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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18864/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Comune di Fraganano, parte civile costituita ALFA s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ALFA s.r.I., già [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del 25/9/2020 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso della parte civile e l'accoglimento di quello proposto dalla Alfa s.r.I.; udite le conclusioni del difensore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udite le conclusioni dei difensori degli imputati, Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto dichiarare inammissibile il ricorso della parte civile ed accogliere quello di Alfa s.r.I.; letta la memoria prodotta dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in riforma della pronuncia emessa il 21/12/2018 dal locale Tribunale, assolveva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in persona dei legali rappresentanti, dalle contestazioni rispettivamente ascritte, con le formule di cui al dispositivo.

2. Propongono ricorso per cassazione il Comune di Fragagnano (Ta) e la Alfa s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: Comune di Fragagnano - inosservanza o erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. rispetto agli artt. 157, 674 cod. pen.

Con riguardo al reato di cui al capo A), certamente estinto per prescrizione, la Corte di appello avrebbe steso un'ampia motivazione, così concludendo per l'assoluzione "perché il fatto non sussiste", anziché limitarsi alla formula "per estinzione del reato per intervenuta prescrizione"; - inosservanza o erronea applicazione degli artt. 110 cod. pe ., 260, d.

Igs. 3 aprile 2006, n. 152 (oggi art. 452-quaterdecies cod. pen.), 546, comma e), cod. proc. pen.

La Corte di appello avrebbe assolto gli imputati dal reato di cui al capo B) sul presupposto che le prescrizioni indicate nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) riguarderebbero non la discarica autorizzata, ma il diverso impianto di trattamento per la preventiva inertizzazione dei fanghi e di altri rifiuti (cd. piattaforma), che — pur anch'esso autorizzato - non sarebbe stato realizzato.

Questa conclusione, tuttavia, sarebbe errata: muovendo dalla pacifica trasgressione delle prescrizioni, infatti, la sentenza non avrebbe valutato che l'AIA sarebbe stata rilasciata per un progetto unitario - discarica+piattaforma - e che la relazione tecnica allegata alla stessa Autorizzazione avrebbe obbligato la [OSCURATO:SOCIETA]. alla costruzione anche dell'impianto di trattamento.

Ciò, peraltro, troverebbe conferma nel parere per la valutazione di impatto ambientale (VIA), nel progetto poi trasfuso in essa e, infine, nello stesso provvedimento, che riguarderebbero pacificamente l'intera struttura, non la sola discarica.L'inottemperanza alle prescrizioni dell'AIA, dunque, comporterebbero il carattere abusivo della struttura.

Infine sul punto, si evidenzia che la Corte di appello, invero, avrebbe aderito alla tesi del progetto unitario, ma avrebbe concluso comunque per l'assoluzione sull'errato presupposto che la discarica avrebbe potuto avere funzione e vita autonoma rispetto alla linea di trattamento, ben possibile sotto un profilo concettuale; - le stesse censure, insieme all'omessa motivazione, sono poi sollevate - sempre sul capo B) - con riguardo al previo trattamento dei rifiuti, prima del conferimento in discarica.

La Corte di appello avrebbe negato la necessità di una simile operazione, sebbene imposta dall'art. 11, d.

Igs. 13 gennaio 2003, n. 36, ed avrebbe escluso il reato sull'erroneo presupposto che l'istruttoria avrebbe provato in via documentale l'avvenuto trattamento da parte dei produttori, o presso terzi; in realtà, la stessa documentazione avrebbe dimostrato il contrario, ossia che le aziende sarebbero state prive di impianti di trattamento, e che non si sarebbero servite di altre strutture al riguardo, prima del conferimento.

La motivazione della sentenza, dunque, si baserebbe su una probatio diabolica, ossia sulla prova negativa del mancato trattamento dei rifiuti in impianti diversi da quello di proprietà della "[OSCURATO:SOCIETA]", quando, per contro, sarebbe stato provato che i fanghi sarebbero stati conferiti direttamente in discarica, tali e quali, così come i rifiuti con codice CER 19.12.12; - il triplice vizio di motivazione, poi, è lamentato - ancora sul capo B) - con riguardo alla mancata autorizzazione per il conferimento degli stessi rifiuti.

Richiamata la distinzione tra mero conferimento e trattamento, alla luce della normativa vigente, il ricorso riporta l'iter amministrativo della vicenda per come ricostruito in sentenza (pagg. 20-21), e lamenta che questa non avrebbe motivato il rapporto tra l'annullamento delle delibere nn. 153/2010 e 31/2011 (che prorogavano la deroga ai limiti di accettabilità, in via provvisoria, fino dal 31/3/2011) e la sentenza 14/9/2011 del TAR Puglia, che aveva pronunciato lo stesso annullamento; la questione, in particolare, rileverebbe quanto ai 536 conferimenti avvenuti in epoca successiva, in carenza di autorizzazione; - inosservanza o erronea applicazione degli artt. 256, comma 3, d.

