CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 novembre 2022
Cassazione n. 37950/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33012/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] per azioni [OSCURATO:PERSONA] S.E.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Mazzini, n. 96, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difensa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale allegata in calce al controricorso, -ricorrente e controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA].r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.l, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:PERSONA] S .a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., FA-[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliate in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II, n. 187, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lerappresenta e difende per procure special i allegatein calce al ricorso, -controricorrenti e ricorrent i incidental i - LOTUSS.r.l. [OSCURATO:PERSONA], -intimata - avverso la sentenza n. 1903 /201 8 del la Corte d’Appello di Milano, depositatail 13. 4. 201 8; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.11.2022 dal Consigliere A ndrea Zuliani . [OSCURATO:PERSONA] In estrema sintesi, e per quanto qui ancora interessa, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.l, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., FA-[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] agirono nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per azioni [OSCURATO:PERSONA] S.E.A. (d’ora innanzi, per brevità, indicata anche come [OSCURATO:SOCIETA].), affermando di svolgere servizi di assistenza nel settore della spedizione di merci, con particolare riferimento alle operazioni doganali, al fine di sentire accertare che la convenuta, abusando della propria posizione dominante, aveva applicato, a corrispettivo della subconcessione di spazi ad uso ufficio, all’interno degli aeroporti di Malpensa e Linate, tariffe eccedenti la previsione dettata da un provvedimento dell’ENAC, il tutto con condanna alla restituzione di quanto corrisposto oltre il dovuto. [OSCURATO:SOCIETA]., viceversa, sempre in breve e per quanto ancora rilevante, la quantificazione prevista dal menzionato provvedimento concerneva la subconcessione di spazi per l’esercizio di attività di handling aeroportuale, attività che le attrici non risultavano svolgere, con conseguente legittimità dei corrispettivi stabiliti nei contratti intercorsi tra le parti. Inoltre, secondo la convenuta, la quantif icazione proposta dalle attrici non era applicabile anche per ulteriori ragioni e i crediti fatt i valere era no comunque in parte prescritti. Il Tribunale accolse la domanda principale e , accertato che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva applicato tariffe per la subconcessione di spazi ad uso ufficio in violazione degli obblighi di legge, la condann ò al pagamento delle somme dovute a ciascuna delle attrici. Interposto appello da [OSCURATO:SOCIETA]. la Corte d’appello di Milano, pronunciando in parziale accoglimento dell’impugnazione, ridusse l’entità delle condann e , per effetto dell’accogli m en t o dell’eccezione di prescrizione quinquennale, sul presupposto della prevalenza della natura extracontrattuale della responsabilità accertata a carico dell’appellante. Contro questa sentenza [OSCURATO:SOCIETA]ha proposto ricorso per cassazione articolato in nove motivi. Le società originarie attrici – esclusaLOTUS S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], rimasta intimata – ha nno reagito con controricorso contenente anche ricorso incidentale, a sua volta articolato in nove motivi . [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso al ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge precedente la data fissata per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Il ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]contiene i seguenti motivi: 1) col primo motivo si eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (art. 360, comma 1 , n. 1 c . p . c . ) , invocando un orientamento giurisprudenziale che devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie riguardanti i corrispettivi regolamentati applicati dal gestore aeroportuale; 2) il secondo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., per avere la corte d’appello motivato in modo solo apparente la decisione di rigettare la censura di [OSCURATO:SOCIETA]. riguardante l ’ inutilizzabilità del provvedimento A 377 dell ’ AGCM ([OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato) quale prova privilegiata nel presente giudizio dell’abuso di posizione dominante da parte sua; 3) il terzo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 e 116 c.p.c., semprein relazione alla utilizzabilità del provvedimento dell’AGCM quale prova privilegiata nel giudizio, avendola corte milanese attribuito a tale provvedimento il valore di prova privilegiata nonostante lo stesso riguardasse altra fattispecie ealtri soggetti; 4) il quarto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in quanto, sull’errato presupposto dell’esistenza di una prova privilegiata costituita dal provvedimento dell’AGCM, la corte d’appello, confermando la decisione del tribunale, ha ritenuto dimostrati gli elementi costitutivi della condotta anticoncorrenziale, che diversamente sarebbe stato onere dell’attriceprovare; 5) il quinto motivo denuncia n ullità della sentenza , nuovamenteper violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. e 111 Cost., e dunque per motivazione apparente , questa volta con riferimento al profilo della affermata non necess ità della certificazione ENAC per l’esercizio dell’attività di handling e della affermata sussumibilità dell’attività svolta dalle controparti in quelle di cui al d.lgs. n. 18 del 19 99 ; s i attribuisce alla c orte d ’ appello una motivazione solo apparente per essersi limitata a riprendere una parte della sentenza di primo grado, senza fornire alcuna ulteriore ragione a spiegazione della decisione di rigettare le doglianza di SEA; 6) il sesto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 7, 10, 13, All. A del d. lgs n. 18 del 1999 e degli artt. 2, 4, 14, 16 dell a Direttiva 96/67 /CE , violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2907 c.