CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 gennaio 2023
Cassazione n. 01816/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6460/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 187, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende per procura in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 96, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in atti -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 3643/2018 depositata il27/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per nove mezzi, illustrati da memoria, nei confronti di S.E.A. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., contro la sentenza del 27 luglio 2018 con cui la Corte d’appello di Milano ha respinto il loro appello avverso sentenza del locale Tribunale che, dopo aver accertato che S.E.A. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. aveva tenuto nei loro confronti una condotta illecita costituente abuso di posizione dominante, ha dichiarato integralmente prescritto il loro diritto risarcitorio. 2. ― S.E.A. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il primo mezzo denuncia violazione degli articoli 2033, 2597 e 2946 c.c., nonché 16 della direttiva 96/67/CE e 102TFUE. Il secondo mezzo denuncia violazione degli articoli 1175, 1374, 1375, 2946 CC, anche in relazione agli articoli 16 della direttiva 96/67/CE e 102 TFUE. Il terzo mezzo denuncia violazione degli articoli 9 della legge numero 192 del 1998, 2033 e 2946 c.c. Il quarto mezzo denuncia violazione degli articoli 2033, 2946 c.c., 16 della direttiva 96/67/CE. Il quinto mezzo denuncia violazione degli articoli 2033, 2946 c.c., 102 TFUE. Il sesto mezzo denuncia violazione degli articoli 1418, 2033, 2946 c.c., 102TFUE. Il settimo mezzo denuncia violazione degli articoli 1173, 1174, 1175 e 2946 c.c., in relazione agli articoli 2597 c.c. 102 TFUE, 16 della direttiva 96/67/CE e 102 TFUE. L’ottavo mezzo denuncia, sotto un diverso profilo, violazione degli articoli 1175, 1337, 1374, 1375 e 2946 c.c., in relazione agli articoli 16 della direttiva 96/67/CE e 102 TFUE. Il nono mezzo denuncia violazione dell’articolo 8 del decreto legislativo numero 3 del 2017, 1175, 1375 e 2946, in relazione agli articoli 16 della direttiva 96/67/CE e 102 TFUE. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso è inammissibile. Esso ripropone, con tutti i motivi, argomenti in fin dei conti volti a sostenere la soggezione alla prescrizione ordinaria decennale del proprio diritto al ristoro del pregiudizio subito in dipendenza dell’abuso di posizione dominante perpetrato da S.E.A. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., per non aver loro praticato uno sconto tariffario invece riconosciuto ad altri vettori aerei operanti all’interno degli scali di Linate e Malpensa. La questione è stata ormai esaminata e conformemente decisa numerose volte con l’affermazione secondo cui il diritto fatto valere è sottoposto a prescrizione quinquennale (tra le altre Sez. 1, Ordinanza n. 37951 del 2022; Sez. 1, Ordinanza n. 37950 del 2022; Sez. 1, Ordinanza n. 37943 del 2022; sez. 1, Ordinanza n. 37295 del 2022). I motivi proposti non offrono argomenti tali da indurre un ripensamento, e sono pertanto inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis, numero 1, c.p.c. 5. ― Nella me moria illustrativa parte ricorrente invoca il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. 5.1. ― La richiesta di rinvio pregiudiziale è formulata nei termini seguenti: «Si chiede di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, affinché questa dica se l’art. 102 TFUE osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto della presente causa, secondo la quale, nel caso in cui l’abuso sia consumato tra le parti di un rapporto contrattuale, mediante la mancata applicazione da parte della impresa dominante di sconti tariffari accordati, invece, ad altri operatori per l’utilizzo delle medesime infrastrutture aeroportuali, l’effetto utile della detta disposizione sia esterno al contratto, escludendo che dalla stessa discendano diritti ed obblighi nei rapporti diretti tra le parti, con la conseguenza che dalla violazione del divieto possa solo derivare, secondo il diritto interno, una responsabilità extra-contrattuale, con esclusione della responsabilità contrattuale. Dica la Corte se l’art. 102 TFUE, al fine di garantire il suo effetto utile e la massima efficacia del diritto della Unione, debba essere interpretato nel senso che il divieto di abuso di posizione dominante imponga alla impresa