CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 settembre 2024
Cassazione n. 28359/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INANZA sul ricorso iscritto al n. 9724/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla v ia dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro METALSIRA S.R.L., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza d i procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 53A, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 1639/2015, depositata in data 26 / 1 0 /201 5 , non notificata; Ammissibilità appello tributario-racc.a/r-avviso di spedizione-deposito - necessità-condizioni udita la relazione della causa nella adunanza camerale del 10/09/2024 tenuta dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate ricorre, con un unico motivo, contro la sentenza della CTR della Calabria che ha dichiarato inammissibile l’appello erariale nei confronti della s.r.l . Metalsira verso la sentenza della CTP di Cosenza che ne aveva accolto il ricorso contro una rettifica IRES, IRAP e IVA, relativa all’ anno di imposta 2004; l’inammissibilità era motivata in base al mancato deposito dell’avviso di spedizione della raccomandata con cui il ricorso di appello era stato notificato, evidenziandosi che ad essa non era equipollente l’avviso di ricevimento, che l’ inadempimento era rilevabile di ufficio e non era sanabile dalla costituzione in giudizio della controparte né ovviabile daaltra produzione documentale. La società resiste con controricorso. La causa è statafissata per l’adunanza camerale del 1 0/09/2024, per la quale l’Agenzia ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., l’Agenzia deduce violazione de gli artt. 53, comma 2, e 22, comma 1,del d.lgs. n. 546 del 1992, censurando la decisione laddove ha ritenuto inammissibile l’appello per la mancata produzione della ricevuta di spedizione a mezzo posta del ricorso avendo comunque l’ufficio prodotto l’avviso di ricevimento , attestante la data di sp edizione, e quindi idoneo a provare la tempestività sia dell’impugnazione che della costituzione in giudizio. 2. Il motivo è ammissibile e fondato. 2.1. Il motivo è ammissibile in quanto la sua natura processuale rende la Corte di cassazione giudice anche del fatto (processuale) consentendo l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, potere che certamente presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fattiprocessuali alla base dell'errore denunciato(Cass. n. 29495/2020). E’ noto però che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, onere che può ritenersi insussistente laddove nel ricorso sia però puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass., Sez. U., n. 8950/2022). Il principio di specificità è quindi compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga,alternativamente, o riassumendone il contenuto o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (Cass. n. 12259/2022).Nel caso di specie la ricorrente si duole dell’errore di diritto compiuto dalla CTR nel non dare rilevanza, in luogo della ricevuta di spedizione a mezzo posta del ricorso, all’avviso di ricevimento del medesimo, contenente tutti i dati necessari a provare la tempestività dell’impugnazione e del deposito, localizzando il documento in questione (la cui produzione è del resto esplicitamente ammessa dalla controricorrente, pag. 4 del controricorso), copia del quale è stata prodotta in giudizio. 2.2. Il motivo è altresì fondato. Questa Corte infatti, a Sezioni U nite, a comporre un contrasto giurisprudenziale sul punto, ha affermato che «nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata a parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza)» (Cass., Sez. U. , n. 13452 /2017 ; conf. Cass. n. 11559 /2018 ; Cass. n. 24726/2022; Cass.n. 31879/2022).Il giudice di appello non si è attenuto ai superiori principi di diritto, avendo errato nel ritenere l'inammissibilità dell'appello per il semplice fatto del mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata a mezzo del servizio postale, essendo sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso in appello, il deposito dell’avviso di ricevimento dal quale si possa evincere, con attestazione meccanografica ovvero con timbro datario apposto dall’ufficiale postale, la data di spedizione del plico. 3. Il ricorso va quindi accolto; ne segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame, e alla quale è altresì demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di