Igs. n. 152 del 2006, 349, commi 1 e 2, cod. pen.

Con riguardo ai capi C) e D), la sentenza non spiegherebbe quale sarebbe la condotta scriminante per gli imputati, mentre sarebbe conclamata la prova che questi avrebbero omesso di eseguire le prescrizioni imposte con il sequestro.

In particolare, i ricorrenti non avrebbero prestato le dovute cautele per evitare che il delitto avesse luogo, adottando come scusante un'onerosità degli stessi interventi che non sarebbe stata però provata, specie in punto di entità ed incidenza; 3 •n•<. - Infine, si evidenzia che l'annullamento della sentenza di primo grado con riferimento al capo B) renderebbe consequenziale il rigetto della richiesta di condanna quanto al capo E), in tema di responsabilità amministrativa degli enti. [OSCURATO:SOCIETA]. -La sentenza avrebbe disposto la restituzione alla società [OSCURATO:SOCIETA]. delle somme sequestrate, nonché dell'impianto, subordinando però la previsione all'obbligo di preventiva bonifica del sito.

Questa parte del dispositivo, peraltro priva di motivazione, non potrebbe però gravare su imputati assolti, alla luce dell'art. 260, d.

Igs. n. 152 del 2006 e della giurisprudenza di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso del Comune di Fragagnano risulta manifestamente infondato.

5. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della pronuncia di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).

6. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse al provvedimento impugnato risultano inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, infatti, le stesse tendono ad ottenere in questa sede una nuova e diversa valutazione di numerosi elementi di merito già esaminati dai Giudici della cognizione, specie di natura documentale, sollecitandone una lettura alternativa e più favorevole alla parte civile.

7. La stessa impugnazione, peraltro, trascura che la Corte di appello, pronunciandosi sui capi B), C) e D) della rubrica, ha steso una motivazione adeguata, fondata su concreti elementi istruttori e priva di illogicità manifeste; come tale, dunque, non censurabile.

Il capo A), invece, appare di fatto estraneo al ricorso in esame, il cui primo motivo si limita a lamentare l'"anomalia" di una sentenza che si sarebbe diffusamente espressa sullo stesso art. 674 cod. pen., pur prescritto, e che avrebbe concluso per l'assoluzione nel merito (il fatto non sussiste), anziché per la dichiarazione di improcedibilità; senza denunciare, dunque, alcun vizio effettivamente inquadrabile nell'art. 606 cod. proc. pen. 8.

Con riguardo, innanzitutto, al capo B), la violazione di legge ed il vizio di motivazione denunciati si fondano sul presupposto che la Corte di appello avrebbe "disgiunto" la discarica dall'impianto di trattamento, considerati distinti, senza valutare che, per contro, gli stessi costituirebbero un progetto unitario, così che le prescrizioni dell'AIA n. 384/2008 - che si assumono violate - dovrebbero esser riferite ad entrambe le strutture, non solo alla seconda; in tal senso, condurrebbero non solo il tenore delle prescrizioni stesse, ma anche il progetto poi trasfuso nell'autorizzazione ed il parere di valutazione di impatto ambientale, che riguarderebbero - tutti - anche il trattamento di inertizzazione dei fanghi, oltre alla discarica.

8.1. Con questa censura, tuttavia, il ricorso reitera un argomento di puro merito, proprio della sola fase di cognizione e qui non ammesso, senza peraltro esaminare quanto al riguardo sostenuto dalla sentenza impugnata.

Nessun riferimento, in particolare, è dedicato alla parte di motivazione in cui la Corte, pur evidenziando che "si trattasse di un progetto unitario necessariamente coordinato nelle sue componenti", ha tuttavia sottolineato l'infondatezza della tesi per cui l'omessa realizzazione dell'impianto di trattamento avrebbe comportato - di per sé - la gestione abusiva di una discarica, anche in punto di elemento soggettivo.

Ancora, la sentenza ha richiamato lo schema a blocchi che connotava la struttura, tale da prevedere - in discarica - sia rifiuti in uscita dalle linee di trattamento non destinati al recupero, sia materiali inertizzati in uscita dalla linea fanghi palabili, sia, infine, materiali direttamente avviabili allo stoccaggio definitivo, ai sensi dell'art. 7, d.

Igs. n. 36 del 2003.

E' stato rilevato, poi, anche il rapporto tra la potenzialità della discarica e quella della piattaforma di trattamento (ben inferiore), così da emergere che non vi era - in loco - una relazione diretta tra l'una e l'altra attività, a conferma della piena autonomia dei due cicli.

Ancora, si è evidenziato che la possibilità stessa di accettare direttamente rifiuti non provenienti dalla linea di trattamento "interna", con differenti quantitativi, si poneva in evidente contrasto con la resi accusatoria, che non l'avrebbe dovuta consentire.