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 del d. lgs. n. 250 del 199 7 , violazione e/o falsa applicazione del Reg. CE 2913/92 e reg. attuativo 2454/93, per avere la corte d’appello violato la normativa nazionale e comunitaria sull’handling, ritenendola applicabile a una società priva dei requisiti necessari e che non svolge attività di assistenza a terra; con questo motivo si imputa inoltre al giudice a quo di avere esercit ato, nel ricondurre le attività svolte dalle controparti all’interno della predetta normativa, un potere discrezionale amministrativo che compete esclusivamente all’ENAC; 7) il settimo motivo denuncia di nuovo la nullità della sentenza per violazione degliartt. 112 e 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., per avere la corte d’appello motivato solo in modo apparente il rigetto del motivo d’appello riguardante la sussistenza di condotte discriminatorie e abusive e l’inapplicabilità degli artt. 1419 e 1339 c.c.; si sostiene che – a fronte delle censure di S . E . A . S.p.A. al la sentenza di primo grado, riguardanti l’accertamento di un abuso di posizione dominante e di condotte discriminatorie sulla base del provvedimento dell'AGCM e la ritenuta applicabilità della normativa sull’handlinge del meccanismo di sostituzione delle norme di cui agli artt. 1339 e 1419 c.c. – la Corte d ’ Appello si è limitata a ricopiare una parte della sentenza di primo grado , senza aggiungere alcuna altra osservazione o ragione, privando così SEA di un vero riesame della questione, e di fatto, del secondo grado di giudizio; 8) l’ottavo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt.1339, 1418, 1419 e 2597 c.c., per avere la corte d’appello erroneamente attribuitoal canone indicato da ENAC in una nota del 2.10.2007 il valore di norma imperativa rilevante anche sul piano contrattuale e quindi di canone imposto da sostituire a quello stabilito nei contratti tra [OSCURATO:SOCIETA]. ; 9) il nono motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art.2043 c.c. , degli artt. 14 e 16 della Direttiva 96/67/ CE e degli artt.10 e 13 D. Lgs. 18/1999, per avere la corte d’appello addebitato a SEA una responsabilità extracontrattuale senza indagare l’esistenza dell’elemento soggetto del dolo o della colpa richiesto dall'art. 2043 c.c.;sostiene la ricorrente che la colpa sarebbe esclusa dal fatto che essasi è limitata a dare applicazione a quanto previsto dalla Direttiva 96/67/CEe dal d.lgs. n. 18 del 19 99 . Il ricorso incidentale delle società originarie attrici contiene i seguenti motivi: I) il primo mezzo denuncia violazione degli artt. 1339, 1374, 1418, 1419, comma 2, 2597c.c., 16 della direttiva 96/67/CE e 102 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), censurando la sentenza impugnata per avere affermato la natura contrattuale della fattispecie per desumerne poi che, a dispetto della connotazione contrattuale del rapporto chiaramente individuato, la responsabilità derivasse da un comportamento posto a monte del contratto; II) il secondo mezzo denuncia violazione degli artt. 1339, 1374, 1418, 1419, comma2, 2033, 2597, 2946 CC, 16 della direttiva 96/67/CE, 9 della legge n.192 del 1998 e 102 T FUE , censurando la sentenza impugnata per non avere considerato che l’azione di ripetizioneex art . 2033 c.c. è sottoposta a prescrizione decennale e non quinquennale; III) il terzo mezzo denuncia violazione degli artt. 2043 c.c., 102 TFUE,8 del d.lgs. n . 3 del 2017 e 16 della direttiva 96/67/CE, censurando la sentenza impugnata per non essersi avveduta che è sempre ammesso il concorso tra diversi tipi di responsabilità laddove il fatto illecito abbia carattere plurioffensivo, spettando al giudice di interpretare la normativa in conformità alla disciplina eurounitaria; IV) il quarto mezzo denuncia violazione degli artt. 112 c.p.c., 1175, 1374, 1375, 2946 c.c., anche in relazione agli artt. 16 della direttiva 96/67/CE e 112 TFUE, censurando la sentenza impugnata per avere omesso di considerare che anche la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto e dell’obbligazione si inseriscono nell’ambito della responsabilità contrattuale; V) il quinto mezzo denuncia violazione degli artt. 9 della legge n. 192 del 1988, 2033, 2946 c.c., 16 della direttiva 96/67/CE, censurando la sentenza impugnata ancora una volta per avere omesso di qualificare la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. come responsabilità contrattuale con conseguente applicazione della prescrizione decennale; VI) il sesto mezzo denuncia, «per mero scrupolo difensivo», violazione degli artt. 1175, 1337, 1374, 1375, 2946 c.c., anche in relazione agli artt. 16 della direttiva 96/67/CE e 102 TFUE , censurando lasentenza impugnata per avere omesso di considerare che anche la responsabilità precontrattuale costituirebbe un’ipotesi di responsabilità contrattuale; VII) il settimo motivo denuncia violazione degli artt. 2935 e 2947 c.c. e motivazione incoerente , censu rando la sentenza impugnata per non avere riconosciuto che la prescrizione poteva decorrere soltanto dal 2.10.2007, data del provvedimento con cui ENACindicò l’ammontare del canone da applicare agli handler; VIII) l’ottavo motivo denuncia, sotto altro profilo, violazione dei medesimi artt. 2935 e 2947 c.c. (err oneamente indicati come artt. 2497 e 2395 c.c.), censurando la sentenza impugnata per avere omesso di considerare la natura permanente dell’illecito commesso da [OSCURATO:SOCIETA].; IX) infine, il nono motivo di ricorso incidental e – in via subordinata rispetto ai precedenti – denuncia violazione de gli artt. 115 e 132, n. 4, c.p.c., per motivazione manifestamente errata ed illogica, con riferimento a «palesi errori di calcolo» riscontrati nella rideterminazione dei crediti di alcune originarie attrici per effetto dell’applicazione della prescrizione quinquennale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente occorre dare atto dell’estinzione del processolimitatamente ai rapporti tra [OSCURATO:SOCIETA]., da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], dall’altro , senza provvedere sulle spese. 1.1. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. hanno depositato una dichiarazionedi reciproca rinuncia ai ricorsi e reciproca accettazione, datata 7.1.2019 e sottoscritta anche dalle parti personalmente, oltre che dai difensori. 1.2.[OSCURATO:SOCIETA]. ha poi depositato telematicamente in data 4.1.2022 dichiarazione di rinuncia al ricorso – anche questa sottoscritta anche dalla parte personalmente, tramite procuratore speciale ad negotia – nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], originaria attrice rimasta intimata nel presente grado di legittimità. 2. Il ricorso principale è di [OSCURATO:SOCIETA]. va accoltonei limiti di seguito esposti. 2.1. Sulla questione di giurisdizione si sono già pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte decidendo su un altro ricorso in cui quella questione era posta esattamente negli stessi termini, trattandosi di altro contenzioso tra [OSCURATO:SOCIETA]. ed alcuni subconcessionari per l’utilizzo in via esclusiva di aree all’interno degli aeroporti di Milano (sentenza n. 1599/2022). 2.1.1. Le Sezioni Unite hanno stabilito, in quel caso, che il motivo di ricorso «è inammissibile per intervenuto giudicato interno sulla giurisdizione», posto che «l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito non risulta formulata con l’atto d’appello, dopo che il primo giudice aveva accolto nel merito la domanda attrice, riconoscendo dunque implicitamente la sussistenza della propria giurisdizione. Tale conclusione costituisce applicazione del principio secondo cui il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sotto questo profilo, sicché non può validamente prospettarsi l’insorgenza sopravvenuta di una questione di giurisdizione all’esito del giudizio di secondo grado (cfr. Cass. S.U. n. 10265 del 2018, n. 19792 del 2011)». 2.1.2. La medesima preclusione in limine all’esame del motivo di ricorso si presenta nel caso di specie, posto che – come risulta dalle conclusioni dell’appellante riportate nella sentenza d’appello – la sentenza di primo grado non venne impugnata sulla statuizione implicita della giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, [OSCURATO:SOCIETA]. si limitò a rimettere la questione alla valutazione della corte territoriale. E anche nell’illustrare il motivo di ricorso incidentale per cassazione, [OSCURATO:SOCIETA]. precisa di essere «sempre stata convinta della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario». 2.1.3. Si verifica pertanto il caso in cui la sezione semplice può decidere essa stessa sulla questione di giurisdizione, essendosi già pronunciate le sezioni unite sulla medesima questione (art. 374, comma 1, secondo periodo, c.p.c.). A ciò si aggiunga che la constatazione della formazione del giudicato sulla giurisdizione è questione autonoma e preliminare che impedisce l’insorgere stesso della questione di giurisdizione in sede di legittimità, sicché anche per questa ragione l’inammissibilità del primo motivo di ricorso incidentale può essere dichiarata dalla sezione semplice (Cass. S.U. n. 1599/2022). 2.2. Con il secondo mezzo si sostiene che la c orte d’appello avrebbe offerto una motivazione meramente apparentea fronte del motivo d’appello basato sulla considerazione come l’AGCM, con il provvedimento A377 del 2009, posto a fondamento della domanda dalleoriginarie attri ci , non avesse assunto alcuna decisione in merito al corrispettivo applicato da [OSCURATO:SOCIETA]. per l’uso degli uffici d a parte di soggetti diversi dai vettori cargo in autoproduzione, quali le attrici medesim e , che svolgevano l’attività di spedizionieri doganali/doganalisti. 2.2.1. La motivazione meramente apparente sarebbe ravvisabile nel seguente passaggio della motivazione: «Non può trovare accoglimento nemmeno la doglianza secondo la quale nel caso in questione non vi sarebbe prova del pregiudizio al commercio degli Stati membri, dal momento che è evidente come la condotta di SEA sia stata idonea ad incidere sugli scambi tra gli stessi Stati: quest’ultimoassunto è stato dimostrato in particolare dall’AGCM n el provvedimento A377, legittimamente applicabile al caso di speciee che costituisce una prova privilegiata , nel quale è stato correttamente chiarito che le tariffe applicate da SEA negli scali aeroportuali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano inevitabilmente una dimensione non meramente locale, ma appunto comunitaria»(sottolineatura aggiunta nel ricorso). 2.2.2. ― Il motivo è inammissibile. Occorre rammentare ― una volta per tutte, poiché il ricorso contieneplurime denunce di apparenza della motivazione del tutto inappropriate a fronte del sostegno motivazionale che la sentenza impugnata espone, all’evidentescopo di attaccare la medesima, non perché mancante di motivazione, ma perché la motivazione non è quella che la ricorrente patrocina. L a riformulazione dell ’ art . 