Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 14109/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

neraledello Stato- ricorrente –[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., inpersona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Caserta-controricorrente–avverso la sentenza n. 4824/8/2017 della Commissionetributaria regionale della Campania, depositata in data24.5.2017, non notificata;udita la relazione svolta alla pubblica udienza del giorno9.4.2026 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale MauroVitiello, che ha concluso per la declaratoria di estinzione delgiudizio per sopravvenuta cessazione della materia delcontendere;Numero registro generale 1059/2018Numero sezionale 2995/2026Numero di raccolta generale 14109/2026Data pubblicazione 14/05/2026udita per l’Agenzia delle Entrate l’Avvocatura dello Stato, inpersona dell’avv. [OSCURATO:PERSONA];udito per il controricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA];1.

L’Agenzia delle Entrate di Caserta notificata alla società"[OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] S.p.A."l’avviso di accertamento n.

TF7030100816/2015, relativoall'anno di imposta 2011, con il quale accertava e recuperavamaggiori imposte IRES per euro 655,403; una maggioreimposta IRAP per euro 121.301,00 ed una maggiore IVA per €30.880,00 oltre sanzioni ed interessi.

In particolare, l'Ufficiocontestava: a) Insussistenza di passività per € 207.757,35; b)sopravvenienze passive per euro 850.000,00; c) costi non dicompetenza- manutenzione su beni di terzi per € 784.429,00d) insussistenza di passività dichiarate per € 541.000,00; Ivaindetraibile per € 30.880,90; f) Indebita deduzione IRAP per €57.378,02.2.

La C.T.P. di Caserta rigettava il ricorso.3.

La C.T.R. della Campania, adita dalla società, accoglieval’appello, annullando l’avviso di accertamento, per avere l’.A.F.emesso l’atto impositivo, che afferiva, tra l’altro, a tributiarmonizzati come l’Iva, senza aver preventivamenteinstaurato un regolare contraddittorio con la parte destinatariadella pretesa.4.

Avverso la precitata sentenza l’Agenzia delle Entrate haproposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.5.

La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso.6.

E’ stata fissata la pubblica udienza del 9.4.2026, in prossimitàdella quale la parte controricorrente ha depositato memoriaillustrativa e documentazione relativa alla definizione agevolataNumero registro generale 1059/2018Numero sezionale 2995/2026Numero di raccolta generale 14109/2026Data pubblicazione 14/05/2026ex art. 6 della legge n. 130/2022, chiedendo dichiararsil’estinzione del giudizio.7.

La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, rubricato «violazione dei principigenerali in materia di nullità degli atti di accertamento.Violazione dell’art. 12 della legge n. 212/2000 in relazione all’art.360, comma primo, n. 3, c.p.c.», l’Agenzia delle Entrate censurala sentenza impugnata per non avere i giudici del gravametenuto conto del fatto che l’atto impositivo era stato emesso unavolta decorso il termine dilatorio di sessanta giorni, senza che lasocietà avesse presentato osservazioni.

Nessuna normaprescriverebbe di indicare le osservazioni formulate dalcontribuente, ai sensi dell’art. 12, comma 7, della legge n.212/2000, il quale nel caso di specie non aveva peraltropresentato osservazioni.

La controparte, presente alle operazionidi verifica, svoltesi in contraddittorio, aveva peraltro dichiarato averbale: “prendo atto di quanto contestato e mi riservo dicontrodedurre al P.V.C. nei tempi e nelle sedi competenti”, senzapoi presentare osservazioni.2.

Con il secondo ed ultimo motivo, rubricato «nullità dellasentenza.

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 deldecreto legislativo n. 546/1992, in relazione all’art. 360, commaprimo, n. 4, c.p.c.» la ricorrente denuncia motivazione apparenteed apodittica, non avendo la C.T.R. indicato quali osservazionidella parte ricorrente sarebbero rimaste prive di valutazione,tanto più che nel ricorso introduttivo di primo grado la societànon aveva indicato le ragioni che avrebbe potuto far valere nelprocedimento, venendo meno all’onere di fornire la prova diresistenza su di essa incombente.Numero registro generale 1059/2018Numero sezionale 2995/2026Numero di raccolta generale 14109/2026Data pubblicazione 14/05/20263.