Infine, la Corte di appello ha sottolineato che la realizzazione della sola discarica, con rinvio "a data da destinarsi" dell'impianto di trattamento, era stata constatata senza rilievi da tutti i rappresentanti degli enti pubblici coinvolti (Comune, Provincia e autorità regionale), a conferma ulteriore della sua legittimità.

8.2. Su tali considerazioni - si ribadisce - il ricorso non spende alcuna valutazione, mancando, così, di confrontarsi con l'effettivo tessuto argomentativo della sentenza.

9. Con riferimento, poi, al terzo motivo di impugnazione, ancora sul capo B), la parte civile lamenta che, a giudizio della Corte di appello, non sarebbe mai necessario alcun preventivo trattamento dei rifiuti, prima dell'ammissione in discarica, come invece imposto dall'art. 11, d.

Igs. n. 36 del 2003.

Ebbene, questa tesi non appare condivisibile, come confermato dal fatto che la sentenza ha richiamato proprio la stessa norma (pag. 77), in tema di verifica in loco e procedure di ammissione, riportando gli obblighi previsti in capo al produttore e quelli a carico del gestore dell'impianto; ancora, il Giudice del gravame ha rilevato — con carattere decisivo — che la documentazione relativa al conferimento non risultava alterata né falsificata, dovendosi quindi ritenere veritieri i dati in essa contenuti, anche in punto di trattamenti eventualmente già eseguiti presso lo stesso produttore o presso terzi.

Con la conclusione che — in assenza di contestazioni sul punto — doveva ritenersi che la caratterizzazione dei rifiuti in ciascuno dei conferimenti fosse, quantomeno formalmente, idonea a soddisfare i requisiti di ammissibilità in discarica, o per le caratteristiche proprie del rifiuto o per il precedente trattamento dello stesso presso terzi.

Ancora sul tema, peraltro, la sentenza ha sottolineato, in contrasto con il primo Giudice, che la polizia giudiziaria non aveva domandato ai produttori se avessero trattato i rifiuti, prima del conferimento (come affermato dal Tribunale), ma solo se gli impianti da essi gestiti avessero una linea di trattamento.

9.1. Conclusivamente, dunque, la sentenza ha sottolineato che non vi era prova che i rifiuti conferiti non fossero stati sottoposti, in precedenza, a trattamento, non emergendo un tale dato dalla documentazione in atti che, per contro, evidenziava un processo del tutto regolare e che nessuno aveva mai contestato come falsificato od alterato.

9.2. In mancanza di una prova positiva a questo riguardo (che non si traduce affatto nella probatio diabolica lamentata dal Comune ricorrente), è stata allora giustificata ulteriormente l'assoluzione degli imputati dal reato di cui al capo B), con affermazione logica e congrua; una conclusione che, peraltro, non può esser messa in discussione con l'argomento in fatto — dunque inammissibile - che regge il motivo di ricorso, ossia che l'istruttoria e la documentazione avrebbero provato "che le aziende dei produttori risultassero sistematicamente prive di impianti di trattamento, né sono emersi passaggi intermedi presso terzi impianti di trattamento", quel che comporterebbe una "motivazione incomprensibile e contraddittoria."

10. Con riferimento sempre al capo B) e, in particolare, al conferimento di fanghi e rifiuti con codice CER 19.12.12 senza autorizzazione ed in deroga ai parametri del DM 27/9/2010, la relativa censura risulta ancora manifestamente infondata.

Indicata genericamente la distinzione tra mero conferimento e trattamento, il ricorso si limita infatti a riportare l'iter amministrativo indicato in sentenza in punto di deroga ai limiti di accettabilità e relativa autorizzazione (pagg. 20-21), per poi sostenere che il Tribunale avrebbe diversamente descritto lo stesso percorso, con richiamo alle sentenze TAR Lecce n. 184 del 24/2/2011 e n. 1601 del 14/9/2011, che avrebbero sancito la nullità delle determine regionali nn. 468/2010 del 20/10/2010 e provinciali n. 153 del 2/12/2010 e n. 31/2011; in particolare, non sarebbe stato motivato il rapporto tra l'annullamento della delibera n. 153/2010 e della successiva n. 31/2011 e la sentenza TAR del 14/9/2011, così emergendo il reato con riguardo a 536 conferimenti in discarica eseguiti successivamente a questa pronuncia, negli anni 2013 e 2014, senza una valida autorizzazione.

10.1. Ebbene, una tale censura risulta inammissibile in sede di legittimità, perché, per un verso, fondata soltanto su una differente e non consentita valutazione di prove in atti (i provvedimenti richiamati), e, per altro verso, sostenuta da una considerazione priva di specificità e non adeguatamente sviluppata: quella per cui - come già indicato - la sentenza non avrebbe motivato "il rapporto esistente" (che, peraltro, neppure il ricorso chiarisce) tra l'annullamento delle delibere citate e la sentenza del TAR del 14/9/2011, e, quindi, non avrebbe correttamente concluso per la consumazione del reato.

