CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 dicembre 2014
Cassazione n. 24726/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15306/2015 R.G. Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] di Bruno n. 4, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA] n. 2173/18/14, depositata il 10 dicembre 2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 dicembre 2021, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto :Tributi -Appello -Notifica a mezzo posta - Ricevuta spedizione e avviso di ricevimento- Equivalenza -Questione. Vista la relazione scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 2173/18/14 del 10/12/2014, la Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTR) dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 01/02/11 della Commissione tributaria provinciale di Ravenna (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2004, con il quale era stato accertato un maggior reddito di impresa per un importo di euro 117.171,00. 1.1. La CTR dichiarava inammissibile l’appello in quanto l’Amministrazione finanziaria non aveva depositato in segreteria, nel termine di trenta giorni dalla spedizione, la copia della ricevuta della raccomandata con la quale era stata eseguita la notificazione del ricorso. 2. L’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso e, a seguito della relazione exart. 380 bis cod. proc. ci v., depositava memoria. 4. All’udienza del 27/6/2016 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo. 5. [OSCURATO:PERSONA] depositava, altresì, memoria ex art. 378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate contesta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenere inammissibile l'appello dell’Amministrazione finanziaria, avendo l’Ufficio regolarmente depositato in giudizio l'avviso di ricevimento attestante l’intervenuta notifica del gravame, come del resto accertato dalla stessa sentenza impugnata; inoltre, la CTR avrebbe errato nel ritenere che la tempestività del deposito doveva essere effettuata nei trenta giorni dalla spedizione e non nei trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario. 1.1. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 182 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non avere la CTR concesso all’appellante un termine per regolarizzare gli atti di causa. 2. Il primo motivo è fondato. 2.1. Come di recente statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, intervenute a comporre un contrasto giurisprudenziale sul punto, «nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizionesull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza) » (Cass. S.U. n. 13452 del 29/05/2017; conf. Cass. n. 11559 del 11/05/2018). 2.1.2. La medesima sentenza delle Sezioni Unite ha, altresì, chiarito che il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio dell'appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non già dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario. 2.2. Il giudice di appello non si è attenuto ai superiori principi di diritto: in primo luogo, ha errato nel ritenere l'inammissibilità dell'appello per il semplice fatto del mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata a mezzo del servizio postale, essendo sufficiente, ai fini della ammissibilità del ricorso in appello, il deposito dell’avviso di ricevimento dal quale si possa evincere, con attestazione meccanografica ovvero con timbro datario apposto dall’ufficiale postale, la data di spedizione del plico. 2.2.1. Secondariamente, la CTR ha errato nel ritenere che la tempestività della costituzione in appello, con conseguente ammissibilità dell’impugnazione, deve essere computata, in caso di notifica a mezzo posta, dalla spedizione della raccomandata e non già dalla sua ricezione. 2.3. L’esame della cartolina a.r. attestante la ricezione del ricorso in appello e, in particolare, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge affinché il deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stata effettuata la notifica del ricorso in appello possa tenere luogo del deposito della ricevuta di spedizione, costituisce, al pari del computo della tempestività della costituzione dell’appellante a far data dalla ricezione della notifica da parte dell’appellato, un accertamento di merito che va demandato al giudice del rinvio. 3. Il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo. 4. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla CTR della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA]