CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06841/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16803/2023r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta delega allegata al ricorso per cassazione dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliata in Roma, via Sardegna, n. 50, presso lo studio del secondo Avvocato. -ricorrente- CONTRO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di unico erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di quella erede, per quota della metà, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di 2RG 16803/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio coeredi, per quota della metà, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di unica erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale apposta al ricorso, il qual e dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative a questo procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato. -controricorrenti e ricorrenti incidentali- E Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministropro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 -controricorrente-ricorrente incidentale – E Società di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato unito telematicamente e giuridicamente al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato -controricorrente- avverso l’ordinanza della Corte di appello di Brescia n. 1211 /202 3 , depositata il 17/5/2023 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/3/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con delibera del CIPE n. 24/05 veniva dichiarata la pubblica utilità dell’infrastruttura strategica costituita dal raccordo autostradale tra il casello di Ospitaletto e il casello di Poncarale e 3RG 16803/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio l’aeroporto di Montichiari, con efficacia per cinque anni, sino al 10/11/2010. Per quel che ancora qui rileva, con decreto del Direttore Generale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva individuata come società beneficiaria e promotrice dell’espropriazione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora in poi ACP). L’[OSCURATO:PERSONA], quale concedente, stipulava la convenzione del 7/11/2007, con la [OSCURATO:PERSONA] (quale concessionaria). In data 5/7/2007 si procedeva al l’occupazione di urgenza dell’area oltre all’occupazione temporanea per le aree necessarie ai lavori. Il 6/11/2007 avveniva l’immissione in possesso, per la durata di cinqueanni. Con decreto del P residente [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva autorizzata la proroga del termine per l’esecuzione dei lavori sino al 10/11/2012(2 anni). Nelle more non veniva emesso il decreto di esproprio. La convenzione tra [OSCURATO:PERSONA] e ACP, con scadenza al [OSCURATO:DATA_NASCITA], veniva prorogata al 30/9/2013, con atto aggiuntivo dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. In precedenza, con atto del 25/1/2012 ACP diveniva, a detta della società,solo mera mandataria di [OSCURATO:PERSONA]. L’occupazione legittima perdurava dal 6/11/2007 al 10/11/2012. Veniva stipulato il 31/7/2009 un preliminare di accordo di cessione volontaria tra l’ACP per i proprietari dei terreni oggetto di occupazione di urgenza ex art.22-bis del d.P.R. n. 327 del 2001. In particolare, si determinava l’indennità di esproprio complessiva in euro 2.148.319,95, di cui 2.033.750,36 per indennità di espropriazione e asservimento, euro 91.355,00 per indennità di occupazione delle aree preordinateall’esproprio e alla costituzione di servitù dal 6/11/2007 ad oggi, euro 22.914,54 per indennità di 4RG 16803/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio occupazione temporanea delle aree di cantiere occorrenti per l’esecuzione dei lavori. Il decreto di espropriazione o l’accordo di cessione dovevano avvenire entro il 30/4/2010. Gli importi concordati 31/7/2009 venivano pagati alla stipulazione del preliminare per l’80% e quindi euro 73.324,00 per indennità per occupazione di urgenza ed euro 18.331,67 per occupazionetemporanea. Nelle more, il Ministero delle infrastrutture dei trasporti (Mit) subentrava exlege all’[OSCURATO:PERSONA]. Veniva quindi stipulata una nuova convenzione tra il Mit e la società di progetto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con verbale di riconsegna del 28/2/2018. 2. Gli attori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (poi deceduto), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (poi deceduta) , [OSCURATO:PERSONA], nonché in qualità di eredi, [OSCURATO:PERSONA](poi deceduta), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], proprietari dei terreni, presentavano ricorso ex art. 702 - bis c.p.c. dinanzi alla Corte d’appello in data 14/9/2018, con ricezione del 3/1/2019. Gli attori richiedevano: in via principale la determinazione della giusta indennità di occupazione legittima nella misura prevista dalla legge per il periodo dal 6/11/2007 al 10/11/2012, «dal momento che la mancata emissione del decreto di esproprio determinava la caducazione dell’accordo quanto alle indennità di esproprio». Tra l’altro, l’accordo sull’indennità di espropriazione era stato stipulato con riferimento al regime del VAM, senza tener conto della intervenuta sentenza della Cortecostituzionale n. 181 del 2011. 3. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione 5RG 16803/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio passiva «adducendo di non essere il soggetto tenuto al versamento delle somme richieste da controparte né di esserlo stato all’epoca in cui l’occupazione legittima aveva avuto termine (10/11/2012)». Deduceva, in particolare, che in data 25/1/2012, quindi in epoca anteriore alla proroga della concessione intervenute successivo 1/8/2012, le parti avevano regolato reciproci rapporti in merito alla gestione del raccordo Ospitaletto-Poncarale-Montichiari, con la previsione che la gestione era relativa alle sole parti dell’opera che erano già state realizzate con termine fino al 30/9/2013; nel periodo dal 25/1/2012 al 30/9/2013, ACP avrebbe agito «quale pura mandataria di [OSCURATO:PERSONA] del relativo cantiere e delle aree». Reputava che l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non aveva perso efficacia, anche in assenza del perfezionamento della procedura di esproprio. Eccepiva la prescrizione decennale della prima annualità dell’indennità di occupazione maturata il 6/11/2008. ACP aggiungeva che, in caso di condanna della stessa, si accertasse «l’esclusiva debenza delle indennità a carico del Ministero quantomeno nei rapporti interni con ACP, con condanna del Ministero all’eventuale manleva di ACP ovvero al rimborso di quanto da essa dovesse venir pagato/depositato in esecuzione dell’emananda sentenza». 4. Si costituiva in giudizio il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture (Mit) eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Esponeva, infatti, che con decreto del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] era stata individuata quale «soggetto beneficiario e promotore dell’espropriazione, venendo equiparata all’autorità espropriante ex art.3, comma 1, lettera b) e art.6, commi 1 e 8, del d.P.R. n. 327 del 2001, esercitando in nome proprio il potere espropriativo, con adozione dei relativi 6RG 16803/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio provvedimenti, ivi inclusi quelli di cui agli articoli 22 e 22-bis e art. 23». [OSCURATO:PERSONA] sottolineava che «il ruolo di ente espropriante, oltre che di promotore e di beneficiario dell’espropriazione, aveva rilevanza al fine dell’accertamento della titolarità passiva, esclusiva, in capo ad [OSCURATO:PERSONA] spa dell’obbligazione indennitaria». Ciò risultava anche dal ruolo di soggetto espropriante, promotore e beneficiario dell’espropriazione, assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel preliminare di accordo per la cessione volontaria delle aree di cui all’atto notarile del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Tra l’altro, trovava applicazione l’art.1298 c.c. per il quale l’onere si divideva tra i vari condebitori, fatta salva l’ipotesi che l’obbligazione fosse stata contratta nell’interesse di uno su di essi, che non poteva essere Ministero. 5. Si costituiva in giudizio anche la società di progetto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, dichiarandosi estranea al rapporto oggetto di giudizio, con particolare riferimento al periodo compreso tra l’immissione in possesso, avvenuta il 6/11/2007, e lo scadere del termine fissato nella dichiarazione di pubblica utilità, il 10/11/2012. La nuova concessione, con decorrenza dal 1°marzo 2018 non era idonea a determinare la propria responsabilità. In relazione ai crediti, nel verbale del 28/2/2018, era stato adottato il criterio di competenza contabile per cui i crediti e i debiti maturati sino alla sottoscrizione del verbale restavano nella titolarità del concessionario uscente, mentre quelli maturati dopo sarebbero stati in capo ad [OSCURATO:PERSONA]. L’unica eccezione era prevista dal punto 7.vi «che rinviava ad un elenco, in cui non era contemplato il credito azionato dei ricorrenti». 7RG 16803/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 6. L a Corte d’appello di Brescia, con ordinanza n. 1211/2023, depositata il 17/5/2023, riteneva «l’inefficacia dell’accordo sulle indennità di occupazione in conseguenza del mancato perfezionamento del procedimento espropriativo». In particolare, la Corte di merito citava l’ordinanza di questa Corten. 18784 del 2019, in una controversia che vedeva coinvolti anche il Mit e la società [OSCURATO:PERSONA], ove si era censurata la condotta del giudice di merito che non si era posto «l’interrogativo circa l’influenza sulla restante parte della caducazione parziale dell’accordo negoziale (per di più incidente sulla parte di maggior rilievo), alla stregua dei principi generali in tema di invalidità parziale che impongono di considerare l’ipotetica volontà delle parti» ex art.1419 c.c. 6.1. L’accordo unitario, infatti, era stato concluso «in vista della legittima espropriazione». Pertanto, ad avviso della Corte d’appello, che richiamava la sentenza di questa Corte, a sezioni unite, n.7035 del 2009, «l’intero assetto negoziale determinante l’indennità dovute dall’espropriante ed accettate, con rinunzia a maggiori pretese, dall’espropriato in sede di “concordemente” diveniva inefficace con il venir meno della condizione concordemente assunta a presupposto dell’accordo, costituita dal tempestivo intervento del decreto di esproprio». Per quel che ancora qui rileva, poi, la Corte d’appello si soffermava sull’eccezione di prescrizione, accogliendola con riferimento alla prima annualità, dal 6/11/2007 al 6/11/2008, trattandosi di prescrizione decennale interrotta solo con il ricorso depositato il 14/9/2018 e notificato il 3/1/2019. Non veniva riconosciuto il carattere di atto interruttivo né al preliminare del 31/7/2009, in ragione della intervenuta caducazione degli effetti, non potendosi distinguere «fra la valenza contrattuale e 8RG 16803/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio il valore di dichiarazione di scientia delle singole clausole, suggerite dalla difesa della ricorrente», né al pagamento dell’acconto. L’indennità da occupazione legittima per il periodo dal 6/11/2008 al 10/11/2012, per anni 4, mesi uno, era di euro 690.773,38, in relazione ad euro 14.097,42 per ogni mese. 6.2. La Corte d’appello indugiava, poi, sulla individuazione dei soggetti legittimati passivi, muovendo dalla pronuncia di questa Corte, a sezioni unite, n. 25294 del 2022, per la quale doveva affrontarsi il tema muovendo dalla considerazione per cui la corrispondenza tra il soggetto espropriante e il beneficiario dell’espropriazione «può attenuarsi o divenire poco riconoscibile nei procedimenti pluripartecipati». Il giudicedi merito muoveva dal decreto del [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], pur non prodotto in giudizio, per il quale «ACP era stata equiparata all’autorità espropriante in quanto soggetto beneficiario e promotore dell’espropriazione». Per la società ACP vi sarebbe stata però, nel corso del tempo, «una radicale e rilevante modifica» del proprio ruolo e dei relativi obblighi alla data della scadenza del periodo di occupazione temporanea legittima, in data 10/11/2012, in forza dell’atto sottoscritto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Erano state pattuite alcune condizioni ad integrazione e modifica della originaria convenzione del 2007, da valere «sino al subentro del nuovo concessionario, relative al nuovo piano economico- finanziario», rinunciando al contenzioso pendente. Tuttavia -precisava la Corte territoriale - «in difetto di elementi desumibili da tale documento» non risultava dimostrato che le modifiche ai poteri ed al ruolo di ACPsino al 30/11/2013 potessero «rivestire una qualche rilevanza nel presente giudizio che attiene al 9RG 16803/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio riconoscimento delle indennità di occupazione legittima cessata al 10/11/2012». Inoltre - sottolineava la Corte di merito - «La circostanza che nella convenzione del 1°agosto 2012 non si rinvenga menzione della scrittura privata del 25 gennaio 2012, mina la fondatezza della linea difensiva di autostrade», in quanto «nel prorogare la vigenza della concessione, le parti non avrebbero potuto esimersi dall’indicare il radicale ridimensionamento dei poteri, nei termini che sono stati prospettati dalla parte per escludere la permanenza dei poteri di concessionaria, cui sarebbe conseguito anche il venir meno dell’obbligo di corrispondere l’indennità». Per la Corte d’appello, dunque, «il mancato richiamo è giustificato dalla specificità dell’oggetto della scrittura privata sottoscritta nel giorno 25/1/2012, con cui [OSCURATO:PERSONA] […] assumeva […] gli obblighi inerenti la gestione del tratto». La convenzione quindi «riguardava la gestione delle autostrade non era inerente la qualifica, originariamente attribuita, ad ACP di autorità espropriante, beneficiaria e promotrice dell’espropriazione e come tale tenuta a corrispondere le relative indennità». 6.3. Con riguardo, poi, all’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Mit, chiariva la Cortedi merito che, ai fini della esenzione da responsabilità del concedente, era necessario che l’attribuzione all’affidatario dei poteri e l’accollo degli obblighi indennitaria risarcitori fossero previsti da una legge, espressamente autorizzativa in tal senso. Peraltro, non era stato prodotto neppure il decreto del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Era peraltro principio consolidato di legittimità quello per cui, nell’ipotesi di concorso di più enti nella procedura espropriativa, il soggetto tenuto al pagamento dell’indennità doveva essere, di 10RG 16803/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio regola, individuato nel beneficiario dell’espropriazione, salvo che dal decreto stesso non emergesse che «ad altro soggetto, in forza di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive a rilevanza esterna» era stato conferito il potere ed il compito di procedere all’acquisizione delle aree, agendo in nome proprio e per conto dell’espropriante. Senza contare che la procedura espropriativa, nella specie, era stata posta in essere per la necessaria soddisfazione dell’interesse pubblico, di cui era portatore l’[OSCURATO:PERSONA], a favore della quale, ai sensi dell’art. 3 della convenzione, «era previsto che, allo scadere del periodo della concessione, [OSCURATO:PERSONA] spa avrebbe provveduto al trasferimento a titolo gratuito della proprietà delle autostrade assentita in concessione e delle pertinenze ». Tant’è vero che i beni trasferiti con l’atto di cessione bonaria del 4/12/2019 erano stati intestati «al Demanio dello Stato». Alle medesime conclusioni era giunta anche la giurisprudenza amministrativa, con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1332 del 2019, nella controversia tra le stesse parti. Pertanto, andava «dichiarato il Ministero delle infrastrutture dei trasporti obbligato in solido con [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei ricorrenti». 6.4. Era invece esclusa la legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA]. In primo luogo, infatti, la concessione era stata stipulata il 31/5/2017 tra il Mit e [OSCURATO:PERSONA] ed era divenuta efficace a decorrere dal 1 marzo 2018, quindi in epoca successiva alla cessazione della occupazione legittima. In caso di indennità di occupazione il diritto maturava allo scadere delle singole annualità. 11RG 16803/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nel verbale di riconsegna dei beni oggetto della concessione da parte di [OSCURATO:PERSONA] al Mit, per la loro successiva consegna ad [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:DATA_NASCITA], veniva adottato il criterio di competenza contabile «per cui i crediti e debiti maturati sino alla sottoscrizione del verbale (28/2/2018) “restano nella titolarità del concessionario uscente, che provvederà alla loro incasso e pagamento”». Al contrario, i crediti ed i debiti maturati dopo erano in capo ad [OSCURATO:PERSONA], con l’eccezione dei rapporti indicati al punto 7.vi. Tra tali rapporti, però «non è ricompreso il presente giudizio». 7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso principale per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 8. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di unico erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di quella erede, per quota della metà, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di coeredi, per quota della metà, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di unica erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponendo anche ricorso incidentale. 9. Ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale il [OSCURATO:PERSONA] infrastrutture dei trasporti. 10. Ha resistito con controricorso la società di progetto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 11. Resistito con controricorso al ricorso incidentale presentato dagli attori, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 12. Hanno resistito con controricorso gli attori al ricorso incidentale proposto dal [OSCURATO:PERSONA] infrastrutture dei trasporti. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di ricorso principale la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deduce «motivo ex art.360, primo comma, n. 3, c.p.c. 12RG 16803/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] degli articoli 5,6,22-bis, 49,50,54 del d.P.R. 8/6/2001, n. 327 ([OSCURATO:PERSONA] sulle Espropriazioni – TUE) - sulla legittimazione passiva di ACP, da escludersi». L’ordinanza impugnata, prima di dichiarare la legittimazione passiva di ACP, ha indicato la sentenza della Corte di cassazione, a sezioni unite, n. 25294 del 2022, riguardante i procedimenti pluripartecipati. Successivamente la Corted’appello ha precisato che «le obiezioni sollevate da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non attengono al ruolo originariamente ricoperto, ma sono piuttosto articolate adducendo una radicale e rilevante modifica del medesimo e dei relativi obblighi alla data della scadenza del periodo di occupazione temporanea legittima (in data 10/11/2012) in forza dell’atto sottoscritto il 25 gennaio 2012». Per la Corte di merito, dunque, non vi era la dimostrazione del mutamento di posizione giuridica da parte di ACP, in quanto nella convenzione del 1 agosto 2012 non vi si trovava menzione della scrittura privata del 25 gennaio 2012. Quanto alla posizione del Mit, la Corte d’appello richiamava la sentenza di questa Corte a sezioni unite n. 6769 del 2009, in base alla quale, il mero ricorso allo strumento della concessione traslativa, con l’attribuzione al concessionario affidatario dell’opera della titolarità di poteri espropriativi, non poteva comportare sempre l’esclusione di ogni responsabilità al riguardo del concedente, essendo necessario a tal fine che, in osservanza al principio di legalità dell’azione amministrativa, l’attribuzione all’affidatario di detti poteri e l’accollo da parte sua degli obblighi indennitari e risarcitori siano previsti da una legge che espressamente li autorizzi. In tal modo, però, ad avviso della ricorrente, la Corted’appello avrebbe fatto falsa applicazione delle disposizioni di legge, in quanto 13RG 16803/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio «l’obbligazione di pagare l’indennità» discenderebbe «direttamente dalla legge, e non trova origine in atti convenzionali o pattizi: cioè non si fonda, per ciò che concerne l’an, su eventuali accordi conclusi tra espropriante l’espropriato […] né tra autorità concedente e concessionario». Il ruolo svolto dal soggetto interessato all’espropriazione - a giudizio della ricorrente - non andrebbe individuato solo con riferimento al momento dell’occupazione, «ma anche, e soprattutto, con riferimento al momento della liquidazione dell’indennità e dell’esecuzione dell’ordine di deposito». In particolare, deve considerarsi la peculiarità dell’occupazione di urgenza preordinata all’esproprio di cui all’art. 22 - bis del d.P.R. n. 327 del 2001, che consente l’occupazione anticipata dei terreni, per iniziare immediatamente i lavori per la realizzazione dell’opera pubblica. Ci si troverebbe dinanzi, quindi, ad una «anticipata deprivazione» della disponibilità del bene in vista dell’interesse finale. Per la ricorrente, quindi, l’onere di adempiere l’obbligazione richiederebbe la permanenza, in capo al soggetto che sia passivamente legittimato, della titolarità dell’interesse pubblico che l’opera vuole soddisfare. L’errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello consisterebbe nel non aver portato alle sue naturali conseguenze, l’intuizione per cui effettivamente «ai sensi dell’art.3 della convenzione era previsto che, allo scadere del periodo della concessione, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avrebbe provveduto al trasferimento a titolo gratuito della proprietà delle autostrade assentita in concessione e delle pertinenze». Il legame originario della ACP con l’espropriazione sarebbe venuto meno successivamente. 14RG 16803/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], infatti, di occupazione di urgenza preordinata all’esproprio. Il bene, però, non veniva concretamente attualmente attribuito alla ACP, che non poteva essere gravata del pagamento delle indennità di occupazione. 2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta «motivo ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’ art.115 c.p.c.. Errore nella ricognizione delle prove documentali, circa il ruolo di ACP nella procedura espropriativa e della sua legittimazione passiva, avente formato oggetto di discussione tra le parti - ancora sulla legittimazione passiva di ACP». La Corte d’appello, nello scrutinio in ordine alla legittimazione passiva di ACP, sarebbe «incorsa in erronea percezione degli atti analizzate a tal fine, violando così l’art.115 c.p.c.». Per la ricorrente, il rapporto tra ACP dei fondi poteva al più configurarsi come «mera detenzione in nome e per conto altrui (di [OSCURATO:PERSONA] e/o del Ministero delle infrastrutture dei trasporti)»; ma, in nessun caso, ACP poteva assumere il ruolo del possessore dei beni, potendosi rivolgere solo ad [OSCURATO:PERSONA] (e/o al Ministero) ogni domanda concernente la non restituzione o la loro occupazione». Ed infatti a partire dal 25/1/2012 ogni obbligazione incombeva solo ed esclusivamente su [OSCURATO:PERSONA] o sul Ministero. Nell’atto aggiuntivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], inoltre, si chiariva che l’ACP doveva limitarsi alla presentazione di «un piano di sola gestione dell’infrastruttura, senza previsione del prosieguo degli investimenti programmati». Ad avviso della ricorrente, dunque, da ciò risultava che l’ente concedente aveva liberato ACP «da ogni e qualsivoglia obbligo od onere di proseguire le opere di realizzazione del raccordo». 15RG 16803/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] tale ragione, in definitiva «già al momento della scadenza dell’occupazione legittima ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) ACP, e sicuramente oggi, non era e non è più il soggetto cui possa validamente e pertinentemente ordinarsi il deposito dell’indennità per cui è causa». Contrariamente all’assunto della Corte d’appello, poi, l’atto aggiuntivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non era altro che «il perfezionamento del nuovo assetto convenzionale concessorio già prefigurato nel gennaio» e quindi con l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con la conseguenza che l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non si limita a regolare «solo la gestione dell’autostrada» come asserito dalla Corte d’appello, ma i dueatti unitariamente sarebbero «complessivamente destinate ad incidere sul contenuto della concessione (sui relativi obblighi) ridefinendoli nei termini già illustrati». 3. I primi due motivi di impugnazione principale, che vanno esaminati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono inammissibili. 3.1. In primo luogo, si evidenzia che la ricorrente principale, pur articolando i duemotivi come violazione di legge, in realtà chiede a questa Corte una nuova valutazione degli elementi istruttori, già compiutamente effettuata dalla Corte d’appello, non consentita in questa sede. 3.2. In secondoluogo, la ricorrente non riporta in modo puntuale il contenuto dei documenti indicati nei due motivi di ricorso, e in particolare con riguardo al decreto del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che individua ACP come beneficiaria e promotrice dell’espropriazione, alla convenzione del 7/11/2007 tra [OSCURATO:PERSONA] (quale concedente) e [OSCURATO:PERSONA] (quale concessionaria), all’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all’atto aggiuntivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3.3. In terzo luogo, la ricorrente chiede una diversa interpretazione degli atti negoziali (convenzione del 7/12/2007; 16RG 16803/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio convenzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; atto aggiuntivo del 1/8/2012), senza però indicare i criteri di ermeneutica contrattuale eventualmente violati dalla Corte d’appello ed i criteri interpretativi alternativi da proporre per una diversa valutazione dei negozi giuridici oggetto di esame. 4. Ed infatti, la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli articoli 1362 e seguenti c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 6156; Cass., n. 5647 del 2019; Cass. n. 6125 del 2014; Cass. n. 16254 del 2012; Cass. n. 24539 del 2009; Cass., sez. 3, 17/7/2003, n. 11193). 4.1. Inoltre, deve osservarsi che, in tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell'ipotesi di violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. Ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme 17RG 16803/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali (Cass., 15/11/2017, n. 27136; Cass., sez. 1, 20/1/2021, n995). Tale onere di allegazione dei corretti criteri legali di maieutica contrattuale non è stato in alcun modo ottemperato da parte della ricorrente, benché la Corte d’appello abbia compiuto una adeguata interpretazione sia del decreto del Direttore Generale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che individuava in ACP la beneficiaria e promotrice dell’espropriazione, sia della convenzione del 25/1/2012 e dell’atto aggiuntivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 5. La Corte d’appello, con chiara ed analitica motivazione, ha spiegato le ragioni per cui [OSCURATO:PERSONA], nonostante le modifiche convenzionali avvenute con gli atti del 25/1/2012 e dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], continuava ad essere legittimata passivamente a fronte della richiesta degli attori dell’indennizzo da occupazione legittima. 5.1. Risulta, infatti, dirimente la circostanza che l’ACP è stata indicata nel decreto del Direttore Generale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] quale beneficiaria e promotrice dell’espropriazione. La Corte d’appello, infatti, ha affermato in modo chiaro che «nei decreti di occupazione è espressamente menzionato che con il decreto del Direttore GeneraleAnas del 23 marzo 2006, che tuttavia non è stato prodotto in causa, ACP era stata equiparata l’autorità espropriante in quanto soggetto beneficiario e promotore dell’espropriazione. Pertanto, in quanto promotore dell’espropriazione, ad essa spettava il deposito sia delle indennità provvisoria indicate nei decreti sia delle integrazioni maturate anno per anno, essendo priva di qualsiasi riscontro normativo la tesi 18RG 16803/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio secondo cui l’indennità di occupazione andrebbe versata a consuntivo». 6. La Corte d’appello, poi, ha interpretato in modo adeguato sia la convenzione del 25/1/2012, sia il successivo atto aggiuntivo del 1/8/2012. 6.1. In particolare, la Corte di merito ha rilevato che nell’atto aggiuntivo dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ove - in base all’assunto della ricorrente principale - si sarebbe rinvenuta una attenuazione dei profili di responsabilità della ACP, che sarebbe divenuta solo mera mandataria di [OSCURATO:PERSONA], non v’è alcun richiamo espresso alla convenzione precedente del 25/1/2012. Ha affermato, infatti, la Cortedi merito che «La circostanza che nella convenzione del 1 agosto 2012 non si rinvenga menzione della scrittura privata del 25 gennaio 2012, mina la fondatezza della linea difensiva di autostrade, in quanto, nel prorogare la vigenza della concessione, le parti non avrebbero potuto esimersi dall’indicare il radicale ridimensionamento dei poteri, nei termini che sono stati prospettati dalla parte per escludere la permanenza dei poteri di concessionaria, vi sarebbe conseguito anche il venir meno dell’obbligo di corrispondere l’indennità». Anzi - ha chiarito la Corte d’appello – che «deve piuttosto ritenersi che il mancato richiamo è giustificato dalla specificità dell’oggetto della scrittura privata sottoscritta nel giorno 25 gennaio 2012, con cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. assumeva, a partire dalla data di apertura al traffico, e quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA], gli obblighi inerenti la gestione del tratto, come peraltro chiarito nell’art. 2 della medesima». Per tale ragione, dunque, la convenzione riguardava solo la «gestione delle autostrade non era inerente al la qualifica, originariamente attribuita, ad ACP di autorità espropriante, 19RG 16803/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio beneficiaria e promotrice dell’espropriazione e come tale tenuta a corrispondere le relative indennità maturate nel corso della vigenza della concessione». 6.2. La convenzione del 25/1/2012 tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] riguardava esclusivamente la gestione tecnica ed il mantenimento, attraverso la manutenzione e la riparazione, della funzionalità del tratto autostradale. Senza contare, come pure rilevato dalla Corted’appello, che nel contratto preliminare di accordo per la cessione volontaria delle aree di cui all’atto notarile del [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stata proprio [OSCURATO:PERSONA] ad assumere direttamente gli obblighi ivi previsti, «sia per quanto riguarda il pagamento dell’80% dell’indennità di esproprio e di occupazione, sia con riferimento al relativo saldo, da corrispondersi al momento di stipula dell’atto definitivo di cessione». 6.3. Va precisato, peraltro, che l’indennizzo per occupazione legittima relativo al periodo dal 6/11/2008 al 6/11/2012, con esclusione del primo periodo dal 6/11/2007 al 6/11/2008 (prescritto), riguardava un periodo antecedente all’atto aggiuntivo dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. L’indennità da occupazione temporanea, infatti, sorge autonomamente con la maturazione per ciascun anno di occupazione (Cass., sez. 1, 19/6/2019, n. 16509), tanto che la prescrizione decorre dal termine di ciascun anno di occupazione (Cass., sez. 1, 28/5/2012, n. 8452; Cass., sez. 1, 16/11/2018, n. 29609. Del resto, con decreto del presidente [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] v’è stata la proroga del termine per l’esecuzione dei lavori, portato al 10/11/2012 (per la proroga legale del termine di occupazione di urgenza nonostante si sia già verificata irreversibile trasformazione dell’area vedi Cass. n. 19601 del 2016; Cass. n. 556 del 15/1/2010). 20RG 16803/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 7. L’interpretazione propugnata dalla Corte d’appello risulta pienamente in linea con la giurisprudenza di questa Cortein tema di individuazione della legittimazione passiva nelle ipotesi in cui l’espropriazione sia portata avanti da più amministrazioni pubbliche o da più soggetti privati. 8.Va, dunque, richiamata e condivisa la giurisprudenza di questa Corte per cui parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell’indennità verso il proprietario espropriato, e come tale legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato da quest’ultimo proposto, è il soggetto espropriante, vale a dire quello a favore del quale è pronunciato il decreto di espropriazione, e ciò anche nell’ipotesi in cui più enti abbiano concorso alla realizzazione dell’opera pubblica, a meno che, in tal caso, dal decreto di espropriazione non emerga che il potere di procedere all’acquisizione delle aree occorrenti sia stato conferito ad un altro ente, al quale sia stato attribuito, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive di rilevanza esterna, il compito di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative, con l’imposizione dell’obbligo di sopportare i relativi oneri (Cass., sez. 1, n. 25848 del 2019; Cass., sez.1, 25 2016, n. 10530; Cass., 18/1/2013, n. 1242; Cass., 19/7/2012, n. 12541; Cass. n. 25862 del 2011; Cass. Sez. U., n. 27211 del 2009; Cass. n. 6959 del 1997; Cass., n. 6039 del 1991). Si è anche chiarito che quest’ultima fattispecie è stata ritenuta configurabile nei rapporti tra gli enti pubblici nei casi di affidamento in proprio, sostituzione o delegazione intersoggettiva (Cass., sez. 1, 9/4/2003, n. 5566; Cass., n. 28/5/1991, n. 6029) e nei rapporti con soggetti privati nel caso in cui l’esecuzione dell’opera sia stata affidata in concessione c.d. traslativa (Cass., sez. 1, 20/3/2017, n. 7104; Cass., 14/6/2016, n. 12260; Cass., 21/6/2012, n. 10390), 21RG 16803/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio essendosi ravvisato il fondamento dell’obbligazione indennitaria proprio nella rilevanza esterna dell’attribuzione del potere espropriativo, derivante dal conferimento dell’incarico di compiere in nome proprio gli atti del procedimento ablatorio, in virtù del quale l’unico soggetto destinato ad entrare in contatto con i proprietari espropriati e con gli altri soggetti interessati alla realizzazione dell’opera pubblica è quello che ha ricevuto il relativo incarico, non assumendo alcun rilievo, nei confronti dei terzi, la disciplina dei rapporti interni con l’ente conferente o l’eventuale sussistenza di rapporti di finanziamento con altri soggetti pubblici (Cass., sez. 1, n. 25848 del 2019). 9. La Corte d’appello ha anche richiamato correttamente la recente pronuncia di questa Cortea sezioni unite, n.25294 del 2022, per la qualein tema di espropriazione per pubblica utilità, la titolarità effettiva del rapporto sostanziale -e, in particolare, l'obbligazione di pagamento dell'indennità di esproprio -spetta generalmente all'ente beneficiario dell'espropriazione risultante dal decreto ablativo, salvo che nei procedimenti "pluripartecipati", nei quali l'esercizio del potere espropriativo di acquisizione delle aree e di cura delle procedure è condiviso, in relazione a fasi e momenti diversi, tra più soggetti; conseguentemente, ai fini dell'accertamento della titolarità passiva, il giudice è tenuto ad analizzare il ruolo specifico assunto e i poteri esercitati in concreto da ciascun ente convenuto nel giudizio - n ella specie, le S.U. hanno cassato la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche con cui si era ritenuto che nessuno dei soggetti chiamati nel giudizio di determinazione dell'indennità di esproprio fosse titolare passivo dell'obbligazione, erroneamente assumendo tale titolarità esclusivamente in capo all'ente beneficiario della procedura, come risultante dal decreto, e omettendo di considerare che, tra i convenuti, un consorzio di bonifica aveva 22RG 16803/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio esercitato poteri espropriativi ed era accollatario degli oneri di pagamento delle indennità e che l'impresa incaricata dei lavori aveva curato vari adempimenti e assunto così il ruolo di promotrice dell'espropriazione– (Cass., Sez.U., 24/8/2022, n. 25294) . Si è dunque ampliata la platea dei legittimati passivi, ossia dei debitori della medesima prestazione indennitaria, nei giudizi di oppositore alla stima e di determinazione delle indennità espropriative, nei casi in cui si verifichi una potenziale dissociazione tra l’autorità espropriante e il beneficiario dell’espropriazione, con l’effetto di includervi i soggetti che concorrono, ciascuno nell’ambito delle rispettive funzioni e competenze, all’espletamento della procedura espropriativa per l’acquisizione delle aree occorrenti per la realizzazione dell’opera, entrando in contatto diretto con i soggetti espropriati e agendo in forma tale da suscitare nel terzo creditore dell’indennizzo la convinzione dell’assunzione diretta del corrispondente obbligo, a prescindere dal soggetto effettivamente beneficiario dell’esproprio (Cass. Sez.U., n. 25294 del 2022; Cass.n. 1504 del 1993). Si è anche sottolineato che tale conclusione deriva dall’esame dell’art. 54, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 327 del 2001, a mente del quale «l’opposizione alla stima è proposta con atto di citazione notificato all’autorità espropriante, al promotore dell’espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell’espropriazione, se attore è il proprietario del bene, ovvero all’autorità espropriante e al proprietario del bene, seattore è il promotore dell’espropriazione. Il ricorso è notificato anche al concessionario dell’opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell’indennità». Si è ritenuto che in tal modo «si è inteso agevolare il proprietario espropriato nelle individuazione dei soggetti obbligati da evocare in giudizio, individuati nell’ente espropriante e nel promotore 23RG 16803/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio dell’espropriazione e “se del caso” nel beneficiario dell’espropriazione, salva la facoltà dell’ente convenuto e dello stesso proprietario di chiamare in causa altri soggetti obbligati al pagamento, in quanto delegati con atti di rilevanza esterna all’esercizio di funzioni e potestà proprie dell’ente espropriante, come può accadere nei procedimenti pluripartecipati» (Cass. Sez.U., n. 25294 del 2022; anche Cass., sez. 1, 8/3/2023, n. 6948). 10. Con il terzomotivo di impugnazione principale la ricorrente deduce «motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Violazione degli articoli 6,22-bis, 49,50,54 del d.P.R. 8/6/2001, n. 327 ( [OSCURATO:PERSONA] – TUE) e dell’ art. 1372 c.c. - sulla ritenuta sopravvenuta inefficacia dell’accordo [OSCURATO:DATA_NASCITA]». La Corte d’appello avrebbe erroneamente richiamato il precedente della Cortedi cassazione, ordinanza n. 18784 del 2019, la quale avrebbe censurato la pronuncia del giudice di merito che non si era posto «l’interrogativo circa l’influenza sulla restante parte della caducazione parziale dell’accordo negoziale (per di più incidente sulla parte di maggior rilievo), alla stregua dei principi generali in tema di invalidità parziale che impongono di considerare l’ipotetica volontà delle parti ex art.1419 c.c». La Corte territoriale, dunque, prendendo spunto dall’ordinanza n. 18784 del 2019 di questa Corte, ha ravvisato che «non sono valorizzabili le quantificazioni presenti nel preliminare del 31 luglio 2009». Tale affermazione sarebbe erronea, in quanto non avrebbe tenuto conto della precisazione, contenuta nel preliminare di accordo del 31/7/2009, per cui «il predetto corrispettivo è stato determinato in esatta ed esauriente applicazione degli articoli 45 e 50del d.P.R. n.327/2001». 24RG 16803/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] realtà - ad avviso della ricorrente - il preliminare di accordo sarebbe «autonomo e autosufficiente, in quanto destinato esplicitamente a regolare la sola fattispecie di quello stesso art.50». Il caso scrutinato da questa Cortecon l’ordinanza n. 18784 del 2019 sarebbe diverso da quello oggetto d’esame, in quanto vi sarebbe stata rinuncia alla pretesa indennitaria per la voce concernente l’occupazione legittima. In quel caso vi sarebbe stato un accordo transattivo, postulante una controprestazione da parte dell’autorità espropriante. 11. Con il quartomotivo di impugnazione principale la ricorrente deduce «motivo ex art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art.115 c.p.c. Errore nella ricognizione delle prove documentali, circa la perdurante vigenza e vincolati vi dell’accordo [OSCURATO:DATA_NASCITA], avente formato oggetto di discussione tra le parti - ancora sulla ritenuta sopravvenuta inefficacia dell’accordo [OSCURATO:DATA_NASCITA]». La Corte d’appello sarebbe, dunque, incorsa «in erronea percezione degli atti analizzati anche nello scrutinio della ritenuta sopravvenuta inefficacia dell’accordo [OSCURATO:DATA_NASCITA]». 12. I motivi terzoe quarto di impugnazione principale, che vanno esaminati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono inammissibili. 12.1. Anche in questo caso, la ricorrente principale tende ad ottenere, sia pur ammantando il motivo di ricorso come violazione di legge, una nuova valutazione degli elementi istruttori, già compiutamente effettuata dalla Corte d’appello, non consentita in questa sede. 12.2. Nuovamente deve riscontrarsi che i documenti richiamati non vengono riportati in modo puntuale, sicché i motivi di ricorso peccano anche ai sensi dell’art.366, n. 6, c.p.c. 25RG 16803/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 12.2. Si vuole, inoltre, imporre una nuova e diversa interpretazione agli atti negoziali, diversa da quella offerta dalla Corte d’appello, senza peraltro indicare i criteri ermeneutici di interpretazione eventualmente violati e quelli che, in tesi, dovrebbero essere applicati. 13. [OSCURATO:PERSONA] ha con chiarezza evidenziato che i valori individuati nell’accordo preliminare di cessione volontaria del 31/7/2009 non era in alcun modo utilizzabili, non essendosi perfezionata l’espropriazione e richiamando i principi di cui alla pronuncia di questa Corten. 18784 del 2019. 14. Anche nella fattispecie esaminata da questa Corte con ordinanza n. 18784 del 2019 ci si trovava dinanzi ad un accordo concluso in vista del legittimo esproprio per un importo complessivo, disaggregato nelle somme relative alle due indennità, di espropriazione e di occupazione. In particolare, l’indennità di occupazione - ad avviso del ricorrente - era stata calcolata in misura «risibile», «quando l’occupazione era iniziata solo da un anno e con l’espressa previsione che l’indennità di occupazione non sarebbe comunque aumentata per il suo protrarsi futuro». Per tale ragione, «era del tutto logica la prospettazione» dell’attore per cui «l’intero accordo doveva intendersi caducato per effetto del mancato esproprio, tenuto conto del principio generale del diritto civile in tema di interdipendenza di contratti e singole clausole» ex art. 1419, primo comma, c.c., nonché «dell’interdipendenza tra i dueistituti dell’indennità di espropriazione e di occupazione ex articoli 20, comma 6,22-bis, comma 1, 50 comma 1, d.P.R.n. 327/2001». La Corte di cassazione, dunque, con la pronuncia sopra richiamata ha rilevato che la Corte d’appello «ha però totalmente 26RG 16803/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio mancato di valutare se i contraenti avrebbero comunque concluso l’accordo anche senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla invalidità, ossia quella attinente all’indennità di espropriazione». Con la precisazione per cui «tale passaggio logico-giuridico era tanto più necessario che si considerino: a) l’interdipendenza sussistente fra indennità di espropriazione e di occupazione alla luce degli articoli 20, comma 6,22-bis, comma 1, e 50, comma 1, d.P.R. 327/2001; b) il fatto che l’accordo, unitario, era stato concluso “in vista della legittima espropriazione”; […] e) l’accordo liquidava l’indennità di espropriazione per solo un anno circa e conteneva la espressa previsione che l’importo non sarebbe comunque aumentato per il protrarsi futuro dell’occupazione». Questa Corte, dunque, con l’ordinanza n. 18784 del 2019 ha richiamato la sentenza a sezioni unite di questa Corte n. 7035 del 24/3/2009, in base alla quale l’accordo raggiunto tra l’espropriante e il proprietario deve ritenersi totalmente inefficace, anche relativamente all’indennità di occupazione legittima, con la conseguenza che alla domanda proposta dal proprietario di un immobile irreversibilmente trasformato e diretta al pagamento dell’indennità per il periodo di legittima occupazione non può opporsi la pretesa rinunzia al suo pagamento contenuta in un verbale di concorda mento dell’indennità di espropriazione, ove detto verbale sia divenuto inefficace per la tardiva emissione del decreto di esproprio». Era dunque da escludere «la pretesa indifferenza della questione della spettanza delle indennità di occupazione legittima rispetto alla sorte del verbale di concordamento dopo il dissolvimento, irreversibile, del suo presupposto esplicito (il decreto di esproprio)»; non poteva dunque «predicarsi una sorta di autonoma capacità di 27RG 16803/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio resistenza del diritto all’indennità di occupazione legittima sul perché ex legeè comunque dovuta, qualsiasi esito assume il procedimento espropriativo, dato che la pretesa detta indennità autonoma trova ostacolo nel suo volontario coinvolgimento nell’assetto transattivo- applicativo del negozio» (Cass., n. 18784 del 2019, che richiama Cass. Sez.U. n. 7035 del 2009). 