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83/ 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, è stata interpretata da questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione;pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass. S.U.n. 8053/2014). Nel caso in esame, a parte il fatto che, nello svolgimento della motivazione precedentemente trascritta non v’è nulla di meramente apparente, dal momento che essa rappresenta piana applicazione del principio secondo cui le conclusioni assunte dall’AGCM, nonché le decisioni del giudice amministrativo che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, possiedono una elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale (Cass. nn. 18176/2019; Cass. 19262/2011, n. 19262; 3640/2009; la stessa elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale è ribadita ad altroriguardo da Cass. n. 13846/2019), la censura non si cimenta affatto con la motivazione svolta dal giudice di merito in ordine alla circostanza che ciascuna delle società appellate svolgesse effettivamente l’attività di handling doganale, riconducibile alla decisione dell’autorità (pag.15 della sentenza impugnata). In definitiva , la sostanza della tesi difesa dalla ricorrente , illustrata anche a corredo dei motivi successivi,è che le tariffe la cui applicazione è stata invocatadalle attrici fossero destinate a quegli operatori che non solo svolgessero la propria attività all’interno dell’aeroporto, ma che non potessero svolgerla altrove, giacché solo per essi ricorrerebbe l’esigenza di un trattamento uniforme invece non applicabile agli operatori, quali gli spedizionieri, che per propria scelta avessero deliberato di installarsi negli spazi dell’aerostazione. Ma i giudici di merito hanno con statuizione conforme accertato il contrario, e cioè che le ricorrenti rientrano nel nume ro di quegli operatori ai quali sono rivolte le tariffe in questione. E questo accertamento di merito non ha modo di essere attaccato in sede di legittimità, tanto più che, vertendosi in ipotesi di doppia conforme, qui non è neppure praticabile, per via diipotetica riqualificazione del motivo, la strada dell’impugnazione ai sensi dell’art.360, comma 1, n.5, c.p.c. (art. 348 - ter , commi 4 e 5, c.p.c.) 2.3. Il terzo mezzo sostiene che la corte d’appello avrebbe violato, oltre all’art. 132 c.p.c., l’art . 116 c.p.c. , avendo attribuito al provvedimento AGCM già menzionato valore di prova privilegiata in assenza del logico presupposto fondamentale per operare questa valutazione, ossia il fatto che la causa civile rivesta effettivamente caratteristica di giudizio di follow on(causa conseguente a valledella decisione dell’autorità). 2.3.1. Sull’apparenza della motivazione è sufficiente richiamare quanto già precedentemente osservato: è del tutto fuor di luogo richiamare nella specie le quattro ipotesi della «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», della «motivazione apparente», del «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e della «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», a fronte della decisione impugnata la quale si è soffermata sulla sussumibilità della fattispecie, in funzione dell’attività svolta dalle società originarie attrici, entro il dictum dell’AGCM. A tal riguardo, il collegio è consapevole di talune opinioni dottrinali le quali hanno sottolineato che l’attribuzione di una elevata attitudine del provvedimento accertativo dell’illecito adottato dall’AGCM a provare tanto la condotta anticoncorrenziale, quanto l’astratta idoneità dannosa della stessa,comporta una compressione del diritto di difesa della parte convenuta lesiva del principio del giusto processo: ma si è già scrittosopra che sul punto questa Corte si è oramai pronunciata, e il ricorso non offre argomenti per tornare sulla questione, che è dunque chiusa, nei termini sanciti dall’art. 360-bis, n.1, c.p.c. 2.3.2. Per il resto, l’art.116 c.p.c. stabilisce, al comma 1, che il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti, ed al secondo comma che può trarre argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell’art.117, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinato e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo. La censura non precisa espressamente a quale dei due commi la società ricorrente abbia inteso riferirsi, ma non sembra potersi dubitare che abbia inteso richiamare il primo comma della disposizione: sicché è agevole rammentare che una censura relativa alla violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass.n. 6774/2022, tra le tante): il che non ha nulla a che vedere con la censura in questo caso spiegata, la quale investe in pieno la valutazione di merito compiuta dalla corte d’appello al fine di reputare la riconducibilità della fattispecie oggetto di causa a quella decisa dall’AGCM. 2.4. Il quarto motivo di ricorso principale (asserita violazione dell’art. 2697 c.c.) è anch’esso inammissibile, perché la violazione delle regole legali sulla distribuzione dell’onere della prova si configura soltanto nell’ipotesi in cuiil giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo quelle regole, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché nel caso in esame vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 , c.p.c. (Cass. nn. 15107/ 2013; 19064/ 2006 ; 2155/2000; 11949/1993). In altre parole, nel caso considerato non ha in realtà alcun senso discorrere di violazione dell’art. 2697 c.c., dal momento che la norma è posta allo scopo di stabilire chi, tra le parti in lite, debba provare determinati fatti e, conseguentemente, sopportare gli effetti della mancata dimostrazione del fatto da provare, con la conseguenza che una sua violazione non è neppure astrattamente pensabile quando il giudice, lungi dal decidere la causa in applicazione del principio dell’onere della prova, fondi la propria statuizione sul materiale istruttorio acquisito al giudizio. I l che è quanto è accaduto in questo caso. Con la precisazione che l’attribuzione di efficacia probatoria «privilegiata» al provvedimento dell’AGCM rientra nella motivazione sull’accertamento del fatto e non implica applicazione di una regola legaledi inversione dell’onere della prova. 2.5. Il quinto mezzo ripropone ulteriormente la denuncia di violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione alla qualificazione dell’attività svolta dalle controparti, ossia alla sua riconducibilità a quella di handling disciplinata dal d . lgs . n . 18 del 1999, cui si ricollegherebbe la necessità di una certificazione per lo svolgimento di attività di assistenza a terra. 