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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17556/2025

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17730/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA].

S.A.S. , e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difesedall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – intimati – avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG. [OSCURATO:PERSONA] , n. 468 / 2017 , depositata il 16/02/2017; Definizione agevolata d.l. n. 119 del 2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle Entrate, in data 9 agosto 2013 , notifica va , alla società agricola [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., gli avvisi di accertamento n.TVF02043371, n.TVF020403372 e n.TVF020403373 con i quali, rispettivamente per gli anni 2008, 2009 e 2010, rettificava il reddito di impresa, in capo alla medesima, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.30, commi 3 e 3-bis, legge.n.724 del 1994 e 39, comma 1, lett.c) d.

P .

R . n. 600 del 19 73 .

Notificava, altresì, a [OSCURATO:PERSONA], socia della predetta società, gli avvisi di accertamento n.TVF010403746, n.TVF010403750 e n.TVF010403752 con i qual i, sulla base dell’accertamento del maggior reddito determinato con gli atti emessi in capo alla società per i medesimi anni, accertava, ai sensi dell’art. 5 t.u.i.r. , un reddito complessivo di partecipazione in proporzione alla quota di capitale posseduta, pari al 50per cento.

Analoghi atti impositivi venivano notificati anche agli altri due soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. La società e la socia [OSCURATO:PERSONA] (ed anche gli altri due soci) impugnavano i rispettivi atti impositivi dinanzi alla CTP di Bari che accoglieva i ricorsi.

La CTR, invece, accoglieva l’appello dell’Ufficio e,in riforma della sentenza di primo grado, con la sentenza in epigrafe, conferma va la legittimità di tutti gli avvisi di accertamento impugnati.

3. Avverso detta ultima, ricorrono la società e la socia [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Agenzia delle entrate che resiste a mezzo controricorso,evocando in giudizio anche i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che non hanno svolto attività difensiva.

In data 28maggio 2019, la società e la socia [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato, per ognuno degli accertamenti impugnati, « domanda di Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti»ex artt. 6 e 7 d.l. n.119 del 2018, convertito, con modificazione, dalla legge n. 136 del 2018, versando, nei termini, gli importi previsti.

In data 06 giungo 2019 è stata, pertanto, depositata, presso codesta Corte Suprema di Cassazione, ai sensi e per gli effetti previsti dal comma 10 del citato art.6, cit. copia delle domande di definizione agevolata delle liti, con relativa copia delle ricevute di presentazione delle stesse e dei modelli F24 con relative quietanze di pagamento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società e la socia [OSCURATO:PERSONA] documentato, di aver presentato con riferimento ai tre avvisi di accertamento societari ed ai tre avvisi individuali, oggetto del presente giudizio , domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018; ha nno, altresì, versatoin atti le quietanze attestant e il pagamento di quanto dovuto in ragione dell’unica rata per gli avvisi di accertamento n.TVF02043371, n.TVF020403372, TVF010403752 e il pagamento della prima rata per gli avvisi di accertamento n.TVF020403373 e n. n.TVF010403750¸nulla invece era dovuto per l’avviso di accertamento n.

TVF010403746.

Non sono, invece, oggetto del giudizio i capi della sentenza relativi alla posizione degli altri due soci,rimasti intimati in questa sede.

2. Entro il termine del 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. cit.), l’Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. cit.) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio.

3. Secondo l’art. 6, comma 6, d.l. cit., la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019.

Deve, altresì, essere dichiarata la Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 cessazione della materia del contendere solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. 03/10/2018, n. 24083).

Come detto, il pagamento integrale risulta solo per gli accertamenti n.TVF02043371, n.TVF020403372, TVF010403752, mentre nulla era dovuto per l’accertamentoTVF010403746 , sicché solo per questi può dichiararsi cessata la materia del contendere.

4. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 6, comma 13,d.l. cit.

In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420).

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizioe dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17730/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA]. S.A.S. , e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difesedall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – intimati – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. [OSCURATO:PERSONA] , n. 468 / 2017 , depositata il 16/02/2017; Definizione agevolata d.l. n. 119 del 2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle Entrate, in data 9 agosto 2013 , notifica va , alla società agricola [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., gli avvisi di accertamento n.TVF02043371, n.TVF020403372 e n.TVF020403373 con i quali, rispettivamente per gli anni 2008, 2009 e 2010, rettificava il reddito di impresa, in capo alla medesima, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.30, commi 3 e 3-bis, legge.n.724 del 1994 e 39, comma 1, lett.c) d. P . R . n. 600 del 19 73 . Notificava, altresì, a [OSCURATO:PERSONA], socia della predetta società, gli avvisi di accertamento n.TVF010403746, n.TVF010403750 e n.TVF010403752 con i qual i, sulla base dell’accertamento del maggior reddito determinato con gli atti emessi in capo alla società per i medesimi anni, accertava, ai sensi dell’art. 5 t.u.i.r. , un reddito complessivo di partecipazione in proporzione alla quota di capitale posseduta, pari al 50per cento. Analoghi atti impositivi venivano notificati anche agli altri due soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. La società e la socia [OSCURATO:PERSONA] (ed anche gli altri due soci) impugnavano i rispettivi atti impositivi dinanzi alla CTP di Bari che accoglieva i ricorsi. La CTR, invece, accoglieva l’appello dell’Ufficio e,in riforma della sentenza di primo grado, con la sentenza in epigrafe, conferma va la legittimità di tutti gli avvisi di accertamento impugnati. 3. Avverso detta ultima, ricorrono la società e la socia [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Agenzia delle entrate che resiste a mezzo controricorso,evocando in giudizio anche i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che non hanno svolto attività difensiva. In data 28maggio 2019, la società e la socia [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato, per ognuno degli accertamenti impugnati, « domanda di Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti»ex artt. 6 e 7 d.l. n.119 del 2018, convertito, con modificazione, dalla legge n. 136 del 2018, versando, nei termini, gli importi previsti. In data 06 giungo 2019 è stata, pertanto, depositata, presso codesta Corte Suprema di Cassazione, ai sensi e per gli effetti previsti dal comma 10 del citato art.6, cit. copia delle domande di definizione agevolata delle liti, con relativa copia delle ricevute di presentazione delle stesse e dei modelli F24 con relative quietanze di pagamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società e la socia [OSCURATO:PERSONA] documentato, di aver presentato con riferimento ai tre avvisi di accertamento societari ed ai tre avvisi individuali, oggetto del presente giudizio , domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018; ha nno, altresì, versatoin atti le quietanze attestant e il pagamento di quanto dovuto in ragione dell’unica rata per gli avvisi di accertamento n.TVF02043371, n.TVF020403372, TVF010403752 e il pagamento della prima rata per gli avvisi di accertamento n.TVF020403373 e n. n.TVF010403750¸nulla invece era dovuto per l’avviso di accertamento n. TVF010403746. Non sono, invece, oggetto del giudizio i capi della sentenza relativi alla posizione degli altri due soci,rimasti intimati in questa sede. 2. Entro il termine del 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. cit.), l’Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. cit.) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio. 3. Secondo l’art. 6, comma 6, d.l. cit., la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Deve, altresì, essere dichiarata la Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 cessazione della materia del contendere solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. 03/10/2018, n. 24083). Come detto, il pagamento integrale risulta solo per gli accertamenti n.TVF02043371, n.TVF020403372, TVF010403752, mentre nulla era dovuto per l’accertamentoTVF010403746 , sicché solo per questi può dichiararsi cessata la materia del contendere. 4. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 6, comma 13,d.l. cit. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizioe dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di