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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 ottobre 2024

Cassazione n. 29208/2024

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 6416 /20 2 2 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de lla Campania n. 7735 / 0 6 / 2 0 2 1 depositata in data 03 / 11 /20 2 1 , non notificata; Oggetto:violazioneart. 14d.Lgs 546/1992 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società ricorrente impugnava l'avviso di accertamento notificatole per l'anno 2014 con il quale erano stati accertati i minori costi per mancato riconoscimento di operazioni ritenute inesistenti con conseguenterideterminazione del reddito di impresa , recupero di I VA e rideterminazionedella base imponibile ai fini I RAP, degli interessi e delle sanzionidovute come per legge; -il giudice di primo grado dichiarava l'inammissibilità del ricorso ; -proponeva appello la società ; -con la pronuncia gravata di fronte a questa Corte , il giudice di secondo gradoha confermato la pronuncia appellata ; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a un solomotivo di gravame ; -resiste con controricorso l ’A genzia delle entrate ; Consideratoche: -il primo motivo di ricorso si duole della violazione dell’art. 16 bis c. 3 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 , unitamente agli artt. 16, 18, 27 del medesimo testo normativo nonché degli artt. 121 e 156 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto inammissibileil ricorso del contribuente in quanto proposto con modalità analogichee non integralmente per via telematica ; -detto motivo pone una questione di diritto che risulta fondata; - invero, sia pure risultando pacifica l’introduzione del giudizio in violazionedell’art. 16 bis del d.

Lgs. n. 546 del 1992, per esser stato il ricorsoproposto non con la esclusiva modalità telematica inclusiva della notifica a mezzo PEC, quindi al di fuori del sistema SIGIT senza autorizzazione alla deroga a tale modalità, il vizio in argomento non producel’inesistenza dell’atto così veicolato; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - tale violazione è causa, infatti, unicamente di nullità del ricorso, proposto certamente in violazione del paradigma processuale legale; tale nullità è invero sanabile e qui concretamente ed effettivamente sanatadalla costituzione in giudizio dell’Ufficio, in forza della quale deve ritenersi (anche alla luce delle difese svolte dalla parte pubblica) che l’attoabbia raggiunto il suo scopo ex art. 156 c. 3 c.p.c.; -in tale senso è la giurisprudenza di questa Corte che enuncia i principi generali,applicabili anche al caso di specie, in materia di vizi del ricorso proposto in via telematica e non analogica (Cass. Sez.Un., Sentenza n. 6477 del 12/03/2024 ), chiarendo che se privo dell'apposizionedella firma digitale, il ricorso per cassazione in forma di documentoinformatico è affetto da un vizio di nullità, che è sanabile per raggiungimentodello scopo ogni qualvolta possa desumersi la paternità certadell'atto processuale da elementi qualificanti, tra i quali – in quella fattispecie- la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella PEC dell'Avvocaturagenerale dello Stato censita nel REGINDE e il successivo deposito della sua copia analogica con attestazione di conformità sottoscrittadall'avvocato dello Stato ; -in precedenza, si è chiarit a in argomento l’applicabilità della sanatoria a situazioni processuali analoghe a quella che qui ci occupa , relative a violazioni delle modalità di redazione e proposizione del ricorso in argomento (Cass. Sez.

U n. , Sentenza n. 7665 del 18/04/2016 ) in quanto,ad esempio, l'irritualità della notificazione di un atto processuale amezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegnatelematica (nella specie, in estensione “ .doc", anziché formato “.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinatocosì il raggiungimento dello scopo legale ; - pertanto, il ricorso di primo grado è stato qui introdotto legittimamente, in forza delle considerazioni sopra dette, poiché ancorché avvinto da nullità sanabile e in concreto sanata, ha dato comunqueorigine al rapporto processuale tra le parti e con il giudice ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - a questo punto, però, risolta la questione preliminarmente posta dal primo motivo di ricorso, va ora rilevata d’Ufficio , ancora in via preliminare,la violazione dell'art. 14, comma 1, del d.

L gs. n. 546 del 1992; -non risulta infatti qui rispettato il litisconsorzio necessario nei confronti dei soci della società ricorrente, mai chiamati in giudizio nemmeno in primogrado; -è noto che «l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investitodal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedereall'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.

Lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile - anche d'ufficio - in ogni stato e grado del processo» (così Cass.n. 16730 del 25/06/2018; ma la giurisprudenza d i Legittimità sul puntoè pacifica: si vedano a mero titolo esemplificativo Cass. n. 27603 del 30/10/2018; Cass. n. 1472 del 22/01/2018; Cass. n. 26648 del 10/11/2017; Cass. n. 15566 del 27/07/2016; Cass. n. 7789 del 20/04/2016;Cass. n. 25300 del 28/11/2014; litisconsorzio escluso dalla Corteunicamente in caso di controllo automatizzato delle dichiarazioni dellasocietà, senza rideterminazione del reddito: cfr. Cass. n. 9527 del 11/05/2016); - il litisconsorzio non viene meno allorquando, come in questo caso, si discutadi IRAP e IVA che risultano essere i tributi oggetto del presente giudizio; - da un lato, l'IRAP è infatti imputata per trasparenza ai singoli soci (Cass.