10.2. Un argomento del tutto vago, dunque, come tale insuscettibile di superare la motivazione stesa dalla Corte di appello sul punto (pagg. 84 ss.), con congrua indicazione dei provvedimenti amministrativi e giudiziari emessi dalle autorità competenti tra il 2008 ed il 2011, tali da escludere la sussistenza del reato di cui al capo B) anche in parte qua.

11. Alle stesse conclusioni, di seguito, il Collegio giunge anche con riguardo al quinto motivo di censura, che concerne i capi C) e D) della rubrica.

11.1. Riportata per ampi passi la sentenza di appello, si lamenta che la stessa non spiegherebbe quale sarebbe "la condotta scriminante" per i custodi giudiziari Petrelli e Moretti, e "sotto quale profilo sarebbe da ritenersi tale, posto che, invece, vi è la prova conclamata che gli imputati hanno omesso di eseguire le prescrizioni imposte dal provvedimento di sequestro".

11.2. Con questa affermazione, peraltro generica nell'ultima parte, il ricorso tuttavia trascura la motivazione redatta dalla Corte di merito proprio sui capi in esame (pagg. 95-102), con la quale, in primo luogo, si è dato conto dei poteri effettivamente riscontrabili in capo ai custodi, come ricavati dal verbale di nomina e dal decreto di sequestro preventivo; ebbene, la sentenza ha concluso che questi non erano limitati alla mera preservazione dello stato della cosa e dei sigilli, ma estesi all'obbligo di evitare che terzi potessero subire danni dal bene custoditi, così dovendosi adoperare per risolvere eventuali situazioni di pericolo.

11.3. Di seguito, il Giudice di appello ha però affermato che non poteva immaginarsi che i due imputati potessero adempiere a tali obblighi soltanto con le proprie risorse, tecniche ed economiche, senza alcuna partecipazione della proprietà nel cui interesse il bene doveva essere comunque conservato, fino all'esito del giudizio.

Ancora, la sentenza ha valutato il progressivo stato di illiquidità e depauperamento della forza lavoro in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. ed alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dovuto all'inattività della discarica, così riscontrando che nessuna omissione poteva esser penalmente addebitata agli imputati.

In particolare, e richiamate le attività svolte dal Moretti nella veste di custode (pagg. 97-101), la Corte di merito ha concluso che: a) per circa un anno dal sequestro, le operazioni di prelevamento e smaltimento del percolato erano state effettate con regolarità, nonostante l'elevato costo e l'inattività della discarica; b) nei primi giorni del febbraio 2015 le dimissioni dei lavoratori della [OSCURATO:SOCIETA]. avevano reso impossibile lo svolgimento di questi interventi; c) di tanto il Moretti aveva tempestivamente informato la polizia giudiziaria, senza ricevere alcuna risposta.

Dal suo canto, Petrelli, quale amministratore unico della società, aveva garantito la copertura finanziaria fin quando possibile e, dal giugno 2014, stante una crisi di liquidità sempre più grave, aveva ripetutamente cercato di convocare l'assemblea della società per ripianare le perdite.

Fino al momento in cui, preso atto dell'impossibilità di procedere in tal senso, lo stesso Petrelli aveva rassegnato le dimissioni dall'incarico.

Dal che, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica (oltre che, peraltro, del tutto assente nel ricorso), l'assoluzione degli imputati dal capo C), perché il fatto non costituisce reato.

11.4. Con riferimento, infine, al capo D), relativo all'art. 349, commi 1 e 2, cod. pen., la Corte di appello ha affermato l'insussistenza del fatto a carico degli stessi Petrelli e Moretti, in forza delle stesse considerazioni appena riportate e del fatto che la condotta, se del caso, avrebbe dovuto esser integrata nel capo precedente.

12. Da ultimo, il sesto motivo di ricorso del Comune di Fragagnano, con il quale ci si limita ad affermare che l'annullamento della sentenza di primo grado con riferimento al capo B) rende consequenziale il rigetto della richiesta di condanna con riferimento al capo E); ebbene, proprio in questi termini ha concluso il Giudice di appello, nel penultimo capoverso della sentenza.

13. Il ricorso della parte civile, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

Alla statuizione segue anche la condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute nel grado da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in 3.500,00 euro ciascuno, oltre accessori di legge.

14. A diverse conclusioni, invece, il Collegio giunge quanto all'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), con la quale si lamenta che - assolti tutti gli imputati, comprese le persone giuridiche - la sentenza avrebbe subordinato la restituzione dei denari in sequestro e dell'impianto agli aventi diritto con obbligo, per le società, di preventiva bonifica del sito.

14.1. Ebbene, come correttamente si afferma nel ricorso, una tale prescrizione non può essere riferita ad una sentenza di assoluzione, richiedendo una pronuncia di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., come disposto dall'art. 452-quaterdecies, comma 4, cod. pen.; quel che, peraltro, non esclude - ricorrendone i presupposti - che l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi possa esser disposto dall'autorità amministrativa, ai sensi del d.

