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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00226/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22781/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catania –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 829/17/2016, depositata in data 4.3.2016, non notificata; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.11.2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Sicilia, in parziale riforma della sentenza di primo grado - che aveva respinto il ricorso avverso l’avviso di accertamento n.

RJ601T100457/2009, con il quale l’Agenzia delle Entrate accertava Oggetto: definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018 -estinzione. sinteticamente il reddito, ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. n. 600/73, a causa degli incrementi patrimoniali conseguiti nel quadriennio 2004 – 2008 non giustificati dai redditi dichiarati - , rideterminava il maggior reddito imponibile nella minor misura di euro 44.966,00.

2. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

3. In data 24.9.2019 il difensore del ricorrente ha depositato copia della domanda di definizione agevolata della controversia e della quietanza di pagamento della prima rata, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse a coltivare il ricorso.

4. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione degli articoli 42 D.P.R. n. 600/1973, 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittimo l’atto impositivo impugnato, pur in assenza di produzione della delega del capo dell’ufficio da parte dell’Agenzia delle Entrate.

2. Con il secondo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, l. 212/2000 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», il ricorrente rimprovera alla C.T.R. di aver ritenuto condivisibile il metodo di calcolo adottato dall’Ufficio, basato sui dati presenti nell’anagrafe tributaria, senza tener conto del fatto che l’imponibile accertato era del tutto slegato dagli atti di investimento e disinvestimento individuati nella parte motiva dell’accertamento.

3. Con il terzo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione degli articoli 115, comma 1 e 116 c.p.c. con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», per avere la C.T.R. operato un’errata lettura della documentazione prodotta.

4. Con il quarto motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 4, d.p.r. n. 600/73 e dell’art. 113 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»,il ricorrente rimprovera alla C.T.R. di aver assunto una decisione secondo equità e non secondo diritto laddove aveva rideterminato il reddito sintetico accertato.

5. Deve darsi atto che il difensore della parte ricorrente ha depositato domanda di definizione agevolata delle liti pendenti, ai sensi degli articoli 6 e 7, comma 2, lettera b) e comma 3 del d.l. 119/2018, convertito in legge n. 136/2018, protocollata in data 26.5.2019, dalla quale risulta il riferimento all’avviso di accertamento oggetto di causa, corredata dalla quietanza di pagamento della prima rata.

6. Il comma 6 dell’art. 6 del D.L. cit. prevede che: “La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019”.

7. Non risulta notificato diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate entro il 31.7.2020, ai sensi del comma 12 del medesimo art. 6 cit.

8. Tanto premesso, questa Corte ha chiarito che in caso di tempestiva presentazione dell’istanza di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. 118/2019, accompagnata dalla prova documentale del pagamento della prima rata, la definizione della lite può dirsi perfezionata, ciò essendo testualmente previsto dal comma 6 dell’art. 6 cit, con la conseguenza che il procedimento si estingue.

La declaratoria di cessazione della materia del contendere può essere invece emessa solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. 17556/2025, Cass.24083/2018).

9. Poiché non risulta documentato il pagamento integrale del debito rateizzato, il ricorso va dichiarato estinto.

10. Ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

11. Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass.28/05/2020, n. 10140).

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22781/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catania –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 829/17/2016, depositata in data 4.3.2016, non notificata; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.11.2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Sicilia, in parziale riforma della sentenza di primo grado - che aveva respinto il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. RJ601T100457/2009, con il quale l’Agenzia delle Entrate accertava Oggetto: definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018 -estinzione. sinteticamente il reddito, ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. n. 600/73, a causa degli incrementi patrimoniali conseguiti nel quadriennio 2004 – 2008 non giustificati dai redditi dichiarati - , rideterminava il maggior reddito imponibile nella minor misura di euro 44.966,00. 2. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. 3. In data 24.9.2019 il difensore del ricorrente ha depositato copia della domanda di definizione agevolata della controversia e della quietanza di pagamento della prima rata, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse a coltivare il ricorso. 4. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione degli articoli 42 D.P.R. n. 600/1973, 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittimo l’atto impositivo impugnato, pur in assenza di produzione della delega del capo dell’ufficio da parte dell’Agenzia delle Entrate. 2. Con il secondo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, l. 212/2000 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», il ricorrente rimprovera alla C.T.R. di aver ritenuto condivisibile il metodo di calcolo adottato dall’Ufficio, basato sui dati presenti nell’anagrafe tributaria, senza tener conto del fatto che l’imponibile accertato era del tutto slegato dagli atti di investimento e disinvestimento individuati nella parte motiva dell’accertamento. 3. Con il terzo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione degli articoli 115, comma 1 e 116 c.p.c. con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», per avere la C.T.R. operato un’errata lettura della documentazione prodotta. 4. Con il quarto motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 4, d.p.r. n. 600/73 e dell’art. 113 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»,il ricorrente rimprovera alla C.T.R. di aver assunto una decisione secondo equità e non secondo diritto laddove aveva rideterminato il reddito sintetico accertato. 5. Deve darsi atto che il difensore della parte ricorrente ha depositato domanda di definizione agevolata delle liti pendenti, ai sensi degli articoli 6 e 7, comma 2, lettera b) e comma 3 del d.l. 119/2018, convertito in legge n. 136/2018, protocollata in data 26.5.2019, dalla quale risulta il riferimento all’avviso di accertamento oggetto di causa, corredata dalla quietanza di pagamento della prima rata. 6. Il comma 6 dell’art. 6 del D.L. cit. prevede che: “La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019”. 7. Non risulta notificato diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate entro il 31.7.2020, ai sensi del comma 12 del medesimo art. 6 cit. 8. Tanto premesso, questa Corte ha chiarito che in caso di tempestiva presentazione dell’istanza di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. 118/2019, accompagnata dalla prova documentale del pagamento della prima rata, la definizione della lite può dirsi perfezionata, ciò essendo testualmente previsto dal comma 6 dell’art. 6 cit, con la conseguenza che il procedimento si estingue. La declaratoria di cessazione della materia del contendere può essere invece emessa solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. 17556/2025, Cass.24083/2018). 9. Poiché non risulta documentato il pagamento integrale del debito rateizzato, il ricorso va dichiarato estinto. 10. Ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 11. Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass.28/05/2020, n. 10140). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudi
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