S.U. n. 13452 del 29/05/2017; Cass.

S.U. n. 10145 del 20/06/2012; Cass. n. 29128 del 13/11/2018; Cass. n. 19599 del 24/07/2018;Cass. n. 13767 del 31/07/2012); dall'altro, se è vero che intema di IVA non si pone un problema di litisconsorzio, è altrettanto Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 veroche allorquando l'Ufficio abbia contestualmente proceduto, con un unicoatto, ad accertamenti ai fini anche di altre imposte (come appunto l'IRAP), fondati su elementi comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile IVA non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus per l'inscindibilità delle due situazioni, insuscettibili di autonoma definizione (Cass. n. 6303 del 14/03/2018; Cass. n. 21340 del 21/10/2015; Cass. n. 26071 del 30/12/2015); - la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi è invero esclusa unicamente nel caso di contemporanea pendenza di più giudizi introdotti dai litisconsorti e trattatie decisi in unico contesto (cfr. Cass. n. 29843 del 13/12/2017; Cass.n. 3830 del 18/02/2010), con possibile riunione sanante in appello (Cass.n. 3789 del 15/02/2018), ma non in sede di legittimità (Cass. n. 13595del 30/05/2017); - la CTR, nella fattispecie, non disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci, che peraltro non risultano esser stati parti del giudizio né in primo grado né in appello, ha quindi disatteso il consolidato sopra riportato orientamento d i questa Corte, con conseguente nullità della sentenza impugnata e anche della sentenzadi primo grado, intervenuta pure questa nei soli confronti della societàoggi ricorrente; -in conclusione, risultando fondato il primo motivo di impugnazione ma pronunciandosul ricorso, va dichiarata la nullità delle sentenze di primo esecondo grado, con conseguente rinvio alla Corte di giustizia tributaria diprimo grado d i Napoli , in diversa composizione; - il giudice del rinvio dovrà provvedere all'integrazione del contraddittorionei confronti dei litisconsorti pretermessi , alla decisione nelmerito e infine anche liquidazione delle spese del presente giudizio diLegittimità; p.q.m.

Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 pronunciandosul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Co rte di giustizia tributari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 6416 /20 2 2 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de lla Campania n. 7735 / 0 6 / 2 0 2 1 depositata in data 03 / 11 /20 2 1 , non notificata; Oggetto:violazioneart. 14d.Lgs 546/1992 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società ricorrente impugnava l'avviso di accertamento notificatole per l'anno 2014 con il quale erano stati accertati i minori costi per mancato riconoscimento di operazioni ritenute inesistenti con conseguenterideterminazione del reddito di impresa , recupero di I VA e rideterminazionedella base imponibile ai fini I RAP, degli interessi e delle sanzionidovute come per legge; -il giudice di primo grado dichiarava l'inammissibilità del ricorso ; -proponeva appello la società ; -con la pronuncia gravata di fronte a questa Corte , il giudice di secondo gradoha confermato la pronuncia appellata ; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a un solomotivo di gravame ; -resiste con controricorso l ’A genzia delle entrate ; Consideratoche: -il primo motivo di ricorso si duole della violazione dell’art. 16 bis c. 3 del d. Lgs. n. 546 del 1992 , unitamente agli artt. 16, 18, 27 del medesimo testo normativo nonché degli artt. 121 e 156 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto inammissibileil ricorso del contribuente in quanto proposto con modalità analogichee non integralmente per via telematica ; -detto motivo pone una questione di diritto che risulta fondata; - invero, sia pure risultando pacifica l’introduzione del giudizio in violazionedell’art. 16 bis del d. Lgs. n. 546 del 1992, per esser stato il ricorsoproposto non con la esclusiva modalità telematica inclusiva della notifica a mezzo PEC, quindi al di fuori del sistema SIGIT senza autorizzazione alla deroga a tale modalità, il vizio in argomento non producel’inesistenza dell’atto così veicolato; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - tale violazione è causa, infatti, unicamente di nullità del ricorso, proposto certamente in violazione del paradigma processuale legale; tale nullità è invero sanabile e qui concretamente ed effettivamente sanatadalla costituzione in giudizio dell’Ufficio, in forza della quale deve ritenersi (anche alla luce delle difese svolte dalla parte pubblica) che l’attoabbia raggiunto il suo scopo ex art. 156 c. 3 c.p.c.; -in tale senso è la giurisprudenza di questa Corte che enuncia i principi generali,applicabili anche al caso di specie, in materia di vizi del ricorso proposto in via telematica e non analogica (Cass. Sez.Un., Sentenza n. 6477 del 12/03/2024 ), chiarendo che se privo dell'apposizionedella firma digitale, il ricorso per cassazione in forma di documentoinformatico è affetto da un vizio di nullità, che è sanabile per raggiungimentodello scopo ogni qualvolta possa desumersi la paternità certadell'atto processuale da elementi qualificanti, tra i quali – in quella fattispecie- la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella PEC dell'Avvocaturagenerale dello Stato censita nel REGINDE e il successivo deposito della sua copia analogica con attestazione di conformità sottoscrittadall'avvocato dello Stato ; -in precedenza, si è chiarit a in argomento l’applicabilità della sanatoria a situazioni processuali analoghe a quella che qui ci occupa , relative a violazioni delle modalità di redazione e proposizione del ricorso in argomento (Cass. Sez. U n. , Sentenza n. 7665 del 18/04/2016 ) in quanto,ad esempio, l'irritualità della notificazione di un atto processuale amezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegnatelematica (nella specie, in estensione “ .doc", anziché formato “.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinatocosì il raggiungimento dello scopo legale ; - pertanto, il ricorso di primo grado è stato qui introdotto legittimamente, in forza delle considerazioni sopra dette, poiché ancorché avvinto da nullità sanabile e in concreto sanata, ha dato comunqueorigine al rapporto processuale tra le parti e con il giudice ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - a questo punto, però, risolta la questione preliminarmente posta dal primo motivo di ricorso, va ora rilevata d’Ufficio , ancora in via preliminare,la violazione dell'art. 14, comma 1, del d. L gs. n. 546 del 1992; -non risulta infatti qui rispettato il litisconsorzio necessario nei confronti dei soci della società ricorrente, mai chiamati in giudizio nemmeno in primogrado; -è noto che «l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investitodal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedereall'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d. Lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile - anche d'ufficio - in ogni stato e grado del processo» (così Cass.n. 16730 del 25/06/2018; ma la giurisprudenza d i Legittimità sul puntoè pacifica: si vedano a mero titolo esemplificativo Cass. n. 27603 del 30/10/2018; Cass. n. 1472 del 22/01/2018; Cass. n. 26648 del 10/11/2017; Cass. n. 15566 del 27/07/2016; Cass. n. 7789 del 20/04/2016;Cass. n. 25300 del 28/11/2014; litisconsorzio escluso dalla Corteunicamente in caso di controllo automatizzato delle dichiarazioni dellasocietà, senza rideterminazione del reddito: cfr. Cass. n. 9527 del 11/05/2016); - il litisconsorzio non viene meno allorquando, come in questo caso, si discutadi IRAP e IVA che risultano essere i tributi oggetto del presente giudizio; - da un lato, l'IRAP è infatti imputata per trasparenza ai singoli soci (Cass. S.U. n. 13452 del 29/05/2017; Cass. S.U. n. 10145 del 20/06/2012; Cass. n. 29128 del 13/11/2018; Cass. n. 19599 del 24/07/2018;Cass. n. 13767 del 31/07/2012); dall'altro, se è vero che intema di IVA non si pone un problema di litisconsorzio, è altrettanto Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 veroche allorquando l'Ufficio abbia contestualmente proceduto, con un unicoatto, ad accertamenti ai fini anche di altre imposte (come appunto l'IRAP), fondati su elementi comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile IVA non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus per l'inscindibilità delle due situazioni, insuscettibili di autonoma definizione (Cass. n. 6303 del 14/03/2018; Cass. n. 21340 del 21/10/2015; Cass. n. 26071 del 30/12/2015); - la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi è invero esclusa unicamente nel caso di contemporanea pendenza di più giudizi introdotti dai litisconsorti e trattatie decisi in unico contesto (cfr. Cass. n. 29843 del 13/12/2017; Cass.n. 3830 del 18/02/2010), con possibile riunione sanante in appello (Cass.n. 3789 del 15/02/2018), ma non in sede di legittimità (Cass. n. 13595del 30/05/2017); - la CTR, nella fattispecie, non disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci, che peraltro non risultano esser stati parti del giudizio né in primo grado né in appello, ha quindi disatteso il consolidato sopra riportato orientamento d i questa Corte, con conseguente nullità della sentenza impugnata e anche della sentenzadi primo grado, intervenuta pure questa nei soli confronti della societàoggi ricorrente; -in conclusione, risultando fondato il primo motivo di impugnazione ma pronunciandosul ricorso, va dichiarata la nullità delle sentenze di primo esecondo grado, con conseguente rinvio alla Corte di giustizia tributaria diprimo grado d i Napoli , in diversa composizione; - il giudice del rinvio dovrà provvedere all'integrazione del contraddittorionei confronti dei litisconsorti pretermessi , alla decisione nelmerito e infine anche liquidazione delle spese del presente giudizio diLegittimità; p.q.m. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 pronunciandosul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Co rte di giustizia tributari