controversa, ha dedotto l’omesso esame da parte dellaCTR di documenti, regolarmente prodotti in giudizio, che dimostravanoil mero errore da essa commesso nella compilazione della propriadichiarazione Iva, errore da ritenersi emendabile anche in sedecontenziosa.4. – Il ricorso va dunque accolto in relazione ai primi due motivi,assorbito il terzo, con conseguente cassazione della sentenza e rinvioNumero registro generale 25649/2021Numero sezionale 2919/2026Numero di raccolta generale 9158/2026Data pubblicazione 11/04/2026alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversacomposizione, che provvederà a nuovo esame nonché a liquidare lespese di lite del presente giudizio di Legittimità P.Q.Maccoglie il ricorso in relazione ai primi due motivi, assorbito il terzo;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che provvederàanche in ordine alla liquidazione delle spese processuali del presentegiudizio di Legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 marzo 2026.Il PresidenteRoberto Succio
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