15.Del resto, s i è ritenuto che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, «l'accordo bonario» sull'indennità spettante all'espropriando non comporta "ipso facto" la cessione volontaria del bene, sicché con l'accettazione dell'indennizzo l'entità stabilita diventa definitiva e non più contestabile in base all'art. 12, comma 2, della l. n. 865 del 1971, solo in caso di successiva adozione del decreto di esproprio, in mancanza del quale la procedura espropriativa non si perfeziona e si ha la caducazione degli accordi e degli atti compiuti nella sua pendenza (Cass., sez. 1, 6 marzo 2020, n. 6487). Se, dunque, il procedimento non si conclude con l’espropriazione viene meno l’efficacia dell’accordo bonario o amichevole (Cass., sez. 1, 18 ottobre 2001, n.12704; Cass., Sez.U., 1, 9 marzo 2009, n. 5624). 16. Con il quintomotivo di impugnazione principale la ricorrente censura «motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione degli articoli 1298 e 1299 c.c., nonché degli articoli 6,22-bis, 49,50,54 del d.P.R. 8/6/2001, n. 327 ( [OSCURATO:PERSONA] – TUE) - sulla dichiarata inammissibilità della domanda di manleva, regresso a carico del Mita e a favore di ACP formulata da quest’ultima». L’ACP in sede di precisazione delle conclusioni aveva chiesto espressamente, in ipotesi di condanna al pagamento dell’indennità, la condanna in solido con il [OSCURATO:PERSONA] infrastrutture dei trasporti e/o con [OSCURATO:PERSONA]. 28RG 16803/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] si trattava soltanto della domanda di manleva, ma più ampiamente di una richiesta di tenere indenne ACP in ogni ipotesi di soccombenza nei confronti del soggetto espropriato o occupato. In realtà, l’interesse al quale è servente l’occupazione preordinato all’esproprio è rappresentato dall’interesse sostanziale connesso alla realizzazione dell’opera pubblica. Per la Corte d’appello, invece, era inammissibile la domanda di regresso proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Mit «introducendo questioni estranee alla determinazione dell’indennità di esproprio, riconducibili nell’alveo della garanzia impropria ed il cui esame è idoneo a compromettere la celerità di detto giudizio». L’errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello consisterebbe nel non aver tenuto conto che il vincolo di solidarietà costituitosi tra ACP e Mit deriva dalla natura stessa dell’obbligazione indennitaria, «che è inscindibilmente e simultaneamente riferibile a entrambi i soggetti». Per tale ragione, la domanda di manleva-regresso-rivalsa non si fonda su una causa petendi distinta, autonoma ed autosufficiente rispetto a quella che fonda la domanda di liquidazione dell’indennità. Del resto, il giudizio di opposizione alla stima ad oggetto, non solo la mera stima delle aree per cui è causa, ma anche l’ordine di deposito dell’indennità richieste liquidata. Tale ordine «non è destinato solo e soltanto a determinare l’ammontare dell’indennità, come se tale determinazione cadesse in una sorta di “voto soggettivo” e fosse indirizzata, anonimamente, nei confronti di un ignoto “colui cui spetti” (pagare indennità), ma anche una parte espositiva, consistente nell’ordine, indirizzata soggetti ben individuati, di depositare indennità». 17. Il motivo è infondato. 29RG 16803/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], si ritiene che la competenza in unico grado della Corte d’appello è circoscritta alla domanda di determinazione dell’indennità dovuta al proprietario del bene espropriato ed a quelle accessorie di pagamento degli interessi e dell’eventuale maggior danno per il ritardato adempimento; ma non comprende anche la domanda - diversa ed autonoma per petitum e causa petendi - diretta stabilire chi sia, nei rapporti interni, il soggetto che, in via di regresso, debba sopportare l’onere economico dell’indennità corrisposta dall’espropriato, appartenendo il relativo giudizio al giudice di primo grado secondo gli ordinari criteri della competenza (Cass., n. 25718 del 2011;Cass. n. 24036 del 2015; Cass. n. 18188 del 2006; Cass.n. 1234 del 1995; Cass. n. 5753 del 1993). Si è anche ritenuto chein tema di espropriazione per pubblica utilità, la competenza in unico grado attribuita al giudice dell'opposizione alla stima, indicato dall'art. 19 l. 22 ottobre 1971 n. 865 nella Corte d'Appello competente per territorio, è circoscritta alla domanda di determinazione dell'indennità dovuta al proprietario del bene espropriato, ma non comprende domande sia pur connesse, ma diverse quanto ai soggetti, al titolo o all'oggetto, come quella diretta contro un soggetto che, in virtù di convenzione con il Comune espropriante, abbia ottenuto la concessione del diritto di superficie sui terreni espropriati per l'attuazione di un peep, e si sia accollato l'onere, nel rapporto interno con l'ente, di corrispondere ai proprietari espropriati le indennità di legge, senza che detta domanda possa ritenersi attratta nella competenza della Corte d'Appello quale domanda di garanzia, essendo fondata su un titolo (convenzione) diverso da quello (espropriazione) fatto valere con la domanda principale(Cass., sez. 1, 21/2/2007, n. 4090). 18. Con il sesto motivo di impugnazione la ricorrente deduce «motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione degli 30RG 16803/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio articoli 6,22-bis, 49,50,54 del d.P.R. 8/6/2001, n. 327 ([OSCURATO:PERSONA] sulle Espropriazioni –TUE) e dell’art. 5, comma 4, del decreto - legge 1/9/2014, n. 13, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 164 - sulla dichiarata carenza di legittimazione passiva in capo ad AP». La Corte d’appello, per la ricorrente principale, sarebbe incorsa in errore nel reputare il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] (AP), laddove ha ritenuto che la concessione stipulata il 31/5/2017 tra il Mit e [OSCURATO:PERSONA] era divenuto efficace a decorrere dal 1/3/2018 «e pertanto in epoca successiva alla cessazione dell’occupazione legittima». Per la ricorrente, invece, «una volta chiarito che A.P. è oggi il soggetto titolare dell’opera per la cui realizzazione fu disposta l’occupazione temporanea preordinato all’esproprio cui si riferisce presente ricorso […] emerge con uguale chiarezza che essa è la beneficiaria di tutte le attività posta in essere nel corso del procedimento espropriativo onde soddisfare l’interesse cui l’opera pubblica è servente». L’obbligazione indennitaria deriva, dunque, dal ruolo svolto dal soggetto interessato nella procedura espropriativa, che va guardato anche con riferimento al momento della liquidazione dell’indennità e dell’esecuzione dell’ordine di deposito. L’acquisizione dei beni, del resto, sarebbe stata ad appannaggio proprio di A.P. Per tale ragione, ad avviso della ricorrente, sarebbe errata l’affermazione della Corted’appello che si è limitata a costatare che l’occupazione si è svolta prima del subentro di A.P. quale concessionaria. Nel verbale di consegna del 28/2/2018 si sarebbe precisato che «il concessionario uscente di consegna al concedente, che a sua volta 31RG 16803/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio contestualmente consegna al concessionario subentrante senza soluzione di continuità il collegamento autostradale». Tra l’altro, nel verbale di riconsegna del 28/2/2018 sarebbe stato previsto che «il concessionario subentrante succede al concessionario uscente, ai sensi dell’art.111 c.p.c., nei contenziosi in essere del concessionario uscente […] riportati nelle schede allegate alla documentazione di gara nonché intercorsi successivamente, limitatamente all’elenco allegato (allegato n.7)». Il contenzioso in oggetto, a giudizio della ricorrente, benché la vertenza sia sorta solo il 14/9/2018, dunque dopo il 28/2/2018, rientrerebbe fra le pendenze di cui al menzionato allegato 7, nel quale «è esplicitamente menzionata la controversia espropriativa promossa dagli odierni ricorrenti avanti il [OSCURATO:PERSONA]». 19. Con il settimomotivo di impugnazione la ricorrente lamenta «motivo ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’ art.115 c.p.c. Errore nella ricognizione delle prove documentali, circa il ruolo di A.P. nella procedura e circa la sua legittimazione passiva, avente formato oggetto di discussione tra le parti - ancora sulla legittimazione passiva di A.P.». La Corte d’appello avrebbe errato nello scrutinio circa la legittimazione passiva di A.P. incorrendo «in erronea percezione degli atti analizzate a tal fine, violando così l’art.115 c.p.c.». 20. Il sesto ed il settimo motivo, che vanno esaminati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono inammissibili. 