2.5.1. In proposito è sufficiente rammentare che questa Corte, nel decidere altra parallela controversia, ha già stabilito che: «L’applicazione del corrispettivo regolamentato non è collegata alla certificazione del vettore ma solo alla circostanza obiettiva che l'ufficio sia utilizzato per attività operativa, come accertato in fatto dai giudici del merito» (Cass. n. 18176/2019). Il mezzo è perciò inammissibile exart. 360-bis, n. 1, c.p.c. 2.6. Anche il sesto mezzo è inammissibile. 2.6.1. Si deve infatti osservare che il vizio di violazione di legge (quanto alla violazione di legge in senso proprio) ricorre in ipotesi di erronea negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, nonché di attribuzione ad essa di un significato non appropriato, ovvero (quanto alla falsa applicazione), alternativamente, nella sussunzione della fattispecie concreta entro una norma non pertinente ( perché, se rettamente individuata ed interpretata, si riferisce ad altro) o altresì nella deduzione dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, di conseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur corretta interpretazione (Cass. n. 18782/2005). Dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va tenuta distinta la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi —violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta —è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass.nn. 195/2016; 26110/ 2015; 8315/ 2013, 16698/2010; 7394/2010; S.U.10313/2006). Nel caso di specie, la censura non si cimenta affatto con il significato e la portata applicativa delle norme richiamate in rubrica, ma consiste nella critica della valutazione del materiale istruttorio svolta dalla corte territoriale nel ritenere che l’attività delle originarie società attrici rientrasse in quelle prese in considerazione dal provvedimento più volte menzionato. Quanto alla necessità di certificazione dell’ente divigilanza per lo svolgimento di attività di handling, è sufficiente limitarsi a ribadire che la questione è stata già esaminata nella precedente decisione prima citata: «L'applicazione del corrispettivo regolamentato non è collegata alla certificazione del vettore ma solo alla circostanza obiettiva che l'ufficio sia utilizzato per attività operativa, come accertato in fatto dai Giudici del merito; quali che siano le ragioni per cui ENAC non ha ritenuto necessario certificare NCA[la società nell’occasione attrice: n.d.r.] per le attività da esse svolte, esse non rilevano nel giudizio perché non vi è nessuna norma che subordini l'applicazione del canone corretto, equo e non discriminatorio alla certificazione ENAC per i servizi in questione». 2.7. Il settimomezzo è ancora una volta puntato sull’asserita mera apparenza della motivazione in relazione al motivo d’appello riguardante la sussistenza di condotte discriminatorie e abusive e l’inapplicabilità dell’art.1339 c.c. 2.7.1. A quest’ultimo riguardo la censura è totalmente destituita di fondamento, giacché un vizio motivazionale in iuredella sentenza impugnata per cassazione non è neppure astrattamente configurabile, giacché non ci può mai essere un difetto di motivazione in diritto, perché ciò che conta è solo che il giudice abbia (o non) applicato il diritto. Né rileva che il giudice d’appello abbia fatto propria la motivazione addotta dal tribunale, giacché la sentenza d’appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi, come nel caso di specie, un percorso argomentativo esaustivo e coerente (Cass. n. 20883/2019, tra le tante). 2.8. L’ottavo mezzo è invece fondato. 2.8.1. Qui la società ricorrente attacca direttamente l’applicazione che i giudici di merito hanno fatto delle norme richiamate in rubrica (artt.1339, 1418, 1419 c.c.), sostenendo che il provvedimento ENAC del 2.10.2007, recante l’indicazione dei corrispettivi da applicare per la subconcessione di spazi all’interno degli aeroporti, non avrebbe efficacia cogente, sicché mancherebbe di attitudine a rendere parzialmente nulla la pattuizione intercorsa tra le parti e a determinare la sostituzione della clausola difforme dalla legge con quella conforme ad essa. 2.8.2. A tal riguardo la corte d’appello ha innanzitutto dichiarato di condividere la sentenzadel tribunale nel « ritenere che il sistema normativo, costituito dalle disposizioni della direttiva 96/67/CEe del suo decreto di recepimento, nonché dalle disposizioni delle delibere CIPE86/00 e 38/07, abbia contribuito a determinare i corrispettivi regolamentati da applicare per l’accesso alle infrastrutture aeroportualisulla base del criterio di orientamento ai costi».La corte ha tratto quindi la concl usione che la determinazione del canoneda parte di ENAC «costituisce l’esplicazione del potere di vigilanza che le è stato assegnato in forza del predetto art. 10 del d.lgs. n. 18/99 e, perciò, gli atti amministrativi relativi all’esercizio di tale funzione di vigilanza, in quanto emanati in forza della menzionata normativa, hanno un diretto carattere di imperativitàe non possono essere disattesi da SEA».In definitiva, secondo i giudici di merito la nota ENAC del 2.10.2007 interverrebbe in funzione di integrazione del dato normativo di livello primario che larichiama e sarebbe a suavolta dotata della stessa efficacia della fonte primaria che contribuisce a completare in termini di dettaglio , compresa l’efficacia sostitutiva ai sensi dell’art. 1339 c.c. 2.8.3. La tesi esposta, seguita dalla c orte d’appello, è insostenibile. 