dominante anche di non abusare di detta posizione all’interno della relazione contrattuale con l’impresa che subisce l’abuso. Dica la Corte se l’art. 102 TFUE, al fine di garantire il suo effetto utile e la massima efficacia del diritto della Unione, debba essere intrepretato nel senso che, nel momento in cui l’abuso di posizione dominante si concretizza nella mancata applicazione da parte della impresa dominante di sconti tariffari, accordati, invece, ad altri operatori per l’utilizzo delle medesime infrastrutture aeroportuali, dia alla parte, che subisce il detto abuso, il diritto di agire contro l’impresa che commette l’abuso anche con una azione di natura contrattuale. Dica la Corte se l’art. 102 TFUE, al fine di garantire il suo effetto utile e la massima efficacia del diritto della Unione, debba essere interpretato nel senso che la speciale responsabilità che grava, per pacifica giurisprudenza, sulla impresa in posizione dominante, ponga in capo alla detta impresa obblighi di protezione, di correttezza, di buona fede, di non discriminazione, diretti nei confronti delle sue controparti contrattuali, che hanno diritto al rispetto di tali obblighi. … Si chiede di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, affinché questa dica se l’art. 16, comma 3 della direttiva 96/67/CE, al fine di garantirne l’effetto utile, debba essere interpretato nel senso che il gestore aeroportuale qualora decida di applicare uno sconto sui corrispettivi per l’utilizzo di determinate infrastrutture dello scalo, debba necessariamente estendere tale sconto a tutti i vettori, e non possa riservarlo solo ad alcuni di essi e se i vettori discriminati possano richiedere al gestore l’applicazione dello sconto, o la restituzione di quanto pagato in eccesso, per la mancata applicazione dello sconto». 5.2. ― Al riguardo, lasciando per ora da parte l’ultimo quesito, su cui si tornerà alla fine, questa Corte, in situazione sovrapponibile, ha già denegato il chiesto rinvio pregiudiziale, osservando, in breve, che l’articolo 102 TFUE nulla dispone in proposito, sicché non può sorgere alcun dubbio di incompatibilità della normativa interna rispetto a quella eurounitaria (Cass. n. 37950/2022; Cass.n. 37943/2022). 5.3. ― In effetti, l’articolo 102 TFUE stabilisce che: « È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque; b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza; d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi». 5.4. ― Dalla norma, dunque, non si desume affatto, neppure per implicito, né che la responsabilità da illecito antitrust debba essere qualificata come responsabilità (eventualmente anche) contrattuale, né tantomeno che la prescrizione debba essere quella ordinaria decennale, tant’è che, come pure è stato osservato in dottrina, i diversi ordinamenti giuridici nazionali, ai quali oggi è affidata in via esclusiva ― salvo quanto si dirà ― la disciplina della prescrizione, hanno affrontato questo tema con un approccio diverso, non sempre coerente, basato su di una differente scala di valori degli interessi che vi sono coinvolti. 5.5. ― Dopodiché l’attenzione del legislatore europeo si è focalizzata, in un orizzonte di effettività della normativa antitrust, non tanto sulla misura del termine di prescrizione applicabile, e tantomeno su una ipotetica incompatibilità con la disciplina eurounitaria del termine di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno ― durata, evidentemente, nient’affatto esigua o addirittura giugulatoria ―, bensì su un tema tutt’affatto distinto, quale quello dell’individuazione del termine a quodel corso della prescrizione. 5.6. ― A partire dalla sentenza Courage (Corte di giustizia, 20 settembre 2001, causa C-453/99, Courage c. Crehan ) è stato quindi chiarito che, in assenza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi tesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'effetto diretto del diritto comunitario, con la precisazione che le modalità scelte dal legislatore nazionale non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna. Sulla scia, la sentenza Manfredi (Corte di gius tizia, 13 luglio 2006, Manfredi , cause C-295/04 a C-298/04) ha ribadito, al § 81, che: «in mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire il termine di prescrizione per chiedere il risarcimento del danno causato da un’intesa o da una pratica concordata vietata dall’art. 81 CE, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività». 