Igs. n. 152 del 2006.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile Comune di Fragagnano, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.500 euro per ciascuno, ol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Comune di Fraganano, parte civile costituita ALFA s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ALFA s.r.I., già [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del 25/9/2020 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso della parte civile e l'accoglimento di quello proposto dalla Alfa s.r.I.; udite le conclusioni del difensore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udite le conclusioni dei difensori degli imputati, Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto dichiarare inammissibile il ricorso della parte civile ed accogliere quello di Alfa s.r.I.; letta la memoria prodotta dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in riforma della pronuncia emessa il 21/12/2018 dal locale Tribunale, assolveva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in persona dei legali rappresentanti, dalle contestazioni rispettivamente ascritte, con le formule di cui al dispositivo. 2. Propongono ricorso per cassazione il Comune di Fragagnano (Ta) e la Alfa s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: Comune di Fragagnano - inosservanza o erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. rispetto agli artt. 157, 674 cod. pen. Con riguardo al reato di cui al capo A), certamente estinto per prescrizione, la Corte di appello avrebbe steso un'ampia motivazione, così concludendo per l'assoluzione "perché il fatto non sussiste", anziché limitarsi alla formula "per estinzione del reato per intervenuta prescrizione"; - inosservanza o erronea applicazione degli artt. 110 cod. pe ., 260, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152 (oggi art. 452-quaterdecies cod. pen.), 546, comma e), cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe assolto gli imputati dal reato di cui al capo B) sul presupposto che le prescrizioni indicate nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) riguarderebbero non la discarica autorizzata, ma il diverso impianto di trattamento per la preventiva inertizzazione dei fanghi e di altri rifiuti (cd. piattaforma), che — pur anch'esso autorizzato - non sarebbe stato realizzato. Questa conclusione, tuttavia, sarebbe errata: muovendo dalla pacifica trasgressione delle prescrizioni, infatti, la sentenza non avrebbe valutato che l'AIA sarebbe stata rilasciata per un progetto unitario - discarica+piattaforma - e che la relazione tecnica allegata alla stessa Autorizzazione avrebbe obbligato la [OSCURATO:SOCIETA]. alla costruzione anche dell'impianto di trattamento. Ciò, peraltro, troverebbe conferma nel parere per la valutazione di impatto ambientale (VIA), nel progetto poi trasfuso in essa e, infine, nello stesso provvedimento, che riguarderebbero pacificamente l'intera struttura, non la sola discarica.L'inottemperanza alle prescrizioni dell'AIA, dunque, comporterebbero il carattere abusivo della struttura. Infine sul punto, si evidenzia che la Corte di appello, invero, avrebbe aderito alla tesi del progetto unitario, ma avrebbe concluso comunque per l'assoluzione sull'errato presupposto che la discarica avrebbe potuto avere funzione e vita autonoma rispetto alla linea di trattamento, ben possibile sotto un profilo concettuale; - le stesse censure, insieme all'omessa motivazione, sono poi sollevate - sempre sul capo B) - con riguardo al previo trattamento dei rifiuti, prima del conferimento in discarica. La Corte di appello avrebbe negato la necessità di una simile operazione, sebbene imposta dall'art. 11, d. Igs. 13 gennaio 2003, n. 36, ed avrebbe escluso il reato sull'erroneo presupposto che l'istruttoria avrebbe provato in via documentale l'avvenuto trattamento da parte dei produttori, o presso terzi; in realtà, la stessa documentazione avrebbe dimostrato il contrario, ossia che le aziende sarebbero state prive di impianti di trattamento, e che non si sarebbero servite di altre strutture al riguardo, prima del conferimento. La motivazione della sentenza, dunque, si baserebbe su una probatio diabolica, ossia sulla prova negativa del mancato trattamento dei rifiuti in impianti diversi da quello di proprietà della "[OSCURATO:SOCIETA]", quando, per contro, sarebbe stato provato che i fanghi sarebbero stati conferiti direttamente in discarica, tali e quali, così come i rifiuti con codice CER 19.12.12; - il triplice vizio di motivazione, poi, è lamentato - ancora sul capo B) - con riguardo alla mancata autorizzazione per il conferimento degli stessi rifiuti. Richiamata la distinzione tra mero conferimento e trattamento, alla luce della normativa vigente, il ricorso riporta l'iter amministrativo della vicenda per come ricostruito in sentenza (pagg. 20-21), e lamenta che questa non avrebbe motivato il rapporto tra l'annullamento delle delibere nn. 153/2010 e 31/2011 (che prorogavano la deroga ai limiti di accettabilità, in via provvisoria, fino dal 31/3/2011) e la sentenza 14/9/2011 del TAR Puglia, che aveva pronunciato lo stesso annullamento; la questione, in