2.8.3.1. Il tema dell’interpretazione dell’art.1339 c.c., laddove stabilisce che «Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti», è per il vero divenuto alquanto impegnativo, anche e soprattutto in ragione di poteri che la legge sovente affida ad autorità indipendenti, in contesti nei quali non sarebbe neppure pensabile che la legge stessa dettasse discipline di dettaglio, sia per l’esigenza di costante adeguamento a condizioni economiche mutevoli nel tempo, sia per l’esigenza di fondarle su valutazioni di carattere strettamente tecnico che, appunto, si addicono a dette autorità. Risalta, in particolare, la questione relativa al fondamento giuridico sul quale costruire la cogenza dell ’ inserzione nel regolamento contrattuale di disposizioni dettate dai provvedimenti delle autorità indipendenti.Il che val quanto dire che il punto critico del problema sta nell’individuazione del raccordo tra la legge e tali provvedimenti. Tale raccordo è riguardato dalla dottrina secondo prospettive diverse e, come tali, foriere di conseguenze applicative affatto disomogenee. Secondo un orientamento che potremmo dire restrittivo, e che appare per la verità fin troppo restrittivo,qualunque potere normativo in capo ad una pubblica amministrazione dovrebbe trovare specifico fondamento in una norma di legge espressa e puntuale; dotata , cioè , di un grado di specificità e concretezza non lontano da quell o che è richiest o alla regolazione a valle. Dal versante opposto, l’orientamento più largheggiante -e che appare davvero eccessivamente largheggiante giacché in definitiva aggira il dato normativo, il quale discorre di clausole e prezzi «imposti dalla legge»- assume debbano essere riconosciuti alle autorità indipendenti poteri,pur non esplicitamente contemplati da norme di legge, ma certamente strumentali alla realizzazione dei fini di interessegenerale che la legge stessa fissa. Sembra , infine , che la dottrina prevalente, in una posizione per così dire intermedia, riconosca la sussistenza del requisito della cogenza della regolazione a valle ove la legge, a monte, contenga la predeterminazione di criteri direttivi, e rinvii per la disciplina di dettaglio, proprio in funzione dell’esigenza di elasticità di cui si è detto, ai provvedimenti di organi amministrativi o ad altri atti. 2.8.3.2. Nella giurisprudenza di questa Corte il punto non risulta specificamente approfondito, mentre è stato ribadito il principio di ordine generalesecondo cui: «L’inserzione automatica di clausole, prevista dall’art. 1339 c.c., costituisce una restrizione significativa del diritto di libertà economica consacrato dall’art. 41 Cost. di cui è espressione l’autonomia privata, e deve quindi trovare il suo fondamento in una legge formale o in un altro atto avente valore di legge in senso sostanziale o da esso richiamato tramite rinvio integrativo» (Cass. n. 17746/2009, recentemente richiamata da Cass. n. 4385/2022; ma v. già Cass. n. 4354/1984). Orbene, e senza che occorra soffermarsi sulla precisa definizione del rapporto che deve intercorrere tra la legge ed il provvedimento a valle, il principio che precede è più che sufficiente all’accoglimento del motivo in esame ed alla cassazione in parte qua della sentenza impugnata, in ragione della chiara inapplicabilità alla fattispecie considerata dell’art.1339 c.c., in combinato disposto con l’articolo 1419, comma2, c.c. [OSCURATO:PERSONA] 96/67/CE del Consiglio del 15.10.1996 relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, all’articolo 16, rubricato «Accesso agli impianti», stabilisce che: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per garantire ai prestatori di servizi e agli utenti che intendono praticare l’autoassistenza l’accesso agli impianti aeroportuali, nella misura in cui detto accesso è una condizione necessaria per l’esercizio delle loro attività. Qualora l’ente di gestione o, all’occorrenza, l’autorità pubblica o un altro ente che lo controlla imponga condizioni all’accesso, queste devono essere pertinenti, obiettive, trasparenti e non discriminatorie. 2. Gli spazi disponibili per l’assistenza a terra nell’aeroporto sono ripartiti tra i diversi prestatori di servizi e tra i diversi utenti che praticano l’autoassistenza, compresi i nuovi operatori, nella misura necessaria all’esercizio dei loro diritti e per consentire una concorrenza effettiva e leale in base a norme e criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori. 3. Qualora l’accesso agli impianti aeroportuali comporti la riscossione di un corrispettivo economico, questo sarà determinato in base a criteri pertinenti obiettivi, trasparenti e non discriminatori». In breve, in forza di tale disposizione, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per garantire ai prestatori di servizi e agli utenti che intendono praticare l’autoassistenza l’accesso agli impianti aeroportuali, e, nella misura in cui detto accesso è soggetto a condizioni, queste devono essere stabilite in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Nel che non vi è nulla da cui desumere che la individuazione e fissazione di tali misure spetti all’ENAC e che tale ente possegga un qualche potere autoritativo in tal senso. La corte d’appello ha ritenuto di far leva sull’articolo 10 del d. lgs.n. 18 del 1999, il quale, sotto la rubrica: «Vigilanza sull’accesso agli impianti», stabilisce che: «1. L’E.N.A.C. vigila affinché: a) sia garantito l’accesso agli impianti aeroportuali da parte dei prestatori di servizi e degli utenti che effettuano l’autoassistenza; b) le condizioni poste all’accesso siano adeguate, trasparenti, obiettive e non discriminatorie; c) siano resi disponibili gli spazi necessari per l’effettuazione dell’assistenza a terra anche in regime di autoassistenza e che gli stessi spazi siano ripartiti in base a criteri adeguati, trasparenti, obiettivi e non discriminatori; d) i corrispettivi per l’utilizzo delle strutture centralizzate, dei beni d’uso comune e di quelli in uso esclusivo, siano pertinenti ai costi di gestione e sviluppo del singolo aeroporto in cui le attività si svolgono». La norma prevede che debbano essere resi disponibili gli spazi necessari per l’effettuazione dell’assistenza a terra e che gli stessi devono essere ripartiti in base a criteri, tra l’altro, non discriminatori, sulla base di corrispettivi rapportati a parametri dotati di una certa oggettività. Ma tuttociò è inserito nel contesto di un potere di vigilanza, e cioè di un potere che ENAC esercita su [OSCURATO:SOCIETA]., il che è cosa ben diversa dal potere di intervenire con efficacia sostitutiva, attraverso l’art. 1339 c.c., sul contenuto della pattuizione intercorrente tra detta società e i soggetti che esercitano l’attività di assistenza a terra. Perché possa operare l’art.1339 c.c., insomma, non basta che sia genericamente prevista la fissazione di tariffe, ma occorre che le tariffe siano imposte a pena di nullità e che possa così affermarsi la nullità delle pattuizioni difformi, la quale sola nullità, congegnata come parziale, legittima ai sensi dell’articolo 1419, comma 2,la sostituzione della clausola nulla con quella imposta dalla legge.Passare dal potere di vigilanza dell’ENAC su [OSCURATO:SOCIETA] . al potere di ENAC di fissare con disposizione cogente le tariffe per la subconcessione di spazi aeroportuali al fine dello svolgimento dei menzionati servizi di assistenza a terra dà luogo ad un salto logico privo di base giuridica. 2.8.3.2. Occorre ulteriormente evidenziare che la c orte d’appello non si è soffermata sul contenuto del la nota ENAC del 2.10.2007, rubricata per l’appunto «esito vigilanza su beni e servizi disciplinati dal d.lgs. 18/89», con la quale l’ente, dato atto della «immodificabilità dei diritti aeroportuali, sottratti per legge ad unilaterali interventi di regolazione da parte dell’ENAC», si limita ad accertare «l’esigenza di interventi sui livelli tariffari di alcuni “prodotti”», reputando quindi necessario «che la SEA attui per il sistema milanese, in via transitoria e fino ad efficacia del contratto di programma, i seguenti correttivi sui corrispettivi aeroportuali applicati in base ai tariffari vigenti e alle contrattazioni in essere relativi all’utilizzo delle seguenti tipologie di beni e servizi», il tutto anche in vista della stesura del «contratto di programma ENAC- SEA». Ora, il giudice di merito avrebbe dovuto non solo misurarsi con l’esistenza di un potere in capo ad ENAC di imporre tariffe inderogabili, potere che, sulla base delle disposizioni richiamate, non sussiste, ma avrebbe dovuto anche verificare se in concreto, a fronte del contenuto della nota ora menzionata, potesse ritenersi che ENAC avesse esercitato un potere autoritativo in punto di fissazione delle tariffe, e non avesse invece offerto una mera indicazione rivolta dall’Ente alla società ricorrente delle appropriate tariffe da praticare, peraltro in coerenza, come si dice nel documento, «con l’impianto tariffario già delineato nella stessa bozza di contratto di programma elaborata dall’Ente d’intesa con la società SEA». 2.8.4. Quanto detto finora priva di base giuridica la decisione impugnata, nella parte in cui ha ritenuto l’applicabilità alla controversia in discorso della disciplina dettata dal combinato disposto degli artt.1419, comma 2 , e 1339 c.c. Peraltroil discorso così fatto ha un senso per quanto attiene ai corrispettivi versati dopo l’adozione da parte dell’ENAC della nota menzionata, mentre, nel caso in esame, i corrispettivi oggetto del contendere sono maturati in larga parte anche antecedentemente a tale data. In proposito la corte d’appello ha ritenuto che le indicazioni provenienti dall’ENAC costituissero «l’unico attendibile parametro per la commisurazione del canone congruo anche per le annualità anteriori al 2007»(pagina 17 della sentenza impugnata). Ora, non è detto che alla signoria del legislatore sia radicalmente interdetto di imporre tariffe operanti anche per il passato, anche se non è facile pensare ad un intervento talmente invasivo e tale da travolgere una regola tanto basilare quanto quella fissata dall’art. 1372 c.c. ; ma, certo, un simile monstrum , nel suo significato etimologico, dovrebbe risultare da un dato normativo assolutamente palese, oltre che tale da resistere ad eventualmente ipotizzabili sospetti di incostituzionalità. Viceversa, si colloca fuori del possibile giuridico l’attribuzione, per così dire di default, e senza che una chiara ed inequivoca previsione normativa sia riscontrabile, di un’efficacia addirittura retroattiva a norme impositive ― se pure tali fossero ― di clausole e prezzi di beni o di servizi. Al che è sufficiente aggiungere che nel caso in esame una volontà di tal fatta non emerge in alcun modo, sicché l’applicazione retrospettiva dell’art. 1339 c.c. risulta essere giuridicamente infondata. 2.9. Il nono mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 14 e 16 della Direttiva 96/67/CE , 10 e 13 del d.lgs. n . 18 del 1999. Si assume che la sentenza d’appello sarebbe censurabile per aver omesso ogni valutazione circa la sussistenza del profilo soggettivo dell’affermata responsabilità extracontrattuale. Si tratta di un mezzo palesemente inammissibile, poiché predica l’insussistenza dell’elemento soggettivo necessario per la configurazione di responsabilità aquiliana a partire dalla premessa che gli operatori, per poter svolgere l’attività di handling, dovrebbero dotarsi di una certificazione di idoneità ENAC. L a denuncia di violazione di legge, dunque, passa per la rimessa in discussione del fatto ed è per questo inammissibile,in ossequio ai principi richiamati nell’esame del sesto motivo. 3. Ciò detto per quanto riguarda il ricorso principale, il ricorso incidentale delle originarie attrici (escluso quello di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., parte nei confronti della quale v iene dichiarata l’estinzione del processo) deve essere respinto. 3.1. I motivi dal primo al sest o – che sono accomunati dalla funzione di censurare l’applicazione, da parte della corte d’appello, della prescrizione breve quinquennale prevista per la responsabilità extracontrattuale –sono inammissibili. 