5.7. ― Di qui, la direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea, articolo 10, ha così disposto: «Termini di prescrizione 1. [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono, conformemente al presente articolo, norme riguardanti i termini di prescrizione per intentare azioni per il risarcimento del danno. Tali norme determinano quando inizia a decorrere il termine di prescrizione, la durata del termine e le circostanze nelle quali il termine è interrotto o sospeso. 2. Il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata e prima che l'attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza: a) della condotta e del fatto che tale condotta costituisce una violazione del diritto della concorrenza; b) del fatto che la violazione del diritto della concorrenza gli ha causato un danno; c) dell'identità dell'autore della violazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché il termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno sia almeno di cinque anni. 4. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché il termine di prescrizione sia sospeso o, a seconda del diritto nazionale, interrotto se un'autorità garante della concorrenza interviene a fini di indagine o di istruttoria avviata in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l'azione per il risarcimento del danno. La sospensione non può protrarsi oltre un anno dal momento in cui la decisione relativa a una violazione è diventata definitiva o dopo che il procedimento si è chiuso in altro modo». 5.8. ― Ergo , la direttiva (pur non applicabile al caso di specie quoad tempus: CGUE 22 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA]267/20, ha chiarito che l’articolo 10 citato deve essere interpretato come una disposizione sostanziale e non procedurale, il che esclude un’applicazione retroattiva delle disposizioni nazionali che recepiscono detto articolo), oltre a confermare espressamente che la prescrizione ben possa essere quinquennale, si sofferma essenzialmente sulla conoscibilità dell’exordium praescritionis, impregiudicata la facoltà degli Stati membri di regolare autonomamente la materia entro la cornice dettata dalla direttiva, dalla quale è poi scaturito l’articolo 8 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3, decreto legislativo il quale ― varrà per mera completezza aggiungere ― detta all’articolo 14, in tema di quantificazione del danno risarcibile, una disposizione che ricalca in toto l’articolo 2056 c.c., confermando ulteriormente ed inequivocabilmente la natura extracontrattuale della responsabilità da illecito antitrust (altrimenti non avrebbe avuto senso il rinvio ai soli articoli 1223, 1226 e 1227 c.c.), in conformità ad una consolidata giurisprudenza di questa Corte avviata in seguito alla sentenza Manfredi. In proposito CGUE 22 giugno 2022, Causa C- 267/20, già citata, si è nuovamente soffermata non sulla durata del termine di prescrizione, ma sulla sua decorrenza. 5.9. ― Ovvio, in questo quadro, che si sia al di fuori dell’ambito di applicazione dell’articolo 267 del TFUE, che attribuisce alla CGUE la competenza a pronunciarsi, in seguito a richiesta di un organo giurisdizionale di uno stato membro, «sull'interpretazione dei trattati» e «sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione», e ciò esclude che possa darsi corso al chiesto rinvio pregiudiziale in riferimento ad un dato normativo che nulla dispone sul tema, dacché «sebbene le questioni pregiudiziali riguardanti il diritto dell’Unione godano di una presunzione di rilevanza (sentenza del 28 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA], C-106/10, punto 25 nonché la giurisprudenza ivi citata), va sottolineato che, per giurisprudenza costante, la ratio del rinvio pregiudiziale non consiste nell’esprimere pareri consultivi su questioni generiche o ipotetiche, ma risponde all’esigenza di dirimere concretamente una controversia (sentenza del 20 gennaio 2005, [OSCURATO:PERSONA], C-225/02, punto 28 e giurisprudenza ivi citata)» (CGUE, sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft, C-72/15, punto 194). 5.10. ― L’ultimo quesito, se il gestore aeroportuale « de bba necessariamente estendere tale sconto a tutti i vettori», è strumentale all’esame di censura palesemente inammissibile, visto che il giudice di merito non ha negato che un illecito antitrust vi sia stato, ma ha rigettato la domanda risarcitoria perché prescritta, il che nuovamente preclude il ricorso al rinvio pregiudiziale. 6. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 10.200,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 1