particolare, rileverebbe quanto ai 536 conferimenti avvenuti in epoca successiva, in carenza di autorizzazione; - inosservanza o erronea applicazione degli artt. 256, comma 3, d. Igs. n. 152 del 2006, 349, commi 1 e 2, cod. pen. Con riguardo ai capi C) e D), la sentenza non spiegherebbe quale sarebbe la condotta scriminante per gli imputati, mentre sarebbe conclamata la prova che questi avrebbero omesso di eseguire le prescrizioni imposte con il sequestro. In particolare, i ricorrenti non avrebbero prestato le dovute cautele per evitare che il delitto avesse luogo, adottando come scusante un'onerosità degli stessi interventi che non sarebbe stata però provata, specie in punto di entità ed incidenza; 3 •n•<. - Infine, si evidenzia che l'annullamento della sentenza di primo grado con riferimento al capo B) renderebbe consequenziale il rigetto della richiesta di condanna quanto al capo E), in tema di responsabilità amministrativa degli enti. [OSCURATO:SOCIETA]. -La sentenza avrebbe disposto la restituzione alla società [OSCURATO:SOCIETA]. delle somme sequestrate, nonché dell'impianto, subordinando però la previsione all'obbligo di preventiva bonifica del sito. Questa parte del dispositivo, peraltro priva di motivazione, non potrebbe però gravare su imputati assolti, alla luce dell'art. 260, d. Igs. n. 152 del 2006 e della giurisprudenza di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso del Comune di Fragagnano risulta manifestamente infondato. 5. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della pronuncia di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). 6. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse al provvedimento impugnato risultano inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, infatti, le stesse tendono ad ottenere in questa sede una nuova e diversa valutazione di numerosi elementi di merito già esaminati dai Giudici della cognizione, specie di natura documentale, sollecitandone una lettura alternativa e più favorevole alla parte civile. 7. La stessa impugnazione, peraltro, trascura che la Corte di appello, pronunciandosi sui capi B), C) e D) della rubrica, ha steso una motivazione adeguata, fondata su concreti elementi istruttori e priva di illogicità manifeste; come tale, dunque, non censurabile. Il capo A), invece, appare di fatto estraneo al ricorso in esame, il cui primo motivo si limita a lamentare l'"anomalia" di una sentenza che si sarebbe diffusamente espressa sullo stesso art. 674 cod. pen., pur prescritto, e che avrebbe concluso per l'assoluzione nel merito (il fatto non sussiste), anziché per la dichiarazione di improcedibilità; senza denunciare, dunque, alcun vizio effettivamente inquadrabile nell'art. 606 cod. proc. pen. 8. Con riguardo, innanzitutto, al capo B), la violazione di legge ed il vizio di motivazione denunciati si fondano sul presupposto che la Corte di appello avrebbe "disgiunto" la discarica dall'impianto di trattamento, considerati distinti, senza valutare che, per contro, gli stessi costituirebbero un progetto unitario, così che le prescrizioni dell'AIA n. 384/2008 - che si assumono violate - dovrebbero esser riferite ad entrambe le strutture, non solo alla seconda; in tal senso, condurrebbero non solo il tenore delle prescrizioni stesse, ma anche il progetto poi trasfuso nell'autorizzazione ed il parere di valutazione di impatto ambientale, che riguarderebbero - tutti - anche il trattamento di inertizzazione dei fanghi, oltre alla discarica. 8.1. Con questa censura, tuttavia, il ricorso reitera un argomento di puro merito, proprio della sola fase di cognizione e qui non ammesso, senza peraltro esaminare quanto al riguardo sostenuto dalla sentenza impugnata. Nessun riferimento, in particolare, è dedicato alla parte di motivazione in cui la Corte, pur evidenziando che "si trattasse di un progetto unitario necessariamente coordinato nelle sue componenti", ha tuttavia sottolineato l'infondatezza della tesi per cui l'omessa realizzazione dell'impianto di trattamento avrebbe comportato - di per sé - la gestione abusiva di una discarica, anche in punto di elemento soggettivo. Ancora, la sentenza ha richiamato lo schema a blocchi che connotava la struttura, tale da prevedere - in discarica - sia rifiuti in uscita dalle linee di trattamento non destinati al recupero, sia materiali inertizzati in uscita dalla linea fanghi palabili, sia, infine, materiali direttamente avviabili allo stoccaggio definitivo, ai sensi dell'art. 7, d. Igs. n. 36 del 2003. E' stato rilevato, poi, anche il rapporto tra la potenzialità della discarica e quella della piattaforma di trattamento (ben inferiore), così da emergere che non vi era - in loco - una relazione diretta tra l'una e l'altra attività, a conferma della piena autonomia dei due cicli. Ancora, si è evidenziato che la possibilità stessa di accettare direttamente rifiuti non provenienti dalla linea di trattamento "interna", con differenti quantitativi, si poneva in evidente contrasto con la resi accusatoria, che non l'avrebbe dovuta consentire. Infine, la Corte di appello ha sottolineato che la realizzazione della sola discarica, con rinvio "a data da destinarsi" dell'impianto di trattamento, era stata constatata senza rilievi da tutti i rappresentanti degli enti pubblici coinvolti (Comune, Provincia e autorità regionale), a conferma ulteriore della sua legittimità. 