3.1.1. Sono le stesse originarie attrici a riferire di avere agito nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base del provvedimento dell’AGCM, lamentando che la società avesse «imposto tariffe ingiustificatamente gravose e discriminatori e , relative alla subconcessione di uffici operativi in aeroporto, per i periodi indicati nei conteggi in atti» (pagina 5del ricorso incidentale ) . Pertanto si è trattato di un’azione c.d. follow on fondata sull’accertamento dell’AGCM. Ora, non è dubitabile che siffatto illecito antitrust sia collocato, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel comparto aquiliano, in ragione della lesione dell’interesse «ultraindividuale alla libertà contrattuale, concretantesi nel diritto a godere dei benefici della competizione commerciale, costituenti la colonna portante del meccanismo negoziale e della legge della domanda e dell’offerta» (Cass. n. 2 305/ 2007). Tale impostazione è stata sempre successivamente seguita e si colloca appunto a fondamento dell’applicazione costante, nella materia, del termine di prescrizione quinquennale di cui all’articolo 2947, comma 1 , c.c. (v. , da ult imo, Cass. n. 5381/2020). Il giudice del merito ha quindi deciso (indipendentemente dall’erronea opinione espressa sulla prevalenza della prescrizione breve i n caso di concorrenza di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale)in conformità alla giurisprudenza di questa Corte ed il ricorso ora in esame non offre argomenti per ritornare sulla materia, con conseguente inammissibilità ex articolo 360 - bis , n . 1, c.p.c. 3.1.2. Non può essere rilevante, in senso contrario, la circostanza, più volte e sotto diversi profili evidenziata dalle originarie attrici, che l’illecito antitrust si sia realizzato mediante la conclusione di un contratto con un prezzo illegittimo. È, infatti, proprio questa la fattispecie giudicata anche in altri precedenti giurisprudenziali specifici e, in particolare, nella citata sentenza n. 2305/2007, ove si trattava della stipulazione di polizze assicurative con premi a prezzi maggiorati per effetto di un’intesa anticoncorrenziale tra assicuratori. 3.2. Il settimo motivo di ricorso incidentale è infondato. 3.2.1.È bene premettere che la già citata Cass. n. 5381/2020, cui si dà qui continuità, ha evidenziato che il decreto legislativo numero 3 del 2017 (con cui si è data «Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea»)non è retroattivo laddove stabilisce che il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione sia cessata e che la prescrizione rimane sospesa durante l’indagine o istruttoria antitrust avviata dall ’ [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l’azione risarcitoria e si protrae per un anno dal momento della decisione sulla violazione definitiva o dal momento di chiusura del procedimento in altro modo.La disposizione sopravvenuta non incide quindi su questa decisione. Ciò detto, il problema dell’individuazione del momento di decorrenza della prescrizione nelle cause di risarcimento antitrust è stato già reiteratamente affrontato da questa Suprema Corte ed è stato affermato che l’exordium praescriptionis, secondo il criterio generale fissato dall’art. 2935 c.c., si ha solo dal momento in cui il titolare del diritto ha la concreta possibilità di esercitarlo, momento da rapportarsi all’esteriorizzazione del danno. Il principio da applicare è il seguente: «In tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l’ordinaria diligenza che lo sia stato, non solo dell’altrui violazione ma anche dell’esistenza di un possibile danno ingiusto» (Cass. n. 7677/2020). Nel caso qui in esame, la c orte territoriale – confermando la valutazione in primo grado del tribunale – ha fissato la decorren za della prescrizione «nel momento in cui è stato richiesto dalle società che svolgono servizi di terra un incontro con Sea per discutere la questione dei corrispettivi», avendo ritenuto che in quel momento l’attrice avesse «avuto, usando l’ordinaria diligenza, ragionevole e adeguata conoscenza del danno e della sua ingiustizia».Si tratta di accertamento di merito, in iureconforme all’insegnamento di questa Cortee per il resto insindacabile , giacché: « L’accertamento, devoluto al giudice del merito, relativo alla decorrenza del termine di prescrizione, è insindacabile in sede di legittimità» (Cass. n. 4269/1974). 3.3. Inammissibile ex art . 360 - bis , n . 1, c.p.c. è l’ ottav o motivo, con cui si assume che l’illecito concorrenziale in questione avrebbe natura di illecito permanente. Infatti si tratta, invece, di un illecito istantaneo ad effetti permanenti,giacché ciò che perdura non è la condotta di illecito, cristallizzatasi nel praticare tariffe eccessive, ma sono soltanto i suoi effetti, che durano nel tempo in relazione alla durata del contratto. Anche questopunto è già stato chiarito da Cass.n. 5381/2020, che qui si richiama. 3.4. Infine, l’ultimo motivo è inammissibile, perché il vizio denunciato («palesi errori di calcolo», ovverosia « un ’ erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici»), ove sussistente, non è censurabile con ricorso per cassazione, ma con la procedura per la correzione degli errori materiali (artt.287 e ss. c.p.c.; Cass. nn.2486/2019; 23704/2016; 11712/2002). 4. Nella memoria illustrativa le originarie attrici invoca no un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE perché dica se osti con l’art. 102 TFUE o con l’art. 16 della direttiva 96/67/CEuna normativa interna che non attribuisca al soggetto danneggiato dall’illecito anticoncorrenziale azioni contrattuali e che assoggetti il suo diritto al risarcimento del danno alla prescrizione breve quinquennale. Sennonché, nella stessa memoriasi sostiene che la normativa europea «non esclude» la possibilità, per gli stati membri, di conferire azioni contrattuali a colui che subisce l’abuso e di prevedere termini di prescrizione più lunghi del quinquennio. Ed è evidente che non può sorgere un dubbio di incompatibilità di una normativa interna che non utilizzi una mera facoltà semplicemente non esclusa (e dunque non imposta) daldiritto eurounitario. 5. La sentenza deve essere pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese di lite relative a questo grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] La Corte: dichiara l’estinzione del processo limitatamente ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] per azioni [OSCURATO:PERSONA] S.E.A., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; dichiara inammissibili tutti i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per azioni [OSCURATO:PERSONA] S.E.A., fatta eccezione per l’ottav