20.1. In primo luogo, infatti, benché la ricorrente adombri motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge, in realtà chiede a questa Corte una nuova valutazione degli elementi istruttori, già proficuamente effettuata la Corted’appello, non consentita in questa sede. 32RG 16803/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 20.1. Inoltre, la ricorrente invoca una diversa interpretazione delle convenzioni stipulate tra le parti, nel corso del procedimento espropriativo, senza però indicare i criteri ermeneutici eventualmente violati e senza prospettare una diversa interpretazione sulla base di diversi canoni interpretativi. 21. La Corte d’appello, infatti, con pieno giudizio meritale, ha escluso legittimazione passiva dell’A.P., proprio sulla scorta della convenzione stipulata tra il Mit e A.P. il 31/5/2017, divenuto efficace a decorrere dal 1/3/2018. Ha chiarito la Corte di merito che il diritto all’indennità di occupazione, a differenza di quanto previsto per indennità di espropriazione, il cui diritto sorge al momento dell’ablazione, matura allo scadere singola annualità, data a partire dalle quali decorrono gli interessi. La Corte di merito ha preso atto delverbale di riconsegna del 28/2/2018, con il quale ACP ha restituito al Mit i beni, con loro consegna ad A.P. In particolare, chiarito la Corteche «mentre al punto 7.v, viene adottato il criterio di competenza contabile per cui i crediti e debiti maturati sino alla sottoscrizione del verbale (28/2/2018) “restano nella titolarità del concessionario uscente, che provvederà al loro incasso e pagamento”; quelli maturati dopo saranno, invece, in capo ad autovia, con l’eccezione dei rapporti indicati al punto 7.vi secondo cui [OSCURATO:PERSONA] succede alla concessionario uscente nei rapporti sostanziali fatti oggetto dei processi ivi tassativamente indicati, mediante rinvio all’elenco allegato ( cfr. Allegato 7)». Per la Corte d’appello, tra essi «non è ricompreso il presente giudizio. Pertanto neppure nei rapporti interni fra i dueconcessionari succedutisi si rinvengono elementi da cui poter desumere una 33RG 16803/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la indennità di occupazione richiesta dei ricorrenti». Del resto, il riferimento alla sentenza del Tar esula dal presente procedimento. 22. Con l’ottavomotivo di impugnazione la ricorrente principale deduce «motivo ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Violazione degli articoli 1298 e 1299 c.c., nonché degli articoli 6,22-bis, 49,50,54 del d.P.R. 8/6/2001, n. 327 ([OSCURATO:PERSONA] sulle Espropriazioni -TUE) - sulla domanda di manleva, regresso a carico di A.P. e a favore di ACP formulata da quest’ultima». La ricorrente rileva che l’errata affermazione del difetto di legittimazione passiva in capo ad A.P. avrebbe comportato «il rigetto della suddetta domanda di manleva», con le precisazioni già illustrate nel 5º motivo di ricorso principale. 23. Il motivo è assorbito. Infatti, in assenza di legittimazione passiva di A.P., non è necessario pronunciarsi sulla domanda di manleva nei suoi confronti. 24. Con il primo motivo di ricorso incidentale gli attori deducono «ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 2944 e 2946 c.c.». La Corte d’appello ha ritenuto sussistente la prescrizione della prima annualità dell’indennità di occupazione, quella relativa al periodo 6/11/2007-6/11/2008. Inoltre, la Corte di merito ha reputato la non idoneità delle dichiarazioni contenute nel preliminare di accordo di cessione volontaria del 31/7/2009 a costituire ricognizione di debito, tali da determinare l’interruzione della prescrizione. La Corte d’appello si sarebbe limitata ad affermare che non sarebbe «condivisibile la proposta distinzione fra la valenza contrattuale e il valore di dichiarazione di scientia delle singole 34RG 16803/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio clausole, suggerite dalla difesa della ricorrente», in tal modo escludendo il valore ricognitivo della convenzione. Tale affermazione sarebbe però in contrasto con il disposto dell’art. 2944 c.c., mente del quale, il riconoscimento dell’altrui diritto ha effetto interruttivo della prescrizione in quanto dichiarazione di scienza, a prescindere dall’intento del dichiarante, non come dichiarazione di volontà. Al medesimo risultato porterebbe anche la giurisprudenza di questa Corteche attribuisce valore interruttivo della prescrizione ai riconoscimenti effettuati in occasione di componimenti transattivi, quando poi l’accordo non si perfezioni solo per questioni attinenti alla liquidazione, e non anche alla esistenza, di tale diritto. È vero, dunque, che l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha perso il suo valore obbligatorio, ex art. 1372 c.c., a seguito della sua integrale caducazione ritenuto dal giudice di merito per l’inutile scadenza della dichiarazione di pubblica utilità al 10/11/2012; tale sopravvenuta inefficacia, in quanto integrale, «riguarda anche quanto convenuto sul pagamento e la misura dell’indennità di occupazione, ma non incide sulla ricognizione della sua debenza avvenuta con la sua stipula, e con coevo pagamento dell’acconto, avvenuti ben prima che l’atto divenisse inefficace, nonché ben prima che decorresse lo 10 anni dall’insorgenza del credito inerente le prima annualità». 25. Il motivo è inammissibile. Ed infatti, da un lato, si rileva che i ricorrenti incidentali non trascrivono il contenuto del preliminare di accordo di cessione, non consentendo a questa Corte di comprendere appieno il contenuto dello stesso, e dall’altra, si osserva che l’indagine volta stabilire se una certa dichiarazione costituisca riconoscimento a norma dell’art.2944 c.c. rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito; il relativo accertamento non è quindi sindacabile in sede di legittimità, 35RG 16803/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio se immune da vizi logici e da errori di diritto (Cass., n. 6651 del 2003; Cass. n. 5462 del 2006; Cass. n. 18904 del 2007). 26. Con il secondo motivo di ricorso incidentale gli attori deducono «ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art.1193 c.c.». Risulterebbe pacifico in giudizio che l’[OSCURATO:PERSONA], in esecuzione dell’accordo preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha versato «l’80% delle indennità da occupazione di urgenza e temporanea convenute (ovvero l’importo di euro 73.324,00 per la prima è quello di euro 18.331,67 per la seconda)». Gli attori, con la memoria autorizzata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], avrebbero dedotto che stante la caducazione dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tali importi dovevano considerarsi «o come indebito del tutto irrilevante, oppure (in termini che, si era detto “sembrano più equi, sebbene meno favorevoli ricorrenti”) dovevano essere imputati ex art. 1193 c.c., al debito scaduto (e più antico), quindi alla prima annualità, e quindi avendo la CTU […] definito per ogni anno una indennità di euro 169.168,99 […] se ne è dedotto che la Corte d’appello, ove avesse ritenuto prescritta la prima annualità dell’indennità qui rilevante, avrebbe dovuto escludere ogni detrazione, dalle somme da depositare, di quanto già corrisposto». 27. Il motivo è infondato. L’art. 1193 c.c. stabilisce che chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. Al 2º comma dell’art.1193 si prevede che «in mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico». 36RG 16803/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] specie, però, poiché è stato ritenuto prescritto il debito più antico, ossia quello relativo al pagamento dell’indennità da occupazione legittima per il periodo 6/11/2007-6/11/2008, è evidente che l’imputazione non può essere riferita a tale indennità, ma variferita all’indennità per occupazione legittima successiva, che diviene la più antica, ossia quella dal 6/11/2008 alla 6/11/2009. Pertanto, correttamente la Corte d’appello ha stabilito che l’indennità di occupazione determinata in euro 690.773,38 fosse da depositare al MEF «al netto delle somme già corrisposte data del titolo inadempimento della scrittura privata del 31 luglio 2009». Senza contare che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le norme sull’imputazione postulano l’esistenza, fra le parti, di una pluralità di rapporti obbligatori (della medesima specie) distinti, e non sono applicabili se il debitore unico (Cass., n. 18002 del 2020), come accade nella specie. 28. Con il terzomotivo di ricorso incidentale gli attori deducono «ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. la violazione dell’ art. 111, 2º comma, Costituzione e dell’art.132, primo comma, n. 4, c.p.c.; in subordine dell’art.112 c.p.c.». Per i ricorrenti, dunque, l’ordinanza impugnata laddove stabilisce che l’indennità di occupazione vada determinata in euro 690.773,38 «al netto delle somme già corrisposte a tale titolo inadempimento della scrittura privata del 31 luglio 2009», incorrerebbe nella totale assenza della motivazione. A fronte della ritenuta prescrizione della prima annualità dell’indennità dedotto in giudizio e anche del Pacifico pagamento, a seguito dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di somme inerenti tale indennità, l’ordinanza, con tale lapidaria affermazione, sarebbe priva di qualsiasi motivazione. 29. Il motivo è infondato. 