8.2. Su tali considerazioni - si ribadisce - il ricorso non spende alcuna valutazione, mancando, così, di confrontarsi con l'effettivo tessuto argomentativo della sentenza. 9. Con riferimento, poi, al terzo motivo di impugnazione, ancora sul capo B), la parte civile lamenta che, a giudizio della Corte di appello, non sarebbe mai necessario alcun preventivo trattamento dei rifiuti, prima dell'ammissione in discarica, come invece imposto dall'art. 11, d. Igs. n. 36 del 2003. Ebbene, questa tesi non appare condivisibile, come confermato dal fatto che la sentenza ha richiamato proprio la stessa norma (pag. 77), in tema di verifica in loco e procedure di ammissione, riportando gli obblighi previsti in capo al produttore e quelli a carico del gestore dell'impianto; ancora, il Giudice del gravame ha rilevato — con carattere decisivo — che la documentazione relativa al conferimento non risultava alterata né falsificata, dovendosi quindi ritenere veritieri i dati in essa contenuti, anche in punto di trattamenti eventualmente già eseguiti presso lo stesso produttore o presso terzi. Con la conclusione che — in assenza di contestazioni sul punto — doveva ritenersi che la caratterizzazione dei rifiuti in ciascuno dei conferimenti fosse, quantomeno formalmente, idonea a soddisfare i requisiti di ammissibilità in discarica, o per le caratteristiche proprie del rifiuto o per il precedente trattamento dello stesso presso terzi. Ancora sul tema, peraltro, la sentenza ha sottolineato, in contrasto con il primo Giudice, che la polizia giudiziaria non aveva domandato ai produttori se avessero trattato i rifiuti, prima del conferimento (come affermato dal Tribunale), ma solo se gli impianti da essi gestiti avessero una linea di trattamento. 9.1. Conclusivamente, dunque, la sentenza ha sottolineato che non vi era prova che i rifiuti conferiti non fossero stati sottoposti, in precedenza, a trattamento, non emergendo un tale dato dalla documentazione in atti che, per contro, evidenziava un processo del tutto regolare e che nessuno aveva mai contestato come falsificato od alterato. 9.2. In mancanza di una prova positiva a questo riguardo (che non si traduce affatto nella probatio diabolica lamentata dal Comune ricorrente), è stata allora giustificata ulteriormente l'assoluzione degli imputati dal reato di cui al capo B), con affermazione logica e congrua; una conclusione che, peraltro, non può esser messa in discussione con l'argomento in fatto — dunque inammissibile - che regge il motivo di ricorso, ossia che l'istruttoria e la documentazione avrebbero provato "che le aziende dei produttori risultassero sistematicamente prive di impianti di trattamento, né sono emersi passaggi intermedi presso terzi impianti di trattamento", quel che comporterebbe una "motivazione incomprensibile e contraddittoria." 10. Con riferimento sempre al capo B) e, in particolare, al conferimento di fanghi e rifiuti con codice CER 19.12.12 senza autorizzazione ed in deroga ai parametri del DM 27/9/2010, la relativa censura risulta ancora manifestamente infondata. Indicata genericamente la distinzione tra mero conferimento e trattamento, il ricorso si limita infatti a riportare l'iter amministrativo indicato in sentenza in punto di deroga ai limiti di accettabilità e relativa autorizzazione (pagg. 20-21), per poi sostenere che il Tribunale avrebbe diversamente descritto lo stesso percorso, con richiamo alle sentenze TAR Lecce n. 184 del 24/2/2011 e n. 1601 del 14/9/2011, che avrebbero sancito la nullità delle determine regionali nn. 468/2010 del 20/10/2010 e provinciali n. 153 del 2/12/2010 e n. 31/2011; in particolare, non sarebbe stato motivato il rapporto tra l'annullamento della delibera n. 153/2010 e della successiva n. 31/2011 e la sentenza TAR del 14/9/2011, così emergendo il reato con riguardo a 536 conferimenti in discarica eseguiti successivamente a questa pronuncia, negli anni 2013 e 2014, senza una valida autorizzazione. 10.1. Ebbene, una tale censura risulta inammissibile in sede di legittimità, perché, per un verso, fondata soltanto su una differente e non consentita valutazione di prove in atti (i provvedimenti richiamati), e, per altro verso, sostenuta da una considerazione priva di specificità e non adeguatamente sviluppata: quella per cui - come già indicato - la sentenza non avrebbe motivato "il rapporto esistente" (che, peraltro, neppure il ricorso chiarisce) tra l'annullamento delle delibere citate e la sentenza del TAR del 14/9/2011, e, quindi, non avrebbe correttamente concluso per la consumazione del reato. 10.2. Un argomento del tutto vago, dunque, come tale insuscettibile di superare la motivazione stesa dalla Corte di appello sul punto (pagg. 84 ss.), con congrua indicazione dei provvedimenti amministrativi e giudiziari emessi dalle autorità competenti tra il 2008 ed il 2011, tali da escludere la sussistenza del reato di cui al capo B) anche in parte qua. 11. Alle stesse conclusioni, di seguito, il Collegio giunge anche con riguardo al quinto motivo di censura, che concerne i capi C) e D) della rubrica. 