Va, preliminarmente, evidenziato che la societàcontroricorrente, avvalendosi della definizione agevolata dellecontroversie tributarie prevista dall’art. 6 del d.l. 119/2018,convertito con modif. dalla L. 136/2018, ha presentato (entro iltermine del 31 maggio 2019, previsto dal comma 8 del citato art.6) la relativa domanda; ha depositato altresì la quietanza diversamento della prima rata (pagata in data 27 maggio 2019);l’Ufficio non ha notificato (entro il 31 luglio 2020) il diniego delladefinizione (comma 12); nessuna delle parti, infine, hadepositato entro il 31 dicembre 2020, istanza di trattazione (ilcomma 13 prevede la mancata presentazione di detta istanzaquale presupposto per l’estinzione del giudizio).3.1.

Questa Corte ha chiarito che in caso di tempestivapresentazione dell’istanza di definizione agevolata ex art. 6 deld.l. 118/2019, accompagnata dalla prova documentale delpagamento della prima rata, la definizione della lite può dirsiperfezionata, ciò essendo testualmente previsto dal comma 6,dell’art. 6 cit, con la conseguenza che il procedimento siestingue.

La declaratoria di cessazione della materia delcontendere può essere invece emessa solo qualora risulti, almomento della decisione, che il debitore abbia anche provvedutoal pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass.17556/2025, Cass. 24083/2018).4.

Nel caso di specie, avendo la parte controricorrentedimostrato anche il pagamento integrale del dovuto, mediantedeposito delle relative quietanze, può essere dichiaratal’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l.119/2018, nonché la cessazione della materia del contendere.Numero registro generale 1059/2018Numero sezionale 2995/2026Numero di raccolta generale 14109/2026Data pubblicazione 14/05/20265.

Ai sensi dell’art. 6, comma 13, del sopra citato d.l.119/2018, le spese del giudizio estinto restano a carico dellaparte che le ha anticipate.7.

Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis del citato art. 13, sia perché, trattandosi dimisura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria,impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici delrigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140), sia perchérisulta ricorrente l’Agenzia delle Entrate, ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale delloStato, per cui non si applica l’articolo 13 comma 1quater deld.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio e la cessazione dellamateria del contendere.Spese a carico di chi le ha anticipate.Così deciso in Roma, il 9.4.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
neraledello Stato- ricorrente –[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., inpersona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Caserta-controricorrente–avverso la sentenza n. 4824/8/2017 della Commissionetributaria regionale della Campania, depositata in data24.5.2017, non notificata;udita la relazione svolta alla pubblica udienza del giorno9.4.2026 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale MauroVitiello, che ha concluso per la declaratoria di estinzione delgiudizio per sopravvenuta cessazione della materia delcontendere;Numero registro generale 1059/2018Numero sezionale 2995/2026Numero di raccolta generale 14109/2026Data pubblicazione 14/05/2026udita per l’Agenzia delle Entrate l’Avvocatura dello Stato, inpersona dell’avv. [OSCURATO:PERSONA];udito per il controricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA];1. L’Agenzia delle Entrate di Caserta notificata alla società"[OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] S.p.A."l’avviso di accertamento n. TF7030100816/2015, relativoall'anno di imposta 2011, con il quale accertava e recuperavamaggiori imposte IRES per euro 655,403; una maggioreimposta IRAP per euro 121.301,00 ed una maggiore IVA per €30.880,00 oltre sanzioni ed interessi. In particolare, l'Ufficiocontestava: a) Insussistenza di passività per € 207.757,35; b)sopravvenienze passive per euro 850.000,00; c) costi non dicompetenza- manutenzione su beni di terzi per € 784.429,00d) insussistenza di passività dichiarate per € 541.000,00; Ivaindetraibile per € 30.880,90; f) Indebita deduzione IRAP per €57.378,02.2. La C.T.P. di Caserta rigettava il ricorso.3. La C.T.R. della Campania, adita dalla società, accoglieval’appello, annullando l’avviso di accertamento, per avere l’.A.F.emesso l’atto impositivo, che afferiva, tra l’altro, a tributiarmonizzati come l’Iva, senza aver preventivamenteinstaurato un regolare contraddittorio con la parte destinatariadella pretesa.4. Avverso la precitata sentenza l’Agenzia delle Entrate haproposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.5. La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso.6. E’ stata fissata la pubblica udienza del 9.4.2026, in prossimitàdella quale la parte controricorrente ha depositato memoriaillustrativa e documentazione relativa alla definizione agevolataNumero registro generale 1059/2018Numero sezionale 2995/2026Numero di raccolta generale 14109/2026Data pubblicazione 14/05/2026ex art. 6 della legge n. 130/2022, chiedendo dichiararsil’estinzione del giudizio.7. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, rubricato «violazione dei principigenerali in materia di nullità degli atti di accertamento.Violazione dell’art. 12 della legge n. 212/2000 in relazione all’art.360, comma primo, n. 3, c.p.c.», l’Agenzia delle Entrate censurala sentenza impugnata per non avere i giudici del gravametenuto conto del fatto che l’atto impositivo era stato emesso unavolta decorso il termine dilatorio di sessanta giorni, senza che lasocietà avesse presentato osservazioni. Nessuna normaprescriverebbe di indicare le osservazioni formulate dalcontribuente, ai sensi dell’art. 12, comma 7, della legge n.212/2000, il quale nel caso di specie non aveva peraltropresentato osservazioni. La controparte, presente alle operazionidi verifica, svoltesi in contraddittorio, aveva peraltro dichiarato averbale: “prendo atto di quanto contestato e mi riservo dicontrodedurre al P.V.C. nei tempi e nelle sedi competenti”, senzapoi presentare osservazioni.2. Con il secondo ed ultimo motivo, rubricato «nullità dellasentenza. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 deldecreto legislativo n. 546/1992, in relazione all’art. 360, commaprimo, n. 4, c.p.c.» la ricorrente denuncia motivazione apparenteed apodittica, non avendo la C.T.R. indicato quali osservazionidella parte ricorrente sarebbero rimaste prive di valutazione,tanto più che nel ricorso introduttivo di primo grado la societànon aveva indicato le ragioni che avrebbe potuto far valere nelprocedimento, venendo meno all’onere di fornire la prova diresistenza su di essa incombente.Numero registro generale 1059/2018Numero sezionale 2995/2026Numero di raccolta generale 14109/2026Data pubblicazione 14/05/20263. Va, preliminarmente, evidenziato che la societàcontroricorrente, avvalendosi della definizione agevolata dellecontroversie tributarie prevista dall’art. 6 del d.l. 119/2018,convertito con modif. dalla L. 136/2018, ha presentato (entro iltermine del 31 maggio 2019, previsto dal comma 8 del citato art.6) la relativa domanda; ha depositato altresì la quietanza diversamento della prima rata (pagata in data 27 maggio 2019);l’Ufficio non ha notificato (entro il 31 luglio 2020) il diniego delladefinizione (comma 12); nessuna delle parti, infine, hadepositato entro il 31 dicembre 2020, istanza di trattazione (ilcomma 13 prevede la mancata presentazione di detta istanzaquale presupposto per l’estinzione del giudizio).3.1. Questa Corte ha chiarito che in caso di tempestivapresentazione dell’istanza di definizione agevolata ex art. 6 deld.l. 118/2019, accompagnata dalla prova documentale delpagamento della prima rata, la definizione della lite può dirsiperfezionata, ciò essendo testualmente previsto dal comma 6,dell’art. 6 cit, con la conseguenza che il procedimento siestingue. La declaratoria di cessazione della materia delcontendere può essere invece emessa solo qualora risulti, almomento della decisione, che il debitore abbia anche provvedutoal pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass.17556/2025, Cass. 24083/2018).4. Nel caso di specie, avendo la parte controricorrentedimostrato anche il pagamento integrale del dovuto, mediantedeposito delle relative quietanze, può essere dichiaratal’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l.119/2018, nonché la cessazione della materia del contendere.Numero registro generale 1059/2018Numero sezionale 2995/2026Numero di raccolta generale 14109/2026Data pubblicazione 14/05/20265. Ai sensi dell’art. 6, comma 13, del sopra citato d.l.119/2018, le spese del giudizio estinto restano a carico dellaparte che le ha anticipate.7. Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis del citato art. 13, sia perché, trattandosi dimisura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria,impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici delrigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140), sia perchérisulta ricorrente l’Agenzia delle Entrate, ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale delloStato, per cui non si applica l’articolo 13 comma 1quater deld.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778). P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio e la cessazione dellamateria del contendere.Spese a carico di chi le ha anticipate.Così deciso in Roma, il 9.4.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])