37RG 16803/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] motivazione dell’ordinanza della Corte d’appello esiste, non solo in senso grafico, ma anche nella indicazione delle ragioni logico- giuridiche sottese a tale decisione. La sinteticità dell’affermazione è giustificata dalla semplicità del calcolo matematico che deve essere effettuato, dovendosi scomputare, ovviamente, dall’indennità da legittima occupazione temporanea le somme già erogate, nella misura dell’80%, a seguito del preliminare di accordo di cessione volontaria del 31/7/2009, successivamente caducato, nella sua integrità, per non essere intervenuto il decreto di espropriazione o la cessione volontaria dei beni. 30.Con un unico motivo di ricorso incidentale il Mit deduce «ex art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., (violazione di legge) per aver il giudice erroneamente applicato l’art. 1298 c.c., affermando la responsabilità solidale del [OSCURATO:PERSONA] infrastrutture dei trasporti. Falsa applicazione dell’art. 1175 c.c. Carenza di legittimazione del Mit. Violazione altresì dell’art.75 c.p.c.». La Corte d’appello ha ritenuto di applicare un proprio precedente giurisprudenziale, formatosi in una controversia «relativa alla medesima concessione per la realizzazione e gestione dell’autostrada A21 nel quale ha richiamato i “principi” elaborati dalla suprema Cortecon la sentenza SU 6769/2009». In particolare, la Cortedi merito ha ritenuto che il mero ricorso allo strumento della concessione traslativa non poteva comportare indiscriminatamente l’esclusione di ogni responsabilità al riguardo da parte del concedente, essendo necessario a tal fine che, in osservanza al principio di legalità dell’azione amministrativa, l’attribuzione all’affidatario di detti poteri e l’accollo da parte sua degli obblighi indennitaria risarcitori siano previsti da una legge che espressamente li autorizzi. 38RG 16803/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] poteva essere utilizzato a tali fini il decreto del [OSCURATO:PERSONA] del 23 marzo 2006 che non era stato prodotto in giudizio, in tal modo impedendo «alla Corte di individuare con esattezza i termini in cui sarebbero stati trasferiti al concessionario anche gli oneri economici». In tale ragionamento, ad avviso del Ministero ricorrente incidentale, vi sarebbe stata erronea applicazione dell’art.1298 c.c. Tale norma prevede che nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra diversi debitori o tra diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi. Per il Ministero emergerebbe dalla convenzione di concessione del 7/11/2007 che la società [OSCURATO:PERSONA] «avesse assunto il ruolo di ente espropriante, oltre che di promotore e di beneficiario, dell’espropriazione, agendo pertanto in nome e per conto proprio, non altrui». La fattispecie in esame non potrebbe essere incardinata all’interno della cornice di cui all’art.1298 c.c. La società [OSCURATO:PERSONA], infatti, non solo avrebbe conseguito i poteri espropriativi, ma si sarebbe anche accollata tutti gli obblighi relativi alla sua posizione, «con conseguente estromissione del Ministero delle infrastrutture», non essendo più ravvisabile «all’esito dell’accordo, un’obbligazione plurisoggettivo». Ciò emergerebbe dall’art. 22 della convenzione, relativo al pagamento delle somme relative alle espropriazioni e alle occupazioni. L’interesse di [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe prevalente rispetto a quello del Ministero, in quanto dalla realizzazione del raccordo autostradale sarebbe derivato un miglioramento dell’infrastruttura, che avrebbe trovato remunerazione del 39RG 16803/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio conseguimento, da parte della concessionaria, degli utili tratti dall’incameramento del pedaggio. Altro elemento fondante la tesi del Ministerodovrebbe rinvenirsi nella circostanza che proprio la concessionaria è giunta a stipulare con i ricorrenti un preliminare di accordo per cessione volontaria delle aree. In tal modo si era manifestata rispettoai proprietari come titolare degli obblighi indennitari. 31. Il motivo è infondato. Va rigettataeccezione di inammissibilità di tale ricorso (a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 149 del 2022, il ricorsoincidentale, che la parte, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., deve proporre con l'atto contenente ilcontroricorso, deve essere soltanto depositato e non anchenotificato – Cass. 18683/24). Valgono anche in questo caso le considerazioni già espresse nei paragrafi 8 e 9 con riferimento alla questione sulla individuazione della legittima zione passiv a a pagare l’indennità da occupazione legittima. È sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte , a sezioni unite, in relazione ai procedimenti «pluripartecipati», che si è mossa nell’intento di «agevolare il proprietario espropriato nelle individuazione dei soggetti obbligati da evocare in giudizio, individuati nell’ente espropriante e nelle promotore dell’espropriazione e “se del caso” nel beneficiario dell’espropriazione»(Cass., Sez.U., 24/8/2022, n. 25294). Si deve anche rammentare quanto ritenuto da questa Corte, sempre a sezioni unite, per cui in tema di espropriazione per pubblica utilità, il mero ricorso allo strumento della concessione traslativa, con attribuzione al concessionario affidatario dell’opera della titolarità di poteri espropriativi, non può comportare indiscriminatamente l’esclusione di ogni responsabilità al riguardo del concedente, 40RG 16803/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio essendo necessario a tal fine che, in osservanza al principio di legalità dell’azione amministrativa, l’attribuzione all’affidatario di detti poteri e l’accollo da parte sua degli obblighi indennitaria risarcitori siano previsti da una legge che espressamente li autorizzi (Cass., Sez.U., 20/3/2009, n. 6769). Negli stralci riportati in sede di ricorso per cassazione dal Ministero, non si rinviene in alcun modo l’esistenza di una norma di legge che abbia attribuito all’[OSCURATO:PERSONA] il potere di agire in nome proprio, e quindi di essere stabile del pagamento dell’obbligazione indennitaria. La Corte d’appello, sul punto, ha registrato la mancata produzione del decreto del Direttore Generale dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sicché ciò «ha precluso alla Corte di individuare con esattezza i termini in cui sarebbero stati trasferiti al concessionario anche gli oneri economici, come peraltro rilevato dalla difesa dei ricorrenti». La Corte di merito anche evidenziato che era responsabilità esclusiva del concessionario può avvalersi soltanto se «ad altro soggetto, in forza di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive a rilevanza esterna (delegazione amministrativa, affidamento in proprio, concessione traslativa), sia stato conferito il potere ed il compito di procedere all’acquisizione delle aree occorrenti e di curare direttamente, agendo in nome proprio e per conto dell’espropriante, le necessarie procedure espropriative, oltre che di provvedere a pagare l’indennità dovute». Di ciò non v’era traccia nei documenti prodotti. La Corte d’appello ha anche chiarito che, pur in presenza della delega al concessionario, la procedura espropriativa era stata posta in essere «per la necessaria soddisfazione dell’interesse pubblico». Tanto è vero che l’art. 3 della convenzione prevedeva che «allo 41RG 16803/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio scadere del periodo della concessione, [OSCURATO:PERSONA] spa avrebbe provveduto al trasferimento a titolo gratuito della proprietà delle autostrade assentita in concessione e delle pertinenze». Ed infatti «i beni trasferiti con l’atto di cessione bonaria del 4 dicembre 2019 sono stati intestati al Demanio dello Stato». Tra l’altro, nel giudizio amministrativo parallelo svoltosi dinanzi al Consiglio di Stato, tra [OSCURATO:PERSONA], società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] infrastrutture dei trasporti, il giudice amministrativo con sentenza n.1332 del 2019 ha reputato sussistere la legittimazione passiva dell’[OSCURATO:PERSONA], con riguardo al risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva, rilevando che «per il periodo ottobre 2011/novembre 2012 in relazione al “recupero” dell’esercizio del potere espropriativo, gli appellanti incidentali [OSCURATO:PERSONA]/Ministeronon fondano la esenzione della propria responsabilità su alcuna norma che acciò affermi con riferimento ad una concessione traslativa, limitandosi essi ad evocare, genericamente, la ricorrenza di tale istituto, sulla base di presunti indici rivelatori del medesimo». Del resto, l’art.3.7 dello schema di convenzione del 7/11/2007 stabilisce espressamente che «alla scadenza del periodo della concessione, il concessionario, provvede al trasferimento in proprietà al concedente delle autostrade assentita in concessione, nonché delle loro pertinenze, a titolo gratuito ed in buono stato di conservazione e libero da pesi e gravami». 32. Le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate nel rapporto tra gli attori, ricorrenti incidental i , e la società [OSCURATO:PERSONA], stante la reciproca soccombenza. 33. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, in ossequio al principio della soccombenza, a carico della società [OSCURATO:PERSONA] ed in favore della società