11.1. Riportata per ampi passi la sentenza di appello, si lamenta che la stessa non spiegherebbe quale sarebbe "la condotta scriminante" per i custodi giudiziari Petrelli e Moretti, e "sotto quale profilo sarebbe da ritenersi tale, posto che, invece, vi è la prova conclamata che gli imputati hanno omesso di eseguire le prescrizioni imposte dal provvedimento di sequestro". 11.2. Con questa affermazione, peraltro generica nell'ultima parte, il ricorso tuttavia trascura la motivazione redatta dalla Corte di merito proprio sui capi in esame (pagg. 95-102), con la quale, in primo luogo, si è dato conto dei poteri effettivamente riscontrabili in capo ai custodi, come ricavati dal verbale di nomina e dal decreto di sequestro preventivo; ebbene, la sentenza ha concluso che questi non erano limitati alla mera preservazione dello stato della cosa e dei sigilli, ma estesi all'obbligo di evitare che terzi potessero subire danni dal bene custoditi, così dovendosi adoperare per risolvere eventuali situazioni di pericolo. 11.3. Di seguito, il Giudice di appello ha però affermato che non poteva immaginarsi che i due imputati potessero adempiere a tali obblighi soltanto con le proprie risorse, tecniche ed economiche, senza alcuna partecipazione della proprietà nel cui interesse il bene doveva essere comunque conservato, fino all'esito del giudizio. Ancora, la sentenza ha valutato il progressivo stato di illiquidità e depauperamento della forza lavoro in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. ed alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dovuto all'inattività della discarica, così riscontrando che nessuna omissione poteva esser penalmente addebitata agli imputati. In particolare, e richiamate le attività svolte dal Moretti nella veste di custode (pagg. 97-101), la Corte di merito ha concluso che: a) per circa un anno dal sequestro, le operazioni di prelevamento e smaltimento del percolato erano state effettate con regolarità, nonostante l'elevato costo e l'inattività della discarica; b) nei primi giorni del febbraio 2015 le dimissioni dei lavoratori della [OSCURATO:SOCIETA]. avevano reso impossibile lo svolgimento di questi interventi; c) di tanto il Moretti aveva tempestivamente informato la polizia giudiziaria, senza ricevere alcuna risposta. Dal suo canto, Petrelli, quale amministratore unico della società, aveva garantito la copertura finanziaria fin quando possibile e, dal giugno 2014, stante una crisi di liquidità sempre più grave, aveva ripetutamente cercato di convocare l'assemblea della società per ripianare le perdite. Fino al momento in cui, preso atto dell'impossibilità di procedere in tal senso, lo stesso Petrelli aveva rassegnato le dimissioni dall'incarico. Dal che, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica (oltre che, peraltro, del tutto assente nel ricorso), l'assoluzione degli imputati dal capo C), perché il fatto non costituisce reato. 11.4. Con riferimento, infine, al capo D), relativo all'art. 349, commi 1 e 2, cod. pen., la Corte di appello ha affermato l'insussistenza del fatto a carico degli stessi Petrelli e Moretti, in forza delle stesse considerazioni appena riportate e del fatto che la condotta, se del caso, avrebbe dovuto esser integrata nel capo precedente. 12. Da ultimo, il sesto motivo di ricorso del Comune di Fragagnano, con il quale ci si limita ad affermare che l'annullamento della sentenza di primo grado con riferimento al capo B) rende consequenziale il rigetto della richiesta di condanna con riferimento al capo E); ebbene, proprio in questi termini ha concluso il Giudice di appello, nel penultimo capoverso della sentenza. 13. Il ricorso della parte civile, dunque, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. Alla statuizione segue anche la condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute nel grado da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in 3.500,00 euro ciascuno, oltre accessori di legge. 14. A diverse conclusioni, invece, il Collegio giunge quanto all'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), con la quale si lamenta che - assolti tutti gli imputati, comprese le persone giuridiche - la sentenza avrebbe subordinato la restituzione dei denari in sequestro e dell'impianto agli aventi diritto con obbligo, per le società, di preventiva bonifica del sito. 14.1. Ebbene, come correttamente si afferma nel ricorso, una tale prescrizione non può essere riferita ad una sentenza di assoluzione, richiedendo una pronuncia di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., come disposto dall'art. 452-quaterdecies, comma 4, cod. pen.; quel che, peraltro, non esclude - ricorrendone i presupposti - che l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi possa esser disposto dall'autorità amministrativa, ai sensi del d. Igs. n. 152 del 2006. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile Comune di Fragagnano, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.500 euro per ciascuno, ol
Sentenza Cassazione n. 18864/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris